38.2008.19
Negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché l'assicurato, nonostante il licenziamento dalla Sagl in cui lavorava, è rimasto dapprima socio e gerente, in seguito liquidatore della società
29 maggio 2008Italiano26 min
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Numero d'incarto:
38.2008.19
Data decisione, Autorità:
29.05.2008, TCA
Titolo:
Negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché l'assicurato, nonostante il licenziamento dalla Sagl in cui lavorava, è rimasto dapprima socio e gerente, in seguito liquidatore della società
INDENNITÀ
LIQUIDATORE
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
art. 8 cpv. 1 let. a e b LADI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 cpv. 2 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.19
rs
Lugano
29 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 marzo
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 marzo 2008 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 31 gennaio 2008 con cui ha negato a RI
1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dall’11 gennaio 2008,
poiché nonostante la cessazione, alla fine di dicembre 2007, dell’attività che
prestava per la __________ di __________, rivestendo la carica di socio e
gerente di detta società fino al 21 febbraio 2008 e di socio e liquidatore in
seguito, egli ricopriva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
(cfr. doc. B, 12).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, postulando la concessione delle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto che la __________,
ora in liquidazione, è stata costituita il 29 novembre 2005 e di aver assunto,
quale socio in ragione di fr. 19'000.--, il ruolo di gerente.
Egli ha
indicato, da un lato, di avere concluso con la società anche un contratto di
lavoro quale gessatore con un salario mensile di fr. 5'340.--. Dall’altro, che tutti
Fatti
i contratti di lavoro sono stati disdetti per il 31 dicembre 2007, avendo i
soci deciso, a fronte delle difficoltà finanziarie della ditta, di interrompere
definitivamente l’attività della Sagl per tale data.
L’insorgente
ha precisato che i soci della __________ non hanno presentato istanza di
fallimento, bensì optato per la messa in liquidazione, in quanto il chiaro
intento era quello di far fronte a tutti i debiti contratti. Di conseguenza i
soci l’11 febbraio 2008 hanno sottoscritto l’atto di scioglimento dinanzi al
notaio avv. __________. L’assicurato ha rilevato di aver assunto personalmente
il ruolo di liquidatore per evitare ulteriori costi.
Il
ricorrente ha, altresì, specificato che è stata chiesta la radiazione
anticipata ai sensi dell’art. 745 cpv. 3 CO, che le relative pubblicazioni sul
foglio ufficiale sono avvenute il 29 febbraio, 12 e 25 marzo 2008 e che al
momento del ricorso rimanevano solo alcune posizioni debitorie da saldare.
L’assicurato
ha, poi, evidenziato che nel suo caso specifico l’art. 31 cpv. 3 lett. b e c
LADI non trova applicazione, in quanto la sua funzione di liquidatore non può
essere equiparata a quella di un datore di lavoro. Egli ha ribadito di avere
assunto tale carica, in primo luogo, per cercare di evitare il fallimento della
società e quindi per non danneggiare i creditori e per ridurre i costi della
procedura di scioglimento. Ha sottolineato di essersi limitato ad adempiere gli
obblighi impostigli dagli art. 742 segg. CO e, meglio, ha provveduto alle
necessarie pubblicazioni sul FUSC, ha allestito un bilancio e ha ultimato i
pochi affari di poco conto in corso. Al riguardo è stato precisato che al
momento della liquidazione la ditta non aveva più da tempo alcun cantiere in
corso o altre opere da ultimare.
L’insorgente
ha pure osservato che ove la società risulta essere priva di attività reale e
senza dipendenti già prima dell’atto di scioglimento, l’applicazione dell’art.
31 cpv. 3 lett. b e c LADI appare palesemente ingiustificata.
Infine è
stato sottolineato che tutte le azioni dell’assicurato sono state intese
unicamente alla radiazione della società e che l’assunzione della funzione di
liquidatore non può e non deve precludere a priori il diritto a un’indennità di
disoccupazione.
Il
ricorrente, in proposito, ha rilevato che se così non fosse, in casi analoghi
si prediligerebbe la via certamente più facile e meno onerosa del fallimento
che garantisce di principio in casi analoghi l’ottenimento di un’indennità di
disoccupazione (cfr. doc. I).
1.3. In risposta
la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto oppure no alle indennità di disoccupazione
a decorrere dall’11 gennaio 2008.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a
quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione
se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere
l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
In una
sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di
condono, in una decisione C 130/02 del 16 giugno 2003, l'Alta Corte ha
confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha osservato
che:
"
(…)
4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono
passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In
particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente
al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il
rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e
le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999
in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire
dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto - mettendola in seguito
nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di
prestazioni.
4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi
istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria
posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia
datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso
eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali
non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,
secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e
dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e
riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del
consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore
unico di una SA familiare. (…)" (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C
130/02)
In un
altro caso ticinese concernente un assicurato che, vista la sua posizione
analoga a quella di un datore di lavoro, ha dovuto restituire prestazioni
ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo
Tribunale e ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
la precedente istanza ha
quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore
manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un
lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di
indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare
a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante
le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C
274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),
nel caso di specie, gli
accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo
che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.
944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato
azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli
apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di
amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne
padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione
a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione
con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della
società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero
presenti tutte le azioni,
stante quanto precede, si
giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente
abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -
con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così
inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,
alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31
cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione
giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di
prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali
condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere
dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali
all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per
domandarne la restituzione, (…)."
(cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)
Secondo
il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
A tale
proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005, relativa a un caso
ticinese, la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
3.3 Al riguardo
non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,
che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di
disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può
essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,
perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano
una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,
continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano.
Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in
effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro
disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4
[sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10 novembre 2005
nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)
La
situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.
STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.2.; STFA
del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02).
2.3. Circa la
questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, nella sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, il TFA ha, tra
l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur
zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege
(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden
Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren
Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit
Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die
Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der
Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung
verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur
Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt
war. (…)."
(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)
In questo
contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la
posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del
consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005;
STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).
In una
decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21 pag. 196, l'Alta Corte ha confermato
che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2
LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in
Considerandi
virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né
all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente
il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2
Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.
3.
let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes
que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par
analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de
refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif
qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits
au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur
la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est
donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est
la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101
p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est
la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision
de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b
et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe
que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des
conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un
pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41
p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration,
le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de
déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la
société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)" (cfr. DLA 2004 N. 21,
consid. 3.2, pag. 198)
2.4
Nella
sentenza C 83/03 del 14 luglio 2003, chiamata a pronunciarsi circa il diritto
alle indennità di disoccupazione dopo l’apertura del fallimento e la
sospensione dello stesso per mancanza di attivi, nel caso di un assicurato che,
quale amministratore unico e azionista, dopo la decisione di liquidazione, è
stato incaricato della liquidazione della SA, l’Alta Corte ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
Der Beschwerdeführer war einziger
Verwaltungsrat und ab 15. September 2000 Geschäftsführer der R.________ SA, In
dieser letzteren Funktion ist er arbeitslosenversicherungsrechtlich
unbestrittenermassen als Arbeitnehmer zu betrachten. Der Arbeitsvertrag wurde
am 21. August 2001 rückwirkend auf den 30. Juni 2001 aufgelöst. Andererseits
war er Aktionär dieser Firma.
(…)
3.2
Mit öffentlicher Urkunde vom 12. Oktober 2001
beschloss eine ausserordentliche Generalversammlung die Auflösung der
R.________ SA. Nachdem der Beschwerdeführer am 15. Oktober 2001 deren Bilanz
hinterlegt hatte, eröffnete der Konkursrichter am 16. Oktober 2001 über die
aufgelöste Gesellschaft den Konkurs, welcher am 24. Oktober 2001 mangels
Aktiven wieder eingestellt wurde. Wird das Konkursverfahren mangels Aktiven
nicht durchgeführt, sondern nach Massgabe von Art. 230 SchKG eingestellt,
fallen die Befugnisse, die das Konkursrecht den Konkursorganen mit Bezug auf
die Verwaltung und Verwertung der Konkursmasse verleiht, dahin. Ebenso entfällt
(unter Vorbehalt von Art. 269 SchKG und Art. 134 VZG) die damit
zusammenhängende Beschränkung des Verfügungsrechts der Gemeinschuldnerin und
der Vertretungsbefugnis ihrer Organe. Die Gesellschaftsorgane behalten während
der Liquidation ihre gesetzlichen und statutarischen Befugnisse bei, soweit sie
zur Durchführung der Liquidation erforderlich sind und dem Liquidationszweck
nicht entgegenstehen und die daraus abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach
nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. Dazu kann auch die
Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen Verkauf oder Auflösung gehören (AHI 1994
S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Der Zustand der
Liquidation dauert nach Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230
SchKG) an und führt nach Abschluss zur Löschung der Firma im Handelsregister
(Art. 739 Abs. 1, Art. 743 ff. OR), was vorliegend am 8. Februar 2002 erfolgte.
3.3
Aktenmässig steht damit fest, dass der
Beschwerdeführer nach dem Liquidationsbeschluss weiterhin als einziger
Verwaltungsrat mit der Liquidation der aufgelösten Firma, deren Aktionär er
weiterhin war, betraut war. Damit hatte er bis zur Eintragung der Auflösung im
Handelsregister eine arbeitgeberähnliche Stellung inne.
3.4
Nach dem Gesagten bekleidete der
Beschwerdeführer bei der konkursiten R.________ SA nicht nur bis zur
Konkurseröffnung (16. Oktober 2001), sondern bis zur Löschung der Firma im
Handelsregister (8. Februar 2002) eine arbeitgeberähnliche Stellung. Die
Vorinstanz prüfte einlässlich die Anspruchsberechtigung für die Zeit nach der
Konkurseröffnung und verneinte diese mit zutreffender Begründung (angefochtener
Entscheid S. 6 ff., Erw. 4.3). Darauf wird verwiesen. Diese Erwägungen gelten
auch für den hier noch verbleibenden Zeitraum vom 9. Februar bis zum 12. März
2002.
Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts
zu ändern.
(…)." (cfr. STFA del 14 luglio 2003 nella causa C., C 83/03)
La nostra Massima Istanza
si è riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione C 295/03 del 10
febbraio 2005, in cui ha dovuto stabilire se un assicurato a cui è stata
affidata la liquidazione di una Sagl in seno alla quale era iscritto quale
socio gerente con diritto di firma individuale aveva o meno diritto alle
indennità di disoccupazione prima della cancellazione a Registro di Commercio
della società.
In una sentenza C 75/04 del
20.
aprile 2005 il TFA si è così espresso a proposito di un liquidatore:
" (...)
2.
2.1
Die Kasse verneinte eine
Anspruchsberechtigung wegen der arbeitgeberähnlichen Stellung des Ehepaars
P.________ und G.________ mit der Begründung, beide seien bei der
Arbeitgeberin, der Firma L.________ AG, im Handelsregister eingetragen.
P.________ gehöre dem Verwaltungsrat als Mitglied an und ihr Ehemann sei dessen
Präsident. Werde eine Gesellschaft liquidiert oder das Konkursverfahren mangels
Aktiven nicht durchgeführt, so behielten die Gesellschaftsorgane ihre
gesetzlichen und statutarischen Befugnisse bei, soweit diese zur Durchführung
der Liquidation erforderlich seien und dem Liquidationsprozess nicht
entgegenstünden. Ein Aktionär oder Gesellschafter, der weiterhin
Geschäftsführer bleibe oder als Liquidator eingesetzt werde, habe daher auch
nach dem Liquidationsbeschluss bis zur Eintragung der Löschung im
Handelsregister eine arbeitgeberähnliche Stellung inne (ARV 2002 Nr. 28 S.
183). Im Handelsregisterauszug vom 10. November 2003 seien P.________ als
Mitglied und ihr Ehemann G.________ als Präsident des Verwaltungsrates immer
noch eingetragen gewesen. Solange dies der Fall sei, sei von einer
arbeitgeberähnlichen Stellung auszugehen.
(…)
3.
Der Ehegatte der Versicherten war bis zum 2.
Dezember 2003 (Tagebucheintrag des Rücktritts) im Handelsregister als Präsident
der sich in Liquidation befindlichen L.________ AG, welche am 27. Januar 2004
(Tagebucheintrag der Löschung) gemäss Art. 66 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen
gelöscht wurde, eingetragen. Er bekleidet ungeachtet der Erwägungen im
vorinstanzlichen Entscheid bis zum 2. Dezember 2003 eine arbeitgeberähnliche
Stellung. Eine solche kommt ihm als Verwaltungsratspräsident oder als
Liquidator von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S.
196). Es ist irrelevant, dass die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE
123.
V 238 Erw. 7b/bb). Zu beachten ist sodann, dass eine Überschuldung (Urteil
K. vom 8. Juni 2004 [C 110/03]) ebenso wenig wie eine beschlossene oder
angeordnete Liquidation taugliche Kriterien dafür sind, das Ausscheiden einer
Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen. Diese Umstände ändern
nichts daran, dass der Verwaltungsrat oder der Liquidator - im begrenzten Rahmen
der Liquidationstätigkeiten - weiterhin die Geschicke des Betriebs bestimmen,
da kein definitives Ausscheiden aus dem Betrieb gegeben ist. So war es G.________
beispielsweise möglich, seine Ehefrau vorübergehend für die Mitarbeit während
der Liquidationsphase wieder oder weiter einzusetzen, ihr Gefälligkeitsbescheinigungen
auszustellen und ihre Arbeitslosigkeit nach Belieben zu verlängern oder zu
verkürzen. Die Vorinstanz verkennt bei ihren Erwägungen, dass die
Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an
sich begegnen, sondern bereits das Risiko eines solchen, welches der Auszahlung
von Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist
(Urteil F. vom 14. April 2003 [C 92/02]), verhindern will.
Damit eine arbeitgeberähnliche Person Anspruch
auf Arbeitslosenentschädigung hat, muss ihr Ausscheiden aus der Firma endgültig
sein. Dieses Ausscheiden muss anhand eindeutiger Kriterien gemessen werden
können, welche keinen Zweifel am definitiven Austritt aus der Firma übrig
lassen (erwähntes Urteil F.). Die Rechtsprechung hat wiederholt darauf
abgestellt, ob der Eintrag der betreffenden Person im Handelsregister gelöscht
worden ist (ARV 2002 Nr. 28 S. 185; jüngst bestätigt im Urteil K. vom 8. Juni
2004.
[C 110/03] mit zahlreichen Hinweisen). Denn erst mit der Löschung des
Eintrags ist das Ausscheiden der arbeitgeberähnlichen Person aus der Firma für
aussenstehende Dritte erkennbar.
Unter den gegebenen Umständen kann weder eine
rechtsmissbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die
Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines missbräuchlichen Beanspruchens
der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im
Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03]) im massgeblichen Zeitraum
ausgeschlossen werden. Der Ehemann der Versicherten könnte bis zum 27. Januar
2004.
keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung beziehen. Der
Beschwerdegegnerin als mitarbeitender Ehefrau bleibt gemäss Art. 31 Abs. 3 lit.
c AVIG ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verwehrt."
Dunque,
secondo la giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione
e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non
va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la
società viene cancellata dal Registro di commercio.
In una sentenza C 298/05 del
13.
aprile 2006 l’Alta Corte, accogliendo il ricorso inoltrato dall’Ufficio del
lavoro contro la sentenza del Tribunale cantonale che aveva riconosciuto il
diritto alle indennità di un assicurato socio gerente e liquidatore di una
Sagl, ha ricordato che gli organi di una società durante la liquidazione
conservano le proprie competenze legali e statutarie e quindi possono
proseguire gli affari della ditta fino alla relativa vendita o scioglimento.
Pertanto, essendo ancora possibile per le persone con posizione analoga a
quella di un datore di lavoro influenzare le decisioni della società, permane un
rischio di abuso. Non va comunque misconosciuto che in tali condizioni la
situazione giuridica può essere in contraddizione con le circostanze economiche
della fattispecie.
2.5
Nell’evenienza concreta dagli
atti di causa si evince che il 29 novembre 2005 è stata iscritta a Registro di
commercio la __________ (cfr. estratto RC doc. C e reperibile internet al sito
www.zefix.ch).
Lo scopo
sociale della Sagl risulta il seguente:
"
L’esecuzione di opere di gessatura, stuccatura,
intonacatura e di pittura, nonché qualsiasi attività connessa o inerente
l’ambito edilizio."
RI 1, nel
novembre 2005, è stato iscritto a RC quale socio gerente con una quota di fr.
19'000.-- su un capitale di fr. 20'000.-- e diritto di firma individuale. La
restante quota di fr. 1'000.-- è detenuta da __________, la quale non ha mai
avuto diritto di firma (cfr. estratto RC).
L’__________
è stata posta in scioglimento l’11 febbraio 2008 e il 21 febbraio 2008 è stata
modificata la ragione della società in __________ in liquidazione, come pure
l’iscrizione a RC dell’insorgente che da socio gerente è diventato socio e
liquidatore con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC).
Il
ricorrente è stato anche alle dipendenze di questa società, in qualità di
gessatore, a partire dal gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2007, allorché ha
esplicato i propri effetti il licenziamento datato 31 ottobre 2007 motivato
dalla cessazione dell’attività della società (cfr. doc. 1, 3, 5).
L’11
gennaio 2008 l’assicurato si è iscritto al collocamento ricercando un impiego a
tempo pieno (cfr. doc. 2).
La Cassa,
con decisione del 31 gennaio 2008, gli ha negato il diritto all’indennità di
disoccupazione a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di
lavoro (cfr. doc. 12).
Tale provvedimento
è stato confermato con decisione su opposizione del 10 marzo 2008 (cfr. doc.
B).
2.6
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che, da
quanto appena esposto, emerge con evidenza che l’assicurato, anche dopo essere
stato licenziato dalla __________ con effetto al 31 dicembre 2007 ha mantenuto
in seno a tale ditta una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Infatti,
in primo luogo, egli, fino al 21 febbraio 2008, è rimasto iscritto a Registro
di commercio quale socio gerente della società.
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo
proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di
un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare
risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA
del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In
secondo luogo, dal 21 febbraio 2008 al momento determinante della decisione su
opposizione (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla
valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti
intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata; cfr. STFA C
198/04 del 1° luglio 2005; STFA U 417/04 del 22 aprile 2005; DTF 121 V 366; DTF
129.
V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356) il ricorrente era iscritto a RC quale
socio e liquidatore con diritto di firma individuale.
Per inciso va comunque
rilevato che l’insorgente ricopre tuttora tale carica (cfr. estratto RC al sito
www.zefix.ch).
Nella veste di liquidatore
egli esercita, in virtù della legge, un potere determinante (cfr. consid.
2.5
).
Anche
ammesso che effettivamente la ditta abbia cessato la propria attività alla fine
di dicembre 2007, come indicato dalla società stessa (cfr. doc. 5, 3), visto
che l’assicurato non ha interrotto definitivamente tutti i legami con la
società (cfr. consid. 2.6.) e considerato che la stessa poteva essere
riattivata anche se in liquidazione, conformemente alla legge e alla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.3., 2.4., 2.5.), egli non ha diritto alle
indennità di disoccupazione.
Al
riguardo giova evidenziare che l’indirizzo della sede della __________ - __________,
__________ - e il relativo numero di telefono - __________ (cfr. doc. 3) -
corrispondono anche al momento dell’emanazione del presente giudizio a quelli
dell’assicurato (cfr. www.directories.ch).
Inoltre
secondo la giurisprudenza federale nemmeno un’eventuale situazione di
sovraindebitamento si rivela essere un criterio idoneo a provare la fine
definitiva della posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C
75/04 del 20 aprile 2005, consid. 3, STFA C 94/05 del
28.
luglio 2005, consid. 2.3.).
Lo scopo della
giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello
di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il
rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di
disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.
STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 copnsid. 4.3.; DLA 2003 N. 22 pag. 240; STF
C 292/05 del 16 febbraio 2007, consid. 3).
Ne discende che, secondo
questo Tribunale, la Cassa rettamente ha ritenuto che l’assicurato non ha
diritto all’indennità di disoccupazione dall’11 gennaio 2008.
La decisione su
opposizione del 10 marzo 2008 va, dunque, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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