38.2008.44
Ricorso irricevibile. Impugnativa inoltrata a TCA in lingua tedesca. Nonostante l'assegnaz.dapprima di un termine di 20gg e in seguito di un ultimo termine di 10gg per tradurre il ricorso con comminat
6 ottobre 2008Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2008.44
Data decisione, Autorità:
06.10.2008, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile. Impugnativa inoltrata a TCA in lingua tedesca. Nonostante l'assegnaz.dapprima di un termine di 20gg e in seguito di un ultimo termine di 10gg per tradurre il ricorso con comminatoria di irricevibilità, l'ass.non l'ha tradotto
IRRICEVIBILITÀ
LINGUA
RICORSO
art. 8 cpv. 2 COST
art. 18 COST
art. 70 cpv. 1 e 2 COST
art. 1va LPTCA
art. 3 LPTCA
art. 4 cpv. 3 LPTCA
art. 13 cpv. 4 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.44
dc/gm
Lugano
6 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
letti ed esaminati gli
atti;
richiamato
innanzitutto il decreto del 7 agosto 2008 con il quale, costatato che il
ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura
6 aprile 1961 (LPAss, in vigore fino al 30 settembre 2008) è stato assegnato
all'assicurato un termine di 20 giorni per tradurre il ricorso in lingua
italiana con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine assegnato, il
Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. Doc. II);
richiamato inoltre
il decreto del 24 settembre 2008 con il quale il Tribunale ha assegnato alla
parte ricorrente un ultimo termine di 10 giorni per tradurre il ricorso in
italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. Doc. III);
preso atto dello
scritto dell'assicurato del 25 settembre 2008, del seguente tenore:
" Ich
habe Ihre Schreiben vom 7.8.2008 und 24.9.2008 erhalten. Leider sind meine
Italienischkenntnisse nicht gut genug, um mein Brief vom 2.8.2008 in
italienisch zu formulieren.
Ich bedaure es sehr und bin sehr
enttäuscht, dass in einem Land, das richtigerweise stolz auf seine
multikulturelle Gesellschaft und auf sein Multilingualismus ist, es nicht
möglich ist, mit den Behörden in irgendeiner der Landessprachen kommunizieren
zu können." (cfr. Doc. IV)
costatato dunque che i
termini assegnati sono infruttuosamente trascorsi;
precisato che il
1° ottobre 2008 è entrata in vigore la nuova legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) la quale prevede
all'art. 3 che l'atto di ricorso deve essere redatto nella lingua italiana,
all'art. 4 cpv. 3 che se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti
all'art. 3, lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un
termine di 15 giorni ed avverte che in caso di inosservanza il Tribunale non
entrerà nel merito ed, infine, all'art. 13 cpv. 4 che, trascorso un termine
fissato in applicazione della legge, il Giudice delegato assegna un ultimo
termine perentorio e commina contemporaneamente le conseguenze in caso di
inosservanza;
rilevato che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i ricorsi redatti in lingua
diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili
senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83
III 56);
ricordato che in
una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag.
216-217 il Tribunale federale ha stabilito:
" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella
procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art.
116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III
57)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né
alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3
lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H.
pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a
e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour,
Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la
ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle
autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto
processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale
avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza
le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine,
di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia
37 seg.)";
precisato che questa giurisprudenza è stata confermata in una
Considerandi
sentenza del 16 gennaio 2001 nella causa J. pubblicata in RDAT I-2002, pag.
296-298 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato:
" A
titolo abbondanziale si può aggiungere che, secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost.,
nessuno può essere discriminato, in particolare a causa della sua lingua: la
libertà di lingua è infatti garantita (art. 18 Cost.). Le lingue ufficiali
della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano, il romancio
essendo lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia (art.
70.
cpv. 1 Cost.). Secondo l'art. 70 cpv. 2 Cost. i Cantoni designano le loro
lingue ufficiali. Nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che
garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal
principio della lingua ufficiale. In effetti, salvo casi particolari qui non
realizzati (cfr., per esempio, gli art. 5 N. 2 e 6 N. 3 lett. a CEDU), non
esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che
non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure,
riguardo al previgente art. 116 vCost., DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.).
In tali circostanze, ritenuto altresì che
il ricorrente non aveva asserito né dimostrato di non essere in grado di
sostenere i costi di traduzione del ricorso, la CCRP poteva, senza violare la
Costituzione, dichiarare irricevibile il gravame steso in una lingua non
ufficiale. Del resto, la Corte cantonale ha dato al ricorrente la possibilità
di tradurre l'atto ricorsuale in lingua italiana, assegnandogli un termine
adeguato, e non è quindi incorsa in un eccesso di formalismo, ciò che peraltro
- rettamente - il ricorrente non sostiene (cfr. DTF 102 Ia 35 consid. 1;
sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G., apparsa in RDAT II-1993, N. 78,
pag. 215 seg.)";
ricordato che
l'Alta Corte è giunta alla medesima conclusione in una sentenza C 166/03 del 2
settembre 2003, relativa ad un ricorso inoltrato in lingua inglese:
" (...)
Selon la
jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution de 1874, la liberté de la
langue faisait partie des libertés non écrites de la Constitution fédérale. Elle garantit l'usage de la langue
maternelle, ou d'une autre langue proche, voire de toute langue de son choix.
Lorsque cette langue est en même temps une langue nationale, son emploi était
en outre protégé par l'art. 116 al. 1 aCst. Dans les rapports avec les
autorités toutefois, la liberté de la langue est limitée par le principe de la
langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières (par
exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH), il n'existe en principe
aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la
langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au principe de la
territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est
parlée dans le territoire concerné. Ces principes ont été formalisés dans la
Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (ATF 128 V 37 consid.
2b/aa et les références citées).
2.1
Le principe de la territorialité des langues
a pour conséquence que les parties doivent s'adresser aux autorités judiciaires
cantonales dans la langue officielle du canton (ATF 128 V 38 consid. 2b/bb; RDAT 1993 II 78 215; Marco Borghi, Langues
nationales et langues officielles, in : Daniel Thürer/Jean-François
Aubert/Jörg-Paul Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37
ch. 39). Selon la jurisprudence, dans les relations avec leurs autorités, les
cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et
exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue,
fût-elle l'une des langues officielles de la Confédération (ATF 128 V 38 consid.
2b/bb; voir également SJ 1998 p. 312 consid. 3 et les références).
S'agissant
du canton de Genève, l'art. 9 de la loi de procédure civile prévoit
explicitement que "les parties procèdent en langue française".
L'interprétation de cette disposition ne souffre aucune ambiguïté : L'emploi de
la langue française est à la fois un droit et un devoir, tant pour le magistrat
que pour les plaideurs, pour tous les actes, écrits ou oraux, de la procédure.
Cette règle s'impose à l'évidence pour tous les écrits émanant du juge ou des
parties elles-mêmes, sans exception possible; il n'est pas concevable qu'une
requête, un mémoire, un procès-verbal ou un jugement soient rédigés dans une
autre langue que le français. Le juge doit veiller d'office à ce que les
écritures des parties soient rédigées dans cette langue
(Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise,
nos 2 et 3 ad art. 9; Bauer/Lévy, L'exception de traduction de pièces, in : SJ
1982.
p. 50; voir aussi l'art. 9 de la loi genevoise de procédure civile du 10
avril 1987 [LPC/GE; RSGE E 3 05]).
2.2
De jurisprudence constante, un recours qui
n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré irrecevable,
pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressé de produire un acte
rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 Ia 37; arrêts du Tribunal fédéral publiés in : RDAT
2002.
I 41 296 et 1993 II 78 215 et, pour Genève, in : SJ 1998, 311; dans le
même sens, Décision d'irrecevabilité de la Commission européenne des droits de
l'homme in : JAAC 1997, 105 950). (...)"
precisato che in
una sentenza I 438/05 del 23 settembre 2005 il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha sottolineato
quanto segue:
" (...)
nulla muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale
secondo cui l'interessato, di madre lingua tedesca, non avrebbe compreso il
tenore degli scritti sottopostigli dall'amministrazione in lingua italiana,
a questo
proposito va infatti ricordato che nei rapporti con le Autorità, la libertà di
lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è
limitata dal principio della lingua ufficiale e che, salvo casi particolari qui
non realizzati, non esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità
in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e
rinvii; cfr. pure DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a
ed., Berna 1999, pag. 145 seg.) (...)"
richiamati gli
art. 3, 4 cpv. 3 e 13 cpv. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca);
decreta 1. Il ricorso non è ricevibile.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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