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38.2008.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 luglio 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel

singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni

assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio

2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella

causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de

l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma

scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987

nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Per quanto

concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni

ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di

lavoro.

Infatti

secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente

dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque

l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre

1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993

nella causa W.E., C 167/93).

L'art. 17

cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione

tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e

professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro

(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

pag.

28-29).

Il TCA

constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha

ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

La stessa

Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente

un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994

lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch

einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,

a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität

der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Al riguardo cfr. pure STFA

del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.

Anche relativamente

ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella

commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso

di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi

dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA

(cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre

1993 nella causa W.E., C 167/93).

In una

sentenza del 21 agosto 2006 nella causa A., C 179/04, l'Alta Corte ha

ricordato, che il concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che

hanno compiuto __________:

"

3.1 Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien

Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin

zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und

damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer Jugend

oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung

bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre

und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."

In un'altra sentenza del 6 novembre 2006 nella causa C.,

C 275/05,

il TFA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di __________,

che aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi due mesi

di disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:

"

Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben

das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür

geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion

auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter

Berücksichtigung des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens,

in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht

eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit

Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen vorgebrachten Einwände des

Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in anderen Kantonen würden in

vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine Einstelltage verfügt, lassen die

zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und vorinstanzlichen bestätigte

Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen erscheinen."

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000,

pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono

regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.7. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata, nata il __________

1945 dal 1° aprile 2000 ha lavorato quale direttrice presso la __________ (cfr.

doc. 1).

Presidente

e membro del Cda della SA erano rispettivamente __________ e __________ (cfr.

estratto RC reperibili al sito www.zefix.ch).

Il 29

gennaio 2008 la ricorrente è stata licenziata con effetto a partire dal 1°

aprile 2008 (cfr. doc. 2).

La

società, ritenute delle ingenti difficoltà finanziarie (cfr. doc. 3, 5), è

stata posta in scioglimento il 22 febbraio 2008 e ha cambiato ragione sociale

in __________ in liquidazione (cfr. estratto RC).

Nel mese

di febbraio 2008 è stata pure inoltrata la disdetta del contratto di locazione

relativo all’ufficio dove aveva sede la società (cfr. doc. 5).

L’assicurata,

il 27 marzo 2008, si è iscritta in disoccupazione a partire dal 1° aprile 2008

(cfr. doc. 1).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento l’insorgente non ha documentato

alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. 1).

L'URC,

con decisione formale del 17 aprile 2008, confermata con decisione su

opposizione del 16 maggio 2008, ha conseguentemente inflitto alla ricorrente quattro

giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. 4, A).

Prima di emanare la decisione

formale del 17 aprile 2007, la consulente del personale ha inviato

all’insorgente, l’11 aprile 2008, una "Richiesta di giustificazione" con cui ha richiesto di motivare, entro il 21 aprile 2008, le

mancate ricerche.

La

collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l'autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione

adeguata (cfr. doc. 3).

L'assicurata

ha risposto con scritto del 15 aprile 2008 (cfr. doc. 3).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito

della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

2.8. Come visto

sopra, secondo la giurisprudenza del TF, anche i lavoratori anziani devono

intraprendere degli sforzi al fine di reperire un impiego adeguato. La nostra

Alta Corte ha, infatti, rilevato che l'età di un assicurato diminuisce sì le

probabilità di successo delle ricerche di impiego, ma non impedisce di cercare

in modo intensivo un nuovo posto di lavoro. L'età tuttavia deve essere

considerata nella commisurazione della penalità (cfr. consid. 2.5.).

La Circolare concernente

l'indennità di disoccupazione, della Segreteria di Stato dell'economia (SECO),

nella versione in vigore dal gennaio 2007, al punto B 320 stabilisce che:

" Soppressione

dell'obbligo di cercare lavoro

Il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi

per trovare un lavoro nei seguenti casi:

● durante i 2 mesi che precedono il parto, per le donne

incinte;

● durante

le prime 4 settimane del congedo di maternità di 14 settimane;

● durante

gli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria cha dà diritto a una rendita

AVS;

● se gli

sforzi intrapresi non possono più contribuire alla diminuzione del danno, ad

esempio se un assicurato trova un'occupazione adeguata per l'inizio del mese

successivo;

● nel

periodo in cui l'assicurato prende giorni esenti dall'obbligo di controllo;

● durante

la fase di progettazione per un assicurato che intende intraprendere

un'attività lucrativa indipendente a carattere duraturo;

● nel

periodo in cui l'assicurato partecipa a un semestre di motivazione. In tal caso

è prioritaria la scelta di una formazione.

Tali assicurati, ad eccezione di colore che si trovano nella fase

di progettazione della propria attività lucrativa indipendente, di coloro che

hanno preso giorni esenti dall'obbligo di controllo e delle madri durante il

congedo maternità, devono comunque sempre essere disposti ad accettare

qualsiasi occupazione adeguata assegnata."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TF C 124/06 del 25

gennaio 2007.

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130

Considerandi

V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

La direttiva in questione

fa esplicitamente riferimento agli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria

che dà diritto ad una rendita AVS.

Secondo l'art. 21 cpv. 1

lett. b LAVS hanno diritto ad una rendita di vecchiaia le donne che hanno

compiuto i 64 anni.

L'art. 40 cpv. 1 LAVS

stabilisce che gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per

l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il

godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per

gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64

o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno

compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono

versate rendite per i figli.

L'età ordinaria che dà

diritto ad una rendita AVS ai sensi della direttiva del SECO per una donna è,

dunque, fissata al compimento dei 64 anni indipendentemente dalla possibilità

di anticipazione prevista all'art. 40 cpv. 1 LAVS (cfr. Th.

Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR. Soziale Sicherheit

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra, Monaco 2007 pag.

2237-2238 n° 197-199:

"

Die Anspruchsberechtigug endet, sobald die

versicherte Person das Rentenalter der AHV erreicht hat oder eine Altersrente

der AHV (vor-)bezieht (Art. 8 Abs. 1 lit d, 59 Abs. 3 lit. a AVIG). Als Folge

der mit der 10. AHV-Revision vom 7. Oktober 1994 eingeführten Möglichkeit des

Rentenvorbezugs um ein oder zwei Jahre kennt das AVIG neben dem absoluten

Höchstalter auch ein individuell bestimmtes relatives Höchstalter.

Das absolute Höchstalter entspricht dem

ordentlichen Rentenalter der AHV. Für Arbeitnehmerinnen ist dies die Vollendung

des 64., für Arbeitnehmer des 65. Altersjahres.

Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am

ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des massgebenden Altersjahres

folgt (Art. 21 Abs. 2 AHVG). Das bedeutet, dass der Anspruch auf ALE und AMM

spätestens Ende Monat, in welchem das massgebende Altersjahr vollendet wird,

aufhört. Eine unselbständige Erwerbstätigkeit darüber hinaus oder ein

Rentenaufschub nach Art. 39 AHVG ändert daran nichts.

Macht eine Person von der Möglichkeit des

Rentenvorbezugs nach Art. 40 Abs 1 AHVG Gebrauch, so fällt der Anspruch auf ALE

ab Beginn des Monats dahin, in welchem die vorbezogene Rente erstmals

ausgerichtet wird. Der gleichzeitige Bezug von ALE und AHV-Rente ist

ausgeschlossen."

e B. Rubin, "Assurance-chômage. Ed. Schultess 2006 pag.

118:

"

Le droit à l'indemnité de chômage s'éteint dans

tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente

AVS (pour les femmes: 64 ans; pour les hommes: 65 ans [art.

21.

al. 1 LAVS], même si le premier versement de la rende AVS est différé. Celui

qui, en vertu de l'art. 40 LAVS, anticipe se rente de vieillesse perd son droit

à l'indemnité de chômage dès qu'il perçoit sa première rente de vieillesse,

même si elle est réduite (... ne touche pas de rente).")

Questo

Tribunale si è peraltro già espresso in questo senso in una sentenza

38.2001.288

del 16 luglio 2002, pubblicata in RDAT I-2003 pag. 327 seg., nella

quale ha stabilito che un assicurato era tenuto a compiere ricerche di lavoro

in quanto gli mancavano più di sei mesi prima di compiere i 65 anni.

Anche Rubin sottolinea che

l'obbligo di cerare lavoro è soppresso durante gli ultimi 6 mesi che precedono

l'età ordinaria che dà diritto a una rendita AVS ma nei 6 mesi che precedono il

momento dell'anticipazione della rendita (cfr. op.cit., pag. 390: "Dans

certaines situations, l'obligation de rechercher un emploi est supprimée. C'est le cas pendant les deux mois qui précèdent l'accouchement;

pendant les six mois qui précèdent l'âge de la retraite donnant droit à une

rente AVS - ce principe n'est pas applicable en cas de retraite anticipée car

dans cette hypothèse, l'assuré peut changer d'avis et décider finalement de ne

pas prendre une retraite anticipée").

Su

questi argomenti cfr. la STCA 38.2007.85 del 13 febbraio 2008.

Nel caso concreto

l'assicurata, nata nel __________ 1945, raggiungerà l'età ordinaria di pensionamento

nel __________ 2009.

Pertanto essa, nei mesi di

febbraio e marzo 2008, era tenuta a effettuare delle ricerche di impiego valide

dal profilo quantitativo e qualitativo.

La

ricorrente, non avendo effettuato nel periodo di disdetta alcuna ricerca di

lavoro, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr.

consid. 2.3.).

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.3.).

2.9

Il TFA ha

stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;

STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März

1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Nel caso

in esame all’insorgente, nel periodo della disdetta, non

era stata garantita alcuna riassunzione da parte della sua ex datrice di lavoro,

nemmeno a tempo parziale. E’ l’assicurata stessa, d’altronde, che ha indicato

di avere semplicemente discusso la possibilità di salvare l’impiego, anche solo

parzialmente (cfr. doc. I).

La mera

speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

Di conseguenza la

ricorrente non può essere esentata da una sospensione dal diritto alle

indennità per non avere compiuto delle ricerche di impiego quantitativamente e

qualitativamente valide nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione

(cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

2.10

Ora si tratta

di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro al mese anche antecedentemente

all’iscrizione in disoccupazione implicitamente asserita dall’assicurata (cfr.

doc. I) possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non

sanzionare l’insorgente.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il capoverso

1.

dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente

nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire

unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a

cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,

direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella

causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.

38.2003

, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,

chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in

disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e

conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha

intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il

collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui

egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi

diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA

dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.11

Nel caso in

esame l’assicurata, nel ricorso, ha indicato di essersi recata, nel mese di

gennaio 2008, presso l’Ufficio di collocamento e di aver parlato con un

funzionario, ma che solo in aprile 2008, in occasione del colloquio con la sua

consulente, ha saputo che avrebbe dovuto effettuare quattro ricerche di lavoro

mensili (cfr. doc. I).

Nell’opposizione essa ha, invece,

menzionato di avere contattato la Cassa (cfr. doc. 5).

In casu,

a prescindere dalla questione di sapere quale organo l’assicurata abbia

effettivamente interpellato all’inizio del periodo di disdetta, non è comunque

ravvisabile una violazione del diritto

all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA.

Infatti

il TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego

rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere

seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti (o

mancate) ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati

devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima

della disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella

causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06,

consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid.

5.2.1

).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

La nostra

Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

"

(…)

2.1

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich

der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden

Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den

Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben

hat.

2.2

Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten

Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten

Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen

geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die

Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die

Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach

Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die

Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare

Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle

ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt

werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits

vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten

nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen

Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05,

Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein

Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die

Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung,

sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele

Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W.

vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der

Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden

Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne

weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten

Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“ (Le

sottolineature sono del redattore)

In

concreto, quindi, l’assicurata non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della

presente lite, dal fatto che quando, nel mese di gennaio 2008,

si è rivolta a un organo di applicazione della LADI – in particolare l’URC,

essendo questo ufficio competente all’esame degli sforzi compiuti al fine di

reperire un impiego (cfr. art. 2a Reg.L-rilocc) - non le sia stato indicato che

avrebbe dovuto intraprendere perlomeno quattro ricerche di lavoro al mese.

In simili condizioni la

ricorrente deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche se essa non era cognita del numero

minimo di ricerche da effettuare.

2.12

Per quanto

attiene all'entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata quattro

giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, l'amministrazione, in caso di mancate

ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione,

infligge una sanzione che ammonta a un minimo di quattro giorni al mese, mentre

agli assicurati che compiono insufficienti ricerche in tale lasso di tempo

irroga una sospensione minima di tre giorni (cfr. consid. 2.6.).

In casu, dunque,

entrerebbe in considerazione una sanzione di otto giorni (quattro giorni per

mancate ricerche nel mese di febbraio 2008 + quattro giorni per mancate

ricerche nel mese di marzo 2008).

A mente

del TCA, tuttavia, tutto ben considerato e tenuto conto dell’età avanzata dell'assicurata

(cfr. consid. 2.5.), la sospensione di quattro giorni comminatale dall’URC è da

ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

La

decisione su opposizione del 16 maggio 2008 contestata deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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