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Decisione

38.2008.34

Ordine di restituz.di ID percepite da 8/05 a 2/06.Non perenzione(dec.di rest.emessa meno di 1 anno da vers.ID e meno di 4 mesi da quando PP avvisato Cassa dell'attiv.),Il TF ha confermato che da 3/06

5 novembre 2008Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.4. L’assicurato,

come visto nei fatti, ha preliminarmente invocato la perenzione del diritto

alla restituzione della Cassa in relazione alle indennità di disoccupazione dei

mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 (cfr. doc. I, V; consid. 1.6., 1.8.).

Al

riguardo va rilevato che l’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un

atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, quest’ultimo è determinante.

L’art. 95

cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si

prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto

conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre

1997, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i

termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della

norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid.

5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento

in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti

giustificanti la restituzione.

I termini

di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,

pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

L’art. 25

cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si

tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza

elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

In una

sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2

vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95

vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che

qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione,

l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso,

bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo,

con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b,

pag. 305-307; cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5,

pag. 274-277, DTF 111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella

causa M.B. I 118/97; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).

L’Alta

Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003,

consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione

contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:

"

(…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che

in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una

prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso,

bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo

(per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui

venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della

pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

Al

riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7.,

massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è

stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

Con

giudizio pubblicato in DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130, relativo alla restituzione di indennità per lavoro

ridotto, avuto riguardo all’effetto di pubblicità delle iscrizioni a registro

di commercio, il TFA ha ancora, in particolare, precisato che:

" (...) Bei einer durch das Handelsregister und die entsprechenden

Bekanntmachungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 931 OR) mit

Publizität versehenen Tatsache kann indessen für die zumutbare Kenntnis der

Rückerstattungsvoraussetzungen nicht ein zweier Anlass im Sinne dieser Rechtsprechung,

d.h. die Wahrnehmung der Unrichtigkeit der Leistungsausrichtung aufgrund eines

zusätzlichen Indizies, verlangt werden. (...)"

(cfr.

SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) aa) pag. 249)

L’Alta Corte, con sentenza

C 71/01 del 30 agosto 2001, ha poi esteso la giurisprudenza sviluppata con la

sentenza pubblicata in DTF 122 V 270 appena citata anche alla restituzione di

indennità di disoccupazione.

Tale principio è stato

ribadito nella sentenza C 267/01 del 17 luglio 2002, nella quale è stato precisato

:

"

(…) sich eine

unterschiedliche Behandlung von Kurzarbeits- und Arbeitslosenentschädigung

nicht rechtfertige, da die erwähnten Grundsätze sich nicht aus einer

spezifischen Regelung der Kurzarbeitsentschädigung ableiteten, sondern aus dem

Gesellschaftsrecht und den Wirkungen von Handelsregistereinträgen.

Die Auskunftspflicht der Versicherten entbinde die

Verwaltung nicht davon, von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für

die Gewährung von Leistungen erfüllt sind.

cc) Nach dem Gesagten kann sich die Kasse nicht

darauf berufen, es sei unzumutbar, jeweils das Handelsregister zu konsultieren

(erwähntes Urteil B.). Vielmehr muss sie sich die Kenntnis der

arbeitgeberähnlichen Stellung des Versicherten von Anfang an, d.h. seit

Auszahlung der ersten Taggelder, entgegenhalten lassen. Ähnlich wie in jenem

Urteil trugen überdies auch vorliegend mehrere Dokumente, nämlich der Antrag

auf Arbeitslosenentschädigung, die an den Beschwerdeführer gerichtete

Kündigung, die Arbeitgeberbestätigung und die Arbeitsbemühungen des

Versicherten die selbe Unterschrift, was der Verwaltung hätte auffallen und sie

zu entsprechenden Abklärungen veranlassen müssen."

Questa giurisprudenza costituisce, comunque, un caso speciale.

Allorché l’errore dell’amministrazione non porta su un elemento al quale è

connesso un effetto di pubblicità, restano validi i principi generali

sviluppati a proposito dell’art. 47 cpv. 2 vLAVS nella DTF 110 V 304 e ribaditi

in sentenze successive (cfr. STFA C 68/01 del 3 luglio 2002).

Nella DTF

122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130

l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:

“(...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische

Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf

jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis

des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch

gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine

unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht

verwirken, als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten

Anspruchberechtigung tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das

kantonale Gericht im Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der

länger als ein Jahr vor Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten

Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse

verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit

Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)

In una

sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003 il TFA ha ribadito che nel caso di

prestazioni periodiche, allorché l’autorità al momento del versamento delle

prestazioni sia già in possesso dei dati necessari per calcolare correttamente

l’ammontare delle indennità giornaliere dovute, il termine di un anno di

perenzione decorre dal rispettivo versamento.

2.5. La

Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative à la

restitution, la compensation, la remise et l'encaissement C-RCRE"

dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in

particolare di quello relativo:

" A12 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le

moment où l’institution

d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le

versement de la prestation en cause. Si la créance naît d’un acte punissable

pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci

est déterminant (art. 25, al. 2, LPGA).

La décision de

restitution des prestations est donc soumise à un double délai de péremption :

d'une part, elle doit être rendue dans l'année qui suit la prise de

connaissance de l'erreur, et d'autre part, la restitution ne peut porter que

sur les prestations versées dans les cinq dernières années (cf. arrêt du TFA du

23.9.04, en la cause U., I 306/04). La caisse doit examiner d'office si le

délai de péremption est respecté.

Le texte de la LPGA est

le même que celui de l’ancien art. 95, al. 4, LACI en vigueur jusqu’au 31

décembre 2002. En conséquence la jurisprudence y relative reste applicable.

Délai de péremption relatif

A13 Le délai d’un an est un délai de

péremption relatif. Il commence à courir à partir du moment où la caisse aurait

dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution, si elle

avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380, consid. 1; 122 V 270, consid. 5a).

Dans le cas d’une

erreur de l’administration (p. ex. dans le calcul d’une prestation), le délai

ne court pas à partir du moment où l’erreur a été commise, mais à partir de

celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre compte de l’erreur (p.

ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à connaître des

faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Si la

fixation de la prétention nécessite le concours de plusieurs autorités

administratives, le délai d’une année commence à partir du moment où un des

organes compétents a une connaissance suffisante des faits. Lorsque, par

exemple, la caisse apprend que l’autorité cantonale a rendu une décision

d’inaptitude au placement envers une personne assurée, le délai de péremption débute

à ce moment-là, indépendamment du fait que la décision de l’autorité cantonale

soit ou pas entrée en force (n.d.r. sottolineatura del redattore).

Une

exception à ce principe est faite cependant en ce qui concerne

les données ressortant du registre du commerce. Etant

donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du commerce, la caisse

est réputée avoir eu connaissance d'emblée des circonstances excluant le droit

d'un assuré aux indemnités de chômage (ATF 122 V 270), et ce, même si l’assuré

n’en a pas fait mention.

A14 La caisse est tenue d'examiner les

conditions de la restitution lorsqu’elle est en possession de tous les éléments

nécessaires, et en particulier lorsque le montant exact à restituer est connu,

ou quand la situation juridique est définitivement établie.

Dès

lors, le délai de prescription relatif ne court que depuis le moment où

l’autorité dispose, ou aurait pu disposer en faisant preuve de diligence, de

toutes les données déterminantes à cette fin (Arrêt du TFA du 10.10.01 dans la

cause P.M., C 11/00).

2.6. Nel caso di specie il 6 luglio 2006 la Cassa ha emesso la

decisione concernente l’ordine di restituzione delle indennità di

disoccupazione percepite dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio 2006 (cfr.

consid. 1.1.; doc. A6).

L’art. 30

cpv. 1 OADI enuncia che le indennità giornaliere per un periodo di controllo

trascorso vengono di regola erogate il mese successivo.

Indipendentemente

dalla questione di sapere quando esattamente le prestazioni in questione sono

state versate all’assicurato, in concreto risulta che la Cassa ha comunque

emanato il provvedimento con cui è stato chiesto il rimborso della somma di fr.

17'103.75 meno di un anno dopo la relativa corresponsione.

Inoltre al

momento dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 6 luglio 2006 erano

trascorsi meno di quattro mesi dal 29 marzo 2006, data in cui la Procuratrice

Pubblica __________ ha informato la Cassa riguardo all’attività svolta dal

ricorrente per la __________ (cfr. STCA 38.2006.53 consid. 2.8.).

Il

termine di perenzione di un anno dalla conoscenza dei fatti di cui all’art. 25

cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.4.) non era, dunque, ancora spirato.

Di

conseguenza il 6 luglio 2006, quando è stato ordinato il rimborso delle

prestazioni ricevute per il lasso di tempo agosto 2005-febbraio 2006, il

diritto della Cassa di richiedere al ricorrente la restituzione delle indennità

versate non era in ogni caso perento.

Determinante,

Considerandi

in effetti, ai fini della perenzione è la data dell’emissione della decisione

formale con cui viene ordinata la restituzione e non quella dell’emanazione

della relativa decisione su opposizione.

Nel caso

in esame, quindi, la circostanza che la Cassa abbia emesso la decisione su

opposizione nel maggio 2008 si rivela ininfluente.

Al

riguardo è, comunque, utile evidenziare che l’amministrazione, a ragione, ha

atteso l’emanazione della sentenza del TF del 21 aprile 2008 (8C_140/2007)

prima di emettere la decisione su opposizione.

L’insorgente,

infatti, con il relativo ricorso contro la sentenza 38.2006.53 del TCA aveva

postulato il riconoscimento del diritto a prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione dal 1° agosto 2005 in poi (cfr. STF 8C_140/2007 del 21 aprile

2008.

consid. C).

2.7

Per quanto

concerne il principio della restituzione va osservato che in una decisione

pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha

stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un

datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere

stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed

il solo amministratore della ditta (cfr. pure STFA C 130/02 del 16 giugno 2003;

STFA C 217/02 del 15 luglio 2003; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005).

In una

sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di

condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta

Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha

osservato che:

"

(…)

4.2

Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3

I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non

avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo

giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero

dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è

considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di

amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA

familiare. (…)."

(STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C

130/02)

In un

altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato,

vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato

confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il

TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

la precedente istanza ha

quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore

manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un

lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di

indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare

a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante

le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C

274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli

accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo

che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.

944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato

azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli

apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di

amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne

padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione

a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione

con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della

società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero

presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si giustifica

senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente abbia

rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro anche in

seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta - con

contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così inteso,

in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto, alle quali

l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31 cpv. 3 lett.

c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione giuridica

suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni

assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali condizioni, è a

ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere dati i

presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali

all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per

domandarne la restituzione,

(…)." (cfr. STFA del 15

luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

Secondo

il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

A tale

proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005, relativa a un caso

ticinese, la nostra Massima ha osservato:

"

(…)

3.3

Al riguardo

non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,

che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di

disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può

essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,

perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano

una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,

continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale

lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta

possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che

rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag.

242.

consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02])." (STFA C

275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.3)

2.8

Circa la

questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il

TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4

Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit

Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die

Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie

der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt

war. (…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C

219/03)

In questo

contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 37/02 del 22 novembre 2002

e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).

2.9

RI 1, dal

luglio 2001 al luglio 2005, è stato responsabile del personale della __________.

Egli è

stato licenziato nel maggio 2005 con effetto dal 31 luglio 2005.

La __________

dall’agosto 2005 è diventata __________ in liquidazione a seguito del

fallimento pronunciato con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello del 27 luglio 2005 (cfr. STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007

consid. 2.8.).

La __________

ha ripreso l’attività e il personale, ad esclusione dell’assicurato, della __________

(cfr. STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.9.)

Nel mese di luglio 2005 il

ricorrente si è iscritto al collocamento con effetto dal 1° agosto 2005,

dichiarando di ricercare un impiego al 50%.

La Cassa, come già visto,

gli ha erogato le indennità di disoccupazione per il periodo agosto

2005-febbraio 2006 (cfr. STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007

consid. 2.8.).

Il TCA,

con sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007, ha stabilito che RI 1 in seno alla __________

svolgeva un ruolo attivo e decisionale e che conseguentemente egli rivestiva

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

La figura

della figlia, iscritta a RC quale amministratrice unica della __________,

risultava di fatto equivalere piuttosto a quella dell’”uomo di paglia” che

copre verso l’esterno attività eseguite da altri (cfr. STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003).

Questo

Tribunale ha, conseguentemente, negato al ricorrente il diritto alle indennità

di disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2006 (cfr. consid.

1.3

).

Il TF,

con giudizio 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, ha confermato la conclusione a cui

è giunta questa Corte, rilevando in particolare che:

"

(…)

5.

Un attento esame degli atti non può che indurre questa Corte a condividere

le conclusioni cui è giunta l'istanza precedente, secondo cui la posizione di RI

1.

all'interno di __________ era paragonabile a quella di un datore di lavoro,

malgrado l'avvenuto licenziamento da parte di __________, che gestiva in

precedenza i saloni e presso cui l'assicurato era alle dipendenze quale

responsabile amministrativo, e il fatto che formalmente non ricopriva la carica

formale di consigliere di amministrazione della ditta. In effetti detta

valutazione è tutt'altro che in chiaro contrasto con la situazione di fatto; di

conseguenza, da un punto di vista della cognizione limitata di cui dispone

questa Corte, non è in alcun modo censurabile.

Al riguardo va rilevato che dai verbali degli interrogatori a

cui sono stati sottoposti dal Procuratore pubblico dipendenti e ex dipendenti

di __________ (subentrata a R.________ SA, società fallita nel 2002) e

di __________, rispettivamente RI 1 e la figlia M.________, posti alla base del

giudizio impugnato, risulta che, dopo il licenziamento da parte di __________ (che

RI 1 intendeva acquistare), ha operato in favore della nuova società,

amministrata dalla figlia, non soltanto sporadicamente, quale consulente

esterno di quest'ultima, nuova del settore. Egli ha infatti continuato ad

occuparsi del personale, a mantenere i contatti con i nuovi interessati, a

condurre i colloqui di lavoro, a compilare e portare nei negozi rispettivamente

consegnare le buste paga, mentre la figlia compariva solo raramente presso i

saloni e aveva assunto un solo dipendente. Come correttamente affermato

dalla Corte cantonale inoltre le uniche due testimonianze secondo cui sarebbe

stata M.________ ad occuparsi della ditta non appaiono per nulla fedefacenti,

in quanto in contrasto con le altre, univoche, testimonianze assunte dal

Procuratore pubblico e altresì poiché rilasciate da persone molto vicine a

M.________ e RI 1. La mancata considerazione di tali deposizioni poggia

pertanto su motivi seri. Lo stesso vale per la testimonianza di F.________ che

appare altamente contraddittoria e quindi non fedefacente.

Dagli atti risulta pure che RI 1 ha favorito il passaggio della

gestione dei saloni J.________ da __________ a __________, la quale sempre

grazie al ricorrente aveva in precedenza già acquisito l'inventario dei negozi

a garanzia di un prestito fornito alla prima società, in seguito fallita. Dalle

dichiarazioni dello stesso ricorrente emerge infatti il suo chiaro interesse ad

operare nuovamente all'interno della società, non solo quale dipendente, ma

addirittura quale proprietario, tramite acquisto delle azioni per

mezzo del capitale che credeva di poter ottenere da H.________, alfine di

assicurare un avvenire a sé stesso e alla figlia (sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 59/06 del 10 luglio 2006, consid. 3 e 4). Del

resto l'attività di questi saloni era di fatto da lui gestita già in

precedenza, malgrado la sua funzione di dipendente e meglio tramite R.________

SA dapprima, e __________ poi (di cui non ha mai voluto rivelare il nominativo

degli azionisti). Al riguardo i dipendenti hanno infatti affermato che al

momento del passaggio da __________ a __________ nulla è cambiato nella

gestione dei saloni, soprattutto per quanto riguardava le persone di

riferimento. Non va neppure dimenticato che agli atti vi sono documenti

secondo cui egli sarebbe stato addirittura remunerato per la propria attività e

che nulla prova che detti documenti, come afferma l'interessato, fossero stati

redatti solo per poter ottenere dei prestiti.

Per nulla manifestamente infondata o contraria alla realtà dei

fatti e pertanto arbitraria, appare quindi l'ipotesi secondo cui l'assicurato,

intenzionato a rilevare l'attività dei saloni J.________, fine da lui stesso

ammesso (egli era del resto già intenzionato ad acquistare __________ prima del

fallimento), si sia licenziato - faceva del resto parte dei suoi compiti

assumere e licenziare il personale - percependo da un lato indennità di

disoccupazione rispettivamente continuando a tirare le fila dell'attività

tramite __________, amministrata formalmente dalla figlia, che in quel momento

non disponeva di altra occupazione. Tale agire gli permetteva infatti da un

lato di risparmiare il proprio salario (tra l'altro presumibilmente investito

nell'assunzione in luglio di T._______, al 50%, quale dipendente

"produttivo ") e dall'altro di continuare ad avere sotto il proprio

controllo la ditta che intendeva acquistare.

In simili circostanze il fatto che RI 1 non fosse più

giuridicamente alle dipendenze della __________ al momento in cui è subentrata __________

è irrilevante, considerato che è provato con il grado della verosimiglianza

valido nelle assicurazioni sociali che egli, oltre a mantenere i contatti con

la società, ha continuato da solo o tramite rispettivamente insieme alla

figlia, ad occuparsi della gestione dei saloni, anche dopo il passaggio di

proprietà, e quindi egli non ha mai lasciato definitivamente la ditta. Ne

consegue che in concreto vi era un chiaro rischio di abuso.

Visto quanto sopra, il giudizio impugnato non si fonda su un accertamento

dei fatti manifestamente errato rispettivamente su un apprezzamento delle prove

arbitrario. Di conseguenza questa Corte è vincolata all'accertamento dei fatti

operato dal Tribunale cantonale. Su questo tema il giudizio impugnato va quindi

confermato, mentre il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in

cui è ricevibile, va respinto.” (STF 8C_140/2007 del 21 aprile

2008.

consid. 5; le sottolineature sono del redattore)

In simili condizioni,

emerge con evidenza che l’assicurato ha rivestito una

posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro in seno alla __________

a partire dal licenziamento da parte di __________,

ovvero dalla fine del mese di luglio 2005.

Egli,

quindi, non aveva diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, non solo nel lasso di tempo dal mese di marzo al mese di maggio

2006, ma nemmeno nel periodo dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio.

2.10

Alla luce di

quanto esposto, questa Corte ritiene che essendo adempiute le condizioni per

una riconsiderazione delle decisioni con cui la Cassa ha corrisposto

all’assicurato le indennità di disoccupazione per i mesi da agosto 2005 a

febbraio 2006, e rivestendo, del resto, la rettifica del versamento errato

della somma di fr. 17'103.75 un’importanza particolare (cfr. consid. 2.3.), il

ricorrente è tenuto alla restituzione di tale importo.

La

decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

2.11

Infine va

evidenziato che l’assicurato, nell’atto ricorsuale e nello scritto del 25

agosto 2008, ha menzionato la sua buona fede e le gravi difficoltà economiche

in cui versa (cfr. doc. I, V).

L’esame

della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno

dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 LPGA).

Al

riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare

una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale

della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo

è stabilito definitivamente.

In simili

circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta

in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per

decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio

cantonale.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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