38.2008.5
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 giugno 2008Italiano57 min
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Numero d'incarto:
38.2008.5
Data decisione, Autorità:
09.06.2008, TCA
Titolo:
Assic.con doppia nazionalità che non risiede in CH dal'82,ma in un Paese confinante con la fam.in una casa indip.non diritto di postulare prestazioni in CH.Legame personale e prof.(consulenza finaz.e bancaria a livello inform.)non tale da fare apparire in CH migliori possib.di inserim.professionale
CONTRIBUTI
DOMICILIO
INDENNITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 16 ALC
art. 71 CEE1408/71
art. 8 cpv. 1 let. c LADI
art. 20 LADI
art. 41 LPGA
art. 61 let. a LPGA
art. 20 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.5
rs/DC
Lugano
9 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione 11 dicembre
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’11 dicembre 2007 la Cassa CO 1 ha confermato la
precedente decisione del 30 marzo 2007 con cui ha respinto la richiesta di RI 1
del 29 marzo 2007 volta all’ottenimento di indennità di disoccupazione, in
quanto, innanzitutto non ci troviamo in presenza di un regolare periodo di
contribuzione nei due anni precedenti l’annuncio in disoccupazione.
Inoltre,
nel caso dell’assicurato, non sono applicabili le disposizioni del Reg. CEE
1408/71, segnatamente l’art. 71 cpv. 1, riguardanti i frontalieri atipici (cfr.
doc. A1, A3, 3).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha postulato l’assegnazione di prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione a fare tempo dal 1° gennaio 2004.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, in particolare,
addotto di essere cittadino svizzero, attinente di __________, dove ha vissuto
e lavorato fino al 1982. Egli ha precisato che dal 1982 al 2003 ha poi lavorato
in Svizzera quale “frontaliero alla rovescia” senza necessitare di un permesso
di lavoro e che nel settembre 2003, mentre era impiegato presso la __________,
il suo rapporto di impiego è stato disdetto, oltre a quello di circa altri 20
collaboratori, per il 31 dicembre 2003 per motivi di riorganizzazione
aziendale.
L’assicurato
ha rilevato che durante il termine di disdetta si è informato presso l’__________
sulla sua situazione e che gli sarebbe stato spiegato che quale “frontaliere
atipico” non gli era possibile iscriversi presso l’ufficio di collocamento e le
casse di disoccupazione in Svizzera, ma che doveva inoltrare domanda di indennità
di disoccupazione all’__________ poiché residente in __________. Ciò gli
sarebbe stato confermato anche dagli addetti dell’Ufficio del personale della __________.
Il
ricorrente ha evidenziato di aver conseguentemente iniziato, il 7 gennaio 2004,
la pratica di disoccupazione in __________. Non essendo in possesso, quale
cittadino svizzero, di un permesso di lavoro, l’hanno, tuttavia, qualificato
come “rimpatriato”. Egli ha indicato di essersi opposto a tale qualifica,
presentando un ricorso all’Ufficio competente, in relazione al quale non ha mai
ricevuto risposta.
L’assicurato
ha, poi, specificato di essersi rivolto, nel corso dell’estate 2004, all’__________
di __________, avendo letto sul periodico Gazzetta Svizzera di modifiche circa
il trattamento dei falsi frontalieri disoccupati. Il Signor __________ gli
avrebbe confermato di non potersi iscrivere alle liste dei disoccupati in
Svizzera.
Egli ha,
altresì, affermato di avere scritto, nell’ottobre 2004, alla SECO chiedendo di
essere trattato quale “frontaliero normale” o come “domiciliato in Svizzera”.
La SECO, il 18 novembre 2004, ha risposto di essere informata che i cittadini
svizzeri con domicilio in __________ che hanno lavorato in Svizzera come
frontalieri hanno problemi riguardo alle prestazioni per la disoccupazione e di
aver preso contatto con l’ente corrispondente __________ a __________ per
cercare di migliorare la situazione.
L’assicurato
ha osservato che dall’inizio del 2004 ha continuato nella ricerca di un nuovo
impiego sia in Svizzera che in __________ e che sono dimostrabili più di 60
ricerche.
Inoltre
egli ha allegato che, siccome la situazione economica della sua famiglia si
stava facendo critica, ha dovuto fare ricorso al suo istituto di previdenza
professionale, il quale ha eccezionalmente acconsentito a versargli la rendita
anticipatamente.
L’insorgente
ha, pure, indicato che nel numero di marzo 2007 della Gazzetta Svizzera è
apparso un articolo a proposito di un precedente giudiziario (STF C 124/06 del
25 gennaio 2007) relativo a un frontaliero atipico che ha visto finalmente
riconosciuto il suo diritto all’indennità di disoccupazione svizzera.
Essendosi
ancora più convinto che il suo caso fosse simile a quello presentato
nell’articolo menzionato, nel mese di marzo 2007 si è recato presso l’URC di __________
e si è iscritto alla disoccupazione, scegliendo la cassa CO 1 e chiedendo le
indennità dal 1° gennaio 2004.
L’assicurato
ha spiegato, da una parte, di non essersi annunciato prima a causa delle errate
informazioni ricevute da parte delle istituzioni da lui interpellate verso la
fine del 2003, nell’estate del 2004 e dalla SECO nell’autunno 2004.
Dall’altra,
di essere un “falso frontaliere” ai sensi della giurisprudenza della CGCE
(sentenza Miethe), poiché mantiene con la sua famiglia stretti legami con la
Svizzera.
Egli, in
proposito, ha rilevato di avere lavorato soltanto in Svizzera per ditte
svizzere, di aver pagato i contributi per oltre 40 anni, i quali non sono stati
retrocessi all’__________, e di non avere mai dovuto ricorrere a prestazioni.
Inoltre ha aggiunto che con le sue esperienze professionali ha acquisito e
utilizzato vaste e dettagliate conoscenze del mondo bancario e finanziario
svizzero le quali sono un vantaggio qualora possano essere utilizzate in
Svizzera.
Ha
sottolineato che dal 1968 al 1982, periodo in cui ha abitato a __________, è
stato arbitro di calcio della federazione calcistica e che il suo unico
fratello abita a __________, è titolare di una ditta che opera nel settore
dell’edilizia e ha una figlia di cui lui e la moglie sono i padrini.
Egli ha
altresì menzionato che una delle sue due figlie abita a __________ (al momento
dell’inoltro dell’opposizione era domiciliata a __________), che i contatti con
la stessa sono molto frequenti e gli permettono la frequentazione dei centri
commerciali della fascia di confine.
Il
ricorrente ha dichiarato di avere una casella postale a __________, di votare
per corrispondenza quale svizzero all’estero, come del resto i suoi familiari e
di essere stato affiliato alla cassa malati __________ sino a quando ha
lavorato in Svizzera (in seguito non ha più potuto mantenere tale assicurazione
a causa delle difficoltà finanziarie), e di aver ricorso a medici con studio in
Svizzera, visto anche che __________ dista solo 1,5 km circa dalla frontiera.
Egli ha
pure asserito di essere donatore di sangue della sezione di __________, di
essere membro, insieme alla sua famiglia, della __________, di essere
spettatore della televisione svizzera e ascoltatore della RSI, nonché lettore
del periodico Gazzetta Svizzera, di acquistare quasi tutti gli oggetti
d’abbigliamento e di calzature in Svizzera, come anche i generi alimentari
tipici svizzeri, mantenendo così alcune abitudini alimentari elvetiche.
L’assicurato,
riferendosi poi a delle allegazioni espresse dalla Cassa nella decisione su opposizione,
in primo luogo, ha contestato il fatto di risiedere in __________ per una
scelta di vita avendo la doppia cittadinanza. Egli ha precisato che quando si è
trasferito dalla Svizzera all’__________ era soltanto cittadino svizzero e di
non essere così “rientrato” in __________. Al contrario egli ha dovuto, come
ogni straniero, chiedere alla questura di __________ un permesso di soggiorno,
poi rinnovato regolarmente.
In secondo
luogo, ha precisato che, benché sia vero che si è diplomato quale Tecnico in
processi industriali a __________, l’attività che ha svolto dal 1975 e più
marcatamente dall’inizio degli anni ottanta ha quale base le scuole frequentate
nella Svizzera __________ (Organizzatore d’ufficio e EDP a __________ e
Analista EDP a __________).
Inoltre
il fatto di non avere un secondo domicilio in Svizzera non è decisivo visto che
il suo caso è simile a quello giudicato dal TCA (38.2005.88), dove è stato
indicato che la circostanza di non avere mantenuto un secondo alloggio in
Svizzera era giustificato dalla vicinanza del paese __________ con il Ticino.
Infine il
ricorrente ha rilevato che, contrariamente a quanto sostiene la Cassa, la sua
attività di Business Architect, essendo specialista dell’ambiente bancario e
finanziario svizzero, non poteva essere svolta in __________ senza un adeguato
periodo di aggiornamento. Deve poi essere considerata la sua età di circa 60
anni e quindi la difficoltà di aggiornarsi e la difficoltà ancora maggiore di
reperire un‘occupazione, specialmente in __________ (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato
ha presentato alcune osservazioni con scritto del 26 febbraio 2008 (cfr. doc.
V).
1.5. La Cassa si
è pronunciata in merito il 10 marzo 2008 (cfr. doc. VII).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha interpellato la SECO a proposito di uno scritto da lei
inviato all’assicurato il 18 novembre 2004, in cui è stato indicato che, a
causa dei problemi dei cittadini svizzeri con domicilio in __________ che hanno
lavorato in Svizzera come frontalieri in relazione alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha preso contatto con l’ente
corrispondente __________ a __________ sperando di migliorare la situazione al
più presto.
In
particolare il Presidente del TCA ha chiesto alla SECO se, visto il lungo tempo
trascorso dal novembre 2004, il problema è stato risolto o meno e se vi sono
stati ulteriori sviluppi dopo la risposta del 6 settembre 2006 all’atto
parlamentare del Consigliere agli Stati on. __________ del 22 giugno 2006 (cfr.
doc. IX).
La SECO
ha risposto il 27 marzo 2008 (cfr. doc. XI).
1.7. I doc. IX e
XI sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XII).
1.8. L’8 maggio
2008 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, accompagnato dalla moglie, di
__________ e __________ della Cassa CO 1, si è svolto un dibattimento.
In
quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XIII), a cui sarà fatto
riferimento nei considerandi di diritto.
1.9. Il 14 maggio
2008, l'assicurato in relazione a quanto da lui affermato durante l’udienza
dell’8 maggio 2008 e cioè che egli non avrebbe ricevuto prestazioni di
disoccupazione da parte dell’ente __________ preposto - ossia l’__________ -,
ha trasmesso al TCA uno scritto inviato, nella medesima data, all’__________ di
__________, con cui ha chiesto di fornirgli “tutti i possibili dettagli a
proposito di eventuali prestazioni(indennità di disoccupazione erogate da __________”
a suo favore (cfr. doc. XIV + BIS).
1.10. Il doc. XIV +
BIS è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XV).
in
diritto
2.1. L'oggetto
impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo
di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui
quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su
cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr.
STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03).
La
giurisprudenza del TFA ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il
rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione
determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del
ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa
definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché
la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il
ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla
decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto
impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid.
1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U
222/03).
Nel caso
di specie nella decisione formale del 30 marzo 2007 e nella decisione su opposizione
dell’11 dicembre 2007 la Cassa ha unicamente indicato che veniva respinta la
domanda di indennità di disoccupazione interposta nel marzo 2007 (cfr. doc. A1,
A3)
Il
ricorrente, allorché nel mese di marzo 2007 si è iscritto in disoccupazione ha,
però, anche richiesto le indennità a titolo retroattivo dal 1° gennaio 2004
(cfr. doc. 3 punto 2).
La Cassa,
precisando di negare all’assicurato il diritto a prestazioni respingendo la
domanda di prestazioni del 26 marzo 2007, ha, quindi, inteso negare, non solo
le indennità dal marzo 2007, ma pure quelle a titolo retroattivo dal 1° gennaio
2004.
Questa
circostanza avrebbe dovuto essere menzionata esplicitamente nei provvedimenti
emanati.
Anche
tale rapporto giuridico è comunque parte dell'oggetto impugnato.
Visto,
poi, che l'assicurato ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione
dell’11 dicembre 2007 nel suo insieme, postulando di essere posto al beneficio
di indennità di disoccupazione a decorrere dal gennaio 2004, l'oggetto della
lite coincide con l'oggetto impugnato.
Di
conseguenza oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se
l’assicurato ha diritto o meno a delle prestazioni da parte dell’assicurazione
contro la disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2.2. Il
disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta.
Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2)
non è ammissibile un mutamento di cassa (cfr. art. 20 cpv. 1 LADI).
Il
disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo
datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio.
Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro
deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana (cfr. art. 20
cpv. 2 LADI).
Il
diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del
periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state
riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo (cfr. art. 20
cpv. 3 LADI).
Secondo
l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e
in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di 6 mesi
almeno, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il
modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il
doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le
attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. la
copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni
dell’assicurato”;
e. tutti
gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità.
Al fine
di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di
controllo, l’assicurato presenta alla cassa:
a. la
copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni
dell’assicurato”;
b. le
attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri
documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità;
d. ....
Se necessario,
la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e
lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
Se
l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per
valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di
una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.
2.3. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA), in merito al termine di tre mesi previsto
dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che
per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza
giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente,
ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,
la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per
mancanza di un presupposto formale.
Nella
decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées
que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des
mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à
temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle
ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au
cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et
art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être
dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments
essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause
sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il
suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait
réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)"
(cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una
decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la
nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare
previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per
completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di
conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità
entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il
suo diritto si estingue.
La Cassa
di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine
supplementare.
Se
l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di
disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato
tempestivamente il certificato di controllo.
Esso
sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna
del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
Il TFA si
è poi riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto
1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre
mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle
indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere
alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto
che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità
(DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).
Ancora,
confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del
18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
"
(…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre
mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni
singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è
di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha
per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo
in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG),
vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere
all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda
di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b). (…)"
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C
189/01, consid. 2b)
Fatti
I
principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati
ricordati nella STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04 e nella STFA
del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04.
2.4. Ai sensi
dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni
dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave
malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta
quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un
impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,
DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K
34/03).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C
366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.
17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,
consid. 4, pag. 216).
La
restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare
la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato
termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente
(cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA
2000 N. 6 pag. 27).
In particolare,
nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro,
osservato:
"
(…)
b) Resta ora da determinare se l'interessato
possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine
omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa
trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V
123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una
violazione del principio della buona fede.
(…)" (cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re
M., C 189/01, consid. 3b)
A mente
del TCA la giurisprudenza menzionata mantiene la sua validità anche nel
contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STCA del 13 aprile 2005 nella causa G.,
38.2005.10; anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la
giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.5. Nell’evenienza
concreta l’assicurato ha inoltrato la domanda di indennità di disoccupazione
con effetto retroattivo al mese di gennaio 2004 soltanto nel mese di marzo 2007
(cfr. doc. 3).
Risulta,
perciò, che l’assicurato non ha fatto valere il diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione relative al periodo a decorrere dal
mese di gennaio 2004 entro il termine perentorio di tre mesi (cfr. consid.
2.2.; 2.3.).
Il
ricorrente motiva il ritardo della propria domanda di prestazioni affermando
che, già nel periodo di disdetta verso la fine del 2003, come pure nell’estate
e nell’autunno 2004, aveva ricevuto da parte dei rappresentanti sindacali, dell’ufficio
del personale della __________ e della SECO l’errata informazione che,
risiedendo in __________, doveva annunciarsi per il collocamento unicamente in
quel Paese (cfr. doc. I, V).
Prima di
verificare se esistono ragioni atte a giustificare il ritardo citato - la Cassa
non ha comunque contestato da questo profilo quanto affermato dall’assicurato,
pur precisando che le risposte fornitegli all’inizio del 2004 sono antecedenti
alle sentenze emanate dal TCA nel 2006 (38.2005.88) e dal TF nel 2007 (C
124/06; cfr. doc. VII) -, occorre esaminare se l’insorgente nel mese di gennaio
2004 era legittimato o meno a introdurre domanda di indennità di disoccupazione
in Svizzera.
In
effetti se l’assicurato non era legittimato a postulare l’erogazione di
prestazioni in Svizzera, la relativa richiesta retroattiva va comunque
respinta, a prescindere dalla questione di sapere se il ritardo dell’inoltro
della domanda sia scusabile.
2.6. Uno dei
presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA ha stabilito che determinante,
nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio
civile in Svizzera ma bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel
caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha
stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in
Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo
Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93)
confermata dal TFA il 16 novembre 1993 nella causa V.,C 130/93, ha invece
negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice
frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In
un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il
TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione
di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata
intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della
Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente
la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21
giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17
ottobre 1991).
Contestualmente
il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina
il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in
Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso
che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando
gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
"
(…) Orbene, per attestare la sua effettiva
residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a
disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di
lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre
1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente
della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus".
Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il
licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia
documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per
consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento
d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In
un'altra decisione del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00, l'Alta Corte ha
precisato che:
"
(…)
2.- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1
lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese
Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet,
was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie
die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu
erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu
haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische
Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung
(Art. 12 AVIG e contrario).
b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches
ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115
V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine
analogieweise Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes
aus, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen
bleibt. Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8
Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche
Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens
und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist.
Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im
Ausland ein Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde. (…)"
(cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C
303/00)
In una
decisione C 226/02 del 22 maggio 2003, il TFA si è confermato nella propria
giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:
"
(…)
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale
Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der
Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im
Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland
wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen,
namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).
Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei
nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern
schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl.
Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten,
zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden
(BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)"
(STFA del 26 maggio 2003 nella causa S., C
226/02)
2.7. Nella
presente fattispecie è incontestato che l’assicurato non risiede in Svizzera.
In effetti egli dal 1982 abita in __________, dove a __________ è proprietario
di una casetta indipendente (cfr. doc. I; XIII).
Pertanto,
dal profilo della sola LADI, l’assicurato effettivamente non aveva diritto di
iscriversi in disoccupazione in Svizzera.
Si tratta
ora di stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato
competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato ai sensi
dell’ALC.
2.8. In una
sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007
ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la
sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, il TF ha
stabilito che in applicazione del diritto internazionale, e meglio del Reg. CEE
1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE un assicurato può fare capo
all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera - sempre che soddisfi gli
ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI - qualora abbia eccezionalmente
conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e
professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di
reinserimento professionale.
L’Alta
Corte ha precisato che in una siffatta evenienza il lavoratore va considerato
diverso dal “vero” frontaliere di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il
quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli
è piuttosto assimilabile ai frontalieri “non veri” ai sensi dell’art. 71 n. 1
lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e
quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri “veri”
non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza.
I
frontalieri “non veri” dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni
dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza.
Il
frontaliere "vero" ma atipico - non ha invece un incondizionato
diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata
demandata alle autorità giudiziarie nazionali.
Nel caso di
specie giudicato dalla nostra Massima Istanza l’assicurato è stato ritenuto un
frontaliere “vero” ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la
possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto
esistevano stretti legami personali e professionali con la Svizzera.
In
particolare l’assicurato, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le
conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, era
socio attivo di associazioni svizzere, era abbonato a giornali svizzeri che
riceveva presso un fermo posta in Svizzera, incontrava regolarmente ex colleghi
e amici in Svizzera, dove si trovava peraltro anche il suo dentista. L’assicurato
si era, del resto, trasferito in un paesino in prossimità della frontiera
svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera.
Inoltre
egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, aveva effettuato
tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera,
prevalentemente nella Svizzera __________.
In questa
sentenza il Tribunale federale ha in particolare sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
6.3 Per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione, che
consistono non soltanto nell'erogazione di somme di denaro, ma anche nell'aiuto
alla riqualificazione professionale fornito dagli uffici del lavoro ai
lavoratori che si sono messi a loro disposizione, il regolamento n. 1408/71
mira quindi a garantire al lavoratore migrante le prestazioni di disoccupazione
nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione. Assume
di conseguenza importanza decisiva la questione di sapere in quale Stato la
persona interessata dispone delle migliori possibilità di reintegrazione
professionale (DTF 132 V 61 consid.
6.4; sentenza della CGCE del 12 giugno 1986 nella causa 1/85, Miethe, Racc.
1986 pag. 1837, punto 16; più in generale sulla rilevanza della giurisprudenza
della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC e la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 24 luglio 2006, I
667/05, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale).
Da questo punto di vista si deve ammettere che l'art. 71 n. 1
lett. a punto ii, stabilendo il principio secondo cui in caso di disoccupazione
completa il lavoratore frontaliero (quello "vero") che risponda alla
definizione di cui all'art. 1 lett. b del regolamento beneficia esclusivamente
delle prestazioni dello Stato di residenza, presuppone implicitamente che detto
lavoratore fruisca in questo Stato delle condizioni più favorevoli alla ricerca
di una nuova occupazione (sentenza Miethe, già citata, punto 17; in questo
senso pure la sentenza della CGCE del 15 marzo 2001 nella causa C-444/98, de
Laat, Racc. 1998 pag. I-2229, punto 32). Come l'ha ben illustrato l'Avvocato
generale Lenz nelle sue conclusioni nella causa Miethe, il sistema messo in
piedi si spiega con la considerazione che le persone interessate (i
"veri" frontalieri) non hanno normalmente un legame particolare con
lo Stato di occupazione. Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo
lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di
rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il
centro dei loro interessi. È pertanto nello Stato di residenza che devono più
opportunamente essere adottate le misure di accompagnamento essenziali quali il
servizio di collocamento (conclusioni nella causa Miethe, Racc. 1986 pag.
1842).
7.
7.1 Con la sua giurisprudenza, di cui anche il Tribunale federale
deve tenere conto (art. 16 cpv. 2 ALC), la CGCE ha tuttavia attenuato il
principio per cui il "vero" frontaliero in disoccupazione completa
debba sempre rigorosamente essere rinviato al mercato del lavoro dello Stato di
residenza (art. 71 n. 1 lett. a punto ii del regolamento n. 1408/71). Ha
infatti stabilito che lo scopo perseguito dall'art. 71 n. 1 lett. a punto ii
del regolamento n. 1408/71 non può essere raggiunto qualora il lavoratore in
disoccupazione completa, pur rispondendo alla definizione dettata dall'art. 1
lett. b dello stesso regolamento, abbia eccezionalmente conservato nello Stato
dell'ultima occupazione legami personali e professionali tali da disporre in
questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale. In una
siffatta evenienza, ha precisato la Corte di giustizia, tale lavoratore
dev'essere considerato "diverso dal lavoratore frontaliero" ai sensi
dell'art. 71 e rientrare conseguentemente nella sfera di applicazione del n. 1
lett. b di detto articolo. Tuttavia, hanno concluso i giudici lussemburghesi,
spetta esclusivamente al giudice nazionale stabilire se il lavoratore che
risieda in uno Stato diverso dallo Stato d'occupazione abbia conservato le
migliori possibilità di reinserimento professionale e debba, di conseguenza,
rientrare nel campo applicativo dell'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n.
1408/71 (sentenza Miethe, citata, punti 18 e 19). Il lavoratore interessato non
dispone così in questo caso di un diritto di scelta incondizionato, la
decisione essendo demandata alle autorità competenti dello Stato di occupazione
(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 980; Usinger-Egger,
Ausgewählte Rechtsfragen, pag. 37 nota 23; della stessa autrice inoltre: Die
soziale Sicherheit der Arbeitslosen in der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 und in
den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten, tesi Zurigo
2000, pag. 85 [in seguito: Usinger-Egger, tesi]; Ueli Kieser, Das
Personenfreizügigkeitsabkommen und die Arbeitslosenversicherung, in: AJP/PJA
2003, pag. 283 segg., pag. 290, nota 97; in favore di un diritto di scelta si
esprimono invece Eichenhofer, in: Fuchs, op. cit., no. 3 all'art. 71 del regolamento
n. 1408/71, e Frans Pennings, Introduction to European Social Security Law, 4a
ed., Anversa/Oxford/New York 2003, pag. 228, 230 e 235).
7.2 Questa giurisprudenza è stata resa nell'ambito di una procedura
di decisione pregiudiziale. La CGCE doveva pronunciarsi in merito ad alcune
domande d'interpretazione dell'art. 71 n. 1 del regolamento n. 1408/71
sottopostele dal Bundessozialgericht tedesco in relazione alla situazione di un
cittadino tedesco (Horst Miethe) che aveva sempre lavorato e vissuto in
Germania. Quest'ultimo pur continuando a lavorare come rappresentante di
commercio per una ditta tedesca ad Aquisgrana, si era trasferito, insieme alla
moglie, in Belgio per permettere ai loro figli, che frequentavano un collegio
belga, di tornare a casa ogni sera. Miethe, oltre a essere rimasto iscritto nei
registri di polizia tedeschi, aveva conservato in Germania, presso la suocera,
un ufficio e una possibilità di pernottamento. Perso il lavoro, si era messo a
disposizione dell'ufficio di collocamento tedesco, chiedendo l'erogazione delle
prestazioni di disoccupazione, che le autorità tedesche tuttavia gli
rifiutarono per la sua posizione di frontaliere e per il fatto che, in quanto
tale, doveva rivolgersi alle competenti istituzioni belghe. Donde la vertenza
giudiziaria e la susseguente domanda pregiudiziale alla CGCE (cfr. sentenza
citata, punti 3 segg., e conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, Racc. 1986
pag. 1838 segg.; cfr. pure la menzionata Circolare del seco C-AD-LCP, B54).
7.3 La giurisprudenza Miethe ha ispirato la formulazione della
prima nota a piè di pagina alla cifra 1, sezione A, Allegato II ALC secondo cui
"i lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del
lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami
personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento
professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi realizzano i propri
diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a
disposizione del mercato del lavoro" (cfr. pure FF 1999 p. 5281).
8.
Il Segretariato ricorrente osserva che H.________, avendo
percepito le indennità di disoccupazione in Italia e avendo pendente con le
stesse autorità una vertenza circa l'estensione del sostegno ottenibile
(trattamento speciale previsto per i frontalieri a norma della legge interna
italiana anziché indennità ordinarie), avrebbe di per sé esplicitamente
riconosciuto di considerarsi quale "vero" frontaliero e di poter
unicamente fare valere il diritto alle indennità dello Stato di residenza. Il
seco fa inoltre notare che, mentre nel caso Miethe quest'ultimo presentava un
legame molto stretto con lo Stato di occupazione - avrebbe così continuato a
possedere una tessera per venditori ambulanti valevole soltanto in Germania - a
fronte di una possibilità di reinserimento professionale in Belgio molto
limitata, il resistente, oltre a non disporre di un secondo appartamento in
Svizzera, qui non godrebbe delle migliori opportunità professionali, le stesse
essendo uguali, se non addirittura migliori, nello Stato di residenza, ossia in
Italia. A mente del seco, l'annuncio alla disoccupazione svizzera non sarebbe
stato motivato dalle migliori opportunità di reinserimento nel nostro Paese, ma
bensì semplicemente dal fatto che qui avrebbe potuto beneficiare di più
consistenti indennità di disoccupazione. Per il resto sostiene che la CGCE
avrebbe imposto di applicare la sentenza Miethe in modo restrittivo e di negare
ai veri lavoratori frontalieri un diritto di scelta. Di conseguenza
un'applicazione analogica di tale prassi al caso di specie, come ha per contro
ritenuto l'istanza precedente, non si giustificherebbe.
9.
Giustamente la parte resistente ricorda che il fatto di essersi
rivolta alle autorità italiane e di avere chiesto in Italia il versamento delle
indennità di disoccupazione non è certamente da ascrivere a una sua libera
scelta, bensì è da ricondurre alle erronee, o quantomeno incomplete,
indicazioni fornite dagli organi di esecuzione della LADI, che non gli
avrebbero accennato all'eventualità - più che teorica, considerata la sua
situazione - di fare capo all'assicurazione svizzera. Questi ultimi lo
avrebbero chiaramente indirizzato all'INPS. Non avendo motivo per dubitare
della competenza e della pertinenza delle informazioni ricevute, egli si
sarebbe semplicemente limitato a seguire le istruzioni e a fare pieno
affidamento nelle indicazioni delle autorità elvetiche. Questa osservazione
merita piena tutela. L'istruttoria cantonale ha infatti appurato la circostanza
raccogliendo in particolare le testimonianze del caposede URC, O.________, e di
Considerandi
C.________ che non lasciano spazio ad altra interpretazione se non a quella cui
è giunta la Corte cantonale. Su tale questione non mette pertanto più conto di
tornare, tanto più che il seco nemmeno contesta - giustamente - l'attendibilità
delle dichiarazioni testimoniali. La richiesta (iniziale) di prestazioni
italiane di disoccupazione è pertanto spiegabile alla luce di queste indicazioni.
Va da sé che in ogni caso, qualora si dovesse concludere per un obbligo di
prestazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera, le
prestazioni già ricevute dalle autorità italiane non potranno essere cumulate
(art. 12 del regolamento n. 1408/71).
10.
Fatta questa premessa, resta da esaminare se H.________ poteva
essere considerato come un ("vero", anche se atipico) frontaliere nel
senso della giurisprudenza Miethe.
10.1
La già citata Circolare del seco C-AD-LCP osserva a tal
proposito che per essere considerato un lavoratore ai sensi della
giurisprudenza Miethe, la persona interessata deve conservare, cumulativamente,
legami personali e professionali stretti nello Stato d'impiego (cifra marg.
B55). Indizi a sostegno dell'esistenza di simili legami personali sono ad
esempio la presenza di un secondo domicilio nello Stato d'impiego e la
partecipazione alla vita sociale in tale Stato (membro di un'associazione
sportiva, culturale o professionale, ecc. [cifra marg. B56]). A sostegno di
stretti legami professionali la circolare menziona per contro, sempre a titolo
di esempio, la circostanza che l'ultima professione appresa può essere
esercitata soprattutto nello Stato dell'ultimo impiego (diploma nazionale), che
la persona interessata dispone di un secondo domicilio in tale Stato, in modo
da non dovere rientrare regolarmente, almeno una volta a settimana, al suo
domicilio ufficiale, come pure il fatto che essa vi lavora già da svariati anni
(cifra marg. B57; sulla portata, non vincolante per il giudice delle
assicurazioni sociali, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 125 consid.
4.
, 203 consid. 5.1.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 232 consid. 2.1 e sentenze
ivi citate).
10.2
Quanto all'esistenza degli stretti legami personali con lo
Stato d'impiego, il seco giustamente non sembra contestarla. Ci si limita
pertanto ad osservare che il resistente - celibe e senza figli, i cui parenti
più prossimi sono una sorella che vive in Gran Bretagna e una zia che abita nel
Cantone X.________ - , benché disponga di conoscenze scritte e orali di
italiano molto buone, è di madre lingua tedesca. Egli è socio attivo e
impegnato di due associazioni svizzere per la tutela degli animali, è abbonato
a giornali e riviste svizzere, che riceve presso un fermo posta ad A.________
(TI), e incontra regolarmente suoi ex colleghi a L.________ (TI) e suoi amici a
Z.________ (CH), dove si trova peraltro anche il suo dentista. A ciò si
aggiunge che la decisione di trasferirsi a I.________ (un paesino italiano di
871.
abitanti in prossimità [ca 7km] della frontiera svizzera, alla cui vita
comunale l'interessato non sembrerebbe partecipare) dopo avere trascorso la
maggior parte della sua vita in Svizzera - e apparentemente fino al 1999 nella
Svizzera tedesca -, appare influenzata da contingenze esterne, non proprio
totalmente frutto di una sua libera scelta. Emerge infatti dalle dichiarazioni
rese da H.________ in sede procedurale che, presso la sua precedente abitazione
ticinese, egli sarebbe stato ultimamente oggetto di atti vandalici e
intimidatori (rottura dei vetri e taglio delle gomme dell'autovettura) da parte
di sconosciuti contro i quali avrebbe anche sporto denuncia. Atti, che
l'interessato ricondurrebbe al fatto che, con il suo intervento, avrebbe
convinto il suo precedente locatore a sfrattare due vicini tossicodipendenti
che lo turbavano nel riposo notturno e nel suo bisogno di tranquillità, e che
il mantenimento della residenza in Ticino non avrebbe probabilmente favorito a
fare cessare. Da ultimo ma non per ultimo, non va dimenticato che se il
mantenimento di stretti legami personali con il luogo d'impiego era comunque
stato riconosciuto nella vertenza Miethe (cfr. soprattutto conclusioni
dell'Avvocato generale, Racc. 1986 pag. 1840), nonostante l'interessato avesse
trasferito la residenza in altro luogo (Belgio) per importanti motivi familiari
(per vivere tutti sotto lo stesso tetto), ben difficilmente questo legame
potrebbe ora essere negato nella presente fattispecie.
10.3
Contrariamente a quanto sostiene il Segretariato ricorrente,
il giudizio cantonale non è censurabile nella misura in cui ha pure ritenuto
soddisfatta la seconda condizione, vale a dire quella dell'esistenza di stretti
legami professionali con la Svizzera.
10.3.1
Eccezion fatta per il breve, e ormai lontano, periodo dal
1966.
al 1969 - quando peraltro la situazione congiunturale e del mercato del
lavoro nella vicina Penisola non era necessariamente paragonabile a quella
attuale -, H.________ ha infatti effettuato tutta la sua formazione e la
carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.
Orbene, sostenere, come fa ora il seco, che un suo reinserimento in qualità di
agente bancario risulterebbe più facile a Como o a Milano che non in Svizzera
appare quantomeno opinabile. Da un lato, l'affermazione astrae dalle
peculiarità personali e culturali dell'interessato, poc'anzi esposte,
dall'altro sembra ignorare che l'attività da lui svolta, da ultimo in qualità
di "responsabile reparto lettere di credito e garanzie", non può
prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro
legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro
istituzionale e regolamentare che disciplina in dettaglio l'attività bancaria
in esame, ben difficilmente l'interessato, ormai sessantenne e già
difficilmente collocabile in Svizzera, come dimostrano le finora infruttuose
ricerche di lavoro, avrebbe uguali se non addirittura migliori opportunità di
reinserimento professionale nella vicina Lombardia. A ciò si aggiungono le
difficoltà, per non dire l'impossibilità, di reintegrazione professionale in
Italia legate all'età che rendono ancora più improbabile l'opportunità di
reperire una nuova occupazione in un Paese in cui l'età pensionabile si situa
intorno ai 59 anni (in linea con la media europea; cfr.
www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed500/21450b01.htm pag. 63).
Né si potrebbe propriamente sostenere che i legami professionali
di H.________ con la Svizzera sarebbero meno importanti di quelli che poteva
fare valere Horst Miethe con la Germania nella nota vertenza in qualità di
rappresentante (itinerante) di commercio; non fosse altro per la mancanza di un
vero vincolo di ubicazione per quest'ultima attività. Quanto al fatto che la
tessera professionale, di cui sarebbe stato in possesso Horst Miethe anche dopo
la sua iscrizione alla disoccupazione, avrebbe avuto validità solo in Germania,
la circostanza, oltre a porre qualche legittima perplessità dal profilo
dell'eventuale compatibilità con il diritto comunitario, non risulta comunque
in questi termini né dalla sentenza della CGCE né dalle conclusioni
dell'Avvocato generale.
10.3.2
Né è atto infirmare questa convinzione il fatto che
H.________ non disporrebbe di un secondo alloggio o addirittura, secondo la
formulazione della citata Circolare del seco (cifra marg. B57), di un secondo
domicilio ("Zweitwohnsitz"; "second domicile") in Svizzera,
come sarebbe invece stato il caso del signor Miethe nella nota vertenza.
Contrariamente a quanto sembra sottintendere il seco, in nessun modo la CGCE (o
l'Avvocato generale nelle sue conclusioni, sostanzialmente seguite dalla Corte)
ha infatti dichiarato necessaria questa condizione (e tanto meno quella di un
secondo domicilio, visto e considerato che il signor Miethe disponeva di una
semplice possibilità di pernottamento presso la suocera) per potere ammettere
l'esistenza di stretti legami (personali e) professionali con lo Stato d'ultimo
impiego. Né, a ben vedere, la Corte di giustizia si è in realtà concretamente
pronunciata sulla situazione specifica di Horst Miethe, avendo essa piuttosto
demandato al giudice nazionale il compito di stabilire se il singolo lavoratore
avesse conservato nello Stato membro dell'ultima occupazione legami personali e
professionali tali da ivi disporre delle migliori possibilità di reinserimento
professionale (conformemente alla procedura di rinvio procedurale ai sensi
dell'art. 234 del Trattato CE la Corte di giustizia si limita infatti a
rispondere alle questioni d'interpretazione del diritto comunitario che le
vengono sottoposte dai giudici nazionali, mentre questi ultimi rimangono i soli
competenti a statuire sul merito tenendo conto delle circostanze di fatto e di
diritto delle vertenze in esame [DTF 130 II 120 consid.
6.1
con riferimenti]).
Per il resto, va comunque osservato, in via abbondanziale, che
anche la Circolare del seco considera questo aspetto (la presenza di un
"secondo domicilio" nel luogo di lavoro) unicamente come uno tra i
possibili indizi per ammettere il necessario legame con lo Stato d'impiego. Ciò
che non esclude pertanto l'applicazione della giurisprudenza Miethe nel caso di
specie.
10.3.3
Anche un esame comparativo conferma la tesi qui sostenuta
dell'esistenza del necessario legame professionale con lo Stato d'ultimo
impiego. È infatti utile rilevare che la giurisprudenza Miethe viene
regolarmente applicata in altri Paesi europei, ad esempio nei confronti dei
cittadini germanici e belgi residenti nelle zone di frontiera dei Paesi Bassi,
che lì si trasferiscono per potere beneficiare delle condizioni più favorevoli
di acquisto di un'abitazione, e dove le stesse persone, una volta cadute in
disoccupazione, vengono indirizzate all'assicurazione di disoccupazione dello
Stato d'ultimo impiego (cfr. Pennings, op. cit., pag. 235 seg.).
10.3.4
A ciò si aggiunge che il sistema introdotto dalla CGCE a
correzione della norma generale di cui all'art. 71 n. 1 lett. a punto ii del
regolamento n. 1408/71 e allo scopo di tenere conto, per ragioni di equità,
delle situazioni concrete che possono venirsi a creare e per le quali
l'applicazione della norma generale darebbe luogo a delle indesiderate
distorsioni, rendendo segnatamente più difficile le reintegrazione
professionale (conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nella causa Miethe,
Racc. 1986 pag. 1843), oltre a già trovare applicazione altrove, si giustifica
anche alla luce del fatto che, operando diversamente, uno Stato verrebbe altrimenti
chiamato a erogare le prestazioni in favore di lavoratori per rapporto ai quali
è per contro stato privato dei relativi contributi di disoccupazione (Pennings,
op. cit., pag. 236; in questo senso pure Usinger-Egger, tesi, pag. 94; cfr.
pure le conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nella causa Miethe, Racc. 1986
pag. 1844). Ora, è vero che il Protocollo addizionale all'Allegato II ALC
concernente l'assicurazione contro la disoccupazione, alla cifra 2 e 3,
stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'ALC, la
retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all'assicurazione
svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi
bilaterali rispettivi (in casu cfr. l'Accordo italo-svizzero sulla compensazione
finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri; RS
0.837.945
), continua a essere applicata. Se nondimeno ci si limita ad
applicare la menzionata disposizione convenzionale - peraltro di natura
provvisoria e transitoria - unicamente ai "veri" e tipici lavoratori
frontalieri, cosa che il suo tenore letterale e la sua ratio consentono
senz'altro di fare, ecco che (anche) la considerazione di fondo legata alla
necessità di correggere le suindicate distorsioni mantiene la sua integrale
validità nel presente contesto.
10.3.5
Per rispondere quindi alle ulteriori allegazioni
ricorsuali, se è pur vero che la giurisprudenza Miethe non conferisce alle
persone interessate un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo
statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie
nazionali, d'altra parte non si può nemmeno propriamente affermare, come
sostiene invece il seco, che la CGCE avrebbe invitato a un'applicazione
restrittiva di tale prassi. L'analisi della sentenza e delle conclusioni
dell'Avvocato generale come pure l'esame comparativo attestato dall'esempio
olandese (consid. 10.3.3) non corroborano questa tesi. Al contrario, non manca
chi, in dottrina, non esita a fare notare come la Corte di giustizia avrebbe
sottovalutato la portata della sua giurisprudenza (Pennings, op. cit., pag.
235: "The Court may have understimated the number of situations in which
the Miethe rule can apply"). A ciò si aggiunge che il nuovo regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30
aprile 2004), che dovrebbe sostituire e semplificare il regolamento n. 1408/71,
anche se per la Svizzera non è ancora stato dichiarato vincolante, oltre a
recepire la giurisprudenza Miethe, prevede, al suo art. 65 n. 2, addirittura un
diritto di opzione in favore dei lavoratori frontalieri (cfr. pure
Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen, pag. 37, nota 23 in fine).
10.3.6
Infine, contrariamente a quanto lascia intendere la
Circolare C-AD-LCP, la giurisprudenza Miethe nemmeno esige che i contatti
debbano essere molto più stretti con lo Stato d'ultimo impiego - anche se nel
caso di specie risultano effettivamente esserli - che non con lo Stato di residenza.
La CGCE si è infatti, ma pur sempre, limitata a richiedere l'esistenza di
legami con lo Stato d'impiego tali da fare qui apparire le migliori possibilità
di reinserimento professionale. Sono pertanto queste ultime che devono
risultare maggiori nello Stato d'ultimo impiego (in questo senso pure Edgar
Imhof, FZA/EFTA-Übereinkommen und soziale Sicherheit, Ein Überblick unter
Berücksichtigung der bis Juni 2006 ergangenen höchstrichterlichen
Rechtsprechung zum materiellen Koordinationsrecht, in: Jusletter del 23 ottobre
2006, cifra marg. 43 e nota 122). Ciò che, per quanto detto, si realizza
senz'altro nel caso di specie.
10.4
Visto quanto precede, si deve concludere che H.________
poteva, come hanno ritenuto i primi giudici, essere considerato un ("vero",
anche se atipico) frontaliere nel senso della giurisprudenza Miethe e avrebbe
potuto per principio, contrariamente alle indicazioni fornitegli dagli organi
competenti, rivolgersi all'assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal
1° marzo 2004. In tali condizioni, la pronuncia cantonale merita di essere
confermata, la causa essendo rinviata all'amministrazione affinché verifichi
l'adempimento degli ulteriori presupposti necessari per il diritto alle
indennità di disoccupazione.
Riguardo
al nuovo Reg. 883/2004, menzionato al consid. 10.3.5. della sentenza appena
esposta e prevedente all'art. 65 N° 2 un diritto di opzione per i lavoratori
frontalieri, va segnalato che lo stesso, in vigore dal maggio 2004, sarà
applicabile nei Paesi UE a partire dalla data dell’entrata in vigore del
relativo Regolamento di applicazione, probabilmente alla fine del 2008.
Per quel
che attiene, invece, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei
Paesi AELS e della Groenlandia resteranno in vigore, perlomeno
provvisoriamente, i Reg. 1408/71 e 574/72 (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le règlement
CE 883/04 et son règlement d’application - quels avantages pour les assurés?”, in
CGRSS n° 40-2008 pag. 43 segg. (46, 54)).
2.9
Questa Corte,
chiamata ora a pronunciarsi in merito all’evenienza concreta, in primo luogo
ribadisce che la possibilità di considerare un assicurato quale “vero
frontaliere atipico”, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in
Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali
da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento
professionale, e dunque di fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione
svizzera è in ogni caso di carattere eccezionale (su questo tema, cfr. ad
esempio la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1270-2006 del 15
aprile 2008) rispetto alla norma generale secondo cui i lavoratore frontaliero
(quello “vero”) che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo
le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio
risiede (cfr. art. 71 n. 1 lett. a punto ii Reg. 1408/71)
In
secondo luogo, il TCA rileva che la presente fattispecie si differenzia su
diversi punti dal caso menzionato trattato nel 2006 (cfr. consid. 2.8).
In
effetti, per quanto concerne i legami personali in Svizzera, a
prescindere dalla circostanza che le allegazioni dell’assicurato non sono state
minimamente comprovate, anche ammettendo che lo stesso
- ha vissuto
in Svizzera __________ a __________ dal 1968 al 1982;
-
ha acquisito la nazionalità svizzera (naturalizzato) negli anni in cui ha
vissuto a __________ e che tutta la sua famiglia (moglie e due figlie) ha anche
la cittadinanza svizzera;
-
è stato arbitro di calcio della federazione di calcio nel periodo in cui era a
__________:
-
ha un solo fratello che abita __________, coniugato e con una figlia di cui lui
e la moglie sono i padrini;
-
ha una figlia che attualmente vive a __________ e i cui contatti con la
medesima sono molto frequenti;
- frequenta
i centri commerciali per acquistare cibi tipici svizzeri;
-
acquista quasi tutti i capi di abbigliamento e le calzature in Svizzera;
-
ha una casella postale a __________ (non è dato sapere da quando);
-
in occasioni di votazioni svizzere vota, unitamente alla sua famiglia, per
corrispondenza;
-
fino a che ha lavorato in __________ - 2003 - è stato affiliato con la
famiglia alla cassa malati __________;
- è
stato ed è donatore di sangue a __________;
-
è con la sua famiglia membro e socio della __________;
-
segue i programmi radiotelevisivi svizzeri e legge la Gazzetta svizzera (cfr.
doc. I),
decisive,
ai fini della presente vertenza, risultano piuttosto le seguenti circostanze:
-
l’assicurato è nato in __________, quale __________, dove ha frequentato le
scuole dell’obbligo e l’Istituto __________ di __________ (“Tecnico in processi
industriali) fino all’età di sedici anni;
-
quando nel 1982 ha iniziato a lavorare in __________, si è trasferito da __________
all’__________, dove risiede con la famiglia ininterrottamente dal 1982. Allorché
è andato ad abitare in __________ nel 1982 era già sposato con la sua attuale
moglie di origine __________ ed erano nate le due figlie;
- egli ha
ripreso la cittadinanza __________;
-
a __________, paese di 4'216 abitanti (cfr. www.wikipedia.org), è proprietario
di una casetta indipendente dove vive con la moglie e una figlia. L’altra
figlia, fino perlomeno al marzo 2007, viveva con i genitori a __________. Solo
in seguito si è trasferita a __________ e poi a __________.
-
anche la madre dell’assicurato vive in __________ nella __________ e nei
periodi invernali soggiorna presso il figlio;
-
le due figlie studiano all’università in __________ (cfr. doc. I, A5, XIII, 3).
Da quanto
appena descritto emerge con evidenza che il legame personale con la Svizzera si
è comunque affievolito da quando l’assicurato, nel 1982, si è trasferito in __________.
Pur
vivendo nella fascia di confine, non ha coltivato molti rapporti con la
Svizzera. In effetti egli, ad esclusione del fratello e della famiglia di
questi a __________, non ha addotto di frequentare amici e conoscenti in
Svizzera, né di svolgere particolari attività sociali, a parte la generosa e
ammirevole donazione di sangue a __________.
Per quel
che attiene invece al legame professionale in Svizzera, è vero che RI 1
ha sempre lavorato in Svizzera dove ha pure frequentato per quattro anni due
scuole a __________ e __________, diventando nel 1980 analista EDP e
organizzatore d’ufficio (cfr. doc. XIII; A5).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che, come chiaramente emerso in occasione
dell’udienza dell’8 maggio 2008 davanti al Presidente del TCA, l’attività dal
medesimo svolta presso la __________ dal 1990 al 2003, seppure con qualche
modifica nelle qualifiche, consisteva in consulenza finanziaria e bancaria a
istituti sia svizzeri che internazionali a livello informatico e procedurale. L’assicurato
ha precisato che “ero la persona che stava a colloquiare con gli utenti,
loro mi dovevano spiegare le loro esigenze e io dovevo tradurle in parole
informatiche al servizio che realizzava programmi o procedure o che dovevano
mettere mano alla logistica” (doc. XIII).
In simili
condizioni, questo Tribunale ritiene che la professione del ricorrente,
differentemente dall’attività di “responsabile reparto lettere di credito e
garanzie” svolta dall’assicurato di cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1.
(cfr. consid. 2.8.), non è prevalentemente legata al territorio di uno Stato,
ma può essere effettuata ovunque, non essendo vincolata alle conoscenze degli
usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto
che RI 1, per la __________, ha lavorato spesso per alcuni mesi all’estero, in __________,
__________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. XIII).
Il solo
fattore età avanzata - l’assicurato, nato il 15 novembre 1944, al momento del
licenziamento alla fine del 2003 aveva 59 anni e quando è stata emanata la
decisione su opposizione 63 anni - non è di per sé sufficiente per concludere che
esistono migliori opportunità di reperire una nuova occupazione in Svizzera.
In
effetti un assicurato sessantenne a causa dell’età è difficilmente collocabile anche
in Svizzera. In sede di udienza dell’8 maggio 2008 è, del resto, emerso che in
un anno l’Ufficio regionale di collocamento di __________ gli ha sottoposto
solamente una proposta di impiego (cfr. doc. XIII).
E’, poi,
utile sottolineare che l’assicurato di cui alla sentenza emessa dal TF C 124/06
(cfr. consid. 2.8.), a differenza di RI 1, era celibe, senza figli e si era
trasferito in __________ unicamente nel 2001 - tre anni prima della
disoccupazione - per motivi legati alla difficoltà di restare in __________
dove, presso la sua precedente abitazione ticinese, aveva subito atti vandalici
e intimidatori da parte di sconosciuti contro i quali avrebbe anche sporto
denuncia (cfr. C 124/06 consid. 10.2).
Il
trasferimento di RI 1 da __________ all’__________ nel lontano 1982 non risulta,
invece, essere stato influenzato da contingenze esterne. Egli ha piuttosto
indicato che a quell’epoca la sua figlia primogenita doveva iniziare la scuola
elementare e che a __________ vi era un problema di lingua (cfr. doc. XIII).
Quest’ultimo
elemento denota un legame piuttosto debole con la Svizzera. L’assicurato ha,
infatti, dato prevalenza all’aspetto della lingua e della cultura del Paese di
origine suo e della moglie, ossia l’__________, rispetto al plurilinguismo svizzero
e alla completa integrazione in Svizzera. Tra l'altro egli si è trasferito da __________
all'__________ anziché venire ad abitare in __________, Cantone di lingua __________.
2.10
Alla luce
delle considerazioni appena esposte, tutto ben considerato, occorre concludere
che RI 1 non ha mantenuto con la Svizzera legami tali da fare apparire in
questo Stato le migliori possibilità di reinserimento professionale.
Egli non
va, dunque, considerato quale frontaliere “vero” anche se atipico e di
conseguenza non avrebbe potuto rivolgersi all’assicurazione disoccupazione
svizzera a partire dal 1° gennaio 2004.
La
decisione su opposizione dell’11 dicembre 2007 impugnata deve, pertanto, essere
confermata.
2.11
A titolo
abbondanziale va, in ogni caso, sottolineato che la situazione problematica di
quegli assicurati svizzeri che, essendo domiciliati in __________ e avendo
lavorato in Svizzera, non possono beneficiare delle indennità speciali per
frontalieri a norma della legge interna __________, né eccezionalmente delle
indennità di disoccupazione in Svizzera, nel caso in cui non adempiano i
requisiti dei “frontalieri atipici” (cfr. consid. 2.8.: STF C124/06 del 25
gennaio 2007) e i cui contributi versati in Svizzera non vengono retrocessi
all’__________ è nota e richiede un'adeguata soluzione.
Al
riguardo giova rilevare che il Consigliere agli Stati on. __________, il 22
giugno 2006, ha depositato un’interpellanza intitolata “Assicurazione
disoccupazione. Discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________”, del
seguente tenore:
"
Da diversi anni, i frontalieri disoccupati di
nazionalità svizzera domiciliati in __________ sono vittime di una
discriminazione che perdura nonostante l'introduzione dell'accordo sulla libera
circolazione delle persone, nel quale viene stabilito il principio della parità
di trattamento.
In effetti, i frontalieri svizzeri che risiedono
in __________ versano i propri contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione svizzera. Secondo gli accordi bilaterali, lo Stato competente
per il versamento delle indennità di disoccupazione ai frontalieri è lo Stato
ove questi ultimi risiedono. Nella fattispecie si tratta dunque dell'__________,
ove però i frontalieri disoccupati di nazionalità elvetica beneficiano di
condizioni meno vantaggiose rispetto ai frontalieri __________ nella stessa
situazione, il che equivale a una disparità di trattamento contraria
all'accordo sulla libera circolazione delle persone.
Inoltre, in virtù dell'accordo tra la Svizzera e l'__________ sulla
compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei
frontalieri, la Svizzera corrisponde all'__________, sotto forma di somma
globale, l'ammontare dei contributi versati dai soli frontalieri di nazionalità
__________.
I frontalieri svizzeri si trovano quindi nella situazione paradossale di
versare i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera
senza poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere discriminati nel
Paese che dovrebbe fornire loro le prestazioni.
Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:
- Il Consiglio federale conferma la situazione
sopra descritta?
- In caso di risposta affermativa, quali provvedimenti ha adottato
finora e con quali risultati?
- È pronto a discutere della questione in sede diplomatica con il
governo __________?
- Sarebbe pronto, se del caso, a sollevare la questione presso gli
organi competenti dell'UE?" (cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)
Il
Consiglio federale, il 6 settembre 2006, ha così risposto:
"
La situazione descritta dall'autore
dell'interpellanza corrisponde alla realtà. In effetti i lavoratori svizzeri
che risiedono in __________ e lavorano in Svizzera non beneficiano, al momento
in cui si ritrovano disoccupati, dello stesso trattamento riservato ai
lavoratori __________ nella stessa situazione: il regime speciale di
disoccupazione __________ non si applica a tali cittadini. Questo stato di
fatto costituisce a nostro parere una discriminazione dei lavoratori svizzeri:
la parità di trattamento è infatti un principio fondamentale della libera
circolazione delle persone, soprattutto in materia di diritti alle prestazioni
sociali.
Il SECO e il Ministero __________ del lavoro
nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno intrattenuto
contatti bilaterali per il tramite dell'ambasciata svizzera a __________.
L'ambasciata è inoltre intervenuta in varie occasioni indirizzando note
diplomatiche al Ministero __________ degli affari esteri e al Ministero del
lavoro. Finora non sono ancora stati conseguiti risultati convincenti: l'__________
subordina infatti il diritto alle indennità speciali alla retrocessione dei
contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione. Conformemente
all'accordo in materia d'assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e l'__________
(ancora applicabile fino al 31 maggio 2009 secondo il punto 3 del protocollo
all'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone), la
retrocessione dei contributi da parte della Svizzera vale soltanto per i frontalieri
__________. I cittadini svizzeri che risiedono in __________ non sono inclusi.
Questa situazione è stata segnalata due volte nel
quadro del comitato misto previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle
persone: la prima volta nel mese di luglio 2005, la seconda nel mese di luglio
2006.
In occasione della riunione del 2005, è stata privilegiata la via dei
contatti bilaterali. Nell'ambito dell'incontro del 2006, si è convenuto che la
Svizzera avrebbe presentato alla Commissione europea una nota che indicasse la
sua posizione in merito. I contatti bilaterali saranno tuttavia portati avanti
nell'intento di trovare una soluzione a tale questione."
(cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)
La SECO,
il 27 marzo 2008, dando seguito a uno scritto del Presidente di questo
Tribunale volto a sapere se vi sono stati ulteriori sviluppi dopo la risposta
del 6 settembre 2006 all’atto parlamentare del Consigliere agli Stati on. __________
del 22 giugno 2006 (cfr. doc. IX), ha indicato, da un lato, che sono da
considerarsi scarse le probabilità che vi siano cambiamenti prima del giugno
2009.
Dall’altro, che, come precisato nella risposta del Consiglio federale, la
Svizzera ha presentato alla Commissione europea per tramite del comitato misto
una nota in proposito e che la SECO stessa ha inoltre segnalato informalmente
la situazione alla delegata __________ della Commissione amministrativa per la
sicurezza sociale dei lavoratori migranti (cfr. doc. XI).
2.12
Nel ricorso
l’assicurato ha chiesto di trattare il caso gratuitamente (cfr. doc. I pag. 8).
Per quanto concerne le spese, il TCA ricorda che secondo l'art. 61
lett. a LPGA e 20 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (LPTCA) la procedura è per principio gratuita.
Di
conseguenza nella misura in cui concerne la dispensa dal pagamento delle spese
giudiziarie, la domanda dell’assicurata è in ogni caso priva di oggetto (cfr.
STFA del 19 aprile 2006 nella causa L., U 364/04, consid. 5.1.; STFA del 13
aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.1.; STFA 1° luglio 2003 nella
causa T., U 176/02, consid. 6.1.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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