38.2008.40
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8 ottobre 2008Italiano41 min
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Numero d'incarto:
38.2008.40
Data decisione, Autorità:
08.10.2008, TCA
Titolo:
Sospens.dal diritto alle ID di 16 giorni per essere stato licenziato dal programma occupaz.temporanea assegnatogli.L'ass.,già dopo poche settimane dall'inizio del POT,aveva ricevuto un avvertimento (scarso impegno e insuff.rendim.).Non motivi di dubitare della versione fornita dall'organizz.del POT
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 59 LADI
art. 64a LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.40
DC/sc
Lugano
8 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 giugno
2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 9 giugno 2008 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la precedente decisione del 4 marzo 2008 (cfr. Doc. 4)
con la quale ha sospeso per 16 giorni RI 1 per essere stato licenziato dal
programma d'occupazione che stava seguendo presso la __________, __________.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(...)
6.
Nel caso in rassegna, il primo richiamo da parte dell'organizzatore è stato
causato dal comportamento dell'assicurato, che faceva pause prolungate rispetto
ad altri partecipanti.
II 2° richiamo,
avvenuto il 7 gennaio 2008, è stato pronunciato perché l'assicurato al termine
delle vacanze natalizie concordate con l'organizzatore non si presenta al POT e
non comunica la propria assenza. In relazione a questo episodio è stato
richiamato per iscritto e ammonito in merito alle possibili conseguenze in caso
di nuove mancanze (possibile allontanamento dalla misura).
Appena due settimane
dopo, ovvero il 21 gennaio 2008, l'assicurato che avrebbe dovuto riprendere il
lavoro sulla base del certificato medico 11 gennaio 2008, non si presenta al
POT e non avvisa l'organizzatore.
Tenuto conto che
l'assicurato ha omesso, senza alcuna valida motivazione, di avvisare l'organizzatore
e si è limitato a non presentarsi al POT per due volte nello spazio di poche
settimane, è necessario concludere che il signor RI 1 ha effettivamente dato
all'organizzatore un motivo sufficiente per chiederne I'allontanamento dalla
misura. Poco importa che l'assicurato in relazione alle due assenze produca,
sempre a posteriori, un certificato medico. Infatti, egli stesso non pretende
di essere così malato da non poter contattare l'organizzatore, si limita ad
affermare - nelle osservazioni del 15 febbraio - che se l'organizzatore avesse
voluto avrebbe potuto essere rintracciato in ogni momento.
Riguardo alla natura
giuridica del rapporto tra partecipante e organizzatore è opportuno precisare
che "les PET sont des rapports de travail sui generis auxquels
certaines dispositions du contrat de travail s'appliquent par analogie,
notamment l'art. 328 CO, qui a pour objet la protection de la personnalité du
travailleur, e l'art. 329 al. 3 CO, qui concerne l'octroi des jours de congé
usuels. Un PET est toutefois fondamentalement une
prestation de nature sociale qui s'inscrit dans un rapport de droit
administratif où, par exemple, le principe de la liberté contractuelle, propre
au droit privé, ne s'applique pas." (cfr. Boris
Rubin, Assurance-chómage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006,
pag. 627; STFA 30 settembre 2005 C 279/03; DTA 2004 p. 133, consid.3.1 ss).
Il rapporto giuridico
che lega l'assicurato all'organizzatore del programma non è assimilabile
direttamente ad un rapporto di lavoro pur essendoci delle similitudini. Il
principio cardine da ritenere è che si tratta di un rapporto di diritto
pubblico derivante dall'obbligo di partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro fissati dalla LADI. Per questo, l'analogia con l'art. 337 CO
sul licenziamento "in tronco" non va fatta. Inoltre, nel caso
concreto, l'allontanamento anticipato dal provvedimento è avvenuto dopo una
serie di ammonimenti.
In
ultimo, l'assicurato sostiene l'applicazione errata dell'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI. Si ribadisce che è il comportamento dell'assicurato - ammonito più volte
- che ha causato l'allontanamento dalla misura. In seguito, sulla base della
segnalazione del consulente del personale incaricato della pratica, I'UG ha
avuto modo di valutare l'adeguatezza del provvedimento." (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale chiede il suo rappresentante la revoca dalla sanzione, rilevando in
particolare:
"
(...)
12.
L'assicurato ha iniziato il POT il 27.11.2007,
dal 7.01.2008 al 2.02.2008 é stato inabile al lavoro, la misura é stata
interrotta in data 21.01.2008. Ora, i giorni effettivi lavorati dall'assicurato
sono stati pochi (poco più di trenta tenendo conto delle vacanze natalizie e
del periodo di malattia). Ci sembra dunque un periodo eccessivamente corto per
valutare che il comportamento dell'assicurato, sia pure poco rigoroso, abbia
compromesso in modo irrevocabile il proseguimento del POT.
L'allontanamento dell'assicurato é avvenuto dopo
due ammonimenti concernenti:
- prolungazione pause di lavoro;
- assenza "ingiustificata" (in un primo tempo, visto che
a distanza di qualche giorno sono stati forniti i certificati medici
giustificanti l'inabilità lavorativa e dunque giustificanti la sua assenza) e
presentazione tardiva di certificati medici.
Sostenendo che il suo comportamento rendeva
impossibile il proseguimento del POT.
Per quanto riguarda la decisione di
licenziamento/interruzione anticipata del POT, ci premeva dunque contestare le
motivazioni addotte a tale scopo. In particolare, non crediamo ci siano i
presupposti per adottare tale misura. Infatti, neghiamo che il comportamento
dell'assicurato abbia intaccato a tal punto la relazione professionale da
rendere impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro (nel caso in
oggetto della misura) fino alla fine della misura.
Inoltre, riteniamo che di fronte alle difficoltà
dell'assicurato a rispondere positivamente ad alcune delle regole imposte dal
POT, si sarebbe dovuto, al contrario, permettergli di proseguire la misura al
fine di lasciargli la possibilità d'integrare le regole e di tirarne un reale
profitto. Scacciare, perché é quello che é stato fatto, coloro che, alla luce
delle loro difficoltà, hanno un reale bisogno di essere mantenuti in programmi
come il POT, non riempie di tutta evidenza gli scopi prefissi da questa misura.
Immaginiamo, che coloro che non hanno particolari difficoltà d'inserzione, che
si adattano subito e perfettamente in un nuovo quadro professionale, hanno meno
bisogno di tali misure.
Ora, considerare dopo soli 30 giorni che lo scopo
del POT non può essere riempito ci sembra poco scrupoloso e attento delle
difficoltà che l'assicurato ha dimostrato nell'adattarsi alla misura e agli
obblighi da essa derivanti. Le spiegazioni dell'assicurato su parte dei fatti
che gli sono stati rimproverati non sono state tenute in conto e non risulta
dagli atti in nostro possesso che si sia cercato un reale dialogo o d'instaurare
un rapporto di fiducia con l'assicurato.
Fatti
Ci sembra dunque importante sottolineare che ai
rimproveri fatti all'assicurato di aver compromesso lo scopo del POT (cosa che
contestiamo) si debbano aggiungere i rimproveri da fare al responsabile del
programma che non ha di tutta evidenza saputo o voluto usare di nessun mezzo
"umano" per permettere una continuazione fruttuosa per entrambe le
parti della misura.
13.
Alla luce di quanto precede, riteniamo che la
decisione d'interrompere con effetto immediato il POT é senz'altro eccessiva,
l'evidente disproporzione di questa decisione per rapporto ai fatti
rimproverati all'assicurato porta a dire che questa decisione non può e non
deve generare alcun pregiudizio al ricorrente.
Con il suo comportamento l'assicurato non ha né
compromesso né reso impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT, l'assicurato ha
tuttalpiù dimostrato di avere realmente bisogno di essere mantenuto in un tale
programma e di dover essere maggiormente sostenuto per rapporto ad altri assicurati
nell'apprendimento di certe regole di comportamento che gli sarebbero state
proficue una volta reintegrato il mondo del lavoro "reale". Inoltre,
sottolineiamo che il primo richiamo ha avuto luogo il 10.12.2007 e che il
12.12.2007 è stato deciso di prolungare il POT (notifica all'assicurato il
18.12.2007) (doc. R), a nostra conoscenza la __________ non ha emesso nessuna
obiezione invocando il comportamento inadeguato dell'assicurato né le possibili
conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi preposti. Questo ci permette
nuovamente di sottolineare che il comportamento dell'assicurato non era da
ritenersi a tal punto grave da giustificare l'interruzione della misura dopo solo
qualche settimana a causa dei ritardi (qualche giorno) nel fornire i certificati
medici.
Escluso il carattere grave del comportamento
dell'assicurato (per analogia alla casistica dell'art. 337CO ss), il POT non
può essere considerato compromesso o reso impossibile nell'esecuzione o lo
scopo, l'interruzione anticipata e immediata del provvedimento é dunque da
considerarsi ingiustificata come la decisione di sospendere per 16 giorni il
versamento delle indennità di disoccupazione." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 3 settembre 2008 l'amministrazione propone di respingere il ricorso
ed osserva:
"
(...)
Per quanto concerne le critiche del
rappresentante dell'assicurato secondo cui davanti alle difficoltà del suo
assistito nel rispondere positivamente alle regole imposte dal POT si sarebbe
dovuto "permettergli di proseguire la misura al fine di lasciargli la
possibilità d'integrare le regole e di tirarne un reale profitto", va
sottolineato che a prescindere del fatto che non era la prima volta che
l'assicurato per il suo comportamento veniva ammonito, un atteggiamento di noncuranza
verso l'organizzazione non avrebbe permesso di raggiungere gli scopi della
misura d'occupazione." (Doc. III)
1.4. Il 15
settembre 2008 il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto
del seguente tenore:
"
(...)
Lo scopo principale del POT è indubbiamente
quello di migliorare la collocabilità degli assicurati e eventuali sanzioni
devono tener conto di tutte le circostanze concrete del caso. In un primo
tempo, il signor RI 1 è stato richiamato per la sua mancanza di motivazione e
d'impegno nel quadro del POT In seguito, durante un periodo attestato di
malattia, il responsabile della misura ha deciso d'interrompere con effetto
immediato la misura vista l'assenza dell'assicurato al termine del periodo di
malattia (21 gennaio 2008) comprovato dal certificato medico dell'11 gennaio
2008.
Il nostro patrocinato ha, in seguito, fornito un
certificato medico attestante della sua inabilità fino al 5 febbraio 2008. Il
signor RI 1 ha dunque fornito la prova della sua inabilità lavorativa. A nostra
conoscenza, i certificati medici presentati non sono stati contestati dalla
convenuta.
Inabile al lavoro, il signor RI 1 non si è
presentato al POT ritenendo in buona fede di avere un motivo legittimo per
astenersi dal lavoro. Il signor RI 1 ha, in seguito, fornito un certificato
medico a conferma della sua inabilità. Il fatto che non si sia presentato al
POT ritenendosi, giustamente, inabile al lavoro non doveva dunque essere
considerato un motivo che andava ad aggiungersi ai fatti che gli erano stati
richiamati in precedenza.
Nella risposta di causa la convenuta sottolinea
che il rapporto di lavoro che lega l'assicurato all'organizzatore del programma
non è assimilabile direttamente ad un rapporto di lavoro pur essendoci delle
similitudini. Per questo, l'analogia con l'art. 337 CO sul licenziamento
"in tronco" non va fatta.
A nostro avviso, non si devono però applicare dei
principi più restrittivi di quelli che si applicherebbero in ambito di diritto
privato. In effetti, alla luce delle circostanze del caso specifico, un
licenziamento "in tronco" non sarebbe giustificato visto che il
comportamento dell'assicurato non è stato, di tutta evidenza, a tal punto grave
da rendere impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro. Ricordiamo che,
la causa grave che fonda un licenziamento immediato è quella oggettiva, non
quella di cui era a conoscenza il datore di lavoro (STF 4C.413/2004 del
10.03.2005). Non è, inoltre, giustificato il licenziamento immediato se il
lavoratore si assenta per malattia e documenta l'inabilità al lavoro con un
certificato (Sentenza CCC del 5.05.2004 Inc. n. 162003.51) o non si presenta
sul posto di lavoro ritenendo in buona fede di avere un motivo legittimo per
astenersi dal lavoro (Rehbinder, n. 6 ad art. 337 CO).
Gli unici elementi di comportamento che si
possono rimproverare all'assicurato sono dunque quelli evocati nei due richiami
(10 dicembre 2007 e 7 gennaio 2008), elementi che di per sé non avrebbero
sicuramente reso impossibile il proseguimento del POT.
L'interruzione immediata della misura e la
susseguente sospensione delle indennità sono dunque da considerarsi
sproporzionate a fronte dei fatti rimproverati al nostro patrocinato."
(Doc. V)
Il 23
settembre 2008 l'amministrazione ha rilevato quanto segue:
"
(...)
Nel caso di specie, l'allontanamento dalla misura
è dovuto al comportamento dell'assicurato che più volte ha avuto un
atteggiamento in totale dissonanza con le disposizioni del POT. In effetti,
prima di disdire l'accordo sugli obiettivi, il responsabile del POT ha ammonito
il partecipante con due richiami, si prende atto che la controparte non li
contesta (doc. 8, 9). Nonostante gli avvertimenti, il comportamento
dell'assicurato non si è modificato poiché appena due settimane dopo l'ultimo
richiamo, ovvero il 21 gennaio 2008, l'assicurato che avrebbe dovuto riprendere
il lavoro sulla base del certificato medico 11 gennaio 2008, non si è
presentato al POT e non ha avvisato l'organizzatore. Ora poco importa che lo
stesso in relazione alle due assenze produca a posteriori - sempre in ritardo -
un certificato medico allorché lo stesso non pretende di essere così malato da
non poter contattare l'organizzatore (doc. 17).
Si ribadisce, che il rapporto giuridico che lega
l'assicurato all'organizzatore del programma non è assimilabile direttamente ad
un rapporto di lavoro. Il principio cardine da ritenere è che si tratta di un
rapporto di diritto pubblico derivante dall'obbligo di partecipare ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fissati dalla LADI. Per questo,
l'analogia con l'art. 337 CO sul licenziamento "in tronco" sostenuta
dalla controparte non va fatta. Inoltre, nel caso concreto, l'allontanamento
anticipato dal provvedimento è avvenuto dopo una serie di ammonimenti."
(Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'art. 17
cpv. 3 LADI stabilisce che l'assicurato è obbligato, su istruzione dell'ufficio
del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente modificato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. DTF 131 V 268).
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.; STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce
prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere
affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005 nella causa
D.; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005 nella causa B.; STFA C 279/03 del 30
settembre 2005 nella causa B.).
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni
religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del
TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato (cfr.
STFA C 317/02 dell'8 ottobre 2004; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005).
2.3. Secondo la
giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma
occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una
tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
Va pure
sospeso l’assicurato che con il suo comportamento fornisce al proprio datore di
lavoro delle ragioni per porre fine all’occupazione temporanea (cfr. STCA
38.2005.95 del 24 agosto 2006).
Chiamato
a pronunciarsi nel caso in cui, viste la mancanza di impegno e l’attitudine
verso i propri superiori, un comune ha interrotto con effetto immediato un
programma di occupazione temporanea, il TFA ha confermato la sospensione di 25
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato
ed ha in particolare osservato che:
"
(…)
2.1 Selon la jurisprudence, il convient de
sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour
inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d
LACI), celui qui, sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens
de l'art. 72 al. 1 LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à
l'instar de celui qui cesse une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). Il
en va de même de celui qui, par son comportement, donne à l'employeur des
raisons de mettre fin à l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin
1999, C 387/98).
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des
rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO.
Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au
congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel
à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un
caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF
112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité
ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à
celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son
employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 10 ss
ad art. 3). (…)
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges
d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan
professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans
son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour
sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises.
Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le
travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la
réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle
est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut
raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes,
sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant.
Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une
quelconque
agressivité verbale ou de manque de respect à
l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un
avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par
son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à
l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que
l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail
insuffisant, comme il l'allègue en
procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi
un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme
l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET
quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de
six mois.
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon
lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui
lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été
exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une
attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie,
d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue
pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son
expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler
la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble
maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la
lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier
2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a
d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour
ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui,
néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non
plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de
son travail.
Enfin, c'est également en vain que le recourant fait
valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches
contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à
un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne
visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au
travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de
la mesure qui ont
considéré que le travail de démontage n'était «pas
trop difficile pour
l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il
ressort du dossier de l'ORP. (…)." (cfr. STFA C
307/02 del 27 gennaio 2004)
In una
sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 - dopo aver ricordato che il rapporto
di lavoro che vincola la persona assicurata al responsabile del programma
d’occupazione temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza che le
disposizioni legali relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO) vengono
applicate per analogia, anche se il programma d’impiego costituisce un rapporto
giuridico sui generis - il TFA ha accolto il ricorso e rinviato gli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti specificando che, ritenuti i
suoi obblighi ex art. 328 cpv. 1 CO, il comportamento del responsabile del PO
poteva, a seconda dei casi, essere considerato quale fattore di riduzione della
colpa. La sospensione era stata fissata in 25 giorni di sospensione.
L’Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una sentenza C 197/04 del
2 maggio 2006 nella quale – chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato
sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni in quanto con
il proprio comportamento avrebbe indotto l’organizzatore del corso ad
interrompere con effetto immediato il provvedimento inerente al mercato del
lavoro – ha ribadito che:
"
(…)
Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 30 Abs. 1
lit. d AVIG (in der seit 1. Juli 2003 geltenden, hier anwendbaren Fassung) mit
Verwaltung und Vorinstanz in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er
die Bildungsmassnahme (Art. 60 Abs. 1 AVIG), welcher er sich im Y.________
unterzog, durch sein Verhalten beeinträchtigt und dadurch dessen Leiter hinreichenden
Anlass für die am 21. Oktober 2003 ausgesprochene sofortige Auflösung des
Kursverhältnisses bot. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist auch dann anwendbar, wenn
Considerandi
der Versicherte dem Arbeitgeber Anlass zu einer Entlassung aus einer
vorübergehenden Beschäftigung (Art. 64a Abs. 1 AVIG) bietet (BGE 125 V 360), gilt
aber auch für die Auflösung eines Kurses durch den Kursverantwortlichen. In
Anbetracht der mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Lage (BGE 125 V 361 Erw.
2b), insbesondere der Unterordnung und Weisungsgebundenheit des Kursbesuchers,
rechtfertigt es sich in beweismässiger Hinsicht die im Rahmen von Art. 30 Abs 1
lit. a AVIG geltende Rechtsprechung analog anzuwenden, wonach bei Differenzen
unter den Beteiligten nur eingestellt werden darf, wenn das Verschulden des Versicherten
klar feststeht (BGE 112 V 245 und seitherige Praxis).
(…)."
La decisione di
sospensione è stata annullata in quanto i motivi addotti dal responsabile del
corso a sostegno dell’immediata interruzione del provvedimento ("weil das
provozierende Verhalten und die Uneinsichtigkeit das Vertrauensverhältnis
nachhaltig beeinträchtigt habe und daher eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr
zumutbar sei") non erano sufficientemente comprensibili e rimanevano sul
generico.
In una sentenza 8C_60/2007
dell'8 febbraio 2008 il Tribunale federale ha confermato la sospensione di 20
giorni inflitta ad un infermiere diplomato che è stato allontanato dopo un
giorno dell'inizio di un programma occupazione, per il quale si riteneva troppo
qualificato, argomentando:
"
2.2
Die Vorinstanz erwog gestützt auf die
Angaben von B.________ (vgl. E-Mail vom 20. April 2006 sowie vorinstanzliches
Einvernahmeprotokoll vom 14. Februar 2007), dass der Versicherte am ersten
Arbeitstag signalisiert habe, er sei für die angetretene Arbeitsstelle von
seiner Ausbildung her gesehen überqualifiziert. Er habe kund getan, dass die
angebotene vorübergehende Beschäftigung nicht seiner beruflichen
Weiterentwicklung diene, und sich dahingehend verhalten, weibliche
Führungskräfte nicht zu akzeptieren. Er habe in Bezug auf die Höhe des Lohnes
Vorstellungen geäussert, die mit der vorgesehenen Wiedereingliederungstätigkeit
nicht zu vereinbaren gewesen seien. Insgesamt habe der Versicherte bei der
Arbeitgeberin damit den Eindruck erweckt, dass er sich im Rahmen des
Beschäftigungsprogrammes nicht in der zu erwartenden Weise einsetzen werde.
Damit habe er den Eingliederungszweck der begonnenen Tätigkeit beim
Universitätsspital X.________ am ersten Arbeitstag in Frage gestellt und den
Abbruch des Einsatzes sowie eine Verlängerung der Arbeitslosigkeit zumindest in
Kauf genommen.
2.3
Der Beschwerdeführer bringt letztinstanzlich
nichts vor, was die Beurteilung des kantonalen Gerichts in Frage zu stellen
vermöchte. Nicht ersichtlich ist, was der nach eigenen Angaben unter anderem im
Operationsbereich als Pflegefachmann diplomierte Beschwerdeführer mit dem
Hinweis, das Universitätsspital X.________ habe ihn von der Teilnahme im
Aufgabengebiet der Zentralsterilisation freigestellt, weil andere Kanditaten
diese Arbeit wegen des unvermeidlichen Umgangs mit menschlichem Blut aufgegeben
hätten, zu seinen Gunsten ableiten will. Sodann waren die unbestritten
überzogenen Lohnvorstellungen des Versicherten für sich allein genommen nicht
ausschlaggebend für den Abbruch des begonnenen vorübergehenden Beschäftigungsprogramms
in der Universitätsspital X.________. Das kantonale Gericht hat richtig
aufgezeigt, dass vielmehr der vom Versicherten vermittelte Gesamteindruck eines
an der konkreten und zumutbaren Arbeitsstelle wenig interessierten
Arbeitssuchenden für die Reaktion der Arbeitgeberin entscheidend war. Der
Beschwerdeführer übersieht in diesem Zusammenhang auch, dass ihm nicht
vorgehalten worden ist, sich "despektierlich" über "weibliche
Führungsverantwortliche" geäussert zu haben. Insgesamt lässt sich jedenfalls
der vorinstanzlich bestätigte Einspracheentscheid des Amtes für Wirtschaft und
Arbeit vom 6. September 2006 nicht beanstanden."
2.4
Analogamente a quanto vale
per le sanzioni fondate in caso di licenziamento da un posto di lavoro (fondate
sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI - in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un
assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di
lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea
non presuppone dunque che l’assicurato abbia fornito al proprio datore di
lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di
lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO).
Basta una
colpa non necessariamente di natura professionale (violazione dall'obbligo
contrattuale) ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al
carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il
motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. B. Rubin,
"Assurance-chômage", Ed. Schultess, Zurigo 2006 pag. 431-440).
Ad
esempio in una sentenza C 218/05 del 10 luglio 2006 l'Alta Corte ha rilevato.
"
La suspension du droit à l'indemnité prononcée
en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44
let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de
justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le
comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci,
même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut
être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large,
qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid.
1.
et les arrêts cités). Une suspension du droit à
l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement
reproché à celui-ci est clairement établi."
Secondo l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il
lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare
con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
L'art.
321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore
si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo
al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche
che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali
il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
(Su questi aspetti cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de
travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I,
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e
pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, "Commentaire du contrat de
travail", 2a ed.. Ed. Réalités
sociales, Losanna 1996 pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 15. Auflage, Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70
e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage,
Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61; STCA 38.2003.46 del 9
febbraio 2004).
In una
decisione pubblicata in DLA 2002 pag. 121 il TFA ha stabilito che per una donna
che esercita la professione di autista, il fatto di disporre di una licenza di
condurre è una condizione indispensabile per poter essere assunta, in quanto
essa può svolgere il compito previsto dal suo contratto di lavoro unicamente se
è in possesso della licenza di condurre. Guidando in uno stato di notevole
ebrietà, l'assicurata non ha soltanto corso il rischio di una revoca della
licenza, ma anche quello di perdere il proprio impiego. Di conseguenza occorre
pronunciare una sospensione dal diritto all'indennità per colpa grave. Il fatto
di essersi comportata in tal modo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario
non sminuisce la colpa (vedi pure STCA 38.2001.91 del 6 agosto 2002).
2.5
Una
sospensione può essere tuttavia inflitta solo se viene nettamente stabilita una
colpa del lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro
sono chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una
controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni
di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa in circostanze contestate
dell'assicurato e non confermate da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali)
o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C
218/05 del 10 luglio 2006; STFA C 11/06 del 26 aprile 2006; STFA C 48/04 del 14
aprile 2005; STFA C 6/06 del 26 aprile 2006).
2.6
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF
125.
V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
Il TFA ha
ravvisato, tra l’altro, l’esistenza di una colpa grave nei seguenti
casi: licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di
lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di
utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C
99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta senza rispetto del termine e senza
assicurazione di un nuovo posto di lavoro nel caso di un assicurato che, quale
custode, si è visto costretto a dover sostenere i costi di un appartamento
oltre a quelli della sua propria abitazione (cfr. STFA C 65/03 del 25 settembre
2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una
ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr.
STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché
l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per
scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche
dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi
con un collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta senza
assicurarsi un nuovo posto di lavoro da parte di un assicurato che non prova
sufficientemente e adeguatamente né il fatto di essere stato vittima di mobbing
né l'esistenza di motivi di salute che rendono l'occupazione inadeguata (cfr.
STFA
C 309/02
del 16 aprile 2003); disdetta senza accertarsi un posto di lavoro nel caso di
un assicurato che rimprovera al datore di lavoro diverse violazioni dei suoi
obblighi contrattuali ma non li fa valere per vie legali (cfr. STFA C 170/02
del 24 febbraio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista,
si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida
in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05
del 29 novembre 2005); scioglimento immediato del rapporto di lavoro senza
assicurazione di un nuovo impiego da parte di un assicurato dopo che in
precedenza già era stato richiamato per delle irregolarità; cessazione del
rapporto di lavoro entro un termine molto breve di disdetta (rispettivamente
durante il periodo di prova) da parte dell’assicurato senza che vi fossero
elementi atti a diminuire la colpa; rifiuto da parte dell’assicurato di un
cambiamento di lavoro esigibile all’interno della medesima impresa seguito da
un consenziente scioglimento anticipato del rapporto di lavoro tra le parti;
rifiuto da parte dell’assicurato dopo essere stato licenziato di accettare un
nuovo posto di lavoro dopo che erano sorte delle divergenze in merito al numero
delle ore lavorative settimanali 42 o 42.5 (cfr. DLA 1989, N. 7 pag. 89-90; per
un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo
della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag.
24).
Dal canto
suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro,
nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza
nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,
38.2003
); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca
della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di
svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);
disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui
venivano rimproverati una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro
malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una
mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,
38.2002
); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che
l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di
lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua
sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di
un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di
un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto
di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva
intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività
illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un
assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare
l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale
per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,
38.2001
); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,
l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto
concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare
il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i
ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);
disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro
(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle
analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65
(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto
di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la
vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29
dicembre 1997, 38.1997.151).
2.7
Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che a RI 1, nato nel __________,
di professione muratore qualificato, che controlla la disoccupazione dal 3
gennaio 2007 (4° termine quadro per la riscossione), il 21 novembre 2007 è
stato assegnato un programma d'occupazione temporanea (in seguito: POT) denominato
"POT __________" presso la __________ dal 27 novembre al 31 marzo
2008.
(Doc. 3 e Doc. 4).
La
motivazione alla base della decisione è la seguente:
"
(...)
Riattivare l'assicurato dopo un periodo di
assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi lavorativi,
promuovere la flessibilità e la mobilità professionale.
Durante questo periodo verranno in particolar
modo incoraggiati l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la
motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro
(puntualità, precisione, organizzazione, ecc.).
Questo PO è una misura integrativa del percorso
ATEGC, finalizzato al rilevamento delle conoscenze e delle attitudini
professionali, destinata ad acquisire gli elementi utili ad agevolare il
collocamento nel settore dell'edilizia, del genio civile e/o nei cantieri del
sottosuolo. L'assicurato sarà sostenuto e consigliato nelle ricerche di lavoro.
(...)" (Doc. 4)
Nell'Accordo
sugli obiettivi del 27 novembre 2007, sottoscritto dall'organizzatore e
dall'assicurato, figura in particolare un punto 5 del seguente tenore:
"
(...)
Svolgimento dell'attività
L'organizzatore si impegna a sostenere il
partecipante, affinché gli obiettivi fissati nell'accordo siano raggiunti.
Il partecipante si applica a svolgere l'attività
secondo le istruzioni impartitegli dal responsabile del programma
occupazionale.
Comportamenti che compromettono o rendono
impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT saranno oggetto di un richiamo
scritto da parte del responsabile. Se, nonostante gli avvertimenti, il
comportamento del partecipante non si modificherà, egli potrà incorrere in
un'interruzione del provvedimento con comunicazione del delegato __________
all'Ufficio giuridico. (...)" (Doc. 6)
Inoltre
al punto 9 viene precisato che:
"
(...)
Conclusione del POT e interruzione
dell'accordo sugli obiettivi.
Di norma l'accordo sugli obiettivi termina senza
disdetta alla data stabilita.
Interruzione anticipata del programma
d'occupazione o sospensione
Un'interruzione anticipata è possibile se il
partecipante trova un posto di lavoro.
Sospensione del POT: se il partecipante trova un
impiego di breve durata è tenuto ad accettarlo, sospendendo temporaneamente lo
svolgimento del provvedimento.
Come da punto 5, i comportamenti che
compromettono o rendono impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT possono
portare ad un'interruzione per motivi disciplinari sugli obiettivi con le
conseguenti sanzioni.
Un'interruzione per cause gravi, analogamente al
Codice delle obbligazioni (art. 337), può avvenire immediatamente, senza
preavviso. Lo scioglimento dell'accordo sugli obiettivi sarà motivato per
iscritto dal responsabile del POT e potrà dar luogo a sanzioni.
Per altre conclusioni anticipate del POT, una
richiesta scritta e motivata deve essere presentata al delegato __________ (con
copia all'UMA). (...)" (Doc. 6)
Il 10
dicembre 2007 il responsabile del POT, arch. __________, ha inviato a RI 1 il
seguente richiamo scritto:
"
Da quando ha iniziato il programma occupazionale
presso la nostra fondazione abbiamo più volte constatato che il suo
atteggiamento non è consono alle disposizioni POT.
In particolare il suo impegno e il suo rendimento
sono palesemente insufficienti. Spesso si sofferma in pause prolungate creando
tra l'altro una disparità nei confronti degli altri partecipanti che nel
medesimo momento stanno lavorando.
La richiamo pertanto ad una maggiore
collaborazione e ad un maggior impegno nel perseguimento degli obiettivi
normativi. Le facciamo presente che, qualora ciò non si producesse, saremo
costretti ad interrompere anticipatamente la sua decisione." (Doc. 7)
Il 7
gennaio 2008 il responsabile del POT ha inviato all'assicurato un secondo
richiamo scritto del seguente tenore:
"
In data odierna ci risulta che avrebbe dovuto
rientrare presso il nostro programma occupazionale dopo un periodo di ferie.
Questa mattina non si è presentato così come non
ci ha comunicato i motivi della sua assenza.
La sollecitiamo pertanto a voler presentare
eventuali giustificativi al più tardi entro giovedì 10 gennaio 2008. Nel
frattempo la sua assenza sarà considerata come ingiustificata.
Le rammentiamo infine che in data 10.12.2007 ha
già ricevuto un nostro precedente richiamo. Conformemente alle disposizioni POT
dopo due richiami possiamo interrompere anticipatamente la sua decisione
d'inserimento. La richiamiamo pertanto ad un rispetto scrupoloso di tutte le
disposizioni al fine di evitarci di dover prendere tale drastica
decisione." (Doc. 8)
Il 9
gennaio 2008 il responsabile del POT ha inviato al ricorrente una comunicazione
nella quale ha sottolineato che le assenze dei giorni 7 e 8 gennaio 2008 non
erano giustificate e al riguardo si è così espresso:
"
In data odierna ci ha contattati per comunicarci
che da oggi è in malattia. Le ricordiamo che qualora la sua assenza si
protraesse per almeno 4 giorni la stessa dovrà essere giustificata attraverso
un certificato medico.
Riguardo ai giorni d'assenza del 07.01.2008 e del
08.01.2008
ci ha comunicato che la sua assenza è stata frutto di un malinteso
in quanto lei credeva che quei giorni erano stati precedentemente concessi come
vacanza. Ci risulta che il formulario di richiesta vacanze (di cui lei ha
ricevuto una copia) non contemplasse questi giorni. Ne consegue pertanto che la
sua assenza va considerata come ingiustificata. Nemmeno la sua richiesta di
concessione retroattiva di due giorni di vacanza può essere accolta essendo la
stessa in contrasto con le disposizioni POT." (Doc. 9)
Infine il
21.
gennaio 2008 il responsabile del programma di occupazione ha deciso
l'interruzione anticipata del POT con la seguente motivazione:
"
In data odierna ci risulta che avrebbe dovuto
rientrare presso il nostro programma occupazionale dopo un periodo di malattia.
Questa mattina non si è presentato così come non
ci ha comunicato i motivi della sua assenza.
Le ricordiamo che è già stato richiamato in più
occasioni al rispetto rigoroso delle disposizioni vigenti (anche per quella che
le impone di informarci immediatamente dei motivi delle sue assenze). Constatiamo
che ancora una volta non ha dato seguito ai suoi obblighi.
In applicazione delle disposizioni POT siamo
pertanto costretti ad interrompere la sua decisione d'inserimento in POT a
decorrere dalla data odierna." (Doc. 10)
Sulla
base di queste indicazioni la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha inflitto
all'assicurato una sospensione di 16 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione per non avere colpevolmente portato a termine il programma di
occupazione.
Chiamato ora
a pronunciarsi questo Tribunale non può che confermare l'operato
dell'amministrazione.
Al
riguardo va innanzitutto ricordato che, per costante giurisprudenza, una
sospensione in caso di interruzione colpevole del rapporto di lavoro deve
essere inflitta non soltanto in caso di licenziamento con effetto immediato
giustificato, bensì anche quando il rapporto viene interrotto per ragioni
legate al comportamento o al carattere dell'assicurato (cfr. consid. 2.4).
Ora, nel
caso concreto, il ricorrente già dopo poche settimane dall'inizio del POT ha
ricevuto un avvertimento nel quale veniva sottolineato lo scarso impegno e
l'insufficiente rendimento.
Inoltre
il 7 gennaio 2008 RA 1 ha ricevuto un secondo avvertimento per non essere
rientrato regolarmente al POT dopo un periodo di ferie.
È vero
che al riguardo egli l'11 gennaio 2008 ha allegato un certificato medico
attestante un'inabilità lavorativa per due settimane dal 7 gennaio 2008 (cfr.
Doc. 13, certificato del dottor Nenad Ivanisevic), è altrettanto vero però che
l'assicurato stesso ha ammesso, come riportato dal responsabile del POT nel suo
scritto del 9 gennaio 2008, che nei giorni 7 e 8 gennaio 2008 non si è
presentato in quanto riteneva (in realtà a torto) di beneficiare di una vacanza
(cfr. Doc. 17 scritto dell'assicurato del 15 febbraio 2008: "per quanto
riguarda al ritardo nel ripresentarmi dopo le vacanze è frutto di un semplice
disguido e non certo di una volontà di abusare della LADI").
Infine,
l'assicurato non ha ripreso regolarmente la sua attività presso il POT dopo le
due settimane di malattia.
È vero
che il 22 gennaio 2008 il medesimo medico curante ha attestato che l'inabilità
lavorativa "continua ancora per 2 settimane circa" (cfr. Doc. 14) è altrettanto
vero però che, soprattutto alla luce dei due richiami scritti già ricevuti,
l'assicurato avrebbe dovuto tempestivamente avvisare il responsabile del POT
che la sua assenza si sarebbe prolungata.
Per il
resto questo Tribunale non ha motivo di dubitare della versione dei fatti
fornita dall'organizzatore del programma d'occupazione (cfr. la sentenza del
TFA C 370/02 del 27 giugno 2004 riprodotta al consid. 2.3).
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA deve concludere che a causa del comportamento
dell'assicurato l'obiettivo del programma non poteva essere realizzato (cfr.
Doc. 6: in particolare "esercitare la puntualità della presenza sul posto
di lavoro, dimostrare con la costanza il grado d'affidabilità"). Per
questa ragione egli è stato licenziato, tra l'altro, dopo due avvertimenti
(cfr. DTFA C 207/05 del 31 ottobre 2006; STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004).
Di
conseguenza la sanzione di 16 giorni di sospensione del diritto all'indennità
di disoccupazione deve essere confermata (cfr. consid. 2.6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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