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38.2008.38

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 ottobre 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i tempi d'attesa tra l'arrivo sul luogo del lavoro e l'inizio dell'attività

stessa, rispettivamente il rientro al proprio domicilio (andata 1 ora 08 -

ritorno 1 ora 20).

Visto quanto precede, il tragitto che

l'assicurato doveva effettuare per recarsi al POT rimane nei limiti delle

quattro ore complessive indicate all'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI.

L'assicurato in sede di opposizione ha sollevato

di avere delle difficoltà finanziarie.

In dottrina Boris Rubin (Assurance-chômage, Droit

fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédures, ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 424) rileva per quanto

concerne le sanzioni in caso di rifiuto di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro, quanto segue: "des problèmes financiers peuvent justifier le refus de

participer à une mesure de marché du travail. L'assuré

qui, sans négliger de demander une avance de remboursement de frais (art. 86

cpv. 3 OADI), devrait puiser dans son minimum vitale pour acquitter ses frais de déplacement, serait

fondé à refuser de le faire, sans risquer de subir une sanction." (STFA C

71/05 del 14 giugno 2005).

In riferimento alla dottrina e giurisprudenza

sopra citate, a supporre che l'assicurato dovesse attingere al suo minimo

vitale per pagare le spese di trasferta, lo stesso non può rifiutarsi di

partecipare al provvedimento senza incorrere ad una sanzione, considerato che

ha trascurato palesemente la possibilità di chiedere alla propria cassa un

anticipo.

Infine, per quanto riguarda l'asserita allegazione

secondo la quale l'occupazione in questione non sarebbe "ragionevole,

valida e mirata", va ricordato che spetta ai consulenti degli URC

decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un

rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro nonché della capacità e attitudini dell'assicurato (cfr.

art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI , art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del

5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74 e STFA non pubblicata del 13 maggio

1993, nella causa B., C 121/92).

Ora, tenuto conto di quanto precede e alla luce

della menzionata giurisprudenza, considerata l'adeguatezza della misura

assegnata dall'URC, e ritenuto inoltre che il mancato inizio della stessa da

parte del signor RI 1 non trova nessuna giustificazione e nemmeno può essere

scusato da eventuali problemi finanziari, la sanzione di 21 giorni inflitta

all'assicurato è conforme al principio della proporzionalità e deve dunque

essere confermata. Non sussistono del resto motivi per ridurre la durata della

sospensione decretata con la decisone cui contestata.

(...)" (Doc. A1)

1.2. Contro la

decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

nel quale chiede di revocare la sanzione. Egli ha comunicato di frequentare un

programma di occupazione temporanea come operaio presso l'Ente di __________ e

afferma di sperare di trovare al più presto un lavoro fisso visto che in

ottobre gli scade il diritto alla disoccupazione (cfr. Doc. I).

1.3. Nella sua

risposta del 18 agosto 2008 la Sezione del lavoro propone di respingere il

ricorso, riconfermando le argomentazioni contenute nella decisione su

opposizione e sottolineando in particolare quanto segue:

"

Va comunque constatato che l'interessato incontra

una certa difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro (per altro citata

dallo stesso ricorrente) e che controlla la disoccupazione dal mese di

settembre 2006. In questo senso il ricorso ad un POT appare certamente

adeguato. Inoltre bisogna considerare che non è sempre possibile proporre delle

misure che si svolgono nella regione di domicilio dei partecipanti. È dunque

necessario per ogni disoccupato dare prova di una sufficiente mobilità

geografica. Nel caso concreto lo spostamento dalla regione di residenza (__________)

al luogo di svolgimento della misura (__________), per un assicurato giovane e

senza particolari impegni famigliari (celibe) appare adeguato alla situazione

personale. (...)" (Doc. III)

1.4. In uno

scritto del 28 agosto 2008 l'assicurato chiede successivamente la revoca della

sanzione (cfr. Doc. V), mentre l'amministrazione si riconferma nella risposta

di causa (cfr. Doc. VII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza

revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha

sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta

infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,

anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,

in FF 2001 pag. 1972).

In

particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al

riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così

espresso:

"

(...)

2.1 Nell'ambito

della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI

(art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e,

parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re

B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale

concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967

segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid.

3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo

contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di

disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici

regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro,

dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali

(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La

giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre

applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

L'art. 59

LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione

fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono

adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste

misure.

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in

particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA del 29 marzo 2005 nella causa D., C

274/04; STFA del 12 aprile 2005 nella causa B., C 269/04; STFA del 30 settembre

2005 nella causa B., C 279/03).

A questo

proposito in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, il TFA ha rilevato:

"

In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono

ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.

72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non

quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-

recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha,

secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente

che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare

un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli

relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666;

sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard,

Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88)

sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri

perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21

cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro

(OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la

disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile

(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della

fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della

Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente

procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.

78 seg.)."

In DTF

125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"

Zum andern gelten für die Zuweisung einer

vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,

muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem

Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in

Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del

TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza dell'11 ottobre 2005 nella causa W., (C 184/05) il

TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person

angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder

ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen -

in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation

(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit

oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse

insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten

Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit

Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

2.3. L'art. 16

cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:

" non

è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione

un'occupazione che:

f) necessita

di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato."

In una

sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 la nostra Alta Corte ha stabilito

che la durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva,

poiché con i mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il tempo

impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non aveva una

vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.

2.4. Secondo la

giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma

occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una

tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1

lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02; DTF 125 V

361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego

adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato

deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere

il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 9

febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella causa

S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982

pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste

questioni, vedi in particolare:

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e

H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg..

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una

sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S. (C 262/01), si è

pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio

2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del

TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di

partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21

giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri

familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il

periodo limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione

operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente

grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il

provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto

"meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi

senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco

in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato

che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità

della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le

circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene

che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal

seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia,

sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi

soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da

giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,

resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre

1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare

una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla

normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei

confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito

all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma

occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una

successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato

la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In

numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi

analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45

giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro

effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma

occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la

molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta

tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12

febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una

precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il

Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo

pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata

all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una

sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C

308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

Considerandi

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua

giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza

ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9

ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il

cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente

l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni

forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,

no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.

Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),

consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria

cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti

di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure

dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri

familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la

propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione

che

D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e

sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando

di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe

anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa

(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il

fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi

avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle

esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito

ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività

proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità

(cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00,

consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure

l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché

minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe

impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è

preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e

per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000

all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed

eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di

stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la

violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.

mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo

passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo

si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)

Relativamente

alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448, C

382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che

erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta

a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena,

un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata

convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta

dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei

disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione

assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.

In una

sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi

ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per

non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto

dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle

dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero

tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori

dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da

parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui

non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di

dover effettuare lavori pesanti.

2.7

Nell'evenienza

concreta l'assicurato, nato nel 1979, che percepisce indennità di

disoccupazione dal 16 dicembre 2006, il 22 gennaio 2008 è stato invitato a

partecipare ad un programma d'occupazione temporanea (in seguito: POT) presso

l'__________ di __________, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008

(Doc. 7).

L'assicurato,

dopo un colloquio telefonico con il responsabile del POT, si è rifiutato di

partecipare al provvedimento inerente al mercato del lavoro "in

considerazione della distanza del posto di lavoro dal mio domicilio di __________"

(cfr. Doc. 2: esito del colloquio. Vedi pure Doc. 3: "l'interessato

ritiene che il posto di lavoro è troppo lontano dal proprio domicilio").

In realtà

gli accertamenti compiuti dall'amministrazione hanno permesso di appurare che

il tempo di trasferta giornaliero complessivo con mezzi pubblici per effettuare

il tragitto __________ - __________ e ritorno è complessivamente inferiore alle

quattro ore previste all'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI (consid. 1.1 e Doc. 16).

Di

conseguenza, da questo profilo, il POT era adeguato e doveva essere accettato

dall'assicurato (cfr. consid. 2.3).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considerano l'età (30 anni), lo stato civile

(celibe) e la situazione di disoccupato di lunga durata del ricorrente (il

quale esaurirà il diritto alle indennità di disoccupazione nel corso del mese

di ottobre 2008).

D'altra

parte la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha appurato che la Cassa di

disoccupazione sarebbe stata disposta ad anticipare le spese qualora

l'assicurato non avesse realmente avuto i mezzi finanziari necessari per

compiute la trasferta (cfr. Doc. 15).

Infine, riguardo

al desiderio espresso dall'assicurato di potere essere inserito in

provvedimenti al mercato del lavoro di altra natura, questo Tribunale si limita

a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di

decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un

rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1

lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.107 del 4

marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre

2000.

e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Alla luce

di quanto appena esposto e considerato che la sanzione inflitta all'assicurato

(21 giorni di penalità) si rivela conforme al principio della proporzionalità

questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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