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Decisione

38.2008.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 febbraio 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il 13

novembre 2008 è pervenuta al TCA una distinta stipendio allestita dalla __________,

da cui emerge che nel mese di settembre 2008 l’assicurato ha percepito fr.

1'326.95 netti (cfr. doc. V).

1.5. La Cassa, il

18 novembre 2008, ha comunicato di non avere nulla da aggiungere (cfr. doc.

VII).

1.6. Il doc. VII

è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (cfr. doc. VIII).

1.7. RI 1, il 28

gennaio 2009, ha comunicato, segnatamente, che il suo stage presso la __________

terminerà alla fine di febbraio 2009. Egli ha, inoltre, sollecitato l’evasione

della pratica (cfr. doc. IX).

1.8. Il doc. IX è

stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99

del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è il tema di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno alle

indennità di disoccupazione a decorrere dall’8 aprile 2008.

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è,

tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia

subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che

rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

In una

sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di

condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta

Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha

osservato che:

"

(…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali

non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,

secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e

dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e

riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del

consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore

unico di una SA familiare. (…)" (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C

130/02)

In un

altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato,

vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato

confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il

TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

la precedente istanza ha

quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore

manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un

lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di

indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare

a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante

le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C

274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli

accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo

che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.

944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato

azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli

apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di

amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne

padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione

a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione

con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della

società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero

presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si

giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente

abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -

con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così

inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,

alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31

cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione

giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di

prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali

condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere

dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali

all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per

domandarne la restituzione,

(…)." (cfr. STFA del 15

luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

Secondo

il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

A tale

proposito in una sentenza del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C

275/04, relativa a un caso ticinese, la nostra Massima ha osservato:

"

(…)

3.3 Al riguardo

non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,

che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di

disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può

essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,

perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano

una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,

continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale

lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta

possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che

rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag.

242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02])." (STFA del

10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)

2.4. La

situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

In una

decisione del 7 giugno 2004 nella causa C (C 87/02) la nostra Massima Istanza

si è, in proposito, così espressa:

"

(…)

4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in

cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a

quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della

sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il

dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe

ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere

indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41

seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre

2002 in re R., C 37/02, consid. 3).

4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre

ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità

di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la

persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle

circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi

che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di

lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le

indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale

controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il

lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le

persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state

formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della

società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano

all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che

subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei

legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di

lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire

lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle

circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo

nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi

impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con

la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il

rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa

C., C 87/02)

Al

riguardo cfr. anche STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04,

consid. 3.2., citata sopra.

Diversa è

pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a

un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver

lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra

ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; STFA del 20 aprile 2004 nella causa Z.,

C 177/03; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella

causa E., C 71/04).

2.5. Circa la

questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il

TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit

Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die

Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie

Considerandi

der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt

war. (…)"

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C

219/03)

In questo

contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella

causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

In una

decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato

che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2

LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in

virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né

all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

Contestualmente

il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.

3.

let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de

personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer

par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas

admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés

au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils

sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon

stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt

établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances

concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est

déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c

LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no

101.

p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle

est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de

décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports

internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de

décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227

sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception

à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les

membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à

716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA

1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du

conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il

soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils

exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

Il principio secondo cui

il diritto alle prestazioni di un membro di un consiglio di amministrazione è

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le sue funzioni

all’interno della società è stato ribadito nella STFA del 27 gennaio 2005 nella

causa I., C 45/04, consid. 3.1. In tale sentenza l’Alta Corte ha esaminato se

il diritto alle indennità di disoccupazione doveva o meno essere negato, in

applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e della giurisprudenza di cui

alla DTF 123 V 234, a un assicurato, in quanto egli occupava una posizione

dirigenziale nella società.

2.6

Nell’evenienza concreta l’estratto

del RC afferente alla __________ SA, che riporta le

informazioni riguardanti la società a fare tempo dal 1990, pone in luce che RI

1.

(nato nel 1957) dal 1990 al 1997 è stato iscritto quale

vice-presidente del Consiglio di amministrazione con diritto di firma

collettiva a due.

Presidente del CdA con

diritto di firma collettiva a due risultava __________, commercialista (cfr. www.directories.ch) e membri con diritto

di firma collettiva a due __________, __________ e __________, rispettivamente

la madre e le sorelle dell’assicurato (cfr. www.zefix.ch; doc. 24).

Nel gennaio 1997 il

ricorrente ha assunto la carica di Presidente del CdA con diritto di firma

individuale che ha mantenuto fino all’aprile 2007.

Il 17 aprile 2007, con

pubblicazione nel FUSC del 23 aprile 2007, il suo nominativo è stato radiato

dal RC. Presidente del CdA è diventata, allora, sua sorella __________ (cfr.

estratto RC).

L’assicurato possedeva,

inoltre, un’azione della società che ha ceduto nel giugno 2007 (cfr. doc. 22, 24,

I).

Scopo

sociale della __________ è il seguente:

"

L’acquisto, la vendita, l’importazione e

l’esportazione, la riparazione di orologi, manufatti d’oro e d’argento, pietre

preziose e altro.”

RI 1 è stato anche alle

dipendenze della __________ dalla sua costituzione fino alla fine di marzo

2008, allorché ha esplicato i propri effetti il licenziamento datato 28

dicembre 2007 formulato dalla ditta (cfr. doc. 1, 4, 8).

Dall’Attestato

del datore di lavoro dell’8 aprile 2008 risulta che l’insorgente era impiegato

quale orologiaio – responsabile (cfr. doc. 4).

L’8

aprile 2008 l’assicurato si è iscritto al collocamento ricercando un impiego a

tempo pieno (cfr. doc. 2).

La Cassa,

con decisione del 5 maggio 2008, gli ha negato il diritto alle indennità di

disoccupazione a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di

lavoro (cfr. doc. 21).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 settembre

2008.

(cfr. doc. A6).

2.7

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva, in primo luogo,

che la __________, presso la quale l’assicurato è stato impiegato fino al marzo

2008.

e della quale è stato il vicepresidente del CdA, dapprima - dal 1990 al

1997.

-, e il Presidente del CdA poi - dal gennaio 1997 all’aprile 2007 (cfr.

consid. 2.6.) -, è una ditta a carattere prettamente familiare, di modeste

dimensioni e senza diversificazione strutturale interna.

Al riguardo è utile

evidenziare, da una parte, che la __________ è stata costituita nel 1984

riprendendo gli attivi e i passivi della ditta individuale “__________” (cfr. estratto

RC).

__________, come risulta dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l’anagrafe della popolazione del Cantone, era il padre dell’assicurato.

Dall’altra,

che la carica di Presidente del CdA lasciata dall’assicurato è stata ripresa da

sua sorella, __________, già membro del CdA (cfr. estratto RC)

Inoltre

da uno scritto del 29 luglio 2008 di __________ alla Cassa emerge che le due

sorelle sarebbero le azioniste della società (cfr. doc. 25).

In

secondo luogo, dalle carte processuali si evince che la ditta aveva unicamente

due dipendenti, l’assicurato e __________ (cfr. doc. 24).

Quest’ultima

svolgeva mansioni di vendita, corrispondenza relativa al negozio, inventario e

altri piccoli lavori connessi a questa professione (cfr. doc. 24, 27). Essa è

stata impiegata al 100% dal gennaio 2001 all’aprile 2006, al 75% dal maggio

2006.

all’ottobre 2007 e al 100% da novembre 2007 al gennaio 2008 (cfr. doc.

27).

Il

ricorrente, per contro, è un orologiaio diplomato (cfr. doc. 28).

Per

quanto concerne la collaborazione delle due sorelle dell’insorgente, __________,

in uno scritto del 10 giugno 2008 alla Cassa, ha indicato che:

"

(…) La signora __________ e la signora __________

(…) vantano una lunga esperienza ma non hanno un attestato federale di

capacità. Hanno sempre collaborato con la società in particolare nei periodi di

punta come quello natalizio. Non si dispone quindi di un attestato di lavoro

essendo stata una situazione di “collaborazione famigliare d’azienda."

(Dco. 24)

Da questa

risposta occorre concludere che l’assicurato era l’unico in grado di svolgere

lo scopo della società. In effetti è evidente che ad occuparsi dell’acquisto,

importazione, riparazione di orologi e gioielli deve essere una persona che,

non solo gode di ampia esperienza in questo settore, ma è anche formata in tal

senso.

Va, poi,

segnalato che __________, nell’agosto 2008, ha dichiarato alla Cassa quanto

segue:

"

(…) Per quel che mi concerne, durante i miei

sette anni lavorativi ho sempre ritenuto il signor RI 1 quale mio datore di

lavoro e punto di riferimento per ogni mia necessità (…)” (Doc. 27)

L’assicurato,

del resto, anche dopo aver rinunciato alla carica di Presidente del CdA, ha

continuato a firmare gli attestati di guadagno intermedio afferenti alla dipendente

fino al gennaio 2008 (cfr. doc. 26).

L’insorgente,

il 7 agosto 2008, ha motivato tale modo di procedere, asserendo che:

"

(…) nel periodo da voi indicato le persone

incaricate della direzione della società (signora __________, signora __________

e signora __________) hanno avuto dei gravi problemi di salute, per culminare

con la morte di mia madre nel novembre 2007 dopo anni di problemi con una

malattia progressiva incurabile. Di conseguenza non regolarmente ricevevo degli

aggiornamenti sulle direttive societarie per il personale dipendente e non

sempre mi sentivo di appesantire una situazione già di per sé gravosa."

(Doc. 26)

Il 20

giugno 2008 __________ ha, peraltro, affermato che:

"

(…) I verbali delle sedute del consiglio di

amministrazione sono mancanti in quanto le sedute si sono svolte solo

formalmente in quanto i vari membri hanno avuto molti problemi personali quali il

decesso della signora __________ e le gravi malattie di entrambi gli altri membri

del consiglio di amministrazione." (Doc. 24)

Da ciò emerge

che quanto attestato da __________ il 29 luglio 2008, rispondendo al quesito

della Cassa volto a sapere quali erano i compiti e le responsabilità specifiche

delle due sorelle dal giugno 2007 (cfr. doc. 25), e meglio che le medesime si

occupavano della direzione della società, responsabilità finanziaria inerente

anche all’acquisto della merce, amministrazione della società, gestione e

conduzione del personale, inventario del magazzino, contratto con i fornitori,

organizzazione aziendale, gestione della parte finanziaria e assicurativa (cfr.

doc. 25), non si rivela attendibile.

Infatti

se l’asserita grave malattia delle sue sorelle, impediva loro di occuparsi

della firma degli attestati di guadagno intermedio della dipendente e dello

svolgimento di sedute del CdA con l’allestimento di verbali, a maggior ragione

essa doveva rendere assai difficoltosa se non impossibile l’esecuzione di tutte

le mansioni elencate.

Di

conseguenza questo Tribunale ritiene che buona parte dei compiti menzionati

erano verosimilmente assunti dall’assicurato.

2.8

In

simili condizioni, ritenuto che il giudice del diritto delle

assicurazioni sociali decide sulla base della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr.

RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003

nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99;

STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000

nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98,

consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag.

106.

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984

pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",

in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), il TCA

deve concludere che l’assicurato in seno alla __________ svolgeva un ruolo

attivo e decisionale anche successivamente alla rinuncia alla carica di

Presidente del CdA.

Di

conseguenza egli rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro all’interno di tale società che dall’aprile 2007 era solo formalmente

diretta dalle due sorelle.

In

proposito giova evidenziare che la nostra Massima Istanza, in una sentenza

pubblicata in RDAT I-1994 N. 79 pag. 205, ha confermato la decisione con la

quale questo Tribunale ha ritenuto inidoneo al collocamento un amministratore

di una SA licenziatosi e sostituito dalla figlia. In quel caso l’Alta Corte ha,

in particolare, rilevato che:

"

(…)

Al giudizio in lite si deve prestare adesione

pure nella misura in cui ha considerato non essere il ricorrente idoneo al

collocamento: in effetti, come giustamente ritenuto dai primi giudici, si può

dedurre dagli atti che l’ assicurato, pur avendo designato la propria figlia a

succedergli quale amministratrice della ditta G. SA, doveva essere ritenuto

ancora amministratore della ditta medesima. Si deve ammettere, con i giudici di

prime cure e l’ amministrazione, che l’ assicurato abbia voluto costruire una

situazione giuridica suscettibile , a mente sua, di giustificare il

riconoscimento di prestazioni assicurative. (…)”

Il fatto

che la società, a partire dall’aprile 2008, fosse affiliata alla Cassa di

compensazione AVS nella categoria ente senza salari (cfr. doc. 12, 13) è,

d’altronde, ininfluente, poiché in ogni caso tale affiliazione può essere

oggetto di cambiamento (cfr. DTF 121 V 1; STCA 30.2006.31 dell’8 gennaio 2007,

consid. 11).

Anche la

circostanza che fosse in atto una procedura di chiusura della società (cfr.

doc. 24) non è determinante, in quanto la stessa poteva ad ogni momento essere

sospesa e l’attività della società riattivata.

Al

riguardo va sottolineato che a tutt’oggi non risulta che la società sia stata

sciolta, per cui la stessa non è in liquidazione (cfr. estratto RC; art.

736-738 CO; 63 ORC).

Lo

scioglimento di una SA, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente in

relazione al lungo tempo richiesto per l’iter volto alla cancellazione di una

ditta da RC (cfr. doc. I), può avvenire anche semplicemente tramite deliberazione

dell’assemblea generale risultante da atto pubblico (cfr. art. 736 cfr. 2 CO).

Il potere

cognitivo della presente Corte è comunque limitato alla valutazione della

legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti

fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8

novembre 2005).

Di conseguenza rilevante

ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come si presentava fino al

19.

settembre 2008.

Lo scopo della giurisprudenza

sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello di sanzionare

il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un

simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22

pag. 240).

Per inciso è utile

segnalare che il sovraindebitamento di un’azienda non annulla, né riduce il

rischio di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C 210/03 del 16 giugno

2004).

Per

quanto attiene all’occupazione del ricorrente quale stagiaire presso la __________

dal 1° settembre 2008 alla fine di febbraio 2009 con una retribuzione di fr.

1'449.15 lordi (cfr. doc. V; IX), va osservato che la giurisprudenza prevede

che un assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di

lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione ha diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione se ha lavorato quale

dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta (cfr. STFA C

119/04 del 3 gennaio 2005; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA C 71/04 del

16.

settembre 2004).

2.9

Alla luce di

tutto quanto esposto, nella misura in cui la decisione su opposizione impugnata

rifiuta all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dall’8

aprile 2008, in quanto lo stesso ha mantenuto una posizione analoga a quella di

un datore di lavoro anche dopo essere stato licenziato, va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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