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Decisione

38.2008.43

Negato diritto di beneficiare di ind.per insolvenza.PE contro ditta ex DL fatto spiccare quasi 1 anno dopo lo scritto con cui assegnatole term.di 10gg per soddisfare le pretese salar.Solo alcuni mesi

6 novembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della

LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii

senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione

contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non

equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo

credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

Il TFA,

in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo

di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima

volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di

lavoro.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro li lui.

Infine in una sentenza

8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto

che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55

cpv. 1 LADI ed ha rilevato:

" (...)

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner

sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation

der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens

aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen,

wie sich aus dem Nichteintretensentscheid vom 21. September

2006 des Kreisgerichts St. Gallen auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin

ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen, dass bereits im

März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des ausstehenden Geldes

oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das von einer

Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16. Februar

2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen

Nachweises. Denn es kann unter

arbeitslosenversicherungsrechtli-chen Gesichtspunkten nicht Sache des

Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur

Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat

er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles

ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C

167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom 3.

Dezember 2003).

(...)

4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate

untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und

von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende

Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte

Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62

[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006). (...)"

2.4. La Segreteria di Stato per

l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza

che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed

impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8

aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C

260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla

Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di

lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.5

Nella presente fattispecie la

Cassa ha negato a RI 1 il diritto a beneficiare dell'indennità per insolvenza

in quanto egli avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art.

55.

cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale non può che approvare l'operato

dell'amministrazione.

Dagli atti di causa emerge

che l'assicurato ha lavorato per la ditta __________ di __________ dal 1°

settembre 2001 al 30 settembre 2004. Dopo la conclusione del rapporto di lavoro

il 22 ottobre 2004 RI 1, tramite il proprio rappresentante sindacale, ha fatto

valere le sue pretese salariali chiedendo al datore di lavoro il versamento della

differenza tra lo stipendio ricevuto e l'importo minimo salariale previsto dal

CCL, che non gli è stato corrisposto, per un totale di fr. 16'462.80 lordi

(cfr. Doc. 54).

Dopo un scambio di

corrispondenza con il patrocinatore del datore di lavoro (cfr. Doc. 53; Doc.

50), in uno scritto del 2 dicembre 2004 questi ha comunicato esplicitamente che

la richiesta dell'assicurato non poteva essere accolta (cfr. Doc. 49).

Dopo

avere contattato l'assicurato, il rappresentante del ricorrente il 20 dicembre

2004.

ha ancora scritto al rappresentante del datore di lavoro invitandolo a

prendere posizione (cfr. Doc. 43).

L'11

aprile 2005 il rappresentante dell'assicurato ha poi inviato al patrocinatore

della __________ uno scritto del seguente tenore:

"

(...)

Visto il dilungarsi della vertenza, assegniamo

alla spettabile __________ di __________ un ulteriore termine massimo di 10

(dieci) giorni della presente per adempire ai suoi obblighi contrattuali.

In caso contrario saremo costretti, nostro

malgrado, ad adire le vie giudiziarie a tutela dei legittimi diritti del nostro

patrocinato." (Doc. 44)

Sebbene

la ditta non abbia reagito nel senso auspicato entro il nel termine

assegnatole, il rappresentante dell'assicurato non ha immediatamente fatto

spiccare un precetto esecutivo ed avviato un'azione giudiziaria, come la

giurisprudenza relativa all'art. 55 cpv. 1 LADI impone (cfr. consid. 2.3 e 2.4),

ma ha semplicemente inviato tre ulteriori scritti a distanza di alcuni mesi

l'uno dall'altro (il 14 giugno 2005, Doc. 43; il 9 settembre 2005, Doc. 42 e il

29.

novembre 2005, Doc. 41) prima di finalmente presentare una domanda

d'esecuzione il 17 marzo 2006 (Doc. 40) con conseguente precetto esecutivo del

21.

marzo 2006 (cfr. Doc. 39).

Il

precetto esecutivo è dunque stato emesso quasi un anno dopo lo scritto con il

quale il rappresentante dell'assicurato assegnava al datore di lavoro un

termine di 10 giorni per soddisfare le pretese salariali.

Soltanto

il 9 settembre 2006 è stata poi inoltrata in Pretura un'istanza per mercedi e

salari (cfr. Doc. 38).

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA ritiene che, lasciando trascorrere un periodo

di quasi un anno dopo lo scritto dell'11 aprile 2005 (al riguardo cfr. STFA C

49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06

del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare spiccare il precetto

esecutivo l'assicurato ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55

cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).

La giurisprudenza esige

infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

"Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più

presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13

dicembre 2005).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il rapporto di lavoro si è concluso il

30.

settembre 2004 e la prima richiesta al datore di lavoro è avvenuta con uno

scritto del 22 ottobre 2004.

A ciò si aggiunge che

l'azione in Pretura è stata inoltrata solo quasi sei mesi dopo l'emanazione del

precetto esecutivo.

Di

conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per

insolvenza.

In tale

contesto si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati sopportano

le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno

affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. DLA 2002 pag. 259;

SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA

35.2006.39

del 7 settembre 2006).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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