38.2008.28
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29 settembre 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
38.2008.28
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, TCA
Titolo:
Negato esonero dall'adempim.del periodo di contribuzione ad assassicurata a cui è stata soppressa la rendita completiva per coniugi (5°revis.AI). Ciò non è un motivo di esonero automatico. Va però valutato se rientra nei "motivi analoghi".Atti rinviati alla Cassa per appurare lo situazione economica
ESENZIONE
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RENDITA COMPLETIVA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 14 cpv. 2 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.28
DC/sc
Lugano
29 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 giugno
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 giugno 2008 la Cassa CO 1 ha confermato la
precedente decisione del 16 febbraio 208 (cfr. Doc. 8) ed ha stabilito che RI 1
non può essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione,
argomentando:
"
La Sig.ra RI 1 si è annunciata presso il suo
comune di domicilio in data 30 novembre 2007 e l'Ufficio Regionale Collocamento
ha confermato la sua iscrizione a partire dal 1. dicembre 2007.
Dalla "Domanda di Indennità", compilata
dall'assicurata, risulta che ha lavorato dal 1. febbraio 1976 al 31 maggio 1981
presso la ditta __________ di __________ abbandonando l'attività per maternità.
In seguito o, meglio, dal 1990 si occupa dell'amministrazione del __________,
attività che continua ad essere svolta dalla Sig.ra RI 1. La stessa, sul formulario,
evidenzia che rivendica le prestazioni in seguito alla soppressione della
rendita completiva Al avvenuta a partire dal 1. gennaio 2008 allegando una
lettera a chiarimento di quanto indicato. Sulla lettera, elaborata
dall'Istituto delle assicurazioni sociali di __________ in data 19 novembre
2007, emerge che con l'entrata in vigore della 5° revisione AI le attuali
rendite completive per coniugi sono state soppresse a partire dal 1. gennaio
2008.
La Sezione di __________, con decisione del 16
febbraio 2008, respingeva la domanda di indennità di disoccupazione presentata
dall'assicurata in quanto non vi sono i presupposti per l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione. Infatti precisava che la
soppressione della rendita suppletiva Al per coniugi non rientra negli eventi
previsti dall'art. 14 cpv. 2 LADI che permettono di acquisire il diritto alle
indennità sulla base dell'esonero dall'adempimento del periodo di
contribuzione.
Nell'atto di opposizione l'assicurata si oppone
alla decisione in quanto, in seguito all'invalidità di suo marito le viene
erogata, a partire dal 1. giugno 2003 una rendita semplice intera Al con
relativa aggiunta della rendita completiva, ammontante al 30% dell'importo di
base. Tale importo, precisa l'assicurata, se lo avesse desiderato poteva
farselo versare personalmente e quindi indica che a tutti gli effetti è una
prestazione di suo diritto. Con la soppressione della rendita completiva a
partire dal 1. gennaio 2008 di fatto viene privata di una prestazione di sua competenza.
In secondo luogo indica che si occupa dal 1990
dell'amministrazione del __________ a __________ e quindi adempirebbe al
requisito di aver compiuto 12 mesi contributivi negli ultimi 2 anni.
Secondo l'art. 14 cpv. 2 sono esonerate
dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a
separazione o divorzio, invalidità o morte del coniuge oppure per motivi
analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità sono
costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norme è
applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e
la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in __________.
Secondo le indicazione emanate dal SECO
(Segretariato di Stato e dell'Economia) di Berna, la soppressione della rendita
suppletiva non conferisce il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto
in caso di necessità economica, la perdita della rendita viene sostituita dalle
prestazioni complementari.
Anche sulla base della richiesta di prestazioni
in seguito al periodo di contribuzione adempiuto si rileva che l'assicurata non
ha effettivamente una perdita finanziaria per l'attività svolta in quanto il
suo importo mensile di stipendio non ha subito importanti riduzioni in questi
ultimi 2 anni.
In considerazione di quanto sopra, non è pertanto
possibile accogliere l'opposizione presentata dall'Assicurata e quindi la
decisione della Sezione di __________ viene confermata." (Doc. A2)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha rilevato:
"
(...)
Sono dell'opinione che il diritto
all'assicurazione disoccupazione mi sia dato, in quanto:
a)
la rendita completiva che era di mio diritto equivale
ad una effettiva soppressione, parificabile a qualsiasi altra rendita AI (v. coniuge) e quindi per la disoccupazione il
diritto all'esonero.
b)
dalla risposta della Cassa nella "fattispecie e motivi" viene
confermato che il mio periodo di contributo é adempiuto (v. attività __________).
Sono d'accordo che su tale attività non ho avuto perdite di salario, ma come
ben si comprende con un'indennità di fr. 1'500.-- annui, non si può definire la stessa
una vera e propria attività, ma bensì un impegno assunto al momento della
creazione di una PPP a favore di tutti i condomini, del resto la mia domanda di
disoccupazione non era intesa a questa occupazione.
Senza voler polemizzare o prendere posizione a
favore o non, rilevo che nella decisione viene specificato che il SECO indica
in caso di necessità economica, la perdita della rendita viene sostituita dalle
prestazioni complementari.
Purtroppo, la nostra famiglia essendo sempre
stata onesta con il fisco, dichiarando sempre tutto si ritrova due volte
danneggiata, non potendo far capo ad alcun aiuto.
Nel contempo apprendo dalla stampa che l'aiuto
pubblico ai Paesi in via di sviluppo dovrebbe salire a 5.3 miliardi di franchi
per il periodo 2009-2012, di cui 800 milioni potranno essere usufruiti dal SECO
... (mentre per noi solo
indicazioni)." (Doc. I)
1.3. Nella __________
risposta del 22 luglio 2008 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
Secondo le indicazioni emanate dal SECO
(Segretariato di Stato e dell'Economia) di Berna, la soppressione della rendita suppletiva non conferisce il diritto alle
indennità di disoccupazione in quanto in caso di necessità economica, la
perdita della rendita viene sostituita dalle prestazioni complementari.
Anche sulla base della richiesta di prestazioni
in seguito al periodo di contribuzione adempiuto si rileva che l'assicurata non
ha effettivamente una perdita finanziaria per l'attività svolta in quanto il
suo importo mensile di stipendio non ha subito importanti riduzioni in questi
ultimi 2 anni.
La Cassa, con decisione su opposizione del 2
giugno 2008, non accoglieva pertanto l'opposizione presentata dall'assicurata e
quindi confermava la decisione della Sezione di __________.
Nell'atto di ricorso l'assicurata ribadisce che
il diritto all'assicurazione disoccupazione le deve essere attribuito in quanto
ha subito la soppressione della rendita completiva ed ha compiuto il periodo di
contribuzione svolgendo l'attività presso il __________. Conferma che non ha
subito perdite di salario per questa attività ma con una indennità di Frs.
1'500.- annui la stessa non è possibile definirla una vera e propria attività
lavorativa.
Secondo l'art. 14 cpv. 2 sono esonerate
dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a
separazione o divorzio, invalidità o morte del coniuge oppure per motivi
analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità sono
costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è
applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e
la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in __________.
Come indicato sopra, il Seco ha evidenziato che
la soppressione della rendita Al può essere fatta valere soltanto dalla persona
invalida la cui rendita è stata ridotta o soppressa in seguito ad un
miglioramento del suo stato di salute.
A maggior ragione la soppressione della rendita
suppletiva non genera il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto, in
caso di necessità economica, la perdita della rendita viene sostituita dalle prestazioni
complementari.
In considerazione di quanto sopra esposto e
tenuto conto che l'assicurata, a livello contributivo, percepisce unicamente
uno stipendio mensile di Frs. 125.- (equivalente ad uno stipendio annuo di Frs.
1'500.-) che è rimasto invariato nel tempo, non è possibile accordare le
prestazioni dell'assicurazione disoccupazione."
(Doc. III)
1.4. Il 1°
settembre 2008 il Presidente del TCA ha inviato alle parti la copia di una
recente comunicazione della SECO ed ha assegnato loro un termine di 10 giorni
per formulare osservazioni scritte (cfr. Doc. V).
Il 4
settembre 2008 la Cassa si è così espressa:
"
(...)
1)
Secondo la Prassi, emanata dal Seco alla fine del mese di luglio 2008, viene
testualmente" indicato che la soppressione della rendita Al può essere
fatta valere soltanto dalla persona invalida la cui rendita è stata ridotta o
soppressa in seguito a un miglioramento del suo stato di salute.
2)
Nello stesso capoverso è tuttavia indicato che, in merito alla soppressione
della rendita complementare Al per coniugi, occorre esaminare se non sussista
un motivo di esenzione per "motivi analoghi".
3)
In particolare al capoverso 3 la Cassa viene invitata ad esaminare l'aspetto
della situazione economica valutando il legame di causalità tra l'evento
invocato e la necessità di iniziare un'attività lucrativa. Sulla Prassi si
precisa inoltre che si ritiene che una persona sia costretta a riprendere
un'attività lucrativa se, tenuto conto del suo reddito, della sua sostanza e
delle sue spese correnti fisse, risulta che non è in grado di far fronte ai
suoi impegni finanziari a breve e medio termine.
Ne deriva pertanto che, in conformità con la
marginale B192 della Circolare ID 2007, la Cassa dovrà esaminare la posizione
finanziaria dell'assicurata confrontando la situazione prima della soppressione
della rendita con quella successiva, tenendo in considerazione anche le
eventuali prestazioni complementari versate." (Doc. VI)
L'assicurata
è invece rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. La ricorrente
rivendica il diritto alle indennità di disoccupazione invocando l'art. 14 cpv.
2 LADI.
L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, in particolare, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1
lett. e LADI).
Secondo
l'art. 14 cpv. 2 LADI sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità
(art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della
soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a
estendere un'attività dipendente.
Questa
norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un
anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in __________.
2.3. La
Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Prassi LADI 2008 pag. 12 ha
emanato la seguente direttiva:
"
ESENZIONE DALL'ADEMPIMENTO DEL PERIODO DI
CONTRIBUZIONE IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELLA RENDITA COMPLEMENTARE A1 PER I
CONIUGI
L'entrata in vigore, il 1.1.2008, della 5°
revisione dell'AI, ha comportato la soppressione delle rendite complementari Al
per i coniugi accordate prima del 31.12.2003. Alcune persone colpite da questa
misura si sono iscritte alla disoccupazione facendola valere come motivo per
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione. Al fine di garantire
una prassi uniforme in tutto il paese, vi invitiamo a prestare attenzione alle
indicazioni seguenti.
1. Che cos'era la rendita complementare Al
per coniugi?
La rendita
complementare Al per coniugi corrispondeva al 30% della rendita principale (in
media CHF 470.-- al mese) ed era versata al coniuge di una persona invalida,
indipendentemente dal fatto che essa avesse o meno bisogno di cure
particolari. Questa rendita era peraltro versata anche al coniuge separato.
Verso la fine del
2007 tutte le persone interessate sono state debitamente informate dal loro Ufficio
Al sulle pratiche da compiere per ridurre le conseguenze finanziarie della soppressione
della rendita complementare. Si invitava in particolare a chiedere la revisione
della rendita d'invalidità alle altre assicurazioni interessate (cassa
pensione, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione militare, ecc.)
nonché la concessione, o l'adeguamento, delle prestazioni complementari AVS/AI.
Le persone separate
o divorziate, che perdono allo stesso tempo il loro diritto alla rendita
complementare Al per coniugi e quello alle prestazioni complementari AVS/Al,
sono invitate a rivolgersi al loro (ex) coniuge invalido affinché chieda una
revisione delle prestazioni d'invalidità delle sue assicurazioni, che in alcuni
casi possono comprendere prestazioni specifiche per i coniugi.
2. Applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LADI -
«motivi analoghi»
A causa di
un'imprecisione del testo tedesco dell'art. 14 cpv. 2 LADI, alcune persone si
sono iscritte alla disoccupazione invocando la soppressione della rendita Al
come motivo di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione. Di
fatto, però, la soppressione della rendita Al può essere fatta valere soltanto
dalla persona invalida la cui rendita è ridotta o soppressa in seguito a un
miglioramento del suo stato di salute.
È tuttavia opportuno
esaminare se non sussista un motivo di esenzione per «motivi analoghi».
3. Legame di causalità
La cassa di
disoccupazione esamina quindi innanzitutto l'aspetto della necessità economica
valutando il legame di causalità tra l'evento invocato e la necessità di (ri)iniziare
un'attività lucrativa (cfr. Circolare ID 07, n. marg. B 192). Si ritiene che
una persona sia costretta a riprendere un'attività lucrativa se, tenuto conto
del suo reddito, della sua sostanza e delle sue spese correnti fisse, risulta
che non è in grado di far fronte ai suoi impegni finanziari a breve e medio
termine.
L'esame della
situazione finanziaria verte sul confronto tra la situazione prima della soppressione
della rendita e la situazione successiva, comprendente le modifiche della
rendita d'invalidità risultanti dalla revisione e le eventuali prestazioni
complementari dell'AVS/Al supplementari.
Il rifiuto di
compiere eventuali sforzi necessari per ridurre la perdita di guadagno
determina l'impossibilità di un riconoscimento della necessità economica e, di
conseguenza, il rifiuto delle prestazioni di disoccupazione.
Infine,
l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a versare in anticipo le
prestazioni ai sensi dell'art. 70 LPGA fintanto che una procedura di revisione
della rendita d'invalidità del coniuge è pendente presso le assicurazioni
interessate."
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008;
STFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000
nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti;
SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV
Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV
Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag.
300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1,
DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4. In una
sentenza 8C_522/2008 del 22 agosto 2008 il Tribunale federale ha confermato la
decisione dell'amministrazione che ha soppresso la rendita completiva del
coniuge dopo l'entrata in vigore della 5a revisione dell'AI,
sottolineando in particolare che, in virtù dell'art. 190 della Costituzione
federale, i Tribunale devono applicare le norme contenute nelle leggi federali
anche qualora esse fossero contrarie alla Costituzione.
Al
riguardo l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
2.
Strittig ist, ob der Beschwerdeführer mit Wirkung
ab 1. Januar 2008 weiterhin Anspruch auf eine IV-Zusatzrente für seine
Ehegattin hat. Der Beschwerdeführer macht geltend, ihm sei diese IV-Zusatzrente
mit Verfügung vom 5. Mai 1995 unbefristet und unkündbar zugesprochen worden,
deren Aufhebung verletze den Grundsatz von Treu und Glauben.
2.1 Ein Hauptziel der mit der Botschaft des
Bundesrates vom 22. Juni 2005 vorgelegten Änderung des Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung (nachfolgend: Botschaft zur 5. IV-Revision, in: BBl 2005
4459 ff.) war es, durch verschiedene Sparmassnahmen einen Beitrag zur
langfristigen finanziellen Konsolidierung der Invalidenversicherung zu leisten
(vgl. Botschaft zur 5. IV-Revision, a.a.O., S. 4461). Als eine dieser
Sparmassnahmen sah der Bundesrat die Aufhebung der laufenden Zusatzrenten
(Botschaft zur 5. IV-Revision, a.a.O., S. 4504) vor. Bereits mit Inkrafttreten
der 4. IV-Revision zum 1. Januar 2004 (AS 2003 3837 3853) ist Art. 34 IVG
aufgehoben worden (AS 2003 3837 3844). Ab diesem Zeitpunkt konnten folglich
keine neuen Zusatzrenten mehr zugesprochen werden (Botschaft des Bundesrates
vom 21. Februar 2001 über die 4. Revision des Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung, in: BBl 2001 3205 ff., insbesondere S. 3288 und 3298).
War mit Schlussbestimmung lit. e der Änderung vom 21. März 2003 (4.
IV-Revision) noch eine ausdrückliche Besitzstandswahrung der nach bisherigem
Recht (vor dem 1. Januar 2004) zugesprochenen IV-Zusatzrenten in das IVG
aufgenommen worden (AS 2003 3837 3852), sollten mit Inkrafttreten der 5. IV-Revision
nach der bundesrätlichen Vorlage durch ersatzlose Streichung der eben genannten
Schlussbestimmung auch sämtliche noch laufenden, vor dem 1. Januar 2004
zugesprochenen IV-Zusatzrenten aufgehoben werden. Trotz abweichender
Minderheitsanträge (Amtl. Bull. 2006 N 402, 2006 S 610) fand die Vorlage des
Bundesrats - im Wissen darum, dass die Streichung der Besitzstandswahrung ohne
Übergangsfrist mit Blick auf Treu und Glauben in der Gesetzgebung problematisch
erscheine (Amtl. Bull. 2006 S 610) und die Aufhebung der IV-Zusatzrenten zu
sozialen Härtefällen führen könne (Amtl. Bull. 2006 N 404) - bereits in erster
Lesung sowohl im National- wie auch im Ständerat mehrheitlich Zustimmung (Amtl.
Bull. 2006 N 404, 2006 S 611). Gegen die von den Räten in den Schlussabstimmungen
vom 6. Oktober 2006 (Amtl. Bull. 2006 N 1602, 2006 S 922) beschlossene Änderung
des IVG (AS 2007 5129 ff.) wurde das Referendum ergriffen. Die Schweizer
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nahmen die 5. IV-Revision anlässlich der
Volksabstimmung vom 17. Juni 2007 mit einem Ja-Stimmenanteil von gut 59% an und
stimmten damit der ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Parlament
unverändert übernommenen Aufhebung aller noch laufenden IV-Zusatzrenten mit
Inkrafttreten der 5. IV-Revision per 1. Januar 2008 zu.
2.2 Nach Art. 190 BV (bis Ende 2006: Art. 191 BV)
sind Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen
rechtsanwendenden Behörden massgebend. Bundesgesetze
sind grundsätzlich anzuwenden, selbst wenn sie der Verfassung widersprechen (BGE 131 II 562 E. 3.2;
131 V 256 E. 5.3; 129 II 249 E. 5.4;
Urteil 6P.62/2007 vom 27. Oktober 2007, E. 3.1) und zum Beispiel den Grundsatz
von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV) beeinträchtigen (vgl. BGE 130 I 26 E. 8.2 S.
60). Das Bundesgericht hat sich an den unmissverständlich klaren Willen des
Bundesgesetzgebers zu halten, auch wenn es mit Blick auf das Vertrauen der
Rechtsunterworfenen in die Gesetzgebungsorgane nicht leicht verständlich
erscheinen mag, dass mit Inkrafttreten der 4. IV-Revision per 1. Januar 2004
eine unbefristete Besitzstandswahrung hinsichtlich laufender IV-Zusatzrenten in
das IVG aufgenommen wurde, um diese nur gerade vier Jahre später ohne
Übergangsregelung mit der per 1. Januar 2008 in Kraft getretenen 5. IV-Revision
wieder ersatzlos aufzuheben. Dies ändert jedoch nichts an der vom Bundesgericht
zu beachtenden Verbindlichkeit dieser Gesetzesänderung.
2.5. Chiamato
a pronunciarsi nel caso concreto questo Tribunale, ritiene che la direttiva
della SECO riprodotta al consid. 2.3, nella misura in cui fa rientrare nella
nozione di "motivi analoghi" la soppressione della rendita completiva
per coniugi dell'AI (cfr. al riguardo consid. 2.4 e la comunicazione dell'IAS
del 19 novembre 2007, Doc. A6), è conforme alla legge.
Va comunque rilevato che
la stessa SECO in uno scritto nel dicembre 2007, aveva negato che potesse
sorgere un diritto all'indennità di disoccupazione a seguito dell'evento in
questione (cfr. Doc. 7: "Come abbiamo avuto occasione di esporle al
telefono in data 3 novembre, la soppressione della rendita suppletiva non dà
diritto alle indennità di disoccupazione. Infatti, in vaso di necessità
economica, la perdita della rendita viene sostituita dalle prestazioni
complementari"), ciò che ha provocato la decisione della Cassa di
disoccupazione alla base della presente vertenza (cfr. consid. 1.1).
Alla luce di quanto appena
esposto la decisione su opposizione del 2 giugno 2008 deve essere annullata e
gli atti rinviati all'amministrazione affinché effettui le verifiche già da lei
preannunciate nel suo scritto del 4 settembre 2008 (cfr. consid. 2.4) ed emetta
una nuova decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi del
considerandi e la decisione su opposizione del 2 giugno 2008 è annullata.
Fatti
2. Gli atti sono
rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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