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Decisione

38.2008.47

Sospensione per mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti la disoccup.Assicurata,a seguito della rich.di giustif.da parte dell'URC,ha prodotto i formulari con 5 ricerche per mese.Non motivo per d

13 ottobre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata

determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli

assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,

preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati

e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano

per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di

impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel

singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni

assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio

2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella

causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de

l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Considerandi

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2.

maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1, il 28 aprile 2008, si

è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° giugno 2008, dichiarando di ricercare

un impiego a tempo pieno quale assistente di farmacia, impiegata

tecnico-commerciale, specialista in esportazioni (cfr. doc. 9, 1).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento l’assicurata ha attestato di non

disporre di documentazione comprovante ricerche di lavoro (cfr. doc. 2).

La

consulente del personale, di conseguenza, il 6 giugno 2008, ha consegnato brevi

manu all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a

motivare, entro il 17 giugno 2008, il fatto di non avere intrapreso ricerche di

impiego nei mesi di marzo e aprile 2008, allegando l’eventuale documentazione a

sostegno delle proprie dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).

La

ricorrente, il 16 giugno 2008, ha consegnato alla consulente due formulari

“Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativi ai mesi

di marzo e aprile 2008 in cui è stato indicato lo svolgimento di dieci ricerche

di impiego, cinque per ciascun mese (cfr. doc. 4).

Dal

profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di

essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e

dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

con decisione formale del 1° luglio 2008, ritenendo di non potere considerare

gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione presentati dall’assicurata il

16.

giugno 2008, in quanto non comprovati dai datori di lavoro, ha sospeso la

stessa dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr.

consid. 1.1.; doc. 5).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 5 agosto 2008

(cfr. consid. 1.1.; doc. A1).

2.7

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che a torto

l’amministrazione non ha tenuto conto delle ricerche di lavoro prodotte il 16

giugno 2008.

Se è vero

che, per stessa ammissione della ricorrente, gli sforzi da lei compiuti nei

mesi di marzo e aprile 2008 sono stati comprovati retroattivamente, è

altrettanto vero, da un lato, che la medesima al momento dell’annuncio al

collocamento non ha indicato di non avere svolto ricerche, bensì unicamente di non

disporre della relativa documentazione a sostegno (cfr. doc. 2).

Dall’altro,

l’assicurata, dopo avere ricevuto la “Richiesta di giustificazione”, ha reagito

prontamente, producendo i formulari menzionati.

Non vi è,

inoltre, motivo alcuno che induca a dubitare delle attestazioni rilasciate,

sotto forma di firma apposta sul timbro della loro ditta, dai potenziali datori

di lavoro interpellati dall’assicurata riguardo al fatto che le ricerche di

lavoro sono realmente avvenute (cfr. doc. 4).

In simili

condizioni, occorre considerare che l’insorgente, nel mese di marzo 2008, ha

effettuato cinque ricerche di impiego presso tre farmacie, uno studio medico e

uno studio dentistico.

Nel mese

di aprile 2008 essa ha svolto altre cinque ricerche presso tre farmacie, un negozio

di autoaccessori e un negozio di musica (cfr. doc. 4).

Gli

sforzi volti al reperimento di un’occupazione intrapresi dall’assicurata non

risultano, tuttavia, sufficienti dal profilo qualitativo.

In

effetti sei ricerche (tre del mese di marzo e tre del mese di aprile 2008) sono

state compiute a __________, le due ulteriori ricerche di marzo sono state

effettuate a __________ e le due restanti di aprile ad __________ (cfr. doc.

4).

L’assicurata

ha, di conseguenza, svolto tutti gli sforzi finalizzati al reperimento di un

lavoro esclusivamente nella zona limitrofa al proprio domicilio di __________.

Essa

avrebbe, invece, dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello

territoriale, compiendo le ricerche di impiego non solo nelle vicinanze del suo

domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire

una nuova occupazione (cfr. STCA 38.2008.31 del 30 luglio 2008; STCA del 10

maggio 2005 nella causa D., 38.2005.18; STCA del 29 luglio 2002 nella causa W.,

inc. 38.01.270).

L’insorgente

ha, poi, compiuto tutte le ricerche presentandosi spontaneamente presso

potenziali datori di lavoro. Essa, al contrario, avrebbe dovuto preferibilmente

rispondere a concrete e reali offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani (cfr.

STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z., 38.2003.18, consid. 2.12).

Al

riguardo è utile sottolineare che questo Tribunale ha già avuto pure modo di

ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o

timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT

I-1994, pag. 206-207).

Infine

giova rilevare che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto

l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre

2002.

nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P.,

38.2002

; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13

aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

In

concreto, invece, tre ricerche di aprile 2008 sono state svolte l’otto del

mese, una il tre e una il diciotto (cfr. doc. 4).

Ne

consegue che la ricorrente, avendo compiuto insufficienti ricerche nei mesi di

marzo e aprile 2008, ha comunque violato l'obbligo di ridurre il danno che la

legge le impone (cfr. consid. 2.3.).

Tale

violazione implica la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.8

Per quanto

attiene all'entità della penalità, va ricordato che l’URC ha inflitto

all’assicurata otto giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione per mancate ricerche di impiego (cfr. consid. 1.1.).

Come

esposto sopra, la ricorrente deve, però, essere sanzionata soltanto per sforzi

qualitativamente non validi.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, l'amministrazione, in caso di insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione

infligge una sospensione minima di tre giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).

A mente

di questa Corte, quindi, nel caso in esame, tutto ben considerato, la

sospensione di otto giorni inflitta all’insorgente dall’URC non rispetta il

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta a sei

giorni (3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di marzo 2008 + 3 giorni

per insufficienti ricerche nel mese di aprile 2008).

Il

ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione su opposizione

impugnata riformata nel senso che l'assicurata è sospesa per sei giorni dal

diritto alle indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 5 agosto 2008 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sei giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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