38.2008.43
Negato diritto di beneficiare di ind.per insolvenza.PE contro ditta ex DL fatto spiccare quasi 1 anno dopo lo scritto con cui assegnatole term.di 10gg per soddisfare le pretese salar.Solo alcuni mesi
6 novembre 2008Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2008.43
Data decisione, Autorità:
06.11.2008, TCA
Titolo:
Negato diritto di beneficiare di ind.per insolvenza.PE contro ditta ex DL fatto spiccare quasi 1 anno dopo lo scritto con cui assegnatole term.di 10gg per soddisfare le pretese salar.Solo alcuni mesi dopo,poi,inoltrato in Pretura ist.per mercedi e salari.Negl.grave.Viol.obbligo di ridurre il danno
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
PRECETTO ESECUTIVO
art. 51 LADI
art. 55 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.43
DC/sc
Lugano
6 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 giugno
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 27 giugno 2008 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 4 giugno 2008 (cfr. Doc. 5)
con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per
insolvenza (cfr. Doc. A1).
Nella
decisione iniziale l'amministrazione si era in particolare così espressa:
"
(...)
Lei ha terminato l'attività lavorativa in data
30.09.2004. Rivendica alla nostra Cassa, con domanda presentata il 29.05.2008,
gli adeguamenti salariali mai concessi.
Dai documenti agli atti risulta che dopo uno
scambio di corrispondenza tra il Sindacato e l'avvocato della società, in data
11 aprile 2005 è stato inviato un ulteriore scritto in cui si minacciava di
adire le vie legali se entro 10 giorni gli obblighi contrattuali non sarebbero
stati adempiuti.
Ulteriori 3 lettere all'incirca con lo stesso
tenore sono state spedite, alla __________, in data 14 giugno, 9 settembre e 29
novembre 2005.
Unicamente il 17 marzo 2006 è stata inoltrata la
domanda di esecuzione.
In base a quanto sopra la domanda d'indennità
dev'essere pertanto respinta poiché dalla fine del rapporto di lavoro non può
comprovare di aver fatto tempestivamente tutto il necessario a tutela dei suoi
interessi salariali. (...)" (Doc. 5)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA, nel quale il suo rappresentante ha sottolineato che il lavoratore ha
fatto tutto il possibile per ottenere il salario che gli spettava,
sottolineando quanto segue:
"
(...)
Il credito salariale spettante al RI 1, non è
costituito dal mancato pagamento del salario e quindi di insolvenza del datore
di lavoro per il lavoro prestato dal RI 1, ma bensì dalla discordanza
interpretativa tra la sua attività professionale e le mansioni effettivamente
prestate.
In sostanza la ditta ha classificato
scorrettamente il RI 1 rispetto alle sue qualifiche professionali e alle sue
mansioni.
Il credito salariale spettante al RI 1 è stato
riconosciuto e quindi divenuto esigibile solo dopo la sentenza della Pretura
pronunciata il 5 marzo 2007. Prima della decisione della Pretura, i
presupposti per dichiarare la ditta insolvente non erano dati.
Se questa è la premessa di fatto e di diritto,
mal si comprende come l'istituto assicurazioni sociali nella sua decisione
ammetta apertamente che, dopo la decisione della Pretura, la pratica sia stata
regolarmente seguita e poi restringe il giudizio di negare il diritto di
insolvenza invocando genericamente l'obbligo generale di diminuire il danno e lungaggini
sulla procedura e sui tempi intercorsi per arrivare alla decisione.
A titolo esplicativo si fa presente come il
credito salariale del sig. RI 1 che ha rivendicato, non è il mancato pagamento
del salario in quanto tale. Risulta essere solo la differenza tra il salario
versato dalla ditta e quello che avrebbe dovuto ricevere applicando i parametri
del contratto collettivo di lavoro rispetto alle mansioni affidate e alla
qualifica professionale.
Questo riconoscimento gli è stato accordato
con la sentenza della Pretura del 5 marzo 2007.
La procedura di fallimento che è stata attivata
già dal 2 agosto 2007 ha poi permesso, con una serie di trattative a impegnare
la società a pagare il debito riconosciuto in forma rateale.
Il RI 1 ha mostrato in modo inequivocabile la sua
volontà di poter accedere al credito salariale intervenuto dopo il
riconoscimento della Pretura. Non ha rinunciato a nessuna pratica utile per
entrare in possesso del suo credito complessivo esigibile.
Il differimento che è stato messo in atto ha
permesso di incassare 1/3 del credito.
Questo accordo ha portato a diminuire il danno
nei confronti del sig. RI 1. Credito riconosciuto Fr. 16'462 acconti versati
5'500 netti ultima rata pagata, gennaio 208.
Dopo di che, accertato il mancato rispetto degli
accordi di pagamento da parte della società, viene dato seguito alla procedura
e alla domanda di fallimento. Il fallimento è poi stato pronunciato in data 26
giugno 2008." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 28 agosto 2008 la Cassa propone di respingere il ricorso e rileva:
"
(...)
a) il
ricorrente era legato da un contratto di lavoro con la __________ di __________
dal 01.09.2001 al 30.09.2004;
b) a
rapporto di lavoro concluso, in data 22.10.2004 avviò, tramite il Sindacato __________
(oggi RA 1), una rivendicazione salariale contro il suo ex datore di lavoro per
mancato rispetto dei salari minimi previsti dal CCL;
c) seguì
una nutrita corrispondenza fino alla lettera del 11.04.2005 del Sindacato RA 1
con la quale veniva impartito un termine di 10 giorni per il versamento di fr.
16'462.80 pena l'avvio di una procedura giudiziaria;
d) il
datore di lavoro non diede seguito all'ultimatum impartitogli al punto che il
Sindacato fece seguire 3 ulteriori lettere (14.06.2005, 09.09.2005,
29.11.2005);
e) solo
in data 17.03.2006 venne presentata la domanda d'esecuzione ed il 21.04.2006
notificato il precetto esecutivo;
f) l'istanza
giudiziaria fu presentata solo l'8 settembre 2006 dopo di che la pratica è
stata seguita regolarmente fino alla seconda citazione per il fallimento.
Da quanto precede e considerato il tenore della
lettera dell'11 aprile 2005, la Cassa trae il convincimento che non è
giustificabile il ritardo con il quale si è proceduto alla domanda di
esecuzione.
Dall'11 aprile 2005 è trascorso quasi un anno
prima che l'assicurato, tramite il Sindacato RA 1, presentasse una domanda di
esecuzione.
Dopo quanto scritto sulla citata lettera mal si
comprende i 3 ulteriori richiami e l'attesa fino al 17.04.2006 per procedere
all'esecuzione.
Anche dopo la notifica del precetto esecutivo si
sono attesi quasi 6 mesi per avviare l'istanza in Pretura per il riconoscimento
del credito.
La Cassa ritiene pertanto ingiustificato il tempo
trascorso per procedere all'esecuzione e ciò non depone a favore della tesi
della ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora soluti dal datore di
lavoro. (...)" (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della
LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii
senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione
contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non
equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo
credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
Il TFA,
in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo
di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima
volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di
lavoro.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro li lui.
Infine in una sentenza
8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto
che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55
cpv. 1 LADI ed ha rilevato:
" (...)
Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner
sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation
der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens
aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen,
wie sich aus dem Nichteintretensentscheid vom 21. September
2006 des Kreisgerichts St. Gallen auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin
ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen, dass bereits im
März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des ausstehenden Geldes
oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das von einer
Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16. Februar
2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen
Nachweises. Denn es kann unter
arbeitslosenversicherungsrechtli-chen Gesichtspunkten nicht Sache des
Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur
Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat
er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles
ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C
167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom 3.
Dezember 2003).
(...)
4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate
untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und
von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende
Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte
Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62
[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006). (...)"
2.4. La Segreteria di Stato per
l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza
che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed
impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8
aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C
260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla
Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di
lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.5
Nella presente fattispecie la
Cassa ha negato a RI 1 il diritto a beneficiare dell'indennità per insolvenza
in quanto egli avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art.
55.
cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale non può che approvare l'operato
dell'amministrazione.
Dagli atti di causa emerge
che l'assicurato ha lavorato per la ditta __________ di __________ dal 1°
settembre 2001 al 30 settembre 2004. Dopo la conclusione del rapporto di lavoro
il 22 ottobre 2004 RI 1, tramite il proprio rappresentante sindacale, ha fatto
valere le sue pretese salariali chiedendo al datore di lavoro il versamento della
differenza tra lo stipendio ricevuto e l'importo minimo salariale previsto dal
CCL, che non gli è stato corrisposto, per un totale di fr. 16'462.80 lordi
(cfr. Doc. 54).
Dopo un scambio di
corrispondenza con il patrocinatore del datore di lavoro (cfr. Doc. 53; Doc.
50), in uno scritto del 2 dicembre 2004 questi ha comunicato esplicitamente che
la richiesta dell'assicurato non poteva essere accolta (cfr. Doc. 49).
Dopo
avere contattato l'assicurato, il rappresentante del ricorrente il 20 dicembre
2004.
ha ancora scritto al rappresentante del datore di lavoro invitandolo a
prendere posizione (cfr. Doc. 43).
L'11
aprile 2005 il rappresentante dell'assicurato ha poi inviato al patrocinatore
della __________ uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
Visto il dilungarsi della vertenza, assegniamo
alla spettabile __________ di __________ un ulteriore termine massimo di 10
(dieci) giorni della presente per adempire ai suoi obblighi contrattuali.
In caso contrario saremo costretti, nostro
malgrado, ad adire le vie giudiziarie a tutela dei legittimi diritti del nostro
patrocinato." (Doc. 44)
Sebbene
la ditta non abbia reagito nel senso auspicato entro il nel termine
assegnatole, il rappresentante dell'assicurato non ha immediatamente fatto
spiccare un precetto esecutivo ed avviato un'azione giudiziaria, come la
giurisprudenza relativa all'art. 55 cpv. 1 LADI impone (cfr. consid. 2.3 e 2.4),
ma ha semplicemente inviato tre ulteriori scritti a distanza di alcuni mesi
l'uno dall'altro (il 14 giugno 2005, Doc. 43; il 9 settembre 2005, Doc. 42 e il
29.
novembre 2005, Doc. 41) prima di finalmente presentare una domanda
d'esecuzione il 17 marzo 2006 (Doc. 40) con conseguente precetto esecutivo del
21.
marzo 2006 (cfr. Doc. 39).
Il
precetto esecutivo è dunque stato emesso quasi un anno dopo lo scritto con il
quale il rappresentante dell'assicurato assegnava al datore di lavoro un
termine di 10 giorni per soddisfare le pretese salariali.
Soltanto
il 9 settembre 2006 è stata poi inoltrata in Pretura un'istanza per mercedi e
salari (cfr. Doc. 38).
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA ritiene che, lasciando trascorrere un periodo
di quasi un anno dopo lo scritto dell'11 aprile 2005 (al riguardo cfr. STFA C
49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06
del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare spiccare il precetto
esecutivo l'assicurato ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55
cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).
La giurisprudenza esige
infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
"Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più
presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13
dicembre 2005).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il rapporto di lavoro si è concluso il
30.
settembre 2004 e la prima richiesta al datore di lavoro è avvenuta con uno
scritto del 22 ottobre 2004.
A ciò si aggiunge che
l'azione in Pretura è stata inoltrata solo quasi sei mesi dopo l'emanazione del
precetto esecutivo.
Di
conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per
insolvenza.
In tale
contesto si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati sopportano
le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno
affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. DLA 2002 pag. 259;
SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA
35.2006.39
del 7 settembre 2006).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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