38.2008.55
Ricorso per denegata giustizia respinto. Gli accertamentio della Sezione del lavoro sono durati 5 mesi, poi trasmesso rapporto alla Cassa: durata non eccessiva. Inoltre competente per appurare il diri
4 dicembre 2008Italiano24 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2008.55
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia respinto. Gli accertamentio della Sezione del lavoro sono durati 5 mesi, poi trasmesso rapporto alla Cassa: durata non eccessiva. Inoltre competente per appurare il diritto a prestaz. è la Cassa. Non risulta che l'ass. abbia sollecitato una decisione formale alla Cassa
DENEGATA GIUSTIZIA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
art. 29 cpv. 2 COST
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.55
DC/sc
Lugano
4 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 si è
iscritto in disoccupazione dal 1° aprile 2008 (cfr. Doc. B).
Il 2
ottobre 2008 l'assicurato ha fatto inoltrare presso il TCA un ricorso per
denegata giustizia.
Il suo
patrocinatore rileva, sostanzialmente, che sono ormai trascorsi 6 mesi dal
momento in cui è stata inoltrata la richiesta di prestazioni per cui
l'amministrazione, che oltretutto il 18 agosto 2008 aveva sentito l'assicurato,
disponeva di tutti gli elementi necessari per emettere una decisione formale,
peraltro richiesta per iscritto il 9 settembre 2008 (cfr. Doc. I).
1.2. Nella sua
risposta del 27 ottobre 2008 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso, non ritenendo di avere commesso un diniego di giustizia.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(...)
1. Il
signor RI 1 (__________) si è riscritto in disoccupazione in data 1° aprile
2008, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come autista magazziniere,
autista di camion, magazziniere-fattorino (doc. 1).
Dallo scorso 1°
settembre l'assicurato non figura più iscritto quale persona in cerca di un
impiego, in quanto dalla medesima data ha iniziato un'attività lavorativa come
tassista (doc. 1).
2.
II 28 maggio 2008 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha trasmesso all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in
seguito: UG) una segnalazione per presunto lavoro nero ad opera del signor RI 1,
in relazione ad un esercizio pubblico (__________ a __________) e ad una
società (__________ in __________) della quale l'assicurato era amministratore unico,
con diritto di firma individuale, sino al momento della sua iscrizione in
disoccupazione (doc. 2).
3.
Tenuto conto della complessità dei fatti, l'UG ha proceduto a tutta una serie
di accertamenti, in particolare: presso l'URC (richiesta del dossier personale,
per visione, in data 4 luglio 2008; doc. 3), l'Ufficio dei permessi (e-mail 9
luglio 2008, doc. 4; relativa risposta 14 luglio 2008, doc. 5; e-mail 16 luglio
2008, doc. 6; relativa risposta 21 luglio 2008, doc. 7), l'Ufficio del Registro
di Commercio (richiesta formulata tramite internet il 4 luglio 2008, doc. 8 a
17) e l'assicurato (convocazione del 28 luglio 2008 per un colloquio avvenuto
presso l'UG il 18 agosto 2008; doc. 18 e 19).
4.
In sede di colloquio presso I'UG (18 agosto 2008), il signor RI 1 ha
precisato che tutta la documentazione utile si trova presso il proprio
rappresentante, avv. RA 1, assente in quel momento per due settimane.
Considerato anche come l'assicurato non abbia in tale occasione fornito
risposte precise alle domande poste dalla funzionaria incaricata dell'esame
della sua pratica, si è deciso per l'interruzione del colloquio rinviando
l'assicurato a fornire la necessaria documentazione non appena richiesto dal
servizio cantonale (doc. 19).
(...)
7.
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti risulta segnatamente quanto
segue.
Il servizio cantonale
è stato interpellato per esaminare la pratica del signor RI 1 alla fine dello
scorso maggio, quindi poco più di quattro mesi fa. Nel periodo successivo sono
stati effettuati una serie di atti istruttori, resisi necessari, in
particolare, in considerazione della natura della procedura (segnalazione per
presunto lavoro nero), della difficoltà della materia (assicurato legato a
diverse società) e del comportamento dell'assicurato (colloquio del 18 agosto
2008 interrotto in ragione delle risposte poco precise fornite dal signor RI 1).
Tra gli ultimi atti istruttori effettuati dal servizio cantonale vi sono le
richieste d'informazione alla Cassa __________ di __________ (doc. 22), all'Istituto
delle assicurazioni sociali di__________ (doc. 23), all'Ufficio circondariale
di tassazione di __________ (doc. 24, 27 e 28), alla polizia comunale di __________
(doc. 25 e 26) e il rapporto alla competente Cassa (doc. 30).
Di conseguenza, fra
il momento in cui è stata trasmessa la segnalazione a questo Ufficio (28/30
maggio 2008) e quello in cui è stato interposto ricorso per ritardata giustizia
(2/6 ottobre 2008), sono trascorsi meno di cinque mesi. In questo lasso di
tempo, il servizio cantonale non è rimasto inattivo ma ha proceduto a diversi
atti istruttori. Nei provvedimenti probatori compiuti non si ravvisa del resto
un atteggiamento abusivo da parte dell'amministrazione: le domande formulate
sono infatti sempre state pertinenti in rapporto all'oggetto della lite.
In simili
circostanze, non è possibile ritenere che questo Ufficio sia colpevole di una
ritardata giustizia nei confronti del signor RI 1. A maggior ragione se si
considera il fatto che, generalmente, la verifica di una segnalazione da parte
dell'URC per presunto lavoro nero si conclude con un rapporto alla competente
Cassa (se il controllo è positivo) - per permettere la determinazione delle ID
da restituire - oppure con una semplice comunicazione scritta all'URC (se il
controllo è negativo).
Il ricorrente lamenta il fatto che
sono trascorsi già sei mesi da quando ha introdotto la domanda d'indennità di
disoccupazione e di non avere ancora ricevuto alcuna decisione in merito. Richiede inoltre il versamento, durante la
litispendenza, delle relative indennità in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LADI. Ora, va osservato che la
competenza di appurare il diritto
alle prestazioni, di versarle e di applicare quanto previsto dall'art. 29 cpv.
1 LADI non appartiene all'UG bensì alla Cassa di disoccupazione scelta
dall'assicurato (cfr. art. 81 cpv. 1
LADI). Oltre a ciò va rilevato che, conformemente alla giurisprudenza
menzionata, oggetto del ricorso può
soltanto essere la verifica del preteso ritardo, per cui le prestazioni assicurative
non costituiscono oggetto litigioso di questa procedura.
Si constata infine come, dal 1 °
settembre 2008, l'assicurato non figura più iscritto quale persona alla ricerca di un impiego."
(Doc. III)
1.3. L'11
novembre 2008 il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto
nel quale rileva quanto segue:
"
(...)
Nonostante l'ennesimo sollecito (doc. 20;
stavolta per iscritto, non solo telefonico), la funzionaria non si è neppure
degnata di rispondere!
La pratica giaceva senza che nulla accadesse!
Solo dopo l'inoltro del pendente gravame la
pratica è stata riattivata. In particolare, solo dopo il ricorso l'Ufficio
giuridico del lavoro ha iniziato a scrivere a diversi enti, quali la __________
(doc. 22), lo IAS (doc. 23), il fisco (doc. 24 e 28) e la polizia comunale
(doc. 25).
Tali richieste andavano fatte subito ancora entro
l'estate. E' stato quindi solo il ricorso qui pendente a smuovere l'Ufficio
giuridico del lavoro ad effettuare quanto avrebbe dovuto svolgere mesi
addietro.
L'attivazione dell'Ufficio giuridico del lavoro (doc.
21ss) direttamente dopo il ricorso (doc. 21) dimostra quindi in pratica
che il ricorso era più che pertinente. In caso contrario la pratica sarebbe
rimasta inevasa - come lo era rimasta la lettera del 9 settembre 2008 (doc. 20)
- per settimane e mesi.
Il rimedio di diritto è dunque ampiamente
giustificato e va accolto come da petitum che qui si riconferma in toto." (Doc. VII)
Egli
chiede in particolare di sentire la funzionaria __________ dell'Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro (cfr. Doc. VII)
Il
patrocinatore dell'assicurato ha pure allegato una lettera del 28 ottobre 2008
della Cassa di disoccupazione (cfr. Doc. E) e la risposta di RI 1 del 28
ottobre 2008 (Doc. F).
1.4. Il 21
novembre 2008 la Sezione del lavoro si è al riguardo così espresso:
"
(...)
Riguardo alla richiesta d'assunzione dei
documenti E ed F, non abbiamo nessuna osservazione o obiezione da formulare.
Per quanto riguarda invece la richiesta di audizione dell'ispettrice __________,
ci opponiamo alla stessa, ritenuto che essa appare superflua essendo la pratica
relativa alla segnalazione di presunto abuso conclusa.
Infatti, la segnalazione 28 maggio 2008 relativa
ad un'eventuale attività non annunciata all'assicurazione contro la
disoccupazione da parte del ricorrente è stata evasa con il rapporto 24 ottobre
2008 (doc. 30). Come d'uso in caso di segnalazioni di presunti abusi (ipotesi
di attività lavorative non dichiarate), dopo accertamento fatti, le
informazioni raccolte sono state trasmesse alla Cassa di disoccupazione
competente per l'emanazione delle eventuali decisioni.
L'intervento della Sezione del lavoro è pertanto
concluso e non rimane pendente nessuna decisione da prendere da parte
dell'Ufficio giuridico, segnatamente in merito all'eventuale erogazione delle
indennità in ragione dell'art. 29 LADI. In particolare, come già sottolineato
con la risposta di causa, dopo la ricezione della segnalazione da parte
dell'Ufficio regionale di collocamento di __________ alla fine del mese di
maggio il servizio cantonale non è rimasto inattivo ma ha proceduto a diversi
atti istruttori (cfr. risposta di causa). Va sottolineato che la fattispecie è
risultata piuttosto intricata e le attività svolte dall'interessato durante il
periodo in cui ha richiesto le indennità di disoccupazione (dal 10 aprile al 31
agosto 2008) non immediatamente chiare. A questo proposito, particolarmente
significativo è il fatto che il verbale d'audizione fissato per il 18 agosto
2008 ha dovuto essere abbandonato perché la collaboratrice incaricata della
pratica non otteneva nessuna risposta precisa alle domande formulate (cfr. doc.
19), benché la convocazione fosse stata inviata all'interessato con largo
anticipo (cfr. doc. 18).
Pertanto, nel complesso, non si ritiene che la
durata delle verifiche e la redazione del rapporto sul caso, avvenuta il 30
ottobre 2008, possa essere assimilata ad un comportamento abusivo da parte
dell'amministrazione. Infatti, tenuto conto del caso specifico e del complesso
di fatti atipico presentato dall'assicurato (doc. F), i dubbi in merito alla
posizione dell'interessato e le verifiche svolte erano giustificate.
Infine, a complemento della documentazione già
agli atti, trasmettiamo le risposte ottenute alle richieste d'informazione
inoltrate alla __________, all'Ufficio circondariale di tassazione di __________
e all'istituto delle assicurazioni sociali (doc. 31 a 33)." (Doc. IX)
1.5. Il 26
novembre 2008 il rappresentante dell'assicurato ha informato il TCA che
"l'autorità preposta ha emesso finalmente in data 18 novembre la propria
decisione (cfr. Doc. XI).
1.6. Il 27
novembre 2008 il TCA ha interpellato la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico,
la quale ha così risposto:
"
(...)
Vi informiamo che, la data indicata nel secondo paragrafo
a pagina 2, è da leggere 24 ottobre 2008 anziché 30 ottobre 2008. Vi
ritrasmettiamo inoltre, come da vostra richiesta di data odierna (tramite il
vostro signor __________), il documento 30 (rapporto alla Cassa di
disoccupazione, complessivamente 2 pagine." (Doc. XIII)
1.7. Il 28
novembre 2008 (cfr. Doc. XII) e il 3 dicembre 2008 (cfr. Doc. XV), il TCA ha
chiesto al patrocinatore dell'assicurato di trasmettere una copia della
decisione citata.
Il 3
dicembre 2008 il patrocinatore del ricorrente ha inviato al TCA la copia di una
decisione formale del 18 novembre 2008 con la quale la Cassa di disoccupazione
ha respinto la domanda dell'assicurato con la seguente motivazione:
"
(...)
Nel caso in esame, dopo aver espletato tutte le
verifiche del caso, la Cassa è giunta alla conclusione che visti i legami nelle
diverse società dove è stato dipendente e le direttive summenzionate, lei quale
assicurato non può beneficiare delle indennità di disoccupazione, avendo per
legge una posizione analoga a quella di un datore di lavoro." (Doc.
XVI/bis)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è resa
colpevole di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1 oppure no.
2.3. L'art. 56
cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
2.4. Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.
DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983
n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae
più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non
è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una
sentenza I 37/05 del 23 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 407 l'Alta
Corte ha ammesso l'esistenza di un diniego di giustizia trattandosi di una
procedura in corso da più di sette anni:
"
Die Gesamtverfahrensdauer ab Einreichung des
Gesuchs (18. Dezember 1997) von inzwischen mehr als sieben Jahren ist mit dem
Erfordernis eines raschen Verfahrens kaum mehr vereinbar (vgl. BGE 125 V 375 Erw. 2a mit
Hinweis). Der Umstand, dass sich die Abklärung des anspruchserheblichen
Sachverhalts als schwierig erwies, ändert daran nichts (vgl. BGE 129 V 416 Erw. 1.2). Die
Verwaltung soll die zur Festlegung der fraglichen Leistungen erforderlichen Nachforschungen
demgemäss innert nützlicher Frist zum Abschluss bringen und hernach umgehend
einen materiellen Einspracheentscheid erlassen." (DTF 131 V 414)
In una
sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, il TFA ha ammesso l'esistenza di un
ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di
ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente
più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni
a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto a emanare la decisione di sua competenza.
In una
sentenza I 946/05 dell'11 marzo 2007 il Tribunale federale ha constatato una
violazione del principio della celerità della procedura trattandosi di una
procedura amministrativa AI durata più di nove anni.
L'Alta
Corte ha qualificato puramente e semplicemente di inammissibile tale ritardo,
ha sottolineato quanto segue:
"
5.2 La LPGA et la LAI ne fixent pas le délai
dans lequel l'assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère
raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des
circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une
évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré
de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid.
2c p. 142, 119 Ib 311 consid. 5b et les références p. 325). A cet égard, il
appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que
l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure
ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid.
2b et c p. 158). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en
procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On
ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci
sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 cités ci-dessus). Une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant
justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid.
I/4 p. 111; 107 Ib 160 consid. 3c
p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de
manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux
règles (ATF 119 III 1 consid.
3 p. 3; Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 ss; Haefliger/Schürmann, op. cit.,
p. 204 ss; Auer/Malinverni/Hottelier, op cit., n° 1244 ss)."
(sottolineatura del redattore)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr.
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:
Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo
1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo
del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per
aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).
Nell'ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L'intervento
del giudice in relazione all'ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l'amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale.
In una
tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell'incarto, con
l'obbiettivo di stabilire se l'aver ordinato un determinato provvedimento
probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio
1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194 a., e U
268/01 dell'8 maggio 2003, consid. 4.1).
Nella
citata sentenza del 3 luglio 1992, l'Alta Corte federale non ha censurato il
fatto che l'assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di
parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva
disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV
38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto
l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
In
caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il
Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine
ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura
(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV
38 consid. 2b pag. 110).
2.5. Nella presente
fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 si è iscritto in
disoccupazione dal 1° aprile 2008 e si è annunciato presso la __________ di __________
(cfr. Doc. B).
Il 28
maggio 2008 l'URC di __________ ha segnalato un presunto abuso alla Sezione del
lavoro Ufficio giuridico, rilevando quanto segue:
"
Il signor __________ ha inoltrato una denuncia
su un presunto abuso perpetrato dal signor RI 1 ai danni dell'assicurazione
disoccupazione. Dalle sue dichiarazioni e dalla documentazione allegata,
risulta che il signor __________ ha rilevato l'inventario del __________ di __________
ed ha sostituito il signor RI 1 come amministratore unico della __________.
Secondo il denunciante trattasi in effetti solo di un modo per poter percepire
in maniera fraudolenta l'assicurazione disoccupazione in quanto il signor RI 1
risulta sempre proprietario del 25 % degli inventari e del 25 % dei futuri
proventi di gestione. Inviamo per verifica e approfondimento la documentazione
ricevuta.
Domanda:
Nel presente caso si può ritenere che il signor RI
1 abbia agito in maniera illegale alfine di poter beneficiare delle prestazioni
dell'assicurazione disoccupazione? Lo stesso deve essere denunciato
penalmente?" (Doc. 2)
La
Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha successivamente proceduto agli
accertamenti del caso (cfr. Doc. 3, Doc. 4).
Il 28
luglio 2008 l'assicurato è stato convocato per il 18 agosto 2008 (cfr. Doc.
18).
Egli si è
presentato regolarmente, ma il colloquio è stato interrotto in quanto
l'assicurato non disponeva della necessaria documentazione che si trovava
presso il suo patrocinatore, a quel momento assente per due settimane:
"
(...)
Visto andamento colloquio (nessuna indicazione
esaustiva) si decide di interrompere lo stesso e che gli verrà indicato quali
documenti necessitiamo per chiarire tutta la questione.
Poi fisseremo ev. nuovo appuntamento." (Doc.
19)
Il 9
settembre 2008 l'assicurato ha chiesto alla Sezione del lavoro informazioni
Considerandi
sulla sua "pratica indennità di disoccupazione", sperando "di
ricevere al più presto vostre notizie" (cfr. Doc. 20).
Il 2
ottobre 2008 il TCA ha poi inoltrato il presente ricorso per diniego di
giustizia (cfr. Doc. 21).
Il 20
ottobre 2008 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto alcune
informazioni alla Cassa __________ (cfr. Doc. 22 / 20 ottobre 2008) all'Ufficio
circondariale di tassazione di __________ (cfr. Doc. 24), alla Polizia comunale
di __________ (cfr. Doc. 25). Le risposte sono giunte nei giorni successivi
(cfr. Doc. 26, Doc. 27, Doc. 28, Doc. 31).
Il 24
ottobre 2008 la Sezione del lavoro ha poi inviato uno scritto alla Cassa di
disoccupazione nel quale ha riassunto il risultato delle verifiche (cfr. Doc.
30.
e Doc. 34).
Il 28
ottobre 208 la Cassa di disoccupazione ha poi posto alcuni quesiti nel quale si
è in particolare così espressa:
"
(...)
Visto quanto precede si prospetta una decisione
di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di
disoccupazione dal 1° aprile 2008.
Riteniamo infatti che vi sia un legame tra lei e
la società __________ che va oltre al normale rapporto datore di
lavoro/dipendente poiché risulta che dal 1. gennaio 2008 al 31 marzo 2008 era dipendente
della ditta che gestiva un locale pubblico che in realtà lei stesso aveva preso
in considerazione dai proprietari.
Risulta altresì anomalo che la vettura con la
quale intende esercitare l'attività di tassista sia in realtà iscritta alla __________.
Secondo le direttive del Seco le persone in
posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto alle
indennità di disoccupazione. Occupano una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente ai
sensi della LAVS (ad es. in una SA, una Sagl o una cooperativa) e che sono in grado
di influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro.
Prima di procedere con la notifica formale della
decisione ci permettiamo richiedere delle ulteriori informazioni che forse
possono chiarire meglio tutta la fattispecie, specificatamente." (Doc. E)
L'assicurato
ha preso posizione il 12 novembre 2008 (cfr. Doc. F).
La Cassa
di disoccupazione ha emesso la propria decisione il 18 novembre 2008 (cfr. Doc.
XVI/bis).
Chiamato
ora a pronunciarsi sul presente ricorso per denegata giustizia contro l'operato
della Sezione del lavoro Ufficio giuridico questo Tribunale ritiene che, pur
avendo avuto dei momenti di inazione, soprattutto dopo il colloquio del 18
agosto 2008, la procedura dell'amministrazione, al momento dell'inoltro del ricorso
(il 2 ottobre 2008 quando la segnalazione dell'URC di __________ era del 28
maggio 2008) non era di una lunghezza tale da configurare un diniego di
giustizia. Essa si è peraltro conclusa con un rapporto inviato il 24 ottobre
2008.
alla Cassa di disoccupazione (cfr. Doc. 30 e Doc. 34).
Gli
accertamenti sono dunque durati complessivamente cinque mesi.
D'altra
parte il TCA deve sottolineare che competente per appurare il diritto alle
prestazioni della LADI è, salvo eccezioni, la Cassa di disoccupazione (cfr.
art. 81 cpv. 1 lett. e LADI e consid. 2.5).
L'assicurato
ha del resto fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 LADI, secondo cui, "...
la Cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione".
Ora,
dagli atti dell'incarto non risulta che l'assicurato abbia sollecitato una
decisione formale alla Cassa di disoccupazione (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA
riprodotto al consid. 2.3).
Visto che
non aveva ricevuto ancora le indennità di disoccupazione più di 6 mesi dopo
avere inoltrato la domanda, l'assicurato avrebbe dovuto semmai sollecitare
quell'organo amministrativo invitandolo a decidere in merito al più presto.
Anche per
questo motivo il presente ricorso deve essere respinto.
2.6
L'assicurato
ha chiesto l'audizione dell'ispettrice __________.
Al riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell'11 luglio 2007 consid. 6; STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo
2003.
nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella
causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella
causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Köiz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1 d e sentenza ivi citata).
Alla luce
di quanto esposto al considerando precedente questo Tribunale ritiene superflua
l'audizione richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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