38.2008.45
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22 ottobre 2008Italiano28 min
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Numero d'incarto:
38.2008.45
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TCA
Titolo:
Sosp.di 31 gg per avere rifiutato un'occup.come portiere.Agli atti non figura lett.di assegn.Non è dato quindi sapere se ass.quando si è presentato al potenz.DL era al corrente del salario.Versioni delle parti divergono circa modalità della disc.sul salario.Atti rinviati all'amm.per ult.accertamenti
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.45
DC/sc
Lugano
22 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 luglio
2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 22 luglio 2008 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato una precedente decisione del 10 giugno 2008 (cfr. Doc.
5) con la quale RI 1 è stato sospeso per 31 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli
dall'URC di __________ presso il __________ di __________, in qualità di
portiere ai piani (cfr. Doc. L).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato, rappresentato dal __________, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo la revoca della sanzione.
Il suo
patrocinatore al riguardo si è in particolare così espresso:
"
(...)
3) In
data 18 aprile 2008, il signor RI 1, si presenta presso __________, durante il
colloquio avuto con la responsabile delle "risorse umane" gli viene
chiesto il salario che riceveva presso il suo ultimo datore di lavoro.
4)
Dopo avere dato l'indicazione del salario (Fr. 3'350.00) ricevuto presso
l'ultimo datore di lavoro, allo stesso non gli è più stata data la possibilità
di pronunciarsi se accettava o rifiutava l'offerta di lavoro con un salario di
Fr. 3'000.00.
5)
Infatti, da nessuna documentazione, rapporto o e-mail, risulta che il signor RI
1 abbia rifiutato il posto di lavoro con un salario di Fr. 3'000.00, lo stesso
si è limitato a indicare il salario ricevuto presso il suo ultimo datore di
lavoro.
6)
Nel rapporto allestito dall'URC in data 18 aprile 2008, il consulente del
personale, ha scritto la seguente frase "Il signor RI 1 lamenta il fatto
di non essere stato né ascoltato né preso in considerazione (la discussione è
stata troncata dalla signora __________)".
7)
In merito a questa frase, si ritiene che l'URC avrebbe dovuto chiedere dei
chiarimenti sia all'assicurato che alla signora __________, responsabile delle
risorse umane della __________.
8)
Nelle comunicazioni fatte da parte della Sezione del Lavoro, è sempre emerso
che l'assicurato ha rifiutato l'offerta di salario di Fr. 3'000.00, questo non
corrisponde al vero, l'assicurato si è limitato a indicare il salario che
percepiva presso il suo ultimo datore di lavoro e nulla più, si ritiene che,
sarebbe stato compito dell'URC fare chiarezza su questa mancata assegnazione
del posto di lavoro.
9)
Dalla documentazione agli atti risulta che, il signor RI 1, era la persona
adatta per l'occupazione del posto vacante, vedere formulario "esito della
candidatura", anche su questo documento vi è l'indicazione
"salario", questo non vuol dire che lo stesso abbia rifiutato lo
stipendio che gli è stato offerto.
10) Dal
documento e-mail inviato in data 24 aprile 2008, la responsabile delle risorse
umane, della __________, signora __________, comunica la seguente frase,
"Riferendomi alla nostra telefonata do. le confermo la nostra offerta di
salario di Fr. 3'000.00. Il signor RI 1 ha richiesto un salario di Fr.
3'300.00". Anche in questo caso il signor RI 1 non ha rifiutato un
salario, ha semplicemente fatto la sua richiesta.
11) Si
ritiene che, se al signor RI 1 fosse stata data la possibilità di un colloquio,
di un chiarimento, oggi lo stesso sarebbe occupato per la __________, purtroppo
come più volte è stato detto la signora __________, responsabile delle risorse
umane, ha preferito troncare ogni tipo di discussione, semplificando il tutto
con la frase "Il signor RI 1 ha richiesto un salario di Fr.
3'300.00." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 20 agosto 2008 la Sezione del Lavoro, Ufficio giuridico propone di
respingere il ricorso e osserva in particolare:
"
(...)
Nella presente fattispecie, al ricorrente è stato
offerto un impiego a tempo pieno come portiere ai piani (pulizia stanze), di
durata determinata (sino al 30 ottobre 2008), libero da subito e per uno
stipendio di CHF 3'000.- presso il __________ a __________ (cfr. doc. 8 e 9).
Il potenziale datore di lavoro, sia nell'Esito
della candidatura che nello scritto trasmesso all'URC per posta elettronica il
24 aprile 2008 (cfr. doc. 8), riferisce che il signor RI 1 non è stato assunto
per motivi attinenti allo stipendio (ha chiesto un importo di CHF 3'300).
Dal canto suo l'assicurato sostiene,
segnatamente, di non essere stato sufficientemente ascoltato e preso in
considerazione dalla persona che si è occupata del colloquio di lavoro (sig.ra __________,
della __________). In particolare, egli dichiara che un'offerta di CHF 3'000.-,
quando si ha due figli a carico, "necessita di una pur minima
riflessione" (cfr. doc. 6). Riguardo a quanto da lui sostenuto, si
constata come per il potenziale datore di lavoro il signor RI 1 presentasse un
profilo interessante tale da poter essere preso in considerazione in futuro
(cfr. Esito della candidatura).
In considerazione di quanto precede, se il
colloquio di lavoro, avvenuto il 18 aprile scorso, non ha avuto un esito
positivo, è quindi perché il ricorrente ha avanzato una pretesa di salario ben
superiore a quanto previsto per l'occupazione in questione.
Ora, ritenuta l'adeguatezza dell'impiego
assegnato (segnatamente per quanto attiene allo stipendio previsto), appare
immotivato il comportamento del signor RI 1, il quale era tenuto a manifestare
esplicitamente e correttamente al potenziale datore di lavoro la propria
disponibilità ad accettare l'occupazione adeguata offerta. Si giustifica
pertanto la sospensione decretata con la decisione qui contestata. Va inoltre
rilevato che l'accettazione di questo impiego avrebbe permesso al ricorrente di
chiudere il controllo della disoccupazione e di rinunciare conseguentemente
alle prestazioni assicurative." (Doc. III)
1.4. Il 28 agosto
2008 il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del
seguente tenore:
"
(...)
Il signor RI 1 non ha mai rifiutato il salario di
Fr. 3'000.00, e tanto meno non ha mai detto la frase, "In particolare,
egli dichiara che un'offerta di Fr. 3'000.00, quando si ha due figli, necessita
di una pur minima riflessione". Questa frase è stata indicata da parte
della __________, in un contesto globale, con l'indicazione "qualsiasi
candidato", con lo scritto del 8 maggio 2008 e riportato nel ricorso del 8
luglio 2008." (Doc. V)
Il 2
settembre 2008 l'amministrazione si è confermata nel contenuto della risposta
di causa (Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso oppure no dal
diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione
assegnatagli dall’URC di __________ presso il __________ di __________
In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a
seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza
revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI
che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha
sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto
alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza
relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi
abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr.
commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38;
DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di
ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3
maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der
Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________
vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch
sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen
Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen
gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem
laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines
Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der
Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter
fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages
(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als
abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene
ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit
Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR
2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]),
oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.
Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme
agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una
sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.4. L’art 16
cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è
tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente
difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione
contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali
del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in
cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes
unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen
Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und
gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft
nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den
maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung
der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte
Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was
dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit
des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht
anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004
nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.5. Il Tribunale
federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di
assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli
non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la
controparte non è d'accordo con la richiesta.
Al
riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è
così espressa:
"
Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,
als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.
November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,
insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der Beteiligten
- abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte der zu
beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann keine
Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines
Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber
verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen
Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht
einverstanden ist."
Su questo argomento B.
Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Une attitude hésitante est en principe déjà
fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chömeur de prendre
l'emploi proposé.
Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est
à plus forte raison.
De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait
raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise
de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée
indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions
salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit
l'employeur à refuser de conclure le contrat
de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert
aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience
identiques.
Le refus d'un emploi convenable comprend en
définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison
d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,
retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation insuffisante,
etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation
de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et
l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de
déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons
objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du
contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de l'employeur ne
permettent pas de justifier une
sanction. Par exemple, il
arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son
précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas
forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,
il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour
cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
Considerandi
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.7
Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,
pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente
a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale
datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale
cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa
della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia
undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella
fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale
non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che
la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione
di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle
circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti
essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito
subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole.
Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni
inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro
agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in
questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di
essere biasimata.
In una
sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12
dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5
aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine,
in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la
sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego
di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata
determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è
effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.8
Nella
presente fattispecie le motivazioni per cui l'opportunità di lavoro non si è
concretizzata sono state così esposte dall'assicurato in occasione di un
colloquio di consulenza tenutosi il 18 aprile 2008:
"
Il Sig. RI 1 si presenta per spiegarmi lo
svolgimento dell'assegnazione al __________ di __________.
Oggi 18.04.08 alle 10.00 si è presentato presso
il datore di lavoro ed è stato ricevuto dalla sig.ra __________. Dopo le
spiegazioni di rito sul tipo di lavoro (mansionario), la sig.ra ha chiesto
all'assicurato a quanto ammontasse lo stipendio precedente.
Dopo la risposta dell'assicurato (3'350 CHF
presso l'Hôtel __________ di __________), la sig.ra, con fare irritato, ha
detto che il salario sarebbe stato di 3'000 CHF, dicendosi sorpresa che l'URC
non specificasse ciò.
Il Sig. RI 1 lamenta il fatto di non essere stato
nè ascoltato nè preso in considerazione (la discussione è stata troncata dalla
sig.ra __________)." (Doc. 8)
Il datore di lavoro ha
invece indicato sull'apposito formulario che l'assicurato si è puntualmente
presentato il 18 aprile 2008 alle ore 10oo, dopo avere preso
contatto telefonicamente il 17 aprile 2008, e che egli non è stato assunto per
"salario" (cfr. Doc. 8).
Il Consulente del
personale URC __________ il 28 aprile 2008 ha inviato alla Sezione del lavoro
Ufficio giuridico una "Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto
lavoro) nella quale si è così espresso:
"
(...)
In data 24.04.08, ho avuto un colloquio
telefonico con la sig.ra __________, confermatomi con l'e-mail seguente:
" Egregio
signor __________,
riferendomi alla
nostra telefonata le confermo la nostra offerta di salario di CHF 3'000.--. Il
signor RI 1 ha richiesto un salario di 3'300.--.
Con cordiali saluti,
__________, __________, __________."
In data odierna (24.4.08) mi sono informato presso il RA 1 (Sig. __________)
in merito al minimo contrattuale, ricevendo conferma che, essendo __________ in
zona LIM, il __________ può offrire un salario minimo di 3'000 CHF per la
posizione offerta." (Doc. 8)
L'assicurato afferma nel
suo ricorso di non avere avuto il tempo materiale di prendere posizione sulla
proposta di salario in quanto la sua interlocutrice ha interrotto la
discussione.
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale rileva innanzitutto che, fra gli atti
dell'incarto, non figura una copia della lettera con la quale è stata assegnata
a RI 1 l'occupazione in questione di modo che non è possibile stabilire se al
momento in cui si è presentato per il colloquio l'assicurato era o no a
conoscenza del salario che il potenziale datore di lavoro voleva offrirgli.
Nella comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto lavoro) figura del resto
solo la seguente indicazione: "Retribuzione CCL" (cfr. Doc. 8).
D'altra parte il TCA
constata che la versione delle parti divergono circa le modalità con le quali
ha avuto luogo la discussione riguardo al salario.
L'assicurato sostiene di
essersi limitato ad indicare lo stipendio precedentemente percepito (fr.
3'350.--) rispondendo ad una precisa domanda della signora __________.
Quest'ultima ha invece
indicato al Consulente del personale dell'URC di __________ di avere offerto un
salario di fr. 3'000.-- mentre l'assicurato pretendeva fr. 3'300.--.
In simili condizioni,
richiamate la giurisprudenza e la dottrina esposte al consid. 2.5, questo
Tribunale ritiene che le effettive modalità con la quale si è svolto il
colloquio debbano essere approfondite dalla Sezione del lavoro Ufficio
giuridico sentendo la signora __________, alla presenza dell'assicurato.
Qualora da questo
accertamento dovesse realmente emergere che l'assicurato ha rifiutato un
impiego per pretese salariali eccessive, egli potrà essere nuovamente sospeso
dal diritto all'indennità di disoccupazione. In caso contrario (e cioè se il
datore di lavoro ha rinunciato a ogni discussione dopo avere semplicemente appreso
dal ricorrente quale era il salario precedentemente percepito), egli dovrà
essere mandato esente da ogni sanzione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 22 luglio 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del Lavoro Ufficio giuridico rifonderà fr. 800.-- al ricorrente a
titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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