38.2008.4
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23 giugno 2008Italiano32 min
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Numero d'incarto:
38.2008.4
Data decisione, Autorità:
23.06.2008, TCA
Titolo:
Negata a torto apertura di un nuovo TQ.Ass.ha dimostrato lavoro per 11 mesi.Anche dopo 9/06 secondo verosim.prep.ha esercitato attività.Non decisivo che non abbia ricevuto salario. Mancanza di tale prova va ritenuta nel calcolo del guadagno determ.Somma di fr. 3'500 inattendibile.Atti trasmessi a MP
GUADAGNO ASSICURATO
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
TERMINE QUADRO
TRASMISSIONE DEGLI ATTI
art. 181 CPP-TI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.4
DC/sc
Lugano
23 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
dicembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 dicembre 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 18 ottobre 2007 (cfr. Doc. 8)
con cui aveva negato all'assicurata il diritto a beneficiare delle indennità di
disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2007.
La Cassa
ha in particolare rilevato:
"
L'assicurata rivendica l'indennità di
disoccupazione dal 1° ottobre 2007. Entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI), ovvero entro il biennio precedente
l'annuncio in disoccupazione, l'assicurata dichiara un'occupazione quale aiuto
cucina, dal 15 maggio 2005 al 30 settembre 2007, presso l'__________ in __________,
di cui è titolare il coniuge, signor __________.
(...)
A questo proposito l'assicurata non può
comprovare la riscossione dello stipendio per almeno dodici mesi entro il
biennio precedente il 1° ottobre 2007.
Le informazioni fornite sono altresì
contrastanti. Da una parte l'assicurata, il 20 novembre 2007, dichiara di aver
sempre ricevuto lo stipendio da settembre 2006 come risulta dai conteggi,
sottoscritti dal coniuge, e su cui è indicato uno stipendio lordo mensile di
CHF 3'500.-. D'altra parte, il 10 dicembre 2007, la signora __________,
contabile, dichiara che l'assicurata non ha riscosso alcun stipendio da
settembre 2006 a settembre 2007.
A comprova della riscossione dello stipendio
esiste unicamente una dichiarazione del 6 novembre 2007 della __________, su
cui risulta tuttavia quale ultimo importo CHF 378.-, accreditati il 7 settembre
2006.
Posto anche che questo importo possa riferirsi al
periodo lavorato fino al 7 settembre 2006, resta che prima del 1 ° ottobre 2007
non sono comprovati almeno dodici mesi di occupazione soggetta a contribuzione
con comprova della riscossione dello stipendio.
Dopo un esame approfondito dei fatti determinanti
e in applicazione delle disposizioni di legge menzionate, l'assicurata non ha
diritto all'indennità di disoccupazione dal 1 ° ottobre 2007, perché non può
attestare un periodo di contribuzione minimo sufficiente (12 mesi entro il
biennio precedente), segnatamente la comprova della riscossione dello stipendio
durante almeno dodici mesi dal 1 ° ottobre 2005 al 30 settembre 2007." (Doc. 16)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale si è in particolare così espressa:
"
(...)
Mio marito il 15.05.2005 ha ritirato una osteria
in via __________ a __________, io sono stata assunta quale aiuto cucina dal
17.05.2005 con i seguenti orari: dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle
21.30, paga oraria di Fr. 18.00 all'ora.
All'inizio l'Osteria andava benino, e mio marito
mi versava lo stipendio, dall'estate 2006 la cifra d'affari diminuiva sempre
più, e li sono cominciati i problemi, prima si doveva pagare i fornitori, gli
oneri sociali AVS / disoccupazione
pagato fino a settembre 2007 e vitto, che anche questo fa parte dello
stipendio, IVA, ecc. ma non
rimaneva più soldi per il mio salario.
Nel bilancio 2007 dell'Osteria risulterà nelle
passività il mio salario degli ultimi 9 mesi.
Forse era meglio che chiudeva l'Osteria con i
debiti e versarmi il salario, così ora avrei percepito la disoccupazione senza
tutti questi problemi. (...)" (Doc. I)
1.3. La Cassa,
nella sua risposta del 13 febbraio 2008 propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
La cessazione dell'attività dell'esercizio
pubblico __________ di __________ il 30 settembre 2007 è confermata
dall'Ufficio contribuzioni del Municipio della __________ di __________
(allegato 12). Inoltre, il 19 ottobre 2007 (si presume almeno che questa sia la
data corretta, visto che è stampata la data del 19 settembre 2007) il coniuge
dell'assicurata comunica all'Ufficio del registro in__________ la cessazione
dell'attività della propria ditta individuale e ne chiede la cancellazione
(allegato 10), avvenuta il 26 ottobre 2007 (allegato 6).
Dal 27 ottobre 2007, pertanto, l'assicurata non
occupa più una posizione analoga a quella di datore di lavoro, riconosciuta
alle persone che sono occupate per l'azienda del coniuge. Essa potrebbe aver
diritto all'indennità di disoccupazione, al più presto, da questa data.
Resta tuttavia che l'assicurata, proprio perché
occupava una posizione analoga a quella di datore di lavoro, è tenuta a
comprovare di aver regolarmente ed effettivamente riscosso uno stipendio ai
sensi dell'articolo 23 capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione (LADI), che considera quale guadagno assicurato il salario determinante
nel senso della legislazione sull'AVS e normalmente riscosso.
A questo proposito, i conteggi di stipendio o i
conteggi dei contributi alle assicurazioni sociali non costituiscono mezzi di
prova sufficienti. Se lo stipendio è versato in contanti, l'assicurato deve
almeno poter presentare il certificato di salario che attesta l'avvenuta
riscossione dello stipendio.
Nel caso specifico, l'assicurata ha riscosso per
l'ultima volta una parte del
proprio stipendio sul proprio conto bancario presso la __________ il 7
settembre 2006 (allegato 11). Il datore di lavoro annuncia uno stipendio lordo
di CHF 3'500.00 (allegati 3 e 4), ma dalla dichiarazione della __________
risultano dei versamenti di molto inferiori a quelli pattuiti e non regolari.
Il 20 novembre 2007 l'assicurata dichiara altresì di aver sempre ricevuto lo
stipendio, così come risulta dai conteggi AVS/AI/IPG (allegato 13), ma questa
affermazione è smentita dalla dichiarazione della __________ e dalla
dichiarazione del 10 dicembre 2007 della signora __________, contabile, secondo
la quale l'assicurata non ha percepito stipendio a partire dal mese di
settembre 2006 (allegato 15).
Per tutte queste ragioni non è possibile
stabilire il guadagno assicurato dell'assicurata, poiché non è comprovata né la
regolare né l'effettiva riscossione di uno stipendio, per almeno dodici mesi
entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, per l'occupazione
presso la ditta individuale del coniuge dell'assicurata e purtroppo il diritto
all'indennità di disoccupazione non può essere riconosciuto dal 1 ° ottobre
2007." (Doc. III)
1.4. Il 24 aprile
2008 il Presidente del TCA ha sentito come teste la contabile signora __________
(Doc. VII).
In
quell'occasione ha pure avuto luogo il dibattimento (cfr. Doc. VII).
1.5. Il 28 aprile
2008 il TCA ha richiamato dalla Cassa di disoccupazione l'incarto completo
dell'assicurata, che è stato trasmesso il 29 aprile 2008 (cfr. Doc. X).
in
diritto
2.1. Il TCA é
chiamato a stabilire sapere se la ricorrente ha adempiuto o no il presupposto
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
L'assicurato
ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini
dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro,
quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito
alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA
1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di
contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di
disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale
obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta
in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque
essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato
un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato
costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una
attività dipendente.
In
un'altra sentenza pubblicata in DTF 133 V 516 il Tribunale federale ha così
riassunto la propria giurisprudenza:
"
2.2 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui
qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1
LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet
2003). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir
en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire
que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
considère que la réalisation des conditions relatives à la période de
cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été
réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, C 329/00). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444), le
Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant
qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à
l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité
soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Aussi bien la
jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne
doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été
effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été
payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice
effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid.
3 p. 449 ss).
2.3 L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est
donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de
cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément
exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant
pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à
cotisation a été exercée.
2.4 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de
l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la
durée d'un rapport de travail (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad
art. 13 LACI p. 170). Cela
suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA
1999 n° 18 p. 101 consid. 2a, C 291/98; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 207 p. 2239; BORIS
RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales,
procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, p. 179)." (DTF 133 V 520-521)
In una sentenza
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti,
rilevando:
" (...)
7.1 Al consid. 3
della sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 il
Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che di principio
la sola condizione per ammettere l'esistenza di un periodo contributivo è
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo
previsto, precisando che la giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225
(e nelle sentenze successive) non va intesa nel senso che, a titolo cumulativo,
deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario
è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante ai fini della
determinazione dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Il Tribunale ha altresì evidenziato che il testo
dell'art. 13 LADI è chiaro e che non vi sono validi motivi per scostarsene,
rinviando a quanto già statuito in DTF 113 V 352, secondo
cui non è necessario che l'obbligo contributivo, il cui adempimento non può
essere influenzato dal lavoratore, sia stato effettivamente rispettato. Da
detta giurisprudenza la Corte ha dedotto che il fatto che al momento
dell'insorgenza della disoccupazione non fossero ancora stati pagati dei salari
(si confronti anche art. 165 CC, DLA 1999 no. 21 pag. 113) non deve
svantaggiare il lavoratore, evidenziando che tale conclusione si deduce anche
dal tenore dell'art. 29 LADI e degli art. 51 segg. LADI. È per contro
ammissibile concludere diversamente nel caso in cui l'assicurato rinunci a
percepire indennità salariali soggette a contribuzioni (DLA 1999 no. 8 pag. 34
consid. 3b).
La Corte ha quindi concluso che il pagamento
effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente
per l'ammissione del periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo e
in casi limite determinante per l'ammissione dell'esercizio di un'attività
soggetta a contribuzione (DTF 131 V 444 consid.
3.3 in fine pag. 453). (...)"
2.2. La Segreteria di Stato
dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
in vigore dal 1° gennaio 2007 ha emanato la seguente direttiva:
"
PERCEZIONE EFFETTIVA
DI UN SALARIO
B144 Oltre ad aver esercitato
un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente
percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario
non è di per sé un presupposto del diritto all'indennità, si tratta pur sempre
di un criterio determinante per riconoscere l'esistenza di un'attività soggetta
a contribuzione.
Se l'assicurato non
ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo
l'articolo 51 capoverso 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali
è considerato periodo di contribuzione.
Persone che non
occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B145 Per le persone che, prima della
disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio
sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario
e, di conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.
È
irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i
contributi alla cassa di compensazione.
Se ha dubbi
giustificati riguardo all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavoro
o riguardo all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve
effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in
presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.
Persone che
occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B146 Per le persone che, prima di
annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro e per i loro coniugi la cassa deve in ogni caso verificare
il versamento effettivo del salario.
B147 Le ricevute di versamento sul conto
postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da
parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di
un'attività soggetta a contribuzione.
B148 Se il salario è stato versato in
contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario
ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti
di libri contabili forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del
conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del
salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto
figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno
assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.
L'assicurato il cui
salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la
riscossione effettiva del salario.
La riscossione del
salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello
stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della
disdetta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare.
Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può
essere garantita unicamente dall'assicurato.
Se i giustificativi
presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente
versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza
di prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato adempimento del
periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è
determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per
determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo
del guadagno assicurato non sarebbe possibile (cfr. cifra marg. C2)."
Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa H, C 124/06).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V
203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000
nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti;
SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV
Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV
Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.
5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in
una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale
ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo
contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del
salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e
quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella sentenza
C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi,
non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto
il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI ed ha in particolare rilevato:
" (...)
4.
4.1 Die Vorinstanz hat in ausführlicher und
differenzierter Würdigung des Sachverhaltes festgestellt, dass der Versicherte
die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten im Rahmen seiner Tätigkeit für die
Firma D.________ erfüllt hat. Insbesondere hat sie überzeugend dargelegt, die
teilweise nur kurzen Zäsuren in der Lohnzahlung (Juni und Oktober 2004) über
eine Zeitspanne von 17 Monaten berechtigten zur Annahme, der Versicherte sei
zwar nicht durchgehend in der Lage gewesen, sich einen Lohn auszubezahlen, habe
aber deshalb seine Tätigkeit für das Unternehmen nicht eingestellt. Andernfalls
wäre er kaum in der Lage gewesen, sich anschliessend wieder einen Lohn
auszurichten.
(...)
4.4 Schliesslich ändern auch allfällige
anderslautende Kreisschreiben des seco nichts an diesem Ergebnis. Wenn auch das
Gericht Verwaltungsweisungen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, sofern
diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der
anwendbaren gesetzlichen Bestimmung zulassen, so ist es nicht an sie gebunden (BGE 132 V 121 E. 4.4
S. 125 mit Hinweisen). Eine Verwaltungsweisung, welche die Beitragszeit nur
dann als erfüllt gelten lässt, wenn eine mindestens zwölfmonatige tatsächliche
Lohnzahlung nachgewiesen ist, würde nicht der geltenden Praxis von BGE 131 V 444
entsprechen, so dass sie für die hier strittige Frage nicht massgebend wäre.
(...)"
2.3. Nella
presente fattispecie il TCA è chiamato a stabilire se, nel periodo dal 1°
ottobre 2005 al 30 settembre 2007 (cfr. Doc. 7 e STF 8C_345/2007 del 22 febbraio
2008; STF C 315/2005 del 17 aprile 2006), l'assicurata è in grado di comprovare
di avere svolto un'attività soggetta a obbligo contributivo durante almeno 12
mesi.
In sede ricorsuale RI 1 sostiene
di avere iniziato a lavorare dal 17 maggio 2005 come aiuto cucina presso
un'osteria gestita dal marito e di avere ricevuto lo stipendio fino all'estate
del 2006.
Per il periodo successivo la
ricorrente afferma di avere lavorato senza percepire lo stipendio, in quanto l'Osteria
si trovava in gravi difficoltà finanziarie e dovevano prima essere pagati altri
creditori (cfr. consid. 1.2).
Dall' "Attestato del
datore di lavoro" del 1° ottobre 2007 risulta che l'assicurata ha lavorato
presso l'__________ a __________ a tempo pieno (44 ore settimanali), quale
aiuto cucina dal 15 maggio 2005 al 30 settembre 2007. L'ultimo salario mensile
ammontava a fr. 3'500.--. Inoltre non esisteva un contratto di lavoro scritto
(cfr. Doc. 3).
Dal Doc. 4 emerge che l'__________
ha allestito, per il periodo settembre 2006 - settembre 2007, un conteggio
stipendio di RI 1 nel quale figura un importo salariale
mensile di fr. 3'500.-- (cfr. Doc. 4).
L'assicurata
il 29 agosto 2007 è stata licenziata dal marito per il 30 settembre 2007 (cfr.
Doc. 5).
Il 6
novembre 2007 la __________ di __________ ha certificato i seguenti salari
versati all'assicurata dal datore di lavoro:
"
22.07.2005 CHF 1'008.00
22.07.2005 CHF 486.00
28.07.2005 CHF 1'044.00
29.08.2005 CHF 990.00
26.09.2005 CHF 864.00
26.01.2006 CHF 819.00
03.03.2006 CHF 1'116.00
29.03.2006 CHF 1'008.00
27.04.2006 CHF 900.00
29.05.2006 CHF 1'080.00
27.06.2006 CHF 990.00
25.08.2006 CHF 486.00
07.09.2006 CHF 378.00"
(Doc. 11)
Dall'incarto
completo dell'assicurata, richiamato dal TCA dalla Cassa di disoccupazione
(cfr. Doc. X), risulta che alla ricorrente è stato aperto un primo termine
quadro per la riscossione dal 1° ottobre 2004 al 31 agosto 2006 (cfr. Doc. X -
21).
Il 14
luglio 2006 l'assicurata ha inoltrato una nuova domanda d'indennità di
disoccupazione dal 1° settembre 2006 indicando di lavorare a tempo parziale
("a ore"; "dal 1130 al 1330-1830")
quale aiuto cucina presso l'__________ e che esisteva un contratto di lavoro
scritto (cfr. Doc. X - 20).
Questo
secondo termine quadro non è stato aperto e non è stato di conseguenza riconosciuto
all'assicurata il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Doc. X - 18),
in quanto la ricorrente ha prestato l'attività presso il ristorante del coniuge
(cfr. Doc. X - 36) ed aveva dunque una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro.
Esaminando
la nuova domanda d'indennità di disoccupazione inoltrata da RI 1 del 1° ottobre
2007 l'amministrazione ha ritenuto che la ricorrente ha saputo comprovare l'esercizio
di un'attività lucrativa, con relativo versamento del salario, soltanto per il
periodo dal ottobre 2005 all'inizio di settembre 2006 e quindi per un periodo
inferiore a 12 mesi.
Dall'incarto
dell'assicurata emerge, in particolare, che tra RI 1 e suo marito il 19 maggio
2005 è stato stipulato un contratto di lavoro dal 17 maggio 2005, a metà tempo
(21,5 ore), quale aiuto cucina per un salario mensile di fr. 1'624.95 (cfr.
Doc. X - 60: fr. 1'500 + fr. 124.95, quota parte della tredicesima).
Di fatto
l'assicurata ha però spesso lavorato soltanto poche ore al giorno (2-3 ore) e
non a metà tempo, ciò che spiega perchè gli importi salariali accreditati sul
suo conto bancario sono inferiori (e a volte anche di molto) ai fr. 1'500.--
che figurano sul contratto di lavoro (cfr. Doc X - 39; Doc. X - 42; Doc. I -
44; Doc. I - 45; Doc. X - 46; Doc. X - 47; Doc. X - 48; Doc. X - 49; Doc. X -
54; Doc. X - 55; Doc. X - 56; Doc. X - 57; Doc. X - 59; Doc. X - 60).
In
particolare l'importo di fr. 378.-- è relativo al salario ricevuto
dall'assicurata nel mese di agosto 2006 (cfr. Doc. X - 39).
D'altra
parte, quando non ha ricevuto nessun salario, la ricorrente è stata inabile al lavoro
per malattia (ad esempio dal 27 settembre 2005 all'inizio di gennaio 2006; Doc.
X - 51-54).
Sulla
base di questi elementi il TCA deve concludere che l'assicurata ha effettivamente
dimostrato di avere lavorato (o comunque di poter fare valere dei periodi
computabili ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI) durante 11 mesi (da
ottobre 2005 ad agosto 2006).
Per
adempiere il periodo di contribuzione l'assicurata deve dunque dimostrare di
avere esercitato un'attività lucrativa (cfr. consid. 2.1 e consid. 2.2) durante
almeno un ulteriore mese nel periodo dal 1° settembre 2006 al 30 settembre
2007.
Il 24
aprile 2008 il Presidente del TCA ha sentito come teste la contabile __________,
la quale il 12 dicembre 2007 aveva così risposto ad una richiesta di
informazioni della Cassa di disoccupazione:
"
In allegato le invio i documenti da Lei
richiesti; il certificato di salario 2006 e la copia della dichiarazione
fiscale 2006, (la decisione non l'abbiamo ancora in quanto la dichiarazione è
stata inoltrata solo a settembre 2007) e la dichiarazione AVS.
Da settembre 2006 a settembre 2007 la signora RI
1 non ha percepito nessun stipendio, ma le posso garantire che era sempre
presente, in quanto essendo solo 2 persone impiegate è il minimo di personale.
Fatti
I coniugi __________ in questi 2 anni hanno messo
a zero i pochi risparmi che avevano, per poter far fronte alle spese
private." (Doc. 15)
Le
dichiarazioni della teste __________ sono state così verbalizzate:
"
(...)
Il presidente del TCA chiede alla teste di
precisare la sua affermazione secondo cui può garantire che l'assicurata era
sempre presente. La signora __________ risponde che siccome abitano nello
stesso palazzo la vedeva partire ogni giorno alle 10.30 per recarsi presso l'Osteria
dove rimaneva fino alle 14.30, massimo alle 15.00. Si recava al lavoro con la
Posta o a piedi o se c'ero io la portavo in macchina. Poi al pomeriggio
rientrava col bus.
La sera, verso le 17.30/18.00 ripartiva e tornava
quando c'era qualcuno che la riportava oppure doveva aspettare il marito a
mezzanotte.
Il presidente del TCA chiede alla teste come fa
ad essere sicura che ogni giorno andava al lavoro. La teste precisa: perché ci
vedevamo ogni giorno, proprio come adesso.
Il presidente del TCA chiede alla signora come fa
ad affermare che l'assicurata non ha percepito nessuno stipendio. La teste
risponde che per effettuare la contabilità e la dichiarazione delle imposte ha chiesto
i documenti bancari e di cassa ed ha constatato che non è stato versato nessun
salario, anche se il marito resta debitore.
Il presidente del TCA chiede alla teste se
l'assicurata non si era mai lamentata durante questo anno di aver lavorato
senza praticamente mai avere ricevuto il salario.
La teste risponde di si, precisa tuttavia che
d'altra parte visto che le cose non andavano bene bisognava prima pagare i
fornitori.
Rispondendo al presidente del TCA, la teste
afferma di essersi occupata della contabilità sin dall'inizio dell'attività
presso l'Osteria. Precisa pure di ritenere che il salario mensile doveva
ammontare circa a CHF 3'000.- /mese.
La teste sottolinea pure di avere inoltrato
presso l'AVS, in data 04.12.2007, una dichiarazione di salario per i primi nove
mesi del 2007 ammontante a CHF 20'250.-.
Il presidente del TCA acquisisce agli atti questa
documentazione, copia della quale viene trasmessa seduta stante alla Cassa
disoccupazione UNIA.
Il presidente del TCA chiede alla teste se ricorda
su quale salario sono stati versati i contributi nel 2006.
Il signor __________ conferma (cfr. doc. 14) che
per il 2006 sono stati versati contributi su CHF 27'000.-.
Il presidente del TCA rileva che si tratta
dell'estratto conto individuale dell'assicurata relativo al periodo
gennaio-dicembre 2006.
Il presidente del TCA rileva che nell'allegato al
doc. 15 figura un importo per il 2006 di soli CHF 6'777.-. La teste risponde
che si tratta dell'importo indicato dal marito della signora.
Il presidente del TCA, con riferimento alla
dichiarazione d'imposta allegata al doc. 15, rileva innanzitutto che sulle
indennità per perdita di guadagno versate dalla cassa di disoccupazione nel
2006 sono già stati prelevati i contributi sociali e iscritti nel conto individuale
AVS dell'assicurata (CHF 17'696.-; dichiarazione d'imposta: CHF 16'219.-).
Nella stessa dichiarazione d'imposta figura un reddito da attività principale
della moglie di CHF 6'777.-. Sulla medesima dichiarazione d'imposta al punto
3.5. figura pure un importo per indennità giornaliere di malattia di CHF
2'282.-.
Il presidente del TCA chiede come mai a livello
di AVS è stato contabilizzato un salario di CHF 27'000.- mentre a livello
fiscale è stato dichiarato un importo inferiore.
La teste risponde che probabilmente a livello di
AVS ci si è fondati sullo stipendio da loro dichiarato il primo anno quando
lavoravano da un altro datore di lavoro.
Il presidente del TCA rileva che di fatto sin
dall'inizio dell'attività lavorativa non è mai stato versato un salario
ammontante a circa CHF 3'000.- e men che meno il salario di CHF 3'500.- che
figura nel conteggio stipendio settembre 2006/settembre 2007 allestito dai
coniugi __________.
La teste sottolinea che parte del salario veniva
versato in natura e che comunque dall'esame dei conti bancari dei signori __________
emerge che hanno consumato tutti i loro risparmi per poter vivere e pagare le
spese che c'erano.
Il presidente del TCA mostra all'assicurata il
doc. 13 e chiede se questa lettera da lei firmata è stata redatta dalla teste.
La ricorrente risponde di no.
Il sig. __________ pone alla teste la seguente
domanda: "Se l'assicurata avesse percepito in contanti uno stipendio dopo
agosto 2006 l'avrebbe saputo oppure no?". La teste risponde di sì, perché
ci diciamo tutto.
Il presidente del TCA chiede alla teste con quale
Considerandi
frequenza si recava all'Osteria per raccogliere la documentazione da registrare
(in particolare fatture), la teste risponde: un giorno sì e un giorno no.
La signora lavorava come aiuto cucina, il marito
preparava un'altra parte del piatto e a turno servivano al tavolo i clienti.
Non vi era altro personale." (Doc. VII)
Alla
conclusione dell'udienza il rappresentante della Cassa, anche alla luce delle
affermazioni della teste, ha affermato di non contestare che l'assicurata abbia
esercitato un'attività lucrativa:
"
(...)
Il sig. __________ sottolinea che la Cassa non
contesta l'esercizio di un'attività lavorativa.
Precisa anzi che la Cassa non aveva dei dubbi su
questo punto, difatti la Cassa non è andata ad accertarlo. D'altra parte su
questo vi sono le dichiarazioni di una terza persona.
La Cassa ha invece fondato la propria decisione
sul fatto che l'assicurata non ha ricevuto il salario." (Doc. VII, pag. 6)
Secondo
la Cassa di primaria importanza è dunque il fatto che l'assicurata dopo il mese
di agosto 2006 non ha più ricevuto il salario.
Effettivamente
la teste su questo punto ha smentito le affermazioni dell'assicurata la quale,
il 20 novembre 2007, aveva risposto alla Cassa di avere "sempre lavorato e
ricevuto uno stpendio e che il salario le veniva versato in contanti e non
sempre completamente" (cfr. Doc. 13).
Come
visto (cfr. consid. 2.1), secondo la giurisprudenza, decisivo per ammettere
l'adempimento del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI è soltanto
l'esercizio di un'attività lucrativa durante almeno 12 mesi nel termine quadro.
Inoltre
il Tribunale federale ha dichiarato contraria alla legge la direttiva della
SECO che esigeva inoltre il versamento del salario, proprio nel caso di una
persona che aveva una posizione parificabile a quella di un datore di lavoro
(cfr. consid. 2.2).
Di
conseguenza, contrariamente al parere della Cassa (cfr. consid. 1.3), non è
possibile negare all'assicurata il diritto all'indennità di disoccupazione in
quanto non è stato comprovato il versamento di un salario durante almeno 12
mesi.
Secondo
questo Tribunale, decisiva è invece la circostanza, ammessa dallo stesso
rappresentante della Cassa, che l'assicurata, nel periodo da settembre 2006 a
settembre 2007, ha esercitato la sua attività di aiuto cucina presso l'__________
durante almeno un mese (da aggiungere agli altri 11 mesi incontestati).
Questa
soluzione si impone, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante
richiesto in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 356 consid. 5b
pag. 360 con riferimenti, STF C 315/2005 del 27 aprile 2007), oltre che, alla
luce delle dichiarazioni della teste, anche in considerazione delle particolari
caratteristiche dell'esercizio pubblico (personale impiegato limitato a due
persone: il marito come cuoco e la moglie come aiuto-cucina; orari di lavoro
fissi e quindi attività sufficientemente controllabile; cfr. STF 8C_453/2007
del 17 marzo 2008). Del resto nulla è cambiato nella struttura dell'esercizio
pubblico dal settembre 2006 rispetto al momento in cui la ricorrente aveva iniziato
la sua attività lavorativa (il 17 maggio 2005).
In tale
contesto va ricordato che la giurisprudenza federale non considera sufficiente,
per negare l'adempimento del periodo di contribuzione, la circostanza che
durante alcuni mesi non viene versato il salario (cfr. la sentenza 8C_453/2007
del 17 marzo 2008 e la sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007).
Alla luce
di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione del 21 dicembre 2007
deve essere annullata e modificata nel senso che l'assicurata adempie il
presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Gli atti
sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del diritto
all'indennità di disoccupazione.
2.4
Il TCA deve
ancora sottolineare che esula dalla presente vertenza la questione relativa
all'importo sul quale, se del caso, indennizzare l'assicurata.
A
proposito del guadagno assicurato in una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006
pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio
2007) l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto
non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve
essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.
Nel caso
concreto questo Tribunale rileva sin d'ora che l'importo del salario figurante
nel conteggio stipendio settembre 2006 - settembre 2007, pure sottoscritto
dall'assicurata (cfr. Doc. 4), nel quale viene indicato uno stipendio lordo
mensile di fr. 3'500.-- risulta del tutto inattendibile, se solo si considera
che, nel periodo in cui l'osteria "andava benino" (cfr. consid. 1.2),
il salario pattuito era di fr. 1'500.-- mensili e che la ricorrente ha comunque
sempre ottenuto uno stipendio inferiore.
Spetterà
quindi alla Cassa determinare con particolare attenzione l'importo del guadagno
assicurato, assumendo tutti i mezzi di prova necessari (cfr. art. 43 LPGA).
2.5
L’art. 181 del Codice di procedura penale
stabilisce che ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che
nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, é
tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i
verbali e gli atti relativi.
Dall'istruttoria
di causa è emerso che l' "Attestato del datore di lavoro" del 1°
ottobre 2007 (Doc. 3) e il relativo allegato (Doc. 4) consegnato alla Cassa di
disoccupazione indica un salario versato o spettante all'assicurata (di fr.
3'500.--) ben maggiore rispetto a quello figurante sul contratto del 19 maggio
2005.
(fr. 1'624.95, quota parte della tredicesima compresa, cfr. Doc. X - 60).
Si
giustifica pertanto la trasmissione al Ministero pubblico della presente
sentenza e dei documenti citati (Doc. 3, Doc. 4 e Doc. X - 60).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione su opposizione del 21 dicembre 2007 è annullata.
§ RI
1 adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
§§ Gli atti sono rinviati
all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti del diritto.
2. I
documenti Doc. 3, Doc. 4 e Doc. X - 60 in originale e una copia della sentenza
vengono trasmessi per competenza al Ministero pubblico.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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