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38.2008.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 giugno 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.4. L’assicurato,

come visto nei fatti, ha preliminarmente invocato la perenzione del diritto

alla restituzione della Cassa in relazione alle indennità di disoccupazione dei

mesi di novembre e dicembre 2006 (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Al

riguardo va rilevato che l’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un

atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, quest’ultimo è determinante.

L’art. 95

cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si

prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto

conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997

nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI,

contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di

perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid.

3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva

ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

I termini

di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,

pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

L’art. 25

cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si

tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza

elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

In una

sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2

vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95

vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che

qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione,

l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso,

bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo,

con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b,

pag. 305-307; cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5,

pag. 274-277, DTF 111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella

causa M.B. I 118/97; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).

L’Alta

Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003,

consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione

contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:

"

(…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che

in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una

prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso,

bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo

(per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui

venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della

pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

Al

riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7.,

massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato,

poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto

conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di

un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova

dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti

per una restituzione erano dati.

Con

giudizio pubblicato in DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130, relativo alla restituzione di indennità per lavoro

ridotto, avuto riguardo all’effetto di pubblicità delle iscrizioni a registro

di commercio, il TFA ha ancora, in particolare, precisato che:

" (...) Bei einer durch das Handelsregister und die entsprechenden

Bekanntmachungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 931 OR) mit

Publizität versehenen Tatsache kann indessen für die zumutbare Kenntnis der

Rückerstattungsvoraussetzungen nicht ein zweier Anlass im Sinne dieser

Rechtsprechung, d.h. die Wahrnehmung der Unrichtigkeit der Leistungsausrichtung

aufgrund eines zusätzlichen Indizies, verlangt werden. (...)"

(cfr.

SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) aa) pag. 249)

L’Alta Corte, con sentenza

C 71/01 del 30 agosto 2001, ha poi esteso la giurisprudenza sviluppata con la

sentenza pubblicata in DTF 122 V 270 appena citata anche alla restituzione di

indennità di disoccupazione.

Tale principio è stato

ribadito nella sentenza C 267/01 del 17 luglio 2002, nella quale è stato

precisato :

"

(…) sich eine

unterschiedliche Behandlung von Kurzarbeits- und Arbeitslosenentschädigung

nicht rechtfertige, da die erwähnten Grundsätze sich nicht aus einer

spezifischen Regelung der Kurzarbeitsentschädigung ableiteten, sondern aus dem

Gesellschaftsrecht und den Wirkungen von Handelsregistereinträgen.

Die Auskunftspflicht der Versicherten entbinde die

Verwaltung nicht davon, von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für

die Gewährung von Leistungen erfüllt sind.

cc) Nach dem Gesagten kann sich die Kasse nicht

darauf berufen, es sei unzumutbar, jeweils das Handelsregister zu konsultieren

(erwähntes Urteil B.). Vielmehr muss sie sich die Kenntnis der

arbeitgeberähnlichen Stellung des Versicherten von Anfang an, d.h. seit

Auszahlung der ersten Taggelder, entgegenhalten lassen. Ähnlich wie in jenem

Urteil trugen überdies auch vorliegend mehrere Dokumente, nämlich der Antrag

auf Arbeitslosenentschädigung, die an den Beschwerdeführer gerichtete

Kündigung, die Arbeitgeberbestätigung und die Arbeitsbemühungen des

Versicherten die selbe Unterschrift, was der Verwaltung hätte auffallen und sie

zu entsprechenden Abklärungen veranlassen müssen."

Questa giurisprudenza costituisce, comunque, un caso speciale.

Allorché l’errore dell’amministrazione non porta su un elemento al quale è

connesso un effetto di pubblicità, restano validi i principi generali

sviluppati a proposito dell’art. 47 cpv. 2 vLAVS nella DTF 110 V 304 e ribaditi

in sentenze successive (cfr. STFA C 68/01 del 3 luglio 2002).

Nella DTF

122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130

l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:

“(...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische

Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf

jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis

des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch

gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine

unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht verwirken,

als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten Anspruchberechtigung

tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das kantonale Gericht im

Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der länger als ein Jahr vor

Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten

Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse

verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit

Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)

In una

sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003 il TFA ha ribadito che nel caso di

prestazioni periodiche, allorché l’autorità al momento del versamento delle

prestazioni sia già in possesso dei dati necessari per calcolare correttamente

l’ammontare delle indennità giornaliere dovute, il termine di un anno di

perenzione decorre dal rispettivo versamento.

2.5. Nel caso di

specie dalle carte processuali emerge, per quanto attiene al mese di novembre

2006, che il relativo attestato di guadagno intermedio, sottoscritto dal datore

di lavoro del ricorrente il 30 novembre 2006, e il formulario “Indicazioni

della persona assicurata” (FAUT), firmato dall’assicurato 13 dicembre 2006,

sono pervenuti alla Cassa il 13 dicembre 2006 (cfr. doc. 11)

Relativamente

al mese di dicembre 2006, l’attestato di guadagno intermedio è stato compilato

il 29 dicembre 2006 e il FAUT il 21 dicembre 2006. Essi sono pervenuti alla

parte resistente l’8 gennaio 2007 (cfr. Doc. 12).

Da alcuni

conteggi dell’Ufficio di pagamento __________ di __________ si evince, inoltre,

che le indennità di disoccupazione per questi due mesi sono state versate il 5,

rispettivamente il 9 gennaio 2007 (cfr. doc. 19).

L’art. 30

cpv. 1 OADI enuncia, del resto, che le indennità giornaliere per un periodo di

controllo trascorso vengono di regola erogate il mese successivo.

Nella

presente evenienza, dunque, la questione di sapere se la Cassa deve comunque

lasciarsi opporre l’effetto di pubblicità del RC sin dall’inizio della

disoccupazione dell’assicurato (cfr. consid. 2.4., in particolare STFA C 71/01 del 30 agosto 2001 e C 267/01 del 17 luglio 2002), benché, a differenza della giurisprudenza del TF citata sopra

(cfr. consid. 2.4.), in concreto non risultino indizi che potessero far pensare

che la moglie ricoprisse una carica in seno alla Sagl datrice di lavoro del

consorte (nella domanda di indennità di disoccupazione dell’ottobre 2006

l’assicurato ha risposto negativamente alla domanda se lui o la moglie

partecipavano finanziariamente all’azienda oppure svolgevano una funzione

direttiva, doc. 1; il datore di lavoro ha proceduto analogamente compilando gli

attestato di guadagno intermedio di novembre e dicembre 2006, doc. 11, 12), può

restare insoluta.

Infatti,

anche ammettendo che la Cassa dovesse sapere fin dall’inizio che la moglie

dell’insorgente era socia e gerente della società in cui il marito lavorava, il

termine di perenzione di un anno, per quanto riguarda le prestazioni relative

ai mesi di novembre e dicembre 2006, ha iniziato a decorrere, conformemente

alla giurisprudenza federale, al più presto dal momento del corrispettivo

pagamento, ossia nel gennaio 2007 (cfr. consid. 2.4.; DTF 122 V 270; STFA C

317/01 del 29 aprile 2003).

Di

conseguenza il 13 dicembre 2007, corrispondente alla data di emanazione

dell’ordine di restituzione e, quindi, al momento determinante per stabilire se

il diritto al rimborso era perento o meno (cfr. SVR 2001 IV nr. 30 pag. 93; DTF

127 V 484), il diritto a richiedere al ricorrente la restituzione delle

indennità versate non era in ogni caso ancora perento.

2.6. Per quanto

concerne il principio della restituzione va osservato che in una decisione

pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha

stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un

datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere

stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed

il solo amministratore della ditta (cfr. pure STFA C 130/02 del 16 giugno 2003;

STFA C 217/02 del 15 luglio 2003; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005).

Va pure

rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio

gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C

270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto

2001 nella causa B., C 71/01).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre avuto modo di allargare il

campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 (cfr.

consid. 2.4.) al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri

di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro

(cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla

sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Nella già citata sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C

219/03), chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un

assicurato che, dopo essere stato licenziato, ha abbandonato la carica di

amministratore unico della SA sua datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni

ed inoltre sua moglie è entrata nel consiglio di amministrazione della stessa

società, l'Alta Corte ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer

aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte

Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit

Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert

Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an einem

Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das Erfordernis der

Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden.

In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003

war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger Verwaltungsrat der

Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor der genannten

ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter Art und Weise

an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne handelsregistermässig

in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass sie die

Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes (ohne ersichtlichen Grund)

mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie firmenintern ein Mandat, welches

Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat einzutreten. Damit steht fest,

dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide Eheleute in der Firma

massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den Beschlüssen der

ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 verblieb die Ehefrau

in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare Vertretungsbefugnis.

Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats durch die Firma per

Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bewogen

hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne Bedeutung, als der

Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle angetreten hat.

Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer

und seine Ehegattin in massgeblicher Weise an der Firma mitwirkten und der eine

Ehegatte diese Stellung weiter beibehielt.

2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung

wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage

braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im

Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall

gehört) erfüllt sind.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella

causa N., C 219/03)

Il TFA,

in una sentenza del 5 luglio 2004 nella causa D. (C 155/03), nel caso di un

assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo

di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha poi

stabilito che:

"

(…)

2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am

29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht

Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran

beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte

Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie

besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die

Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen

Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu

verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen

die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die

GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht

gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden

rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu

tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung

der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines

missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.

22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])

ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren

Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann

keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war

Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft

("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.

(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella

causa D., C 155/03)

In una

decisione del 7 dicembre 2004 nella causa W. (C 193/04), pubblicata in DLA 2005

N. 9 pag. 130, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto

alle indennità di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al

collocamento dopo essere stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie

ha conservato la carica di socia gerente.

L’Alta

corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Considerandi

2.

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui

fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise.

3.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF

123.

V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant

l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.

Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint

du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à

l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la

cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,

Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher

Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.

9.

sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de

travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.

En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une

possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas

détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de

chômage.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation des

principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à

l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que

cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable

aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans

être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime

résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le

conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3

let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de

l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.

31.

al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI

(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas

d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont

des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément

favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit

aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de

contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation

au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets

de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux

seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,

mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la

situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du

Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001

[C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C

193/04)

Sempre in merito

all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un

assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza del 24 marzo

2005.

nella causa A. (C187/04), l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

" (…)

2.1

Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer

bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG

angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben

Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit

Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse und

Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des

Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in

arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser

Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma

sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als

Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung

nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.

2.2

Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet

ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine

arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als

Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV

2004.

Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien

unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich

nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen

vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht

und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb).

Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer

Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004,

C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides

(22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen

Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob

die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und

Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen

Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.

Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit

seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine

arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine

Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August

2003, C 30/03).

(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)

2.7

Dalla

documentazione agli atti e dall’estratto RC della __________ (cfr. www.zefix.ch), datrice di lavoro

dell’assicurato (cfr. doc. 4), risulta che __________, moglie del ricorrente, è

stata iscritta a RC dal giugno 2003 al febbraio 2008 quale socia e gerente con

diritto di firma individuale della società.

La stessa

aveva una quota di fr. 20'000.-- su un capitale sociale di fr. 25'000.--. La

restante quota era detenuta da __________ (cfr. estratto RC).

Il 30

luglio 2007 è stato concluso un accordo scritto tra __________, __________ e __________,

secondo il quale la moglie dell’assicurato provvedeva a cedere a __________ la

propria quota della Sagl. Esse hanno specificato che le parti avrebbero

provveduto a regolarizzare la transazione tramite stipulazione del necessario

atto notarile (cfr. doc. B).

Il notaio

avv. __________ ha constato, con atto pubblico del 23 gennaio 2008, da una

parte, il contratto di cessione di quote sociali della ditta __________ tra la

moglie del ricorrente e __________, dall’altra, il verbale di assemblea

generale straordinaria da cui emerge l’approvazione tacita della cessione e

della ripartizione delle quote (cfr. doc. D).

La

modifica dell’iscrizione a RC, chiesta con istanza del 23 gennaio 2008, ha

avuto luogo il 5 febbraio 2008 con pubblicazione nel FUSC dell’ 11 febbraio

2008.

(cfr. doc. D; estratto RC).

2.8

Da

quanto appena esposto questa Corte rileva che emerge con evidenza che nei mesi di

novembre e dicembre 2006 la moglie dell’assicurato - allora

socia gerente della __________ - rivestiva una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro.

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo

proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di

un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare

risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA

del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

In simili

circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6),

l’assicurato, essendo stato impiegato presso la __________, non aveva diritto

alle indennità di disoccupazione nei mesi di novembre e dicembre 2006.

Infatti il ricorrente,

vista la posizione di sua moglie all’interno della ditta sua datrice di lavoro,

poteva continuare a determinare le decisioni del datore di

lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22

pag. 240).

2.9

Per quel che

riguarda le indennità di disoccupazione relative ai mesi di settembre e ottobre

2007, il TCA rileva che secondo la giurisprudenza federale decisivo al fine

della determinazione del venire meno della posizione analoga a quella di un

datore di lavoro di un assicurato o del suo coniuge è il momento delle

dimissioni dalla carica in seno a una società e non, invece, la data della

cancellazione dal RC o della pubblicazione nel FUSC (cfr. STF 8C_245/2007 del

22.

febbraio 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel caso

in esame, tuttavia, non si tratta di semplici dimissioni da parte della moglie

dell’assicurato. Le stesse sono piuttosto consecutive alla cessione della

propria quota nella Sagl.

Secondo

l’art. 791 CO, in vigore fino al 31 dicembre 2007, la cessione di una quota

sociale ha effetto per la società solo quando sia stata notificata alla stessa

e iscritta nel libro delle quote (cpv. 1). Questa iscrizione non può avere

luogo se non col consenso dei tre quarti di tutti i soci, i quali rappresentino

a un tempo i tre quarti almeno del capitale sociale (cpv. 2). Lo statuto può

far dipendere da altre condizioni o vietare interamente la cessione delle quote

sociali (cpv. 3). Per la validità della cessione d’una quota sociale e della

promessa di stipulare siffatta cessione si richiede l’atto pubblico (cpv.4).

Da questa

disposizione risulta che la cessione è stata effettiva dal 23 gennaio 2008,

ossia dal momento in cui si sono realizzate tutte le condizioni richieste a tale

fine (atto pubblico e consenso dei soci).

In

proposito è utile sottolineare che l’accordo del luglio 2007, non avendo la

forma dell’atto pubblico, nemmeno costituiva una promessa di cessione ai sensi

di legge.

L’assicurato

sostiene che, visto che il nuovo diritto della Sagl prevede che per la cessione

di quote sia sufficiente la forma scritta, dal luglio 2007 - quando è stata

redatta la convenzione tra sua moglie, __________ e __________ - la consorte

non aveva più alcuna influenza nella Sagl (cfr. doc. I).

Il tenore

dell’art. 785 CO, in vigore dal 1° gennaio 2008, è il seguente:

“1 La cessione di quote sociali e la promessa di

stipulare tale cessione richiedono la forma scritta.

2.

Il contratto di cessione

deve rinviare agli stessi diritti e obblighi

statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote

sociali.”

Inoltre

giusta il nuovo art. 786 CO:

" 1 La cessione di quote sociali richiede l’approvazione

dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può rifiutare l’approvazione senza

indicarne i motivi.

2.

Lo statuto può derogare a

quanto disposto nel capoverso 1:

1.

rinunciando all’esigenza dell’approvazione della cessione;

2.

stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto

dell’approvazione

della cessione;

3.

prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare

l’approvazione

se la società offre all’alienante di

assumere le quote sociali al valore reale;

4.

escludendo la cessione di quote sociali;

5.

prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare

l’approvazione

se è dubbio che un obbligo statutario di

effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito

e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

3.

Se lo statuto esclude la

cessione di quote sociali o l’assemblea dei

soci rifiuta l’approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere

dalla

società per gravi motivi.”

Il nuovo art. 787 CO prevede

che:

" 1 La cessione di quote sociali subordinata

all’approvazione dell’assemblea dei soci è efficace soltanto dal momento in cui

tale approvazione è accordata.

2.

L’approvazione si considera

accordata se l’assemblea dei soci non la rifiuta entro sei mesi dalla ricezione

della relativa domanda.”

Ne

discende che, a prescindere dal fatto che l’art. 1 cpv. 2 delle disposizioni

transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 relativa alla Sagl preveda che

le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti ma

solo dall’entrata in vigore della nuova legge, ovvero dal 1° gennaio 2008, la

cessione della quota sociale della moglie del ricorrente è divenuta efficace

unicamente il 23 gennaio 2008, allorché l’assemblea l’ha approvata (cfr. doc.

D).

Dal nuovo

statuto della società non risulta, in effetti, che si sia derogato al principio

secondo cui la cessione di quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea

dei soci (cfr. art. 786 CO; doc. D).

Giova,

peraltro, segnalare che nell’atto pubblico del 23 gennaio 2008 è stato

specificato che a seguito della vendita della quota, la moglie dell’assicurato

non sarebbe più stata socia della ditta, né gerente. Durante l’assemblea

generale del 23 gennaio 2008, di cui sempre all’atto pubblico del medesimo

giorno, si è così proceduto alla nomina della nuova gerenza della Sagl (cfr.

doc. D).

In simili

condizioni, occorre concludere che nei mesi di settembre e ottobre 2007 la

moglie dell’insorgente ricopriva ancora una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro in seno alla __________.

L’assicurato,

quindi, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione nemmeno nei mesi di settembre

e ottobre 2007.

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte ritiene che essendo adempiute le condizioni

per una riconsiderazione delle decisioni con cui la Cassa ha corrisposto

all’assicurato le indennità di disoccupazione per i mesi di novembre e dicembre

2006, nonché di settembre e ottobre 2007 e rivestendo, del resto, la rettifica

del versamento errato della somma di fr. 4'154.05 un’importanza particolare

(cfr. consid. 2.3.), il ricorrente è tenuto alla restituzione di tale importo.

La

decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

2.11

Infine va

evidenziato che l’assicurato, nell’atto ricorsuale, ha menzionato la sua buona

fede (cfr. doc. I pag. 4).

L’esame

della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno

dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 LPGA).

Al

riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare

una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale

della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo

è stabilito definitivamente.

In simili

circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta

in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per

decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio

cantonale.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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