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Decisione

38.2008.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 agosto 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in

cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare

bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe

"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad

oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da

quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un

ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva

praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le

circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile -

dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività

di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale

Considerandi

ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra

va posto a suo carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha

reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione,

eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito

con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria

professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva

inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai

consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di

fuori del suo campo di attività. (...)"

Alla luce

di quanto dichiarato dall'assicurato nel colloquio di consulenza del 23 aprile

2008.

(cfr. Doc. A4) e negli scritti successivi la Sezione del lavoro è comunque

tenuta a verificare se il ricorrente da quel momento può essere ritenuto

nuovamente idoneo al collocamento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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