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38.2008.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 ottobre 2008Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

In una sentenza

pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Secondo

il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

A tale

proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005 relativa a un caso

ticinese, la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

3.3 Al riguardo

non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,

che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di

disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può

essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,

perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano

una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,

continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale

lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta

possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che

rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag.

242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10

novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)

La

situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.

STFA C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.2.; STFA C 87/02 del 7 giugno

2004).

2.5. Circa la

questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, nella sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, il TFA ha, tra

l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit

Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die

Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie

der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt

war. (…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

In questo

contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005;

STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).

In una

decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato

che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2

LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in

virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né

all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

Contestualmente

il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.

3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de

personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer

par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas

admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés

au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils

sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon

stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt

établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances

concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est

déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c

LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no

101

p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est

la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision

de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes

existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction

des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2;

SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que

reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils

d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir

déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226

consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le

droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer

plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société

(ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2,

pag. 198)

2.6. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il campo

applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una

persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999

in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004,

consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch

analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Nella già citata sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, chiamata a

pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere

stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua

datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata

nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra

l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer

aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte

Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit

Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert

Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an

einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das

Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht

gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom

15. Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger

Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor

der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter

Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne

handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf

hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes

(ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie

firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat

einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide

Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den

Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003

verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare

Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats

durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem

Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne

Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle

angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der

Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher

Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter

beibehielt.

2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung

wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage

braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im

Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall

gehört) erfüllt sind.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella

causa N., C 219/03)

Il TFA,

in una sentenza C 155/03 del 5 luglio 2004, nel caso di un assicurato licenziato

da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia gerente con

diritto di firma individuale e socia principale, ha poi stabilito che:

"

(…)

2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am

29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht

Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran

beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte

Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie

besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die

Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen

Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu

verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen

die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die

GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht

gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden

rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu

tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung

der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines

missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.

22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])

ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren

Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann

keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war Einzelzeichnungsberechtigte

der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft ("Ehegatte") verliert

er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.

(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella

causa D., C 155/03)

In una

decisione C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130,

la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità

di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere

stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di

socia gerente.

L’Alta

corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui

fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise.

3.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF

123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant

l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.

Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint

du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à

l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la

cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,

Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher

Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.

9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de

travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.

En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une

possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas

détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de

chômage.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation des

principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que

cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable

aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans

être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime

résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le

conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3

let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de

l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.

31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI

(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas

d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont

des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément

favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit

aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de

contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation

au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets

de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux

seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,

mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la

situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du

Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001

[C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C

193/04)

Sempre in merito

all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un

assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza C187/04 del 24

marzo 2005, l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

" (…)

2.1 Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer

bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG

angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben

Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit

Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse

und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des

Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in

arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser

Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma

sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als

Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung

nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.

2.2 Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet

ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine

arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als

Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV

2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien

unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich

nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen

vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht

und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb).

Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer

Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004,

C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides

(22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen

Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob

die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und

Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen

Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.

Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit

seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine

arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine

Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August

Considerandi

2003, C 30/03).

(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)

2.7

In una sentenza C 270/04 del

4.

luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo

Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di

disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al

collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro

nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto

di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al

collocamento.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha

rilevato:

"

(...)

2.2

Giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

2.3

Con la

sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di

quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella

occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una

società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo

amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in

posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha

diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es.

sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di

disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa

all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione

in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb;

sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4

Questo

principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di

una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della

possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a

prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R.,

C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C

71/01).

2.5

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare

il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al

coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza

inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.

dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera

determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di

impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre

2004.

in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03,

consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di

lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6

La

presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123

V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma

anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7

dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7

Orbene, un

rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo

perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di

lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di

direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua

posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla

ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte

firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la

capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit

[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può

escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione

alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli

atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile

2001.

in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi

un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il

rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03,

consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di

conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al

collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 °

gennaio 2003.

2.8

Idoneità al

collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente

rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto

esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e

di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del

normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà

neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale

relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le

ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un

paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente

il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle

offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano

assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di

natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.

55.

consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1

Contrariamente

a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina

l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza

fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad

es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore

letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del

diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re

W., consid. 4).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)

In una sentenza

8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:

" (...)

6.

Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des

Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze

rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und

Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu

und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96

lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der

geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie

Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).

7.

7.1

Der Beschwerdeführer wendet ein, seine

Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen

an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss

würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie

hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2

sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen.

Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über

die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 2.

Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f.

hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu

verstehen, dass gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht

bezugsberechtigt sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der

Vermittlungsfähigkeit bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu ihrer

Behinderung gesetzt worden.

7.2

Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat

sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig

Erwerbenden genössen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz

in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen

gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem

Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften

verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c

AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe

durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen

Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der

bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, sei wegen der Missbrauchsgefahr

notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen

überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb

nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in

diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen

werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der

Eigentumsgarantie sei damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C

160/04).

Diesbezüglich sind keine Gründe für eine

Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)"

2.8

Nell’evenienza concreta dalla

dagli atti di causa si evince che RI 1 è stata impiegata, in qualità di

segretaria di direzione, presso la __________ di __________ dal 1° gennaio 2004

al 31 marzo 2008 (cfr. doc. 32, 45).

L’11 gennaio

2008.

l’assicurata è stata, infatti, licenziata con effetto dalla fine di marzo

2008.

a causa della situazione economica e ristrutturazione dell’azienda (cfr.

doc. 45, 46).

L’insorgente risulta

iscritta a RC quale socia gerente e con una quota di fr. 1'000.-- su un

capitale di fr. 20'000.-- con diritto di firma individuale della __________.

L’ulteriore quota di fr.

19'000.-- è detenuta dal marito dell’assicurata, il quale è anch’egli socio

gerente con diritto di firma individuale della ditta (cfr. estratto RC

reperibile in internet al sito www.zefix.ch).

Scopo sociale della Sagl

è:

" La

consulenza aziendale, l’analisi, l’organizzazione, la ristrutturazione di

qualsiasi tipo di società. L’importazione, l’esportazione, la compravendita di

ogni genere di bene mobile. La mediazione di ogni bene e servizio. La società

può aprire magazzini, depositi, negozi ed esercitare ogni altra attività connessa

con lo scopo sociale. La società può partecipare ad altre società aventi scopo

analogo o consimile.” (cfr. estratto RC)

Nel mese di marzo 2008

l’assicurata si è iscritta in disoccupazione, postulando il versamento di

indennità al 100% a decorrere dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. 51, 52).

La Cassa, con decisione

del 7 aprile 2008 confermata dalla decisione su opposizione del 1° luglio 2008,

le ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, in quanto è socia e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro

e il marito è anch’egli socio e gerente della ditta (cfr. doc. 26, 1).

2.9

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che, da

quanto appena esposto, emerge con evidenza che l’assicurata, anche dopo essere

stata licenziata dalla __________ con effetto al 31 marzo 2008, ha mantenuto in

seno a tale ditta una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

La stessa

è, in effetti, rimasta, fino a tutt’oggi, iscritta a Registro di commercio

quale socia gerente della società con diritto di firma individuale.

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo

proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di

un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare

risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI (cfr. consid. 2.4., 2.5.; DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA C

270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del

30.

agosto 2001).

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello

di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il

rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.

STF 8C_608/2007 del 9 giugno 2008 consid. 8.3.; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio

2008.

consid. 4.3.; DLA 2003 N. 22 pag. 240; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007,

consid. 3).

Il

riferimento alla sentenza 38.2006.20 emanata dal TCA il 13 settembre 2006 formulato

dall’insorgente si rivela, poi, ininfluente ai fini della presente vertenza.

Infatti

si trattava di una fattispecie differente da quella ora sub judice.

In particolare,

in quel caso andava stabilito se un’assicurata, gerente di una Sagl, ma non

socia, con competenze limitate e che continuava a lavorare presso tale ditta

conseguendo guadagno intermedio era idonea o meno al collocamento. Questa Corte

ha deciso che la stessa fosse idonea al collocamento, poiché non poteva essere

considerato che avesse avviato un’attività indipendente, né che avesse una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro. L’assicurata aveva, inoltre,

effettuato ricerche di lavoro e dichiarato di essere disposta ad accettare

un’occupazione.

In simili

circostanze, già per il fatto di essere socia e gerente della Sagl presso la

quale ha lavorato fino alla fine di marzo 2008, secondo questo Tribunale, all'assicurata

deve essere negato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal

mese di aprile 2008, senza che sia necessario indagare più approfonditamente il

suo potere di determinare o influenzare le decisioni della società.

2.10

Inoltre suo

marito, Dr. __________, - anch’egli socio gerente della __________

con diritto di firma individuale - al momento determinante della

decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio 2005 nella causa Service de

l’industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Sion contre F., C

198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF

129.

V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356), rivestiva – e riveste tuttora – nella

Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Alla luce

della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6., 2.7.), l’assicurata non

ha, pertanto, diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di

aprile 2008, anche per il fatto di essere stata impiegata, nel periodo

precedente l’iscrizione in disoccupazione, presso la Sagl il cui socio gerente,

oltre a lei, è suo marito.

In relazione alla

separazione dell’assicurata dal marito e all’intenzione di avviare la procedura

di divorzio in Pretura (cfr. doc. I), è utile sottolineare che

nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa

nel gennaio 2007 al p.to B22-B23 la SECO ha precisato che:

"

una persona che, durante il termine quadro per

la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio

coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale

attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID

soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi

dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo

minimo di contribuzione di 12 mesi in un‘azienda che non sia quella del

coniuge.

Il diritto all’ID va

invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e

dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione

coniugale."

Inoltre

con giudizio C 292/05 del 16 febbraio 2007 l’Alta Corte ha affermato quanto

segue:

"

(…) questa Corte ha già avuto modo di osservare

che il rischio di abuso insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi

(consid. 3) può realizzarsi anche nell’ipotesi in cui i coniugi vivano

separatamente (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 179/05

del 17 ottobre 2005 consid. 2; la sottolineatura è del redattore)."

In una

sentenza C 16/02 del 16 settembre 2002, pubblicata in DLA 2003 N. 11 pag. 120

segg. è stato, peraltro, stabilito che:

"

(…)

Daher kann die Beschwerdeführerin auch nichts zu

ihren Gunsten daraus ableiten, dass sie in der Zeitspanne, für welche sie

Insolvenzentschädigung verlangt, von ihrem Ehemann freiwillig getrennt gelebt

hat. Trotz Trennung dauert die Ehe fort (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des

Eherechts, 4. Auflage, Bern 2000, N. 10.06 S. 77). Die Trennung bezweckt unter

anderem, eine Wiedervereinigung offen zu halten (a.a.O., N 10.03). Aus Gründen

der Rechtssicherheit ist es nicht angezeigt, bei im Betrieb mitarbeitenden

Ehegatten arbeitgeberähnlicher Personen den Anspruch auf Insolvenzentschädigung

zu bejahen, falls sie getrennt leben.“

Nel

giudizio C 179/05 del 17 ottobre 2005 il TF (allora TFA), in proposito, ha

precisato che:

" (…)

Was in ARV 2003 S. 120 zur Ausrichtung von

Insolvenzentschädigung an die getrennt lebende Ehefrau einer

arbeitgeberähnlichen Person gesagt wurde, gilt analog für die

Arbeitslosenentschädigung.“ (La sottolineatura è del redattore)

In casu va sottolineato

che i coniugi __________ sono separati unicamente di fatto.

Dalle carte processuali emerge

che il marito, il 1° febbraio 2008, ha sì inoltrato alla Pretura del Distretto

di __________ una richiesta di misure di protezione dell’unione coniugale con

domanda di provvedimenti cautelari, e meglio è stata domandata l’autorizzazione

della sospensione della comunione domestica tra i coniugi, nonché

l’assegnazione dell’abitazione familiare al Dr. __________ e il blocco di un

conto bancario (cfr. doc. 15).

Tuttavia, da una parte,

non risulta che il Pretore abbia deciso in merito. Dall’altra, i coniugi __________

continuano ad avere il medesimo domicilio in via __________ a __________ (cfr.

sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe

della popolazione del Cantone).

Ne

discende che all’assicurata va applicato il principio secondo

cui il coniuge del datore di lavoro e di colui che riveste una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all’indennità di

disoccupazione, a prescindere dal fatto che la ricorrente e il marito stiano

elaborando una convenzione sugli effetti accessori al divorzio, la cui bozza,

tra l’altro, risale a un periodo posteriore alla richiesta di indennità di disoccupazione

dal 1° aprile 2008.

2.11

Con il ricorso l’insorgente ha

chiesto al TCA di convocare le parti e procedere ad un tentativo di

conciliazione.

Il TCA rileva innanzitutto

che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il

diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1

CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato

questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto,

non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza

pubblica (la ricorrente ha chiesto la convocazione per un tentativo di conciliazione),

questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini

dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.

2).

Del resto

dagli atti prodotti emerge chiaramente la correttezza della decisione della

Cassa per il periodo dal 1° aprile 2008 al 1° luglio 2008, data della decisione

su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid.

5; STF I 927/05 del 1° aprile 2005).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Nel caso

in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove, come ad esempio le audizioni postulate dalla ricorrente (cfr. doc. I,

VI).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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