Lexipedia

Decisione

38.2008.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel

singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni

assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio

2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella

causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi

du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella

causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 dal giugno 2002

all’ottobre 2007 è stato alle dipendenze dell’impresa __________ quale muratore

(cfr. doc.7).

Il 28

luglio 2007 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego con effetto

dal 30 settembre 2007. A causa della malattia di cui è stato affetto il ricorrente

nel periodo di disdetta, il contratto di lavoro è stato prolungato di un mese.

L’attività

presso la __________ è pertanto terminata il 31 ottobre 2007 (cfr. doc. 6).

L’insorgente

si è iscritto al collocamento il 5 ottobre 2007 con effetto a decorrere dal 1°

novembre 2007, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 5).

Relativamente

al lasso di tempo dal mese di agosto al mese di ottobre 2007, il ricorrente ha

presentato ricerche di lavoro unicamente per i mesi di settembre e ottobre

2007, le quali sono state ritenute sufficienti dall’URC (cfr. doc. A1, 3).

Il

consulente del personale, siccome l’assicurato non ha comprovato alcuno sforzo

intrapreso nel mese di agosto 2007, il 9 novembre 2007, gli ha consegnato brevi

manu una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro

il 19 novembre 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel

mese di agosto 2007 precedente la disoccupazione.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 3).

L’assicurato

non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.

Dal profilo procedurale

Considerandi

l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

Con

decisione formale del 21 novembre 2007 l’amministrazione ha, poi, sospeso

l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni

(cfr. doc. 3; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 dicembre

2007.

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7

L’assicurato, sia con

l’opposizione che l’atto ricorsuale, ha indicato che dal 28 luglio 2007 fino alla

fine della terza settimana del mese di agosto 2007 era in vacanza all’estero

(cfr. doc. 2, I).

A

proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, il TCA in una sentenza

di principio del 19 giugno 2002 nella causa S., inc. 38.2002.17, pubblicata in

RDAT I-2003 N. 83, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art.

329a segg. CO.

L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di

lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore,

per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia

domestica.

Scopo delle vacanze è quello di permettere al

lavoratore di riposarsi, così da potere riconquistare il proprio benessere

psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale

(cfr. Brunner-Bühler-Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités

sociales, Losanna, 1996, pag. 114 segg.).

Proprio in considerazione della finalità delle

vacanze, l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate

in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di

denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova

applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.Brunner-Bühler-Waeber,

op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una

somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di

eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ

1993.

pag. 354).

In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P 307/1999)

il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto

alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per

vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro, si era vista recapitare

la disdetta del rapporto di lavoro.

L'Alta Corte ha in particolare rilevato:

" La

notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle

parvient à son destinataire, c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère

d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter, d'après les usages

commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé, qu'il en prendra

connaissance.

Dans les rapports de

travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit

escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances.

En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en

sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès

lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en

vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris

connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le

principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est d'octroyer

au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbinder,

Commentaire bernois, n. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,

5ème éd., n. 5 ad art. 335 CO, p. 316-317; Aubert, Note, SJ

1989.

p. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in:

Thomas Geiser/ Peter Münch, Stellenwechsel und Entlassung, p, 9-10; Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber,

Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n. 10 p. 174).

Ainsi, la Chambre

d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans

l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à

déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette

dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un

nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement." (DLA

2001.

pag. 31)

Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti

considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:

" C'est

l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit

pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé; l'employeur ne saurait

l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il entend résilier le contrat.

En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en notifiant son congé au salarié,

revenir sur sa décision d'octroyer des vacances ou raccourcir ces dernières.

Comme les vacances sont destinées au repos, le travailleur ne saurait être tenu

de les consacrer à la recherche d'un emploi. Le délai de congé, destiné à une

telle recherche, ne peut commence de courir qu'à la fin des vacances."

(DLA

2001.

pag. 31-32)

Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di

lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile,

dei desideri del lavoratore.

È vero che in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad

impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero

(cfr. DLA 1988, p. 95 - 96; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.).

Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo

di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di

lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente

sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.;

DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 30).

Comunque questa giurisprudenza si applica agli

assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della

disoccupazione (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96) e non prima di iniziare tale

controllo.

A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze

appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di

lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." (cfr. inc.

38.2002

=RDAT I-2003 N. 83)

Questa

giurisprudenza è stata confermata nelle sentenze 38.2005.94 del 2 febbraio 2006

e 38.2007.96 del 9 gennaio 2008.

Alla luce

di tale giurisprudenza e considerato che nel settore dell’edilizia, ambito

professionale dell’assicurato, è notorio che le ferie aziendali si svolgono

dalla fine del mese di luglio alla terza settimana di agosto compresa, il

ricorrente, nel periodo del mese di agosto 2007 in cui ha fruito delle vacanze estive

già previste da tempo, ossia dal 1° al 19 agosto 2007, non era tenuto a

compiere delle ricerche di impiego.

2.8

Secondo

questo Tribunale dal 20 al 31 agosto 2007 l’assicurato doveva, però, intraprendere

degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione adeguata.

Pendente

causa l’insorgente ha prodotto due dichiarazioni, sottoscritte dalla __________,

__________ di __________, e dall’impresa __________ di __________, secondo cui

egli, dopo il rientro dalle vacanze, ha contattato telefonicamente i citati

potenziali datori di lavoro per sapere se vi era un posto vacante (cfr. doc.

B1, B2).

Al

riguardo va evidenziato che già nell’opposizione l’assicurato ha puntualizzato,

in buona sostanza, di avere fatto diverse telefonate anche se non gli è stato

possibile recarsi di persona presso i potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 2)

Inoltre

egli, il 19 novembre 2007, ha effettivamente iniziato a lavorare, quale

muratore a tempo pieno, per la __________ (cfr. doc. 8).

In simili

condizioni, questa Corte non ha validi motivi per non tenere conto delle due

ricerche prodotte nel mese di febbraio 2008.

Del resto

l’amministrazione, con lo scritto del 14 febbraio 2008, pur ribadendo la sua

posizione espressa nella decisione su opposizione e nella risposta di causa, si

è rimessa al giudizio del TCA (cfr. doc. VII).

In

proposito va, però, ricordato che in linea di principio le ricerche di lavoro,

se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità,

possono essere svolte anche per telefono.

Il TFA

ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che

intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag.

156.

segg.).

Tuttavia

secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato

deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma

per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 38).

Nel caso in esame, come

visto, l’assicurato, oltre alle due ricerche compiute telefonicamente, non ha allegato

alcun ulteriore sforzo.

Pertanto

le due ricerche svolte, a prescindere dall’aspetto quantitativo, non possono

essere considerate sufficienti dal profilo qualitativo.

2.9

Alla luce di

quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurato,

avendo effettuato delle insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 20 al

31.

agosto 2007, nel quale era tenuto a intraprendere sforzi al fine di reperire

un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.8.), ha violato il proprio obbligo di

ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Per

quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base

alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della

disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).

A mente

di questa Corte, quindi, tenuto conto, da un lato, che l'assicurato dal 1° al

19.

agosto 2007 non era tenuto - vista la fruizione delle vacanze - a

intraprendere degli sforzi per trovare un'occupazione adeguata (cfr. consid.

2.7

), dall’altro, che nell’arco di tempo dal 20 al 31 agosto 2007 egli ha

comunque effettuato delle ricerche di impiego - benché insufficienti -, la

sospensione di 4 giorni inflittagli non rispetta il principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, di conseguenza, essere ridotta a 1

giorno.

Irrilevante

è la circostanza, già menzionata in precedenza, che l'assicurato, il 15

novembre 2007, abbia concluso un contratto di lavoro con l’impresa di

costruzione __________ con inizio il 19 novembre 2007 (cfr. doc. 8).

Il TFA,

in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la

giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la

durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non

in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la

durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole,

determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per

caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o

più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano

un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Per

completezza va ancora aggiunto che il TFA, con giudizio C 48/01 del 21 novembre

2001, commentata criticamente dal Seco in Prassi ML/AD 2002/2 foglio 3, ha

stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da infliggere ad un

assicurato che non si annuncia immediatamente in disoccupazione, in quanto non

annunciandosi immediatamente alla disoccupazione assume egli stesso una parte

del danno (al riguardo cfr. pure DLA 2006 N. 11 pag. 144 segg.).

Il

ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata

nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 1 giorno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 7 dicembre 2007 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 1 giorno.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster