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Decisione

38.2008.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 dicembre 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I citati comportamenti non giustificano tuttavia

l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15

pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97

del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente

per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la

durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C

48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione

di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,

a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva

abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre

ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze

ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata

decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per

avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V

593).

In una

sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16

giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni

di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato

un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di

lavoro.

In una

sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la

durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato

dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto

l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una sentenza

C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione

inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato

verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di

terzi.

In una

sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15,

l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato

che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In

un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25

giorni la durata della sospensione inflitta ad un'assicurata che è stata

licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane

dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe

venduto.

In una

sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16

giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva

seguito le disposizioni amministrative del datore di lavoro.

In una

sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la

riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale

delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto

sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del

datore di lavoro.

In una

sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a

20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato

licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro,

In una

sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10

giorni inflitti da una cassa di disoccupazione ad un assicurato che è stato licenziato

poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo ad una collega di lavoro.

Il TFA ha

invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato

licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, non

si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006); licenziamento

a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C

207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati

di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre

2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una

ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr.

STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché

l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per

scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche

dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi

con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta nel

caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di

guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà

(cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso

in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della

durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei

seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel

riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui

venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro

malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una

mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,

38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che

l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di

lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua

sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di

un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di

un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto

di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva

intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività

illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un

assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare

l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna

penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,

38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,

l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto

concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare

il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i

ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);

disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro

(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle

analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65

(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del

rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato

la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del

29 dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6. Questa Corte,

chiamata ora a pronunciarsi sulla sospensione inflitta alla ricorrente ai sensi

dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ribadisce dapprima

che se, da una parte, la colpa del lavoratore riguardo alla perdita del posto

di lavoro deve essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.3), dall'altra, per

ammettere una colpa, non è necessario che questi abbia fornito al datore di

lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di

lavoro con effetto immediato giusta l'art. 337 CO. Basta, al contrario, un

comportamento non corretto o il cattivo carattere del dipendente, purché abbia

costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto

d'impiego (cfr. consid. 2.2).

È, poi,

sufficiente, perchè un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti, almeno

a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento potrebbe

perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.2.; RDAT II-2003 pag. 310; STCA del 9

febbraio 2004 nella causa B., 38.03.46).

Ciò significa

concretamente che per il solo fatto che il Pretore di __________ ha ritenuto

ingiustificato il licenziamento con effetto immediato non si può concludere che

l'assicurata deve essere mandata esente da ogni sanzione in questa sede (cfr.

STFA C 190/06 del 20 dicembre 2006).

Secondo

l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il lavoratore deve

eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli

interessi legittimi del datore di lavoro.

L'art.

321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore

si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo

al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche

che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali

il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.

(Su questi aspetti cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de

travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I,

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e

pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, "Commentaire du contrat de

travail", 2a ed.. Ed. Réalités

sociales, Losanna 1996 pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 15. Auflage, Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70

e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage,

Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61).

Dagli

atti dell'incarto risulta che il 12 febbraio 2008 la datrice di lavoro, __________,

ha inviato all'assicurata (con copia al consulente del personale dell'URC __________)

uno scritto del seguente tenore:

"

(...)

Nei giorni "di prova" la signora è

sempre stata gentile, premurosa nei confronti delle clienti e miei .

Il 1° giorno di lavoro venerdì 1° febbraio, avevo

fatto piccole osservazioni con gentilezza, in quanto ritenevo corretto darle

informazioni riguardo al mio metodo di lavoro, per risposta mi risponde con tono

che non è un'apprendista che il lavoro lo sa fare e "lo faccio come

voglio" tra l'altro per tutta la giornata il suo comportamento è stato

improntato alla freddezza assoluta verso la titolare e verso le clienti ... 2°

giorno lavorativo sabato 2 febbraio avevo espressamente segnato sull'agenda di

lavoro che avrei avuto assoluta necessità del suo aiuto per un lavoro

complicato. Lei ha volontariamente eluso di aiutarmi, inserendo a mia

insaputa altri clienti.

A causa di ciò il lavoro del datore di lavoro si

è accumulato portando all'impossibilità effettuare la pausa (datore di lavoro +

impiegato). A seguito della mancata concessione della pausa (richiesta alle 14

quando il negozio chiude alle 15.00) lei si è permessa di insultarmi davanti a

4 clienti, ciò non è tollerabile! In tutta onestà non posso continuare un

rapporto di lavoro con lei che ha oltretutto mostrato 2 facce completamente

diverse una dall'altra (comincio a capire come mai faccia fatica a trovare un

posto di lavoro)." (Doc. 72)

La

datrice di lavoro il 20 febbraio 2008 ha poi così motivato il licenziamento del

2 febbraio 2008:

Considerandi

"

Con la presente confermo il licenziamento

in tronco del 2 febbraio 2008 a seguito di insulti da lei proferiti al

cospetto di quattro clienti e della signora che si occupa della ricostruzione

delle unghie." (Doc. 56)

Il 25

febbraio 2008 la datrice di lavoro ha fornito alla Cassa di disoccupazione le

seguenti precisazioni:

"

richiami scritti non ve ne sono stati in quanto

nei due giorni che ha lavorato presso il mio salone ha tenuto i comportamenti

scorretti che hanno causato il licenziamento in tronco..

L'assicurata ha violato le direttive da me

impartitele (modo di lavorare e di eseguire certi tipi di lavori), non ha

rispettato la mia persona ed inoltre con il suo comportamento tenuto in

presenza di mie clienti (insulti nei miei confronti) ha cagionato un danno di

immagine che ancora oggi le clienti presenti in negozio il 2 febbraio mi fanno

rimarcare." (Doc. 57).

Sentita

dalla Cassa di disoccupazione il 3 marzo 2008 __________ si è così espressa:

"

In quale data ha comunicato esattamente

all'assicurata il licenziamento con effetto immediato?

Ho comunicato il licenziamento con effetto

immediato il giorno sabato 02 febbraio 2008 dopo gli incresciosi avvenimenti

menzionati nei miei precedenti scritti. Infatti la Signora RI 1 ha mancato di

rispetto alla sottoscritta in presenza di clienti nel salone, fatto

assolutamente grave ed inaccettabile per la sottoscritta che reputo sia

sufficiente per un licenziamento con effetto immediato (rottura del rapporto di

fiducia).

Corrisponde al vero che ha impiegato la

Signora RI 1 anche durante il mese di gennaio 2008? Nel caso affermativo,

quante ore, in quali giorni e quale importo ha percepito?

Si, ho pagato per tali prestazioni la somma di

fr. 1'600.00 netti. Per le altre informazioni vedi le domande precedenti.

E' in grado di fornire una prova dell'avvenuto

versamento a favore della signora RI 1?

No, non sono in grado di fornire alcuna ricevuta,

pagavo giornalmente la Signora RI 1.

La Signora __________ ha potuto prendere

visione del verbale redatto il giorno 25.02.2008 e sottoscritto sia dalla

Signora RI 1 che dalla testimone Signora __________. Ha ulteriori osservazioni

da aggiungere?

Si, vorrei esprimervi alcune considerazioni in

base a quanto indicato dalla Signora RI 1. Mi sembra normale che la

sottoscritta abbia rivolto delle osservazioni costruttive sull'operato della

collaboratrice in quanto nuova assunta. Chiaramente nel mio salone vigono delle

regole e dei sistemi di lavoro, pertanto mi sembra alquanto normale che possa

porgere delle osservazioni. Tali osservazioni sono sempre state rivolte in modo

gentile. II giorno venerdì primo febbraio 2008, per esempio, ho richiesto alla

signora RI 1 di alzare gli appoggia piedi mentre svolgeva un lavaggio ad una

cliente. Come potete vedere un'osservazione del tutto normale; in quella

giornata sono state poi formulate altre osservazioni in quanto la signora RI 1

ha commesso degli errori (es. ha applicato in modo erroneo il colore ad una mia

cliente, ecc.), ma vorrei sottolineare che le osservazioni da parte mia sono

sempre state formulate in modo pacato ed

educato.

Il sabato 02 febbraio 2008 ha eluso

volontariamente degli ordini da me impartiti più volte nei giorni precedenti e

scritti in agenda, inserendo a mia insaputa un cliente. A causa di ciò il

lavoro si è accumulato pertanto la pausa pranzo è stata annullata per entrambi.

Infatti tutti i clienti quel giorno hanno subito notevoli ritardi ai loro

appuntamenti." (Doc. 56)

Dal canto

suo l'assicurata è stata sentita dalla Cassa di disoccupazione il 25 febbraio

2008.

In quell'occasione RI 1 si è così espressa:

"

Signora RI 1, durante i circa 14 giorni di

lavoro svolti da parte sua presso il Salone __________, la datrice di lavoro le

ha fatto delle osservazioni in merito al suo operato?

Non ho mai ricevuto alcuna osservazione negativa

sul mio operato ne in forma scritta ne tanto meno in modo verbale. Anzi,

secondo sia la mia datrice di lavoro che rispettivamente i clienti, la

sottoscritta svolgeva in modo corretto la propria mansione.

Corrisponde al vero che, di fronte ai clienti,

ha "insultato" la sua datrice di lavoro?

No, contesto categoricamente di aver insultato,

sia in presenza di clienti che da sola, la datrice di lavoro. Confermo di non

aver mai litigato od aver avuto problemi con la datrice di lavoro.

Da tutta la documentazione fornita, risultano

alcune incongruenze. Infatti viene inizialmente menzionato che ha lavorato 14

giorni circa, mentre nella lettera di licenziamento del 20.02.2008 risulta un

licenziamento con effetto immediato a decorrere dal 02.02.2008, cioè il secondo

giorno di lavoro. Ci può delucidare in merito?

Il secondo giorno, cioè il 02.02.2008, la datrice

di lavoro mi ha chiesto le chiavi del negozio, motivando tale richiesta con il

fatto che si sarebbe assentata per ferie e che al suo rientro avremmo discusso

se continuare o meno il rapporto di lavoro.

Quale motivazione le ha comunicato per

rescindere il rapporto di lavoro?

Inizialmente sono stata contattata dalla Signora __________,

datrice di lavoro, chiedendomi se ero disponibile ad effettuare un periodo di

prova di tre mesi, in nero, proposta da me rifiutata. Durante il

mese di gennaio 2008 ho svolto 14 giorni di lavoro non dichiarati ed

attualmente non ancora retribuiti. Dal 01.02.2008 è stato poi ufficializzato il

rapporto di lavoro tramite contratto e con data d'inizio 01.02.2008.

Da venerdì 01.02.2008, sembrava che ogni cosa che

svolgessi fosse sbagliata. Strano, visto e considerato che nei 14 giorni

antecedenti lavorati in nero presso di lei la stessa non si era mai lamentata

di me, anzi, prova ne è il fatto che sono stata assunta dal 01.02.2008. Alla

sera di venerdì, ho cercato di parlare con la datrice di lavoro circa le sue

osservazioni, discussione avvenuta in modo civile. Credevo che fosse poi stato

risolto tutto, ma vista la situazione attuale mi sbagliavo.

Sabato ho iniziato la mia attività lavorativa e,

purtroppo, sono entrata nel negozio ed ho subito notato che la datrice di

lavoro mi evitava e non mi rivolgeva la parola. In seguito ho chiesto la possibilità

di potermi assentare per pranzo, richiesta negata. Con tono minaccioso mi disse

che dal negozio prima delle 15.30 non sarei uscita; abbiamo avuto uno scambio

di opinioni, comunque non aggressive come indicate nei suoi scritti e, in conclusione

la datrice di lavoro mi ha richiesto le chiavi." (Doc. B)

Il 12

marzo 2008 l'assicurata si è ancora così espressa:

"

Conferma i fatti avvenuti in data 02.02.2008?

Confermo che la datrice di lavoro aveva indicato

sull'agenda di esigere il mio aiuto il giorno 02.02.2008. Ho effettivamente

fissato un appuntamento con un cliente (aveva bisogno urgente) per le ore

09.

, in concomitanza con l'altra cliente. Ho impiegato 15 minuti per il

taglio e poi sono stata disponibile per l'altra cliente. Non corrisponde al vero

che vi erano altri clienti in attesa." (Doc. D)

Nella sua

sentenza del 2 giugno 2008 nella causa DI.2008.428 il Pretore del Distretto di __________

ha innanzitutto ricordato che:

"

(...)

che in data 2

febbraio 2008 ha avuto luogo - in presenza della Signora __________ e quattro clienti - una

discussione sul po­sto di lavoro tra RI 1 e

la gerente sig.ra __________ (cfr.

doc. G e E). La discussione è successivamente proseguita con toni animati in uno stanzino del negozio la cui

porta era rima­sta socchiusa. In questa circostanza, secondo l'unica

teste pre­sente ai fatti, la convenuta

avrebbe ordinato all'istante di riconse­gnare le chiavi e l'ha licenziato con effetto immediato sulla base dei fatti descritti nel doc. E (cfr. teste

Spadola); (...)" (Doc. H, pag. 2)

Il

giudice civile ha poi sottolineato quanto segue:

"

(...)

Dalla testimonianza dell'unica teste risulta che

il diverbio tra le parti era particolarmente accesso e "la tensione si

tagliava con le forbici". Non è al contrario dimostrato, come sostiene la

convenu­ta, che l'istante abbia avuto un comportamento gravemente ingiu­rioso

nei suoi confronti e perlopiù davanti ai clienti. Anche se il diverbio era

acceso non appare aver trasceso quello di un "normale" momento di

rabbia e di uno scambio di vedute anima­to. Non risulta che l'istante abbia

utilizzato connotati ingiuriosi o abbia oltrepassato i limiti di un'accesa

discussione. La convenuta ritiene di non poter più continuare un rapporto di

lavoro con l'istante, avendo oltretutto dimostrato due personalità diverse. Non

è sufficiente, per giustificare un licenziamento in tronco, che il rapporto di

lavoro fra le parti sia soggettivamente logorato. Questo litigio è avvenuto in

uno stanzino e quindi non in presen­za di clienti.

Anche se il comportamento dell'istante non è

probabilmente irreprensibile e sembra sia stata lei ad alzare la discussione,

visto che si è trattato di un caso isolato, sarebbe stato auspicabile un

ammonimento preventivo o una disdetta nei termini ordinari;

che il dipendente licenziato in tronco

ingiustamente ha diritto di ricevere quanto avrebbe percepito sino al termine

ordinario di di­sdetta. In concreto, il termine di disdetta sarebbe stato,

conformemente all'art. 335b cpv. 1 CO e all'art. 7.1 CCL , di sette gior­ni;

che nella specie la convenuta non ha ancora

versato lo stipendio concernente i 14 giorni del mese di gennaio pari a Fr.

1'600.-- e i nove giorni del mese di febbraio (due lavorativi e sette dovuti a

seguito del licenziamento in tronco ingiustificato) pari a Fr. 993.--. Difatti,

l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento dello stipendio incombe al datore di

lavoro e in concreto - come detto - la conve­nuta non vi ha fatto fronte;

(...)" (Doc. H, pag. 7)

Chiamato

ora a pronunciarsi alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale constata

che l'assicurata è stata licenziata dopo un'accesa discussione sorta tra lei e

la sua datrice di lavoro. Tale discussione è stata verosimilmente provocata dal

fatto che la ricorrente non aveva seguito le direttive della datrice di lavoro.

In particolare la dipendente aveva inserito una cliente non prevista e ha provocato

di conseguenza un ritardo nei lavori programmati, ciò che ha portato la datrice

di lavoro ad annullare la pausa pranzo.

Questa circostanza

ha scatenato la reazione verbale della ricorrente e, come conseguenza, il

licenziamento.

In simili

condizioni questo Tribunale non può che ritenere l'assicurata colpevole del

proprio stato di disoccupazione e confermare nel suo principio la sanzione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a

OADI, in quanto essa è stata licenziata senza avere violato il proprio obbligo

di diligenza, almeno a causa del suo comportamento.

Questo

Tribunale, tenuto conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive

del caso (si trattava del secondo giorno di lavoro dopo l'inizio del contratto

del 17 gennaio 2008, cfr. Doc. 70; il licenziamento è avvenuto durante il

periodo di prova; durante i 14 giorni di lavoro in gennaio non vi sono stati

problemi visto che RI 1 è stata poi assunta con regolare contratto; secondo

quanto accertato dal giudice civile "non risulta che l'istante abbia

utilizzato connotati ingiuriosi o abbia oltrepassato limiti di un'accesa

discussione") ritiene tuttavia che una sospensione di 31 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione sia eccessiva.

Una

sospensione per colpa di media gravità, rispetta invece il principio della

proporzionalità (cfr. le sentenze federali riassunte al consid. 2.5).

Del

resto, altri comportamenti scorretti dalla ricorrente (come quello di non avere

dichiarato all'assicurazione contro la disoccupazione il lavoro svolto in

gennaio, cfr. Doc. 130; risposta "NO" alla domanda n. 1), fanno

oggetto di procedimenti separati (cfr. Doc. 14 e Doc. 44).

In

conclusione l'entità della sanzione deve pertanto essere ridotta da 31 a 18

giorni.

2.7

A titolo

abbondanziale il TCA constata che la Cassa di disoccupazione, già il 15 aprile

2008, ha informato di un possibile caso di lavoro nero l'Ufficio cantonale del

lavoro (cfr. Doc. 33), il quale il 22 aprile 2008 ha girato la segnalazione

all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (cfr. Doc. 6).

L'Ufficio

dell'ispettorato del lavoro il 9 maggio 2008 ha poi allestito un rapporto (cfr.

Doc. 1), che è stato ricevuto dall'Ufficio di sorveglianza del lavoro.

Quest'ultimo

ha poi predisposto ulteriori accertamenti il 19 giugno 2008 (cfr. Doc. 2).

Alla luce

di quanto affermato nel ricorso (cfr. consid. 1.5) e visto che nell'incarto non

figura una lista della documentazione allegata alla lettera del 15 aprile 2008,

qualora non l'abbia già fatto, la Cassa è invitata a completare immediatamente la

propria segnalazione indicando quanto emerso il 25 febbraio 2008 (cfr. Doc.

62b, dichiarazione di __________).

Sulle

competenze reciproche dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

(USML) e dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (USL), cfr. gli art. 2 e 3

del Regolamento della Legge d'applicazione della Legge federale concernente

condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera

e misure collaterali (LDist) e dalla Legge federale concernente i provvedimenti

in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell'11 marzo 2008.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto

e la decisione su opposizione del 4 agosto 2008 è modificata nel senso che RI

1 è sospesa per 18 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. La Cassa CO

1 verserà a RI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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