38.2008.36
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22 ottobre 2008Italiano42 min
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Numero d'incarto:
38.2008.36
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TCA
Titolo:
Non diritto a ID.Socia gerente della Sagl sua ex DL.Anche marito è socio ger.Separaz.di fatto,intenz.di divorziare e domanda di mis.prot.unione coniug.(Pretore non ha deciso e coniugi domic.allo stesso indirizzo)non suff.per non applicare giur.coniuge di chi ha posiz.analoga a DL non ha diritto a ID
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INDENNITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
SEPARAZIONE CONIUGALE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 8 let. a e b LADI
art. 31 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.36
rs
Lugano
22 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° luglio
2008 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 1° luglio 2008 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 7 aprile 2008 con cui ha
negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°
aprile 2008, in quanto da un lato, l’assicurata è socia gerente con una quota
di fr. 1'000.-- della ditta __________ presso la quale ha lavorato fino alla
fine del mese di marzo 2008, dall’altro, suo marito, è anch’egli socio e
gerente di tale società di cui detiene la restante quota di fr. 19'000.-- (cfr.
doc. 7, 1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, con cui, in ordine, ha postulato la convocazione
delle parti per un tentativo di conciliazione. Nel merito, essa ha chiesto
l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto alla Cassa per nuova
decisione; in via eventuale, che la decisione sia riformata nel senso di
riconoscerle il diritto all’indennità di disoccupazione.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto, in
particolare, di avere svolto mansioni di cancelleria e segretariato a supporto
del marito, Dr. __________, e che ogni competenza decisionale è sempre stata
nelle mani di quest’ultimo. La medesima si limitava a eseguire le decisioni
prese dal Dr. __________.
Inoltre
l’assicurata ha rilevato che nel 2006-2007 il rapporto coniugale si è
insanabilmente lacerato per sfociare, a inizio 2008, in una prima procedura
giudiziale avviata dal marito in cui è stata chiesta la sospensione della
comunione domestica. Essa ha precisato che lei e il marito, benché formalmente
ancora sposati, non intendono più vivere, né collaborare in nessun modo e si
stanno adoperando per la liquidazione dei beni. E’ stato, altresì, indicato che
a tal fine essi stanno ultimando una convenzione di divorzio, nella quale è
prevista anche la liquidazione della sua posizione di socia gerente della __________
contro versamento di fr. 1'000.--.
L’insorgente
ha poi evidenziato che l’11 gennaio 2008, in concomitanza o forse proprio a
seguito della crisi coniugale e della separazione, la __________ ha disdetto il
suo rapporto di impiego per il 31 marzo 2008, senza minimamente consultarla in
merito alla decisione presa. Essa ha puntualizzato che l’opposizione da lei
manifestata per iscritto non è servita a nulla. Inoltre è stato osservato che
quanto indicato dal Dr. __________, ovvero che la __________ ha già cessato
ogni attività e avrebbe dovuto essere già posta in liquidazione, non risulta
ancora a RC.
Secondo l’assicurata,
la quale ha ribadito il fatto che era il Dr. __________ ad avere il potere
decisionale e che lei non aveva, né internamente, né di fronte a terzi, alcuna
funzione direttiva o assimilabile a un titolare e/o datore di lavoro, non è
corretto sostenere che la stessa abbia una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro e in base a ciò rifiutarle l’indennità di disoccupazione.
Al
riguardo la ricorrente ha, pure, rilevato che nelle Sagl le deliberazioni
sociali, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, si prendono
a maggioranza assoluta dei voti emessi e che il diritto di voto di ciascun
socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali
(art. 806, 808 CO). Ne consegue, a mente dell’assicurata, che detenendo la
quota sociale maggioritaria il Dr. __________ ha in definitiva il potere decisionale.
Essa ha fatto notare che la società è stata costituita nel 2002, prima
dell’entrata in vigore - il 1° gennaio 2008 - della riforma del diritto
societario, quando il numero minimo di soci della Sagl era fissato dalla legge
al numero minimo di due.
L’insorgente
ha contestato che l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, relativo al lavoro ridotto,
sia applicabile in presenza di una disdetta definitiva. L’assicurata ha,
inoltre, evidenziato che questa disposizione serve a evitare abusi. Essa ha
indicato che in concreto, però, la situazione è differente, visto che le parti
non hanno più alcun rapporto e una riassunzione in __________ è categoricamente
esclusa.
La
ricorrente ha, infine, asserito che la sua posizione non è pertanto
assimilabile a quella di datore di lavoro giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI
(cfr. doc. I).
1.3. In risposta
la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. Il 2
settembre 2008 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha prodotto degli
estratti del progetto di convenzione e della relativa istanza di divorzio.
Inoltre è stata ribadita la richiesta di audizione del Dr. __________, come
pure eventualmente della ricorrente e dei due legali che rappresentano le
parti. In alternativa a questa due ultime testimonianze, è stata postulata la
possibilità di produrre i testi definitivi dell’istanza di divorzio e della
convenzione (cfr. doc. VI, P, P1).
1.5. La Cassa, il
22 settembre 2008, ha comunicato, da un lato, di aver preso atto della bozza di
convenzione sugli effetti accessori del divorzio, dall’altro, che quando la
stessa sarà sottoscritta dalle parti e decisa dal Giudice, saranno date le
condizioni per una diversa posizione circa il diritto alle indennità di
disoccupazione dell’assicurata. Per il resto l’amministrazione si è
riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. VIII).
1.6. Il doc. VIII
è stato trasmesso per conoscenza alla patrocinatrice dell’assicurata (cfr. doc.
IX).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata ha diritto alle indennità di
disoccupazione a fare tempo dal 1° aprile 2008 oppure no.
2.3. Preliminarmente
occorre rilevare che l'assicurata ha censurato il fatto che la Cassa non sia
entrata nel merito delle obiezioni sollevate con l’opposizione e non abbia
fornito una motivazione sufficiente alla propria decisione di negare il diritto
alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I pagg.
5-6).
Il
diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra
l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità
di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi
agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno
dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF C 143/06 del 3 ottobre 2007
consid. 8.1.; STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid, 2.1.;
STFA del 10 giugno 2002 nella causa R., H 192/00; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör
im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con
numerosi rinvii).
Nella fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena
esposti, questa Corte non ravvisa lacune riguardo alla motivazione della
decisione su opposizione impugnata, benché le argomentazioni espresse nella
stessa si rivelino effettivamente succinte.
Dalla
decisione su opposizione emerge, infatti, chiaramente il motivo per cui la Cassa
ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione a partire
dal 1° aprile 2008, e meglio poiché quest’ultima è socia gerente della Sagl sua
ex datrice di lavoro e non è ancora stata pronunciata perlomeno la separazione
giudiziale dal marito (cfr. doc. 1).
Del resto
l’insorgente ha potuto rendersi conto della portata del provvedimento emesso
nei suoi confronti, visto che l'ha tempestivamente impugnato dinanzi a questo
Tribunale.
La
censura sollevata dalla ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.4. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
L’art. 31
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui
tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I
disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò non
comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
In una sentenza
pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il
lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro
non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato
dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo
amministratore della ditta.
Secondo
il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
A tale
proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005 relativa a un caso
ticinese, la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
3.3 Al riguardo
non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,
che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di
disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può
essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,
perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano
una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,
continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale
lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta
possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che
rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag.
242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10
novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)
La
situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.
STFA C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.2.; STFA C 87/02 del 7 giugno
2004).
2.5. Circa la
questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, nella sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, il TFA ha, tra
l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur
zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege
(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden
Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren
Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit
Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die
Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie
der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung
verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur
Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt
war. (…)."
(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)
In questo
contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la
posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del
consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005;
STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).
In una
decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato
che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2
LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in
virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né
all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente
il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.
3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de
personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer
par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas
admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés
au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils
sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no
101
p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est
la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision
de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction
des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2;
SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que
reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils
d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir
déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226
consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le
droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer
plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société
(ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2,
pag. 198)
2.6. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il campo
applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una
persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999
in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004,
consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch
analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
Nella già citata sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, chiamata a
pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere
stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua
datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata
nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra
l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer
aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte
Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit
Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert
Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an
einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das
Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht
gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom
15. Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger
Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor
der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter
Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne
handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf
hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes
(ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie
firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat
einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide
Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den
Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003
verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare
Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats
durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem
Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne
Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle
angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der
Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher
Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter
beibehielt.
2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung
wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage
braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall
gehört) erfüllt sind.
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella
causa N., C 219/03)
Il TFA,
in una sentenza C 155/03 del 5 luglio 2004, nel caso di un assicurato licenziato
da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia gerente con
diritto di firma individuale e socia principale, ha poi stabilito che:
"
(…)
2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am
29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht
Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran
beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte
Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie
besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die
Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen
Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu
verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen
die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die
GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht
gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden
rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu
tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung
der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines
missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.
22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])
ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren
Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann
keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war Einzelzeichnungsberechtigte
der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft ("Ehegatte") verliert
er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.
(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella
causa D., C 155/03)
In una
decisione C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130,
la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità
di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere
stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di
socia gerente.
L’Alta
corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés
dans l'entreprise.
3.
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF
123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant
l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.
Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint
du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à
l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la
cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,
Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher
Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.
9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de
travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.
En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une
possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas
détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de
chômage.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation des
principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à l'égalité.
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que
cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable
aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans
être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime
résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le
conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3
let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de
l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.
31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI
(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas
d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont
des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément
favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit
aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de
contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation
au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets
de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux
seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,
mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la
situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001
[C 354/00]).
(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C
193/04)
Sempre in merito
all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un
assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza C187/04 del 24
marzo 2005, l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
2.1 Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer
bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG
angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben
Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit
Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse
und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des
Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in
arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser
Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma
sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als
Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung
nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.
2.2 Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet
ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine
arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als
Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV
2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien
unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich
nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen
vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht
und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb).
Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer
Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004,
C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides
(22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen
Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob
die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und
Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen
Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.
Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit
seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine
arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine
Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August
Considerandi
2003, C 30/03).
(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)
2.7
In una sentenza C 270/04 del
4.
luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo
Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di
disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al
collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro
nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto
di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al
collocamento.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha
rilevato:
"
(...)
2.2
Giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
2.3
Con la
sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di
quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella
occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una
società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo
amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in
posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha
diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es.
sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di
disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa
all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione
in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb;
sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).
2.4
Questo
principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di
una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della
possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a
prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R.,
C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C
71/01).
2.5
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare
il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al
coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza
inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.
dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge
Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata
all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera
determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di
impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre
2004.
in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03,
consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di
lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile
(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).
2.6
La
presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123
V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma
anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di
indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7
dicembre 2004 in re K., consid. 2).
2.7
Orbene, un
rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo
perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di
lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di
direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua
posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla
ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte
firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la
capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit
[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può
escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione
alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli
atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile
2001.
in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi
un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il
rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03,
consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di
conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al
collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 °
gennaio 2003.
2.8
Idoneità al
collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente
rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto
esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e
di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del
normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà
neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale
relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le
ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un
paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente
il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle
offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano
assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di
natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.
55.
consid. 2b e dottrina citata).
3.
3.1
Contrariamente
a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina
l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza
fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad
es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore
letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del
diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re
W., consid. 4).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)
In una sentenza
8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:
" (...)
6.
Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des
Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze
rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und
Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu
und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96
lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der
geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie
Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).
7.
7.1
Der Beschwerdeführer wendet ein, seine
Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen
an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss
würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie
hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2
sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen.
Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über
die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 2.
Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f.
hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu
verstehen, dass gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht
bezugsberechtigt sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der
Vermittlungsfähigkeit bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu ihrer
Behinderung gesetzt worden.
7.2
Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat
sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig
Erwerbenden genössen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz
in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen
gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem
Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften
verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe
durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen
Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der
bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, sei wegen der Missbrauchsgefahr
notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen
überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb
nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in
diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen
werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der
Eigentumsgarantie sei damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C
160/04).
Diesbezüglich sind keine Gründe für eine
Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)"
2.8
Nell’evenienza concreta dalla
dagli atti di causa si evince che RI 1 è stata impiegata, in qualità di
segretaria di direzione, presso la __________ di __________ dal 1° gennaio 2004
al 31 marzo 2008 (cfr. doc. 32, 45).
L’11 gennaio
2008.
l’assicurata è stata, infatti, licenziata con effetto dalla fine di marzo
2008.
a causa della situazione economica e ristrutturazione dell’azienda (cfr.
doc. 45, 46).
L’insorgente risulta
iscritta a RC quale socia gerente e con una quota di fr. 1'000.-- su un
capitale di fr. 20'000.-- con diritto di firma individuale della __________.
L’ulteriore quota di fr.
19'000.-- è detenuta dal marito dell’assicurata, il quale è anch’egli socio
gerente con diritto di firma individuale della ditta (cfr. estratto RC
reperibile in internet al sito www.zefix.ch).
Scopo sociale della Sagl
è:
" La
consulenza aziendale, l’analisi, l’organizzazione, la ristrutturazione di
qualsiasi tipo di società. L’importazione, l’esportazione, la compravendita di
ogni genere di bene mobile. La mediazione di ogni bene e servizio. La società
può aprire magazzini, depositi, negozi ed esercitare ogni altra attività connessa
con lo scopo sociale. La società può partecipare ad altre società aventi scopo
analogo o consimile.” (cfr. estratto RC)
Nel mese di marzo 2008
l’assicurata si è iscritta in disoccupazione, postulando il versamento di
indennità al 100% a decorrere dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. 51, 52).
La Cassa, con decisione
del 7 aprile 2008 confermata dalla decisione su opposizione del 1° luglio 2008,
le ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, in quanto è socia e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro
e il marito è anch’egli socio e gerente della ditta (cfr. doc. 26, 1).
2.9
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che, da
quanto appena esposto, emerge con evidenza che l’assicurata, anche dopo essere
stata licenziata dalla __________ con effetto al 31 marzo 2008, ha mantenuto in
seno a tale ditta una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
La stessa
è, in effetti, rimasta, fino a tutt’oggi, iscritta a Registro di commercio
quale socia gerente della società con diritto di firma individuale.
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo
proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di
un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare
risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI (cfr. consid. 2.4., 2.5.; DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA C
270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del
30.
agosto 2001).
Lo scopo della
giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello
di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il
rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di
disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.
STF 8C_608/2007 del 9 giugno 2008 consid. 8.3.; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio
2008.
consid. 4.3.; DLA 2003 N. 22 pag. 240; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007,
consid. 3).
Il
riferimento alla sentenza 38.2006.20 emanata dal TCA il 13 settembre 2006 formulato
dall’insorgente si rivela, poi, ininfluente ai fini della presente vertenza.
Infatti
si trattava di una fattispecie differente da quella ora sub judice.
In particolare,
in quel caso andava stabilito se un’assicurata, gerente di una Sagl, ma non
socia, con competenze limitate e che continuava a lavorare presso tale ditta
conseguendo guadagno intermedio era idonea o meno al collocamento. Questa Corte
ha deciso che la stessa fosse idonea al collocamento, poiché non poteva essere
considerato che avesse avviato un’attività indipendente, né che avesse una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro. L’assicurata aveva, inoltre,
effettuato ricerche di lavoro e dichiarato di essere disposta ad accettare
un’occupazione.
In simili
circostanze, già per il fatto di essere socia e gerente della Sagl presso la
quale ha lavorato fino alla fine di marzo 2008, secondo questo Tribunale, all'assicurata
deve essere negato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal
mese di aprile 2008, senza che sia necessario indagare più approfonditamente il
suo potere di determinare o influenzare le decisioni della società.
2.10
Inoltre suo
marito, Dr. __________, - anch’egli socio gerente della __________
con diritto di firma individuale - al momento determinante della
decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio 2005 nella causa Service de
l’industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Sion contre F., C
198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF
129.
V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356), rivestiva – e riveste tuttora – nella
Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Alla luce
della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6., 2.7.), l’assicurata non
ha, pertanto, diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di
aprile 2008, anche per il fatto di essere stata impiegata, nel periodo
precedente l’iscrizione in disoccupazione, presso la Sagl il cui socio gerente,
oltre a lei, è suo marito.
In relazione alla
separazione dell’assicurata dal marito e all’intenzione di avviare la procedura
di divorzio in Pretura (cfr. doc. I), è utile sottolineare che
nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa
nel gennaio 2007 al p.to B22-B23 la SECO ha precisato che:
"
una persona che, durante il termine quadro per
la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio
coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale
attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID
soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi
dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo
minimo di contribuzione di 12 mesi in un‘azienda che non sia quella del
coniuge.
Il diritto all’ID va
invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e
dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione
coniugale."
Inoltre
con giudizio C 292/05 del 16 febbraio 2007 l’Alta Corte ha affermato quanto
segue:
"
(…) questa Corte ha già avuto modo di osservare
che il rischio di abuso insito nel pagamento di indennità di
disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi
(consid. 3) può realizzarsi anche nell’ipotesi in cui i coniugi vivano
separatamente (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 179/05
del 17 ottobre 2005 consid. 2; la sottolineatura è del redattore)."
In una
sentenza C 16/02 del 16 settembre 2002, pubblicata in DLA 2003 N. 11 pag. 120
segg. è stato, peraltro, stabilito che:
"
(…)
Daher kann die Beschwerdeführerin auch nichts zu
ihren Gunsten daraus ableiten, dass sie in der Zeitspanne, für welche sie
Insolvenzentschädigung verlangt, von ihrem Ehemann freiwillig getrennt gelebt
hat. Trotz Trennung dauert die Ehe fort (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des
Eherechts, 4. Auflage, Bern 2000, N. 10.06 S. 77). Die Trennung bezweckt unter
anderem, eine Wiedervereinigung offen zu halten (a.a.O., N 10.03). Aus Gründen
der Rechtssicherheit ist es nicht angezeigt, bei im Betrieb mitarbeitenden
Ehegatten arbeitgeberähnlicher Personen den Anspruch auf Insolvenzentschädigung
zu bejahen, falls sie getrennt leben.“
Nel
giudizio C 179/05 del 17 ottobre 2005 il TF (allora TFA), in proposito, ha
precisato che:
" (…)
Was in ARV 2003 S. 120 zur Ausrichtung von
Insolvenzentschädigung an die getrennt lebende Ehefrau einer
arbeitgeberähnlichen Person gesagt wurde, gilt analog für die
Arbeitslosenentschädigung.“ (La sottolineatura è del redattore)
In casu va sottolineato
che i coniugi __________ sono separati unicamente di fatto.
Dalle carte processuali emerge
che il marito, il 1° febbraio 2008, ha sì inoltrato alla Pretura del Distretto
di __________ una richiesta di misure di protezione dell’unione coniugale con
domanda di provvedimenti cautelari, e meglio è stata domandata l’autorizzazione
della sospensione della comunione domestica tra i coniugi, nonché
l’assegnazione dell’abitazione familiare al Dr. __________ e il blocco di un
conto bancario (cfr. doc. 15).
Tuttavia, da una parte,
non risulta che il Pretore abbia deciso in merito. Dall’altra, i coniugi __________
continuano ad avere il medesimo domicilio in via __________ a __________ (cfr.
sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe
della popolazione del Cantone).
Ne
discende che all’assicurata va applicato il principio secondo
cui il coniuge del datore di lavoro e di colui che riveste una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all’indennità di
disoccupazione, a prescindere dal fatto che la ricorrente e il marito stiano
elaborando una convenzione sugli effetti accessori al divorzio, la cui bozza,
tra l’altro, risale a un periodo posteriore alla richiesta di indennità di disoccupazione
dal 1° aprile 2008.
2.11
Con il ricorso l’insorgente ha
chiesto al TCA di convocare le parti e procedere ad un tentativo di
conciliazione.
Il TCA rileva innanzitutto
che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il
diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1
CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato
questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto,
non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza
pubblica (la ricorrente ha chiesto la convocazione per un tentativo di conciliazione),
questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini
dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.
2).
Del resto
dagli atti prodotti emerge chiaramente la correttezza della decisione della
Cassa per il periodo dal 1° aprile 2008 al 1° luglio 2008, data della decisione
su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid.
5; STF I 927/05 del 1° aprile 2005).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Nel caso
in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove, come ad esempio le audizioni postulate dalla ricorrente (cfr. doc. I,
VI).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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