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Decisione

38.2008.19

Negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché l'assicurato, nonostante il licenziamento dalla Sagl in cui lavorava, è rimasto dapprima socio e gerente, in seguito liquidatore della società

29 maggio 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i contratti di lavoro sono stati disdetti per il 31 dicembre 2007, avendo i

soci deciso, a fronte delle difficoltà finanziarie della ditta, di interrompere

definitivamente l’attività della Sagl per tale data.

L’insorgente

ha precisato che i soci della __________ non hanno presentato istanza di

fallimento, bensì optato per la messa in liquidazione, in quanto il chiaro

intento era quello di far fronte a tutti i debiti contratti. Di conseguenza i

soci l’11 febbraio 2008 hanno sottoscritto l’atto di scioglimento dinanzi al

notaio avv. __________. L’assicurato ha rilevato di aver assunto personalmente

il ruolo di liquidatore per evitare ulteriori costi.

Il

ricorrente ha, altresì, specificato che è stata chiesta la radiazione

anticipata ai sensi dell’art. 745 cpv. 3 CO, che le relative pubblicazioni sul

foglio ufficiale sono avvenute il 29 febbraio, 12 e 25 marzo 2008 e che al

momento del ricorso rimanevano solo alcune posizioni debitorie da saldare.

L’assicurato

ha, poi, evidenziato che nel suo caso specifico l’art. 31 cpv. 3 lett. b e c

LADI non trova applicazione, in quanto la sua funzione di liquidatore non può

essere equiparata a quella di un datore di lavoro. Egli ha ribadito di avere

assunto tale carica, in primo luogo, per cercare di evitare il fallimento della

società e quindi per non danneggiare i creditori e per ridurre i costi della

procedura di scioglimento. Ha sottolineato di essersi limitato ad adempiere gli

obblighi impostigli dagli art. 742 segg. CO e, meglio, ha provveduto alle

necessarie pubblicazioni sul FUSC, ha allestito un bilancio e ha ultimato i

pochi affari di poco conto in corso. Al riguardo è stato precisato che al

momento della liquidazione la ditta non aveva più da tempo alcun cantiere in

corso o altre opere da ultimare.

L’insorgente

ha pure osservato che ove la società risulta essere priva di attività reale e

senza dipendenti già prima dell’atto di scioglimento, l’applicazione dell’art.

31 cpv. 3 lett. b e c LADI appare palesemente ingiustificata.

Infine è

stato sottolineato che tutte le azioni dell’assicurato sono state intese

unicamente alla radiazione della società e che l’assunzione della funzione di

liquidatore non può e non deve precludere a priori il diritto a un’indennità di

disoccupazione.

Il

ricorrente, in proposito, ha rilevato che se così non fosse, in casi analoghi

si prediligerebbe la via certamente più facile e meno onerosa del fallimento

che garantisce di principio in casi analoghi l’ottenimento di un’indennità di

disoccupazione (cfr. doc. I).

1.3. In risposta

la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto oppure no alle indennità di disoccupazione

a decorrere dall’11 gennaio 2008.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e

che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)

e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a

quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione

se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere

l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

In una

sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di

condono, in una decisione C 130/02 del 16 giugno 2003, l'Alta Corte ha

confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha osservato

che:

"

(…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono

passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In

particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente

al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il

rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e

le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999

in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire

dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto - mettendola in seguito

nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di

prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali

non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,

secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e

dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e

riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del

consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore

unico di una SA familiare. (…)" (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C

130/02)

In un

altro caso ticinese concernente un assicurato che, vista la sua posizione

analoga a quella di un datore di lavoro, ha dovuto restituire prestazioni

ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo

Tribunale e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

la precedente istanza ha

quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore

manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un

lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di

indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare

a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante

le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C

274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli

accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo

che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.

944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato

azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli

apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di

amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne

padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione

a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione

con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della

società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero

presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si

giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente

abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -

con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così

inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,

alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31

cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione

giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di

prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali

condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere

dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali

all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per

domandarne la restituzione, (…)."

(cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

Secondo

il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

A tale

proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005, relativa a un caso

ticinese, la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

3.3 Al riguardo

non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,

che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di

disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può

essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,

perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano

una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,

continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano.

Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in

effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro

disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4

[sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10 novembre 2005

nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)

La

situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.

STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.2.; STFA

del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02).

2.3. Circa la

questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, nella sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, il TFA ha, tra

l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit

Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die

Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der

Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt

war. (…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

In questo

contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005;

STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).

In una

decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21 pag. 196, l'Alta Corte ha confermato

che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2

LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in

Considerandi

virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né

all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

Contestualmente

il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.

3.

let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes

que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par

analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de

refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif

qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits

au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur

la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir

l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est

donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est

la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à

combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101

p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est

la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision

de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes

existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en

fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b

et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe

que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des

conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un

pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41

p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration,

le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de

déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la

société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)" (cfr. DLA 2004 N. 21,

consid. 3.2, pag. 198)

2.4

Nella

sentenza C 83/03 del 14 luglio 2003, chiamata a pronunciarsi circa il diritto

alle indennità di disoccupazione dopo l’apertura del fallimento e la

sospensione dello stesso per mancanza di attivi, nel caso di un assicurato che,

quale amministratore unico e azionista, dopo la decisione di liquidazione, è

stato incaricato della liquidazione della SA, l’Alta Corte ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

Der Beschwerdeführer war einziger

Verwaltungsrat und ab 15. September 2000 Geschäftsführer der R.________ SA, In

dieser letzteren Funktion ist er arbeitslosenversicherungsrechtlich

unbestrittenermassen als Arbeitnehmer zu betrachten. Der Arbeitsvertrag wurde

am 21. August 2001 rückwirkend auf den 30. Juni 2001 aufgelöst. Andererseits

war er Aktionär dieser Firma.

(…)

3.2

Mit öffentlicher Urkunde vom 12. Oktober 2001

beschloss eine ausserordentliche Generalversammlung die Auflösung der

R.________ SA. Nachdem der Beschwerdeführer am 15. Oktober 2001 deren Bilanz

hinterlegt hatte, eröffnete der Konkursrichter am 16. Oktober 2001 über die

aufgelöste Gesellschaft den Konkurs, welcher am 24. Oktober 2001 mangels

Aktiven wieder eingestellt wurde. Wird das Konkursverfahren mangels Aktiven

nicht durchgeführt, sondern nach Massgabe von Art. 230 SchKG eingestellt,

fallen die Befugnisse, die das Konkursrecht den Konkursorganen mit Bezug auf

die Verwaltung und Verwertung der Konkursmasse verleiht, dahin. Ebenso entfällt

(unter Vorbehalt von Art. 269 SchKG und Art. 134 VZG) die damit

zusammenhängende Beschränkung des Verfügungsrechts der Gemeinschuldnerin und

der Vertretungsbefugnis ihrer Organe. Die Gesellschaftsorgane behalten während

der Liquidation ihre gesetzlichen und statutarischen Befugnisse bei, soweit sie

zur Durchführung der Liquidation erforderlich sind und dem Liquidationszweck

nicht entgegenstehen und die daraus abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach

nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. Dazu kann auch die

Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen Verkauf oder Auflösung gehören (AHI 1994

S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Der Zustand der

Liquidation dauert nach Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230

SchKG) an und führt nach Abschluss zur Löschung der Firma im Handelsregister

(Art. 739 Abs. 1, Art. 743 ff. OR), was vorliegend am 8. Februar 2002 erfolgte.

3.3

Aktenmässig steht damit fest, dass der

Beschwerdeführer nach dem Liquidationsbeschluss weiterhin als einziger

Verwaltungsrat mit der Liquidation der aufgelösten Firma, deren Aktionär er

weiterhin war, betraut war. Damit hatte er bis zur Eintragung der Auflösung im

Handelsregister eine arbeitgeberähnliche Stellung inne.

3.4

Nach dem Gesagten bekleidete der

Beschwerdeführer bei der konkursiten R.________ SA nicht nur bis zur

Konkurseröffnung (16. Oktober 2001), sondern bis zur Löschung der Firma im

Handelsregister (8. Februar 2002) eine arbeitgeberähnliche Stellung. Die

Vorinstanz prüfte einlässlich die Anspruchsberechtigung für die Zeit nach der

Konkurseröffnung und verneinte diese mit zutreffender Begründung (angefochtener

Entscheid S. 6 ff., Erw. 4.3). Darauf wird verwiesen. Diese Erwägungen gelten

auch für den hier noch verbleibenden Zeitraum vom 9. Februar bis zum 12. März

2002.

Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts

zu ändern.

(…)." (cfr. STFA del 14 luglio 2003 nella causa C., C 83/03)

La nostra Massima Istanza

si è riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione C 295/03 del 10

febbraio 2005, in cui ha dovuto stabilire se un assicurato a cui è stata

affidata la liquidazione di una Sagl in seno alla quale era iscritto quale

socio gerente con diritto di firma individuale aveva o meno diritto alle

indennità di disoccupazione prima della cancellazione a Registro di Commercio

della società.

In una sentenza C 75/04 del

20.

aprile 2005 il TFA si è così espresso a proposito di un liquidatore:

" (...)

2.

2.1

Die Kasse verneinte eine

Anspruchsberechtigung wegen der arbeitgeberähnlichen Stellung des Ehepaars

P.________ und G.________ mit der Begründung, beide seien bei der

Arbeitgeberin, der Firma L.________ AG, im Handelsregister eingetragen.

P.________ gehöre dem Verwaltungsrat als Mitglied an und ihr Ehemann sei dessen

Präsident. Werde eine Gesellschaft liquidiert oder das Konkursverfahren mangels

Aktiven nicht durchgeführt, so behielten die Gesellschaftsorgane ihre

gesetzlichen und statutarischen Befugnisse bei, soweit diese zur Durchführung

der Liquidation erforderlich seien und dem Liquidationsprozess nicht

entgegenstünden. Ein Aktionär oder Gesellschafter, der weiterhin

Geschäftsführer bleibe oder als Liquidator eingesetzt werde, habe daher auch

nach dem Liquidationsbeschluss bis zur Eintragung der Löschung im

Handelsregister eine arbeitgeberähnliche Stellung inne (ARV 2002 Nr. 28 S.

183). Im Handelsregisterauszug vom 10. November 2003 seien P.________ als

Mitglied und ihr Ehemann G.________ als Präsident des Verwaltungsrates immer

noch eingetragen gewesen. Solange dies der Fall sei, sei von einer

arbeitgeberähnlichen Stellung auszugehen.

(…)

3.

Der Ehegatte der Versicherten war bis zum 2.

Dezember 2003 (Tagebucheintrag des Rücktritts) im Handelsregister als Präsident

der sich in Liquidation befindlichen L.________ AG, welche am 27. Januar 2004

(Tagebucheintrag der Löschung) gemäss Art. 66 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen

gelöscht wurde, eingetragen. Er bekleidet ungeachtet der Erwägungen im

vorinstanzlichen Entscheid bis zum 2. Dezember 2003 eine arbeitgeberähnliche

Stellung. Eine solche kommt ihm als Verwaltungsratspräsident oder als

Liquidator von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S.

196). Es ist irrelevant, dass die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE

123.

V 238 Erw. 7b/bb). Zu beachten ist sodann, dass eine Überschuldung (Urteil

K. vom 8. Juni 2004 [C 110/03]) ebenso wenig wie eine beschlossene oder

angeordnete Liquidation taugliche Kriterien dafür sind, das Ausscheiden einer

Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen. Diese Umstände ändern

nichts daran, dass der Verwaltungsrat oder der Liquidator - im begrenzten Rahmen

der Liquidationstätigkeiten - weiterhin die Geschicke des Betriebs bestimmen,

da kein definitives Ausscheiden aus dem Betrieb gegeben ist. So war es G.________

beispielsweise möglich, seine Ehefrau vorübergehend für die Mitarbeit während

der Liquidationsphase wieder oder weiter einzusetzen, ihr Gefälligkeitsbescheinigungen

auszustellen und ihre Arbeitslosigkeit nach Belieben zu verlängern oder zu

verkürzen. Die Vorinstanz verkennt bei ihren Erwägungen, dass die

Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an

sich begegnen, sondern bereits das Risiko eines solchen, welches der Auszahlung

von Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist

(Urteil F. vom 14. April 2003 [C 92/02]), verhindern will.

Damit eine arbeitgeberähnliche Person Anspruch

auf Arbeitslosenentschädigung hat, muss ihr Ausscheiden aus der Firma endgültig

sein. Dieses Ausscheiden muss anhand eindeutiger Kriterien gemessen werden

können, welche keinen Zweifel am definitiven Austritt aus der Firma übrig

lassen (erwähntes Urteil F.). Die Rechtsprechung hat wiederholt darauf

abgestellt, ob der Eintrag der betreffenden Person im Handelsregister gelöscht

worden ist (ARV 2002 Nr. 28 S. 185; jüngst bestätigt im Urteil K. vom 8. Juni

2004.

[C 110/03] mit zahlreichen Hinweisen). Denn erst mit der Löschung des

Eintrags ist das Ausscheiden der arbeitgeberähnlichen Person aus der Firma für

aussenstehende Dritte erkennbar.

Unter den gegebenen Umständen kann weder eine

rechtsmissbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die

Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines missbräuchlichen Beanspruchens

der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im

Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03]) im massgeblichen Zeitraum

ausgeschlossen werden. Der Ehemann der Versicherten könnte bis zum 27. Januar

2004.

keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung beziehen. Der

Beschwerdegegnerin als mitarbeitender Ehefrau bleibt gemäss Art. 31 Abs. 3 lit.

c AVIG ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verwehrt."

Dunque,

secondo la giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione

e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non

va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la

società viene cancellata dal Registro di commercio.

In una sentenza C 298/05 del

13.

aprile 2006 l’Alta Corte, accogliendo il ricorso inoltrato dall’Ufficio del

lavoro contro la sentenza del Tribunale cantonale che aveva riconosciuto il

diritto alle indennità di un assicurato socio gerente e liquidatore di una

Sagl, ha ricordato che gli organi di una società durante la liquidazione

conservano le proprie competenze legali e statutarie e quindi possono

proseguire gli affari della ditta fino alla relativa vendita o scioglimento.

Pertanto, essendo ancora possibile per le persone con posizione analoga a

quella di un datore di lavoro influenzare le decisioni della società, permane un

rischio di abuso. Non va comunque misconosciuto che in tali condizioni la

situazione giuridica può essere in contraddizione con le circostanze economiche

della fattispecie.

2.5

Nell’evenienza concreta dagli

atti di causa si evince che il 29 novembre 2005 è stata iscritta a Registro di

commercio la __________ (cfr. estratto RC doc. C e reperibile internet al sito

www.zefix.ch).

Lo scopo

sociale della Sagl risulta il seguente:

"

L’esecuzione di opere di gessatura, stuccatura,

intonacatura e di pittura, nonché qualsiasi attività connessa o inerente

l’ambito edilizio."

RI 1, nel

novembre 2005, è stato iscritto a RC quale socio gerente con una quota di fr.

19'000.-- su un capitale di fr. 20'000.-- e diritto di firma individuale. La

restante quota di fr. 1'000.-- è detenuta da __________, la quale non ha mai

avuto diritto di firma (cfr. estratto RC).

L’__________

è stata posta in scioglimento l’11 febbraio 2008 e il 21 febbraio 2008 è stata

modificata la ragione della società in __________ in liquidazione, come pure

l’iscrizione a RC dell’insorgente che da socio gerente è diventato socio e

liquidatore con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC).

Il

ricorrente è stato anche alle dipendenze di questa società, in qualità di

gessatore, a partire dal gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2007, allorché ha

esplicato i propri effetti il licenziamento datato 31 ottobre 2007 motivato

dalla cessazione dell’attività della società (cfr. doc. 1, 3, 5).

L’11

gennaio 2008 l’assicurato si è iscritto al collocamento ricercando un impiego a

tempo pieno (cfr. doc. 2).

La Cassa,

con decisione del 31 gennaio 2008, gli ha negato il diritto all’indennità di

disoccupazione a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di

lavoro (cfr. doc. 12).

Tale provvedimento

è stato confermato con decisione su opposizione del 10 marzo 2008 (cfr. doc.

B).

2.6

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che, da

quanto appena esposto, emerge con evidenza che l’assicurato, anche dopo essere

stato licenziato dalla __________ con effetto al 31 dicembre 2007 ha mantenuto

in seno a tale ditta una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Infatti,

in primo luogo, egli, fino al 21 febbraio 2008, è rimasto iscritto a Registro

di commercio quale socio gerente della società.

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo

proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di

un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare

risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA

del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

In

secondo luogo, dal 21 febbraio 2008 al momento determinante della decisione su

opposizione (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla

valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti

intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata; cfr. STFA C

198/04 del 1° luglio 2005; STFA U 417/04 del 22 aprile 2005; DTF 121 V 366; DTF

129.

V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356) il ricorrente era iscritto a RC quale

socio e liquidatore con diritto di firma individuale.

Per inciso va comunque

rilevato che l’insorgente ricopre tuttora tale carica (cfr. estratto RC al sito

www.zefix.ch).

Nella veste di liquidatore

egli esercita, in virtù della legge, un potere determinante (cfr. consid.

2.5

).

Anche

ammesso che effettivamente la ditta abbia cessato la propria attività alla fine

di dicembre 2007, come indicato dalla società stessa (cfr. doc. 5, 3), visto

che l’assicurato non ha interrotto definitivamente tutti i legami con la

società (cfr. consid. 2.6.) e considerato che la stessa poteva essere

riattivata anche se in liquidazione, conformemente alla legge e alla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.3., 2.4., 2.5.), egli non ha diritto alle

indennità di disoccupazione.

Al

riguardo giova evidenziare che l’indirizzo della sede della __________ - __________,

__________ - e il relativo numero di telefono - __________ (cfr. doc. 3) -

corrispondono anche al momento dell’emanazione del presente giudizio a quelli

dell’assicurato (cfr. www.directories.ch).

Inoltre

secondo la giurisprudenza federale nemmeno un’eventuale situazione di

sovraindebitamento si rivela essere un criterio idoneo a provare la fine

definitiva della posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C

75/04 del 20 aprile 2005, consid. 3, STFA C 94/05 del

28.

luglio 2005, consid. 2.3.).

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello

di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il

rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.

STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 copnsid. 4.3.; DLA 2003 N. 22 pag. 240; STF

C 292/05 del 16 febbraio 2007, consid. 3).

Ne discende che, secondo

questo Tribunale, la Cassa rettamente ha ritenuto che l’assicurato non ha

diritto all’indennità di disoccupazione dall’11 gennaio 2008.

La decisione su

opposizione del 10 marzo 2008 va, dunque, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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