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Decisione

38.2008.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2008Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati

ricordati nella STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04 e nella STFA

del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04.

2.4. Ai sensi

dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni

dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C

366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.

17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

La

restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare

la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato

termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente

(cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA

2000 N. 6 pag. 27).

In particolare,

nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro,

osservato:

"

(…)

b) Resta ora da determinare se l'interessato

possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine

omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa

trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V

123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una

violazione del principio della buona fede.

(…)" (cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re

M., C 189/01, consid. 3b)

A mente

del TCA la giurisprudenza menzionata mantiene la sua validità anche nel

contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STCA del 13 aprile 2005 nella causa G.,

38.2005.10; anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la

giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

2.5. Nell’evenienza

concreta l’assicurato ha inoltrato la domanda di indennità di disoccupazione

con effetto retroattivo al mese di gennaio 2004 soltanto nel mese di marzo 2007

(cfr. doc. 3).

Risulta,

perciò, che l’assicurato non ha fatto valere il diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione relative al periodo a decorrere dal

mese di gennaio 2004 entro il termine perentorio di tre mesi (cfr. consid.

2.2.; 2.3.).

Il

ricorrente motiva il ritardo della propria domanda di prestazioni affermando

che, già nel periodo di disdetta verso la fine del 2003, come pure nell’estate

e nell’autunno 2004, aveva ricevuto da parte dei rappresentanti sindacali, dell’ufficio

del personale della __________ e della SECO l’errata informazione che,

risiedendo in __________, doveva annunciarsi per il collocamento unicamente in

quel Paese (cfr. doc. I, V).

Prima di

verificare se esistono ragioni atte a giustificare il ritardo citato - la Cassa

non ha comunque contestato da questo profilo quanto affermato dall’assicurato,

pur precisando che le risposte fornitegli all’inizio del 2004 sono antecedenti

alle sentenze emanate dal TCA nel 2006 (38.2005.88) e dal TF nel 2007 (C

124/06; cfr. doc. VII) -, occorre esaminare se l’insorgente nel mese di gennaio

2004 era legittimato o meno a introdurre domanda di indennità di disoccupazione

in Svizzera.

In

effetti se l’assicurato non era legittimato a postulare l’erogazione di

prestazioni in Svizzera, la relativa richiesta retroattiva va comunque

respinta, a prescindere dalla questione di sapere se il ritardo dell’inoltro

della domanda sia scusabile.

2.6. Uno dei

presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI).

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA ha stabilito che determinante,

nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio

civile in Svizzera ma bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel

caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha

stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in

Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo

Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93)

confermata dal TFA il 16 novembre 1993 nella causa V.,C 130/93, ha invece

negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice

frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

In

un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il

TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione

di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della

Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente

la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21

giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17

ottobre 1991).

Contestualmente

il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina

il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in

Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

Nel caso

che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando

gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

"

(…) Orbene, per attestare la sua effettiva

residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a

disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di

lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre

1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente

della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus".

Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il

licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia

documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per

consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento

d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In

un'altra decisione del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00, l'Alta Corte ha

precisato che:

"

(…)

2.- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1

lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese

Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet,

was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie

die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu

erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu

haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische

Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung

(Art. 12 AVIG e contrario).

b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches

ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115

V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine

analogieweise Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes

aus, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen

bleibt. Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8

Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche

Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens

und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist.

Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im

Ausland ein Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde. (…)"

(cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C

303/00)

In una

decisione C 226/02 del 22 maggio 2003, il TFA si è confermato nella propria

giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:

"

(…)

Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale

Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der

Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im

Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland

wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen,

namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).

Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei

nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern

schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl.

Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).

Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche

Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten,

zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden

(BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)"

(STFA del 26 maggio 2003 nella causa S., C

226/02)

2.7. Nella

presente fattispecie è incontestato che l’assicurato non risiede in Svizzera.

In effetti egli dal 1982 abita in __________, dove a __________ è proprietario

di una casetta indipendente (cfr. doc. I; XIII).

Pertanto,

dal profilo della sola LADI, l’assicurato effettivamente non aveva diritto di

iscriversi in disoccupazione in Svizzera.

Si tratta

ora di stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato

competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato ai sensi

dell’ALC.

2.8. In una

sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007

ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la

sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, il TF ha

stabilito che in applicazione del diritto internazionale, e meglio del Reg. CEE

1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE un assicurato può fare capo

all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera - sempre che soddisfi gli

ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI - qualora abbia eccezionalmente

conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e

professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di

reinserimento professionale.

L’Alta

Corte ha precisato che in una siffatta evenienza il lavoratore va considerato

diverso dal “vero” frontaliere di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il

quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli

è piuttosto assimilabile ai frontalieri “non veri” ai sensi dell’art. 71 n. 1

lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e

quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri “veri”

non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza.

I

frontalieri “non veri” dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni

dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza.

Il

frontaliere "vero" ma atipico - non ha invece un incondizionato

diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata

demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

Nel caso di

specie giudicato dalla nostra Massima Istanza l’assicurato è stato ritenuto un

frontaliere “vero” ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la

possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto

esistevano stretti legami personali e professionali con la Svizzera.

In

particolare l’assicurato, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le

conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, era

socio attivo di associazioni svizzere, era abbonato a giornali svizzeri che

riceveva presso un fermo posta in Svizzera, incontrava regolarmente ex colleghi

e amici in Svizzera, dove si trovava peraltro anche il suo dentista. L’assicurato

si era, del resto, trasferito in un paesino in prossimità della frontiera

svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera.

Inoltre

egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, aveva effettuato

tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera,

prevalentemente nella Svizzera __________.

In questa

sentenza il Tribunale federale ha in particolare sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

6.3 Per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione, che

consistono non soltanto nell'erogazione di somme di denaro, ma anche nell'aiuto

alla riqualificazione professionale fornito dagli uffici del lavoro ai

lavoratori che si sono messi a loro disposizione, il regolamento n. 1408/71

mira quindi a garantire al lavoratore migrante le prestazioni di disoccupazione

nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione. Assume

di conseguenza importanza decisiva la questione di sapere in quale Stato la

persona interessata dispone delle migliori possibilità di reintegrazione

professionale (DTF 132 V 61 consid.

6.4; sentenza della CGCE del 12 giugno 1986 nella causa 1/85, Miethe, Racc.

1986 pag. 1837, punto 16; più in generale sulla rilevanza della giurisprudenza

della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC e la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 24 luglio 2006, I

667/05, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale).

Da questo punto di vista si deve ammettere che l'art. 71 n. 1

lett. a punto ii, stabilendo il principio secondo cui in caso di disoccupazione

completa il lavoratore frontaliero (quello "vero") che risponda alla

definizione di cui all'art. 1 lett. b del regolamento beneficia esclusivamente

delle prestazioni dello Stato di residenza, presuppone implicitamente che detto

lavoratore fruisca in questo Stato delle condizioni più favorevoli alla ricerca

di una nuova occupazione (sentenza Miethe, già citata, punto 17; in questo

senso pure la sentenza della CGCE del 15 marzo 2001 nella causa C-444/98, de

Laat, Racc. 1998 pag. I-2229, punto 32). Come l'ha ben illustrato l'Avvocato

generale Lenz nelle sue conclusioni nella causa Miethe, il sistema messo in

piedi si spiega con la considerazione che le persone interessate (i

"veri" frontalieri) non hanno normalmente un legame particolare con

lo Stato di occupazione. Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo

lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di

rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il

centro dei loro interessi. È pertanto nello Stato di residenza che devono più

opportunamente essere adottate le misure di accompagnamento essenziali quali il

servizio di collocamento (conclusioni nella causa Miethe, Racc. 1986 pag.

1842).

7.

7.1 Con la sua giurisprudenza, di cui anche il Tribunale federale

deve tenere conto (art. 16 cpv. 2 ALC), la CGCE ha tuttavia attenuato il

principio per cui il "vero" frontaliero in disoccupazione completa

debba sempre rigorosamente essere rinviato al mercato del lavoro dello Stato di

residenza (art. 71 n. 1 lett. a punto ii del regolamento n. 1408/71). Ha

infatti stabilito che lo scopo perseguito dall'art. 71 n. 1 lett. a punto ii

del regolamento n. 1408/71 non può essere raggiunto qualora il lavoratore in

disoccupazione completa, pur rispondendo alla definizione dettata dall'art. 1

lett. b dello stesso regolamento, abbia eccezionalmente conservato nello Stato

dell'ultima occupazione legami personali e professionali tali da disporre in

questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale. In una

siffatta evenienza, ha precisato la Corte di giustizia, tale lavoratore

dev'essere considerato "diverso dal lavoratore frontaliero" ai sensi

dell'art. 71 e rientrare conseguentemente nella sfera di applicazione del n. 1

lett. b di detto articolo. Tuttavia, hanno concluso i giudici lussemburghesi,

spetta esclusivamente al giudice nazionale stabilire se il lavoratore che

risieda in uno Stato diverso dallo Stato d'occupazione abbia conservato le

migliori possibilità di reinserimento professionale e debba, di conseguenza,

rientrare nel campo applicativo dell'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n.

1408/71 (sentenza Miethe, citata, punti 18 e 19). Il lavoratore interessato non

dispone così in questo caso di un diritto di scelta incondizionato, la

decisione essendo demandata alle autorità competenti dello Stato di occupazione

(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 980; Usinger-Egger,

Ausgewählte Rechtsfragen, pag. 37 nota 23; della stessa autrice inoltre: Die

soziale Sicherheit der Arbeitslosen in der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 und in

den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten, tesi Zurigo

2000, pag. 85 [in seguito: Usinger-Egger, tesi]; Ueli Kieser, Das

Personenfreizügigkeitsabkommen und die Arbeitslosenversicherung, in: AJP/PJA

2003, pag. 283 segg., pag. 290, nota 97; in favore di un diritto di scelta si

esprimono invece Eichenhofer, in: Fuchs, op. cit., no. 3 all'art. 71 del regolamento

n. 1408/71, e Frans Pennings, Introduction to European Social Security Law, 4a

ed., Anversa/Oxford/New York 2003, pag. 228, 230 e 235).

7.2 Questa giurisprudenza è stata resa nell'ambito di una procedura

di decisione pregiudiziale. La CGCE doveva pronunciarsi in merito ad alcune

domande d'interpretazione dell'art. 71 n. 1 del regolamento n. 1408/71

sottopostele dal Bundessozialgericht tedesco in relazione alla situazione di un

cittadino tedesco (Horst Miethe) che aveva sempre lavorato e vissuto in

Germania. Quest'ultimo pur continuando a lavorare come rappresentante di

commercio per una ditta tedesca ad Aquisgrana, si era trasferito, insieme alla

moglie, in Belgio per permettere ai loro figli, che frequentavano un collegio

belga, di tornare a casa ogni sera. Miethe, oltre a essere rimasto iscritto nei

registri di polizia tedeschi, aveva conservato in Germania, presso la suocera,

un ufficio e una possibilità di pernottamento. Perso il lavoro, si era messo a

disposizione dell'ufficio di collocamento tedesco, chiedendo l'erogazione delle

prestazioni di disoccupazione, che le autorità tedesche tuttavia gli

rifiutarono per la sua posizione di frontaliere e per il fatto che, in quanto

tale, doveva rivolgersi alle competenti istituzioni belghe. Donde la vertenza

giudiziaria e la susseguente domanda pregiudiziale alla CGCE (cfr. sentenza

citata, punti 3 segg., e conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, Racc. 1986

pag. 1838 segg.; cfr. pure la menzionata Circolare del seco C-AD-LCP, B54).

7.3 La giurisprudenza Miethe ha ispirato la formulazione della

prima nota a piè di pagina alla cifra 1, sezione A, Allegato II ALC secondo cui

"i lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del

lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami

personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento

professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi realizzano i propri

diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a

disposizione del mercato del lavoro" (cfr. pure FF 1999 p. 5281).

8.

Il Segretariato ricorrente osserva che H.________, avendo

percepito le indennità di disoccupazione in Italia e avendo pendente con le

stesse autorità una vertenza circa l'estensione del sostegno ottenibile

(trattamento speciale previsto per i frontalieri a norma della legge interna

italiana anziché indennità ordinarie), avrebbe di per sé esplicitamente

riconosciuto di considerarsi quale "vero" frontaliero e di poter

unicamente fare valere il diritto alle indennità dello Stato di residenza. Il

seco fa inoltre notare che, mentre nel caso Miethe quest'ultimo presentava un

legame molto stretto con lo Stato di occupazione - avrebbe così continuato a

possedere una tessera per venditori ambulanti valevole soltanto in Germania - a

fronte di una possibilità di reinserimento professionale in Belgio molto

limitata, il resistente, oltre a non disporre di un secondo appartamento in

Svizzera, qui non godrebbe delle migliori opportunità professionali, le stesse

essendo uguali, se non addirittura migliori, nello Stato di residenza, ossia in

Italia. A mente del seco, l'annuncio alla disoccupazione svizzera non sarebbe

stato motivato dalle migliori opportunità di reinserimento nel nostro Paese, ma

bensì semplicemente dal fatto che qui avrebbe potuto beneficiare di più

consistenti indennità di disoccupazione. Per il resto sostiene che la CGCE

avrebbe imposto di applicare la sentenza Miethe in modo restrittivo e di negare

ai veri lavoratori frontalieri un diritto di scelta. Di conseguenza

un'applicazione analogica di tale prassi al caso di specie, come ha per contro

ritenuto l'istanza precedente, non si giustificherebbe.

9.

Giustamente la parte resistente ricorda che il fatto di essersi

rivolta alle autorità italiane e di avere chiesto in Italia il versamento delle

indennità di disoccupazione non è certamente da ascrivere a una sua libera

scelta, bensì è da ricondurre alle erronee, o quantomeno incomplete,

indicazioni fornite dagli organi di esecuzione della LADI, che non gli

avrebbero accennato all'eventualità - più che teorica, considerata la sua

situazione - di fare capo all'assicurazione svizzera. Questi ultimi lo

avrebbero chiaramente indirizzato all'INPS. Non avendo motivo per dubitare

della competenza e della pertinenza delle informazioni ricevute, egli si

sarebbe semplicemente limitato a seguire le istruzioni e a fare pieno

affidamento nelle indicazioni delle autorità elvetiche. Questa osservazione

merita piena tutela. L'istruttoria cantonale ha infatti appurato la circostanza

raccogliendo in particolare le testimonianze del caposede URC, O.________, e di

Considerandi

C.________ che non lasciano spazio ad altra interpretazione se non a quella cui

è giunta la Corte cantonale. Su tale questione non mette pertanto più conto di

tornare, tanto più che il seco nemmeno contesta - giustamente - l'attendibilità

delle dichiarazioni testimoniali. La richiesta (iniziale) di prestazioni

italiane di disoccupazione è pertanto spiegabile alla luce di queste indicazioni.

Va da sé che in ogni caso, qualora si dovesse concludere per un obbligo di

prestazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera, le

prestazioni già ricevute dalle autorità italiane non potranno essere cumulate

(art. 12 del regolamento n. 1408/71).

10.

Fatta questa premessa, resta da esaminare se H.________ poteva

essere considerato come un ("vero", anche se atipico) frontaliere nel

senso della giurisprudenza Miethe.

10.1

La già citata Circolare del seco C-AD-LCP osserva a tal

proposito che per essere considerato un lavoratore ai sensi della

giurisprudenza Miethe, la persona interessata deve conservare, cumulativamente,

legami personali e professionali stretti nello Stato d'impiego (cifra marg.

B55). Indizi a sostegno dell'esistenza di simili legami personali sono ad

esempio la presenza di un secondo domicilio nello Stato d'impiego e la

partecipazione alla vita sociale in tale Stato (membro di un'associazione

sportiva, culturale o professionale, ecc. [cifra marg. B56]). A sostegno di

stretti legami professionali la circolare menziona per contro, sempre a titolo

di esempio, la circostanza che l'ultima professione appresa può essere

esercitata soprattutto nello Stato dell'ultimo impiego (diploma nazionale), che

la persona interessata dispone di un secondo domicilio in tale Stato, in modo

da non dovere rientrare regolarmente, almeno una volta a settimana, al suo

domicilio ufficiale, come pure il fatto che essa vi lavora già da svariati anni

(cifra marg. B57; sulla portata, non vincolante per il giudice delle

assicurazioni sociali, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 125 consid.

4.

, 203 consid. 5.1.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 232 consid. 2.1 e sentenze

ivi citate).

10.2

Quanto all'esistenza degli stretti legami personali con lo

Stato d'impiego, il seco giustamente non sembra contestarla. Ci si limita

pertanto ad osservare che il resistente - celibe e senza figli, i cui parenti

più prossimi sono una sorella che vive in Gran Bretagna e una zia che abita nel

Cantone X.________ - , benché disponga di conoscenze scritte e orali di

italiano molto buone, è di madre lingua tedesca. Egli è socio attivo e

impegnato di due associazioni svizzere per la tutela degli animali, è abbonato

a giornali e riviste svizzere, che riceve presso un fermo posta ad A.________

(TI), e incontra regolarmente suoi ex colleghi a L.________ (TI) e suoi amici a

Z.________ (CH), dove si trova peraltro anche il suo dentista. A ciò si

aggiunge che la decisione di trasferirsi a I.________ (un paesino italiano di

871.

abitanti in prossimità [ca 7km] della frontiera svizzera, alla cui vita

comunale l'interessato non sembrerebbe partecipare) dopo avere trascorso la

maggior parte della sua vita in Svizzera - e apparentemente fino al 1999 nella

Svizzera tedesca -, appare influenzata da contingenze esterne, non proprio

totalmente frutto di una sua libera scelta. Emerge infatti dalle dichiarazioni

rese da H.________ in sede procedurale che, presso la sua precedente abitazione

ticinese, egli sarebbe stato ultimamente oggetto di atti vandalici e

intimidatori (rottura dei vetri e taglio delle gomme dell'autovettura) da parte

di sconosciuti contro i quali avrebbe anche sporto denuncia. Atti, che

l'interessato ricondurrebbe al fatto che, con il suo intervento, avrebbe

convinto il suo precedente locatore a sfrattare due vicini tossicodipendenti

che lo turbavano nel riposo notturno e nel suo bisogno di tranquillità, e che

il mantenimento della residenza in Ticino non avrebbe probabilmente favorito a

fare cessare. Da ultimo ma non per ultimo, non va dimenticato che se il

mantenimento di stretti legami personali con il luogo d'impiego era comunque

stato riconosciuto nella vertenza Miethe (cfr. soprattutto conclusioni

dell'Avvocato generale, Racc. 1986 pag. 1840), nonostante l'interessato avesse

trasferito la residenza in altro luogo (Belgio) per importanti motivi familiari

(per vivere tutti sotto lo stesso tetto), ben difficilmente questo legame

potrebbe ora essere negato nella presente fattispecie.

10.3

Contrariamente a quanto sostiene il Segretariato ricorrente,

il giudizio cantonale non è censurabile nella misura in cui ha pure ritenuto

soddisfatta la seconda condizione, vale a dire quella dell'esistenza di stretti

legami professionali con la Svizzera.

10.3.1

Eccezion fatta per il breve, e ormai lontano, periodo dal

1966.

al 1969 - quando peraltro la situazione congiunturale e del mercato del

lavoro nella vicina Penisola non era necessariamente paragonabile a quella

attuale -, H.________ ha infatti effettuato tutta la sua formazione e la

carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.

Orbene, sostenere, come fa ora il seco, che un suo reinserimento in qualità di

agente bancario risulterebbe più facile a Como o a Milano che non in Svizzera

appare quantomeno opinabile. Da un lato, l'affermazione astrae dalle

peculiarità personali e culturali dell'interessato, poc'anzi esposte,

dall'altro sembra ignorare che l'attività da lui svolta, da ultimo in qualità

di "responsabile reparto lettere di credito e garanzie", non può

prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro

legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro

istituzionale e regolamentare che disciplina in dettaglio l'attività bancaria

in esame, ben difficilmente l'interessato, ormai sessantenne e già

difficilmente collocabile in Svizzera, come dimostrano le finora infruttuose

ricerche di lavoro, avrebbe uguali se non addirittura migliori opportunità di

reinserimento professionale nella vicina Lombardia. A ciò si aggiungono le

difficoltà, per non dire l'impossibilità, di reintegrazione professionale in

Italia legate all'età che rendono ancora più improbabile l'opportunità di

reperire una nuova occupazione in un Paese in cui l'età pensionabile si situa

intorno ai 59 anni (in linea con la media europea; cfr.

www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed500/21450b01.htm pag. 63).

Né si potrebbe propriamente sostenere che i legami professionali

di H.________ con la Svizzera sarebbero meno importanti di quelli che poteva

fare valere Horst Miethe con la Germania nella nota vertenza in qualità di

rappresentante (itinerante) di commercio; non fosse altro per la mancanza di un

vero vincolo di ubicazione per quest'ultima attività. Quanto al fatto che la

tessera professionale, di cui sarebbe stato in possesso Horst Miethe anche dopo

la sua iscrizione alla disoccupazione, avrebbe avuto validità solo in Germania,

la circostanza, oltre a porre qualche legittima perplessità dal profilo

dell'eventuale compatibilità con il diritto comunitario, non risulta comunque

in questi termini né dalla sentenza della CGCE né dalle conclusioni

dell'Avvocato generale.

10.3.2

Né è atto infirmare questa convinzione il fatto che

H.________ non disporrebbe di un secondo alloggio o addirittura, secondo la

formulazione della citata Circolare del seco (cifra marg. B57), di un secondo

domicilio ("Zweitwohnsitz"; "second domicile") in Svizzera,

come sarebbe invece stato il caso del signor Miethe nella nota vertenza.

Contrariamente a quanto sembra sottintendere il seco, in nessun modo la CGCE (o

l'Avvocato generale nelle sue conclusioni, sostanzialmente seguite dalla Corte)

ha infatti dichiarato necessaria questa condizione (e tanto meno quella di un

secondo domicilio, visto e considerato che il signor Miethe disponeva di una

semplice possibilità di pernottamento presso la suocera) per potere ammettere

l'esistenza di stretti legami (personali e) professionali con lo Stato d'ultimo

impiego. Né, a ben vedere, la Corte di giustizia si è in realtà concretamente

pronunciata sulla situazione specifica di Horst Miethe, avendo essa piuttosto

demandato al giudice nazionale il compito di stabilire se il singolo lavoratore

avesse conservato nello Stato membro dell'ultima occupazione legami personali e

professionali tali da ivi disporre delle migliori possibilità di reinserimento

professionale (conformemente alla procedura di rinvio procedurale ai sensi

dell'art. 234 del Trattato CE la Corte di giustizia si limita infatti a

rispondere alle questioni d'interpretazione del diritto comunitario che le

vengono sottoposte dai giudici nazionali, mentre questi ultimi rimangono i soli

competenti a statuire sul merito tenendo conto delle circostanze di fatto e di

diritto delle vertenze in esame [DTF 130 II 120 consid.

6.1

con riferimenti]).

Per il resto, va comunque osservato, in via abbondanziale, che

anche la Circolare del seco considera questo aspetto (la presenza di un

"secondo domicilio" nel luogo di lavoro) unicamente come uno tra i

possibili indizi per ammettere il necessario legame con lo Stato d'impiego. Ciò

che non esclude pertanto l'applicazione della giurisprudenza Miethe nel caso di

specie.

10.3.3

Anche un esame comparativo conferma la tesi qui sostenuta

dell'esistenza del necessario legame professionale con lo Stato d'ultimo

impiego. È infatti utile rilevare che la giurisprudenza Miethe viene

regolarmente applicata in altri Paesi europei, ad esempio nei confronti dei

cittadini germanici e belgi residenti nelle zone di frontiera dei Paesi Bassi,

che lì si trasferiscono per potere beneficiare delle condizioni più favorevoli

di acquisto di un'abitazione, e dove le stesse persone, una volta cadute in

disoccupazione, vengono indirizzate all'assicurazione di disoccupazione dello

Stato d'ultimo impiego (cfr. Pennings, op. cit., pag. 235 seg.).

10.3.4

A ciò si aggiunge che il sistema introdotto dalla CGCE a

correzione della norma generale di cui all'art. 71 n. 1 lett. a punto ii del

regolamento n. 1408/71 e allo scopo di tenere conto, per ragioni di equità,

delle situazioni concrete che possono venirsi a creare e per le quali

l'applicazione della norma generale darebbe luogo a delle indesiderate

distorsioni, rendendo segnatamente più difficile le reintegrazione

professionale (conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nella causa Miethe,

Racc. 1986 pag. 1843), oltre a già trovare applicazione altrove, si giustifica

anche alla luce del fatto che, operando diversamente, uno Stato verrebbe altrimenti

chiamato a erogare le prestazioni in favore di lavoratori per rapporto ai quali

è per contro stato privato dei relativi contributi di disoccupazione (Pennings,

op. cit., pag. 236; in questo senso pure Usinger-Egger, tesi, pag. 94; cfr.

pure le conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nella causa Miethe, Racc. 1986

pag. 1844). Ora, è vero che il Protocollo addizionale all'Allegato II ALC

concernente l'assicurazione contro la disoccupazione, alla cifra 2 e 3,

stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'ALC, la

retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all'assicurazione

svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi

bilaterali rispettivi (in casu cfr. l'Accordo italo-svizzero sulla compensazione

finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri; RS

0.837.945

), continua a essere applicata. Se nondimeno ci si limita ad

applicare la menzionata disposizione convenzionale - peraltro di natura

provvisoria e transitoria - unicamente ai "veri" e tipici lavoratori

frontalieri, cosa che il suo tenore letterale e la sua ratio consentono

senz'altro di fare, ecco che (anche) la considerazione di fondo legata alla

necessità di correggere le suindicate distorsioni mantiene la sua integrale

validità nel presente contesto.

10.3.5

Per rispondere quindi alle ulteriori allegazioni

ricorsuali, se è pur vero che la giurisprudenza Miethe non conferisce alle

persone interessate un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo

statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie

nazionali, d'altra parte non si può nemmeno propriamente affermare, come

sostiene invece il seco, che la CGCE avrebbe invitato a un'applicazione

restrittiva di tale prassi. L'analisi della sentenza e delle conclusioni

dell'Avvocato generale come pure l'esame comparativo attestato dall'esempio

olandese (consid. 10.3.3) non corroborano questa tesi. Al contrario, non manca

chi, in dottrina, non esita a fare notare come la Corte di giustizia avrebbe

sottovalutato la portata della sua giurisprudenza (Pennings, op. cit., pag.

235: "The Court may have understimated the number of situations in which

the Miethe rule can apply"). A ciò si aggiunge che il nuovo regolamento

(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30

aprile 2004), che dovrebbe sostituire e semplificare il regolamento n. 1408/71,

anche se per la Svizzera non è ancora stato dichiarato vincolante, oltre a

recepire la giurisprudenza Miethe, prevede, al suo art. 65 n. 2, addirittura un

diritto di opzione in favore dei lavoratori frontalieri (cfr. pure

Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen, pag. 37, nota 23 in fine).

10.3.6

Infine, contrariamente a quanto lascia intendere la

Circolare C-AD-LCP, la giurisprudenza Miethe nemmeno esige che i contatti

debbano essere molto più stretti con lo Stato d'ultimo impiego - anche se nel

caso di specie risultano effettivamente esserli - che non con lo Stato di residenza.

La CGCE si è infatti, ma pur sempre, limitata a richiedere l'esistenza di

legami con lo Stato d'impiego tali da fare qui apparire le migliori possibilità

di reinserimento professionale. Sono pertanto queste ultime che devono

risultare maggiori nello Stato d'ultimo impiego (in questo senso pure Edgar

Imhof, FZA/EFTA-Übereinkommen und soziale Sicherheit, Ein Überblick unter

Berücksichtigung der bis Juni 2006 ergangenen höchstrichterlichen

Rechtsprechung zum materiellen Koordinationsrecht, in: Jusletter del 23 ottobre

2006, cifra marg. 43 e nota 122). Ciò che, per quanto detto, si realizza

senz'altro nel caso di specie.

10.4

Visto quanto precede, si deve concludere che H.________

poteva, come hanno ritenuto i primi giudici, essere considerato un ("vero",

anche se atipico) frontaliere nel senso della giurisprudenza Miethe e avrebbe

potuto per principio, contrariamente alle indicazioni fornitegli dagli organi

competenti, rivolgersi all'assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal

1° marzo 2004. In tali condizioni, la pronuncia cantonale merita di essere

confermata, la causa essendo rinviata all'amministrazione affinché verifichi

l'adempimento degli ulteriori presupposti necessari per il diritto alle

indennità di disoccupazione.

Riguardo

al nuovo Reg. 883/2004, menzionato al consid. 10.3.5. della sentenza appena

esposta e prevedente all'art. 65 N° 2 un diritto di opzione per i lavoratori

frontalieri, va segnalato che lo stesso, in vigore dal maggio 2004, sarà

applicabile nei Paesi UE a partire dalla data dell’entrata in vigore del

relativo Regolamento di applicazione, probabilmente alla fine del 2008.

Per quel

che attiene, invece, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei

Paesi AELS e della Groenlandia resteranno in vigore, perlomeno

provvisoriamente, i Reg. 1408/71 e 574/72 (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le règlement

CE 883/04 et son règlement d’application - quels avantages pour les assurés?”, in

CGRSS n° 40-2008 pag. 43 segg. (46, 54)).

2.9

Questa Corte,

chiamata ora a pronunciarsi in merito all’evenienza concreta, in primo luogo

ribadisce che la possibilità di considerare un assicurato quale “vero

frontaliere atipico”, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in

Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali

da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento

professionale, e dunque di fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione

svizzera è in ogni caso di carattere eccezionale (su questo tema, cfr. ad

esempio la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1270-2006 del 15

aprile 2008) rispetto alla norma generale secondo cui i lavoratore frontaliero

(quello “vero”) che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo

le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio

risiede (cfr. art. 71 n. 1 lett. a punto ii Reg. 1408/71)

In

secondo luogo, il TCA rileva che la presente fattispecie si differenzia su

diversi punti dal caso menzionato trattato nel 2006 (cfr. consid. 2.8).

In

effetti, per quanto concerne i legami personali in Svizzera, a

prescindere dalla circostanza che le allegazioni dell’assicurato non sono state

minimamente comprovate, anche ammettendo che lo stesso

- ha vissuto

in Svizzera __________ a __________ dal 1968 al 1982;

-

ha acquisito la nazionalità svizzera (naturalizzato) negli anni in cui ha

vissuto a __________ e che tutta la sua famiglia (moglie e due figlie) ha anche

la cittadinanza svizzera;

-

è stato arbitro di calcio della federazione di calcio nel periodo in cui era a

__________:

-

ha un solo fratello che abita __________, coniugato e con una figlia di cui lui

e la moglie sono i padrini;

-

ha una figlia che attualmente vive a __________ e i cui contatti con la

medesima sono molto frequenti;

- frequenta

i centri commerciali per acquistare cibi tipici svizzeri;

-

acquista quasi tutti i capi di abbigliamento e le calzature in Svizzera;

-

ha una casella postale a __________ (non è dato sapere da quando);

-

in occasioni di votazioni svizzere vota, unitamente alla sua famiglia, per

corrispondenza;

-

fino a che ha lavorato in __________ - 2003 - è stato affiliato con la

famiglia alla cassa malati __________;

- è

stato ed è donatore di sangue a __________;

-

è con la sua famiglia membro e socio della __________;

-

segue i programmi radiotelevisivi svizzeri e legge la Gazzetta svizzera (cfr.

doc. I),

decisive,

ai fini della presente vertenza, risultano piuttosto le seguenti circostanze:

-

l’assicurato è nato in __________, quale __________, dove ha frequentato le

scuole dell’obbligo e l’Istituto __________ di __________ (“Tecnico in processi

industriali) fino all’età di sedici anni;

-

quando nel 1982 ha iniziato a lavorare in __________, si è trasferito da __________

all’__________, dove risiede con la famiglia ininterrottamente dal 1982. Allorché

è andato ad abitare in __________ nel 1982 era già sposato con la sua attuale

moglie di origine __________ ed erano nate le due figlie;

- egli ha

ripreso la cittadinanza __________;

-

a __________, paese di 4'216 abitanti (cfr. www.wikipedia.org), è proprietario

di una casetta indipendente dove vive con la moglie e una figlia. L’altra

figlia, fino perlomeno al marzo 2007, viveva con i genitori a __________. Solo

in seguito si è trasferita a __________ e poi a __________.

-

anche la madre dell’assicurato vive in __________ nella __________ e nei

periodi invernali soggiorna presso il figlio;

-

le due figlie studiano all’università in __________ (cfr. doc. I, A5, XIII, 3).

Da quanto

appena descritto emerge con evidenza che il legame personale con la Svizzera si

è comunque affievolito da quando l’assicurato, nel 1982, si è trasferito in __________.

Pur

vivendo nella fascia di confine, non ha coltivato molti rapporti con la

Svizzera. In effetti egli, ad esclusione del fratello e della famiglia di

questi a __________, non ha addotto di frequentare amici e conoscenti in

Svizzera, né di svolgere particolari attività sociali, a parte la generosa e

ammirevole donazione di sangue a __________.

Per quel

che attiene invece al legame professionale in Svizzera, è vero che RI 1

ha sempre lavorato in Svizzera dove ha pure frequentato per quattro anni due

scuole a __________ e __________, diventando nel 1980 analista EDP e

organizzatore d’ufficio (cfr. doc. XIII; A5).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che, come chiaramente emerso in occasione

dell’udienza dell’8 maggio 2008 davanti al Presidente del TCA, l’attività dal

medesimo svolta presso la __________ dal 1990 al 2003, seppure con qualche

modifica nelle qualifiche, consisteva in consulenza finanziaria e bancaria a

istituti sia svizzeri che internazionali a livello informatico e procedurale. L’assicurato

ha precisato che “ero la persona che stava a colloquiare con gli utenti,

loro mi dovevano spiegare le loro esigenze e io dovevo tradurle in parole

informatiche al servizio che realizzava programmi o procedure o che dovevano

mettere mano alla logistica” (doc. XIII).

In simili

condizioni, questo Tribunale ritiene che la professione del ricorrente,

differentemente dall’attività di “responsabile reparto lettere di credito e

garanzie” svolta dall’assicurato di cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1.

(cfr. consid. 2.8.), non è prevalentemente legata al territorio di uno Stato,

ma può essere effettuata ovunque, non essendo vincolata alle conoscenze degli

usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto

che RI 1, per la __________, ha lavorato spesso per alcuni mesi all’estero, in __________,

__________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. XIII).

Il solo

fattore età avanzata - l’assicurato, nato il 15 novembre 1944, al momento del

licenziamento alla fine del 2003 aveva 59 anni e quando è stata emanata la

decisione su opposizione 63 anni - non è di per sé sufficiente per concludere che

esistono migliori opportunità di reperire una nuova occupazione in Svizzera.

In

effetti un assicurato sessantenne a causa dell’età è difficilmente collocabile anche

in Svizzera. In sede di udienza dell’8 maggio 2008 è, del resto, emerso che in

un anno l’Ufficio regionale di collocamento di __________ gli ha sottoposto

solamente una proposta di impiego (cfr. doc. XIII).

E’, poi,

utile sottolineare che l’assicurato di cui alla sentenza emessa dal TF C 124/06

(cfr. consid. 2.8.), a differenza di RI 1, era celibe, senza figli e si era

trasferito in __________ unicamente nel 2001 - tre anni prima della

disoccupazione - per motivi legati alla difficoltà di restare in __________

dove, presso la sua precedente abitazione ticinese, aveva subito atti vandalici

e intimidatori da parte di sconosciuti contro i quali avrebbe anche sporto

denuncia (cfr. C 124/06 consid. 10.2).

Il

trasferimento di RI 1 da __________ all’__________ nel lontano 1982 non risulta,

invece, essere stato influenzato da contingenze esterne. Egli ha piuttosto

indicato che a quell’epoca la sua figlia primogenita doveva iniziare la scuola

elementare e che a __________ vi era un problema di lingua (cfr. doc. XIII).

Quest’ultimo

elemento denota un legame piuttosto debole con la Svizzera. L’assicurato ha,

infatti, dato prevalenza all’aspetto della lingua e della cultura del Paese di

origine suo e della moglie, ossia l’__________, rispetto al plurilinguismo svizzero

e alla completa integrazione in Svizzera. Tra l'altro egli si è trasferito da __________

all'__________ anziché venire ad abitare in __________, Cantone di lingua __________.

2.10

Alla luce

delle considerazioni appena esposte, tutto ben considerato, occorre concludere

che RI 1 non ha mantenuto con la Svizzera legami tali da fare apparire in

questo Stato le migliori possibilità di reinserimento professionale.

Egli non

va, dunque, considerato quale frontaliere “vero” anche se atipico e di

conseguenza non avrebbe potuto rivolgersi all’assicurazione disoccupazione

svizzera a partire dal 1° gennaio 2004.

La

decisione su opposizione dell’11 dicembre 2007 impugnata deve, pertanto, essere

confermata.

2.11

A titolo

abbondanziale va, in ogni caso, sottolineato che la situazione problematica di

quegli assicurati svizzeri che, essendo domiciliati in __________ e avendo

lavorato in Svizzera, non possono beneficiare delle indennità speciali per

frontalieri a norma della legge interna __________, né eccezionalmente delle

indennità di disoccupazione in Svizzera, nel caso in cui non adempiano i

requisiti dei “frontalieri atipici” (cfr. consid. 2.8.: STF C124/06 del 25

gennaio 2007) e i cui contributi versati in Svizzera non vengono retrocessi

all’__________ è nota e richiede un'adeguata soluzione.

Al

riguardo giova rilevare che il Consigliere agli Stati on. __________, il 22

giugno 2006, ha depositato un’interpellanza intitolata “Assicurazione

disoccupazione. Discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________”, del

seguente tenore:

"

Da diversi anni, i frontalieri disoccupati di

nazionalità svizzera domiciliati in __________ sono vittime di una

discriminazione che perdura nonostante l'introduzione dell'accordo sulla libera

circolazione delle persone, nel quale viene stabilito il principio della parità

di trattamento.

In effetti, i frontalieri svizzeri che risiedono

in __________ versano i propri contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione svizzera. Secondo gli accordi bilaterali, lo Stato competente

per il versamento delle indennità di disoccupazione ai frontalieri è lo Stato

ove questi ultimi risiedono. Nella fattispecie si tratta dunque dell'__________,

ove però i frontalieri disoccupati di nazionalità elvetica beneficiano di

condizioni meno vantaggiose rispetto ai frontalieri __________ nella stessa

situazione, il che equivale a una disparità di trattamento contraria

all'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Inoltre, in virtù dell'accordo tra la Svizzera e l'__________ sulla

compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei

frontalieri, la Svizzera corrisponde all'__________, sotto forma di somma

globale, l'ammontare dei contributi versati dai soli frontalieri di nazionalità

__________.

I frontalieri svizzeri si trovano quindi nella situazione paradossale di

versare i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera

senza poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere discriminati nel

Paese che dovrebbe fornire loro le prestazioni.

Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:

- Il Consiglio federale conferma la situazione

sopra descritta?

- In caso di risposta affermativa, quali provvedimenti ha adottato

finora e con quali risultati?

- È pronto a discutere della questione in sede diplomatica con il

governo __________?

- Sarebbe pronto, se del caso, a sollevare la questione presso gli

organi competenti dell'UE?" (cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)

Il

Consiglio federale, il 6 settembre 2006, ha così risposto:

"

La situazione descritta dall'autore

dell'interpellanza corrisponde alla realtà. In effetti i lavoratori svizzeri

che risiedono in __________ e lavorano in Svizzera non beneficiano, al momento

in cui si ritrovano disoccupati, dello stesso trattamento riservato ai

lavoratori __________ nella stessa situazione: il regime speciale di

disoccupazione __________ non si applica a tali cittadini. Questo stato di

fatto costituisce a nostro parere una discriminazione dei lavoratori svizzeri:

la parità di trattamento è infatti un principio fondamentale della libera

circolazione delle persone, soprattutto in materia di diritti alle prestazioni

sociali.

Il SECO e il Ministero __________ del lavoro

nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno intrattenuto

contatti bilaterali per il tramite dell'ambasciata svizzera a __________.

L'ambasciata è inoltre intervenuta in varie occasioni indirizzando note

diplomatiche al Ministero __________ degli affari esteri e al Ministero del

lavoro. Finora non sono ancora stati conseguiti risultati convincenti: l'__________

subordina infatti il diritto alle indennità speciali alla retrocessione dei

contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione. Conformemente

all'accordo in materia d'assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e l'__________

(ancora applicabile fino al 31 maggio 2009 secondo il punto 3 del protocollo

all'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone), la

retrocessione dei contributi da parte della Svizzera vale soltanto per i frontalieri

__________. I cittadini svizzeri che risiedono in __________ non sono inclusi.

Questa situazione è stata segnalata due volte nel

quadro del comitato misto previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle

persone: la prima volta nel mese di luglio 2005, la seconda nel mese di luglio

2006.

In occasione della riunione del 2005, è stata privilegiata la via dei

contatti bilaterali. Nell'ambito dell'incontro del 2006, si è convenuto che la

Svizzera avrebbe presentato alla Commissione europea una nota che indicasse la

sua posizione in merito. I contatti bilaterali saranno tuttavia portati avanti

nell'intento di trovare una soluzione a tale questione."

(cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)

La SECO,

il 27 marzo 2008, dando seguito a uno scritto del Presidente di questo

Tribunale volto a sapere se vi sono stati ulteriori sviluppi dopo la risposta

del 6 settembre 2006 all’atto parlamentare del Consigliere agli Stati on. __________

del 22 giugno 2006 (cfr. doc. IX), ha indicato, da un lato, che sono da

considerarsi scarse le probabilità che vi siano cambiamenti prima del giugno

2009.

Dall’altro, che, come precisato nella risposta del Consiglio federale, la

Svizzera ha presentato alla Commissione europea per tramite del comitato misto

una nota in proposito e che la SECO stessa ha inoltre segnalato informalmente

la situazione alla delegata __________ della Commissione amministrativa per la

sicurezza sociale dei lavoratori migranti (cfr. doc. XI).

2.12

Nel ricorso

l’assicurato ha chiesto di trattare il caso gratuitamente (cfr. doc. I pag. 8).

Per quanto concerne le spese, il TCA ricorda che secondo l'art. 61

lett. a LPGA e 20 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (LPTCA) la procedura è per principio gratuita.

Di

conseguenza nella misura in cui concerne la dispensa dal pagamento delle spese

giudiziarie, la domanda dell’assicurata è in ogni caso priva di oggetto (cfr.

STFA del 19 aprile 2006 nella causa L., U 364/04, consid. 5.1.; STFA del 13

aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.1.; STFA 1° luglio 2003 nella

causa T., U 176/02, consid. 6.1.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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