38.2008.53
Sosp.di 5 gg per non essersi presentata al colloquio di consulenza. In casu giustificazioni addotte non sono dei validi motivi per non presentarsi all'appuntam.Mancata comparsa dovuta a errore.Non si
11 dicembre 2008Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2008.53
Data decisione, Autorità:
11.12.2008, TCA
Titolo:
Sosp.di 5 gg per non essersi presentata al colloquio di consulenza. In casu giustificazioni addotte non sono dei validi motivi per non presentarsi all'appuntam.Mancata comparsa dovuta a errore.Non si è scusata spontan.ma ha atteso rich.di giustif.Ass.tuttavia mai sospesa prima.Penalità ridotta a 1 g
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 21 OADI
art. 22 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.53
rs
Lugano
11 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 luglio
2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di
Locarno, 6600 Locarno
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 23 luglio 2008 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 9
giugno 2008 con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurata non si è presentata a
un colloquio di consulenza previsto il 21 maggio 2008 alle ore 14:30 (cfr. doc.
A, 1/5).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 23 luglio 2008 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, di
annullare la sanzione inflittale. In via subordinata, essa ha contestato
l’entità della stessa, ritenendo che non sia stato applicato il principio di
proporzionalità.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto, da una
parte, che alla luce della giurisprudenza federale una dimenticanza a un
colloquio non è sempre punibile: è dato un comportamento sanzionabile quando un
assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non
quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione.
Dall’altra,
che la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa
e che lei sinora ha dimostrato un comportamento corretto, come pure di prendere
sul serio i suoi doveri di assicurata (cfr. doc. I).
1.3. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha invitato l’URC a indicare se l’assicurata, nei periodi in
cui ha ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione precedentemente alla
fattispecie del maggio 2008, è stata o meno già sospesa a causa di un
comportamento sanzionabile dall’Ufficio stesso, dalla Cassa competente e /o
dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. V).
Il 19
novembre 2008 il consulente – capogruppo dell’URC ha risposto che RI 1 non è
mai stata sanzionata da URC, casse disoccupazione o Sezione del lavoro durante
la sua permanenza in disoccupazione (cfr. doc. VI).
1.5. I doc. V e
VI sono stati inviati all’assicurata per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni (cfr. doc. VII).
L’insorgente
è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
alle indennità di disoccupazione per non avere presenziato al colloquio di
consulenza del 21 maggio 2008.
2.3. L'art. 17
cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato
personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve
osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17
cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata
in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su
istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a
partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21
OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000,
prevede che:
"
Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve
presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il
servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire
di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.
(cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei
colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui
si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui
risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si
svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22
OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di
controllo":
"
Il primo colloquio di consulenza e di controllo
si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato
per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un
colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al
mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al
collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a
tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria
secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca
almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv.
3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa
con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un
giorno. (cpv. 4)."
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.4. In una
sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101
segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per
stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver
partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Fatti
I
medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una
seduta informativa.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima
Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una
sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,
non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e
non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato
puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una
successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano
certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la
dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza
federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non
presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli
non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi
più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,
poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era
intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma
immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio
di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre
avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro,
in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la
sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerandi
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In
un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una
sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di
consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli
appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza
a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una
penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in
questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver
presenziato ad un appuntamento.
Nella
sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA
2000.
pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul
caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di
controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i
precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese
tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di
dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì
17.
L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi
manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del
personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,
egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul
serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti
oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre
adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine
quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la
circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver
rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una
sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che
l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non
avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata
con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di
apprezzamento.
Il TFA,
in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6
giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di
consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11
dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa
al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo
avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della
sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto
egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di
collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di
presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato
inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13
febbraio 2003.
In una
sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che
non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,
ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità
non era giustificata.
Infatti,
nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato
avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,
il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione
all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il
giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua
assenza.
Infine,
in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha
confermato la propria giurisprudenza:
"
2.2
Wohl kommt den Beratungs- und
Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,
ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu
Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,
Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer
Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein
Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn
ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit
nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine
Pflichten als Arbeitsloser
und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000
Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In
quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità
inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento
fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa
lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso
di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6
Riguardo
alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le
direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da
applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.
D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).
In una
sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,
(C
268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:
"
(…)
Aus dem Umstand, dass die
Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund
alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten
RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.
Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die
Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.
30.
Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des
theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.
Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht
bundesrechtskonform."
(STFA del 22 dicembre 1998
nella causa C., C 268/98 Hm)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza
nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata
in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.7
Va
riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo
hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C
268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre
1998.
nella causa R., C 336/98).
Infatti,
la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per
reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare
l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per
ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo
motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle
quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La
giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare
(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del
7.
agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il
compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una
corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con
i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti
abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità
al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine,
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito
la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di
consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare
questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi
dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente
effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).
2.8
Nell'evenienza concreta
l'assicurata non si è presentata al colloquio di consulenza fissato per il 21
maggio 2008 alle ore 14:30 presso l’URC di __________.
Il suo consulente del
personale, conseguentemente, con decisione formale del 9 giugno 2008 l’ha
sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. 1/5; consid. 1.1.).
Questo provvedimento è
stato confermato con decisione su opposizione del 23 luglio 2008 (cfr. doc. A;
consid. 1.1.).
Prima di
emanare la decisione formale, e meglio il 27 maggio 2008, l'URC, tramite
l’invio di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato la ricorrente a
motivare, entro il 6 giugno 2008, la propria assenza al colloquio,
sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale
comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione
(cfr. doc. 1/7).
Dopo aver
contattato telefonicamente il proprio consulente del personale, l’insorgente,
il 5 giugno 2008 tramite un messaggio di posta elettronica, ha indicato che:
"
intendo rinnovarle le mie scuse per iscritto,
circa la mia assenza al colloquio previsto per il 21.05. Come ho avuto modo di
esporle telefonicamente, purtroppo non poso addurre dei motivi gravi tali da
giustificare in senso stretto la mia assenza, né tanto meno posso produrre dei
documenti comprovanti la mia impossibilità a dare seguito all’appuntamento.
Le settimane precedenti mi
sono trovata sotto pressione e il sovraccarico lavorativo (dovuto anche al
cumulo di giorni festivi) sommato a qualche difficoltà di ordine personale e
allo stato di salute non ottimale, hanno fatto sì che ho perso il controllo
della mia agenda privata. In sostanza ero convinta che l’appuntamento fosse la
settimana successiva, omettendo di fare puntualmente le necessarie verifiche.
Sono
veramente spiacente della mia mancanza e spero nella sua comprensione, in modo
da non dover pagare finanziariamente questo temporaneo momento di smarrimento.”
(Doc. 1/6)
Al
riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo alla ricorrente la
"Richiesta di giustificazione" citata, le ha dato l'opportunità di
giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato
provvedimento nei suoi confronti.
Di
conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito
dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di
opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C
44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).
2.9
Nel caso di
specie è incontestato che l'insorgente non ha presenziato al colloquio del 21
maggio 2008.
Come
stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise
situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente
da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri
che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di
prestazioni.
La
ricorrente ha fatto valere di non essersi presentata presso l’URC per errore,
in seguito a un sovraccarico di lavoro nelle settimane precedenti, sommato a
qualche difficoltà personale, oltre che a uno stato di salute non ottimale.
Essa ha precisato di essere stata convinta che l’appuntamento fosse stato
fissato per la settimana successiva (cfr. doc. 1/6, 1/4).
Queste
giustificazioni non costituiscono, tuttavia, dei validi motivi per non
presentarsi a un colloquio.
In
particolare per quanto attiene alle condizioni di salute non ottimali, va
osservato che agli atti non risulta alcun attestato medico atto a sostanziare
quanto sostenuto dall’assicurata.
Per
costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute devono, in effetti,
essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18
aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA del 10 settembre 1996 nella
causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351,
consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA
del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella
causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del
6.
maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa
C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
La
mancata presenza dell’assicurata al colloquio del 21 maggio 2008 è comunque
dovuta semplicemente a un errore e non a indifferenza o disinteresse, come
dalla stessa sostenuto.
Tuttavia
dalle carte processuali si evince che l’insorgente non si è scusata per non
avere presenziato al colloquio del 21 maggio 2008 di sua spontanea volontà,
bensì ha atteso la “Richiesta di giustificazione” dell’amministrazione (cfr.
doc. III).
Tale
circostanza non è peraltro stata contestata dalla ricorrente.
Essa è,
d’altronde, al suo terzo termine quadro (cfr. doc. III), per cui doveva essere
ben consapevole dell’attenzione che occorre prestare agli appuntamenti con
l’amministrazione.
In simili condizioni,
questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono gli estremi per
sanzionare l'assicurata sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.10
Per quanto
concerne l’entità della sospensione, giova evidenziare che l’amministrazione,
rispondendo a una esplicita domanda del TCA (cfr. doc. V), ha attestato che il
comportamento dell’insorgente durante i periodi in cui ha controllato la
disoccupazione non è mai stato oggetto di sanzione (cfr. doc. VI).
E’ vero
che l’assicurata si è presentata con 15 minuti di ritardo al colloquio del mese
di gennaio 2008 e che il medesimo, conseguentemente, è stato rinviato alla
settimana successiva (cfr. doc. 3/7).
E’ altrettanto
vero, tuttavia, che al riguardo l’URC non ha emesso alcun provvedimento.
La
penalità di cinque giorni inflitta all’assicurata dall’URC non rispetta,
pertanto, il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere
ridotta, alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra, a 1 giorno
(cfr. consid. 2.4., in particolare cfr. STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998;
STCA 38.2000.305 del 27 agosto 2001)
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 23 luglio 2008 dell’URC di __________ è annullata
e riformata nel senso che RI 1 è sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 1 giorno.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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