38.2008.24
Con dec.sospeso per 5 gg per non avere partecipato a un colloquio di consul. Con dec.su opp.,indip. da giustificaz.dell'assenza,sanzione motivata da violaz.obbligo di informare(non avvisato dell'imped
3 settembre 2008Italiano33 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2008.24
Data decisione, Autorità:
03.09.2008, TCA
Titolo:
Con dec.sospeso per 5 gg per non avere partecipato a un colloquio di consul. Con dec.su opp.,indip. da giustificaz.dell'assenza,sanzione motivata da violaz.obbligo di informare(non avvisato dell'impedim.). URC cambiato motivaz.senza dare all'ass.possib.di esprimersi. Violaz.diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SANZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 1 let. e LADI
art. 42 LPGA
art. 52 LPGA
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.24
rs
Lugano
3 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile
2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 21 aprile 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha sospeso RI 1 per 5 giorni dal diritto all’indennità di
rioccupazione a decorrere dal 9 aprile 2008, in quanto l’assicurato non ha
presenziato a un colloquio di consulenza previsto per l’8 aprile 2008 alle ore
16.00.
L’amministrazione,
al riguardo, ha indicato che il colloquio di lavoro che l’assicurato ha
sostenuto con la __________ di __________ è terminato alle ore 14.30, per cui
egli aveva il tempo necessario per presentarsi all’appuntamento presso l’URC di
__________ (cfr. doc. A3).
1.2. Il 22 aprile
2008 RI 1 ha interposto opposizione contro il provvedimento menzionato,
adducendo che:
"
(…)
In data
odierna alle ore 17:00 mi sono recato presso il garage __________ per delle
delucidazioni riguardanti l’orario del colloquio avvenuto in data 08 aprile.
Il Signor __________
mi ha comunicato di aver parlato telefonicamente con lei alle ore 15:00 e mi ha
confermato di aver chiarito l’errore avvenuto riguardo allo scambio di persona.
Le
confermo perciò la mia presenza al colloquio presso __________ il giorno 08
aprile dalle ore 15.30 alle 16.30 circa.
Le chiedo
di rivedere la decisione di sanzione poiché la motivazione della mia assenza mi
sembra più che motivata.” (Doc. A4)
1.3. Con
decisione su opposizione del 23 aprile 2008 l’URC ha confermato la sanzione
inflitta all’assicurato, rilevando quanto segue:
"
(…)
Le argomentazioni
presentate nella lettera di opposizione non sono tali da inficiare la
legittimità della decisione di sospensione impugnata; non vi sono elementi che
consentano una sua revisione.
In particolare, va
segnalato il fatto che, indipendentemente dall’altalena di versioni fornite per
giustificare l’assenza, l’assicurato ha reagito solamente a seguito della
richiesta di giustificazione, venendo quindi meno all’obbligo di informare
tempestivamente; in effetti la motivazione poteva essere ammessa se il nostro
ufficio fosse stato avvisato preventivamente della sovrapposizione degli
impegni che, in base a quanto dichiarato, hanno originato l’assenza
contestata.” (Doc. A5)
1.4. RI 1, il 16
maggio 2008, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione davanti
al TCA, facendo valere che a suo parere ha fornito tutte le prove riguardo al
motivo della sua assenza e che non gli sembra corretto essere sanzionato solo
perché si trovava a un colloquio di lavoro (cfr. doc. I).
All’impugnativa
l’assicurato ha allegato uno scritto dell’8 maggio 2008 della __________ in cui
__________ ha indicato che il colloquio di impiego ha avuto luogo l’8 aprile
2008 dalle ore 15.30 alle ore 16.30, che il 21 aprile 2008 ha comunicato al
signor __________ dell’URC un orario sbagliato che oscillava tra le 13.30 e le
14.30 circa, che il 22 aprile 2008 alle ore 17.00 l’assicurato si è recato
presso di lui per fare presente che il colloquio si era svolto dalle 15.30 alle
16.30 e che ha subito riferito all’assicurato di aver già parlato con il
consulente del personale alle ore 15.30 di quel giorno chiarendo l’errore di
scambio di persona. Il signor __________ ha precisato che, avendo consultato
nuovamente l’agenda, gli è saltato all’occhio lo sbaglio, e meglio che il
colloquio dalle 13.30 alle 14.30 era stato sostenuto con un altro candidato e
non con RI 1 (cfr. doc. A6).
1.5. Nella sua
risposta di causa del 5 giugno 2008 l’URC ha osservato che:
"
(…)
L’assicurato ha motivato
l’assenza sostenendo di essere stato impegnato con un colloquio di selezione
presso il garage __________ di __________. Il consulente ha quindi verificato
tale evenienza contattando telefonicamente il datore di lavoro, il quale ha
confermato l’incontro indicando tuttavia un orario compatibile con il colloquio
previsto per lo stesso giorno presso l’URC, conseguentemente è stata emessa una
decisione di sospensione temporanea dal diritto alle indennità.
In concomitanza con
l’opposizione il datore di lavoro ha rettificato l’informazione precedentemente
comunicata, indicando un orario diverso, concomitante con il colloquio previsto
presso il nostro ufficio, rendendo apparentemente legittima l’assenza
contestata. Tale rettifica non è tuttavia stata ritenuta sufficiente per
annullare la sospensione poiché è stato ravvisato il fatto che l’assicurato ha
comunque violato l’obbligo di informare, omettendo di comunicare
tempestivamente la sua assenza al colloquio di consulenza; tant’è che si è
fatto sentire solamente dopo aver ricevuto la richiesta di giustificazione,
vale a dire più di una settimana dopo il giorno in cui era previsto il
colloquio cui non si è presentato.
A nostro avviso tale
comportamento è comunque censurabile, visto che con un minimo di impegno,
l’assicurato avrebbe potuto evitare di trovarsi in una condizione di
inadempienza.
Per completezza,
precisiamo che, sulle convocazioni che vengono per prassi consegnate agli
assicurati, è chiaramente indicato che, in caso di impossibilità a presenziare
ai colloqui, è opportuno avvisare tempestivamente il nostro ufficio, di norma
con un preavviso di almeno 24 ore, onde evitare contrattempi.
(…)” (Doc. III)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le
istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione
adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del
lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha
compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
In una
sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101
segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per
stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver
partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima
Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una
sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,
non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e
non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto,
ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e
corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una
successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano
certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la
dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza
federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non
presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli
non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi
più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,
poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era
intervenuto a un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma
immediatamente dopo il suo risveglio, aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio
di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre
avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la
sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In
un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una
sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di
consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli
appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittimava
l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata era
sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese
prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni
per non aver presenziato ad un appuntamento.
Nella
sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA
2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul
caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di
controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i
precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese
tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di
dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì
17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi
manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del
personale, non era stato adeguatamente informato circa la data
dell'appuntamento.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,
egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul
serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti
oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre
adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine
quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la
circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato
un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una
sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che
l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non
avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata
con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di
apprezzamento.
Il TFA,
in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6
giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di
consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11
dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa
al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo
avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della
sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto
egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di
collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di
presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato
inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13
febbraio 2003.
In una
sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che
non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,
ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità
non era giustificata.
Infatti,
nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato
avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,
il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione
all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il
giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua
assenza.
Infine,
in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007, il Tribunale federale ha
confermato la propria giurisprudenza:
"
2.2 Wohl kommt den Beratungs- und
Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,
ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu
Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,
Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer
Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein Termin
aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn ein
Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht
eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine
Pflichten als Arbeitsloser und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000
Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In
quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità
inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata a un nuovo appuntamento
fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.
2.3. L’assicurato
è, inoltre, sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito
indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo
obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16
dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in
den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch
LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten
verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen
Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG
(Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der
Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine
wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der
Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben.
Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von
Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)"
(cfr.
Fatti
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf
verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende
einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden
einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies
betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999
4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr.
Kieser, op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio
art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im
einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen
Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder
“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.
(...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die
Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”
(cfr. G.
Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversiche-rungsgesetz (AVIG), Vol. II,
p. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).
Ancora,
circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra pronunzia, la nostra
Massima istanza ha confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare,
ha sottolineato che:
" (…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso
pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti
principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute
indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni
inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o
di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico
che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla
Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli,
a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere
in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla
disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto
dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe
particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come
correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e
argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse
generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il
ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla
legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di
disoccupazione. (…)"
(cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)
Il dovere
di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p.
191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).
2.4. In una sentenza C 273/05 del
7 aprile 2006 il TF ha stabilito che qualora l’assenza a una giornata
informativa sia validamente giustificata - in casu l’assicurato era malato -
non entra in considerazione una sanzione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI,
anche se l’assicurato non ha informato dell’impossibilità di partecipare
all’incontro.
In tale ipotesi va
piuttosto verificato se è stato violato o meno l’obbligo di informare ex art.
28 e 31 LPGA.
In caso di violazione
l’assicurato deve essere sospeso ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.
L’Alta Corte ha
contestualmente rilevato che:
" (…)
2.3.1 Ist -
wie hier - ein objektiv entschuldbarer Grund für die Nichtbefolgung einer
Weisung der zuständigen Amtsstelle gegeben, fällt eine Einstellung der
Anspruchsberechtigung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Regel ausser
Betracht (vgl. etwa Urteil K. vom 15. Januar 2004 [C 261/03] Erw. 2). Wohl
trifft zu, dass von der versicherten Person erwartet und ihr - besondere
Umstände vorbehalten - zugemutet werden kann, sich unverzüglich bei der
zuständigen Stelle zu melden, wenn sie behördlichen Weisungen keine Folge
leisten kann; in diesem Sinne wurde der Beschwerdegegner in der schriftlichen
Aufbietung zum Besuch der Informationsveranstaltung vom 22. Februar 2005 denn
auch aufgefordert, im Falle einer Verhinderung zwei Tage vor der Tagung den
zuständigen RAV-Berater zu kontaktieren. Die Verletzung der rechtlichen
Obliegenheit stellt für sich allein jedoch keinen Verstoss gegen Weisungen im
Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG dar; unter solchen sind lediglich die in
Art. 17 Abs. 3 AVIG konkret genannten Anordnungen zwecks Vermittlungsförderung
und Schadenminderung zu verstehen, welche die kantonalen Amtsstellen oder -
gestützt auf die Delegationsnorm des Art. 85b AVIG - die Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren - treffen (vgl. Art. 85 Abs. 1 lit. c AVIG; siehe
auch Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss.
Zürich 1998, S. 145; vgl. ferner Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 257).
Ob eine versicherte Person die Umstände eines weisungswidrigen Verhaltens der
zuständigen Amtsstelle unverzüglich gemeldet hat oder nicht, ist im Rahmen von
Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG lediglich mit Blick auf eine Exkulpation bei an sich
unentschuldbarem Versäumnis - etwa aufgrund eines Irrtums oder einer
Unaufmerksamkeit - zu gewichten (in diesem Sinne ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw.
3a mit Hinweisen; vgl. etwa auch Urteile A. vom 1. Oktober 2004 [C 112/04] Erw.
2, S. vom 4. Dezember 2003 [C 206/03] Erw. 2.1, Z. vom 28. März 2001 [C 308/00]
Erw. 2a), nicht dagegen dann, wenn ein objektiv entschuldbarer Grund für das
Nichterscheinen an einem Termin erstellt ist.
2.3.2 Fraglich ist, ob die nicht unverzüglich an das
RAV erfolgte Mitteilung der krankheitsbedingten Abwesenheit am 22. Februar 2005
als Meldepflichtverletzung im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG zu
qualifizieren ist.
2.3.2.1 Nach der bis zum Inkrafttreten des
Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.
Oktober 2000 in Art. 96 Abs. 1 und 2 AVIG (aufgehoben auf 1. Januar 2003)
statuiert gewesenen allgemeinen Auskunfts- und Meldepflicht muss (u.a.) der
Leistungsempfänger den Kassen und den zuständigen Behörden des Bundes und der
Kantone alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die nötigen Unterlagen
vorlegen (Abs. 1) und der Kasse überdies unaufgefordert alles melden, was für
die Anspruchsberechtigung oder für die Leistungsbemessung von Bedeutung ist,
namentlich was den Anspruch auf Kinder- oder Ausbildungszulagen betrifft, sowie
Änderungen des erzielten Verdienstes oder Zwischenverdienstes (Abs. 2). Im
Lichte dieser Bestimmung erfasst der Einstellungstatbestand gemäss Art. 30 Abs.
1 lit. e AVIG nach der Rechtsprechung jede Verletzung der Pflicht des Versicherten
zu wahrheitsgemässer und vollständiger Auskunft sowie zur Meldung aller
leistungsrelevanten Tatsachen; unerheblich ist, ob die falschen oder
unvollständigen Angaben für die Ausrichtung der Versicherungsleistungen oder
deren Bemessung kausal sind (ARV 2004 Nr. 19 S. 191 Erw. 2.1.1 mit Hinweis auf BGE 123 V 151 Erw. 1b [mit weiteren Hinweisen]; vgl.
ferner - zur Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 lit.
e AVIG bei wiederholter Verletzung von Art. 42 Abs. 1 AVIV [mit Verwirkungsfolge
nach Art. 42 Abs. 2 AVIV] und zusätzlich mehrfachem Verstoss gegen die
allgemeine Meldepflicht nach Art. 96 Abs. 1 und 2 AVIG - BGE 130 V 386 f. Erw. 3.1.1 und 3.1.2 [Präzisierung
von BGE 125 V 193]).
2.3.2.2 Aufgrund der in Art. 28 Abs. 2, Art. 29 Abs.
Considerandi
2.
und Art. 31 Abs. 1 ATSG zweigübergreifend verankerten allgemeinen Auskunfts-
und Meldepflichten der versicherten Person wurde Art. 96 Abs. 1 und 2 AVIG auf
den 1. Januar 2003 aufgehoben (siehe dazu BBl 1999 4585 und 4588 f.). Der
Grundsatz, dass - sowohl mit Blick auf die (erstmalige) Sachverhaltsabklärung
(Art. 28 ATSG) als auch die im Laufe des Leistungsbezugs eingetretenen
Tatsachenänderungen (Art. 31 ATSG) - nur anspruchserhebliche Tatsachen der
Auskunfts- und Meldepflicht unterliegen, gilt indessen auch unter Herrschaft
des ATSG unverändert fort. Dazu gehören allgemein die "zur Abklärung des
Sachverhalts und zur Festsetzung der Versicherungsleistungen"
erforderlichen Auskünfte (Art. 28 Abs. 2 ATSG), die vollständige und
wahrheitsgetreue Ausfüllung und Zustellung der für die Anmeldung und die
Abklärung des Anspruchs auf Leistungen unentgeltlich abgegebenen Formulare des
Versicherungsträgers durch den Ansprecher, seinen Arbeitgeber oder allenfalls
behandelnden Arzt (Art. 29 Abs. 2 ATSG) sowie "jede wesentliche Änderung
in den für die Leistung massgebenden Verhältnissen" (Art. 31 Abs. 1 ATSG).
2.3.2.3
Soweit der Beschwerdegegner seine
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vom 22. Februar 2005 bereits am 24.
Februar 2005 im gleichentags an die Arbeitslosenkasse weitergeleiteten Formular
"Angaben der versicherten Person für den Monat Februar 2005" vermerkt
hat, ist er seiner Auskunftspflicht nach Art. 29 Abs. 2 ATSG, aber auch nach
Art. 42 Abs. 1 AVIV hinreichend nachgekommen. Sodann fällt eine Meldepflichtverletzung
im Sinne von Art. 31 Abs. 1 ATSG hier ausser Betracht, zumal das - objektiv
entschuldbare (Erw. 2.2 hievor) - Fernbleiben von der mehrstündigen
Veranstaltung vom 22. Februar 2005 keine für den Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung "wesentliche Änderung" darstellt. Mit Blick
auf die Mitwirkungspflichten nach Art. 28 Abs. 1 und 2 ATSG ist der Zweck der
obligatorischen Veranstaltung vom 22. Februar 2005 ins Blickfeld zu rücken: An
der Tagung sollte der Beschwerdegegner vom RAV - entsprechend dem Auftrag nach
Art. 19a AVIV - über alles für ihn Wichtige im Zusammenhang mit der
Arbeitslosenversicherung sowie den involvierten Behörden informiert und über
seine Rechte und Pflichten als arbeitslose Person aufgeklärt werden. Die
Evaluation der mündlichen und schriftlichen Deutschkenntnisse diente gemäss
Angaben in der Aufforderung des RAV vom 31. Januar 2005 dazu, der versicherten
Person nützliche Anhaltspunkte für ihre persönlichen Arbeitsbemühungen zu
liefern und für allfälligen Kursbedarf zu geben. Der Besuch der obligatorischen
Informationsveranstaltung ist demnach für die Sachverhaltsabklärung und die
Festsetzung der Versicherungsleistungen zumindest indirekt relevant und daneben
allgemein Voraussetzung des ordnungsgemässen, auf die möglichst rasche Beendigung
der Arbeitslosigkeit ausgerichteten Vollzugs (vgl. Titel von Art. 28 ATSG) der
Arbeitslosenversicherung (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Das Fernbleiben von einer
solchen Veranstaltung ist daher - ungeachtet der (entschuldbaren) Gründe für
die Abwesenheit - grundsätzlich meldepflichtig. Erfolgt eine entsprechende
Meldung, obwohl objektiv möglich und zumutbar, nicht unverzüglich, ist eine
Sanktion nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn
die versicherte Person sich ihrer sofortigen Meldepflicht bewusst sein konnte
und musste, wie dies hier der Fall ist. Dem Beschwerdegegner war nicht nur die
Wichtigkeit und der Pflichtcharakter der Veranstaltung vom 22. Februar 2005
schriftlich (Weisung vom 31. Januar 2005) wie mündlich (Protokoll des
Beratungsgesprächs vom 31. Januar 2005) mitgeteilt worden (vgl. Erw. 2.1
hievor); in der Weisung vom 31. Januar 2005 war er auch ausdrücklich
aufgefordert worden, bei Verhinderung an der Teilnahme baldmöglichst ("as
soon as possible"), spätestens aber zwei Tage im voraus ("two days
before the meeting takes place at the latest") mit seinem
RAV-Berater/seiner RAV-Beraterin Kontakt aufzunehmen. Damit aber war klar, dass
eine erst am Tag der Veranstaltung erkennbar gewesene Verhinderung unverzüglich
der zuständigen RAV-Person zu melden war, was der Beschwerdegegner unterliess;
sein Hinweis in der Vernehmlassung, er habe am betreffenden Tag über kein
Telefonbuch der Stadt Zürich verfügt, ist offenkundig eine Ausflucht und nicht
geeignet, sein Verhalten zu rechtfertigen. Bei dieser Sach- und Rechtslage ist
die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung unter dem Blickwinkel des
Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG zulässig (vgl. etwa auch Urteil K. vom 15. Januar
2004.
[C 261/03] Erw. 3) und auch im Lichte des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes
(vgl. Chopard, a.a.O., S. 152; BGE 125 V 197
Erw. 4c; ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c mit Hinweisen) nicht zu beanstanden.
Dabei ist die im unteren Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 2 lit.
a AVIV) liegende Einstellungsdauer von sechs Tagen in Würdigung der Umstände
als angemessen zu beurteilen (Art. 132 lit. a OG) und der Einspracheentscheid
des AWA vom 18. Mai 2005 somit entgegen der Auffassung der Vorinstanz im
Ergebnis zu bestätigen."
2.5
Secondo l'art. 52 LPGA:
"
1Le decisioni
possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il
servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e
pregiudiziali.
2Le decisioni
su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e
contengono un avvertimento ai rimedi giuridici.
3La procedura
d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili."
L'art. 10
cpv. 1 OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una
motivazione.
In una
sentenza I 664/03 del 19 novembre 2004 l'Alta Corte ha avuto modo di sviluppare
le seguenti considerazioni a proposito della procedura di opposizione:
"
(...)
2.2
L'opposition est un moyen de droit permettant
au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant
qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les
références). Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision
et poursuit notamment un but d'économie de procédure et de décharge des
tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions
particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar:
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 52,
avec les références; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 533 n° 5.3.2.2;
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). Dans ce cadre, la
procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer
les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir cependant Kieser,
op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque de faire de
l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans
qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences.
Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par
ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes
lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA; Marco Reichmuth,
ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in: Schaffhauser/Kieser (édit.),
Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent
largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la
procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurance-sociale (ATF
123.
V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière
d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002).
2.3
La procédure d'opposition porte sur les
rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de
l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son
désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les
références; voir également l'arrêt D. du 8 octobre 2003 [U 152/01] consid. 3).
Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par exemple,
le droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue également
l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une
opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur tous les aspects de ce
rapport juridique, quand bien même la motivation de la nouvelle décision
portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. En cas de
recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet
du litige dont il a à connaître (cf. ATF 125 V 415 ss consid. 2; pour la procédure d'opposition : Meyer-Blaser, Streitgegenstand
im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in: Schaffhauser/Schlauri (édit.),
Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19).
3.
3.1
L'office AI a accepté de réexaminer certains
aspects du droit de C.________ à une rente d'invalidité, en particulier le
revenu annuel moyen déterminant, tout en déclarant l'opposition irrecevable
dans la mesure où elle portait sur un autre aspect (le taux d'invalidité) de ce
rapport juridique. Or, de deux chose l'une: soit l'office AI était valablement
saisi d'une opposition contre la décision initiale fixant le droit à une rente d'invalidité
- il devait alors se prononcer à nouveau sur tous les aspects de ce droit -;
soit il refusait d'entrer en matière sur un réexamen du droit à la rente, faute
d'opposition suffisamment motivée (sous réserve toutefois du consid. 3.2
ci-après). Il ne pouvait pas, en revanche, se limiter à rendre, sur opposition,
une décision de constatation relative à certains aspects seulement du droit à
la rente. Pour ce motif déjà, il convient de confirmer l'annulation de la
décision sur opposition du 12 mai 2003 par la juridiction cantonale.
(...)"
In
un'altra sentenza del 25 novembre 2004 nella causa M., G. e E., H 53/04, la
nostra Massima Istanza ha riaffermato il principio secondo cui, salvo le
eccezioni esplicitamente previste dalla legge, il TCA può entrare nel merito
del ricorso solo in presenza di una decisione su opposizione.
2.6
Secondo gli
art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA il diritto di essere sentito deve essere
garantito al più tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20
settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30
settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa
S., C 49/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6
agosto 2002 nella causa C., C 91/02).
Al riguardo, inoltre, il
TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e
SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione
deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può
rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le
misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle
obiezioni sollevate con l'opposizione.
Occorre
distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere
sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere
sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione
di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo
proposito una regolamentazione esaustiva.
2.7
Nella
presente fattispecie nella sua decisione del 21 aprile 2008 l’URC ha sospeso
l’assicurato per 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, in
quanto non si è presentato al colloquio di consulenza dell’8 aprile 2008
previsto alle ore 16.00, quindi sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
(cfr. consid. 1.1.).
In sede di opposizione il
ricorrente ha fatto valere un errore da parte del potenziale datore di lavoro
nell’indicare l’orario del colloquio di lavoro. In effetti lo stesso non
avrebbe avuto luogo dalle ore 13.30 alle 14.30, bensì dalle 15.30 alle 16.30.
L’assicurato ha pure specificato che il signor __________ della __________, il
22.
aprile 2008, ha direttamente comunicato al consulente del personale lo
sbaglio commesso (cfr. consid. 1.2.; doc. A4).
L’URC ha comunque respinto
l’opposizione, poiché “indipendentemente dall’altalena di versioni fornite
per giustificare l’assenza, l’assicurato ha reagito solamente a seguito della
richiesta di giustificazione, venendo quindi meno all’obbligo di informare
tempestivamente” (cfr. doc. A5; la sottolineatura è del redattore).
L’amministrazione ha,
perciò, confermato la sanzione inflitta all’insorgente fondandosi piuttosto sull’art.
30.
cpv. 1 lett. e LADI, come risulta peraltro anche dalla risposta di causa in
cui è stato affermato che “in concomitanza con
l’opposizione il datore di lavoro ha rettificato l’informazione precedentemente
comunicata, indicando un orario diverso, concomitante con il colloquio previsto
presso il nostro ufficio, rendendo apparentemente legittima l’assenza contestata.
Tale rettifica non è tuttavia stata ritenuta sufficiente per annullare la
sospensione poiché è stato ravvisato il fatto che l’assicurato ha comunque
violato l’obbligo di informare, omettendo di comunicare tempestivamente la sua
assenza al colloquio di consulenza” (cfr. doc.
III; la sottolineatura è del redattore).
La giurisprudenza
federale, precedente l'entrata in vigore della LPGA, ha stabilito che allorché
un'autorità conferma una decisione con una motivazione diversa rispetto a
quella iniziale deve garantire alle parti il diritto di essere sentito (cfr.
RAMI, 2000 pag. 335; DTF 125 V 368 seg; STCA dell'8 marzo 2002 nella causa L.,
38.2001
).
Questa giurisprudenza
mantiene tutta la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della LPGA sia
per il Tribunale cantonale delle assicurazioni che per l'amministrazione
chiamata ad esaminare l'opposizione.
L'art. 42 LPGA, come visto
sopra, prevede del resto esplicitamente l'obbligo per l'amministrazione di
garantire il diritto di essere sentito durante la procedura di opposizione
(cfr. STFA del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04 e consid. 2.4).
In concreto dalla
documentazione agli atti si evince che l’assicurato, durante la procedura di
opposizione - che d’altronde non è durata neppure un giorno visto che
l’opposizione è pervenuta all’URC il 23 aprile 2008 e la decisione su
opposizione è stata emanata il medesimo giorno (cfr. doc. A4, A5) -, non è
stato informato del fatto che la sanzione sarebbe stata fondata su un altro
motivo rispetto al provvedimento iniziale.
A mente del TCA, così
facendo, l’URC ha violato il diritto di essere sentito dell'assicurato (per un
caso analogo cfr. STCA 38.2004.82 del 25 gennaio 2005).
Di conseguenza la
decisione su opposizione del 23 aprile 2008 deve essere annullata.
Gli atti vengono retrocessi
all'amministrazione affinché garantisca all'insorgente, ascoltandolo
personalmente, il diritto di essere sentito in relazione alla violazione
dell’obbligo di informarla della assenza e, dunque, all’adempimento dei
presupposti per essere sanzionato ex art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione
su opposizione del 23 aprile 2008 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all'URC di __________ affinché garantisca all'assicurato il
diritto di essere sentito come indicato al consid. 2.7.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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