38.2008.25
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18 agosto 2008Italiano37 min
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Numero d'incarto:
38.2008.25
Data decisione, Autorità:
18.08.2008, TCA
Titolo:
Negato diritto a ID a un'ass.socia della Sagl,sua ex DL e il cui marito ne è il socio gerente.La cessione della sua quota e lo stralcio da RC sono ininfluenti.Decisiva è la posiz.analoga a DL del marito.Irrilevanza del rapporto in crisi:il diniego del diritto si applica pure ai coniugi separati
INDENNITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
SEPARAZIONE CONIUGALE
art. 8 COST
art. 31 cpv. 3 LADI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.25
rs
Lugano
18 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile
2008 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 23 aprile 2008 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 18 gennaio 2008 con cui ha negato a RI
1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2008,
in quanto l’assicurata era socia con una quota di fr. 1'000.-- della ditta
presso la quale ha lavorato fino alla fine del mese di dicembre 2007 e,
soprattutto, il marito, __________, ne era il socio e gerente con diritto di
firma individuale (cfr. doc. A, 13).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, postulando la concessione di indennità di disoccupazione
dal 1° gennaio 2008.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha, segnatamente, addotto che
questa Corte ha già stabilito che un socio non gerente con una quota di fr.
1'000.-- di una Sagl, con capitale di fr. 20'000.--, non può essere considerato
alla stregua di una persona che occupa una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro. L’insorgente ha specificato che anche per quanto concerne le piccole
aziende è obbligo della Cassa dimostrare che l’assicurato può effettivamente influenzare
risolutivamente le decisione del datore di lavoro.
A mente
della ricorrente, poi, il criterio per escludere dal diritto all’indennità,
oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, anche i loro coniugi deve rimanere l’influenza considerevole che la
persona ha sulle decisioni del datore di lavoro.
Al
riguardo l’assicurata ha sottolineato di non potere essere considerata per la
sua funzione e per la sua partecipazione all’interno dell’azienda come persona
in grado di influenzare, in modo significativo, le decisioni del datore di
lavoro.
L’assicurata,
infine, ha indicato, da un lato, di sperare che la prassi di estendere
l’esclusione dal diritto alle prestazioni anche al coniuge di chi riveste una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro venga applicata a entrambi i
sessi.
Dall’altro,
che la stessa risulta evidentemente anticostituzionale e contraria alle più
elementari norme stanti alla base dell’essere civile (cfr. doc. I).
1.3. In risposta la
Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 30 giugno
2008 l’avv. RA 1 ha prodotto copia autentica dell’atto pubblico n. 528
allestito dal medesimo in qualità di notaio, attestante, fra l’altro, la
cessione della quota di nominali fr. 1'000.-- da parte dell’assicurata a __________
(cfr. doc. V, 1 + 2).
1.5. La Cassa si
è espressa in merito con scritto dell’8 luglio 2008, riconfermandosi nella propria
decisione (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato inviato per conoscenza al rappresentante dell’assicurata (cfr. doc.
VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 ha oppure no il diritto alle indennità di
disoccupazione a fare tempo dal 1° gennaio 2008.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
2.3. L’art. 31
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui
tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I
disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò non
comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il
lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro
non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato
dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo
amministratore della ditta.
Secondo
il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
A tale
proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005 relativa a un caso
ticinese, la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
3.3 Al riguardo
non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,
che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di
disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può
essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,
perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano
una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,
continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale
lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta
possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che
rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag.
242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10
novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)
La
situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.
STFA C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.2.; STFA C 87/02 del 7 giugno 2004).
2.4. Circa la
questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, nella sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, il TFA ha, tra
l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur
zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege
(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden
Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren
Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit
Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die
Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie
der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung
verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur
Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt
war. (…)."
(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)
In questo
contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la
posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del
consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa
M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30
agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In una
decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato
che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2
LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in
virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né
all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente
il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.
3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de
personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer
par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas
admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés
au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils
sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no
101
p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est
la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision
de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b
et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe
que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des
conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un
pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41
p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil
d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit
nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent
au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004 N.
21, consid. 3.2, pag. 198)
2.5. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di
allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234
al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di
coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.
sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza
C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre
REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei
arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
Nella già citata sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, chiamata a
pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere
stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua
datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata
nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra
l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer
aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte
Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit
Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert
Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an
einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das
Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht
gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom
15. Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger
Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor
der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter
Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne
handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf
hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes
(ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie
firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat
einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide
Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den
Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003
verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare
Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats
durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem
Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne
Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle
angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der
Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher
Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter
beibehielt.
2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung
wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage
braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall
gehört) erfüllt sind.
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella
causa N., C 219/03)
Il TFA,
in una sentenza C 155/03 del 5 luglio 2004, nel caso di un assicurato
licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia
gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha poi stabilito
che:
"
(…)
2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am
29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht
Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran
beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte
Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie
besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die
Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen
Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu
verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen
die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die
GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht
gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden
rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu
tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der
Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines
missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.
22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])
ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren
Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann
keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war
Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft
("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.
(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella
causa D., C 155/03)
In una
decisione C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130,
la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità
di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere
stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di
socia gerente.
L’Alta
corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés
dans l'entreprise.
3.
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF
123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant
l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.
Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint
du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à
l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la
cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,
Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher
Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.
9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de
travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.
En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité
de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la
réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation des
principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à
l'égalité.
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que
cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable
aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans
être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime
résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le
conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3
let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de
l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.
31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI
(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas
d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont
des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées
par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux
prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner
la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de
l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art.
31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls
employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à
raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de
plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal
fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001
[C 354/00]).
(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C
193/04)
Sempre in merito
all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un
assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza C187/04 del 24
marzo 2005, l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
2.1 Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer
bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG
angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben
Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit
Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse
und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des
Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in
arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser
Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma
sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als
Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung
nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.
2.2 Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet ungeachtet
der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine arbeitgeberähnliche
Stellung. Eine solche kommt ihr als Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes
wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur
Considerandi
kollektiv zu zweien unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien
besitzt, ändert sich nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich
zu beeinflussen vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr
Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht und ob die Firma inaktiv ist (100%ige
Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb). Die Überschuldung ist sodann kein
taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer Person in arbeitgeberähnlicher
Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004, C 110/03). Vorliegend stand
überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides (22. März 2004), welches die
zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248
Erw. 1), nicht definitiv fest, ob die Firma endgültig liquidiert werde, waren
doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe
hängig. In diesen Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.
Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit
seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine
arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine
Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August
2003, C 30/03).
(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)
2.6
In una sentenza C 270/04 del
4.
luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale
questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di
disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al
collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro
nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto
di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al
collocamento.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha
rilevato:
"
(...)
2.2
Giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
2.3
Con la
sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di
quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella
occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una
società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo
amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in
posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha
diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es.
sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di
disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità
di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di
indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata
del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).
2.4
Questo
principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di
una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della
possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a
prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re
R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C
71/01).
2.5
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare
il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al
coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza
inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.
dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge
Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata
all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera
determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di
impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre
2004.
in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03,
consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di
lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile
(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).
2.6
La
presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123
V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma
anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di
indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7
dicembre 2004 in re K., consid. 2).
2.7
Orbene, un
rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo
perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di
lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di
direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua
posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla
ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte
firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la
capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit
[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi
la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di
rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti -
del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in
re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione
delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di
un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2,
quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla
ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il
diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.
2.8
Idoneità al
collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente
rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto
esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e
di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del
normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà
neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale
relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le
ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un
paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente
il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle
offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano
assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di
natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.
55.
consid. 2b e dottrina citata).
3.
3.1
Contrariamente
a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina
l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza
fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad
es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore
letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del
diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re
W., consid. 4).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)
In una sentenza
8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:
" (...)
6.
Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des
Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze
rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und
Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu
und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96
lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der
geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie
Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).
7.
7.1
Der Beschwerdeführer wendet ein, seine
Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen
an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss
würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie
hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2
sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen.
Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über
die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 2.
Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f.
hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu
verstehen, dass gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht
bezugsberechtigt sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der
Vermittlungsfähigkeit bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu
ihrer Behinderung gesetzt worden.
7.2
Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat
sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig
Erwerbenden genössen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz
in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen
gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem
Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften
verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe
durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen
Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der
bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, sei wegen der Missbrauchsgefahr
notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen
überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb
nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine
ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in diskriminierender
Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen werde. Eine
Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der Eigentumsgarantie sei
damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C 160/04).
Diesbezüglich sind keine Gründe für eine
Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)"
2.7
Nell’evenienza
concreta dalla dagli atti di causa si evince che RI 1 è stata impiegata, in
qualità di responsabile - stilista -, presso la __________ di __________ dal 1°
aprile 2006 al 31 dicembre 2007 (cfr. doc. 5, 8).
Il 30 ottobre 2007, in
effetti, la ricorrente è stata licenziata con effetto dalla fine di dicembre
2007.
a causa di eccesso di personale, e meglio in quanto la sua figura
professionale non era più richiesta (cfr. doc. 5, 6).
L’insorgente risultava
iscritta a RC quale socia con una quota di fr. 1'000.-- su un capitale di fr.
20'000.-- senza diritto di firma della __________.
L’ulteriore quota di fr.
19'000.-- era detenuta dal marito dell’assicurata, il quale era pure socio
gerente con diritto di firma individuale della ditta (cfr. estratto RC
reperibile in internet al sito www.zefix.ch).
Scopo sociale della Sagl
è:
" L’esercizio
di un salone di parrucchiere e di un centro estetico. La società potrà inoltre
comperare, vendere, importare e commercializzare prodotti di bellezza,
accessori di moda, assumere rappresentanze, l’importazione di macchinari, di
apparecchiature, di prodotti e qualsiasi utensile da parrucchiere, per la cura
dei capelli, del corpo e in genere per l’estetica. Essa potrà svolgere ogni
altra attività atta a perseguire lo scopo sociale. La società inoltre può:
compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie o
utili funzionalmente connesse con l’oggetto sociale; assumere sia direttamente
che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese
commerciali, finanziarie e di servizi in Svizzera o all’estero, nel settore
attinente allo scopo sociale o in altri settori.” (cfr. estratto RC)
Il 21 dicembre 2007
l’assicurata si è iscritta in disoccupazione, postulando il versamento di
indennità a decorrere dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. 2).
La Cassa, con decisione
del 18 gennaio 2008 confermata dalla decisione su opposizione del 23 aprile
2008, le ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, principalmente poiché il marito era socio e gerente della ditta
sua ex datrice di lavoro (cfr.doc. A; 13).
Per completezza va
evidenziato che nel luglio 2008 l’iscrizione a RC dell’assicurata è stata
stralciata e che il marito, sempre socio e gerente della Sagl, detiene ora le quote
relative all’intero capitale di fr. 20'000.-- (cfr. estratto RC).
2.8
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che da
quanto appena esposto emerge con evidenza che il marito dell’assicurata
- socio gerente della __________ - al momento determinante della
decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio 2005 nella causa Service de
l’industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Sion contre F., C
198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF
129.
V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356), rivestiva – e, come visto sopra, riveste
tuttora – nella Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo
proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di
un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare
risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA
del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In simili
circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.5.,
2.6
), l’assicurata, essendo stata impiegata, nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione, presso la __________ il cui socio gerente è suo
marito, non ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di
gennaio 2008, senza che sia necessario indagare più approfonditamente il suo
potere di determinare o influenzare le decisioni della società.
Infatti la ricorrente,
benché licenziata dalla __________ vista la posizione di suo marito all’interno
della ditta sua ex datrice di lavoro, poteva continuare a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva (cfr. in particolare la sentenza federale riprodotta al consid. 2.6.).
Lo scopo della
giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di
sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio
di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22
pag. 240).
In casu non può escludersi
un’elusione delle disposizioni concernenti l’indennità per lavoro ridotto, né
il rischio di ricorso abusivo alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione del giro di
affari della datrice di lavoro.
La circostanza che l’assicurata, nel giugno 2008, abbia ceduto la propria quota a __________
e abbia conseguentemente fatto stralciare dal RC la sua iscrizione quale socia
(cfr. doc. V1; estratto RC), a prescindere dal fatto che la cessione ha
comunque avuto luogo posteriormente al periodo determinante in questione
(gennaio – aprile 2008), risulta ininfluente.
Infatti,
come appena visto, decisiva in concreto risulta la carica di socio gerente in
seno alla __________ del coniuge.
Il principio secondo cui
il coniuge del datore di lavoro e di colui che riveste una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione si
applica evidentemente, come auspicato dalla ricorrente (cfr. doc. I),
indifferentemente dal sesso del coniuge.
La sentenza C 193/04 del 7
dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130 e già citata al consid.
2.5
, riguarda proprio un assicurato a cui sono state rifiutate le indennità di
disoccupazione, poiché la moglie era la socia gerente della ditta in cui egli lavorava
prima dell’iscrizione al collocamento.
In proposito cfr. anche
STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006.
In relazione
all’asserzione formulata dall’assicurata nello scritto del 18 gennaio 2008 alla
Cassa secondo cui il rapporto con il marito "è in crisi" (cfr. doc.
12), è utile sottolineare che nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa nel gennaio 2007 al p.to
B22-B23, la SECO ha precisato che:
"
una persona che, durante il termine quadro per
la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio
coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale
attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID
soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi
dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo
minimo di contribuzione di 12 mesi in un ‘azienda che non sia quella del
coniuge.
Il diritto all’ID va
invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e
dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione
coniugale."
Inoltre
con giudizio C 292/05 del 16 febbraio 2007 l’Alta Corte ha affermato quanto
segue:
"
(…) questa Corte ha già avuto modo di osservare
che il rischio di abuso insito nel pagamento di indennità di
disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi
(consid. 3) può realizzarsi anche nell’ipotesi in cui i coniugi vivano
separatamente (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 179/05
del 17 ottobre 2005 consid. 2; la sottolineatura è del redattore)."
2.9
Per quanto concerne la
censura di incostituzionalità sollevata dall’assicurata relativamente all’estensione
solo al coniuge dell’esclusione del diritto alle indennità di disoccupazione di
una persona con posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. I
pag. 4), giova osservare che il TF, nella sentenza pubblicata
in DLA 2005 N. 9 pag. 130 segg. e menzionata al considerando precedente in
fine, ha stabilito che il fatto che il convivente non sia soggetto all’art. 31
cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid.2.3.) non viola il principio dell’uguaglianza
giuridica.
La nostra
Massima Istanza, al riguardo, ha segnatamente osservato che:
"
(…)
S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur
l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient
des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin),
il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui
exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise
d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un
risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause
d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les
mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42
al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3
LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées,
ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément
favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit
aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de
contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence
considère qu'il y a simulation au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés,
lorsque, pour éviter les effets de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des
indemnités de chômage, les deux seuls employés d'une entreprise se licencient
et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un
rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p.
170; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du
31.
août 2001 [C 354/00])." (La sottolineatura è del redattore)
Cfr.
pure STFA C 179/05 del 17 ottobre 2005; STF C 211/06 del 29 agosto 2007.
2.10
Alla luce di tutto quanto
precede, occorre concludere che l’assicurata non ha diritto alle indennità di
disoccupazione a fare tempo dal 1° gennaio 2008.
La decisione su
opposizione del 23 aprile 2008 emessa dalla Cassa deve, di conseguenza, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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