38.2008.31
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 luglio 2008Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2008.31
Data decisione, Autorità:
30.07.2008, TCA
Titolo:
Mancate e insuffic.ricerche prima della disoccup.L'assicurato non aveva la garanzia di continuare l'attività presso l'azienda dove lavorava in virtù a dei contratti di inserim.prof.conclusi con USSI.Era USSI che decideva.14 gg di sosp.ridotti a 11(sapere di dover cercare non è un fattore aggravante)
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.31
rs
Lugano
30 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 maggio
2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________, __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 maggio 2008 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 22
aprile 2008 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1 per quattordici giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo dal mese di gennaio al mese di marzo 2008
antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 16 maggio 2008 l’assicurato ha interposto un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, in particolare, che
presso l’Istituto __________ di __________ gli sarebbe stato promesso di
prolungargli il periodo di occupazione di altri sei mesi, mentre poi l’ultimo
giorno di lavoro presso l’Istituto gli è stato detto che un ulteriore periodo
di impiego era da escludere.
L’insorgente
ha, inoltre, rilevato di avere cinquant’anni e di essere in grado di lavorare,
ma che nessuno lo assume. Ciò è per lui umiliante (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato
a stabilire se RI 1 deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione del 7 aprile 2008.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C
200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli
assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel
singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni
assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci
a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio
2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella
causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de
l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1, dal 1° aprile 2007 al
31 marzo 2008, ha lavorato a tempo pieno presso __________ in virtù di due
contratti di inserimento professionale di durata determinata (ciascuno di sei
mesi) conclusi con l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) il
10 aprile 2007, rispettivamente il 4 dicembre 2007 (cfr. doc. 2).
Il 7
aprile 2008 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dichiarando una
disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).
Al
momento del suo annuncio al collocamento il ricorrente non ha comprovato alcuna
ricerca di lavoro in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2008 precedenti la
disoccupazione.
Per
quanto concerne il mese di marzo 2008, egli ha prodotto il formulario “Prova
degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” da cui emerge lo
svolgimento di quattro sforzi volti all’ottenimento di un impiego (cfr. doc.
10), ritenuti insufficienti dalla consulente del personale.
Quest’ultima,
di conseguenza, l’11 aprile 2008, ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta di
giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 21 aprile 2008, il
fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei mesi precedenti la
disoccupazione.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
Considerandi
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 9).
Il
ricorrente, il 15 aprile 2008, ha risposto che:
"
(…) alla fine di marzo avendo avuto colloquio
con alcuni dirigenti dell’Istituto __________ di __________ quasi con certezza
mi fu detto che sarei stasato riassunto ancora alla scadenza del mio mandato.
Pertanto, ammettendo il mio mancato obbligo della raccolta di timbri, vi chiedo
gentilmente di scusarmi per questa mia mancanza.” (Doc. 8).
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
L’URC,
con decisione formale del 22 aprile 2008, ha sospeso l’insorgente dal diritto
alle indennità di disoccupazione per quattordici giorni (cfr. doc. 7; consid.
1.1
).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 16 maggio
2008.
(cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7
L’assicurato,
nei mesi di gennaio e febbraio 2008 antecedenti l’annuncio per il collocamento,
contrariamente a quanto previsto dalla LADI e dalla giurisprudenza, non ha
effettivamente intrapreso alcuno sforzo volto all’ottenimento di un’occupazione
adeguata.
Per
quanto attiene al mese di marzo 2008 egli ha prodotto quattro ricerche di
lavoro (cfr. doc. 10).
A
prescindere dalla questione di sapere se le stesse sono o meno valide dal
profilo quantitativo (cfr. consid. 2.4.), esse risultano insufficienti
qualitativamente.
Infatti
relativamente alle quattro ricerche del marzo 2008 menzionate sul modulo “Prova
degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, effettuate presso un
ristorante/pizzeria/bar, un fornaio, una macelleria e un bar l’assicurato non
ha menzionato per quale impiego si era proposto, né la data in cui ha postulato
presso questi potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 10).
A tale
proposito va ribadito (cfr. consid. 2.4.) che il TFA in una sentenza del 14
dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre
precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale
datore di lavoro.
Questo
Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno
della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione
(cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M.; STCA del 21 settembre 1999 nella
causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 35).
Le
ricerche del mese di marzo 2008 sono, poi, state compiute tutte a __________
(cfr. doc. 10).
L’assicurato
ha, di conseguenza, svolto le ricerche esclusivamente nella zona limitrofa al
proprio domicilio.
Il
ricorrente avrebbe, invece, dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello
territoriale, compiendo le ricerche di impiego non solo nelle vicinanze del suo
domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire
una nuova occupazione (cfr. STCA del 10 maggio 2005 nella causa D., 38.2005.18;
STCA del 29 luglio 2002 nella causa W., inc. 38.01.270; STCA del 24 luglio 2002
nella causa D., inc. 38.01.251).
Infine va
osservato che l’insorgente ha compiuto tutte le ricerche presentandosi
spontaneamente presso potenziali datori di lavoro. Egli, al contrario, avrebbe
dovuto preferibilmente rispondere a concrete e reali offerte d’impiego
pubblicate sui quotidiani (cfr. STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z.,
38.2003
, consid. 2.12).
Al
riguardo è utile sottolineare che questo Tribunale ha già avuto pure modo di
ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o
timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT
I-1994, pag. 206-207).
L’assicurato,
peraltro, era o comunque avrebbe dovuto essere ben al corrente dei suoi
obblighi quale disoccupato, avendo già ricorso più volte all’assicurazione
contro la disoccupazione nel passato (cfr. doc. III).
In simili
condizioni, va concluso che il ricorrente, non avendo svolto alcuna ricerca nei
mesi di gennaio e febbraio 2008 e avendone compiute di insufficienti nel mese
di marzo 2008, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone
(cfr. consid. 2.3.).
Tale
violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.3.).
2.8
Il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero
di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e
quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie
alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.
DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März
1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
Nel
caso in esame l’insorgente, nell’opposizione e nel ricorso, ha asserito che
presso l’Istituto __________ di __________ gli sarebbe stato promesso un
prolungamento del periodo di occupazione di ulteriori sei mesi (cfr. doc. 6,
I).
Al riguardo va rilevato,
come già evidenziato al consid. 2.6., che la conclusione dei contratti di
lavoro concernenti l’attività dell’assicurato a __________ dall’aprile 2007 al
marzo 2008 è avvenuta contestualmente a un progetto di inserimento
professionale di cui è competente l’USSI (cfr. art. 31a segg. Las).
Il ricorrente doveva
perfettamente sapere che spettava all’USSI decidere un’eventuale continuazione
dell’inserimento professionale.
In effetti i contratti
sottoscritti dall’assicurato nell’aprile e nel dicembre 2007 precisano chiaramente
che l’altra parte contraente è l’USSI (cfr. doc. 2, 3 ).
Il 7 dicembre 2007 il
ricorrente ha, altresì, ricevuto una lettera da parte di tale Ufficio in cui è
stato indicato che:
" il
programma di inserimento professionale al quale sta attualmente partecipando ha
una durata limitata. Tale programma ha lo scopo molteplice di impegnarla in
un’attività lavorativa, di offrirle una motivazione in più per la ricerca di un
posto di lavoro e nel caso ciò non fosse possibile di riaprire il termine
quadro per usufruire delle indennità di disoccupazione.
La finalità di questo programma presuppone
l’iscrizione presso l’Ufficio regionale di collocamento e soprattutto la
partecipazione assidua agli incontri previsto. La invitiamo pertanto, nel suo
interesse, a prendere al più presto contatto con il signor __________, suo
consulente URC,e in seguito a dar seguito alle convocazioni che riceverà.
Rimaniamo in attesa di una conferma in tal senso entro la fine del mese di
dicembre.” (Doc. 4)
L’assicurato, dunque, piuttosto
sperava di poter continuare, anche dopo il 31 marzo 2008, a lavorare presso __________
di __________.
La mera
speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.
Va del resto sottolineato
che, in ogni caso, il 15 aprile 2008, rispondendo alla “Richiesta di
giustificazione” della propria consulente del personale, l’assicurato ha
affermato che alla fine di marzo 2008, durante un colloquio con alcuni
dirigenti dell’__________ di __________, quasi con certezza gli sarebbe stato
detto che sarebbe stato riassunto alla scadenza del contratto (cfr. doc. 8;
consid. 2.6.).
Pertanto, anche volendo
ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che l’insorgente fosse legittimato a
ritenere i dirigenti di __________ competenti a stabilire un prolungamento del
contratto, l’incontro con gli stessi, avendo avuto luogo soltanto alla fine di
marzo 2008 - ossia quasi al termine del contratto di sei mesi (dall’ottobre
2007.
al marzo 2008) concluso nel dicembre 2007-, non lo esimeva dal compiere
delle ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente valide nei tre
mesi - da gennaio a marzo 2008 - precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
Il ricorrente non può, di
conseguenza, essere esentato da una sospensione dal diritto alle indennità per
non avere compiuto delle ricerche di impiego nei mesi di gennaio e febbraio
2008.
e per aver svolto delle ricerche insufficienti nel mese di marzo 2008
(cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).
2.9
Per quanto
attiene all'entità della penalità, normalmente, in base alle direttive in
vigore, l'amministrazione, in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo
antecedente al controllo della disoccupazione, infligge una sanzione che
ammonta a un minimo di quattro giorni al mese, mentre agli assicurati che
compiono insufficienti ricerche in tale lasso di tempo irroga una sospensione
minima di tre giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).
L’URC ha
inflitto all’assicurato quattordici giorni di sospensione dal diritto all’indennità
di disoccupazione con la motivazione che il ricorrente “… era chiaramente
informato dei suoi doveri in merito alle ricerche avendo sottoscritto a più
riprese documenti che glielo ricordavano” (Doc. A).
Tuttavia
il solo fatto di essere al corrente del proprio obbligo di cercare un impiego
di per sé non risulta essere un elemento aggravante ai fini della pena da
irrogare a un assicurato.
In
effetti, in caso contrario, l’inasprimento della sanzione dovrebbe allora applicarsi
a tutti gli assicurati, visto che il Tribunale federale ha stabilito che
il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta, in ogni caso,
una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche
senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione (cfr. STFA del 6
settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006
nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa
S., C 144/05; consid. 5.2.1.).
A mente
di questa Corte, quindi, nel caso concreto, tutto ben considerato, la
sospensione di quattordici giorni inflitta all’insorgente dall’URC non rispetta
il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta a
undici giorni (4 giorni per mancate ricerche nel mese di gennaio 2008 + 4
giorni per mancate ricerche nel mese di febbraio 2008 + 3 giorni per
insufficienti ricerche nel mese di marzo 2008; cfr. STCA 38.2006.33 del 28
settembre 2006).
Il
ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione su opposizione
impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione per undici giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 16 maggio 2008 dell’URC di __________ è riformata
nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per undici giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster