38.2008.50
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1 dicembre 2008Italiano32 min
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Numero d'incarto:
38.2008.50
Data decisione, Autorità:
01.12.2008, TCA
Titolo:
Sospensione di 31 gg per aver dato occasione al DL di licenziarla. Discussione accesa dopo che l'assic. non ha seguito le direttive del DL: colpevole del suo licenziamento. Però 2°g di lavoro e comp. non ingiurioso: sanzione ridotta a 18gg. Possibile caso di lavoro nero
DATORE DI LAVORO
DISOCCUPAZIONE
LICENZIAMENTO / DISDETTA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 321a CO
art. 321e CO
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 cpv. 1 let. a OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.50
DC/sc
Lugano
1 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 agosto
2008 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, di professione parrucchiera, ha lavorato dal 10 maggio 2005 al
28 febbraio 2007 presso __________ (Doc. 113).
Essa è
stata licenziata per motivi organizzativi (cfr. Doc. 114).
L'assicurata
ha subito trovato un posto di lavoro presso __________ dove ha svolto la
propria attività fino al 9 maggio 2007. Il rapporto di lavoro è stato sciolto
per il 18 maggio 2007, durante il periodo di prova.
Quali
motivi per il licenziamento sono stati indicati "incompatibilità
caratteriale" (cfr. Doc. 97) e "non eravamo contenti del suo
operato" (cfr. Doc. 98).
1.2. La Cassa di
disoccupazione ha aperto un termine quadro di indennizzo il 21 maggio 2007.
Fino alla
conclusione del 2007 e ad eccezione di 3 giorni durante il mese di novembre, la
ricorrente non ha più esercitato un'attività lucrativa (cfr. Doc. 130 - 138).
Nel corso
del mese di gennaio 2008 RI 1 è stata attiva per 12 giorni, senza stipulare un
contratto di lavoro, presso il __________ (cfr. Doc. 56).
Dal 1°
febbraio 2008 l'assicurata è invece stata assunta mediante un regolare
contratto di lavoro. Il contratto è stato sciolto con effetto immediato per
cause gravi dalla datrice di lavoro il 2 febbraio 2008 (cfr. Doc. 58 e Doc.
70).
1.3. RI 1 ha
contestato il licenziamento con effetto immediato davanti al giudice civile.
Con
sentenza del 2 giugno 2008 nella causa DI 2008.428 il Pretore del Distretto di __________
ha parzialmente accolto l'istanza e ha condannato la __________ a versare a RI
1 l'importo di fr. 2'593 quale stipendio per il mese di gennaio e febbraio 2008
(cfr. Doc. 13).
1.4. Con
decisione su opposizione del 4 agosto 2008 la Cassa di disoccupazione ha
confermato la propria precedente decisione del 15 aprile 2008 (cfr. Doc. F) ed
ha inflitto all'assicurata una sospensione di 31 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione per avere colpevolmente perso il proprio
impiego (cfr. Doc. G).
1.5. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA. Il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione e rileva in
particolare:
"
(...)
6) Da
queste considerazioni si può rilevare che il comportamento della signora RI 1,
non è stato tale da provocare un licenziamento in tronco, anzi secondo il
parere del Pretore poteva bastare un semplice ammonimento.
7) Nei
verbali che sono stati allestiti dalla Cassa CO 1, la signora RI 1 ha sempre
dichiarato di non avere dato mai nessun occasione alla datrice di lavoro per
provocare una discussione e, tanto meno, una disdetta del rapporto di lavoro.
8) Da
questi verbali si potrebbe capire che, avendo voluto un contratto di lavoro
scritto, cosa avvenuta dopo 14 giorni di lavoro la signora RI 1 ha dovuto
subire la reazione negativa da parte della titolare del salone.
Questa
nostra impressione è sorretta anche dalla testimonianza della signora __________
che figura nel verbale del 25 febbraio 2008, allestito dalla Cassa CO 1, la
titolare del negozio preferiva impiegare delle lavoratrici non dichiarate o
dichiarate parzialmente." (Doc. I)
1.6. Nella sua
risposta del 6 ottobre 2008 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
Il licenziamento, se pur non giustificato nella
misura in cui era previsto in tronco, è tuttavia riconducibile a comportamenti
inadeguati della ricorrente; infatti lo scontro avvenuto dopo due soli giorni
di lavoro sotto contratto è la conseguenza di avvenimenti accaduti l'1 e il 2
febbraio 2008. In particolare la dipendente non accettava le osservazioni della
datrice di lavoro sul suo operato, sebbene commettesse degli errori. Risulta
inoltre che il secondo giorno lavorativo la datrice di lavoro aveva
espressamente segnato sull'agenda di lavoro che avrebbe avuto assoluta
necessità dell'aiuto dell'assicurata per un lavoro complicato. La stessa ha
volutamente eluso di aiutarla inserendo, all'insaputa della datrice di lavoro,
altri clienti. A seguito di ciò il lavoro della datrice si è accumulato
portando all'impossibilità di effettuare la pausa e la lite si è prodotta per
la sua mancata concessione alle ore 14.00 quando il negozio chiudeva alle 15
(vedi lettera inviata all'assicurata ed al collocatore).
La Cassa intravede in questi comportamenti della
ricorrente poca avvedutezza, soprattutto pensando che il rapporto di lavoro era
appena iniziato facendola uscire dalla disoccupazione nella quale si trovava
dal 21.05.2007.
Agli atti appare pure poco edificante il
tentativo della ricorrente di ottenere illecitamente delle indennità
disoccupazione per il mese di gennaio 2008, ciò ha indotto la Cassa ad
intimarle un ordine di restituzione ed a sanzionarne il comportamento.
Tutto considerato, pur prendendo atto che per
quanto successo sul posto di lavoro il licenziamento in tronco non era un
provvedimento adeguato, la Cassa ritiene l'assicurata colpevole del proprio licenziamento
per comportamenti che si sarebbe potuta risparmiare." (Doc. V)
1.7. Il 16
ottobre 2007 il rappresentante dell'assicurata ha confermato il contenuto del
ricorso (cfr. Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa
evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La
disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo
comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha
fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo
giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione
non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.
2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto
2003, consid. 2.3).
La
sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria
dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per
cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il
comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla
disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze
del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V
242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente
se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V
242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n.
168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la
promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno
1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b pag. 236;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 53/00 del 17 ottobre
2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, pag. 2426-2427 cifre marg. 830-831; cfr. sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre
2007).
La terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in
vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono
essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo
dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.3. La costante
giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore
ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi
contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la
sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà
nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il
caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò
significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo
datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per
ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove
(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere
l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, ,
consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1,
pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17
marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
Per
costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di
sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con
quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne
triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152
consid. 2; STFA C 38(03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).
2.5. In una
sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593 il Tribunale
federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la
quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il
proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
"
11.1 Alla luce
della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la
valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel
comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.
11.2 Dagli atti
dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario
amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che
all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei
conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi
caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le
responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo
tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti,
mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro
dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli
atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti
tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato
seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata,
essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi
senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto
evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.
Fatti
I citati comportamenti non giustificano tuttavia
l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15
pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97
del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente
per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la
durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C
48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione
di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,
a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva
abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre
ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze
ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata
decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per
avere guidato in stato di ebbrezza)."
(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V
593).
In una
sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16
giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni
di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato
un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di
lavoro.
In una
sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la
durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato
dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto
l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.
In una sentenza
C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione
inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato
verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di
terzi.
In una
sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15,
l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato
che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.
In
un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25
giorni la durata della sospensione inflitta ad un'assicurata che è stata
licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane
dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe
venduto.
In una
sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16
giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva
seguito le disposizioni amministrative del datore di lavoro.
In una
sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la
riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale
delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto
sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del
datore di lavoro.
In una
sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a
20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato
licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro,
In una
sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10
giorni inflitti da una cassa di disoccupazione ad un assicurato che è stato licenziato
poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo ad una collega di lavoro.
Il TFA ha
invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato
licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, non
si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006); licenziamento
a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C
207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati
di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre
2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una
ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr.
STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché
l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per
scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche
dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi
con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta nel
caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di
guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà
(cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso
in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della
durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).
Dal canto
suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei
seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel
riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,
38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca
della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di
svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);
disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui
venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro
malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una
mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,
38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che
l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di
lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua
sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di
un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di
un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto
di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva
intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività
illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un
assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare
l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna
penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,
38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,
l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto
concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare
il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i
ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);
disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro
(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle
analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65
(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del
rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato
la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del
29 dicembre 1997, 38.1997.151).
2.6. Questa Corte,
chiamata ora a pronunciarsi sulla sospensione inflitta alla ricorrente ai sensi
dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ribadisce dapprima
che se, da una parte, la colpa del lavoratore riguardo alla perdita del posto
di lavoro deve essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.3), dall'altra, per
ammettere una colpa, non è necessario che questi abbia fornito al datore di
lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di
lavoro con effetto immediato giusta l'art. 337 CO. Basta, al contrario, un
comportamento non corretto o il cattivo carattere del dipendente, purché abbia
costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto
d'impiego (cfr. consid. 2.2).
È, poi,
sufficiente, perchè un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti, almeno
a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento potrebbe
perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.2.; RDAT II-2003 pag. 310; STCA del 9
febbraio 2004 nella causa B., 38.03.46).
Ciò significa
concretamente che per il solo fatto che il Pretore di __________ ha ritenuto
ingiustificato il licenziamento con effetto immediato non si può concludere che
l'assicurata deve essere mandata esente da ogni sanzione in questa sede (cfr.
STFA C 190/06 del 20 dicembre 2006).
Secondo
l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il lavoratore deve
eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli
interessi legittimi del datore di lavoro.
L'art.
321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore
si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo
al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche
che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali
il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
(Su questi aspetti cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de
travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I,
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e
pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, "Commentaire du contrat de
travail", 2a ed.. Ed. Réalités
sociales, Losanna 1996 pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 15. Auflage, Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70
e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage,
Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61).
Dagli
atti dell'incarto risulta che il 12 febbraio 2008 la datrice di lavoro, __________,
ha inviato all'assicurata (con copia al consulente del personale dell'URC __________)
uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
Nei giorni "di prova" la signora è
sempre stata gentile, premurosa nei confronti delle clienti e miei .
Il 1° giorno di lavoro venerdì 1° febbraio, avevo
fatto piccole osservazioni con gentilezza, in quanto ritenevo corretto darle
informazioni riguardo al mio metodo di lavoro, per risposta mi risponde con tono
che non è un'apprendista che il lavoro lo sa fare e "lo faccio come
voglio" tra l'altro per tutta la giornata il suo comportamento è stato
improntato alla freddezza assoluta verso la titolare e verso le clienti ... 2°
giorno lavorativo sabato 2 febbraio avevo espressamente segnato sull'agenda di
lavoro che avrei avuto assoluta necessità del suo aiuto per un lavoro
complicato. Lei ha volontariamente eluso di aiutarmi, inserendo a mia
insaputa altri clienti.
A causa di ciò il lavoro del datore di lavoro si
è accumulato portando all'impossibilità effettuare la pausa (datore di lavoro +
impiegato). A seguito della mancata concessione della pausa (richiesta alle 14
quando il negozio chiude alle 15.00) lei si è permessa di insultarmi davanti a
4 clienti, ciò non è tollerabile! In tutta onestà non posso continuare un
rapporto di lavoro con lei che ha oltretutto mostrato 2 facce completamente
diverse una dall'altra (comincio a capire come mai faccia fatica a trovare un
posto di lavoro)." (Doc. 72)
La
datrice di lavoro il 20 febbraio 2008 ha poi così motivato il licenziamento del
2 febbraio 2008:
Considerandi
"
Con la presente confermo il licenziamento
in tronco del 2 febbraio 2008 a seguito di insulti da lei proferiti al
cospetto di quattro clienti e della signora che si occupa della ricostruzione
delle unghie." (Doc. 56)
Il 25
febbraio 2008 la datrice di lavoro ha fornito alla Cassa di disoccupazione le
seguenti precisazioni:
"
richiami scritti non ve ne sono stati in quanto
nei due giorni che ha lavorato presso il mio salone ha tenuto i comportamenti
scorretti che hanno causato il licenziamento in tronco..
L'assicurata ha violato le direttive da me
impartitele (modo di lavorare e di eseguire certi tipi di lavori), non ha
rispettato la mia persona ed inoltre con il suo comportamento tenuto in
presenza di mie clienti (insulti nei miei confronti) ha cagionato un danno di
immagine che ancora oggi le clienti presenti in negozio il 2 febbraio mi fanno
rimarcare." (Doc. 57).
Sentita
dalla Cassa di disoccupazione il 3 marzo 2008 __________ si è così espressa:
"
In quale data ha comunicato esattamente
all'assicurata il licenziamento con effetto immediato?
Ho comunicato il licenziamento con effetto
immediato il giorno sabato 02 febbraio 2008 dopo gli incresciosi avvenimenti
menzionati nei miei precedenti scritti. Infatti la Signora RI 1 ha mancato di
rispetto alla sottoscritta in presenza di clienti nel salone, fatto
assolutamente grave ed inaccettabile per la sottoscritta che reputo sia
sufficiente per un licenziamento con effetto immediato (rottura del rapporto di
fiducia).
Corrisponde al vero che ha impiegato la
Signora RI 1 anche durante il mese di gennaio 2008? Nel caso affermativo,
quante ore, in quali giorni e quale importo ha percepito?
Si, ho pagato per tali prestazioni la somma di
fr. 1'600.00 netti. Per le altre informazioni vedi le domande precedenti.
E' in grado di fornire una prova dell'avvenuto
versamento a favore della signora RI 1?
No, non sono in grado di fornire alcuna ricevuta,
pagavo giornalmente la Signora RI 1.
La Signora __________ ha potuto prendere
visione del verbale redatto il giorno 25.02.2008 e sottoscritto sia dalla
Signora RI 1 che dalla testimone Signora __________. Ha ulteriori osservazioni
da aggiungere?
Si, vorrei esprimervi alcune considerazioni in
base a quanto indicato dalla Signora RI 1. Mi sembra normale che la
sottoscritta abbia rivolto delle osservazioni costruttive sull'operato della
collaboratrice in quanto nuova assunta. Chiaramente nel mio salone vigono delle
regole e dei sistemi di lavoro, pertanto mi sembra alquanto normale che possa
porgere delle osservazioni. Tali osservazioni sono sempre state rivolte in modo
gentile. II giorno venerdì primo febbraio 2008, per esempio, ho richiesto alla
signora RI 1 di alzare gli appoggia piedi mentre svolgeva un lavaggio ad una
cliente. Come potete vedere un'osservazione del tutto normale; in quella
giornata sono state poi formulate altre osservazioni in quanto la signora RI 1
ha commesso degli errori (es. ha applicato in modo erroneo il colore ad una mia
cliente, ecc.), ma vorrei sottolineare che le osservazioni da parte mia sono
sempre state formulate in modo pacato ed
educato.
Il sabato 02 febbraio 2008 ha eluso
volontariamente degli ordini da me impartiti più volte nei giorni precedenti e
scritti in agenda, inserendo a mia insaputa un cliente. A causa di ciò il
lavoro si è accumulato pertanto la pausa pranzo è stata annullata per entrambi.
Infatti tutti i clienti quel giorno hanno subito notevoli ritardi ai loro
appuntamenti." (Doc. 56)
Dal canto
suo l'assicurata è stata sentita dalla Cassa di disoccupazione il 25 febbraio
2008.
In quell'occasione RI 1 si è così espressa:
"
Signora RI 1, durante i circa 14 giorni di
lavoro svolti da parte sua presso il Salone __________, la datrice di lavoro le
ha fatto delle osservazioni in merito al suo operato?
Non ho mai ricevuto alcuna osservazione negativa
sul mio operato ne in forma scritta ne tanto meno in modo verbale. Anzi,
secondo sia la mia datrice di lavoro che rispettivamente i clienti, la
sottoscritta svolgeva in modo corretto la propria mansione.
Corrisponde al vero che, di fronte ai clienti,
ha "insultato" la sua datrice di lavoro?
No, contesto categoricamente di aver insultato,
sia in presenza di clienti che da sola, la datrice di lavoro. Confermo di non
aver mai litigato od aver avuto problemi con la datrice di lavoro.
Da tutta la documentazione fornita, risultano
alcune incongruenze. Infatti viene inizialmente menzionato che ha lavorato 14
giorni circa, mentre nella lettera di licenziamento del 20.02.2008 risulta un
licenziamento con effetto immediato a decorrere dal 02.02.2008, cioè il secondo
giorno di lavoro. Ci può delucidare in merito?
Il secondo giorno, cioè il 02.02.2008, la datrice
di lavoro mi ha chiesto le chiavi del negozio, motivando tale richiesta con il
fatto che si sarebbe assentata per ferie e che al suo rientro avremmo discusso
se continuare o meno il rapporto di lavoro.
Quale motivazione le ha comunicato per
rescindere il rapporto di lavoro?
Inizialmente sono stata contattata dalla Signora __________,
datrice di lavoro, chiedendomi se ero disponibile ad effettuare un periodo di
prova di tre mesi, in nero, proposta da me rifiutata. Durante il
mese di gennaio 2008 ho svolto 14 giorni di lavoro non dichiarati ed
attualmente non ancora retribuiti. Dal 01.02.2008 è stato poi ufficializzato il
rapporto di lavoro tramite contratto e con data d'inizio 01.02.2008.
Da venerdì 01.02.2008, sembrava che ogni cosa che
svolgessi fosse sbagliata. Strano, visto e considerato che nei 14 giorni
antecedenti lavorati in nero presso di lei la stessa non si era mai lamentata
di me, anzi, prova ne è il fatto che sono stata assunta dal 01.02.2008. Alla
sera di venerdì, ho cercato di parlare con la datrice di lavoro circa le sue
osservazioni, discussione avvenuta in modo civile. Credevo che fosse poi stato
risolto tutto, ma vista la situazione attuale mi sbagliavo.
Sabato ho iniziato la mia attività lavorativa e,
purtroppo, sono entrata nel negozio ed ho subito notato che la datrice di
lavoro mi evitava e non mi rivolgeva la parola. In seguito ho chiesto la possibilità
di potermi assentare per pranzo, richiesta negata. Con tono minaccioso mi disse
che dal negozio prima delle 15.30 non sarei uscita; abbiamo avuto uno scambio
di opinioni, comunque non aggressive come indicate nei suoi scritti e, in conclusione
la datrice di lavoro mi ha richiesto le chiavi." (Doc. B)
Il 12
marzo 2008 l'assicurata si è ancora così espressa:
"
Conferma i fatti avvenuti in data 02.02.2008?
Confermo che la datrice di lavoro aveva indicato
sull'agenda di esigere il mio aiuto il giorno 02.02.2008. Ho effettivamente
fissato un appuntamento con un cliente (aveva bisogno urgente) per le ore
09.
, in concomitanza con l'altra cliente. Ho impiegato 15 minuti per il
taglio e poi sono stata disponibile per l'altra cliente. Non corrisponde al vero
che vi erano altri clienti in attesa." (Doc. D)
Nella sua
sentenza del 2 giugno 2008 nella causa DI.2008.428 il Pretore del Distretto di __________
ha innanzitutto ricordato che:
"
(...)
che in data 2
febbraio 2008 ha avuto luogo - in presenza della Signora __________ e quattro clienti - una
discussione sul posto di lavoro tra RI 1 e
la gerente sig.ra __________ (cfr.
doc. G e E). La discussione è successivamente proseguita con toni animati in uno stanzino del negozio la cui
porta era rimasta socchiusa. In questa circostanza, secondo l'unica
teste presente ai fatti, la convenuta
avrebbe ordinato all'istante di riconsegnare le chiavi e l'ha licenziato con effetto immediato sulla base dei fatti descritti nel doc. E (cfr. teste
Spadola); (...)" (Doc. H, pag. 2)
Il
giudice civile ha poi sottolineato quanto segue:
"
(...)
Dalla testimonianza dell'unica teste risulta che
il diverbio tra le parti era particolarmente accesso e "la tensione si
tagliava con le forbici". Non è al contrario dimostrato, come sostiene la
convenuta, che l'istante abbia avuto un comportamento gravemente ingiurioso
nei suoi confronti e perlopiù davanti ai clienti. Anche se il diverbio era
acceso non appare aver trasceso quello di un "normale" momento di
rabbia e di uno scambio di vedute animato. Non risulta che l'istante abbia
utilizzato connotati ingiuriosi o abbia oltrepassato i limiti di un'accesa
discussione. La convenuta ritiene di non poter più continuare un rapporto di
lavoro con l'istante, avendo oltretutto dimostrato due personalità diverse. Non
è sufficiente, per giustificare un licenziamento in tronco, che il rapporto di
lavoro fra le parti sia soggettivamente logorato. Questo litigio è avvenuto in
uno stanzino e quindi non in presenza di clienti.
Anche se il comportamento dell'istante non è
probabilmente irreprensibile e sembra sia stata lei ad alzare la discussione,
visto che si è trattato di un caso isolato, sarebbe stato auspicabile un
ammonimento preventivo o una disdetta nei termini ordinari;
che il dipendente licenziato in tronco
ingiustamente ha diritto di ricevere quanto avrebbe percepito sino al termine
ordinario di disdetta. In concreto, il termine di disdetta sarebbe stato,
conformemente all'art. 335b cpv. 1 CO e all'art. 7.1 CCL , di sette giorni;
che nella specie la convenuta non ha ancora
versato lo stipendio concernente i 14 giorni del mese di gennaio pari a Fr.
1'600.-- e i nove giorni del mese di febbraio (due lavorativi e sette dovuti a
seguito del licenziamento in tronco ingiustificato) pari a Fr. 993.--. Difatti,
l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento dello stipendio incombe al datore di
lavoro e in concreto - come detto - la convenuta non vi ha fatto fronte;
(...)" (Doc. H, pag. 7)
Chiamato
ora a pronunciarsi alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale constata
che l'assicurata è stata licenziata dopo un'accesa discussione sorta tra lei e
la sua datrice di lavoro. Tale discussione è stata verosimilmente provocata dal
fatto che la ricorrente non aveva seguito le direttive della datrice di lavoro.
In particolare la dipendente aveva inserito una cliente non prevista e ha provocato
di conseguenza un ritardo nei lavori programmati, ciò che ha portato la datrice
di lavoro ad annullare la pausa pranzo.
Questa circostanza
ha scatenato la reazione verbale della ricorrente e, come conseguenza, il
licenziamento.
In simili
condizioni questo Tribunale non può che ritenere l'assicurata colpevole del
proprio stato di disoccupazione e confermare nel suo principio la sanzione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a
OADI, in quanto essa è stata licenziata senza avere violato il proprio obbligo
di diligenza, almeno a causa del suo comportamento.
Questo
Tribunale, tenuto conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive
del caso (si trattava del secondo giorno di lavoro dopo l'inizio del contratto
del 17 gennaio 2008, cfr. Doc. 70; il licenziamento è avvenuto durante il
periodo di prova; durante i 14 giorni di lavoro in gennaio non vi sono stati
problemi visto che RI 1 è stata poi assunta con regolare contratto; secondo
quanto accertato dal giudice civile "non risulta che l'istante abbia
utilizzato connotati ingiuriosi o abbia oltrepassato limiti di un'accesa
discussione") ritiene tuttavia che una sospensione di 31 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione sia eccessiva.
Una
sospensione per colpa di media gravità, rispetta invece il principio della
proporzionalità (cfr. le sentenze federali riassunte al consid. 2.5).
Del
resto, altri comportamenti scorretti dalla ricorrente (come quello di non avere
dichiarato all'assicurazione contro la disoccupazione il lavoro svolto in
gennaio, cfr. Doc. 130; risposta "NO" alla domanda n. 1), fanno
oggetto di procedimenti separati (cfr. Doc. 14 e Doc. 44).
In
conclusione l'entità della sanzione deve pertanto essere ridotta da 31 a 18
giorni.
2.7
A titolo
abbondanziale il TCA constata che la Cassa di disoccupazione, già il 15 aprile
2008, ha informato di un possibile caso di lavoro nero l'Ufficio cantonale del
lavoro (cfr. Doc. 33), il quale il 22 aprile 2008 ha girato la segnalazione
all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (cfr. Doc. 6).
L'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro il 9 maggio 2008 ha poi allestito un rapporto (cfr.
Doc. 1), che è stato ricevuto dall'Ufficio di sorveglianza del lavoro.
Quest'ultimo
ha poi predisposto ulteriori accertamenti il 19 giugno 2008 (cfr. Doc. 2).
Alla luce
di quanto affermato nel ricorso (cfr. consid. 1.5) e visto che nell'incarto non
figura una lista della documentazione allegata alla lettera del 15 aprile 2008,
qualora non l'abbia già fatto, la Cassa è invitata a completare immediatamente la
propria segnalazione indicando quanto emerso il 25 febbraio 2008 (cfr. Doc.
62b, dichiarazione di __________).
Sulle
competenze reciproche dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
(USML) e dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (USL), cfr. gli art. 2 e 3
del Regolamento della Legge d'applicazione della Legge federale concernente
condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera
e misure collaterali (LDist) e dalla Legge federale concernente i provvedimenti
in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell'11 marzo 2008.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto
e la decisione su opposizione del 4 agosto 2008 è modificata nel senso che RI
1 è sospesa per 18 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. La Cassa CO
1 verserà a RI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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