38.2008.21
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21 agosto 2008Italiano38 min
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Numero d'incarto:
38.2008.21
Data decisione, Autorità:
21.08.2008, TCA
Titolo:
Sospensione di 31 giorni per non avere iniziato un lavoro assegnato dall'ammin.L'attività era conforme alle condizioni di salute dell'ass.-beneficiario di una rendita AI-ed era vicina al suo domicilio.Egli era tenuto ad accettarla in ragione del suo obbligo di ridurre il danno.Rifiuto ingiustificato
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
RENDITA
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 cpv. 1 e 2 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.21
DC/sc
Lugano
21 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 marzo
2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 14
dicembre 2007 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________
ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a
una sanzione (rifiuto lavoro)" concernente RI 1:
"
(...)
Posto offerto:
Datore di lavoro: __________
Descrizione
occupazione: sorvegliante,
agente. Gestione del traffico ai passaggi pedonali nelle ore di apertura e
chiusura delle scuole.
Caratteristiche
impiego: lavoro giornaliero di 2 ore (mercoledì 1
ora) ripartito sulla giornata, secondo calendario scolastico. Luogo di lavoro __________.
Retribuzione: Fr. 22.45 incluse le
vacanze.
Fattispecie:
l'assicurato è iscritto alla LADI dal 22.01.2007
alla ricerca di un'occupazione al 46% quale; sorvegliante, postino, custode di
stabile, nonché per occupazioni a lui adeguate. 1° TQ / G.A. Fr. 2'412.- di cui al 80%. La sua disponibilità al lavoro
è di mattino, di pomeriggio ed ad ore. In un primo momento, l'assicurato, si
era iscritto nella misura del 100% poi ridotta al 46% in relazione al progetto
di rendita da parte dell'Assicurazione invalidità.
All'assicurato in data 12.11.2007, tramite la
collaborazione con la Fondazione__________ __________, gli viene proposto il
posto di lavoro presso il datore di lavoro di cui sopra (doc. 1 conferma
proposta di lavoro di __________ a RI 1).
L'assicurato in data 14.11.2007, sostiene il
colloquio d'assunzione con il datore di lavoro (doc. 2 lettera del 16.11.07 di __________
a URC).
L'assicurato in data 16.11.2007, prende contatto
telefonicamente con lo scrivente Ufficio per informarci sull' esito della
trattativa di lavoro del 14.11.2007 con la ditta __________. Dalla
conversazione emerge che il signor RI 1 non intende accogliere l'opportunità
professionale poiché questo lavoro lo costringe a più spostamenti giornalieri.
Inoltre, è messo in discussione anche il salario orario (doc. 3 verbale URC del
16.11.07).
Da parte nostra per non lasciare nulla al caso in
data 16.11.2007, prendiamo contatto con il datore di lavoro e troviamo nella
signora __________ la persona di riferimento. Le chiediamo di volerci fornire
per scritto l'esito della trattativa di lavoro avvenuta con il signor RI 1. La
stessa giunge puntualmente in data 21.11.2007, nella sostanza questa concorda
con quanto affermato dal signor RI 1 (doc. 2 lettera del 16.11.2007 di __________
a URC).
In data 21.11.2007, tramite richiesta di
giustificazione trasmettiamo all'assicurato lo scritto del datore di lavoro con
preghiera di voler formulare le sue argomentazioni per non aver accettato la
proposta di lavoro, questo entro il 03.12.2007 (doc. 4 lettera del 21.11.07 di
URC a RI 1).
In data 05.12.2007, riceviamo quanto richiesto da
parte dell'assicurato per il tramite del RA 1 __________ al quale il signor RI
1 si è rivolto in data 22.11.2007, dando procura scritta a tutela dei suoi
interessi. Dall'atto trasmessoci, si evince che l'assicurato conferma le sue
perplessità in relazione agli spostamenti giornalieri e che questi gli
causerebbero eccessive spese. Inoltre, afferma di non aver espresso un rifiuto,
di fatto però il suo agire o dire ha pregiudicato il buon esito della
trattativa. Per contro non vi sono osservazioni sul salario e sulle mansioni in
merito al lavoro offerto (doc. 5 lettera del 05.12.07 di RA 1 a URC)." (Doc. 7)
1.2. Con
decisione del 10 gennaio 2008 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurato per
31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere iniziato
l'attività presso __________ (Doc. 5).
1.3. Il 13 maggio
2008 la Sezione del lavoro ha emanato una decisione su opposizione con la quale
ha confermato i 31 giorni di penalità ed ha in particolare sottolineato:
"
(...)
3.
Nel caso in esame, l'impiego assegnato, del resto
adeguato ai sensi dell'articolo 16 cpv. 2 LADI, avrebbe permesso all'assicurato
di ridurre il danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Inoltre, non soltanto era tenuto convenientemente conto delle limitazioni
mediche che presenta l'opponente, ma vi sarebbe stata la possibilità in futuro
di assegnargli ulteriori mansioni.
Pertanto, considerato
come, alla luce della menzionata giurisprudenza, nelle trattative con il futuro
datore di lavoro l'assicurato debba esprimere chiaramente ed inequivocabilmente
la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua
disoccupazione, si ritiene che il signor RI 1 abbia rifiutato senza validi
motivi l'occupazione assegnatagli, per cui appare giustificata la sospensione
decretata con la decisione qui contestata. Le motivazioni sollevate con l'opposizione
in esame non permettono di giungere ad una conclusione diversa.
A titolo aggiuntivo
va rilevato che l'assicurato ha rifiutato un guadagno intermedio e secondo le
prassi correntemente in uso: "(...) La durata della sospensione è
stabilita secondo gli stessi criteri validi per il rifiuto o l'interruzione di
un'occupazione adeguata" ma che "(...) l'assicurato può,
secondo i principi di causalità e di proporzionalità, essere ritenuto
responsabile del prolungamento della sua disoccupazione soltanto fino a
concorrenza di tale differenza." (cfr. Circolari ID, gennaio 2007,
marg. D 66 e seg.). In concreto la sanzione decretata comporta una riduzione,
calcolata in dettaglio dalla cassa di disoccupazione,
delle indennità giornaliere intere minore a 31 e risulta
pertanto proporzionata alla responsabilità dell'assicurato." (...) (Doc. A)
1.4. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA, nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
"
(...)
Egli ribadisce di non aver espresso un rifiuto
vero e proprio verso l'occupazione proposta ma unicamente le sue perplessità
per il fatto che un lavoro giornaliero di 2 ore avrebbe comportato per lui
spese di trasferta eccessive.
In effetti, a suo dire, l'attività lavorativa
ripartita nel seguente modo:
mattino: dalle ore 07.30 alle 08.00 e
dalle ore 11.30 alle 12.00
pomeriggio: dalle ore 13.30 alle 14.00 e dalle
ore 16.00 alle 16.30
(mercoledì: solo mattino)
provocherebbe una media di circa 144
chilometri a settimana (32 km al giorno - 16 km il mercoledì).
Alla luce di queste considerazioni, una sanzione
di 31 giorni appare eccessiva." (Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 21 maggio 2008 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere
il ricorso (cfr. Doc. IV)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per non avere iniziato una nuova attività
presso la ditta __________.
In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a
seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza
revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI
che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett.
d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un
impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003
rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44
cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR
1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di
ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3
maggio 2005, nella quale la nostra Massima Istanza ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che
aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in
seguito abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der
Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________
vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch
sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen
Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen
gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem
laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines
Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der
Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter
fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages
(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als
abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene
ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit
Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR
2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]),
oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.
Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali,
fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato
deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.4. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la
disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione
contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali
del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni
compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in
cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes
unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen
Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und
gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft
nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den
maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche
kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen
werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte
Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA
del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
In una
sentenza C 407/00 del 16 ottobre 2001, chiamato ad esprimersi a proposito
dell'adeguatezza di un'occupazione nel settore della ristorazione, l'Alta Corte
ha rilevato:
"
3.- a) Le fait que l'intimée est titulaire d'un
certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience
professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie
que comme gérante libre d'une buvette, ne permet pas de conclure que l'emploi
qui lui était assigné ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes
(art. 16 al. 2 let. b LACI).
En effet, l'activité d'auxiliaire de gastronomie ne
répond pas à une définition précise. Il est notoire qu'elle dépend de
l'importance de l'établissement hôtelier et de son personnel.
Elle peut ainsi comprendre aussi bien le travail de
dame de buffet que des nettoyages. On pouvait donc
raisonnablement attendre de l'intimée, sans que cela soit trop exiger
d'elle compte tenu de son expérience, qu'elle travaille comme auxiliaire de
gastronomie dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également
les nettoyages (Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 95, ch. m. 239 et les notes n° 519 et
520). Sur ce point, le jugement attaqué est erroné.
b) Il est constant que l'intimée doit, en raison
de son état de santé, prendre une douche en cours de journée
(attestation médicale du docteur C.________ du 11 janvier 2000).
Pour autant, cela ne signifie pas que le travail
de nettoyage inclus dans l'activité d'auxiliaire de gastronomie proposée à
l'assurée ne convenait pas à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). En
effet, ceci ne ressort pas de l'attestation médicale précitée. Sur ce
point également, le jugement attaqué est erroné.
c) Ainsi que le relève à juste titre la
juridiction cantonale de dernière instance, le salaire que le restaurant
X.________ a réellement proposé à l'intimée n'est pas clairement établi. D'une
part, il ne figure pas sur l'assignation du 10 septembre 1999. D'autre part, le
montant offert par l'établissement n'est pas indiqué dans la formule de
candidature, datée du 22 septembre 1999.
Si l'on s'en tient aux déclarations de l'intimée
du 17 août 2000, le salaire proposé était de 2800 fr. environ.
Selon ses affirmations du 20 décembre 1999 (compte
rendu de l'entretien par téléphone avec D.________, conseiller du
service de placement), le restaurant X.________ lui a offert un salaire mensuel
brut de 2900 fr.
Cela nécessite une instruction complémentaire.
On ne saurait retenir que les éléments constitutifs d'un refus de
travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI et la jurisprudence
déjà citée), aussi longtemps qu'on ignore si le restaurant X.________ a bel et
bien offert à l'intimée, comme le prétend le recourant, un salaire mensuel brut
de 2980 fr. Il est, en effet, décisif de savoir si cet établissement
lui a proposé le salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention
collective de travail CCNT 98, auquel a droit toute collaboratrice à plein
temps sans apprentissage ni formation élémentaire, ce qui vaut pour une
auxiliaire de gastronomie (art. 16 al. 2 let. a LACI; voir aussi Nussbaumer,
op. cit., p. 95, ch. m. 238). Compte tenu des affirmations de
l'assurée (procès-verbal de l'audition du 17 août 2000), il s'agit
dès lors de savoir si des pourparlers avec le restaurant X.________ ont eu lieu
sur ce point. En revanche, la question des frais généraux, soit des frais de déplacement
et de repas invoqués par l'intimée, n'est pas déterminante (arrêts non publiés
B. du 11 avril 1988 [C 152/86] et J. du 7 décembre 1984 [C 124/84]).
En conséquence, la cause doit être renvoyée à la
commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour qu'elle
procède à cette instruction complémentaire."
Nella
successiva sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, il TFA ha rilevato:
"
4.2 Dans l'arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de
céans a considéré que le fait que la recourante est titulaire d'un certificat
de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience
professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie
que comme gérante libre d'une buvette, ne permettait pas de conclure que l'emploi
qui lui était assigné - soit auxiliaire de gastronomie, dans un restaurant où
la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages - ne tenait pas
raisonnablement compte de ses aptitudes au sens de l'art. 16 al. 2 let. b
LACI. L'arrêt étant passé en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé
(art. 38 OJ), il n'y a pas lieu d'y revenir.
4.3 Après avoir procédé à l'instruction
complémentaire requise dans l'arrêt de renvoi du 16 octobre 2001 en ce qui
concerne le salaire qui avait été proposé à la recourante par le restaurant
X.________, la juridiction cantonale s'en est tenue à la version des faits
donnée par B.________ dans sa lettre du 5 janvier 2004.
La recourante, qui a eu la possibilité de s'exprimer
au sujet des renseignements contenus dans cette lettre, n'a pas contesté la
véracité des faits qui y sont exposés. Dans la lettre en question, B.________
indique que la recourante s'était plainte à l'Office cantonal de l'emploi que
le restaurant X.________ lui proposait un salaire dérisoire qui ne figurait pas
dans le barème genevois. B.________ avait été vexée à l'époque que la candidate
se permette d'entacher la réputation de son établissement auprès de l'office,
car le salaire qui avait été proposé à la recourante correspondait au minimum genevois
pour le poste à repourvoir. En fait, celle-ci refusait une section nettoyage
assez légère dans un restaurant coquet de 50 places.
Ces différents éléments permettent de tenir pour
établi au degré de vraisemblance prépondérante que, comme l'ont retenu les
premiers juges, le salaire proposé pour une auxiliaire de gastronomie
correspondait au salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention
collective de travail CCNT 98. L'emploi assigné satisfaisait aux conditions
des conventions collectives mentionnées à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Les
éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al.
1 let d LACI)."
2.5. Come visto
l'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
f) necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato."
In una
sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 l'Alta Corte ha stabilito che la
durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva, poiché con
i mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il tempo
impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non aveva una
vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.
Per un
caso d'applicazione, cfr. la STCA 38.2007.10 del 15 gennaio 2007.
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V
125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:
"
(…)
3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher,
französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres
Considerandi
Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine
zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine
zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute
grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable." "La colpa grave è data se
l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza
garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes
(motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und
französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang
mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne
Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8.
November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren
Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C
21/01, Erw. 1b) genannt.
3.2
Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs.
3.
Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der
Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30
Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei
Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund
gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der
bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden
zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres
Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes
(z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C
48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar
2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile
F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C
15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem
festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich
die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall
abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und
Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines
schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion
zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J.
vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw.
4.
, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).
(…)
3.4
3.4.1
Zunächst ist festzustellen, dass der
Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei
Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung
einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht
amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine
solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung
eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab
indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In
Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen
werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes
auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen
worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte
demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10.
Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des
Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit
sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen
Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt
werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art.
45.
Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes,
zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23.
August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a,
sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur
bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen,
sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt
eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw.
3.1
hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht
anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30
Abs. 3 Satz 3 AVIG.
3.4.2
Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut
von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98
angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8
S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom
10.
Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen
Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden
unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem
Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar
feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die
Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen
Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch
bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in
denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.
3.4.3
Aufgrund dieser Erwägungen ist die
Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu
klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3
AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden
auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer
zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung
einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas
Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten
Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den
verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)
Relativamente
alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:
"
3.5
Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren
Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art.
45.
Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist.
Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der
von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte
er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden
ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt,
die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls
nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in
Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres
Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es
ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin
von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen
wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne
von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden
leichter als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung
mit den Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen
Umständen des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung
einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C
119/01, Erw. 3).
Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur
Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45
Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1
lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und
Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das
Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im
konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche
Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen
Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa)
- eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"
(DTF 130 V 125-131 consid.
3.5
)
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra
Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a
un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione,
non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni
dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe
permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione
della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale
l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il
comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente
la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse
effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato
guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze
concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo
essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito,
annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre
da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni
inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro
agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in
questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di
essere biasimata.
In una
sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato
il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003
nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA
del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo,
"Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag.
215.
seg. (235-239).
Infine,
in una sentenza del 19 settembre 2006 C 134/06, il TFA ha confermato la
sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego
di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata
determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è
effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata:
"
(...)
3.2
Mit Blick auf die besonderen Umstände sind
die Vorinstanzen zu Recht in Anlehnung an die zitierte Praxis von der Vorgabe
des Art. 45 Abs. 3 AVIV abgewichen (vgl. Urteil H. vom 6. Januar
2004, C 213/03, Erw. 4).
Ausgangspunkt der Anordnung ist das - für das
Gericht allerdings
unverbindliche (vgl. BGE 131 V 45
Erw. 2.3, 130 V 172 Erw. 4.3.1, 232 Erw. 2.1) -
Richtmass von 31-45 Einstellungstagen, wie es in den Regularien des Bundesamts
für Wirtschaft und Arbeit (heute: Staatssekretariat für Wirtschaft) für die
hier zu beurteilende Konstellation (erstmalige Ablehnung einer zumutbaren
unbefristeten Stelle) vorgesehen ist (AM/ALV-Praxis 99/1 - A1). Hinsichtlich
des zusätzlichen effektiven Schadens (Erw. 2.2.2 hiervor) ist zu
berücksichtigen, dass der Zwischenverdienst offenkundig früher
einsetzte als der Antritt der zugewiesenen
Festanstellung möglich gewesen wäre. Bezüglich des mit dem Vorziehen des
befristeten Vertrags eingegangenen Risikos einer späteren neuen
Arbeitslosigkeit (Erw. 2.2.3) kann dem Beschwerdeführer immerhin zugute
gehalten werden, dass gewisse Aussichten auf eine Verlängerung dieses
Anstellungsverhältnisses bestanden. In Würdigung all dieser Gesichtspunkte
liegt es im Rahmen des Vertretbaren, das Verschulden abweichend vom Regelfall
als bloss mittelschwer einzustufen und auf 20 Einstelltage zu erkennen,
welche zudem nur den Differenzausgleich beschlagen (vgl. BGE 122 V 40
Erw. 4c/bb). (...)"
2.8
In una
sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 il Tribunale federale ha ricordato che,
conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid.
3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag.
278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die
Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù
di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a
pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
2.9
Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che all'assicurato,
domiciliato ad __________, è stato assegnato un impiego presso __________,
quale __________. Questa attività è perfettamente conforme alle sue condizioni
di salute (cfr. Doc. 10, Doc. 12 e Doc. 13). Il lavoro avrebbe dovuto essere
svolto a __________, quindi in prossimità del luogo di domicilio del ricorrente
(cfr. consid. 2.5).
Come
giustamente sottolineato dall'amministrazione nella decisione su opposizione
(cfr. consid. 1.3), egli era dunque tenuto ad accettarla in applicazione del
principio dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.3 e 2.8). Quale
persona al beneficio di una rendita d'invalidità, egli avrebbe così potuto sfruttare
al meglio la sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.
La
mancata accettazione immediata di questa occupazione da parte dell'assicurato,
secondo la giurisprudenza federale, equivale ad un rifiuto (cfr. consid. 2.3). Tale
rifiuto nel caso concreto è del tutto ingiustificato.
Questo
Tribunale non può quindi che confermare la decisione su opposizione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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