38.2008.22
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 luglio 2008Italiano31 min
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Numero d'incarto:
38.2008.22
Data decisione, Autorità:
30.07.2008, TCA
Titolo:
Inidoneità al colloc. di un assic. che ha dichiarato di voler lavorare solo quale dentista e ha cercato solo come dentista in CH e all'estero. In CH però non disponeva dell'autororizzazione, né del riconoscimento dei titoli esteri.Relativ.alle ricerche all'estero,decisiva è la dispon.a cercare in CH
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.22
rs
Lugano
30 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 aprile
2008 emanata da
Sezione del lavoro, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’8 aprile 2008 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 7 marzo 2008 con cui aveva ritenuto RI 1 inidoneo
al collocamento nel periodo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008.
L’amministrazione
ha motivato il proprio provvedimento, rilevando che l’assicurato, che aveva espresso
l’intenzione di reperire un impiego unicamente quale medico dentista e che in
effetti ha svolto ricerche di lavoro solo presso studi dentistici in Svizzera e
in __________, non era in possesso dell’autorizzazione a esercitare in Svizzera
(cfr. doc. A1, A2).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, il 28 aprile 2008, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che sia rivisto il
provvedimento di inidoneità per il lasso di tempo dal 14 dicembre 2007 al 14
febbraio 2008.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto che,
siccome fin dall’inizio della disoccupazione è stato messo al corrente riguardo
al dubbio sulla validità delle ricerche in campo odontoiatrico in Svizzera in
assenza dell’autorizzazione a esercitare, si è impegnato a fondo nel cercare di
ottenere il riconoscimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria
conseguita all’Università __________ con sede a __________ nel mese di ottobre
2007. L’insorgente ha precisato che al momento della redazione dell’impugnativa
non aveva ancora ricevuto il certificato richiesto al __________ di __________
da inoltrare alle Autorità Elvetiche per la procedura di equipollenza. Egli ha
rilevato di avere chiesto sia all’URC, che all’Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro di poter effettuare tutte le ricerche in __________ - Paese dove è
abilitato a svolgere la professione di odontoiatra - e che la risposta è sempre
stata negativa.
L’assicurato,
a questo riguardo, ha sottolineato di aver intrapreso le ricerche in __________,
regione dove è presente un ingente numero di studi odontoiatrici e di
conseguenza un vasto mercato del lavoro nel settore dei suoi studi
universitari. Egli ha pure evidenziato che in tal modo non necessitava di
assentarsi a lungo dal luogo del suo domicilio, potendo così rispettare i
propri doveri di assicurato.
Il
ricorrente ha poi rilevato che la decisione di inidoneità non poggia su leggi
chiare e inequivocabili, in quanto non gli è mai stato indicato un articolo di
legge o una sentenza emessa da un Tribunale da cui risulti l’impossibilità di
svolgere ricerche di lavoro in un’altra nazione.
Infine
egli ha specificato che al momento del ricorso effettuava le proprie ricerche,
in Svizzera, quale barista, cameriere, venditore e insegnante, in __________,
quale odontoiatra (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 23 maggio 2008 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è
avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurato fosse o meno idoneo al
collocamento nel periodo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008.
2.3. Preliminarmente
occorre rilevare che l'assicurato ha fatto valere che le motivazioni alla base
della decisione di inidoneità non sarebbero esaustive e sufficienti (cfr. doc.
Fatti
I pag. 3).
Il
diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra
l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità
di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi
agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno
dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STFA del 13 giugno 2003 nella causa
G., I 475/01, consid, 2.1.; STFA del 10 giugno 2002 nella causa R., H 192/00;
DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige
Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates,
Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
Nella fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena
esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione
della decisione su opposizione impugnata. Da quest'ultima emerge infatti chiaramente
il motivo per cui la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidoneo al
collocamento dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008, ovvero poiché questi ha
dichiarato di voler lavorare unicamente quale dentista e in Svizzera ha
effettuato delle ricerche di impiego soltanto in qualità di odontoiatra, senza,
tuttavia, disporre di un’autorizzazione da parte dell’Ufficio cantonale della
sanità per esercitare l’attività a titolo indipendente o dipendente, né del riconoscimento
della laurea __________ da parte dell’Ufficio della sanità pubblica di Berna.
Del resto
l’assicurato ha potuto rendersi conto della portata del provvedimento emesso
nei suoi confronti, visto che l'ha impugnato dinanzi a questo Tribunale.
La
censura sollevata dal ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.4. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid.
1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA
1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V
214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa
M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF
120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986
n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;
DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal
mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37
e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso
che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della
perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in
che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere
un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa
G., C 287/03; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag.
126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).
2.5. In una
sentenza del 12 gennaio 2001 nella causa M., pubblicata in DLA 2001 pag. 145
segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che:
"
L'assicurato che, al termine di un lasso di
tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di
lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e
accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al
collocamento."
La nostra
Massima Istanza ha, in particolare, concluso che:
"
(…)
Zwar
rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie
etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an
sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für
die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für
die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlichen, objektiven und subjektiven
Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in
Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren
Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen
bestimmten beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen
Arbeitseinschränkungen zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112
V 218 Erw. 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht
angenommen werden, wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum
Vornherein davon auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein
Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl. unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. November 1995 C 123/94).
Considerandi
2.
- Die Beschwerdeführerin
war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab
1.
Dezember 1997 bejaht. Die
Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen belegen, dass sie
beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin anstrebte. Nach eigenen
Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen, angesichts der hohen
körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings von sechs bis acht
Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts war die
Beschwerdeführerin auch
nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen Arbeitsstelle
weder bereit noch in der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu
suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die langzeitliche und erfolglose
Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht mit einer neuen vollen
Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben deshalb
die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran vermögen die Vorbringen in
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern."
(DLA 2001 pag. 146-147
In un
giudizio C 173/01 del 7 febbraio 2003, pubblicato in DLA 2003 pag. 112 segg.,
l'Alta Corte ha stabilito che:
"
L'idoneità al collocamento deve essere negata a
un cameraman che concorre esclusivamente per posti di lavoro nell'ambito della
sua professione e che non cerca assolutamente un impiego durevole.
Il fatto che egli
appartenga a un gruppo professionale soggetto a un periodo di attesa più lungo
(art. 6 cpv. 4 e art. 8 cpv. 1 OADI) non lo dispensa dall'obbligo di riduzione
del danno."
Il TFA,
al riguardo, ha osservato che:
"
3.
3.1
Der Beschwerdegegner
arbeitet seit Jahren als Kameramann. Die einzelnen Filmprojekte bei jeweils
verschiedenen Produzenten und Regisseuren dauern jeweils nur einige Tage oder
Wochen. In den ersten drei Rahmenfristen hat er diese Engagements jeweils als
Zwischenverdienste abgerechnet. 3.2 Nicht anders als in jenen Fällen, in denen
die Betroffenen ihre Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur Verfügung
halten und alsdann mit einer - von ihnen selbst zu tragenden - Verminderung
oder einem Ausbleiben der Einsatznachfrage konfrontiert sind (ARV 2000 Nr. 29
S. 154 Erw. 2b, 1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der Beschwerdegegner aus
eigenem Antrieb als Kameramann für die Ausübung eines Berufes entschieden, in
welchem häufig wechselnde und befristete Anstellungen auch nach seinen eigenen
Angaben üblich sind und ein gewisser Arbeitsausfall zwischen zwei Engagements
als normal bezeichnet werden muss. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass
er überhaupt eine Dauerstelle suchte. Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten
sich stets auf die zeitlich befristeten Stellen als Kameramann. Es ist zwar
verständlich, dass sich der Beschwerdegegner darauf konzentrieren will, seinen
Beruf, bei dem er offenbar auch sehr viel Anerkennung findet, ausüben zu
wollen. Wenn es aber diesem inhärent ist, dass sich Perioden mit Engagements
mit solchen ohne Verdienstmöglichkeiten abwechseln, ist es nicht Sache der
Arbeitslosenversicherung, dieses im Beruf selbst liegende Risiko abzudecken. Da
der Beschwerdegegner die Entscheidung getroffen hat, sich ausschliesslich um
Arbeit in seinem beruflichen Bereich zu bewerben, hat nicht die Gemeinschaft
der Versicherten, sondern er selbst die Konsequenzen dieses Entschlusses zu
tragen. Die gemäss Art. 11 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 4 und 8
Abs. 1 AVIV um einen Tag verlängerte Wartezeit in gewissen Berufen entbindet
nicht von der jedem Versicherten obliegenden Schadenminderungspflicht. Dies
würde einer nicht gerechtfertigten Privilegierung gleichkommen. Vielmehr hätte
sich auch der Beschwerdegegner um berufsfremde Arbeitsstellen bemühen müssen.
Dies umso mehr, als er nach bereits drei zurückgelegten Rahmenfristen wissen
musste, dass die Chancen für ein Dauerengagement in seinem Beruf äusserst
gering sind. Es geht nicht an, dass eine Berufsgattung, wie beispielsweise
diejenige eines Kameramannes, von der Arbeitslosenversicherung dauernd
unterstützt wird." (DLA 2003 pag. 114).
2.6
A titolo
generale va, poi, rilevato che riguardo al rapporto tra idoneità al
collocamento e ricerche di lavoro, in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997
N. 19, pag. 98 il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola
trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad
essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché
queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre
il danno. Se, invece, gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non
soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da
costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve
essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.
In
un'altra decisione C 26/00 del 20 ottobre 2000, in merito alle ricerche di
lavoro e alla rilevanza delle stesse per valutare il presupposto dell'idoneità
al collocamento, il TFA ha ancora stabilito che:
"
(…) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale
dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le
quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un
impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego
comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco
convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o l'esperienza
professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o reparti di
esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi attestati.
Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire
un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF
123.
V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94
no. 30 pag. 216 consid. 3b).
Dato quanto precede, correttamente
amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo
determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare,
parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro
le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro
impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b).
L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato
peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo
proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la
ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione
contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF
112.
V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (…)"
(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P.,
C 26/00, consid. 2).
L'Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata
in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza C 263/02 del 24 giugno
2003, ha ribadito che:
"
(…)
1.2
Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19
S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz
219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein
wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer
bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was
einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht
ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein
gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der
Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen
Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person
in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die
Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche
bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit
Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C
263/02)
Il TFA,
in una decisione C 101/03 del 24 febbraio 2004, ha ancora, in particolare,
osservato che:
"
(…)
L'aptitude au placement peut dès lors être niée
notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en
cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque
l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58
consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur
doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation
dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de
trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence, 112 V 327 consid.
1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1).
(…)"
(cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C
101/03)
Il TFA in una sentenza C
119/04 del 3 gennaio 2005 ha precisato che l’idoneità al collocamento può
essere negata in presenza di ricerche d’impiego continuamente insufficienti, in
caso di rifiuto reiterato di accettare un’attività adeguata oppure ancora se
l’assicurato limita i propri interventi a un settore d’attività nel quale,
concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego o è
altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo
collocamento risulti molto aleatorio.
2.7
Dalla
documentazione agli atti emerge che RI 1, nel mese di ottobre 2007, ha conseguito
la laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università __________,
sede di __________ (cfr. doc. 13).
Nel
dicembre 2007 egli ha pure sostenuto a __________ un esame di Stato, ottenendo
il diploma di abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria
(cfr. doc. 13).
Durante
gli anni di studio universitario, dal 2001, l’assicurato ha svolto a tempo
parziale, quale ausiliario, l’attività accessoria di agente di sicurezza presso
__________ (cfr. doc. 12).
Visto che
il numero delle ore assegnategli dalla ditta appena menzionata nei mesi di
novembre e dicembre 2007 era alquanto esiguo, l’insorgente il 14 dicembre 2007
si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. I, 14).
Essendosi
deteriorati i rapporti con la __________, l’assicurato ha, poi, disdetto il
rapporto di impiego alla fine del mese di dicembre 2007 con effetto dalla fine
di gennaio 2008 (cfr. doc. I).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento l’assicurato ha dichiarato di cercare
un’occupazione quale dentista al 100% (cfr. doc. 14).
In
effetti le cinque ricerche di lavoro compiute per iscritto nel mese di dicembre
2007, e meglio il 28 del mese, concernono tutte degli studi dentistici di __________
(cfr. doc. 12).
Il 21
gennaio 2008 il consulente del personale del ricorrente gli ha inviato una
“Richiesta di giustificazione”, con cui ha richiesto di motivare, entro il 31
gennaio 2008, le ricerche di dicembre ritenute insufficienti qualitativamente.
Il
collocatore ha, altresì, precisato che oltre la data indicata l'autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per
ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 12).
L’insorgente
ha risposto con scritto del 23 gennaio 2008, rilevando, in particolare, da un
lato, che fino al 5 dicembre 2007, quando ha superato l’esame di Stato __________
di abilitazione all’esercizio della professione, la laurea non era ritenuta
completa. Dall’altro, che in Svizzera avrebbe dovuto ottenere un’equipollenza
del suo titolo (cfr. doc. 12).
Il 30
gennaio 2008 è stata emessa una decisione con la quale l’assicurato è stato sospeso
per tre giorni (cfr. doc. 12).
L’URC di __________,
il 23 gennaio 2007, dopo aver preso visione delle risposte fornite dall’Ufficio
di sanità del Cantone Ticino ad alcune sue domande in merito alla procedura da
seguire per poter esercitare su suolo svizzero la professione di dentista avendo
conseguito il relativo titolo in __________ (cfr. doc. 10), ha sottoposto il
caso dell’assicurato alla Sezione del lavoro per verifica dell’idoneità al
collocamento (cfr. doc. 8, 13).
Il 15
febbraio 2008 il ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro a tale
proposito.
Dal
relativo verbale di audizione si evince che:
"
(…)
Nel corso del mese di
dicembre ho disdetto il mio rapporto di lavoro con la __________ in quanto la
situazione lavorativa era insostenibile (mancanza di rispetto delle condizioni
di lavoro), nel mese di gennaio ho svolto ancora 18 ore di lavoro.
A causa dei problemi avuti
con la __________ la cassa __________ di __________ mi ha consigliato di
iscrivermi in disoccupazione senza darmi ulteriori informazioni sui miei
obblighi.
Mi sono iscritto in
disoccupazione con l’obiettivo di trovare un’occupazione come medico dentista,
non è mia intenzione tornare a lavorare come agente di sicurezza vista la
brutta esperienza avuta con la __________, ditta che ritenevo la migliore in
questo settore a livello svizzero.
Sono a conoscenza che non
avendo un’autorizzazione al libero esercizio al momento non posso esercitare la
professione di medico dentista in Svizzera. Non ho svolto ricerche di lavoro in
altre professioni perché appena avrò ottenuto l’autorizzazione al libero
esercizio mi dedicherò alla mia professione e pertanto non mi sembra onesto
cercare un lavoro sapendo di doverlo lasciare appena ottenuta l’autorizzazione.
Il __________ di __________
non è stato in grado di dirmi quanto tempo ci vorrà per avere la
documentazione, presumibilmente entro 3 mesi (la richiesta è stata inoltrata il
06.02
).
Ottenuta l’autorizzazione
al libero esercizio cercherò di lavorare come salariato per poter fare
esperienza, solo in un secondo tempo potrei valutare la possibilità di lavorare
come indipendente.” (Doc. 7)
Con
decisione del 7 marzo 2008, confermata con decisione su opposizione dell’8
aprile 2008, la Sezione del lavoro ha decretato l’inidoneità al collocamento
dell’assicurato per il periodo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008 (cfr.
doc. A2, A1), in quanto questi ha dichiarato di voler lavorare unicamente quale
dentista - infatti in Svizzera ha effettuato delle ricerche di impiego
soltanto in qualità di odontoiatra - senza però disporre né di
un’autorizzazione da parte dell’Ufficio cantonale della sanità per esercitare
l’attività a titolo indipendente o dipendente, né del riconoscimento della
laurea __________ da parte dell’Ufficio della sanità pubblica di Berna.
L’insorgente
ha contestato il provvedimento dell’amministrazione, in buona sostanza, poiché
non gli risulta esistere una norma che indichi con chiarezza l’impossibilità a
svolgere delle ricerche unicamente su suolo __________ (cfr. doc. I).
2.8
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che l’assicurato
al momento dell’iscrizione in disoccupazione, nel dicembre 2007, ha dichiarato
soltanto di volere lavorare quale dentista al 100% (cfr. doc. 14).
L’insorgente
ha ribadito questa sua intenzione in occasione del colloquio di consulenza del
16.
gennaio 2008. Più precisamente egli ha confermato la sua disponibilità a
svolgere l’attività di dentista (odontoiatra) e non è stata data la possibilità
a intraprendere altre attività lavorative (cfr. doc. 13).
Il
ricorrente, infatti, nel periodo in questione ha compiuto delle ricerche di
lavoro solamente presso studi dentistici in Svizzera e in __________ (cfr. doc.
11, 12).
Tuttavia
l’assicurato non poteva svolgere in Svizzera la professione di dentista né
quale indipendente, né quale dipendente, non essendo ancora in possesso, non
solo dell’autorizzazione all’esercizio della professione da parte della
competente autorità cantonale, ma nemmeno del riconoscimento dei titoli __________
(laurea in odontoiatria e abilitazione di Stato) da parte dell’Ufficio federale
della Sanità di Berna (cfr. doc. 10).
Egli era,
peraltro, ben a conoscenza della necessità di adempiere tali condizioni, visto
che dalla lettera del 23 gennaio 2008 indirizzata all’URC di __________ risulta
che lo stesso nel mese di dicembre 2007 sapeva di dover ottenere in Svizzera l'equipollenza
del suo titolo di studi (cfr. doc. 12).
Al riguardo va osservato che l'art. 17 cpv. 1
LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se
necessario anche fuori della professione precedente.
E' vero,
dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali
l'assicurato si è iscritto per il collocamento. E’altrettanto vero che esse
devono, però, essere estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo,
op. cit., pag. 27).
Il TCA,
per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni
mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.
Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della
professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi
menzionati).
L'obbligo
di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel
primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la
situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di
impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22
ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).
Va
d’altronde segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere
per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che
consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di
"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata
un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la rioccupazione
dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una simile
prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, op.
cit., pag. 63).
Nel caso
in esame, ritenuto che il ricorrente non era in possesso dell’autorizzazione
per esercitare l’attività di odontoiatra in Svizzera, è a priori esclusa
l’applicazione della giurisprudenza secondo cui durante alcuni mesi un
assicurato ha diritto di essere reinserito nella propria professione.
L’amministrazione,
inoltre, non poteva assegnare all’insorgente un impiego in un altro ambito
professionale sul mercato del lavoro svizzero, siccome il medesimo, vista la limitazione
da lui espressa a lavorare unicamente nel campo dell’odontoiatria, non sarebbe
stato disposto ad accettarlo.
L’assicurato,
del resto, era al corrente di dover cercare, se necessario (in casu la
necessità era dettata dalla mancanza dell’autorizzazione a svolgere la professione
di odontoiatra in Svizzera), anche al di fuori del suo settore professionale.
Infatti
egli, il 18 dicembre 2007, ha ricevuto dall’URC un “Promemoria Ricerche di
lavoro” in cui è precisata tale indicazione (cfr. doc. 12).
Per
quanto attiene alle ricerche effettuate quale dentista in __________, è utile
segnalare che secondo la giurisprudenza federale possono essere presi in
considerazione anche gli sforzi intrapresi all'estero, soprattutto se
contemporaneamente vengono compiute ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22
seg; DTF 125 V 469; STCA 38.98.405 del 21 aprile 1999; D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 30).
In
proposito va, tuttavia, sottolineato che decisivo è il fatto che fintanto che
un assicurato richiede di essere posto al beneficio di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera o riceve tali
prestazioni, egli deve cercare ed essere disposto ad accettare un impiego sul
mercato del lavoro svizzero (cfr. STCA 38.2004.32 del 1° febbraio 2005 consid.
2.4
, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306 segg.).
Ricerche
unicamente all’estero sono valide esclusivamente nei casi di esportazione delle
prestazioni ai sensi degli art. 69, 70 Reg. 1408/71 e 83 Reg. 574/72, ossia
quando un assicurato dalla Svizzera si reca in uno Stato membro dell’UE/AELS
per tre mesi al fine di cercarvi un’occupazione e di conseguenza uscire dalla
disoccupazione.
Se trova
un impiego, l'assicurato deve essere disposto a trasferire il suo domicilio
all'estero (cfr. SECO, "Circolare relativa alle ripercussioni, in
materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone", in seguito: C-AD-LCP, maggio 2002, p.to B 100
e "Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage,
de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la
Convention instituant l'AELE (C-AC-LCP)", dicembre 2004, p.to B 122). L’esportazione delle prestazioni va riconosciuta a un assicurato se,
oltre agli altri presupposti di cui all’art. 69 Reg. 1408/71, lo stesso adempie
le condizioni previste dalla legislazione svizzera per avere diritto alle
prestazioni di disoccupazione, segnatamente l’idoneità al collocamento (cfr.
STCA 38.2004.32 del 1° febbraio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306
segg.).
Giova,
altresì, evidenziare che in una sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 il
Tribunale federale ha confermato che un’assicurata durante il periodo in cui ha
svolto un’attività di durata determinata all’estero e che era stata ritenuta
idonea al collocamento dall’Ufficio del lavoro ha pure adempiuto il presupposto
del domicilio in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e dunque.
L’Alta Corte ha rilevato che l’assicurata, avendo continuato durante tale
periodo a candidarsi presso potenziali di lavoro in Svizzera e avendo
documentato le ricerche di lavoro all’URC, ha sostanziato uno stretto legame
con il mercato del lavoro svizzero.
In
concreto, però, come visto, nel periodo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008,
il ricorrente, da una parte, in Svizzera ha cercato lavoro solo quale dentista,
professione che non poteva esercitare in assenza sia del riconoscimento da
parte dell’autorità federale del suo titolo di studio che dell’autorizzazione
cantonale a svolgere tale occupazione, dall’altra, non era disposto a lavorare
in alcun altro settore professionale.
In simili
condizioni, valutate attentamente le ricerche di lavoro compiute nell’arco di
tempo in questione esclusivamente quale dentista odontoiatra, le dichiarazioni
formulate dall’assicurato all’URC nonché alla Sezione del lavoro di volere
lavorare unicamente come dentista e la circostanza che egli non era autorizzato
a svolgere tale professione in Svizzera né a titolo indipendente, né come
dipendente, il TCA, in applicazione dell’abituale criterio della
verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N.
50.
pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18
settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa
P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23
dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6
aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;
RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250
consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32
consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32), deve concludere che il ricorrente, dal 14 dicembre 2007 al 14
febbraio 2008, non aveva intenzione di reperire in Svizzera un lavoro in un
ambito professionale differente da quello dell’odontoiatria, settore a lui
ancora inaccessibile.
Al
riguardo va ribadito che la nostra Alta Corte ha ripetutamente indicato quali
motivi per negare l'idoneità al collocamento di un assicurato sia il fatto di
limitare le proprie ricerche a un ambito professionale nel quale ha
concretamente scarse possibilità di reperire un impiego (cfr. STFA 8C_459/2007
dell’11 giugno 2008; STFA del 25 luglio 2001 nella causa Z., C 408/00; DTF 123
V 214), che la circostanza di restringere oltremodo le opportunità di
collocamento ponendo particolari condizioni (cfr. consid. 2.6.).
In casu
l'assicurato, cercando un'occupazione soltanto quale dentista, professione che
non poteva esercitare in Svizzera non disponendo delle necessarie
autorizzazioni, non solo ha ridotto la probabilità di trovare un impiego, ma
l’ha di fatto esclusa.
Egli, dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008,
non era, perciò, disponibile a cercare e ad accettare un impiego.
2.9
Alla luce di
quanto esposto e considerata la giurisprudenza federale e cantonale citata, a
mente di questa Corte la Sezione del lavoro a giusta ragione ha stabilito che RI
1.
era inidoneo al collocamento dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008.
La
decisione su opposizione impugnata deve, quindi, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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