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Decisione

38.2008.48

Sosp.di 10 gg per insuff.e mancate ricerche nei 3 mesi prima della disocc.Riassunz.presso preced.DL al 40%non evitava ricorso ad AD.L'ass.avrebbe dovuto aumentare sforzi.Nemmeno gli sono state garanti

24 settembre 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata

determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati

che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar

trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va

dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta

all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981

p. 126; DLA 1982 p. 37).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel

singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni

assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio

2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella

causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de

l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1, architetto, il 25

giugno 2008 si è iscritto in disoccupazione, in quanto lo studio di

architettura presso il quale lavorava ha disdetto il contratto di impiego a

causa di insufficienza di lavoro (cfr. doc. A7, A6, 1).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento l’assicurato ha comprovato di avere

compiuto tre ricerche di lavoro nel mese di aprile 2008, due ricerche nel mese

di maggio 2008 e nessuna ricerca nel mese di giugno 2008.

Il

consulente del personale, di conseguenza, il 2 luglio 2008, ha consegnato

all’assicurato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare,

entro il 14 luglio 2008, il fatto di non avere intrapreso insufficienti

ricerche di impiego nei mesi precedenti la disoccupazione.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5=A5).

Il

ricorrente, il 12 luglio 2008, ha risposto che:

"

(…)

In allegato vi invio copia

della e-mail inviata ai vostri uffici il 18.03.08 in cui mi annunciavo quale

prossimo disoccupato.

In risposta mi si

comunicava di annunciarmi agli sportelli per l’ultimo giorno di lavoro, fine

aprile, e di attivarmi nella ricerca di un nuovo posto di lavoro senza altra

specifica.

Di fatto il mio rapporto

di lavoro si è poi prolungato sino al 20.06.08.

Le ricerche nel frattempo

effettuate mi hanno consentito di mantenere una collaborazione al 40% col

precedente datore di lavoro e di avere una prospettiva per altre

collaborazioni.

Non ritengo pertanto

giustificato penalizzare il mio comportamento con delle sospensioni del diritto

alle indennità di disoccupazione.” (Doc. A4)

Dal

profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di

essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e

dall’art. 42 LPGA

L’URC,

con decisione formale del 14 luglio 2008, ha sospeso l’insorgente dal diritto

alle indennità di disoccupazione per dieci giorni (cfr. consid. 1.1.; doc. A3).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 23 luglio

2008 (cfr. consid. 1.1.; doc. A1).

2.7. RI 1 non ha

contestato né il numero di ricerche di lavoro effettuate nei mesi di aprile e

maggio 2008, né il mancato compimento delle stesse nel mese di giugno 2008

(cfr. doc. I).

Il

ricorrente, quindi, avendo compiuto degli insufficienti sforzi volti al

reperimento di un‘occupazione nei mesi da fine marzo a fine maggio 2008 e non

avendo svolto alcuna ricerca nel mese da fine maggio a fine giugno 2008 prima

dell’iscrizione in disoccupazione del 25 giugno 2008, ha violato l'obbligo di

ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.3.).

2.8. L’assicurato

ha, però, asserito che grazie agli sforzi intrapresi ha potuto mantenere una

collaborazione del 40% con il precedente datore di lavoro e si era aperta la

prospettiva di altre collaborazioni (cfr. doc. A4).

Il TFA ha

stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

Considerandi

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;

STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März

1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Riguardo

alla riassunzione in misura solo del 40% da parte del precedente datore di

lavoro, va osservato che tale percentuale non permetteva comunque

all’insorgente di non ricorrere all’assicurazione disoccupazione.

Pertanto

l’assicurato, il quale - avendo già ricorso alcune volte in passato alle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1) - doveva essere ben al corrente dei

propri doveri di disoccupato, avrebbe dovuto a maggiore ragione ricercare in

modo qualificato e intenso un nuovo impiego al fine di porre fine alla propria

disoccupazione.

Per

quanto attiene, poi, alla prospettiva di collaborazioni, non risulta che al

ricorrente sia mai stata garantita alcuna cooperazione con terzi.

L’assicurato,

dunque, piuttosto sperava di poter concretizzare qualche collaborazione.

La mera

speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

Di conseguenza il

ricorrente non può essere esentato, da questo profilo, da una sospensione dal

diritto alle indennità per insufficienti e mancate ricerche di impiego prima

della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88

del 7 gennaio 2008).

2.9

Ora si

tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro al mese anche antecedentemente

all’iscrizione in disoccupazione asserita dall’assicurato (cfr. doc. I) possa

costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare

l’insorgente.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1

=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.

38.2003

, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,

chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in

disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e

conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha

intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il

collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui

egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi

diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA

dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.10

Nel caso in

esame l’assicurato ha indicato, da un lato, di essersi annunciato nel marzo

2008.

all’URC di __________ quale futuro disoccupato. Dall’altro, che

l’amministrazione in tale occasione non gli ha indicato il numero di ricerche

da svolgere (cfr. doc. I).

Dallo

scambio di messaggi di posta elettronica del 18 marzo 2008 emerge, in effetti,

che l’URC ha comunicato all’insorgente segnatamente quanto segue:

"

Importante che dal momento che ha saputo di

perdere il posto, comunque da quando ha ricevuto la lettera di disdetta, si

attivi nella ricerca di una nuova occupazione. (…)” (Doc. A7)

In

concreto, a prescindere dalla circostanza che, come visto, l’assicurato, avendo

già ricorso nel 1998 e nel 2003 all’assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. doc. 1), sapeva, o comunque avrebbe dovuto sapere, quali erano i suoi

obblighi di disoccupato, non è comunque ravvisabile una violazione del diritto

all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA, benché l’amministrazione non

abbia specificato il numero minimo di ricerche di impiego da compiere.

In

proposito giova evidenziare che il TFA ha

rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C.,

C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.

2.1

; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

La nostra

Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

"

(…)

2.1

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich

der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden

Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den

Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben

hat.

2.2

Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten

Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten

Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen

geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die

Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die

Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach

Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn

die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare

Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle

ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt

werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits

vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen

und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben

muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach

der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen Gunsten

abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht bereits bei

der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der ersten

Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich erwartet

werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso

wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle

des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung

der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass

die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem

ungenügend waren.“ (Le sottolineature sono del redattore)

In

casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della

presente lite, dal fatto che quando, nel mese di marzo 2008, si

è rivolto all’URC tramite posta elettronica, non gli sia stato indicato il

numero minimo di ricerche da intraprendere.

L’insorgente,

inoltre, se avesse nutrito dei dubbi in merito, avrebbe dovuto chiedere tempestivamente

delucidazioni all’amministrazione. L’assicurato, invece, mai ha asserito di

aver posto domande specifiche circa il numero di ricerche da effettuare.

In simili condizioni il

ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche se egli non era cognito del numero

minimo di ricerche da compiere.

2.11

Per

quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel

caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni di sospensione

(cfr. consid. 1.1.).

A mente

del TCA, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono irrogati tre

giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta e

quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.5.),

la penalità di dieci giorni (3 giorni per insufficienti ricerche nel mese da

fine marzo a fine aprile 2008 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese da

fine aprile a fine maggio 2008 e 4 giorni per mancate ricerche nel mese da fine

maggio a fine giugno 2008) a carico del ricorrente risulta conforme al

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 23 luglio 2008 va, perciò, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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