38.2008.16
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19 giugno 2008Italiano33 min
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Numero d'incarto:
38.2008.16
Data decisione, Autorità:
19.06.2008, TCA
Titolo:
Restituzione di ID.La moglie dell'assic.era socia e gerente della Sagl DL del marito. Il diritto al rimborso non è perento:al momento dell'ordine di restit. non ancora trascorso 1 anno dal pagamento delle ID. Cessione della quota effettiva solo con l'assemblea dei soci,posteriore al versam.delle ID
ASSEMBLEA DEI SOCI
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
PRESCRIZIONE
QUOTA SOCIALE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 785786, 787 CO
art. 791 CO
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.16
rs
Lugano
19 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
febbraio 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 febbraio 2008 la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 13 dicembre 2007 con cui a RI
1 è stata chiesta la restituzione di fr. 4'154.05 a titolo di indennità di
disoccupazione percepite indebitamente nei mesi di novembre e dicembre 2006,
nonché di settembre e ottobre 2007 (cfr. doc. A, 19).
La
richiesta di rimborso è stata motivata dal fatto che la moglie di RI 1 era,
fino al 23 gennaio 2008, socia e gerente con diritto di firma individuale della
società datrice di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. A, 19).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’annullamento del
provvedimento impugnato.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, da un lato, ha invocato
la perenzione del diritto alla restituzione della Cassa relativamente alle
indennità di disoccupazione dei mesi di novembre e dicembre 2006. Egli ha fatto
valere che, essendo il Registro di commercio un pubblico registro accessibile a
chiunque, la Cassa avrebbe dovuto negare le prestazioni da subito. La parte
resistente, avendo, invece, atteso fino al 13 dicembre 2007, ha lasciato
trascorrere più di un anno.
Dall’altro,
il ricorrente ha addotto che, quando, il 15 ottobre 2007, si è riannunciato
alla Cassa con effetto dal settembre 2007, la moglie aveva già da tempo - luglio
2007 - ceduto la propria quota della società e non esercitava più alcun potere
decisionale, nonostante fosse ancora formalmente iscritta a RC. Al riguardo è
stato precisato che la consorte e l’acquirente della quota si sono poi recate
dal notaio il 23 gennaio 2008 per perfezionare l’accordo dal punto di vista
formale, come dimostrato dalla circostanza che nell’atto notarile è stato
indicato che il controvalore della quota era già stato corrisposto. Inoltre
l’insorgente, in merito all’asserzione della Cassa secondo cui determinante per
stabilire il momento dell’interruzione dei legami con la società è l’atto
notarile di trasferimento della quota e non l’iscrizione RC, ha evidenziato che
il nuovo art. 785 cpv. 1 CO, introdotto contestualmente alle recenti modifiche
del CO in materia di diritto della Sagl, prevede che per la cessione delle
quote non occorre più un atto notarile, bensì è sufficiente un atto in forma
scritta, come l’accordo di cessione quote del luglio 2007.
La parte
ricorrente ha osservato che, pertanto, la moglie ha cessato qualsiasi influenza
nella società datrice di lavoro del marito a fare tempo dal 30 luglio 2007. E’
stato, altresì, sottolineato che non era comunque l’assicurato, bensì la moglie
a essere socia gerente della Sagl e che sussisteva solo una presunzione di
influenza del ricorrente (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. lII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr.
4'154.05, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di
novembre e dicembre 2006, nonché di settembre e ottobre 2007.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6
giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.4. L’assicurato,
come visto nei fatti, ha preliminarmente invocato la perenzione del diritto
alla restituzione della Cassa in relazione alle indennità di disoccupazione dei
mesi di novembre e dicembre 2006 (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Al
riguardo va rilevato che l’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest’ultimo è determinante.
L’art. 95
cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si
prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto
conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.
A
quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997
nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI,
contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di
perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid.
3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva
ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
I termini
di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,
pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
L’art. 25
cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si
tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza
elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U.
Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).
In una
sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2
vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95
vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che
qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione,
l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso,
bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo,
con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle
circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b,
pag. 305-307; cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5,
pag. 274-277, DTF 111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella
causa M.B. I 118/97; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).
L’Alta
Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003,
consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione
contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:
"
(…)
In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che
in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una
prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso,
bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo
(per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui
venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della
pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione
ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."
Al
riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7.,
massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.
In una
sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato,
poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto
conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di
un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova
dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti
per una restituzione erano dati.
Con
giudizio pubblicato in DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130, relativo alla restituzione di indennità per lavoro
ridotto, avuto riguardo all’effetto di pubblicità delle iscrizioni a registro
di commercio, il TFA ha ancora, in particolare, precisato che:
" (...) Bei einer durch das Handelsregister und die entsprechenden
Bekanntmachungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 931 OR) mit
Publizität versehenen Tatsache kann indessen für die zumutbare Kenntnis der
Rückerstattungsvoraussetzungen nicht ein zweier Anlass im Sinne dieser
Rechtsprechung, d.h. die Wahrnehmung der Unrichtigkeit der Leistungsausrichtung
aufgrund eines zusätzlichen Indizies, verlangt werden. (...)"
(cfr.
SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) aa) pag. 249)
L’Alta Corte, con sentenza
C 71/01 del 30 agosto 2001, ha poi esteso la giurisprudenza sviluppata con la
sentenza pubblicata in DTF 122 V 270 appena citata anche alla restituzione di
indennità di disoccupazione.
Tale principio è stato
ribadito nella sentenza C 267/01 del 17 luglio 2002, nella quale è stato
precisato :
"
(…) sich eine
unterschiedliche Behandlung von Kurzarbeits- und Arbeitslosenentschädigung
nicht rechtfertige, da die erwähnten Grundsätze sich nicht aus einer
spezifischen Regelung der Kurzarbeitsentschädigung ableiteten, sondern aus dem
Gesellschaftsrecht und den Wirkungen von Handelsregistereinträgen.
Die Auskunftspflicht der Versicherten entbinde die
Verwaltung nicht davon, von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für
die Gewährung von Leistungen erfüllt sind.
cc) Nach dem Gesagten kann sich die Kasse nicht
darauf berufen, es sei unzumutbar, jeweils das Handelsregister zu konsultieren
(erwähntes Urteil B.). Vielmehr muss sie sich die Kenntnis der
arbeitgeberähnlichen Stellung des Versicherten von Anfang an, d.h. seit
Auszahlung der ersten Taggelder, entgegenhalten lassen. Ähnlich wie in jenem
Urteil trugen überdies auch vorliegend mehrere Dokumente, nämlich der Antrag
auf Arbeitslosenentschädigung, die an den Beschwerdeführer gerichtete
Kündigung, die Arbeitgeberbestätigung und die Arbeitsbemühungen des
Versicherten die selbe Unterschrift, was der Verwaltung hätte auffallen und sie
zu entsprechenden Abklärungen veranlassen müssen."
Questa giurisprudenza costituisce, comunque, un caso speciale.
Allorché l’errore dell’amministrazione non porta su un elemento al quale è
connesso un effetto di pubblicità, restano validi i principi generali
sviluppati a proposito dell’art. 47 cpv. 2 vLAVS nella DTF 110 V 304 e ribaditi
in sentenze successive (cfr. STFA C 68/01 del 3 luglio 2002).
Nella DTF
122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130
l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:
“(...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische
Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf
jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis
des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch
gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine
unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht verwirken,
als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten Anspruchberechtigung
tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das kantonale Gericht im
Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der länger als ein Jahr vor
Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten
Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse
verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit
Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)
In una
sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003 il TFA ha ribadito che nel caso di
prestazioni periodiche, allorché l’autorità al momento del versamento delle
prestazioni sia già in possesso dei dati necessari per calcolare correttamente
l’ammontare delle indennità giornaliere dovute, il termine di un anno di
perenzione decorre dal rispettivo versamento.
2.5. Nel caso di
specie dalle carte processuali emerge, per quanto attiene al mese di novembre
2006, che il relativo attestato di guadagno intermedio, sottoscritto dal datore
di lavoro del ricorrente il 30 novembre 2006, e il formulario “Indicazioni
della persona assicurata” (FAUT), firmato dall’assicurato 13 dicembre 2006,
sono pervenuti alla Cassa il 13 dicembre 2006 (cfr. doc. 11)
Relativamente
al mese di dicembre 2006, l’attestato di guadagno intermedio è stato compilato
il 29 dicembre 2006 e il FAUT il 21 dicembre 2006. Essi sono pervenuti alla
parte resistente l’8 gennaio 2007 (cfr. Doc. 12).
Da alcuni
conteggi dell’Ufficio di pagamento __________ di __________ si evince, inoltre,
che le indennità di disoccupazione per questi due mesi sono state versate il 5,
rispettivamente il 9 gennaio 2007 (cfr. doc. 19).
L’art. 30
cpv. 1 OADI enuncia, del resto, che le indennità giornaliere per un periodo di
controllo trascorso vengono di regola erogate il mese successivo.
Nella
presente evenienza, dunque, la questione di sapere se la Cassa deve comunque
lasciarsi opporre l’effetto di pubblicità del RC sin dall’inizio della
disoccupazione dell’assicurato (cfr. consid. 2.4., in particolare STFA C 71/01 del 30 agosto 2001 e C 267/01 del 17 luglio 2002), benché, a differenza della giurisprudenza del TF citata sopra
(cfr. consid. 2.4.), in concreto non risultino indizi che potessero far pensare
che la moglie ricoprisse una carica in seno alla Sagl datrice di lavoro del
consorte (nella domanda di indennità di disoccupazione dell’ottobre 2006
l’assicurato ha risposto negativamente alla domanda se lui o la moglie
partecipavano finanziariamente all’azienda oppure svolgevano una funzione
direttiva, doc. 1; il datore di lavoro ha proceduto analogamente compilando gli
attestato di guadagno intermedio di novembre e dicembre 2006, doc. 11, 12), può
restare insoluta.
Infatti,
anche ammettendo che la Cassa dovesse sapere fin dall’inizio che la moglie
dell’insorgente era socia e gerente della società in cui il marito lavorava, il
termine di perenzione di un anno, per quanto riguarda le prestazioni relative
ai mesi di novembre e dicembre 2006, ha iniziato a decorrere, conformemente
alla giurisprudenza federale, al più presto dal momento del corrispettivo
pagamento, ossia nel gennaio 2007 (cfr. consid. 2.4.; DTF 122 V 270; STFA C
317/01 del 29 aprile 2003).
Di
conseguenza il 13 dicembre 2007, corrispondente alla data di emanazione
dell’ordine di restituzione e, quindi, al momento determinante per stabilire se
il diritto al rimborso era perento o meno (cfr. SVR 2001 IV nr. 30 pag. 93; DTF
127 V 484), il diritto a richiedere al ricorrente la restituzione delle
indennità versate non era in ogni caso ancora perento.
2.6. Per quanto
concerne il principio della restituzione va osservato che in una decisione
pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha
stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un
datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere
stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed
il solo amministratore della ditta (cfr. pure STFA C 130/02 del 16 giugno 2003;
STFA C 217/02 del 15 luglio 2003; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005).
Va pure
rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio
gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C
270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto
2001 nella causa B., C 71/01).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre avuto modo di allargare il
campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 (cfr.
consid. 2.4.) al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri
di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono
influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro
(cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla
sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge
Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
Nella già citata sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C
219/03), chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un
assicurato che, dopo essere stato licenziato, ha abbandonato la carica di
amministratore unico della SA sua datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni
ed inoltre sua moglie è entrata nel consiglio di amministrazione della stessa
società, l'Alta Corte ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer
aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte
Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit
Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert
Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an einem
Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das Erfordernis der
Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden.
In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003
war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger Verwaltungsrat der
Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor der genannten
ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter Art und Weise
an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne handelsregistermässig
in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass sie die
Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes (ohne ersichtlichen Grund)
mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie firmenintern ein Mandat, welches
Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat einzutreten. Damit steht fest,
dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide Eheleute in der Firma
massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den Beschlüssen der
ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 verblieb die Ehefrau
in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare Vertretungsbefugnis.
Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats durch die Firma per
Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bewogen
hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne Bedeutung, als der
Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle angetreten hat.
Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer
und seine Ehegattin in massgeblicher Weise an der Firma mitwirkten und der eine
Ehegatte diese Stellung weiter beibehielt.
2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung
wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage
braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall
gehört) erfüllt sind.
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella
causa N., C 219/03)
Il TFA,
in una sentenza del 5 luglio 2004 nella causa D. (C 155/03), nel caso di un
assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo
di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha poi
stabilito che:
"
(…)
2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am
29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht
Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran
beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte
Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie
besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die
Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen
Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu
verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen
die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die
GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht
gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden
rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu
tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung
der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines
missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.
22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])
ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren
Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann
keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war
Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft
("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.
(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella
causa D., C 155/03)
In una
decisione del 7 dicembre 2004 nella causa W. (C 193/04), pubblicata in DLA 2005
N. 9 pag. 130, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto
alle indennità di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al
collocamento dopo essere stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie
ha conservato la carica di socia gerente.
L’Alta
corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Considerandi
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés
dans l'entreprise.
3.
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF
123.
V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant
l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.
Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint
du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à
l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la
cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,
Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher
Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.
9.
sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de
travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.
En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une
possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas
détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de
chômage.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation des
principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à
l'égalité.
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que
cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable
aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans
être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime
résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le
conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3
let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de
l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.
31.
al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI
(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas
d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont
des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément
favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit
aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de
contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation
au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets
de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux
seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,
mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la
situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001
[C 354/00]).
(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C
193/04)
Sempre in merito
all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un
assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza del 24 marzo
2005.
nella causa A. (C187/04), l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
2.1
Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer
bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG
angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben
Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit
Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse und
Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des
Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in
arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser
Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma
sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als
Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung
nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.
2.2
Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet
ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine
arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als
Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV
2004.
Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien
unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich
nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen
vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht
und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb).
Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer
Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004,
C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides
(22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen
Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob
die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und
Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen
Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.
Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit
seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine
arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine
Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August
2003, C 30/03).
(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)
2.7
Dalla
documentazione agli atti e dall’estratto RC della __________ (cfr. www.zefix.ch), datrice di lavoro
dell’assicurato (cfr. doc. 4), risulta che __________, moglie del ricorrente, è
stata iscritta a RC dal giugno 2003 al febbraio 2008 quale socia e gerente con
diritto di firma individuale della società.
La stessa
aveva una quota di fr. 20'000.-- su un capitale sociale di fr. 25'000.--. La
restante quota era detenuta da __________ (cfr. estratto RC).
Il 30
luglio 2007 è stato concluso un accordo scritto tra __________, __________ e __________,
secondo il quale la moglie dell’assicurato provvedeva a cedere a __________ la
propria quota della Sagl. Esse hanno specificato che le parti avrebbero
provveduto a regolarizzare la transazione tramite stipulazione del necessario
atto notarile (cfr. doc. B).
Il notaio
avv. __________ ha constato, con atto pubblico del 23 gennaio 2008, da una
parte, il contratto di cessione di quote sociali della ditta __________ tra la
moglie del ricorrente e __________, dall’altra, il verbale di assemblea
generale straordinaria da cui emerge l’approvazione tacita della cessione e
della ripartizione delle quote (cfr. doc. D).
La
modifica dell’iscrizione a RC, chiesta con istanza del 23 gennaio 2008, ha
avuto luogo il 5 febbraio 2008 con pubblicazione nel FUSC dell’ 11 febbraio
2008.
(cfr. doc. D; estratto RC).
2.8
Da
quanto appena esposto questa Corte rileva che emerge con evidenza che nei mesi di
novembre e dicembre 2006 la moglie dell’assicurato - allora
socia gerente della __________ - rivestiva una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro.
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo
proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di
un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare
risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA
del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In simili
circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6),
l’assicurato, essendo stato impiegato presso la __________, non aveva diritto
alle indennità di disoccupazione nei mesi di novembre e dicembre 2006.
Infatti il ricorrente,
vista la posizione di sua moglie all’interno della ditta sua datrice di lavoro,
poteva continuare a determinare le decisioni del datore di
lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.
Lo scopo della
giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di
sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio
di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22
pag. 240).
2.9
Per quel che
riguarda le indennità di disoccupazione relative ai mesi di settembre e ottobre
2007, il TCA rileva che secondo la giurisprudenza federale decisivo al fine
della determinazione del venire meno della posizione analoga a quella di un
datore di lavoro di un assicurato o del suo coniuge è il momento delle
dimissioni dalla carica in seno a una società e non, invece, la data della
cancellazione dal RC o della pubblicazione nel FUSC (cfr. STF 8C_245/2007 del
22.
febbraio 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso
in esame, tuttavia, non si tratta di semplici dimissioni da parte della moglie
dell’assicurato. Le stesse sono piuttosto consecutive alla cessione della
propria quota nella Sagl.
Secondo
l’art. 791 CO, in vigore fino al 31 dicembre 2007, la cessione di una quota
sociale ha effetto per la società solo quando sia stata notificata alla stessa
e iscritta nel libro delle quote (cpv. 1). Questa iscrizione non può avere
luogo se non col consenso dei tre quarti di tutti i soci, i quali rappresentino
a un tempo i tre quarti almeno del capitale sociale (cpv. 2). Lo statuto può
far dipendere da altre condizioni o vietare interamente la cessione delle quote
sociali (cpv. 3). Per la validità della cessione d’una quota sociale e della
promessa di stipulare siffatta cessione si richiede l’atto pubblico (cpv.4).
Da questa
disposizione risulta che la cessione è stata effettiva dal 23 gennaio 2008,
ossia dal momento in cui si sono realizzate tutte le condizioni richieste a tale
fine (atto pubblico e consenso dei soci).
In
proposito è utile sottolineare che l’accordo del luglio 2007, non avendo la
forma dell’atto pubblico, nemmeno costituiva una promessa di cessione ai sensi
di legge.
L’assicurato
sostiene che, visto che il nuovo diritto della Sagl prevede che per la cessione
di quote sia sufficiente la forma scritta, dal luglio 2007 - quando è stata
redatta la convenzione tra sua moglie, __________ e __________ - la consorte
non aveva più alcuna influenza nella Sagl (cfr. doc. I).
Il tenore
dell’art. 785 CO, in vigore dal 1° gennaio 2008, è il seguente:
“1 La cessione di quote sociali e la promessa di
stipulare tale cessione richiedono la forma scritta.
2.
Il contratto di cessione
deve rinviare agli stessi diritti e obblighi
statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote
sociali.”
Inoltre
giusta il nuovo art. 786 CO:
" 1 La cessione di quote sociali richiede l’approvazione
dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può rifiutare l’approvazione senza
indicarne i motivi.
2.
Lo statuto può derogare a
quanto disposto nel capoverso 1:
1.
rinunciando all’esigenza dell’approvazione della cessione;
2.
stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto
dell’approvazione
della cessione;
3.
prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare
l’approvazione
se la società offre all’alienante di
assumere le quote sociali al valore reale;
4.
escludendo la cessione di quote sociali;
5.
prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare
l’approvazione
se è dubbio che un obbligo statutario di
effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito
e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.
3.
Se lo statuto esclude la
cessione di quote sociali o l’assemblea dei
soci rifiuta l’approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere
dalla
società per gravi motivi.”
Il nuovo art. 787 CO prevede
che:
" 1 La cessione di quote sociali subordinata
all’approvazione dell’assemblea dei soci è efficace soltanto dal momento in cui
tale approvazione è accordata.
2.
L’approvazione si considera
accordata se l’assemblea dei soci non la rifiuta entro sei mesi dalla ricezione
della relativa domanda.”
Ne
discende che, a prescindere dal fatto che l’art. 1 cpv. 2 delle disposizioni
transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 relativa alla Sagl preveda che
le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti ma
solo dall’entrata in vigore della nuova legge, ovvero dal 1° gennaio 2008, la
cessione della quota sociale della moglie del ricorrente è divenuta efficace
unicamente il 23 gennaio 2008, allorché l’assemblea l’ha approvata (cfr. doc.
D).
Dal nuovo
statuto della società non risulta, in effetti, che si sia derogato al principio
secondo cui la cessione di quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea
dei soci (cfr. art. 786 CO; doc. D).
Giova,
peraltro, segnalare che nell’atto pubblico del 23 gennaio 2008 è stato
specificato che a seguito della vendita della quota, la moglie dell’assicurato
non sarebbe più stata socia della ditta, né gerente. Durante l’assemblea
generale del 23 gennaio 2008, di cui sempre all’atto pubblico del medesimo
giorno, si è così proceduto alla nomina della nuova gerenza della Sagl (cfr.
doc. D).
In simili
condizioni, occorre concludere che nei mesi di settembre e ottobre 2007 la
moglie dell’insorgente ricopriva ancora una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro in seno alla __________.
L’assicurato,
quindi, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione nemmeno nei mesi di settembre
e ottobre 2007.
2.10
Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte ritiene che essendo adempiute le condizioni
per una riconsiderazione delle decisioni con cui la Cassa ha corrisposto
all’assicurato le indennità di disoccupazione per i mesi di novembre e dicembre
2006, nonché di settembre e ottobre 2007 e rivestendo, del resto, la rettifica
del versamento errato della somma di fr. 4'154.05 un’importanza particolare
(cfr. consid. 2.3.), il ricorrente è tenuto alla restituzione di tale importo.
La
decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
2.11
Infine va
evidenziato che l’assicurato, nell’atto ricorsuale, ha menzionato la sua buona
fede (cfr. doc. I pag. 4).
L’esame
della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno
dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 LPGA).
Al
riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare
una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale
della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo
è stabilito definitivamente.
In simili
circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta
in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per
decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Gli atti
vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la
presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio
cantonale.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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