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Decisione

38.2008.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 ottobre 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione

contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali

del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in

cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass

einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten

(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik

(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;

BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten

Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits

eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin

zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden

Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes

unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen

Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und

gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft

nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den

maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung

der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte

Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was

dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit

des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht

anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004

nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.5. Il Tribunale

federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di

assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli

non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la

controparte non è d'accordo con la richiesta.

Al

riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è

così espressa:

"

Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,

als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.

November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,

insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der Beteiligten

- abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte der zu

beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann keine

Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines

Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber

verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen

Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht

einverstanden ist."

Su questo argomento B.

Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Une attitude hésitante est en principe déjà

fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chömeur de prendre

l'emploi proposé.

Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est

à plus forte raison.

De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré

qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait

raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise

de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée

indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions

salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit

l'employeur à refuser de conclure le contrat

de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert

aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience

identiques.

Le refus d'un emploi convenable comprend en

définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison

d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,

retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation insuffisante,

etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation

de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et

l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de

déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons

objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du

contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de l'employeur ne

permettent pas de justifier une

sanction. Par exemple, il

arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son

précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas

forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,

il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour

cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

Considerandi

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.7

Per quanto

concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,

pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto

da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel

caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale

operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a

ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente

a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale

datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale

cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa

della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia

undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella

fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale

non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che

la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione

di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle

circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti

essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito

subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole.

Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni

inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro

agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in

questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di

essere biasimata.

In una

sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di

dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere

la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe

dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze

informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri

casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12

dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5

aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Infine,

in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la

sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego

di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata

determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è

effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.8

Nella

presente fattispecie le motivazioni per cui l'opportunità di lavoro non si è

concretizzata sono state così esposte dall'assicurato in occasione di un

colloquio di consulenza tenutosi il 18 aprile 2008:

"

Il Sig. RI 1 si presenta per spiegarmi lo

svolgimento dell'assegnazione al __________ di __________.

Oggi 18.04.08 alle 10.00 si è presentato presso

il datore di lavoro ed è stato ricevuto dalla sig.ra __________. Dopo le

spiegazioni di rito sul tipo di lavoro (mansionario), la sig.ra ha chiesto

all'assicurato a quanto ammontasse lo stipendio precedente.

Dopo la risposta dell'assicurato (3'350 CHF

presso l'Hôtel __________ di __________), la sig.ra, con fare irritato, ha

detto che il salario sarebbe stato di 3'000 CHF, dicendosi sorpresa che l'URC

non specificasse ciò.

Il Sig. RI 1 lamenta il fatto di non essere stato

nè ascoltato nè preso in considerazione (la discussione è stata troncata dalla

sig.ra __________)." (Doc. 8)

Il datore di lavoro ha

invece indicato sull'apposito formulario che l'assicurato si è puntualmente

presentato il 18 aprile 2008 alle ore 10oo, dopo avere preso

contatto telefonicamente il 17 aprile 2008, e che egli non è stato assunto per

"salario" (cfr. Doc. 8).

Il Consulente del

personale URC __________ il 28 aprile 2008 ha inviato alla Sezione del lavoro

Ufficio giuridico una "Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto

lavoro) nella quale si è così espresso:

"

(...)

In data 24.04.08, ho avuto un colloquio

telefonico con la sig.ra __________, confermatomi con l'e-mail seguente:

" Egregio

signor __________,

riferendomi alla

nostra telefonata le confermo la nostra offerta di salario di CHF 3'000.--. Il

signor RI 1 ha richiesto un salario di 3'300.--.

Con cordiali saluti,

__________, __________, __________."

In data odierna (24.4.08) mi sono informato presso il RA 1 (Sig. __________)

in merito al minimo contrattuale, ricevendo conferma che, essendo __________ in

zona LIM, il __________ può offrire un salario minimo di 3'000 CHF per la

posizione offerta." (Doc. 8)

L'assicurato afferma nel

suo ricorso di non avere avuto il tempo materiale di prendere posizione sulla

proposta di salario in quanto la sua interlocutrice ha interrotto la

discussione.

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale rileva innanzitutto che, fra gli atti

dell'incarto, non figura una copia della lettera con la quale è stata assegnata

a RI 1 l'occupazione in questione di modo che non è possibile stabilire se al

momento in cui si è presentato per il colloquio l'assicurato era o no a

conoscenza del salario che il potenziale datore di lavoro voleva offrirgli.

Nella comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto lavoro) figura del resto

solo la seguente indicazione: "Retribuzione CCL" (cfr. Doc. 8).

D'altra parte il TCA

constata che la versione delle parti divergono circa le modalità con le quali

ha avuto luogo la discussione riguardo al salario.

L'assicurato sostiene di

essersi limitato ad indicare lo stipendio precedentemente percepito (fr.

3'350.--) rispondendo ad una precisa domanda della signora __________.

Quest'ultima ha invece

indicato al Consulente del personale dell'URC di __________ di avere offerto un

salario di fr. 3'000.-- mentre l'assicurato pretendeva fr. 3'300.--.

In simili condizioni,

richiamate la giurisprudenza e la dottrina esposte al consid. 2.5, questo

Tribunale ritiene che le effettive modalità con la quale si è svolto il

colloquio debbano essere approfondite dalla Sezione del lavoro Ufficio

giuridico sentendo la signora __________, alla presenza dell'assicurato.

Qualora da questo

accertamento dovesse realmente emergere che l'assicurato ha rifiutato un

impiego per pretese salariali eccessive, egli potrà essere nuovamente sospeso

dal diritto all'indennità di disoccupazione. In caso contrario (e cioè se il

datore di lavoro ha rinunciato a ogni discussione dopo avere semplicemente appreso

dal ricorrente quale era il salario precedentemente percepito), egli dovrà

essere mandato esente da ogni sanzione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 22 luglio 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del Lavoro Ufficio giuridico rifonderà fr. 800.-- al ricorrente a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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