38.2008.27
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18 agosto 2008Italiano18 min
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Numero d'incarto:
38.2008.27
Data decisione, Autorità:
18.08.2008, TCA
Titolo:
Ricorso contro dec. di ritenere irricevibile l'"opposiz." interposta avverso un provvedimento di inidoneità va respinto. L'assicurato,in risposta alla domanda se il suo scritto era un'oppos.,ha affermato che più che un'opp.si trattava di un'intesa, ossia disponibile ad accettare un posto al 100%
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RICORSO
art. 52 LPGA
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.27
DC/sc
Lugano
18 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 maggio
2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 18 marzo 2008 la Sezione del Lavoro Ufficio giuridico ha
dichiarato RI 1 inidoneo al collocamento dal 15 marzo 2008, argomentando:
"
(...)
Nella presente fattispecie il signor RI 1 si è riscritto
in disoccupazione il 1° giugno 2007 (4° termine quadro dal 03.11.2007 -
02.11.2009; guadagno assicurato: CHF 3'265.-) alla ricerca di un'occupazione a
tempo parziale (50%) quale barman, aiuto cucina, magazziniere o assistente cure
personali.
Dal 1° marzo 2006 l'assicurato lavorava a tempo
pieno presso lo snack bar __________ a __________ e dal 1° giugno 2007 a tempo
parziale (50%), quale aiuto cucina e barman, annunciando il guadagno intermedio.
In particolare, l'attività lavorativa
dell'Esercizio pubblico è gestita tra i fratelli __________, segnatamente __________
con il ruolo di amministratore unico della SA, __________ al ruolo di direttore
e RI 1 aiuto cucina / barman.
Mediante comunicazione 07 marzo 2008 l'URC di __________
ha sottoposto il caso per decisione, alfine di verificare l'idoneità al
collocamento, allo scrivente Ufficio poiché l'assicurato, in occasione del
colloquio di consulenza avvenuto il 06. marzo 2008, ha dichiarato che non è
disposto a lasciare l'attuale occupazione ponendola quale impedimento pratico
ad essere collocato altrove.
Sentito personalmente il 14 marzo 2008 il signor RI
1 ha dichiarato, in buona sostanza, di non voler lasciare l'attuale occupazione
poiché la ritiene un impiego sicuro dato dal fatto che la gestione è affidata
ai fratelli; reputa che in un prossimo futuro (3-4 mesi) la sua attività
lavorativa possa aumentare ad un tempo pieno (100%); afferma che qualora
dovesse reperire una nuova occupazione a tempo parziale (restante 50%) qualora
dovesse aumentare il grado d'occupazione al __________ lascerebbe questa nuova
attività preferendo l'attuale impiego; dichiara che se dovesse sostenere un
colloquio d'assunzione con un nuovo datore di lavoro pone le proprie condizioni
di lavoro (orario a turni) che non intende lasciare.
Visto quando precede, prendiamo atto che nel caso
concreto l'assicurato dichiara di non essere normalmente disponibile al mercato
del lavoro alle condizioni comunemente richieste da un datore di lavoro. In
particolare, l'assicurato pone la sua situazione lavorativa irregolare (a
turni) quale impedimento pratico ad essere collocato altrove, pone condizioni
d'orario e restringe così oltremodo la possibilità di accettare un'occupazione,
pertanto, l'Ufficio giuridico ritiene il signor RI 1 inidoneo al collocamento dal
giorno dopo l'audizione - avvenuta il 14.03.2008 - presso gli scriventi Uffici,
durante la quale l'assicurato ha fornito alcune precisazioni in merito alla sua
situazione personale in relazione alla comunicazione in oggetto." (Doc.
A1)
Il 23
aprile 2008 ha avuto luogo un colloquio di consulenza. Nel relativo verbale,
firmato anche dall'assicurato, figura in particolare la seguente indicazione:
"
L'assicurato arriva a colloquio senza
appuntamento, lamentandosi di non avere percepito il versamento delle indennità
di disoccupazione. Conferma di avere ricevuto la decisione di inidoneità da
parte dell'Ufficio Giuridico, __________, ma di non avere pensato di fare
ricorso.
Egli intende ora procedere con un ricorso e
contattare l'ispettore dell'Ufficio giuridico per delucidazioni. (...)"
(cfr. Doc. A4)
Il 24
aprile 208 RI 1 ha inoltrato alla Sezione del lavoro una lettera nella quale
rileva:
"
Con la presente mi riferisco alla sua lettera
del 18 marzo 2008, la quale si riferisce alla decisione di inidoneo al
collocamento da lei presa.
Dopo il colloquio con lei avuto il 14 marzo 2008,
per evitare ulteriori problemi e malintesi, le comunico che d'ora in poi sono
d'accordo ad avere un'occupazione al 100%." (Doc. A5)
In risposta
la Sezione del lavoro il 25 aprile 2008 ha scritto all'assicurato quanto segue:
"
(...)
In data 18 marzo 2008 il nostro Ufficio ha emesso
una decisione ove ha concluso alla sua inidoneità al collocamento a partire dal
15 marzo 2008. Rammentiamo che, conformemente all'articolo 52 LPGA, le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate e che in virtù dell'articolo 10 OPGA
deve contenere una conclusione e una motivazione.
Entro un termine di 10 giorni a decorrere
dalla ricezione della presente, La invitiamo a:
1. indicarci se il suo scritto è da considerare un'opposizione
contro la nostra decisione del 18 marzo 2008 e, se sì, La preghiamo di
precisare quali sono le Sue richieste e le Sue motivazioni. La informiamo che,
scaduto infruttuoso il termine indicato sopra, lo scrivente Ufficio non entrerà
nel merito (cfr. art. 10 cpv. 5 OPGA);
2. precisare meglio che cosa intende con "per evitare
ulteriori problemi e malintesi, le comunico che d'ora in poi sono d'accordo ad
avere una occupazione al 100%"." (Doc. A6)
Il 1°
maggio 2008 l'assicurato si è così espresso:
"
(...)
1. il mio scritto del 24 aprile 2008 più che un'opposizione si
trattava di una intesa con voi; cioè dopo una lunga riflessione ho deciso di
accettare la vostra proposta, data nel colloquio del 14 marzo 2008, la quale si
riferiva che per avere un'idoneità avrei dovuto avere un grado di occupazione
al 100% in quanto al 50% vi era difficile trovarmi un'occupazione.
2. "(...) per evitare ulteriori problemi e malintesi, le comunico che d'ora in
poi sono d'accordo ad avere una occupazione al 100%
"; per questa frase
intendo che per avere una idoneità sono d'accordo nel accettare le vostre
condizioni e di mettermi a disposizione al 100% per avere una occupazione
diversa da quella attuale." (Doc. A7)
1.2. Il 9 maggio
2008 la Sezione del Lavoro Ufficio giuridico ha dichiarato irricevibile
l'opposizione, rilevando:
"
(...)
Nel caso in esame, il 25 aprile 2008 il servizio
cantonale, constato che la comunicazione del 24 aprile 2008 non soddisfaceva i
requisiti formali di un'opposizione, ha fissato un termine adeguato per
correggere la situazione e reso attento l'assicurato sulle conseguenze in caso
di omissione.
L'assicurato ha trasmesso all'UG, in data 1°
maggio 2008, uno scritto il quale, però, non dà seguito alle richieste
formulate dal servizio cantonale. In particolare, il signor RI 1 non indica
chiaramente se il suo precedente scritto è da considerare un'opposizione e,
soprattutto, non precisa quali sono le sue richieste e motivazioni.
Visto quanto precede e in considerazione dei
menzionati disposti di legge, l'opposizione è considerata irricevibile e si
rinuncia ad esaminare nel merito il caso." (Doc.
A2)
1.3. Il 6 giugno
2008 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
illustrato i motivi per cui ritiene di essere idoneo al collocamento (cfr. Doc.
I).
1.4. Nella sua
risposta del 16 giugno 2008 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso (cfr. Doc. III).
1.5. Il 26 giugno
2008 l'assicurato ha inviato uno scritto al TCA nel quale in particolare
rileva:
"
(...)
Ad 5
Agli atti. Come ho già spiegato nell'atto di
ricorso il mio scritto del 24/25 aprile 2008 era dettato unicamente dal fatto
di spiegare che io ero e sono disposto ad assumere un'attività lavorativa a
tempo pieno.
Ad 6
Agli atti. Devo sottolineare che io non avevo
compreso le conseguenze in caso di inosservanza. In buona fede ero convinto che
un ulteriore scritto di spiegazioni fosse sufficiente.
Ad 7
Con lo scritto del 01/05 maggio 2008 intendevo
unicamente spiegare che avevo compreso che era difficile trovare un'altra
occupazione a metà tempo mantenendo quella attuale per via degli orari
lavorativi. Ribadisco, ancora una volta, che quando mi sono riscritto l'ho
fatto per avere un'occupazione al 100% vista la riduzione della mia attività
presso la __________. Mi chiedo anche perché non mi si sia chiesto prima di meglio spiegarmi se vi
erano dei dubbi.
Ad 8
Io, per quelle che sono le mie conoscenze, ho
risposto allo scritto non tanto per fare opposizione, ma per ribadire quanto
già dichiarato al momento in cui mi sono riscritto all'assicurazione contro la
disoccupazione.
Ad 9
Ne prendo atto. Però come già detto ai punti
precedenti e come spiegato nel mio ricorso, io ho grandi difficoltà sia nello
spiegarmi verbalmente che nello scrivere. Comprendo però che più io ho cercato
di spiegare la mia posizione, più ne sono stato punito.
Ad 10
Sarà anche vero che il mio scritto 01/05 maggio
2008 non rispettava i requisiti formali di un'opposizione, ma è anche vero che
nello stesso io chiedevo di trovare una via di intesa. Tanto più che io sono
sempre stato disposto ad avere un'occupazione a tempo pieno; il fatto che con i
miei orari di lavoro non si poteva reperire sul mercato un'altra attività al
50% doveva essermi spiegato in precedenza. Ciò comunque non avrebbe cambiato
nulla: nel caso di un'attività a tempo pieno mi sarei licenziato dall'attuale
posto di lavoro. Certo che se nulla mi viene proposto io continuo a lavorare
anche se al 50%. Credo di aver dimostrato e dimostrare, in tal modo, di non
voler profittare delle indennità di disoccupazione.
Viste le mie difficoltà linguistiche, ho dovuto
far capo ad una terza persona, sia per redigere il ricorso che le presenti
osservazioni, e ritengo di avere spiegato chiaramente nel ricorso quali sono le
mie conclusioni. Penso che ciò dovrebbe bastare a questo lodevole Tribunale per
potersi pronunciare in merito. Tanto più che l'UG, con la sua decisione del 09
maggio 2008 è entrato nel merito della mia opposizione del 01/05 maggio 2008 e
non si è limitato a dichiararla irricevibile per motivi formali." (Doc. V)
L'8
luglio 2008 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione (cfr. Doc.
VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'art. 52
cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno
eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L'opposizione,
che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve
essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed
essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una
motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
L'art. 10
cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso
1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
In una
sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al
riguardo le seguenti considerazioni:
"
(...)
Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de
l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable
pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera
pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit
explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure
fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs
du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit
manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure
administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première
instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de
l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la
LPGA le 1er janvier 2003).
Selon la jurisprudence développée en relation
avec l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans
la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61
let. b 2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la
procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006,
consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid.
3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à l'intéressé de
rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions
ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les
cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une
prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans
les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les
imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid.
2 in fine p. 245, 104 V 178). (...)"
In
un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato
che:
"
(...)
5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06,
questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare
dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine
stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile
(consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del
medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in:
Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag.
19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des
Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte
sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia
motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e
considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure
l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser,
ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9).
Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della
procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine
formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono
nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di
principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una
domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40;
Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag.
311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per
quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...)"
2.3. Nella
presente fattispecie la decisione del 18 marzo 2008 con la quale l'assicurato è
stato ritenuto inidoneo al collocamento indica con precisione i rimedi
giuridici esposti al consid. 2.2 (cfr. Doc. A1).
L'assicurato,
dopo il colloquio di consulenza del 23 aprile 2008, ha comunicato alla Sezione
del lavoro di essere "d'ora in poi d'accordo ad avere un'occupazione al
100%" (cfr. Doc. A5).
Il 25
aprile 2008 l'amministrazione ha invitato l'assicurato a precisare entro 10
giorni se il suo scritto andava ritenuto un'opposizione, nel qual caso doveva
elencare le sue richieste e le sue motivazioni. La Sezione del lavoro ha pure
indicato all'assicurato le conseguenze di una mancata completazione.
Il 1°
maggio 2008 l'assicurato ha risposto che "più che un'opposizione si
trattava di un'intesa" con la Sezione del lavoro nel senso che "dopo
una lunga riflessione" aveva deciso di accettare quanto propostogli nel
corso del colloquio del 14 marzo 2008 (cfr. Doc. A3).
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può che confermare la decisione dell'amministrazione
che ha dichiarato irricevibile l'opposizione dell'assicurato.
Infatti lo
stesso ricorrente ha sottolineato che non intendeva opporsi alla decisione del
15 marzo 2008 ma che, "dopo lunga riflessione", voleva piuttosto
dichiarare la sua disponibilità ad accettare anche un'occupazione a tempo
pieno.
In tale
contesto questo Tribunale ricorda che in una sentenza 8C_459/2007 dell'11
giugno 2008 si è così espresso:
"
(...)
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha però
anche avuto modo di rilevare a più riprese che l'idoneità al collocamento può
essere negata in presenza di ricerche d'impiego ripetutamente insufficienti, in
caso di rifiuto reiterato di accettare un'attività adeguata oppure ancora se
l'assicurato limita i propri interventi ad un settore d'attività nel quale,
concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego (DLA 2004
no. 18 pag. 188 consid. 2.2; cfr. pure DTF 125 V 51 consid.
6a pag. 58; 123 V 214 consid. 3
pag. 216 con riferimenti), se è altrimenti limitato nella scelta di un impiego
al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio (DTF 123 V 214 consid.
3 pag. 216; 112 V 326 consid. 1a
pag. 327 e i riferimenti ivi citati; DLA 2003 no. 14 pag. 130 consid. 2.1; 1980
no. 38 pag. 90), rispettivamente se, nonostante le apparenze, la sua reale
volontà di trovare lavoro può essere messa in dubbio (DLA 2006 no. 18 pag. 225
consid. 4.2 con riferimenti). In proposito, la Corte ha altresì precisato che
per statuire sull'idoneità al collocamento occorre procedere a una valutazione
complessiva di tutti i fattori, oggettivi e soggettivi, suscettibili di
incidere sulle possibilità di impiego nel caso concreto. Oltre all'estensione
del mercato del lavoro entrante in linea di considerazione per la persona
assicurata va tenuto conto anche del genere dell'attività adeguata ricercata.
Il Tribunale ha così avuto modo di osservare che una limitazione degli sforzi
ad un settore professionale determinato può, in combinazione con delle
limitazioni temporali dell'attività stessa, portare a negare l'idoneità al
collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 consid. 1; cfr. pure DTF 112 V 215 consid.
2 pag. 218; DLA 2000 no. 29 pag. 150; 1998 no. 46 pag. 265 consid. 1c).
7.
In concreto, alla luce dell'accertamento dei
fatti così come eseguito dall'istanza precedente, che non risulta
manifestamente errato oppure incompleto, non si può che confermare il giudizio
impugnato.
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta
dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente
cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati,
un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate
al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere
stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata
Fatti
di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in
cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare
bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe
"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad
oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da
quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un
ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva
praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le
circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile -
dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività
di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale
Considerandi
ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra
va posto a suo carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha
reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione,
eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito
con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria
professione.
Che tale procedere non era corretto le doveva
inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai
consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di
fuori del suo campo di attività. (...)"
Alla luce
di quanto dichiarato dall'assicurato nel colloquio di consulenza del 23 aprile
2008.
(cfr. Doc. A4) e negli scritti successivi la Sezione del lavoro è comunque
tenuta a verificare se il ricorrente da quel momento può essere ritenuto
nuovamente idoneo al collocamento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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