38.2008.52
Ricorso irricevibile. L'assicurato,nonostante l'assegnaz.dapprima di un termine di 20gg e in seguito di un ultimo term.perent.di 10gg per completare il ricorso con comminatoria di irricevib.,non ha co
10 novembre 2008Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2008.52
Data decisione, Autorità:
10.11.2008, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile. L'assicurato,nonostante l'assegnaz.dapprima di un termine di 20gg e in seguito di un ultimo term.perent.di 10gg per completare il ricorso con comminatoria di irricevib.,non ha completato lo stesso
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 3 LPTCA
art. 4 cpv. 3 LPTCA
art. 13 cpv. 4 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.52
dc/gm
Lugano
10 novembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 agosto
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
letti ed esaminati gli
atti;
richiamato il decreto
dell'8 settembre 2008 con il quale, costatato che il ricorso (cfr. Doc. I) non
ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile
1961 (LPAss, in vigore fino al 30 settembre 2008) è stato assegnato
all'assicurato un termine di 20 giorni per completare il ricorso con
l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine assegnato, il Tribunale non
sarebbe entrato nel merito (cfr. Doc. III);
constatato che
l'assicurato non ha completato il ricorso;
visto inoltre il
decreto del 16 ottobre 2008 con il quale il Tribunale ha assegnato al
ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso,
con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe
stato dichiarato irricevibile (cfr. Doc. IV);
preso atto del fatto che l'assicurato non ha completato il ricorso;
rilevato che neppure con lo scritto datato 26 ottobre 2008 inviato
alla Cassa CO 1 (cfr. Doc. V1) RI 1 ha completato in modo sufficiente il
proprio ricorso;
ricordato che secondo la giurisprudenza federale, "se nel
procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo
alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti
formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far
prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura,
esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la
decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF
118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363)." (cfr. STF K 62/06 del 21 maggio 2007. Vedi pure: STF 8C_32/2008 del
20 marzo 2008 – "(...) müssen sachbezogen sein, damit aus der
Beschwerdeschrift ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb der angefochtene
Entscheid beanstandet wird (vgl. BGE 131 II 449 E. 1.3 S. 452, 123 V 335 E. 1
Fatti
S. 337 f. mit weiteren Hinweisen) (...)" –; STFA I 624/05 del 27
aprile 2006 e STFA C 236/05 del 10 novembre 2005);
richiamati gli
art. 3, 4 cpv. 3 e 13 cpv. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca);
decreta 1. Il ricorso non è ricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
Considerandi
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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