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Decisione

38.2008.53

Sosp.di 5 gg per non essersi presentata al colloquio di consulenza. In casu giustificazioni addotte non sono dei validi motivi per non presentarsi all'appuntam.Mancata comparsa dovuta a errore.Non si

11 dicembre 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una

seduta informativa.

Le

principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella

decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima

Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una

sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito

che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,

non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e

non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato

puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una

successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha

nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano

certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la

dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza

federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non

presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli

non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi

più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

In

quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,

poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era

intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma

immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio

di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre

avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per contro,

in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la

sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato

l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato

subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa

richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerandi

in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si

trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la

penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse

giustificata.

In

un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha

annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una

sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di

consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli

appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza

a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una

penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in

questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver

presenziato ad un appuntamento.

Nella

sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA

2000.

pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul

caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di

controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i

precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese

tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di

dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì

17.

L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi

manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del

personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,

egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul

serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti

oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre

adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine

quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la

circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver

rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

In una

sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che

l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non

avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata

con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di

apprezzamento.

Il TFA,

in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6

giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di

consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11

dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa

al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo

avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della

sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto

egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di

collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di

presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato

inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13

febbraio 2003.

In una

sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che

non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,

ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità

non era giustificata.

Infatti,

nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato

avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,

il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione

all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il

giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua

assenza.

Infine,

in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha

confermato la propria giurisprudenza:

"

2.2

Wohl kommt den Beratungs- und

Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,

ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu

Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,

Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer

Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein

Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn

ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit

nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine

Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000

Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

In

quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità

inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento

fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

2.5

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa

lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso

di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6

Riguardo

alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le

direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da

applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.

D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

In una

sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,

(C

268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

"

(…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten

RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.

Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die

Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.

30.

Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des

theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.

Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht

bundesrechtskonform."

(STFA del 22 dicembre 1998

nella causa C., C 268/98 Hm)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza

nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata

in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.7

Va

riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato

dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo

hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C

268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre

1998.

nella causa R., C 336/98).

Infatti,

la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per

reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare

l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per

ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo

motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle

quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

La

giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare

(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del

7.

agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il

compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una

corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con

i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito

la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di

consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare

questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente

effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

2.8

Nell'evenienza concreta

l'assicurata non si è presentata al colloquio di consulenza fissato per il 21

maggio 2008 alle ore 14:30 presso l’URC di __________.

Il suo consulente del

personale, conseguentemente, con decisione formale del 9 giugno 2008 l’ha

sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. 1/5; consid. 1.1.).

Questo provvedimento è

stato confermato con decisione su opposizione del 23 luglio 2008 (cfr. doc. A;

consid. 1.1.).

Prima di

emanare la decisione formale, e meglio il 27 maggio 2008, l'URC, tramite

l’invio di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato la ricorrente a

motivare, entro il 6 giugno 2008, la propria assenza al colloquio,

sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale

comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione

(cfr. doc. 1/7).

Dopo aver

contattato telefonicamente il proprio consulente del personale, l’insorgente,

il 5 giugno 2008 tramite un messaggio di posta elettronica, ha indicato che:

"

intendo rinnovarle le mie scuse per iscritto,

circa la mia assenza al colloquio previsto per il 21.05. Come ho avuto modo di

esporle telefonicamente, purtroppo non poso addurre dei motivi gravi tali da

giustificare in senso stretto la mia assenza, né tanto meno posso produrre dei

documenti comprovanti la mia impossibilità a dare seguito all’appuntamento.

Le settimane precedenti mi

sono trovata sotto pressione e il sovraccarico lavorativo (dovuto anche al

cumulo di giorni festivi) sommato a qualche difficoltà di ordine personale e

allo stato di salute non ottimale, hanno fatto sì che ho perso il controllo

della mia agenda privata. In sostanza ero convinta che l’appuntamento fosse la

settimana successiva, omettendo di fare puntualmente le necessarie verifiche.

Sono

veramente spiacente della mia mancanza e spero nella sua comprensione, in modo

da non dover pagare finanziariamente questo temporaneo momento di smarrimento.”

(Doc. 1/6)

Al

riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo alla ricorrente la

"Richiesta di giustificazione" citata, le ha dato l'opportunità di

giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato

provvedimento nei suoi confronti.

Di

conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito

dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di

opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C

44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).

2.9

Nel caso di

specie è incontestato che l'insorgente non ha presenziato al colloquio del 21

maggio 2008.

Come

stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise

situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente

da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri

che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di

prestazioni.

La

ricorrente ha fatto valere di non essersi presentata presso l’URC per errore,

in seguito a un sovraccarico di lavoro nelle settimane precedenti, sommato a

qualche difficoltà personale, oltre che a uno stato di salute non ottimale.

Essa ha precisato di essere stata convinta che l’appuntamento fosse stato

fissato per la settimana successiva (cfr. doc. 1/6, 1/4).

Queste

giustificazioni non costituiscono, tuttavia, dei validi motivi per non

presentarsi a un colloquio.

In

particolare per quanto attiene alle condizioni di salute non ottimali, va

osservato che agli atti non risulta alcun attestato medico atto a sostanziare

quanto sostenuto dall’assicurata.

Per

costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute devono, in effetti,

essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18

aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA del 10 settembre 1996 nella

causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351,

consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA

del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella

causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del

6.

maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa

C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

La

mancata presenza dell’assicurata al colloquio del 21 maggio 2008 è comunque

dovuta semplicemente a un errore e non a indifferenza o disinteresse, come

dalla stessa sostenuto.

Tuttavia

dalle carte processuali si evince che l’insorgente non si è scusata per non

avere presenziato al colloquio del 21 maggio 2008 di sua spontanea volontà,

bensì ha atteso la “Richiesta di giustificazione” dell’amministrazione (cfr.

doc. III).

Tale

circostanza non è peraltro stata contestata dalla ricorrente.

Essa è,

d’altronde, al suo terzo termine quadro (cfr. doc. III), per cui doveva essere

ben consapevole dell’attenzione che occorre prestare agli appuntamenti con

l’amministrazione.

In simili condizioni,

questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono gli estremi per

sanzionare l'assicurata sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.10

Per quanto

concerne l’entità della sospensione, giova evidenziare che l’amministrazione,

rispondendo a una esplicita domanda del TCA (cfr. doc. V), ha attestato che il

comportamento dell’insorgente durante i periodi in cui ha controllato la

disoccupazione non è mai stato oggetto di sanzione (cfr. doc. VI).

E’ vero

che l’assicurata si è presentata con 15 minuti di ritardo al colloquio del mese

di gennaio 2008 e che il medesimo, conseguentemente, è stato rinviato alla

settimana successiva (cfr. doc. 3/7).

E’ altrettanto

vero, tuttavia, che al riguardo l’URC non ha emesso alcun provvedimento.

La

penalità di cinque giorni inflitta all’assicurata dall’URC non rispetta,

pertanto, il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere

ridotta, alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra, a 1 giorno

(cfr. consid. 2.4., in particolare cfr. STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998;

STCA 38.2000.305 del 27 agosto 2001)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 23 luglio 2008 dell’URC di __________ è annullata

e riformata nel senso che RI 1 è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 1 giorno.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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