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38.2008.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 luglio 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 3).

Il

diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra

l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità

di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi

agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,

nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non

pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea

della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,

impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se

brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno

dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è

tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di

diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni

di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STFA del 13 giugno 2003 nella causa

G., I 475/01, consid, 2.1.; STFA del 10 giugno 2002 nella causa R., H 192/00;

DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige

Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates,

Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

Nella fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena

esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione

della decisione su opposizione impugnata. Da quest'ultima emerge infatti chiaramente

il motivo per cui la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidoneo al

collocamento dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008, ovvero poiché questi ha

dichiarato di voler lavorare unicamente quale dentista e in Svizzera ha

effettuato delle ricerche di impiego soltanto in qualità di odontoiatra, senza,

tuttavia, disporre di un’autorizzazione da parte dell’Ufficio cantonale della

sanità per esercitare l’attività a titolo indipendente o dipendente, né del riconoscimento

della laurea __________ da parte dell’Ufficio della sanità pubblica di Berna.

Del resto

l’assicurato ha potuto rendersi conto della portata del provvedimento emesso

nei suoi confronti, visto che l'ha impugnato dinanzi a questo Tribunale.

La

censura sollevata dal ricorrente non risulta, dunque, fondata.

2.4. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid.

1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA

1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V

214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3

= DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa

M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998

consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF

120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986

n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;

DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal

mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37

e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha

stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso

che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della

perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in

che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere

un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa

G., C 287/03; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag.

126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

2.5. In una

sentenza del 12 gennaio 2001 nella causa M., pubblicata in DLA 2001 pag. 145

segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che:

"

L'assicurato che, al termine di un lasso di

tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di

lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e

accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al

collocamento."

La nostra

Massima Istanza ha, in particolare, concluso che:

"

(…)

Zwar

rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie

etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an

sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für

die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für

die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlichen, objektiven und subjektiven

Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in

Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren

Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen

bestimmten beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen

Arbeitseinschränkungen zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112

V 218 Erw. 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht

angenommen werden, wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum

Vornherein davon auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein

Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl. unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. November 1995 C 123/94).

Considerandi

2.

- Die Beschwerdeführerin

war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab

1.

Dezember 1997 bejaht. Die

Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen belegen, dass sie

beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin anstrebte. Nach eigenen

Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen, angesichts der hohen

körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings von sechs bis acht

Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts war die

Beschwerdeführerin auch

nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen Arbeitsstelle

weder bereit noch in der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu

suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die langzeitliche und erfolglose

Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht mit einer neuen vollen

Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben deshalb

die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran vermögen die Vorbringen in

der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern."

(DLA 2001 pag. 146-147

In un

giudizio C 173/01 del 7 febbraio 2003, pubblicato in DLA 2003 pag. 112 segg.,

l'Alta Corte ha stabilito che:

"

L'idoneità al collocamento deve essere negata a

un cameraman che concorre esclusivamente per posti di lavoro nell'ambito della

sua professione e che non cerca assolutamente un impiego durevole.

Il fatto che egli

appartenga a un gruppo professionale soggetto a un periodo di attesa più lungo

(art. 6 cpv. 4 e art. 8 cpv. 1 OADI) non lo dispensa dall'obbligo di riduzione

del danno."

Il TFA,

al riguardo, ha osservato che:

"

3.

3.1

Der Beschwerdegegner

arbeitet seit Jahren als Kameramann. Die einzelnen Filmprojekte bei jeweils

verschiedenen Produzenten und Regisseuren dauern jeweils nur einige Tage oder

Wochen. In den ersten drei Rahmenfristen hat er diese Engagements jeweils als

Zwischenverdienste abgerechnet. 3.2 Nicht anders als in jenen Fällen, in denen

die Betroffenen ihre Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur Verfügung

halten und alsdann mit einer - von ihnen selbst zu tragenden - Verminderung

oder einem Ausbleiben der Einsatznachfrage konfrontiert sind (ARV 2000 Nr. 29

S. 154 Erw. 2b, 1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der Beschwerdegegner aus

eigenem Antrieb als Kameramann für die Ausübung eines Berufes entschieden, in

welchem häufig wechselnde und befristete Anstellungen auch nach seinen eigenen

Angaben üblich sind und ein gewisser Arbeitsausfall zwischen zwei Engagements

als normal bezeichnet werden muss. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass

er überhaupt eine Dauerstelle suchte. Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten

sich stets auf die zeitlich befristeten Stellen als Kameramann. Es ist zwar

verständlich, dass sich der Beschwerdegegner darauf konzentrieren will, seinen

Beruf, bei dem er offenbar auch sehr viel Anerkennung findet, ausüben zu

wollen. Wenn es aber diesem inhärent ist, dass sich Perioden mit Engagements

mit solchen ohne Verdienstmöglichkeiten abwechseln, ist es nicht Sache der

Arbeitslosenversicherung, dieses im Beruf selbst liegende Risiko abzudecken. Da

der Beschwerdegegner die Entscheidung getroffen hat, sich ausschliesslich um

Arbeit in seinem beruflichen Bereich zu bewerben, hat nicht die Gemeinschaft

der Versicherten, sondern er selbst die Konsequenzen dieses Entschlusses zu

tragen. Die gemäss Art. 11 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 4 und 8

Abs. 1 AVIV um einen Tag verlängerte Wartezeit in gewissen Berufen entbindet

nicht von der jedem Versicherten obliegenden Schadenminderungspflicht. Dies

würde einer nicht gerechtfertigten Privilegierung gleichkommen. Vielmehr hätte

sich auch der Beschwerdegegner um berufsfremde Arbeitsstellen bemühen müssen.

Dies umso mehr, als er nach bereits drei zurückgelegten Rahmenfristen wissen

musste, dass die Chancen für ein Dauerengagement in seinem Beruf äusserst

gering sind. Es geht nicht an, dass eine Berufsgattung, wie beispielsweise

diejenige eines Kameramannes, von der Arbeitslosenversicherung dauernd

unterstützt wird." (DLA 2003 pag. 114).

2.6

A titolo

generale va, poi, rilevato che riguardo al rapporto tra idoneità al

collocamento e ricerche di lavoro, in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997

N. 19, pag. 98 il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola

trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad

essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché

queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre

il danno. Se, invece, gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non

soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da

costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve

essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.

In

un'altra decisione C 26/00 del 20 ottobre 2000, in merito alle ricerche di

lavoro e alla rilevanza delle stesse per valutare il presupposto dell'idoneità

al collocamento, il TFA ha ancora stabilito che:

"

(…) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale

dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le

quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un

impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego

comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco

convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o l'esperienza

professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o reparti di

esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi attestati.

Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire

un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF

123.

V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94

no. 30 pag. 216 consid. 3b).

Dato quanto precede, correttamente

amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo

determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare,

parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro

le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro

impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b).

L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato

peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo

proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la

ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione

contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF

112.

V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (…)"

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P.,

C 26/00, consid. 2).

L'Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata

in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza C 263/02 del 24 giugno

2003, ha ribadito che:

"

(…)

1.2

Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19

S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz

219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein

wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer

bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was

einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht

ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein

gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der

Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen

Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person

in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die

Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche

bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit

Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C

263/02)

Il TFA,

in una decisione C 101/03 del 24 febbraio 2004, ha ancora, in particolare,

osservato che:

"

(…)

L'aptitude au placement peut dès lors être niée

notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en

cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque

l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,

concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58

consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur

doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation

dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de

trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence, 112 V 327 consid.

1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1).

(…)"

(cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C

101/03)

Il TFA in una sentenza C

119/04 del 3 gennaio 2005 ha precisato che l’idoneità al collocamento può

essere negata in presenza di ricerche d’impiego continuamente insufficienti, in

caso di rifiuto reiterato di accettare un’attività adeguata oppure ancora se

l’assicurato limita i propri interventi a un settore d’attività nel quale,

concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego o è

altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo

collocamento risulti molto aleatorio.

2.7

Dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1, nel mese di ottobre 2007, ha conseguito

la laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università __________,

sede di __________ (cfr. doc. 13).

Nel

dicembre 2007 egli ha pure sostenuto a __________ un esame di Stato, ottenendo

il diploma di abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria

(cfr. doc. 13).

Durante

gli anni di studio universitario, dal 2001, l’assicurato ha svolto a tempo

parziale, quale ausiliario, l’attività accessoria di agente di sicurezza presso

__________ (cfr. doc. 12).

Visto che

il numero delle ore assegnategli dalla ditta appena menzionata nei mesi di

novembre e dicembre 2007 era alquanto esiguo, l’insorgente il 14 dicembre 2007

si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. I, 14).

Essendosi

deteriorati i rapporti con la __________, l’assicurato ha, poi, disdetto il

rapporto di impiego alla fine del mese di dicembre 2007 con effetto dalla fine

di gennaio 2008 (cfr. doc. I).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento l’assicurato ha dichiarato di cercare

un’occupazione quale dentista al 100% (cfr. doc. 14).

In

effetti le cinque ricerche di lavoro compiute per iscritto nel mese di dicembre

2007, e meglio il 28 del mese, concernono tutte degli studi dentistici di __________

(cfr. doc. 12).

Il 21

gennaio 2008 il consulente del personale del ricorrente gli ha inviato una

“Richiesta di giustificazione”, con cui ha richiesto di motivare, entro il 31

gennaio 2008, le ricerche di dicembre ritenute insufficienti qualitativamente.

Il

collocatore ha, altresì, precisato che oltre la data indicata l'autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 12).

L’insorgente

ha risposto con scritto del 23 gennaio 2008, rilevando, in particolare, da un

lato, che fino al 5 dicembre 2007, quando ha superato l’esame di Stato __________

di abilitazione all’esercizio della professione, la laurea non era ritenuta

completa. Dall’altro, che in Svizzera avrebbe dovuto ottenere un’equipollenza

del suo titolo (cfr. doc. 12).

Il 30

gennaio 2008 è stata emessa una decisione con la quale l’assicurato è stato sospeso

per tre giorni (cfr. doc. 12).

L’URC di __________,

il 23 gennaio 2007, dopo aver preso visione delle risposte fornite dall’Ufficio

di sanità del Cantone Ticino ad alcune sue domande in merito alla procedura da

seguire per poter esercitare su suolo svizzero la professione di dentista avendo

conseguito il relativo titolo in __________ (cfr. doc. 10), ha sottoposto il

caso dell’assicurato alla Sezione del lavoro per verifica dell’idoneità al

collocamento (cfr. doc. 8, 13).

Il 15

febbraio 2008 il ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro a tale

proposito.

Dal

relativo verbale di audizione si evince che:

"

(…)

Nel corso del mese di

dicembre ho disdetto il mio rapporto di lavoro con la __________ in quanto la

situazione lavorativa era insostenibile (mancanza di rispetto delle condizioni

di lavoro), nel mese di gennaio ho svolto ancora 18 ore di lavoro.

A causa dei problemi avuti

con la __________ la cassa __________ di __________ mi ha consigliato di

iscrivermi in disoccupazione senza darmi ulteriori informazioni sui miei

obblighi.

Mi sono iscritto in

disoccupazione con l’obiettivo di trovare un’occupazione come medico dentista,

non è mia intenzione tornare a lavorare come agente di sicurezza vista la

brutta esperienza avuta con la __________, ditta che ritenevo la migliore in

questo settore a livello svizzero.

Sono a conoscenza che non

avendo un’autorizzazione al libero esercizio al momento non posso esercitare la

professione di medico dentista in Svizzera. Non ho svolto ricerche di lavoro in

altre professioni perché appena avrò ottenuto l’autorizzazione al libero

esercizio mi dedicherò alla mia professione e pertanto non mi sembra onesto

cercare un lavoro sapendo di doverlo lasciare appena ottenuta l’autorizzazione.

Il __________ di __________

non è stato in grado di dirmi quanto tempo ci vorrà per avere la

documentazione, presumibilmente entro 3 mesi (la richiesta è stata inoltrata il

06.02

).

Ottenuta l’autorizzazione

al libero esercizio cercherò di lavorare come salariato per poter fare

esperienza, solo in un secondo tempo potrei valutare la possibilità di lavorare

come indipendente.” (Doc. 7)

Con

decisione del 7 marzo 2008, confermata con decisione su opposizione dell’8

aprile 2008, la Sezione del lavoro ha decretato l’inidoneità al collocamento

dell’assicurato per il periodo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008 (cfr.

doc. A2, A1), in quanto questi ha dichiarato di voler lavorare unicamente quale

dentista - infatti in Svizzera ha effettuato delle ricerche di impiego

soltanto in qualità di odontoiatra - senza però disporre né di

un’autorizzazione da parte dell’Ufficio cantonale della sanità per esercitare

l’attività a titolo indipendente o dipendente, né del riconoscimento della

laurea __________ da parte dell’Ufficio della sanità pubblica di Berna.

L’insorgente

ha contestato il provvedimento dell’amministrazione, in buona sostanza, poiché

non gli risulta esistere una norma che indichi con chiarezza l’impossibilità a

svolgere delle ricerche unicamente su suolo __________ (cfr. doc. I).

2.8

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che l’assicurato

al momento dell’iscrizione in disoccupazione, nel dicembre 2007, ha dichiarato

soltanto di volere lavorare quale dentista al 100% (cfr. doc. 14).

L’insorgente

ha ribadito questa sua intenzione in occasione del colloquio di consulenza del

16.

gennaio 2008. Più precisamente egli ha confermato la sua disponibilità a

svolgere l’attività di dentista (odontoiatra) e non è stata data la possibilità

a intraprendere altre attività lavorative (cfr. doc. 13).

Il

ricorrente, infatti, nel periodo in questione ha compiuto delle ricerche di

lavoro solamente presso studi dentistici in Svizzera e in __________ (cfr. doc.

11, 12).

Tuttavia

l’assicurato non poteva svolgere in Svizzera la professione di dentista né

quale indipendente, né quale dipendente, non essendo ancora in possesso, non

solo dell’autorizzazione all’esercizio della professione da parte della

competente autorità cantonale, ma nemmeno del riconoscimento dei titoli __________

(laurea in odontoiatria e abilitazione di Stato) da parte dell’Ufficio federale

della Sanità di Berna (cfr. doc. 10).

Egli era,

peraltro, ben a conoscenza della necessità di adempiere tali condizioni, visto

che dalla lettera del 23 gennaio 2008 indirizzata all’URC di __________ risulta

che lo stesso nel mese di dicembre 2007 sapeva di dover ottenere in Svizzera l'equipollenza

del suo titolo di studi (cfr. doc. 12).

Al riguardo va osservato che l'art. 17 cpv. 1

LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se

necessario anche fuori della professione precedente.

E' vero,

dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali

l'assicurato si è iscritto per il collocamento. E’altrettanto vero che esse

devono, però, essere estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo,

op. cit., pag. 27).

Il TCA,

per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni

mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.

Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della

professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi

menzionati).

L'obbligo

di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel

primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la

situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di

impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22

ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

Va

d’altronde segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere

per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che

consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di

"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata

un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la rioccupazione

dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una simile

prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, op.

cit., pag. 63).

Nel caso

in esame, ritenuto che il ricorrente non era in possesso dell’autorizzazione

per esercitare l’attività di odontoiatra in Svizzera, è a priori esclusa

l’applicazione della giurisprudenza secondo cui durante alcuni mesi un

assicurato ha diritto di essere reinserito nella propria professione.

L’amministrazione,

inoltre, non poteva assegnare all’insorgente un impiego in un altro ambito

professionale sul mercato del lavoro svizzero, siccome il medesimo, vista la limitazione

da lui espressa a lavorare unicamente nel campo dell’odontoiatria, non sarebbe

stato disposto ad accettarlo.

L’assicurato,

del resto, era al corrente di dover cercare, se necessario (in casu la

necessità era dettata dalla mancanza dell’autorizzazione a svolgere la professione

di odontoiatra in Svizzera), anche al di fuori del suo settore professionale.

Infatti

egli, il 18 dicembre 2007, ha ricevuto dall’URC un “Promemoria Ricerche di

lavoro” in cui è precisata tale indicazione (cfr. doc. 12).

Per

quanto attiene alle ricerche effettuate quale dentista in __________, è utile

segnalare che secondo la giurisprudenza federale possono essere presi in

considerazione anche gli sforzi intrapresi all'estero, soprattutto se

contemporaneamente vengono compiute ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22

seg; DTF 125 V 469; STCA 38.98.405 del 21 aprile 1999; D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 30).

In

proposito va, tuttavia, sottolineato che decisivo è il fatto che fintanto che

un assicurato richiede di essere posto al beneficio di prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera o riceve tali

prestazioni, egli deve cercare ed essere disposto ad accettare un impiego sul

mercato del lavoro svizzero (cfr. STCA 38.2004.32 del 1° febbraio 2005 consid.

2.4

, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306 segg.).

Ricerche

unicamente all’estero sono valide esclusivamente nei casi di esportazione delle

prestazioni ai sensi degli art. 69, 70 Reg. 1408/71 e 83 Reg. 574/72, ossia

quando un assicurato dalla Svizzera si reca in uno Stato membro dell’UE/AELS

per tre mesi al fine di cercarvi un’occupazione e di conseguenza uscire dalla

disoccupazione.

Se trova

un impiego, l'assicurato deve essere disposto a trasferire il suo domicilio

all'estero (cfr. SECO, "Circolare relativa alle ripercussioni, in

materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone", in seguito: C-AD-LCP, maggio 2002, p.to B 100

e "Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage,

de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la

Convention instituant l'AELE (C-AC-LCP)", dicembre 2004, p.to B 122). L’esportazione delle prestazioni va riconosciuta a un assicurato se,

oltre agli altri presupposti di cui all’art. 69 Reg. 1408/71, lo stesso adempie

le condizioni previste dalla legislazione svizzera per avere diritto alle

prestazioni di disoccupazione, segnatamente l’idoneità al collocamento (cfr.

STCA 38.2004.32 del 1° febbraio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306

segg.).

Giova,

altresì, evidenziare che in una sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 il

Tribunale federale ha confermato che un’assicurata durante il periodo in cui ha

svolto un’attività di durata determinata all’estero e che era stata ritenuta

idonea al collocamento dall’Ufficio del lavoro ha pure adempiuto il presupposto

del domicilio in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e dunque.

L’Alta Corte ha rilevato che l’assicurata, avendo continuato durante tale

periodo a candidarsi presso potenziali di lavoro in Svizzera e avendo

documentato le ricerche di lavoro all’URC, ha sostanziato uno stretto legame

con il mercato del lavoro svizzero.

In

concreto, però, come visto, nel periodo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008,

il ricorrente, da una parte, in Svizzera ha cercato lavoro solo quale dentista,

professione che non poteva esercitare in assenza sia del riconoscimento da

parte dell’autorità federale del suo titolo di studio che dell’autorizzazione

cantonale a svolgere tale occupazione, dall’altra, non era disposto a lavorare

in alcun altro settore professionale.

In simili

condizioni, valutate attentamente le ricerche di lavoro compiute nell’arco di

tempo in questione esclusivamente quale dentista odontoiatra, le dichiarazioni

formulate dall’assicurato all’URC nonché alla Sezione del lavoro di volere

lavorare unicamente come dentista e la circostanza che egli non era autorizzato

a svolgere tale professione in Svizzera né a titolo indipendente, né come

dipendente, il TCA, in applicazione dell’abituale criterio della

verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N.

50.

pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18

settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23

dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6

aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;

RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250

consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32

consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989

pag. 31-32), deve concludere che il ricorrente, dal 14 dicembre 2007 al 14

febbraio 2008, non aveva intenzione di reperire in Svizzera un lavoro in un

ambito professionale differente da quello dell’odontoiatria, settore a lui

ancora inaccessibile.

Al

riguardo va ribadito che la nostra Alta Corte ha ripetutamente indicato quali

motivi per negare l'idoneità al collocamento di un assicurato sia il fatto di

limitare le proprie ricerche a un ambito professionale nel quale ha

concretamente scarse possibilità di reperire un impiego (cfr. STFA 8C_459/2007

dell’11 giugno 2008; STFA del 25 luglio 2001 nella causa Z., C 408/00; DTF 123

V 214), che la circostanza di restringere oltremodo le opportunità di

collocamento ponendo particolari condizioni (cfr. consid. 2.6.).

In casu

l'assicurato, cercando un'occupazione soltanto quale dentista, professione che

non poteva esercitare in Svizzera non disponendo delle necessarie

autorizzazioni, non solo ha ridotto la probabilità di trovare un impiego, ma

l’ha di fatto esclusa.

Egli, dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008,

non era, perciò, disponibile a cercare e ad accettare un impiego.

2.9

Alla luce di

quanto esposto e considerata la giurisprudenza federale e cantonale citata, a

mente di questa Corte la Sezione del lavoro a giusta ragione ha stabilito che RI

1.

era inidoneo al collocamento dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008.

La

decisione su opposizione impugnata deve, quindi, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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