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Decisione

38.2008.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 giugno 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi __________ in questi 2 anni hanno messo

a zero i pochi risparmi che avevano, per poter far fronte alle spese

private." (Doc. 15)

Le

dichiarazioni della teste __________ sono state così verbalizzate:

"

(...)

Il presidente del TCA chiede alla teste di

precisare la sua affermazione secondo cui può garantire che l'assicurata era

sempre presente. La signora __________ risponde che siccome abitano nello

stesso palazzo la vedeva partire ogni giorno alle 10.30 per recarsi presso l'Osteria

dove rimaneva fino alle 14.30, massimo alle 15.00. Si recava al lavoro con la

Posta o a piedi o se c'ero io la portavo in macchina. Poi al pomeriggio

rientrava col bus.

La sera, verso le 17.30/18.00 ripartiva e tornava

quando c'era qualcuno che la riportava oppure doveva aspettare il marito a

mezzanotte.

Il presidente del TCA chiede alla teste come fa

ad essere sicura che ogni giorno andava al lavoro. La teste precisa: perché ci

vedevamo ogni giorno, proprio come adesso.

Il presidente del TCA chiede alla signora come fa

ad affermare che l'assicurata non ha percepito nessuno stipendio. La teste

risponde che per effettuare la contabilità e la dichiarazione delle imposte ha chiesto

i documenti bancari e di cassa ed ha constatato che non è stato versato nessun

salario, anche se il marito resta debitore.

Il presidente del TCA chiede alla teste se

l'assicurata non si era mai lamentata durante questo anno di aver lavorato

senza praticamente mai avere ricevuto il salario.

La teste risponde di si, precisa tuttavia che

d'altra parte visto che le cose non andavano bene bisognava prima pagare i

fornitori.

Rispondendo al presidente del TCA, la teste

afferma di essersi occupata della contabilità sin dall'inizio dell'attività

presso l'Osteria. Precisa pure di ritenere che il salario mensile doveva

ammontare circa a CHF 3'000.- /mese.

La teste sottolinea pure di avere inoltrato

presso l'AVS, in data 04.12.2007, una dichiarazione di salario per i primi nove

mesi del 2007 ammontante a CHF 20'250.-.

Il presidente del TCA acquisisce agli atti questa

documentazione, copia della quale viene trasmessa seduta stante alla Cassa

disoccupazione UNIA.

Il presidente del TCA chiede alla teste se ricorda

su quale salario sono stati versati i contributi nel 2006.

Il signor __________ conferma (cfr. doc. 14) che

per il 2006 sono stati versati contributi su CHF 27'000.-.

Il presidente del TCA rileva che si tratta

dell'estratto conto individuale dell'assicurata relativo al periodo

gennaio-dicembre 2006.

Il presidente del TCA rileva che nell'allegato al

doc. 15 figura un importo per il 2006 di soli CHF 6'777.-. La teste risponde

che si tratta dell'importo indicato dal marito della signora.

Il presidente del TCA, con riferimento alla

dichiarazione d'imposta allegata al doc. 15, rileva innanzitutto che sulle

indennità per perdita di guadagno versate dalla cassa di disoccupazione nel

2006 sono già stati prelevati i contributi sociali e iscritti nel conto individuale

AVS dell'assicurata (CHF 17'696.-; dichiarazione d'imposta: CHF 16'219.-).

Nella stessa dichiarazione d'imposta figura un reddito da attività principale

della moglie di CHF 6'777.-. Sulla medesima dichiarazione d'imposta al punto

3.5. figura pure un importo per indennità giornaliere di malattia di CHF

2'282.-.

Il presidente del TCA chiede come mai a livello

di AVS è stato contabilizzato un salario di CHF 27'000.- mentre a livello

fiscale è stato dichiarato un importo inferiore.

La teste risponde che probabilmente a livello di

AVS ci si è fondati sullo stipendio da loro dichiarato il primo anno quando

lavoravano da un altro datore di lavoro.

Il presidente del TCA rileva che di fatto sin

dall'inizio dell'attività lavorativa non è mai stato versato un salario

ammontante a circa CHF 3'000.- e men che meno il salario di CHF 3'500.- che

figura nel conteggio stipendio settembre 2006/settembre 2007 allestito dai

coniugi __________.

La teste sottolinea che parte del salario veniva

versato in natura e che comunque dall'esame dei conti bancari dei signori __________

emerge che hanno consumato tutti i loro risparmi per poter vivere e pagare le

spese che c'erano.

Il presidente del TCA mostra all'assicurata il

doc. 13 e chiede se questa lettera da lei firmata è stata redatta dalla teste.

La ricorrente risponde di no.

Il sig. __________ pone alla teste la seguente

domanda: "Se l'assicurata avesse percepito in contanti uno stipendio dopo

agosto 2006 l'avrebbe saputo oppure no?". La teste risponde di sì, perché

ci diciamo tutto.

Il presidente del TCA chiede alla teste con quale

Considerandi

frequenza si recava all'Osteria per raccogliere la documentazione da registrare

(in particolare fatture), la teste risponde: un giorno sì e un giorno no.

La signora lavorava come aiuto cucina, il marito

preparava un'altra parte del piatto e a turno servivano al tavolo i clienti.

Non vi era altro personale." (Doc. VII)

Alla

conclusione dell'udienza il rappresentante della Cassa, anche alla luce delle

affermazioni della teste, ha affermato di non contestare che l'assicurata abbia

esercitato un'attività lucrativa:

"

(...)

Il sig. __________ sottolinea che la Cassa non

contesta l'esercizio di un'attività lavorativa.

Precisa anzi che la Cassa non aveva dei dubbi su

questo punto, difatti la Cassa non è andata ad accertarlo. D'altra parte su

questo vi sono le dichiarazioni di una terza persona.

La Cassa ha invece fondato la propria decisione

sul fatto che l'assicurata non ha ricevuto il salario." (Doc. VII, pag. 6)

Secondo

la Cassa di primaria importanza è dunque il fatto che l'assicurata dopo il mese

di agosto 2006 non ha più ricevuto il salario.

Effettivamente

la teste su questo punto ha smentito le affermazioni dell'assicurata la quale,

il 20 novembre 2007, aveva risposto alla Cassa di avere "sempre lavorato e

ricevuto uno stpendio e che il salario le veniva versato in contanti e non

sempre completamente" (cfr. Doc. 13).

Come

visto (cfr. consid. 2.1), secondo la giurisprudenza, decisivo per ammettere

l'adempimento del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI è soltanto

l'esercizio di un'attività lucrativa durante almeno 12 mesi nel termine quadro.

Inoltre

il Tribunale federale ha dichiarato contraria alla legge la direttiva della

SECO che esigeva inoltre il versamento del salario, proprio nel caso di una

persona che aveva una posizione parificabile a quella di un datore di lavoro

(cfr. consid. 2.2).

Di

conseguenza, contrariamente al parere della Cassa (cfr. consid. 1.3), non è

possibile negare all'assicurata il diritto all'indennità di disoccupazione in

quanto non è stato comprovato il versamento di un salario durante almeno 12

mesi.

Secondo

questo Tribunale, decisiva è invece la circostanza, ammessa dallo stesso

rappresentante della Cassa, che l'assicurata, nel periodo da settembre 2006 a

settembre 2007, ha esercitato la sua attività di aiuto cucina presso l'__________

durante almeno un mese (da aggiungere agli altri 11 mesi incontestati).

Questa

soluzione si impone, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante

richiesto in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 356 consid. 5b

pag. 360 con riferimenti, STF C 315/2005 del 27 aprile 2007), oltre che, alla

luce delle dichiarazioni della teste, anche in considerazione delle particolari

caratteristiche dell'esercizio pubblico (personale impiegato limitato a due

persone: il marito come cuoco e la moglie come aiuto-cucina; orari di lavoro

fissi e quindi attività sufficientemente controllabile; cfr. STF 8C_453/2007

del 17 marzo 2008). Del resto nulla è cambiato nella struttura dell'esercizio

pubblico dal settembre 2006 rispetto al momento in cui la ricorrente aveva iniziato

la sua attività lavorativa (il 17 maggio 2005).

In tale

contesto va ricordato che la giurisprudenza federale non considera sufficiente,

per negare l'adempimento del periodo di contribuzione, la circostanza che

durante alcuni mesi non viene versato il salario (cfr. la sentenza 8C_453/2007

del 17 marzo 2008 e la sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione del 21 dicembre 2007

deve essere annullata e modificata nel senso che l'assicurata adempie il

presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Gli atti

sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del diritto

all'indennità di disoccupazione.

2.4

Il TCA deve

ancora sottolineare che esula dalla presente vertenza la questione relativa

all'importo sul quale, se del caso, indennizzare l'assicurata.

A

proposito del guadagno assicurato in una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006

pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio

2007) l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto

non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve

essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

Nel caso

concreto questo Tribunale rileva sin d'ora che l'importo del salario figurante

nel conteggio stipendio settembre 2006 - settembre 2007, pure sottoscritto

dall'assicurata (cfr. Doc. 4), nel quale viene indicato uno stipendio lordo

mensile di fr. 3'500.-- risulta del tutto inattendibile, se solo si considera

che, nel periodo in cui l'osteria "andava benino" (cfr. consid. 1.2),

il salario pattuito era di fr. 1'500.-- mensili e che la ricorrente ha comunque

sempre ottenuto uno stipendio inferiore.

Spetterà

quindi alla Cassa determinare con particolare attenzione l'importo del guadagno

assicurato, assumendo tutti i mezzi di prova necessari (cfr. art. 43 LPGA).

2.5

L’art. 181 del Codice di procedura penale

stabilisce che ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che

nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, é

tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i

verbali e gli atti relativi.

Dall'istruttoria

di causa è emerso che l' "Attestato del datore di lavoro" del 1°

ottobre 2007 (Doc. 3) e il relativo allegato (Doc. 4) consegnato alla Cassa di

disoccupazione indica un salario versato o spettante all'assicurata (di fr.

3'500.--) ben maggiore rispetto a quello figurante sul contratto del 19 maggio

2005.

(fr. 1'624.95, quota parte della tredicesima compresa, cfr. Doc. X - 60).

Si

giustifica pertanto la trasmissione al Ministero pubblico della presente

sentenza e dei documenti citati (Doc. 3, Doc. 4 e Doc. X - 60).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione su opposizione del 21 dicembre 2007 è annullata.

§ RI

1 adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

§§ Gli atti sono rinviati

all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti del diritto.

2. I

documenti Doc. 3, Doc. 4 e Doc. X - 60 in originale e una copia della sentenza

vengono trasmessi per competenza al Ministero pubblico.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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