38.2008.54
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14 gennaio 2009Italiano29 min
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Numero d'incarto:
38.2008.54
Data decisione, Autorità:
14.01.2009, TCA
Titolo:
Sosp.di 31gg per aver rifiutato un'occup.adeguata assegnata presso un hotel.Chiedendo vacanze in luglio l'ass.si è messa in condiz.di non essere assunta.Motivaz.addotta(partecipare a un rito relig.in memoria della madre)non valida.L'assenza avrebbe potuto essere pianificata alla fine della stagione
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 cpv. 1 e 2 LADI
art. 17 cpv. 2 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.54
DC/sc
Lugano
14 gennaio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 agosto
2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 agosto 2008 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato una precedente decisione del 16 luglio 2008 (cfr. Doc.
6) con la quale RI 1 è stata sospesa per 31 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli
dall'URC di __________ presso l'__________ ed l'__________ di __________, in
qualità di cameriera ai piani-lingerista (cfr. Doc. E).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata, rappresentata dal __________, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo la revoca della sanzione.
Il suo
patrocinatore al riguardo si è in particolare così espresso:
"
(...)
1) In
data 25 aprile 2008, il consulente dell'Ufficio Regionale di Collocamento (URC)
di __________, assegna alla nostra patrocinata un posto di lavoro a __________,
presso __________ in qualità di "cameriera ai piani e lingeria".
2)
Dopo avere telefonato subito e fissato un appuntamento per il giorno 27
aprile 2008 alle ore 17:30, l'assicurata si presenta per il colloquio, durante
questo colloquio, la signora RI 1, non ha minimamente
parlato di salario, l'argomento salario non è proprio stato discusso.
3)
Per quanto riguarda la richiesta di eventuali vacanze da potersi effettuare
nel mese di luglio 2008, questa è stata una richiesta, non è stata un'imposizione, la signora RI 1,
non ha messo la condizione che
se non erano accordate le vacanze in luglio 2008, non avrebbe accettato il
posto lavoro, la decisione è stata presa da parte dell'__________.
4)
La motivazione di questa richiesta anticipata di vacanze, è anche stata
motivata nelle osservazioni inviate alla Sezione del Lavoro, con lo scritto del
20.06.2008, nel quale è riportato che, la signora RI 1, si è limitata a
chiedere unicamente la possibilità di assentarsi per circa cinque giorni.
5)
Ci sembra esagerato, sostenere ora una sospensione di 31 giorni a causa di
una richiesta di un'eventuale possibilità di essere assenti dal lavoro per circa
cinque giorni nel mese di luglio.
6)
Sicuramente si può capire che nel mese di luglio, il lavoro nel settore
alberghiero sia più importante, non bisogna dimenticare però che, ai dipendenti
bisogna anche dare i giorni di liberi necessari per il riposo, in altre parole
con un po' di buona voglia da ambo le parti una soluzione si poteva sempre
trovare.
7)
Nel caso della signora RI 1, si ritiene che, l'__________ di __________, non
avesse bisogno di una cameriera ai piani e lingeria e, questo lo si può rilevare
dal formulario "esito, della candidatura" che l'__________ ha
compilato in data 29.04.2008.
(...)
9)
Si ritiene che, se alla signora RI 1 fosse stata data l'opportunità di un
colloquio e, di un chiarimento, oggi la stessa sarebbe occupata presso l'__________
di __________, purtroppo la signora __________, responsabile delle risorse
umane, ha preferito troncare ogni tipo di discussione, semplificando il tutto
con la frase 'La signora chiede vacanze in luglio e chiede più salario"." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 7 ottobre 2008 la Sezione del Lavoro, Ufficio giuridico propone di
respingere il ricorso e osserva in particolare:
"
(...)
1. La signora RI 1 (__________) si è riscritta in disoccupazione in
data 23 ottobre 2007 (5° termine quadro per la riscossione: 19.01.2007 -
18.01.2009; guadagno assicurato: CHF 3'476), alla ricerca di un impiego a tempo
pieno come cameriera ai piani/lingerista, ausiliare di pulizia. In data 7 agosto 2008 l'Ufficio
regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha annullato la
signora RI 1 dalla lista delle persone in cerca di un impiego, in quanto ha reperito
un'occupazione della durata di alcuni mesi (sino a circa il 15 ottobre 2008;
doc. 1)
(...)
3.
L'impiego quale cameriera ai piani e lingeria assegnato dall'URC il 25 aprile
2008 presso l'__________ a __________ presentava le seguenti caratteristiche:
posto libero dal 23 aprile 2008, occupazione a tempo pieno, durata prevista
sino al 31 ottobre 2008, orario di lavoro dalle 07.00 alle 16.15 da lunedì a
sabato e dalle 07.00 alle 15.45 la domenica, stipendio mensile minimo di CHF
3'300.- (doc. 1 e 2/1). II colloquio di lavoro è avvenuto il 27 aprile 2008,
con esito negativo. Al riguardo,
il potenziale datore di lavoro riferisce, con Esito della candidatura
datato 29 aprile 2008, che l'assicurata non è stata assunta in quanto "chiede
vacanze in luglio e chiede più stipendio" (2/3). Con Esito
dell'assegnazione datato 29 aprile 2008 la signora RI 1 ha così motivato la
sua mancata assunzione: "Durante l'esito del colloquio, chiedendo
quanti giorni di vacanza mi spettavano, la sig.ra __________ mi disse di
andarmene, e che il colloquio era finito" (doc. 2/2).
(...)
10.
Nella
presente fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l'impiego in
questione, assegnato dall'URC lo scorso mese di aprile, è adeguato ai sensi
dell'art. 16 cpv. 2 LADI. Del resto la ricorrente non solleva particolari
contestazioni al riguardo.
Per quanto attiene
invece alla questione delle vacanze, si constata che la signora RI 1, chiedendo
dei giorni di libero durante il mese di luglio, si è messa nella condizione di
non essere assunta. Infatti, nel ramo alberghiero, appare alquanto improbabile
che una simile richiesta, fatta nel periodo di maggior lavoro (mesi estivi),
possa essere presa in considerazione dal datore di lavoro. Quanto precede è del
resto stato confermato dall'__________, il quale, in occasione di un contatto
telefonico avvenuto lo scorso 15 luglio, ha dichiarato al servizio cantonale
che non sarebbe stato possibile concedere vacanze in luglio.
Infine, per quanto
concerne l'aspetto salariale, appare maggiormente probabile la versione fornita
dal potenziale datore di lavoro, a sapere che l'assicurata avrebbe chiesto uno
stipendio più elevato rispetto a quello previsto. Anche in questo caso la
signora RI 1, pretendendo un salario maggiore, ha posto il potenziale datore di
lavoro nella situazione di rinunciare alla sua candidatura.
Pertanto, detto
quanto sopra e alla luce della menzionata giurisprudenza, si ritiene il
comportamento dell'opponente parificabile al rifiuto di un'occupazione adeguata
e, conseguentemente, la sospensione decretata con la decisione contestata
giustificata." (Doc. III)
1.4. Il 16
ottobre 2008 il rappresentante dell'assicurata ha confermato il contenuto del
ricorso (cfr. Doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto
alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatale
dall’URC di __________ presso l'__________ di __________.
In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato è tenuto, in
ossequio all'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione
contro la disoccupazione (DTF 125 V 197 consid.
6b pag. 199; Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48), ad accettare l'occupazione adeguata propostagli e a intraprendere tutto
quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la
disoccupazione (STF 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008).
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a
seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI
che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha
sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto
alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza
relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle
autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)"
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38;
DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di
ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questa giurisprudenza
è stata ancora confermata, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio
2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der
Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________
vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch
sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen
Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen
gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem
laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines
Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der
Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter
fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages
(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als
abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene
ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit
Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR
2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]),
oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.
Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme
agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una
sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.4. L’art 16
cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è
tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione
che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione
contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali
del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in
cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes
unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen
Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und
gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft
nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den
maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche
kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen
werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte
Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA
del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.5. Il Tribunale
federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di
assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli
non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la
controparte non è d'accordo con la richiesta.
Al
riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è
così espressa:
"
Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,
als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.
November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,
insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der
Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte
der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann
keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines
Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber
verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen
Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht
einverstanden ist."
In una
sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008 l'Alta Corte ha stabilito che un
assicurato aveva ingiustificatamente rifiutato un'occupazione per motivi
salariali, rilevando:
"
Dagli atti di causa risulta che al termine della
settimana di test d'idoneità professionale, la ditta I.________ SA aveva
offerto all'opponente un'opportunità d'impiego quale operaio di fabbrica,
offerta che l'interessato, contrariamente a quanto da lui asserito nella
risposta al ricorso, ha però rifiutato, secondo quanto emerge dal rapporto
finale della ditta, per motivi salariali, ritenendo insufficiente la
rimunerazione dell'attività proposta. In virtù di queste dichiarazioni, sulla
cui veridicità non vi è motivo di dubitare, l'URC ha sottoposto il caso alla
Sezione del lavoro. (...)"
Su questo argomento B.
Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Une attitude hésitante est en principe déjà
fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre
l'emploi proposé.
Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est
à plus forte raison.
De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait
raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise
de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée
indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions
salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit
l'employeur à refuser de conclure le contrat
de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert
aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience
identiques.
Le refus d'un emploi convenable comprend en
définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison
d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,
retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation
insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister
une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien
d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,
il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur,
avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la
conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de
l'employeur ne permettent pas de justifier une
sanction. Par exemple, il
arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son
précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas
forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,
il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour
cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di
sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Considerandi
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.7
Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,
pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità
a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di
salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana
di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa
dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha
deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole
dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o
comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -
che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,
alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta
mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era
stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il
posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad
eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una
misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una
sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12
dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5
aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine,
in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la
sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego
di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata
determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è
effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.8
Nella
presente fattispecie il formulario "Assegnazione ad un posto di
lavoro" del 25 aprile 2008 contiene le seguenti indicazioni:
"
(...)
Ditta: __________
Persona di contatto: Sig.ra __________
Telefono: __________
E-mail:
Luogo di lavoro: __________
Posto libero: dal 23.04.2008
Professione: Cameriera ai piani e
lingeria
Osservazioni: Occupazione al: 100% Durata
d'impiego:
fino
al 31.10.2008
Pulizia delle
camere, fare i letti, lavare e stirare. Lavoro in piccolo gruppo, impegnata e
responsabile, affidabile, di buon carattere. Orario di lavoro: LU-SA dalle 7.00
alle 16.15 e domenica dalle 07.00 alle 15.45. (...)" (Doc. 2/1)
Nel
formulario "Esito dell'assegnazione" del 29 aprile 2008 l'assicurata,
dopo avere precisato che il 27 aprile 2008 ha avuto luogo un colloquio per
l'assunzione, l'assicurata si è così espressa:
"
Durante l'esito del colloquio, chiedendo quanti
giorni di vacanza mi spettavano, la sig.ra __________ mi disse di andarmene e
che il colloquio era finito." (Doc. 2/2)
Il 29
aprile 2008 __________ dell'__________, sul relativo formulario ha attestato
che l'assicurata non è stata assunta in quanto "chiede vacanze in luglio e
chiede più stipendio" (cfr. Doc. 2/3).
Il 21
giugno 2008 l'assicurata ha inoltrato le seguenti osservazioni alla Sezione del
lavoro:
"
(...)
Posso solamente confermare che il giorno 27
aprile 2008 alle ore 17:30, come da appuntamento telefonico del 25.04.2008, mi
sono presentata puntualmente al colloquio di assunzione con la signora C. __________.
Il colloquio non ha avuto esito positivo, ma non per i motivi citati della
signora __________. Confermo di aver chiesto la possibilità di avere nel mese
di luglio 5 giorni liberi per recarmi in __________ per un rito religioso,
riguardante il decesso della mamma, avvenuto nel febbraio 2008. Purtroppo sono
figlia unica e devo occuparmi totalmente e personalmente di tutti gli
adempimenti.
Per questa ragione mi sono permessa di chiedere
unicamente la possibilità di assentarmi ma solamente per cinque giorni e non
dieci. Mi è sembrato molto più corretto, chiedere prima di assumere il posto di
lavoro e non successivamente.
Non corrisponde al vero il fatto che ho chiesto,
al potenziale datore di lavoro un salario più elevato, in quanto ho sempre
lavorato entro i minimi contrattuali riconosciuti. (...)" (Doc. 5)
Da quanto
appena esposto risulta con evidenza che la motivazione per cui non si è perfezionato
il contratto di lavoro è la richiesta dell'assicurata di poter beneficiare di
un periodo di vacanze nel corso del mese di luglio.
Secondo
questo Tribunale, con questa richiesta di vacanze nel pieno della stagione
turistica, la ricorrente si è di fatto messa in condizione di non essere
assunta.
D'altra
parte le motivazioni addotte dalla ricorrente per giustificare tale assenza
(partecipare ad un rito religioso in memoria della mamma, deceduta nel corso
del mese di febbraio 2008) non erano pertinenti. L'assicurata avrebbe infatti
potuto pianificare tale assenza alla conclusione della stagione, così da dare
la priorità alla ripresa di un'attività lucrativa.
Di
conseguenza, avendo l'assicurata con il proprio comportamento impedito il
concretizzarsi di una possibile attività lucrativa, in un'occupazione che si
rivela per il resto adeguata (cfr. consid. 2.4), ella deve essere sospesa dal
diritto all'indennità di disoccupazione.
Anche
l'entità della sanzione è proporzionata alla gravità della colpa ragione per
cui la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
In
particolare una riduzione della sanzione di 31 giorni non entra qui in considerazione
in quanto, con la richiesta di un periodo di vacanze nel pieno della stagione
turistica, l'assicurata ha spinto il datore di lavoro a dubitare della sua
volontà di accettare l'impiego proposto e a scartare la sua candidatura, senza
ulteriori formalità (cfr. STF 8C_200/2008 del 15 settembre 2008).
In una
sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008 il Tribunale federale ha del resto
stabilito che non esistevano circostanze particolari suscettibili di
giustificare una sanzione di durata inferiore ai 31 giorni nel caso di un
assicurato che aveva rifiutato una proposta di lavoro "adducendo
ingiustificati motivi attinenti alla retribuzione e, in un secondo tempo, allo
stato di salute".
Alla luce
di quanto appena esposto può restare aperta la questione di sapere se
l'assicurata non è stata assunta anche a causa di pretese salariali eccessive
(su questo aspetto cfr. tuttavia le sentenze del Tribunale federale riprodotta
al consid. 2.5 e la STCA 38.2008.48 del 22 ottobre 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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