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38.2008.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 luglio 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C

200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata

determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli

assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,

preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati

e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano

per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di

impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel

singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni

assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio

2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella

causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de

l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1, dal 1° aprile 2007 al

31 marzo 2008, ha lavorato a tempo pieno presso __________ in virtù di due

contratti di inserimento professionale di durata determinata (ciascuno di sei

mesi) conclusi con l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) il

10 aprile 2007, rispettivamente il 4 dicembre 2007 (cfr. doc. 2).

Il 7

aprile 2008 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dichiarando una

disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

Al

momento del suo annuncio al collocamento il ricorrente non ha comprovato alcuna

ricerca di lavoro in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2008 precedenti la

disoccupazione.

Per

quanto concerne il mese di marzo 2008, egli ha prodotto il formulario “Prova

degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” da cui emerge lo

svolgimento di quattro sforzi volti all’ottenimento di un impiego (cfr. doc.

10), ritenuti insufficienti dalla consulente del personale.

Quest’ultima,

di conseguenza, l’11 aprile 2008, ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta di

giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 21 aprile 2008, il

fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei mesi precedenti la

disoccupazione.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

Considerandi

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 9).

Il

ricorrente, il 15 aprile 2008, ha risposto che:

"

(…) alla fine di marzo avendo avuto colloquio

con alcuni dirigenti dell’Istituto __________ di __________ quasi con certezza

mi fu detto che sarei stasato riassunto ancora alla scadenza del mio mandato.

Pertanto, ammettendo il mio mancato obbligo della raccolta di timbri, vi chiedo

gentilmente di scusarmi per questa mia mancanza.” (Doc. 8).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

L’URC,

con decisione formale del 22 aprile 2008, ha sospeso l’insorgente dal diritto

alle indennità di disoccupazione per quattordici giorni (cfr. doc. 7; consid.

1.1

).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 16 maggio

2008.

(cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7

L’assicurato,

nei mesi di gennaio e febbraio 2008 antecedenti l’annuncio per il collocamento,

contrariamente a quanto previsto dalla LADI e dalla giurisprudenza, non ha

effettivamente intrapreso alcuno sforzo volto all’ottenimento di un’occupazione

adeguata.

Per

quanto attiene al mese di marzo 2008 egli ha prodotto quattro ricerche di

lavoro (cfr. doc. 10).

A

prescindere dalla questione di sapere se le stesse sono o meno valide dal

profilo quantitativo (cfr. consid. 2.4.), esse risultano insufficienti

qualitativamente.

Infatti

relativamente alle quattro ricerche del marzo 2008 menzionate sul modulo “Prova

degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, effettuate presso un

ristorante/pizzeria/bar, un fornaio, una macelleria e un bar l’assicurato non

ha menzionato per quale impiego si era proposto, né la data in cui ha postulato

presso questi potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 10).

A tale

proposito va ribadito (cfr. consid. 2.4.) che il TFA in una sentenza del 14

dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre

precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale

datore di lavoro.

Questo

Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno

della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione

(cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M.; STCA del 21 settembre 1999 nella

causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 35).

Le

ricerche del mese di marzo 2008 sono, poi, state compiute tutte a __________

(cfr. doc. 10).

L’assicurato

ha, di conseguenza, svolto le ricerche esclusivamente nella zona limitrofa al

proprio domicilio.

Il

ricorrente avrebbe, invece, dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello

territoriale, compiendo le ricerche di impiego non solo nelle vicinanze del suo

domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire

una nuova occupazione (cfr. STCA del 10 maggio 2005 nella causa D., 38.2005.18;

STCA del 29 luglio 2002 nella causa W., inc. 38.01.270; STCA del 24 luglio 2002

nella causa D., inc. 38.01.251).

Infine va

osservato che l’insorgente ha compiuto tutte le ricerche presentandosi

spontaneamente presso potenziali datori di lavoro. Egli, al contrario, avrebbe

dovuto preferibilmente rispondere a concrete e reali offerte d’impiego

pubblicate sui quotidiani (cfr. STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z.,

38.2003

, consid. 2.12).

Al

riguardo è utile sottolineare che questo Tribunale ha già avuto pure modo di

ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o

timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT

I-1994, pag. 206-207).

L’assicurato,

peraltro, era o comunque avrebbe dovuto essere ben al corrente dei suoi

obblighi quale disoccupato, avendo già ricorso più volte all’assicurazione

contro la disoccupazione nel passato (cfr. doc. III).

In simili

condizioni, va concluso che il ricorrente, non avendo svolto alcuna ricerca nei

mesi di gennaio e febbraio 2008 e avendone compiute di insufficienti nel mese

di marzo 2008, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone

(cfr. consid. 2.3.).

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.3.).

2.8

Il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero

di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e

quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie

alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.

DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März

1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Nel

caso in esame l’insorgente, nell’opposizione e nel ricorso, ha asserito che

presso l’Istituto __________ di __________ gli sarebbe stato promesso un

prolungamento del periodo di occupazione di ulteriori sei mesi (cfr. doc. 6,

I).

Al riguardo va rilevato,

come già evidenziato al consid. 2.6., che la conclusione dei contratti di

lavoro concernenti l’attività dell’assicurato a __________ dall’aprile 2007 al

marzo 2008 è avvenuta contestualmente a un progetto di inserimento

professionale di cui è competente l’USSI (cfr. art. 31a segg. Las).

Il ricorrente doveva

perfettamente sapere che spettava all’USSI decidere un’eventuale continuazione

dell’inserimento professionale.

In effetti i contratti

sottoscritti dall’assicurato nell’aprile e nel dicembre 2007 precisano chiaramente

che l’altra parte contraente è l’USSI (cfr. doc. 2, 3 ).

Il 7 dicembre 2007 il

ricorrente ha, altresì, ricevuto una lettera da parte di tale Ufficio in cui è

stato indicato che:

" il

programma di inserimento professionale al quale sta attualmente partecipando ha

una durata limitata. Tale programma ha lo scopo molteplice di impegnarla in

un’attività lavorativa, di offrirle una motivazione in più per la ricerca di un

posto di lavoro e nel caso ciò non fosse possibile di riaprire il termine

quadro per usufruire delle indennità di disoccupazione.

La finalità di questo programma presuppone

l’iscrizione presso l’Ufficio regionale di collocamento e soprattutto la

partecipazione assidua agli incontri previsto. La invitiamo pertanto, nel suo

interesse, a prendere al più presto contatto con il signor __________, suo

consulente URC,e in seguito a dar seguito alle convocazioni che riceverà.

Rimaniamo in attesa di una conferma in tal senso entro la fine del mese di

dicembre.” (Doc. 4)

L’assicurato, dunque, piuttosto

sperava di poter continuare, anche dopo il 31 marzo 2008, a lavorare presso __________

di __________.

La mera

speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

Va del resto sottolineato

che, in ogni caso, il 15 aprile 2008, rispondendo alla “Richiesta di

giustificazione” della propria consulente del personale, l’assicurato ha

affermato che alla fine di marzo 2008, durante un colloquio con alcuni

dirigenti dell’__________ di __________, quasi con certezza gli sarebbe stato

detto che sarebbe stato riassunto alla scadenza del contratto (cfr. doc. 8;

consid. 2.6.).

Pertanto, anche volendo

ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che l’insorgente fosse legittimato a

ritenere i dirigenti di __________ competenti a stabilire un prolungamento del

contratto, l’incontro con gli stessi, avendo avuto luogo soltanto alla fine di

marzo 2008 - ossia quasi al termine del contratto di sei mesi (dall’ottobre

2007.

al marzo 2008) concluso nel dicembre 2007-, non lo esimeva dal compiere

delle ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente valide nei tre

mesi - da gennaio a marzo 2008 - precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

Il ricorrente non può, di

conseguenza, essere esentato da una sospensione dal diritto alle indennità per

non avere compiuto delle ricerche di impiego nei mesi di gennaio e febbraio

2008.

e per aver svolto delle ricerche insufficienti nel mese di marzo 2008

(cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

2.9

Per quanto

attiene all'entità della penalità, normalmente, in base alle direttive in

vigore, l'amministrazione, in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo

antecedente al controllo della disoccupazione, infligge una sanzione che

ammonta a un minimo di quattro giorni al mese, mentre agli assicurati che

compiono insufficienti ricerche in tale lasso di tempo irroga una sospensione

minima di tre giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).

L’URC ha

inflitto all’assicurato quattordici giorni di sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione con la motivazione che il ricorrente “… era chiaramente

informato dei suoi doveri in merito alle ricerche avendo sottoscritto a più

riprese documenti che glielo ricordavano” (Doc. A).

Tuttavia

il solo fatto di essere al corrente del proprio obbligo di cercare un impiego

di per sé non risulta essere un elemento aggravante ai fini della pena da

irrogare a un assicurato.

In

effetti, in caso contrario, l’inasprimento della sanzione dovrebbe allora applicarsi

a tutti gli assicurati, visto che il Tribunale federale ha stabilito che

il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta, in ogni caso,

una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche

senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione (cfr. STFA del 6

settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006

nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa

S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

A mente

di questa Corte, quindi, nel caso concreto, tutto ben considerato, la

sospensione di quattordici giorni inflitta all’insorgente dall’URC non rispetta

il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta a

undici giorni (4 giorni per mancate ricerche nel mese di gennaio 2008 + 4

giorni per mancate ricerche nel mese di febbraio 2008 + 3 giorni per

insufficienti ricerche nel mese di marzo 2008; cfr. STCA 38.2006.33 del 28

settembre 2006).

Il

ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione su opposizione

impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle

indennità di disoccupazione per undici giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 16 maggio 2008 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per undici giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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