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Decisione

38.2008.29

Negato condono della restit.di ID percepite a torto da 23/8 a 31/10/07 essendo IL al 50%.Ass.non ha dichiarato sul FAUT impossib.parz.a lavorare.Da accert.esperito da TCA emerso che Cassa saputo di IL

9 dicembre 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.4. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess

2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800

franchi l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.5

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

2.6

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und

insbesondere

bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende

Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in

den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht

grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in

Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von

Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber

dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze

wurde im Zuge

der

Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen

zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999

4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf

verzichtet, von der

allgemeinen

Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen

festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen

ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie

altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.

96.

LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was

dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende

Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die

nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht

"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf

also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,

21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.7

Il TFA,

pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere

ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale

aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un

determinato periodo di controllo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet

werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März

2002.

ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März

2002.

in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat,

keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine

Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung

der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige

Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit

ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die

Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom

16.

April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der

Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden

Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass

ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht

vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im

vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des

Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in

Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten

nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an

Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher

Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen

(BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der

Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse

intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung

aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als

bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe

Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den

guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche

Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt,

weshalb die Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht

ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C

172/03)

In un

altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata

a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad

accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

L'Alta

Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

4.1

In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag

auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in

der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung

anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die

ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20

%igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit

eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen,

kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar

bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft

korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche

Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten

Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu

vertreten.

4.2

Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass

die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder

jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der

Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung

für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.

Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer

geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer

Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an

Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles

erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen

annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer

Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres

erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser

Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,

würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum

je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung

erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der

Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu

nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen

dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der

ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene

Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an

Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in

gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten

müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten

Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem

zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen

bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit

Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche

eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C

70/03, consid. 4)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:

"

(…)

Nach der Rechtsprechung ist grobe Fahrlässigkeit

gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in

gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte leuchten müssen

(BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG,

Bd. II, N. 41 zu Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag.

163)

2.8

Nella presente evenienza dalle carte processuali risulta che RI

1.

si è iscritto in disoccupazione il 27 novembre 2006, dichiarando di ricercare

un impiego a tempo pieno quale consulente di vendita, rappresentante (cfr. doc.

43).

Il 23

agosto 2007 il Dr. med. __________, in un Certificato di infortunio LAINF, ha

attestato che a decorrere da tale data l’assicurato presentava un’inabilità al

lavoro del 50% a causa dei postumi infortunistici in relazione a un sinistro

occorsogli nel dicembre 2005. Tale incapacità è stata confermata il 4 settembre

2007.

(cfr. doc. 23).

Da alcuni

conteggi dell’__________ si evince, inoltre, che l’insorgente per il periodo dal

23.

agosto al 31 ottobre 2007 ha percepito delle indennità giornaliere in misura

del 50% (cfr. doc. 19).

Malgrado

quanto appena esposto, nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” (FAUT)

afferenti ai mesi da agosto a ottobre 2007 l’assicurato, il 25 agosto,

rispettivamente il 25 settembre e il 25 ottobre 2007, ha risposto negativamente

alla domanda se era stato impossibilitato a lavorare in seguito a infortunio (cfr.

doc. 34: p.to 4 dei FAUT).

Il 1°

aprile 2008 il ricorrente ha, però, dichiarato alla Sezione del lavoro di avere

consegnato il Certificato d’infortunio LAINF il 25 agosto 2008 (recte: 2007),

quando ha portato alla Cassa il dovuto formulario (cfr. doc. 9)

Ciò

contrasta con quanto emerso da un accertamento esperito dalla Sezione del

lavoro presso la Cassa di disoccupazione nell’aprile 2008.

Quest’ultima,

ha affermato di avere ricevuto per il tramite della propria collaboratrice __________,

il certificato d’infortunio LAINF attestante l’inabilità lavorativa

dell’insorgente il 27 novembre 2007.

Il FAUT

di agosto le è, invece, pervenuto il 27 agosto 2007 senza che l’assicurato avesse

comunicato la sua incapacità al lavoro del 50% e che quindi il pagamento è

stato regolarmente inserito subito il 27 agosto 2007.

La Cassa

ha pure precisato che in seguito il FAUT del mese di agosto 2007 è stato

corretto da __________, la quale ha indicato al p.to 4 l’inabilità lavorativa e

al p.to “Osservazioni” ha apposto la nota “correzione effettuata

dalla cassa all’arrivo del certificato del 24.11.2007” (cfr. doc. 6, 7).

Agli atti

risulta, in ogni caso, uno scritto del 5 novembre 2007 che __________ ha indirizzato

alla __________ di __________, in cui è stato indicato che “l’assicurato ha

iniziato l’infortunio il 23 agosto 2007. Per i mesi di settembre e ottobre 2007

non ha segnalato il suo infortunio al 50% né con certificato medico, né

attestandolo sul FAUT, conseguentemente la Cassa ha indennizzato al 100% i due

mesi” (cfr. doc. 21).

Da questa

lettera si evince, dunque, che la Cassa, tramite la propria dipendente __________,

era in ogni caso al corrente, precedentemente al 27 novembre 2007 - e meglio perlomeno

dal 5 novembre 2007-, dell’inabilità al lavoro dell’assicurato al 50%.

Al fine

di chiarire questo aspetto, pendente causa, questa Corte ha posto a __________

i seguenti quesiti:

" 1. In

che data precisa ha ricevuto il Certificato d’infortunio LAINF

relativo al signor RI 1

da cui emerge la sua inabilità al lavoro del 50% a partire dal 23 agosto 2007?

2.

Chi le ha consegnato il Certificato menzionato e in quale

occasione?

3.

Come spiega il fatto che la Cassa abbia indicato alla Sezione del

lavoro, il 21 aprile 2008, di avere ricevuto da lei il Certificato in questione

il 27 novembre 2007, quando da un suo scritto alla __________ di __________ del

5.

novembre 2007 emerge che in quella data lei era già a conoscenza

dell’incapacità lavorativa al 50% a fare tempo dal 23 agosto 2007

dell’assicurato?

4.

Dal FAUT afferente al mese di agosto 2007 si evince che alla

domanda n. 8 “Ha chiesto o riscosso delle prestazioni presso un’altra

assicurazione sociale?” è stato risposto “sì”.

Tale risposta è

stata apposta dall’assicurato o è il risultato di una correzione?

Nel caso in cui si

tratti della risposta fornita dal signor RI 1, la Cassa ne ha o meno tenuto

conto?

Se sì, in che modo?

Se no, per quale motivo?” (Doc. 21)

__________,

il 12 novembre 2008, ha risposto che:

"

(…)

1.

Il

certificato d’infortunio LAINF mi è stato consegnato via manu in data

24.11.2007

2.

Su

mia richiesta la copia del certificato mi è stato consegnato direttamente da

un’impiegata dell’Ufficio regionale di collocamento di __________ (gli uffici

sono ubicati nello stesso stabile).

3.

In

data 30.10.07 sono venuta casualmente a conoscenza dell’infortunio

dell’assicurato tramite una telefonata con l’Ufficio regionale di collocamento

di __________. Lo stesso giorno ho contattato per iscritto l’assicurato (vedi

fotocopia allegata) per un chiarimento.

4.

La risposta

effettuata sul faut di agosto 07 al punto 8 è stata

apposta

dall’assicurato.

4.1

La

cassa non ha tenuto in considerazione la risposta al punto 8 (d’altronde

nessuna documentazione è stata allegata). La domanda di riferimento in caso di

infortunio o di ricaduta di un infortunio è il punto no 4 e il risultato della

correzione è stata scritta personalmente in presenza dell’assicurato dopo la

sua convocazione.”(Doc. XIII)

Da quanto

appena esposto emerge innanzitutto che la Cassa è comunque venuta a conoscenza

dell’inabilità lavorativa in seguito a infortunio dell’assicurato soltanto il

30.

ottobre 2007 da parte dell’URC.

Questa

data, pur essendo antecedente al giorno in cui la collaboratrice della Cassa ha

ricevuto il certificato LAINF nel novembre 2007, è posteriore ai periodi di

controllo di agosto e settembre 2007. Per quanto attiene al mese di ottobre

2007, il giorno del 30 ottobre corrisponde altresì alla data del conteggio

delle indennità di disoccupazione per tale mese e del relativo pagamento (cfr.

doc. 22, 43).

Di

conseguenza la mancata informazione copre l'intero periodo d'indennizzazione

(23 agosto - 31 ottobre 2007).

L’assicurato

non ha peraltro contestato, debitamente motivando, l’esito dell’accertamento

effettuato da questo Tribunale (cfr. doc. doc. XVI).

Inoltre

la sua affermazione di aver consegnato alla Cassa il Certificato d’infortunio

LAINF il 25 agosto 2007 è rimasta un’allegazione di parte non suffragata da

elementi probatori convincenti secondo il principio della verosimiglianza

preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 125 V 195). Essa non è,

pertanto, sufficiente a dimostrare che effettivamente l’insorgente ha indicato

alla Cassa che nei mesi in questione era incapace a lavoro al 50% (cfr. STF C

3/07 del 3 gennaio 2008; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000).

A tale

proposito va ricordato che un assicurato deve sopportare le conseguenze

della carenza di prove suscettibili di fondare il proprio diritto (cfr. DTF 121

V 208; DTF 125 V 195; P 52/00 del 9 maggio 2001; STFA C 107/04 del 9 giugno

2005).

E’ vero

che sul FAUT di agosto 2007 il ricorrente ha risposto “sì” alla domanda

n. 8 “Ha chiesto o riscosso delle prestazioni presso un’altra assicurazione

sociale?” (cfr. doc. 34).

Il TCA

constata però, anche che egli ha apposto una crocetta alla risposta “no”

alla domanda n. 4 - se era impossibilitato a lavorare - su quello stesso FAUT

di agosto 2007. Egli ha inoltre risposto “no” al quesito n. 8 - “Ha

chiesto o riscosso delle prestazioni presso un’altra assicurazione sociale?” - sui

FAUT di settembre e di ottobre 2007 (cfr. doc. 34). In simili condizioni la

Cassa non aveva motivo di dubitare della capacità lavorativa dell’assicurato

per il lasso di tempo in questione.

2.9

Dalle

evenienze appena riportate risulta che l'assicurato ha disatteso i suoi

obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.6).

Non

comunicando la propria inabilità al lavoro del 50% afferente al periodo dal 23

agosto al 31 ottobre 2007 allorquando era iscritto in disoccupazione, egli ha

impedito alla Cassa di verificare senza indugio l’importo delle indennità

giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni a cui aveva diritto e

conseguentemente in che misura potevano essergli assegnate le indennità di

disoccupazione per l’arco di tempo dal 23 agosto al 31 ottobre 2007 (cfr. art.

28.

cpv. 2 LADI).

All’assicurato

avrebbe dovuto risultare chiaro e logico che per la Cassa, presso la quale, nel

dicembre 2006, aveva postulato l’erogazione di prestazioni tenuto conto di una

capacità al lavoro a tempo pieno (cfr. doc. 36), era determinante conoscere

senza ritardo alcuno la sua abilità al lavoro per ogni periodo di controllo.

Egli

avrebbe dovuto, perciò, rispondere a ogni domanda dei FAUT in modo conforme

alla realtà.

Un tale

comportamento configura una grave negligenza che esclude la buona fede

dell'assicurato intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il

condono delle prestazioni chiestegli in restituzione (cfr. consid. 2.3, 2.4,

2.5

).

In

proposito è utile evidenziare che, anche nell’ipotesi in cui l’URC fosse stato tempestivamente

informato dell’incapacità al lavoro del 50% dell’insorgente per il periodo dal

23.

agosto al 31 ottobre 2007, l’esito della presente vertenza non potrebbe

essere differente.

In

proposito è utile evidenziare che il TF, in una sentenza C 288/06 del 27 marzo

2007, ha stabilito, nel caso di un assicurato sospeso per 20 giorni dal diritto

alle indennità di disoccupazione per avere violato il proprio obbligo di

informare e annunciare, che era irrilevante che lo stesso avesse informato il

consulente del personale presso l’URC in merito al guadagno intermedio

conseguito. In effetti la menzione dell’attività svolta a un organo

incompetente non esonerava l’assicurato dal dovere di informare la competente

cassa di disoccupazione.

Al

riguardo cfr. anche DLA 2006 N. 5 pag. 69.

Contestualmente giova,

poi, segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006,

ha ribadito che per negare la buona fede non è necessario un comportamento

doloso, né fraudolento.

2.10

L’insorgente

ha chiesto al TCA di volergli concedere un incontro personale (cfr. doc. IV).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato

questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica (il ricorrente ha chiesto di volergli concedere un incontro

per potersi esprimere al meglio), questo TCA rinuncia a un’audizione delle

parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21

agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 della legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008, in

vigore dal 1° ottobre 2008 secondo cui "se le circostanze lo giustificano,

il Giudice cita le parti per un dibattimento").

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora, inoltre, l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Nel caso

in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto comprensivi degli esiti degli accertamenti

effettuati da questa Corte, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove,

come ad esempio l’audizione postulata dal ricorrente (cfr. doc. I).

2.11

L'assicurato

ha, inoltre, indicato di non potersi permettere un avvocato (cfr. doc. IX).

A

prescindere dalla questione di sapere se in concreto siano o meno adempiute le

condizioni per ottenere il gratuito patrocinio giusta gli art. 61 lett. f LPGA

e 21 cpv. 2 vLPTCA, applicabile sulla base della disposizione transitoria di

cui all’32 Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008 (assistenza giudiziaria

necessaria o comunque indicata, stato di indigenza dell’assicurato e

conclusioni non sprovviste di esito favorevole), va osservato che

secondo l'art. 21 cpv. 1 del vLPTCA (cfr. nuovo art. 28

Lptca), il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare. Se il giudice lo

riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un patrocinatore

idoneo.

In una

sentenza del 27 febbraio 2006 il TCA nella causa C., inc. 35.2005.53, ha negato

ad un assicurato il patrocinatore d'ufficio rilevando:

"

Nel caso di specie, la qualità degli allegati

prodotti da X, ingegnere elettrotecnico di professione, dimostra che egli è

stato in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di

modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio."

In una sentenza dell'8

novembre 2004 nella causa F., C 116/03, il TFA è giunto allo stesso risultato,

sottolineando:

"

Eine unentgeltliche Verbeiständung fällt ausser

Betracht, da der

Beschwerdeführer seine Interessen in diesem

Prozess selber gehörig wahren konnte und nicht ersichtlich ist, welchen

zusätzlichen Nutzen in dieser Situation eine anwaltliche Vertretung erbracht

hätte. (BGE 103 V 47, 98 118;

vgl. auch BGE 128 I 232 Erw.

2.5.2

mit Hinweisen)."

In concreto l’assicurato è

stato in grado di motivare adeguatamente le proprie conclusioni.

Il TCA ha compreso quanto

postulato dall’insorgente e ha potuto rispondere puntualmente alle sue domande.

Al riguardo non va

dimenticato che in materia di assicurazioni sociali vige il

principio inquisitorio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA; art. 9 vLPTCA; art.

16.

Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008).

In simili circostanze, nel

caso in esame, non vi era la necessità di assegnare al ricorrente un

patrocinatore d’ufficio.

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre concludere che, venendo a mancare il primo

presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni - la

buona fede - (cfr. consid. 2.9.), a ragione la Sezione del lavoro ha respinto

la relativa istanza senza verificare se l'ulteriore condizione, quella del

grave rigore, fosse o meno adempiuta (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; 4 OPGA).

La

decisione su opposizione del 14 maggio 2008 deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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