38.2008.30
Sosp.di 21 gg per avere rinunciato alla nomina quale tecnico comunale presso un comune dove era incaricato. Ass.avrebbe dovuto accettare impiego e poi discutere aspetto salariale(blocco aumenti rispet
17 settembre 2008Italiano39 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2008.30
Data decisione, Autorità:
17.09.2008, TCA
Titolo:
Sosp.di 21 gg per avere rinunciato alla nomina quale tecnico comunale presso un comune dove era incaricato. Ass.avrebbe dovuto accettare impiego e poi discutere aspetto salariale(blocco aumenti rispetto a stipendio non di entità tale da rendere inesig.prosec.occup.).Problemi di salute non comprovati
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 let. b OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.30
DC/sc
Lugano
17 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 maggio
2008 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 13 maggio 2008 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha ridotto da 31 a 21 giorni la durata della sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:
"
Il Sig. RI 1 si è
annunciato in disoccupazione in data 1° gennaio 2008.
Dal formulario "Domanda di Indennità di
disoccupazione" compilato dall'Assicurato, si rileva che lavorava presso
il Comune di __________ dal 2005 ed ha concluso il rapporto di lavoro il 31
dicembre 2007 in seguito alla fine del contratto.
Dall'Attestato del datore di lavoro compilato dal Comune di __________ veniva
confermato che il Sig. RI 1 ha lavorato dal 1. gennaio 2005 al 31 dicembre 2007
in qualità di tecnico comunale con un contratto di durata determinata. Il
Comune evidenziava che l'impiego si è concluso in seguito alla rinuncia alla
nomina da parte del dipendente.
Nell'incarto è presente ulteriore documentazione
dove emerge che, in data 11 dicembre 2007, l'assicurato scriveva una lettera al
Municipio evidenziando che non accettava la nomina a tecnico comunale in quanto
le sue richieste, esposte in sede di concorso, non erano state accolte.
Su richiesta della Sezione, il Comune di __________,
con lettera del 21 gennaio 2008, indicava che il Sig. RI 1 dopo aver partecipato
al concorso indetto dal Municipio di __________ in data 12 novembre 2007, aveva
di fatto ottenuto la nomina nella funzione di tecnico comunale. Essendo
sopraggiunte incomprensioni circa le condizioni d'impiego e non avendo il
Municipio completamente assecondato le rivendicazioni dell'assicurato, lo
stesso ha spontaneamente deciso di rinunciare alla nomina.
La Sezione, con lettera del 22 gennaio 2008,
invitava il Sig. RI 1 a precisare le sue argomentazioni in merito allo scritto
del Municipio. L'assicurato, con lettera del 28 gennaio 2008, indicava che la
decisione da lui presa è il risultato di un attento esame che considera il
periodo trascorso presso l'amministrazione comunale e le prospettive di
evoluzione del comune. Precisa
che ha intrapreso l'attività di tecnico comunale con tanta buona volontà in un
momento dove si portava avanti il processo di aggregazione, ma la sua
positività si è affievolita in
quanto il clima e l'attività di lavoro sono peggiorati. A novembre 2007 indica
che è stato pubblicato il concorso dove ha presentato la sua candidatura
richiedendo di poter lavorare al 90% per alleggerire e dilazionare l'attività.
II Municipio convocò l'assicurato per spiegare la motivazione di tale richiesta
e comunicando che aveva deciso un blocco dei salari per 4 anni escluso il
carovita. Non essendo d'accordo l'assicurato chiese un aumento di 2 scatti
nella classe mediana che le avrebbe permesso di compensare in parte la perdita
dei prossimi 4 anni. Indica che il Municipio ha in seguito accolto la riduzione
del 10% dell'orario lavorativo ma ha confermato il salario come nell'anno
precedente fissandolo per l'intero quadriennio. Precisava infine che non aveva
disdetto un contratto in quanto era incaricato con un contratto a termine
scadente il 31 dicembre 2007.
La Sezione di __________ sottoponeva il caso alla
Sezione del Lavoro di __________ che con decisione dell'11 febbraio 2008
riteneva l'assicurato idoneo al collocamento in quanto ha rinunciato a lavorare
presso l'ultimo datore di lavoro essenzialmente per questioni salariali.
La Sezione di __________, con decisione del 18
febbraio 2008, decretava una sospensione di 31 giorni in quanto l'assicurato ha
rinunciato alla nomina quale tecnico comunale presso il Comune di __________.
Nell'atto di opposizione l'assicurato riprende integralmente le sue
osservazioni inoltrate alla Sezione precisando che in sostanza il contratto
proposto le creava un forte pregiudizio.
Precisa che l'aspetto principale riguarda il
salario dove il Municipio gli avrebbe imposto il medesimo stipendio del
precedente anno oltre ad un blocco per un quadriennio. L'assicurato evidenzia
che ha ritenuto tale imposizione lesiva dei suoi diritti di dipendente. Inoltre
indica che ha avuto la conferma che il Municipio non teneva minimamente conto
della formazione dell'assicurato, dell'impegno profuso, dell'impegno assunto
per il conseguimento del diploma di tecnico comunale e dei precedenti anni di
pratica presso l'amministrazione comunale. Infine evidenzia che in caso di
disdetta occorre presentarla con un preavviso di 6 mesi, condizione positiva
per coloro che desiderano mantenere un lavoro fisso ma fortemente penalizzante
qualora fosse alla ricerca di un nuovo posto di lavoro.
Secondo costante giurisprudenza si esige che un
assicurato venga sospeso dal diritto alle indennità se è disoccupato per
propria colpa.
In considerazione di quanto sopra emerge un grado
di colpa dell'assicurato anche se non ascrivibile a grave. Infatti, in seguito
alle argomentazioni evidenziate dall'Assicurato nell'atto di opposizione si
ritiene che una sospensione di 21 giorni sia maggiormente commisurata al grado
di colpa dell'assicurato in quanto le motivazioni addotte possono essere
maggiormente considerate nella valutazione del caso. Si decide pertanto di
ridurre il numero dei giorni di sospensione da 31 a 21 giorni
controllati." (Doc. 23)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha chiesto l'annullamento della sanzione con le seguenti motivazioni:
"
(...)
Ritorno sul principio dell'accettabilità di un contratto di lavoro e dell'adeguatezza
del posto di lavoro.
Purtroppo, devo constatare che la decisione
oggetto del presente ricorso, si limita a citare gli argomenti del
sottoscritto, ribadendo in conclusione che vi è comunque una colpa
mediamente grave (visto che comunque vengo penalizzato con 21 g. secondo
l'art. 45 OADI).
Finora, nessuno si è pronunciato sull'aspetto
inerente la condizione comunicatami in fase di colloquio dal mio ex. datore
(Municipio di __________) ed in seguito impostami, ossia la decisione di
bloccare per 4 anni i salari dei dipendenti comunali.
Tale imposizione è assolutamente arbitraria
essendo in contrasto con il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di __________
(consultabile su __________). Il
Municipio può se del caso decidere un blocco (cfr. ROD art. 37 cpv 6.)
...nell'ambito della presentazione del preventivo ...e se la situazione
finanziaria lo richiede ...
Ora, questo significa valutare di anno in anno la
situazione e non di sicuro stabilire a priori un blocco per 4 anni. Inoltre,
come ha precisato recentemente sui giornali il Municipio di __________, si
prevede un trend positivo per le finanze comunali ... quindi non ci sono particolari motivi per tali scelte.
Si tratta in conclusione di valutazioni a
carattere politico, che hanno condizionato inevitabilmente la decisione del
sottoscritto.
Tutto questo per dire che di fronte ad
un'imposizione di questo tipo, l'impiego proposto risultava palesemente
inadeguato, quindi inaccettabile.
Mi fa un po' specie che nell'ambito della
disoccupazione si stabilisca facilmente ed in prima istanza, senza prendere in
considerazione le motivazioni addotte, che esiste una colpa grave, obbligando
l'assicurato a sostenere e precisare ulteriormente la situazione per sostenere
la propria causa.
Non sono peraltro soddisfatto della riduzione
concessami dopo la mia opposizione, in quanto ritengo tuttora di non avere
avuto assolutamente una colpa, ma di essere stato vittima di imposizioni
ingiuste.
Il contratto proposto creava un forte pregiudizio
al sottoscritto, aspetti elencati e sollevati negli scritti allegati.
A termine di questa vicenda posso quindi
concludere ed evidenziare che quale dipendente comunale non ho potuto contare
della considerazione e tantomeno del sostegno del Municipio.
Per mia fortuna, con le ricerche di impiego che
ho avviato, ho ricevuto, oltre ad altre buone possibilità di impiego, anche
lettere incoraggianti e di stima.
In conclusione ritengo quindi che non mi si può
imputare una colpa per quanto ha riguardato la mia situazione di disoccupato,
in quanto il contratto di lavoro propostomi non poteva essere considerato
adeguato, anzi l'eventuale accettazione di tale contratto mi avrebbe
svantaggiato in modo importante nella ricerca di un nuovo posto.
Chiedo quindi di beneficiare interamente
dell'indennità disoccupazione, senza sospensione, per il periodo in cui ho
dovuto iscrivermi (4 mesi)." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 4 luglio 2008 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva
in particolare:
"
(...)
A mente della Cassa risulta inconfutabile che
l'assicurato, dopo aver lavorato per 3 anni presso il Comune di __________,
aveva ricevuto la conferma della nomina per la funzione di tecnico comunale
sempre presso lo stesso Municipio.
L'assicurato ha espressamente dichiarato, tramite
2 lettere indirizzate nel mese di dicembre 2007 al Municipio di __________, di
non accettare la nomina in quanto le sue richieste non erano state accolte in
sede di concorso.
La prima richiesta era quella di ottenere la
riduzione dal 100 al 90% dell'impiego per alleggerire e dilazionare la sua
attività. Il Municipio, come indicato dall'assicurato nella lettera indirizzata
alla Cassa, ha accolto a suo favore la riduzione del 10% dell'orario
lavorativo. La seconda richiesta non è stata accolta dal Municipio in quanto le
veniva imposto, come indicato dal ricorrente, il medesimo salario del
precedente anno più un blocco dello stesso per un quadriennio.
A tale proposito si precisa, come giustamente
indicato dal ricorrente, che il carovita per il quadriennio 2008/2011 veniva
completamente garantito dal Municipio e quindi ufficialmente il Comune aveva
deciso unicamente di bloccare lo scatto salariale.
Inoltre si evidenzia che la decisione municipale
di bloccare gli stipendi per il periodo di 4 anni era già nota ai dipendenti
prima della pubblicazione dei concorsi. La decisione era da collegare nella
volontà del Consiglio Comunale, manifestata in sede di approvazione del preventivo
2007, di ridurre l'onere degli stipendi bloccando gli stessi salvo il pieno
riconoscimento del carovita. Infine si evidenzia che l'assicurato avrebbe
potuto procedere contro il Municipio, contestando formalmente in via
amministrativa la risoluzione municipale per visionare se in effetti il
contratto propostogli era considerato adeguato oppure da modificare.
Non accettando quindi la nomina a Tecnico
Comunale l'assicurato si è quindi reso passibile di una colpa al cospetto
dell'assicurazione disoccupazione per essere rimasto disoccupato per sua
volontà. La riduzione da 31 a 21 giorni di sospensione a nostro avviso tiene
pertanto già in valida considerazione le indicazioni poste dall'assicurato nei
vari scritti indirizzati alla Cassa." (Doc. III)
1.4. Il 14 luglio
2008 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Confermo che quanto
riassunto nella lettera del 4 luglio u.s. da parte dell'CO 1 corrisponde ai
fatti, se non che la comunicazione al sottoscritto, da parte del municipio,
relativa al previsto blocco salari, è stata comunicata ufficialmente durante il
colloquio avvenuto in fase di concorso.
Tale decisione era verosimilmente legata alle
indicazioni espresse dal Consiglio Comunale, relative al preventivo del
prossimo anno, ma non del prossimo quadriennio !!
Il municipio ha facilmente adottato le
suggestioni del C.C., senza approfondire minimamente eventuali dettagli con il
sottoscritto e senza lasciarmi alternative .. prendere o lasciare.
Ho deciso di lasciare, in primo luogo per far
comprendere a qualcuno che il rispetto delle persone è prioritario e tale
principio non può essere offuscato da scelte politiche. Secondariamente, ma di
maggiore importanza, ho considerato gli effetti sulla mia salute di quanto
passato e quanto poteva ancora succedere, prospettive poco rosee.
Quindi, è vero che avrei potuto accettare la
nomina e contestare in via amministrativa la famosa decisione sul blocco
salari, ma a quale scopo ?
Vista la poca considerazione e visto il risultato
delle recenti elezioni, non so proprio se sarei rimasto, anzi ora sono convinto
che ho fatto la giusta scelta.
Completo, precisando che non sono rimasto
disoccupato per mia volontà, ma perché costretto."
(Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'assicurato
che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr.
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
E'
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra
occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di
lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante
giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione
del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta
inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9,
consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
La costante giurisprudenza
del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato
mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche
malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i
superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di
lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA
1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).
Analogamente, il TFA ha
già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro
adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di
attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA
1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un
lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la
disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita
sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere
giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi
soggettivi").
L'assicurato deve dunque
mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata
non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri
("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri
ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987
N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).
Nella già citata sentenza
C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito
dell'art. 44 lett. b OADI:
"
(...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44).
(...)"
Va ancora
precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal
1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente
garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui
continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.3. La
seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la
disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI
prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto
di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme
agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in
un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo
di lavoro;
f. necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte
del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in
un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni
o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
(Per un
commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,
pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,
Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des
Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27,
vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V
41).
2.4. Per costante
giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata
l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da
adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I
550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre
1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V
351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238;
STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001
nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227;
STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella
causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
2.5. A proposito
delle divergenze a livello salariale tra datore di lavoro e dipendente, in una
sentenza C 185/04 del 12 aprile 2005 l'Alta Corte si è così espressa:
"
(...)
3.2 Le recourant prétend que la continuation des
rapports de travail lui était devenu insupportable. Outre le refus de
l'employeur d'augmenter son salaire, l'inobservation des conditions
d'engagement et des promesses faites avait généré un climat que l'on pouvait
qualifier de mobbing avec vexation, humiliation et souverain mépris des efforts
entrepris; il reconnaissait néanmoins que son état de santé n'avait pas été
altéré au point de devoir suivre un traitement médical.
Des désaccords sur le montant du salaire ou un
rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas
à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au
contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à
ce qu'il ait trouvé un autre emploi (Stauffer, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, p. 41 ad
art. 30 et les références; SVR 1997 AlV n° 105 p. 323 consid. 2a; DTA 1986 n°
23 p. 90 consid. 2b). Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de
l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à
ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une
résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p.
275; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités
de l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182).
En l'espèce, les motifs invoqués par le
recourant, qui relèvent pour l'essentiel de divergences d'opinion entre lui et
son employeur, ne sont pas de nature à justifier qu'il fût mis fin aux rapports
de travail sans garantie d'un nouvel emploi. On ne saurait en particulier voir
dans les allégués du recourant un juste motif de résiliation. (...)"
In una sentenza pubblicata
in RDAT I - 1997 pag. 261 seg. e in SVR 1997 ALV N° 89 questo Tribunale ha
sviluppato le seguenti considerazioni a proposito dell'art. 16 cpv. 2 lett. a
LADI:
"
Dalle affermazioni del datore di lavoro emerge
quindi che l' assicurata era in realtà tenuta a svolgere un numero di ore di
lavoro settimanali ben superiore alle ore 42 previste dal CCNL. Del resto già
nell' “attestato del datore di lavoro” venivano indicate 48 ore di lavoro
settimanale (cfr. Doc. 2).
Questa circostanza non è comunque sufficiente per
poter abbandonare un impiego , senza subire nessuna conseguenza dal profilo
dell' assicurazione contro la disoccupazione. Infatti in una sentenza del 21
maggio 1996 nella causa A.R. , il Tribunale federale delle assicurazioni
confermando una sanzione di 15 giorni inflitta da una Cassa ad un' assicurata
che si era licenziata per disaccordi sull' orario di lavoro ha , in particolare
sottolineato:
" Secondo l'
art. 321 cpv. 1 CO quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di
quello convenuto o d' uso o stabilito mediante contratto normale o contratto
collettivo , il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in
cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui
secondo le norme della buona fede.
La giurisprudenza ha al riguardo precisato che il rifiuto di un
assicurato di compiere delle ore straordinarie nel senso suddetto , provocando
in tal modo il proprio licenziamento , costituisce un comportamento colpevole
ai sensi dell' assicurazione disoccupazione , il quale giustifica una
sospensione del diritto alle indennità (DTF 112 V 246 consid. 2b).
Nel caso in esame risulta che la ricorrente , iniziando l' attività
presso la SA , non era disposta ad accettare un orario di lavoro maggiore di
quello convenuto contrattualmente , il che dopo un solo giorno di attività ha
condotto il 4 maggio 1994 al suo licenziamento.
Ora dall' incarto non emerge che essa non fosse in grado di prestare le
ore supplementari richieste o che il compimento delle medesime non fosse da lei
ragionevolmente esigibile , pacifico essendo inoltre che l' interessata non ha
negato avere il datore di lavoro offerto di compensare o retribuire le ore
suppletive conformemente all' art. 321c cpv. 2 e 3 CO.
Né decisive sono le spiegazioni della ricorrente circa il luogo di
lavoro; all' assicurata sarebbe spettato fare un tentativo , perlomeno nell'
attesa di reperire un nuovo impiego.
In queste condizioni , legittimamente la Cassa disoccupazione ha
pronunciato una sospensione del diritto a indennità per colpa dell' assicurata
alla base del licenziamento."
Il problema relativo al numero di ore settimanali
di lavoro non avrebbe dovuto dunque essere in concreto risolto abbandonando il
posto di lavoro ma bensì discutendo con il datore di lavoro , tanto più che ,
dalle affermazioni di quest' ultimo sembrerebbe che , al momento dell'
assunzione , la ricorrente si era dichiarata disposta a lavorare 6 giorni la
settimana (cfr. Doc. 4).
In un'altra sentenza
pubblicata in RDAT II - 1996 pag. 262 seg. il TCA non ha invece ritenuta
ragionevolmente esigibile una riduzione di salario del 12/13%, dopo avere
ricordato che:
" Ora,
se è vero che tale criterio è stato espressamente fissato dalla giurisprudenza
federale (cfr. DLAD 1986 pag. 92, vedi pure DLAD 1986 pag. 95), in una sentenza
in cui il TFA ha stabilito che, nell'ottica del diritto sull'assicurazione
contro la disoccupazione, si può pretendere che un assicurato accetti una
modificazione dal contratto di lavoro connessa con una debole perdita di
salario, è altrettanto vero che in quell'occasione la diminuzione di salario
era effettivamente ridotta ed ammontava circa al 3%. (Il TFA ha tra l'altro
precisato, che anche se la riduzione fosse stata del 10% avrebbe dovuto essere
Considerandi
accettata, cfr. DLAD 1986 pg. 92).
Nel caso presente invece la riduzione è molto più alta e si situa
nell'ordine del 12-13% visto che il salario orario sarebbe passato da fr. 22.25
a fr. 19.50 (cfr. Doc. 8). Si può quindi legittimamente dubitare che si tratti
di una "debole" riduzione di salario ai sensi della giurisprudenza
federale."
In una sentenza C 221/02
del 4 agosto 2003 l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
2.2
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid.
6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo
obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da
parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187
consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione
amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con
riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione
dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art.
30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli
effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.).
2.3
Secondo giurisprudenza, un assicurato è da
considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi
bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il
quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità
(DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b). Di conseguenza, una persona è suscettibile
di andare soggetta a sospensione anche se provoca la propria disoccupazione per
motivi onorevoli (Chopard, op. cit., pag. 47)."
2.6
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
In una
sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag.
38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle
sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:
"
c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der
auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember
1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte
ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer
neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem
Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage
(Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996
3071).
In einem nicht veröffentlichten Urteil U.
vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit
ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45
Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid
aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von
31.
auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist
zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen
dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von
Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer
Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das
Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98,
in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne
Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte
Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der
Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV
vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war
bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997,
C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser
Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten
Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere
Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
(Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist
klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann
Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen
besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das
Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine
Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern
lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter
dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung
zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach
den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur
als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen
offen bleiben."
(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c,
pag. 41-42)
Nel caso che era chiamato
a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:
"
d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach
der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall,
wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst
anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der
Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die bisherige
Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1. November 1997
eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den ebenfalls
unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das
Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er
sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der
Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin
aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar
selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2
lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres
Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C
16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher,
die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage
herabzusetzen."
(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)
In una
sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre
confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva
lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla
malattia di sua madre.
In una
sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra
Massima istanza ha ribadito che:
"
(…) Zwar hat das Eidgenössischen
Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998
(C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine
Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell
unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und
Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen
31.
und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht
im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter
Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom
16.
September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B.
vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts
Dispositivo
geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten
Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere
Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30
Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar
feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs.
1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer
Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von
Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im
Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere
Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren
Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer
(nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer
geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa),
pag. 50)
Nonostante
il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza
federale appena citata ha dunque stabilito che, trattandosi di un assicurato
che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di
lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza
fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali
delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque
limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c
OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.
RtiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA
dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto 2003
nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO c/
J., C 278/01).
Ciò vale
peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.
DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi
d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)
In una
sentenza C 153/06 del 12 marzo 2007 il Tribunale federale ha stabilito che, a
torto, un Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ridotto da 25 a 20
giorni la durata della sospensione inflitta dall'amministrazione a un
assicurato che aveva sciolto il contratto di lavoro durante il periodo di
prova.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
"
2.2 Hinsichtlich des Verschuldensgrades hat das
kantonale Gericht überdies richtig erwogen, dass die nicht entschuldbare
Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen gestützt
auf Art. 45 Abs. 3 AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu werten ist
(zur möglichen Abweichung hievon bei Vorliegen besonderer Umstände: BGE 130 V 125 ff.; ARV 2000 Nr. 8
S. 42 E. 2c, C 226/98). Bei der Überprüfung der Angemessenheit (vgl. Art. 132
lit. a OG) der verfügten Einstellungsdauer ist sodann der Grundsatz zu beachten,
dass das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an
die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf; das Gericht muss sich auf
Gegebenheiten stützen können, welche seine abweichende Ermessensausübung als
naheliegender erscheinen lassen. Vermag das kantonale Gericht einen solchen
triftigen Grund für den Eingriff in das Ermessen der Verwaltung darzutun,
namentlich indem einem im Verwaltungsverfahren noch unbeachteten Umstand
Rechnung getragen wird, weicht das Bundesgericht seinerseits nicht ohne
triftigen Grund in das der Vorinstanz zustehende Ermessen ein (BGE 126 V 353 E. 5d S. 362, 123 V
150 E. 2 S. 152; Urteil C 43/06 vom 19. April 2006, E.
1.2).
3.
3.1 Aufgrund der Akten steht fest, dass die
Beschwerdegegnerin am 26. April 2005 eine unbefristete Teilzeitstelle als
kaufmännische Mitarbeiterin bei der Firma P.________ AG, von sich aus während
der Probezeit auf den 6. Mai 2005 kündigte, da die Stelle offenbar nicht ihren
Erwartungen entsprach. Der Streit dreht sich letztinstanzlich einzig um die
verschuldensabhängige Dauer
der Einstellung. Dabei stellt sich insbesondere
die Frage, ob das kantonale Gericht zu Recht ins Ermessen der Verwaltung
eingegriffen hat.
3.2 Nach Auffassung des kantonalen Gerichts trägt
die von der Kasse verfügte, im oberen Bereich des mittelschweren Verschuldens
angesiedelte Einstellungsdauer von 25 Tagen den individuellen Umständen,
namentlich den geltend gemachten Spannungen am Arbeitsplatz, nicht hinreichend
Rechnung. Zu Gunsten der Versicherten habe die Verwaltung - gemäss
Beschwerdeantwort im
vorinstanzlichen Verfahren - nur die laufende
Probezeit berücksichtigt.
Deshalb sei eine Einstellungsdauer von 20 Tagen -
mithin im unteren Bereich des mittleren Verschuldens - angemessen.
3.3 Die beschwerdeführende Kasse hält
letztinstanzlich daran fest, dass bei der Bemessung des Verschuldens sowohl die
Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin in der Probezeit gekündigt habe, als auch
die nicht einfache Situation am Arbeitsplatz berücksichtigt worden sei, weshalb
man bei der individuellen Verschuldensbeurteilung auch nur von einem
mittelschweren
Verschulden ausgegangen sei. Da an der
vorinstanzlichen Hauptverhandlung keine neuen Gründe für die Unzumutbarkeit der
Arbeitsstelle vorgebracht worden seien, stelle die vorgenommene Kürzung des
kantonalen Gerichts einen unzulässigen Eingriff in das der Verwaltung
zustehende Ermessen dar.
3.4 Rechtsprechungsgemäss vermögen weder
gesundheitliche Beschwerden, solange sie nicht ärztlich attestiert worden sind
(BGE 124 V 234 E. 4b/bb S.
238), noch ein schlechtes Arbeitsklima oder Meinungsverschiedenheiten mit Vorgesetzten
oder Arbeitskollegen eine Unzumutbarkeit der Fortführung des Arbeitsverhältnisses
zu begründen (ARV 1986 Nr. 23 S. 92 E. 2b, C 202/85).
Gründe, welche den Verbleib an der Arbeitsstelle
unzumutbar gemacht hätten, liegen hier klarerweise nicht vor, weshalb die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht erfolgte. Indessen können die
genannten Umstände das Verschulden, die Stelle ohne Zusicherung einer neuen
gekündigt zu haben, in einem milderen Licht erscheinen lassen. Dabei gilt es zu
beachten, dass eine sachgerechte Ermessensbetätigung erfordert, den gesamten
Ermessensspielraum nach oben und unten in einer
dem jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen (BGE 123 V 150 E. 3c S. 153).
3.5 Der Verfügung vom 28. Juli 2005 wie dem
Einspracheentscheid vom 25. August 2005 ist zu entnehmen, dass die Kasse - wenn
auch in knapp begründeter Form - sowohl die unbefriedigende
Arbeitsplatzsituation aufgrund der Schwierigkeiten mit der direkten
Vorgesetzten, als auch die erfolgte Kündigung während der Probezeit beachtet
und das Verschulden ausdrücklich in "Berücksichtigung aller Umstände"
als mittelschwer eingestuft hat. Mit dem Abweichen von der Regelsanktion im
Bereich des schweren Verschuldens hat die
Kasse demnach besondere Umstände, welche eine
mildere Sanktion rechtfertigen, anerkannt. Dass sie dabei Erhebliches
unbeachtet gelassen hätte, ergibt sich aus den Unterlagen nicht. Mit einer in
der oberen Hälfte des mittleren Verschuldens liegenden Einstellungsdauer hat
sie vielmehr ihr Ermessen sachgerecht betätigt, zumal aus den Akten nicht
hervorgeht, dass die
Versicherte Schritte zur Bereinigung der
belastenden Situation mit der Vorgesetzten oder der aufgeführten
arbeitsvertraglichen Differenzen unternommen hätte. Gemäss Angaben der
Arbeitgeberin im vorinstanzlichen Verfahren vom 2. März 2006 schien sie
vielmehr zu einer Klärung derselben gar nicht bereit. Die Beschwerdeführerin
kündigte das Arbeitsverhältnis mithin bereits 24 Tage nach Stellenantritt,
womit sie das Risiko einer erneuten Arbeitslosigkeit klarerweise in Kauf nahm.
Ihr persönliches Verhalten hat zum
Entstehen des Schadens im Sinne einer vermeidbaren
finanziellen Mehrbelastung der Arbeitslosenversicherung beigetragen, woran sie
angemessen mitzubeteiligen ist (vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, Rz
822 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV:
Soziale Sicherheit, 2., aktualisierte und
ergänzte Auflage, Basel 2007). Wenn die Arbeitslosenkasse bei dieser Sachlage
eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung für die Dauer von 25 Tagen
verfügte, kann dies nicht als unangemessene Sanktion angesehen werden, welche eine
abweichende Ermessensausübung wie sie die Vorinstanz vornahm, als naheliegender
oder zweckmässiger erscheinen lässt."
2.7. Nella
presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato ha
rinunciato alla nomina quale tecnico comunale presso il Comune di __________,
presso il quale era in precedenza incaricato (cfr. Doc. 4, Doc. 16, Doc. 14;
vedi pure consid. 1.1 e 1.3).
Egli ha così,
di fatto, sciolto di propria iniziativa il contratto di lavoro senza essersi
preventivamente procurato un altro impiego.
L'assicurato
deve dunque venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla
base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la
prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova
occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.
Secondo
questo Tribunale, le motivazioni addotte dall'assicurato (cfr. Doc. 18), non
sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione almeno temporanea del rapporto
di lavoro.
Per quel
che riguarda gli aspetti salariali il ricorrente ha contestato il fatto che il
Municipio di __________ ha bloccato gli aumenti per tutto il quadriennio riconoscendo
esclusivamente il rincaro in modo completo :
"
(...)
In pratica, con questa condizione, non avrei
potuto beneficiare degli scatti previsti (equivalenti a circa 2000.-- fr. /
anno) per la classe di salario mediana (definita secondo il regolamento
comunale "di prestazione normale") nella quale si collocava già nel
2007 il mio stipendio.
Non essendo per niente d'accordo con tale
imposizione, quale controproposta ho chiesto un aumento di 2 scatti nella
classe mediana (classe stabilita dal regolamento comunale per la funzione
specifica), che mi avrebbe permesso di compensare in parte la perdita per i prossimi
4 anni. Al riguardo, avevo eseguito alcune verifiche in merito ai salari di
altri tecnici comunali, con situazioni simili, in modo da rivendicare un
salario corretto x la funzione. (...)" (Doc. 18)
Ora,
tenuto conto di un salario annuo lordo percepito nel 2007 di fr. 97'904.10
lordi, cfr. Doc. 11, la questione del blocco degli aumenti non è di entità
tale da rendere inesigibile, almeno temporaneamente, la prosecuzione del
rapporto di lavoro dal profilo dell'art. 16 cpv. 1 lett. a LADI.
In
particolare non ci troviamo qui in presenza di una notevole riduzione di
salario rispetto alla situazione precedente (cfr. consid. 2.5).
Come
giustamente sottolineato dalla Cassa (cfr. consid. 1.3), l'assicurato avrebbe
invece dovuto accettare l'impiego, discutere con il Municipio l'aspetto
salariale (cfr. STF C 153/06 del 12 marzo 2007 riprodotta al consid. 2.5) e, se
del caso, contestare successivamente la risoluzione municipale per quel che
riguarda la questione del blocco degli aumenti salariali (al riguardo cfr. Doc.
22. "Il Regolamento organico dei dipendenti art. 37 definisce le classi e
gli scatti a cui i dipendenti hanno di principio diritto e lascia la facoltà al
Municipio di valutare annualmente, in fase di preventivo la situazione, con la
possibilità di porre dei correttivi ai salari, ma sicuramente non nella forma
di un blocco generale dei salari prestabilito per 4 anni e tantomeno senza
avere a disposizione dati finanziari chiari. Essendo il primo anno di gestione del
nuovo comune, non è ancora stato esaminato il consuntivo del nuovo comune. A
mio avviso vi è stato un abuso nell'applicazione di questa clausola."),
peraltro applicato a tutti i dipendenti comunali (cfr. consid. 1.3).
Tale
soluzione si giustifica tanto più se si considera che il Municipio di __________
ha accolto l'altra richiesta dell'assicurato, che aveva chiesto di poter
lavorare solo al 90% (cfr. doc. 18).
Inoltre i
problemi di salute ai quali ha fatto allusione nel suo scritto del 14 luglio
2008 (cfr. consid. 1.4), non sono stati comprovati da nessun certificato medico
(cfr. consid. 2.4), per cui l'occupazione era anche conforme all'art. 16 cpv. 2
lett. c LADI).
Alla luce
di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che, a ragione, la Cassa ha
inflitto all'assicurato una sanzione fondata sugli articoli 30 cpv. 1 lett. a
LADI e 44 lett. b OADI.
Anche la
durata della sospensione (21 giorni di penalità), tiene debitamente conto di
tutte le circostanze del caso (cfr. consid. 2.6) e rispetta il principio di
proporzionalità.
Del resto,
per costante giurisprudenza, il TCA non può senza validi motivi sostituire il
suo apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. la STF C 153/06 del 12
marzo 2007).
La
decisione impugnata deve di conseguenza essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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