38.2008.26
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30 luglio 2008Italiano36 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2008.26
Data decisione, Autorità:
30.07.2008, TCA
Titolo:
Mancate ricerche in 2/3-08 prima dell'AD.Età ordinaria AVS dopo la metà del 2009.Esenz.dall'obbligo di cercare lavoro solo nei 6 mesi prima di tale età.Inoltre solo mera speranza di essere riassunta.Cercare lavoro è una regola elem.da rispettare anche senza previa info.Vista età,4gg confermati
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 21 cpv. 1 let. b LAVS
art. 40 cpv. 1 LAVS
art. 27 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.26
rs
Lugano
30 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 maggio
2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 maggio 2008 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________(di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 17
aprile 2008 (cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro
nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 2008, precedente l’iscrizione in
disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 16 maggio 2008 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha contestato la sanzione inflittale.
A motivazione
della propria impugnativa essa ha, in particolare, addotto di essere vicina al
pensionamento e di avere chiesto, nel gennaio 2008, alla Cassa AVS informazioni
in merito al pensionamento anticipato. L’insorgente ha pure rilevato di avere
discusso con il suo ex datore di lavoro un’eventuale riassunzione a tempo
parziale. Essa ha precisato che, tuttavia, il quadro generale finanziario della
società sua ex datrice di lavoro era piuttosto negativo (non esistevano più
fondi sufficienti per pagarle uno stipendio) e che infatti la stessa il 22
febbraio 2008 è stata messa in liquidazione.
La
ricorrente ha, altresì, evidenziato, da un lato, di avere saputo solo nel mese
di aprile 2008 che avrebbe dovuto compiere quattro ricerche di lavoro al mese.
Dall’altro, di aver fatto di tutto per evitare o ridurre il suo stato di
disoccupazione (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo
precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel
singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni
assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci
a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio
2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella
causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de
l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma
scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987
nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Per quanto
concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni
ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di
lavoro.
Infatti
secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque
l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre
1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993
nella causa W.E., C 167/93).
L'art. 17
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag.
28-29).
Il TCA
constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha
ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La stessa
Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente
un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,
a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Al riguardo cfr. pure STFA
del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre
1993 nella causa W.E., C 167/93).
In una
sentenza del 21 agosto 2006 nella causa A., C 179/04, l'Alta Corte ha
ricordato, che il concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che
hanno compiuto __________:
"
3.1 Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien
Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin
zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und
damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer Jugend
oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung
bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre
und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."
In un'altra sentenza del 6 novembre 2006 nella causa C.,
C 275/05,
il TFA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di __________,
che aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi due mesi
di disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:
"
Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben
das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür
geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion
auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter
Berücksichtigung des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens,
in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit
Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen vorgebrachten Einwände des
Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in anderen Kantonen würden in
vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine Einstelltage verfügt, lassen die
zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und vorinstanzlichen bestätigte
Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen erscheinen."
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000,
pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono
regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.7. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata, nata il __________
1945 dal 1° aprile 2000 ha lavorato quale direttrice presso la __________ (cfr.
doc. 1).
Presidente
e membro del Cda della SA erano rispettivamente __________ e __________ (cfr.
estratto RC reperibili al sito www.zefix.ch).
Il 29
gennaio 2008 la ricorrente è stata licenziata con effetto a partire dal 1°
aprile 2008 (cfr. doc. 2).
La
società, ritenute delle ingenti difficoltà finanziarie (cfr. doc. 3, 5), è
stata posta in scioglimento il 22 febbraio 2008 e ha cambiato ragione sociale
in __________ in liquidazione (cfr. estratto RC).
Nel mese
di febbraio 2008 è stata pure inoltrata la disdetta del contratto di locazione
relativo all’ufficio dove aveva sede la società (cfr. doc. 5).
L’assicurata,
il 27 marzo 2008, si è iscritta in disoccupazione a partire dal 1° aprile 2008
(cfr. doc. 1).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento l’insorgente non ha documentato
alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. 1).
L'URC,
con decisione formale del 17 aprile 2008, confermata con decisione su
opposizione del 16 maggio 2008, ha conseguentemente inflitto alla ricorrente quattro
giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. 4, A).
Prima di emanare la decisione
formale del 17 aprile 2007, la consulente del personale ha inviato
all’insorgente, l’11 aprile 2008, una "Richiesta di giustificazione" con cui ha richiesto di motivare, entro il 21 aprile 2008, le
mancate ricerche.
La
collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l'autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (cfr. doc. 3).
L'assicurata
ha risposto con scritto del 15 aprile 2008 (cfr. doc. 3).
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
2.8. Come visto
sopra, secondo la giurisprudenza del TF, anche i lavoratori anziani devono
intraprendere degli sforzi al fine di reperire un impiego adeguato. La nostra
Alta Corte ha, infatti, rilevato che l'età di un assicurato diminuisce sì le
probabilità di successo delle ricerche di impiego, ma non impedisce di cercare
in modo intensivo un nuovo posto di lavoro. L'età tuttavia deve essere
considerata nella commisurazione della penalità (cfr. consid. 2.5.).
La Circolare concernente
l'indennità di disoccupazione, della Segreteria di Stato dell'economia (SECO),
nella versione in vigore dal gennaio 2007, al punto B 320 stabilisce che:
" Soppressione
dell'obbligo di cercare lavoro
Il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi
per trovare un lavoro nei seguenti casi:
● durante i 2 mesi che precedono il parto, per le donne
incinte;
● durante
le prime 4 settimane del congedo di maternità di 14 settimane;
● durante
gli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria cha dà diritto a una rendita
AVS;
● se gli
sforzi intrapresi non possono più contribuire alla diminuzione del danno, ad
esempio se un assicurato trova un'occupazione adeguata per l'inizio del mese
successivo;
● nel
periodo in cui l'assicurato prende giorni esenti dall'obbligo di controllo;
● durante
la fase di progettazione per un assicurato che intende intraprendere
un'attività lucrativa indipendente a carattere duraturo;
● nel
periodo in cui l'assicurato partecipa a un semestre di motivazione. In tal caso
è prioritaria la scelta di una formazione.
Tali assicurati, ad eccezione di colore che si trovano nella fase
di progettazione della propria attività lucrativa indipendente, di coloro che
hanno preso giorni esenti dall'obbligo di controllo e delle madri durante il
congedo maternità, devono comunque sempre essere disposti ad accettare
qualsiasi occupazione adeguata assegnata."
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TF C 124/06 del 25
gennaio 2007.
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
Considerandi
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
La direttiva in questione
fa esplicitamente riferimento agli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria
che dà diritto ad una rendita AVS.
Secondo l'art. 21 cpv. 1
lett. b LAVS hanno diritto ad una rendita di vecchiaia le donne che hanno
compiuto i 64 anni.
L'art. 40 cpv. 1 LAVS
stabilisce che gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per
l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il
godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per
gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64
o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno
compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono
versate rendite per i figli.
L'età ordinaria che dà
diritto ad una rendita AVS ai sensi della direttiva del SECO per una donna è,
dunque, fissata al compimento dei 64 anni indipendentemente dalla possibilità
di anticipazione prevista all'art. 40 cpv. 1 LAVS (cfr. Th.
Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR. Soziale Sicherheit
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra, Monaco 2007 pag.
2237-2238 n° 197-199:
"
Die Anspruchsberechtigug endet, sobald die
versicherte Person das Rentenalter der AHV erreicht hat oder eine Altersrente
der AHV (vor-)bezieht (Art. 8 Abs. 1 lit d, 59 Abs. 3 lit. a AVIG). Als Folge
der mit der 10. AHV-Revision vom 7. Oktober 1994 eingeführten Möglichkeit des
Rentenvorbezugs um ein oder zwei Jahre kennt das AVIG neben dem absoluten
Höchstalter auch ein individuell bestimmtes relatives Höchstalter.
Das absolute Höchstalter entspricht dem
ordentlichen Rentenalter der AHV. Für Arbeitnehmerinnen ist dies die Vollendung
des 64., für Arbeitnehmer des 65. Altersjahres.
Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am
ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des massgebenden Altersjahres
folgt (Art. 21 Abs. 2 AHVG). Das bedeutet, dass der Anspruch auf ALE und AMM
spätestens Ende Monat, in welchem das massgebende Altersjahr vollendet wird,
aufhört. Eine unselbständige Erwerbstätigkeit darüber hinaus oder ein
Rentenaufschub nach Art. 39 AHVG ändert daran nichts.
Macht eine Person von der Möglichkeit des
Rentenvorbezugs nach Art. 40 Abs 1 AHVG Gebrauch, so fällt der Anspruch auf ALE
ab Beginn des Monats dahin, in welchem die vorbezogene Rente erstmals
ausgerichtet wird. Der gleichzeitige Bezug von ALE und AHV-Rente ist
ausgeschlossen."
e B. Rubin, "Assurance-chômage. Ed. Schultess 2006 pag.
118:
"
Le droit à l'indemnité de chômage s'éteint dans
tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente
AVS (pour les femmes: 64 ans; pour les hommes: 65 ans [art.
21.
al. 1 LAVS], même si le premier versement de la rende AVS est différé. Celui
qui, en vertu de l'art. 40 LAVS, anticipe se rente de vieillesse perd son droit
à l'indemnité de chômage dès qu'il perçoit sa première rente de vieillesse,
même si elle est réduite (... ne touche pas de rente).")
Questo
Tribunale si è peraltro già espresso in questo senso in una sentenza
38.2001.288
del 16 luglio 2002, pubblicata in RDAT I-2003 pag. 327 seg., nella
quale ha stabilito che un assicurato era tenuto a compiere ricerche di lavoro
in quanto gli mancavano più di sei mesi prima di compiere i 65 anni.
Anche Rubin sottolinea che
l'obbligo di cerare lavoro è soppresso durante gli ultimi 6 mesi che precedono
l'età ordinaria che dà diritto a una rendita AVS ma nei 6 mesi che precedono il
momento dell'anticipazione della rendita (cfr. op.cit., pag. 390: "Dans
certaines situations, l'obligation de rechercher un emploi est supprimée. C'est le cas pendant les deux mois qui précèdent l'accouchement;
pendant les six mois qui précèdent l'âge de la retraite donnant droit à une
rente AVS - ce principe n'est pas applicable en cas de retraite anticipée car
dans cette hypothèse, l'assuré peut changer d'avis et décider finalement de ne
pas prendre une retraite anticipée").
Su
questi argomenti cfr. la STCA 38.2007.85 del 13 febbraio 2008.
Nel caso concreto
l'assicurata, nata nel __________ 1945, raggiungerà l'età ordinaria di pensionamento
nel __________ 2009.
Pertanto essa, nei mesi di
febbraio e marzo 2008, era tenuta a effettuare delle ricerche di impiego valide
dal profilo quantitativo e qualitativo.
La
ricorrente, non avendo effettuato nel periodo di disdetta alcuna ricerca di
lavoro, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr.
consid. 2.3.).
Tale
violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.3.).
2.9
Il TFA ha
stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;
STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März
1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
Nel caso
in esame all’insorgente, nel periodo della disdetta, non
era stata garantita alcuna riassunzione da parte della sua ex datrice di lavoro,
nemmeno a tempo parziale. E’ l’assicurata stessa, d’altronde, che ha indicato
di avere semplicemente discusso la possibilità di salvare l’impiego, anche solo
parzialmente (cfr. doc. I).
La mera
speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.
Di conseguenza la
ricorrente non può essere esentata da una sospensione dal diritto alle
indennità per non avere compiuto delle ricerche di impiego quantitativamente e
qualitativamente valide nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione
(cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).
2.10
Ora si tratta
di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro al mese anche antecedentemente
all’iscrizione in disoccupazione implicitamente asserita dall’assicurata (cfr.
doc. I) possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non
sanzionare l’insorgente.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il capoverso
1.
dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente
nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire
unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a
cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,
direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella
causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.
38.2003
, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,
chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in
disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e
conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha
intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il
collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui
egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi
diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA
dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.11
Nel caso in
esame l’assicurata, nel ricorso, ha indicato di essersi recata, nel mese di
gennaio 2008, presso l’Ufficio di collocamento e di aver parlato con un
funzionario, ma che solo in aprile 2008, in occasione del colloquio con la sua
consulente, ha saputo che avrebbe dovuto effettuare quattro ricerche di lavoro
mensili (cfr. doc. I).
Nell’opposizione essa ha, invece,
menzionato di avere contattato la Cassa (cfr. doc. 5).
In casu,
a prescindere dalla questione di sapere quale organo l’assicurata abbia
effettivamente interpellato all’inizio del periodo di disdetta, non è comunque
ravvisabile una violazione del diritto
all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA.
Infatti
il TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego
rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere
seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti (o
mancate) ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati
devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima
della disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella
causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06,
consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid.
5.2.1
).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha
stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un
assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma
attenda il primo colloquio di consulenza.
La nostra
Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:
"
(…)
2.1
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich
der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden
Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den
Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben
hat.
2.2
Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten
Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten
Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen
geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die
Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die
Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach
Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die
Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare
Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle
ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt
werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten
nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen
Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05,
Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein
Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die
Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung,
sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele
Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W.
vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der
Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden
Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne
weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten
Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“ (Le
sottolineature sono del redattore)
In
concreto, quindi, l’assicurata non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della
presente lite, dal fatto che quando, nel mese di gennaio 2008,
si è rivolta a un organo di applicazione della LADI – in particolare l’URC,
essendo questo ufficio competente all’esame degli sforzi compiuti al fine di
reperire un impiego (cfr. art. 2a Reg.L-rilocc) - non le sia stato indicato che
avrebbe dovuto intraprendere perlomeno quattro ricerche di lavoro al mese.
In simili condizioni la
ricorrente deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche se essa non era cognita del numero
minimo di ricerche da effettuare.
2.12
Per quanto
attiene all'entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata quattro
giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, l'amministrazione, in caso di mancate
ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione,
infligge una sanzione che ammonta a un minimo di quattro giorni al mese, mentre
agli assicurati che compiono insufficienti ricerche in tale lasso di tempo
irroga una sospensione minima di tre giorni (cfr. consid. 2.6.).
In casu, dunque,
entrerebbe in considerazione una sanzione di otto giorni (quattro giorni per
mancate ricerche nel mese di febbraio 2008 + quattro giorni per mancate
ricerche nel mese di marzo 2008).
A mente
del TCA, tuttavia, tutto ben considerato e tenuto conto dell’età avanzata dell'assicurata
(cfr. consid. 2.5.), la sospensione di quattro giorni comminatale dall’URC è da
ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
La
decisione su opposizione del 16 maggio 2008 contestata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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