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Decisione

38.2008.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 ottobre 2008Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

Ci sembra dunque importante sottolineare che ai

rimproveri fatti all'assicurato di aver compromesso lo scopo del POT (cosa che

contestiamo) si debbano aggiungere i rimproveri da fare al responsabile del

programma che non ha di tutta evidenza saputo o voluto usare di nessun mezzo

"umano" per permettere una continuazione fruttuosa per entrambe le

parti della misura.

13.

Alla luce di quanto precede, riteniamo che la

decisione d'interrompere con effetto immediato il POT é senz'altro eccessiva,

l'evidente disproporzione di questa decisione per rapporto ai fatti

rimproverati all'assicurato porta a dire che questa decisione non può e non

deve generare alcun pregiudizio al ricorrente.

Con il suo comportamento l'assicurato non ha né

compromesso né reso impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT, l'assicurato ha

tuttalpiù dimostrato di avere realmente bisogno di essere mantenuto in un tale

programma e di dover essere maggiormente sostenuto per rapporto ad altri assicurati

nell'apprendimento di certe regole di comportamento che gli sarebbero state

proficue una volta reintegrato il mondo del lavoro "reale". Inoltre,

sottolineiamo che il primo richiamo ha avuto luogo il 10.12.2007 e che il

12.12.2007 è stato deciso di prolungare il POT (notifica all'assicurato il

18.12.2007) (doc. R), a nostra conoscenza la __________ non ha emesso nessuna

obiezione invocando il comportamento inadeguato dell'assicurato né le possibili

conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi preposti. Questo ci permette

nuovamente di sottolineare che il comportamento dell'assicurato non era da

ritenersi a tal punto grave da giustificare l'interruzione della misura dopo solo

qualche settimana a causa dei ritardi (qualche giorno) nel fornire i certificati

medici.

Escluso il carattere grave del comportamento

dell'assicurato (per analogia alla casistica dell'art. 337CO ss), il POT non

può essere considerato compromesso o reso impossibile nell'esecuzione o lo

scopo, l'interruzione anticipata e immediata del provvedimento é dunque da

considerarsi ingiustificata come la decisione di sospendere per 16 giorni il

versamento delle indennità di disoccupazione." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 3 settembre 2008 l'amministrazione propone di respingere il ricorso

ed osserva:

"

(...)

Per quanto concerne le critiche del

rappresentante dell'assicurato secondo cui davanti alle difficoltà del suo

assistito nel rispondere positivamente alle regole imposte dal POT si sarebbe

dovuto "permettergli di proseguire la misura al fine di lasciargli la

possibilità d'integrare le regole e di tirarne un reale profitto", va

sottolineato che a prescindere del fatto che non era la prima volta che

l'assicurato per il suo comportamento veniva ammonito, un atteggiamento di noncuranza

verso l'organizzazione non avrebbe permesso di raggiungere gli scopi della

misura d'occupazione." (Doc. III)

1.4. Il 15

settembre 2008 il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto

del seguente tenore:

"

(...)

Lo scopo principale del POT è indubbiamente

quello di migliorare la collocabilità degli assicurati e eventuali sanzioni

devono tener conto di tutte le circostanze concrete del caso. In un primo

tempo, il signor RI 1 è stato richiamato per la sua mancanza di motivazione e

d'impegno nel quadro del POT In seguito, durante un periodo attestato di

malattia, il responsabile della misura ha deciso d'interrompere con effetto

immediato la misura vista l'assenza dell'assicurato al termine del periodo di

malattia (21 gennaio 2008) comprovato dal certificato medico dell'11 gennaio

2008.

Il nostro patrocinato ha, in seguito, fornito un

certificato medico attestante della sua inabilità fino al 5 febbraio 2008. Il

signor RI 1 ha dunque fornito la prova della sua inabilità lavorativa. A nostra

conoscenza, i certificati medici presentati non sono stati contestati dalla

convenuta.

Inabile al lavoro, il signor RI 1 non si è

presentato al POT ritenendo in buona fede di avere un motivo legittimo per

astenersi dal lavoro. Il signor RI 1 ha, in seguito, fornito un certificato

medico a conferma della sua inabilità. Il fatto che non si sia presentato al

POT ritenendosi, giustamente, inabile al lavoro non doveva dunque essere

considerato un motivo che andava ad aggiungersi ai fatti che gli erano stati

richiamati in precedenza.

Nella risposta di causa la convenuta sottolinea

che il rapporto di lavoro che lega l'assicurato all'organizzatore del programma

non è assimilabile direttamente ad un rapporto di lavoro pur essendoci delle

similitudini. Per questo, l'analogia con l'art. 337 CO sul licenziamento

"in tronco" non va fatta.

A nostro avviso, non si devono però applicare dei

principi più restrittivi di quelli che si applicherebbero in ambito di diritto

privato. In effetti, alla luce delle circostanze del caso specifico, un

licenziamento "in tronco" non sarebbe giustificato visto che il

comportamento dell'assicurato non è stato, di tutta evidenza, a tal punto grave

da rendere impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro. Ricordiamo che,

la causa grave che fonda un licenziamento immediato è quella oggettiva, non

quella di cui era a conoscenza il datore di lavoro (STF 4C.413/2004 del

10.03.2005). Non è, inoltre, giustificato il licenziamento immediato se il

lavoratore si assenta per malattia e documenta l'inabilità al lavoro con un

certificato (Sentenza CCC del 5.05.2004 Inc. n. 162003.51) o non si presenta

sul posto di lavoro ritenendo in buona fede di avere un motivo legittimo per

astenersi dal lavoro (Rehbinder, n. 6 ad art. 337 CO).

Gli unici elementi di comportamento che si

possono rimproverare all'assicurato sono dunque quelli evocati nei due richiami

(10 dicembre 2007 e 7 gennaio 2008), elementi che di per sé non avrebbero

sicuramente reso impossibile il proseguimento del POT.

L'interruzione immediata della misura e la

susseguente sospensione delle indennità sono dunque da considerarsi

sproporzionate a fronte dei fatti rimproverati al nostro patrocinato."

(Doc. V)

Il 23

settembre 2008 l'amministrazione ha rilevato quanto segue:

"

(...)

Nel caso di specie, l'allontanamento dalla misura

è dovuto al comportamento dell'assicurato che più volte ha avuto un

atteggiamento in totale dissonanza con le disposizioni del POT. In effetti,

prima di disdire l'accordo sugli obiettivi, il responsabile del POT ha ammonito

il partecipante con due richiami, si prende atto che la controparte non li

contesta (doc. 8, 9). Nonostante gli avvertimenti, il comportamento

dell'assicurato non si è modificato poiché appena due settimane dopo l'ultimo

richiamo, ovvero il 21 gennaio 2008, l'assicurato che avrebbe dovuto riprendere

il lavoro sulla base del certificato medico 11 gennaio 2008, non si è

presentato al POT e non ha avvisato l'organizzatore. Ora poco importa che lo

stesso in relazione alle due assenze produca a posteriori - sempre in ritardo -

un certificato medico allorché lo stesso non pretende di essere così malato da

non poter contattare l'organizzatore (doc. 17).

Si ribadisce, che il rapporto giuridico che lega

l'assicurato all'organizzatore del programma non è assimilabile direttamente ad

un rapporto di lavoro. Il principio cardine da ritenere è che si tratta di un

rapporto di diritto pubblico derivante dall'obbligo di partecipare ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fissati dalla LADI. Per questo,

l'analogia con l'art. 337 CO sul licenziamento "in tronco" sostenuta

dalla controparte non va fatta. Inoltre, nel caso concreto, l'allontanamento

anticipato dal provvedimento è avvenuto dopo una serie di ammonimenti."

(Doc. VII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L'art. 17

cpv. 3 LADI stabilisce che l'assicurato è obbligato, su istruzione dell'ufficio

del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento.

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza

revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha

sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta

infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,

anche se leggermente modificato (cfr. Messaggio concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,

in FF 2001 pag. 1972).

In

particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. DTF 131 V 268).

La

giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre

applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.; STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).

L'art. 59

LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce

prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere

affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in

particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005 nella causa

D.; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005 nella causa B.; STFA C 279/03 del 30

settembre 2005 nella causa B.).

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del

TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato (cfr.

STFA C 317/02 dell'8 ottobre 2004; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005).

2.3. Secondo la

giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma

occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una

tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell'art.

30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

Va pure

sospeso l’assicurato che con il suo comportamento fornisce al proprio datore di

lavoro delle ragioni per porre fine all’occupazione temporanea (cfr. STCA

38.2005.95 del 24 agosto 2006).

Chiamato

a pronunciarsi nel caso in cui, viste la mancanza di impegno e l’attitudine

verso i propri superiori, un comune ha interrotto con effetto immediato un

programma di occupazione temporanea, il TFA ha confermato la sospensione di 25

giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato

ed ha in particolare osservato che:

"

(…)

2.1 Selon la jurisprudence, il convient de

sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour

inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d

LACI), celui qui, sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens

de l'art. 72 al. 1 LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à

l'instar de celui qui cesse une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). Il

en va de même de celui qui, par son comportement, donne à l'employeur des

raisons de mettre fin à l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin

1999, C 387/98).

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en

raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des

rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO.

Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au

congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel

à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un

caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF

112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité

ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à

celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son

employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une

faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices

aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 10 ss

ad art. 3). (…)

2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges

d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan

professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans

son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour

sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises.

Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le

travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la

réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle

est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut

raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes,

sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant.

Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une

quelconque

agressivité verbale ou de manque de respect à

l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un

avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par

son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à

l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que

l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail

insuffisant, comme il l'allègue en

procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi

un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme

l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET

quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de

six mois.

2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon

lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui

lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été

exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une

attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie,

d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue

pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son

expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler

la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble

maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la

lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier

2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a

d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour

ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui,

néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non

plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de

son travail.

Enfin, c'est également en vain que le recourant fait

valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches

contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à

un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne

visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au

travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de

la mesure qui ont

considéré que le travail de démontage n'était «pas

trop difficile pour

l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il

ressort du dossier de l'ORP. (…)." (cfr. STFA C

307/02 del 27 gennaio 2004)

In una

sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 - dopo aver ricordato che il rapporto

di lavoro che vincola la persona assicurata al responsabile del programma

d’occupazione temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza che le

disposizioni legali relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO) vengono

applicate per analogia, anche se il programma d’impiego costituisce un rapporto

giuridico sui generis - il TFA ha accolto il ricorso e rinviato gli atti

all’amministrazione per ulteriori accertamenti specificando che, ritenuti i

suoi obblighi ex art. 328 cpv. 1 CO, il comportamento del responsabile del PO

poteva, a seconda dei casi, essere considerato quale fattore di riduzione della

colpa. La sospensione era stata fissata in 25 giorni di sospensione.

L’Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una sentenza C 197/04 del

2 maggio 2006 nella quale – chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato

sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni in quanto con

il proprio comportamento avrebbe indotto l’organizzatore del corso ad

interrompere con effetto immediato il provvedimento inerente al mercato del

lavoro – ha ribadito che:

"

(…)

Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 30 Abs. 1

lit. d AVIG (in der seit 1. Juli 2003 geltenden, hier anwendbaren Fassung) mit

Verwaltung und Vorinstanz in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er

die Bildungsmassnahme (Art. 60 Abs. 1 AVIG), welcher er sich im Y.________

unterzog, durch sein Verhalten beeinträchtigt und dadurch dessen Leiter hinreichenden

Anlass für die am 21. Oktober 2003 ausgesprochene sofortige Auflösung des

Kursverhältnisses bot. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist auch dann anwendbar, wenn

Considerandi

der Versicherte dem Arbeitgeber Anlass zu einer Entlassung aus einer

vorübergehenden Beschäftigung (Art. 64a Abs. 1 AVIG) bietet (BGE 125 V 360), gilt

aber auch für die Auflösung eines Kurses durch den Kursverantwortlichen. In

Anbetracht der mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Lage (BGE 125 V 361 Erw.

2b), insbesondere der Unterordnung und Weisungsgebundenheit des Kursbesuchers,

rechtfertigt es sich in beweismässiger Hinsicht die im Rahmen von Art. 30 Abs 1

lit. a AVIG geltende Rechtsprechung analog anzuwenden, wonach bei Differenzen

unter den Beteiligten nur eingestellt werden darf, wenn das Verschulden des Versicherten

klar feststeht (BGE 112 V 245 und seitherige Praxis).

(…)."

La decisione di

sospensione è stata annullata in quanto i motivi addotti dal responsabile del

corso a sostegno dell’immediata interruzione del provvedimento ("weil das

provozierende Verhalten und die Uneinsichtigkeit das Vertrauensverhältnis

nachhaltig beeinträchtigt habe und daher eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr

zumutbar sei") non erano sufficientemente comprensibili e rimanevano sul

generico.

In una sentenza 8C_60/2007

dell'8 febbraio 2008 il Tribunale federale ha confermato la sospensione di 20

giorni inflitta ad un infermiere diplomato che è stato allontanato dopo un

giorno dell'inizio di un programma occupazione, per il quale si riteneva troppo

qualificato, argomentando:

"

2.2

Die Vorinstanz erwog gestützt auf die

Angaben von B.________ (vgl. E-Mail vom 20. April 2006 sowie vorinstanzliches

Einvernahmeprotokoll vom 14. Februar 2007), dass der Versicherte am ersten

Arbeitstag signalisiert habe, er sei für die angetretene Arbeitsstelle von

seiner Ausbildung her gesehen überqualifiziert. Er habe kund getan, dass die

angebotene vorübergehende Beschäftigung nicht seiner beruflichen

Weiterentwicklung diene, und sich dahingehend verhalten, weibliche

Führungskräfte nicht zu akzeptieren. Er habe in Bezug auf die Höhe des Lohnes

Vorstellungen geäussert, die mit der vorgesehenen Wiedereingliederungstätigkeit

nicht zu vereinbaren gewesen seien. Insgesamt habe der Versicherte bei der

Arbeitgeberin damit den Eindruck erweckt, dass er sich im Rahmen des

Beschäftigungsprogrammes nicht in der zu erwartenden Weise einsetzen werde.

Damit habe er den Eingliederungszweck der begonnenen Tätigkeit beim

Universitätsspital X.________ am ersten Arbeitstag in Frage gestellt und den

Abbruch des Einsatzes sowie eine Verlängerung der Arbeitslosigkeit zumindest in

Kauf genommen.

2.3

Der Beschwerdeführer bringt letztinstanzlich

nichts vor, was die Beurteilung des kantonalen Gerichts in Frage zu stellen

vermöchte. Nicht ersichtlich ist, was der nach eigenen Angaben unter anderem im

Operationsbereich als Pflegefachmann diplomierte Beschwerdeführer mit dem

Hinweis, das Universitätsspital X.________ habe ihn von der Teilnahme im

Aufgabengebiet der Zentralsterilisation freigestellt, weil andere Kanditaten

diese Arbeit wegen des unvermeidlichen Umgangs mit menschlichem Blut aufgegeben

hätten, zu seinen Gunsten ableiten will. Sodann waren die unbestritten

überzogenen Lohnvorstellungen des Versicherten für sich allein genommen nicht

ausschlaggebend für den Abbruch des begonnenen vorübergehenden Beschäftigungsprogramms

in der Universitätsspital X.________. Das kantonale Gericht hat richtig

aufgezeigt, dass vielmehr der vom Versicherten vermittelte Gesamteindruck eines

an der konkreten und zumutbaren Arbeitsstelle wenig interessierten

Arbeitssuchenden für die Reaktion der Arbeitgeberin entscheidend war. Der

Beschwerdeführer übersieht in diesem Zusammenhang auch, dass ihm nicht

vorgehalten worden ist, sich "despektierlich" über "weibliche

Führungsverantwortliche" geäussert zu haben. Insgesamt lässt sich jedenfalls

der vorinstanzlich bestätigte Einspracheentscheid des Amtes für Wirtschaft und

Arbeit vom 6. September 2006 nicht beanstanden."

2.4

Analogamente a quanto vale

per le sanzioni fondate in caso di licenziamento da un posto di lavoro (fondate

sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI - in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un

assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di

lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea

non presuppone dunque che l’assicurato abbia fornito al proprio datore di

lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di

lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO).

Basta una

colpa non necessariamente di natura professionale (violazione dall'obbligo

contrattuale) ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al

carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il

motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. B. Rubin,

"Assurance-chômage", Ed. Schultess, Zurigo 2006 pag. 431-440).

Ad

esempio in una sentenza C 218/05 del 10 luglio 2006 l'Alta Corte ha rilevato.

"

La suspension du droit à l'indemnité prononcée

en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44

let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de

justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le

comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci,

même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut

être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large,

qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid.

1.

et les arrêts cités). Une suspension du droit à

l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement

reproché à celui-ci est clairement établi."

Secondo l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il

lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare

con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

L'art.

321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore

si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo

al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche

che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali

il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.

(Su questi aspetti cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de

travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I,

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e

pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, "Commentaire du contrat de

travail", 2a ed.. Ed. Réalités

sociales, Losanna 1996 pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 15. Auflage, Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70

e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage,

Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61; STCA 38.2003.46 del 9

febbraio 2004).

In una

decisione pubblicata in DLA 2002 pag. 121 il TFA ha stabilito che per una donna

che esercita la professione di autista, il fatto di disporre di una licenza di

condurre è una condizione indispensabile per poter essere assunta, in quanto

essa può svolgere il compito previsto dal suo contratto di lavoro unicamente se

è in possesso della licenza di condurre. Guidando in uno stato di notevole

ebrietà, l'assicurata non ha soltanto corso il rischio di una revoca della

licenza, ma anche quello di perdere il proprio impiego. Di conseguenza occorre

pronunciare una sospensione dal diritto all'indennità per colpa grave. Il fatto

di essersi comportata in tal modo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario

non sminuisce la colpa (vedi pure STCA 38.2001.91 del 6 agosto 2002).

2.5

Una

sospensione può essere tuttavia inflitta solo se viene nettamente stabilita una

colpa del lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro

sono chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una

controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni

di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa in circostanze contestate

dell'assicurato e non confermate da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali)

o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C

218/05 del 10 luglio 2006; STFA C 11/06 del 26 aprile 2006; STFA C 48/04 del 14

aprile 2005; STFA C 6/06 del 26 aprile 2006).

2.6

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La

sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF

125.

V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

Il TFA ha

ravvisato, tra l’altro, l’esistenza di una colpa grave nei seguenti

casi: licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di

lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di

utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C

99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta senza rispetto del termine e senza

assicurazione di un nuovo posto di lavoro nel caso di un assicurato che, quale

custode, si è visto costretto a dover sostenere i costi di un appartamento

oltre a quelli della sua propria abitazione (cfr. STFA C 65/03 del 25 settembre

2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una

ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr.

STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché

l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per

scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche

dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi

con un collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta senza

assicurarsi un nuovo posto di lavoro da parte di un assicurato che non prova

sufficientemente e adeguatamente né il fatto di essere stato vittima di mobbing

né l'esistenza di motivi di salute che rendono l'occupazione inadeguata (cfr.

STFA

C 309/02

del 16 aprile 2003); disdetta senza accertarsi un posto di lavoro nel caso di

un assicurato che rimprovera al datore di lavoro diverse violazioni dei suoi

obblighi contrattuali ma non li fa valere per vie legali (cfr. STFA C 170/02

del 24 febbraio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista,

si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida

in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05

del 29 novembre 2005); scioglimento immediato del rapporto di lavoro senza

assicurazione di un nuovo impiego da parte di un assicurato dopo che in

precedenza già era stato richiamato per delle irregolarità; cessazione del

rapporto di lavoro entro un termine molto breve di disdetta (rispettivamente

durante il periodo di prova) da parte dell’assicurato senza che vi fossero

elementi atti a diminuire la colpa; rifiuto da parte dell’assicurato di un

cambiamento di lavoro esigibile all’interno della medesima impresa seguito da

un consenziente scioglimento anticipato del rapporto di lavoro tra le parti;

rifiuto da parte dell’assicurato dopo essere stato licenziato di accettare un

nuovo posto di lavoro dopo che erano sorte delle divergenze in merito al numero

delle ore lavorative settimanali 42 o 42.5 (cfr. DLA 1989, N. 7 pag. 89-90; per

un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo

della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag.

24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro,

nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza

nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003

); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui

venivano rimproverati una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro

malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una

mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,

38.2002

); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che

l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di

lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua

sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di

un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di

un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto

di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva

intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività

illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un

assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare

l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale

per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,

38.2001

); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,

l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto

concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare

il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i

ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);

disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro

(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle

analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65

(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto

di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la

vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29

dicembre 1997, 38.1997.151).

2.7

Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che a RI 1, nato nel __________,

di professione muratore qualificato, che controlla la disoccupazione dal 3

gennaio 2007 (4° termine quadro per la riscossione), il 21 novembre 2007 è

stato assegnato un programma d'occupazione temporanea (in seguito: POT) denominato

"POT __________" presso la __________ dal 27 novembre al 31 marzo

2008.

(Doc. 3 e Doc. 4).

La

motivazione alla base della decisione è la seguente:

"

(...)

Riattivare l'assicurato dopo un periodo di

assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi lavorativi,

promuovere la flessibilità e la mobilità professionale.

Durante questo periodo verranno in particolar

modo incoraggiati l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la

motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro

(puntualità, precisione, organizzazione, ecc.).

Questo PO è una misura integrativa del percorso

ATEGC, finalizzato al rilevamento delle conoscenze e delle attitudini

professionali, destinata ad acquisire gli elementi utili ad agevolare il

collocamento nel settore dell'edilizia, del genio civile e/o nei cantieri del

sottosuolo. L'assicurato sarà sostenuto e consigliato nelle ricerche di lavoro.

(...)" (Doc. 4)

Nell'Accordo

sugli obiettivi del 27 novembre 2007, sottoscritto dall'organizzatore e

dall'assicurato, figura in particolare un punto 5 del seguente tenore:

"

(...)

Svolgimento dell'attività

L'organizzatore si impegna a sostenere il

partecipante, affinché gli obiettivi fissati nell'accordo siano raggiunti.

Il partecipante si applica a svolgere l'attività

secondo le istruzioni impartitegli dal responsabile del programma

occupazionale.

Comportamenti che compromettono o rendono

impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT saranno oggetto di un richiamo

scritto da parte del responsabile. Se, nonostante gli avvertimenti, il

comportamento del partecipante non si modificherà, egli potrà incorrere in

un'interruzione del provvedimento con comunicazione del delegato __________

all'Ufficio giuridico. (...)" (Doc. 6)

Inoltre

al punto 9 viene precisato che:

"

(...)

Conclusione del POT e interruzione

dell'accordo sugli obiettivi.

Di norma l'accordo sugli obiettivi termina senza

disdetta alla data stabilita.

Interruzione anticipata del programma

d'occupazione o sospensione

Un'interruzione anticipata è possibile se il

partecipante trova un posto di lavoro.

Sospensione del POT: se il partecipante trova un

impiego di breve durata è tenuto ad accettarlo, sospendendo temporaneamente lo

svolgimento del provvedimento.

Come da punto 5, i comportamenti che

compromettono o rendono impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT possono

portare ad un'interruzione per motivi disciplinari sugli obiettivi con le

conseguenti sanzioni.

Un'interruzione per cause gravi, analogamente al

Codice delle obbligazioni (art. 337), può avvenire immediatamente, senza

preavviso. Lo scioglimento dell'accordo sugli obiettivi sarà motivato per

iscritto dal responsabile del POT e potrà dar luogo a sanzioni.

Per altre conclusioni anticipate del POT, una

richiesta scritta e motivata deve essere presentata al delegato __________ (con

copia all'UMA). (...)" (Doc. 6)

Il 10

dicembre 2007 il responsabile del POT, arch. __________, ha inviato a RI 1 il

seguente richiamo scritto:

"

Da quando ha iniziato il programma occupazionale

presso la nostra fondazione abbiamo più volte constatato che il suo

atteggiamento non è consono alle disposizioni POT.

In particolare il suo impegno e il suo rendimento

sono palesemente insufficienti. Spesso si sofferma in pause prolungate creando

tra l'altro una disparità nei confronti degli altri partecipanti che nel

medesimo momento stanno lavorando.

La richiamo pertanto ad una maggiore

collaborazione e ad un maggior impegno nel perseguimento degli obiettivi

normativi. Le facciamo presente che, qualora ciò non si producesse, saremo

costretti ad interrompere anticipatamente la sua decisione." (Doc. 7)

Il 7

gennaio 2008 il responsabile del POT ha inviato all'assicurato un secondo

richiamo scritto del seguente tenore:

"

In data odierna ci risulta che avrebbe dovuto

rientrare presso il nostro programma occupazionale dopo un periodo di ferie.

Questa mattina non si è presentato così come non

ci ha comunicato i motivi della sua assenza.

La sollecitiamo pertanto a voler presentare

eventuali giustificativi al più tardi entro giovedì 10 gennaio 2008. Nel

frattempo la sua assenza sarà considerata come ingiustificata.

Le rammentiamo infine che in data 10.12.2007 ha

già ricevuto un nostro precedente richiamo. Conformemente alle disposizioni POT

dopo due richiami possiamo interrompere anticipatamente la sua decisione

d'inserimento. La richiamiamo pertanto ad un rispetto scrupoloso di tutte le

disposizioni al fine di evitarci di dover prendere tale drastica

decisione." (Doc. 8)

Il 9

gennaio 2008 il responsabile del POT ha inviato al ricorrente una comunicazione

nella quale ha sottolineato che le assenze dei giorni 7 e 8 gennaio 2008 non

erano giustificate e al riguardo si è così espresso:

"

In data odierna ci ha contattati per comunicarci

che da oggi è in malattia. Le ricordiamo che qualora la sua assenza si

protraesse per almeno 4 giorni la stessa dovrà essere giustificata attraverso

un certificato medico.

Riguardo ai giorni d'assenza del 07.01.2008 e del

08.01.2008

ci ha comunicato che la sua assenza è stata frutto di un malinteso

in quanto lei credeva che quei giorni erano stati precedentemente concessi come

vacanza. Ci risulta che il formulario di richiesta vacanze (di cui lei ha

ricevuto una copia) non contemplasse questi giorni. Ne consegue pertanto che la

sua assenza va considerata come ingiustificata. Nemmeno la sua richiesta di

concessione retroattiva di due giorni di vacanza può essere accolta essendo la

stessa in contrasto con le disposizioni POT." (Doc. 9)

Infine il

21.

gennaio 2008 il responsabile del programma di occupazione ha deciso

l'interruzione anticipata del POT con la seguente motivazione:

"

In data odierna ci risulta che avrebbe dovuto

rientrare presso il nostro programma occupazionale dopo un periodo di malattia.

Questa mattina non si è presentato così come non

ci ha comunicato i motivi della sua assenza.

Le ricordiamo che è già stato richiamato in più

occasioni al rispetto rigoroso delle disposizioni vigenti (anche per quella che

le impone di informarci immediatamente dei motivi delle sue assenze). Constatiamo

che ancora una volta non ha dato seguito ai suoi obblighi.

In applicazione delle disposizioni POT siamo

pertanto costretti ad interrompere la sua decisione d'inserimento in POT a

decorrere dalla data odierna." (Doc. 10)

Sulla

base di queste indicazioni la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha inflitto

all'assicurato una sospensione di 16 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione per non avere colpevolmente portato a termine il programma di

occupazione.

Chiamato ora

a pronunciarsi questo Tribunale non può che confermare l'operato

dell'amministrazione.

Al

riguardo va innanzitutto ricordato che, per costante giurisprudenza, una

sospensione in caso di interruzione colpevole del rapporto di lavoro deve

essere inflitta non soltanto in caso di licenziamento con effetto immediato

giustificato, bensì anche quando il rapporto viene interrotto per ragioni

legate al comportamento o al carattere dell'assicurato (cfr. consid. 2.4).

Ora, nel

caso concreto, il ricorrente già dopo poche settimane dall'inizio del POT ha

ricevuto un avvertimento nel quale veniva sottolineato lo scarso impegno e

l'insufficiente rendimento.

Inoltre

il 7 gennaio 2008 RA 1 ha ricevuto un secondo avvertimento per non essere

rientrato regolarmente al POT dopo un periodo di ferie.

È vero

che al riguardo egli l'11 gennaio 2008 ha allegato un certificato medico

attestante un'inabilità lavorativa per due settimane dal 7 gennaio 2008 (cfr.

Doc. 13, certificato del dottor Nenad Ivanisevic), è altrettanto vero però che

l'assicurato stesso ha ammesso, come riportato dal responsabile del POT nel suo

scritto del 9 gennaio 2008, che nei giorni 7 e 8 gennaio 2008 non si è

presentato in quanto riteneva (in realtà a torto) di beneficiare di una vacanza

(cfr. Doc. 17 scritto dell'assicurato del 15 febbraio 2008: "per quanto

riguarda al ritardo nel ripresentarmi dopo le vacanze è frutto di un semplice

disguido e non certo di una volontà di abusare della LADI").

Infine,

l'assicurato non ha ripreso regolarmente la sua attività presso il POT dopo le

due settimane di malattia.

È vero

che il 22 gennaio 2008 il medesimo medico curante ha attestato che l'inabilità

lavorativa "continua ancora per 2 settimane circa" (cfr. Doc. 14) è altrettanto

vero però che, soprattutto alla luce dei due richiami scritti già ricevuti,

l'assicurato avrebbe dovuto tempestivamente avvisare il responsabile del POT

che la sua assenza si sarebbe prolungata.

Per il

resto questo Tribunale non ha motivo di dubitare della versione dei fatti

fornita dall'organizzatore del programma d'occupazione (cfr. la sentenza del

TFA C 370/02 del 27 giugno 2004 riprodotta al consid. 2.3).

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA deve concludere che a causa del comportamento

dell'assicurato l'obiettivo del programma non poteva essere realizzato (cfr.

Doc. 6: in particolare "esercitare la puntualità della presenza sul posto

di lavoro, dimostrare con la costanza il grado d'affidabilità"). Per

questa ragione egli è stato licenziato, tra l'altro, dopo due avvertimenti

(cfr. DTFA C 207/05 del 31 ottobre 2006; STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004).

Di

conseguenza la sanzione di 16 giorni di sospensione del diritto all'indennità

di disoccupazione deve essere confermata (cfr. consid. 2.6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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