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Decisione

38.2008.6

Assicurato sospeso per 35 giorni,poi ridotti a 25 in sede di opp.,per essersi licenziato senza aver reperito un nuovo impiego.Motivaz. addotte(incompatib.allo svolgim.funzione,insanabile contrasto con

12 marzo 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi problemi e che se non fosse stato in grado di svolgere il proprio lavoro

avrebbe dato la disdetta del

contratto di lavoro (scritto del 28 settembre 2007 ditta __________).

Visto quanto sopra, la cassa disoccupazione in

data 1° ottobre 2007 ha emesso una decisione di sospensione di 35 giorni a

partire dal

1° settembre 2007. Contro questa decisione,

l'assicurato ha presen-tato opposizione ribadendo le motivazioni già

precedentemente indicate ed allegando un certificato del Dr. Med. __________ di

__________. Questo certificato medico cita testualmente "Spettabile

ufficio, confermo di avere visitato in data 13.08.2007 il signor RI 1, __________,

__________, dove ha mostrato una forte componente depressiva con disturbi

dell'apparato gastrointestinale. Non riscontro un problema organico e la

situazione difficile sul posto di lavoro (ristorante __________ di __________),

mi inducono a nutrire il forte sospetto che il malessere del paziente sia da attribuire alla situazione

lavorativa. Ho quindi consigliato al paziente di prendere in considerazione il

fatto di cambiare posto di lavoro".

Dalla verifica di tutta la documentazione risulta

evidente che tra le parti vi erano dei forti attriti e un malessere generale

che, come spiegato dal Dr. Med. __________, potrebbero avere creato al sig. RI

1 i problemi di salute citati.

Tuttavia, il medico consiglia al paziente di

prendere in considerazione il fatto di cambiare il posto di lavoro, non di

dover lasciare il suo impiego con effetto immediato, trovandosi in questo modo

senza alcun impiego." (Doc. A1)

1.2. Contro

questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale ha chiesto l'annullamento della sanzione con le seguenti motivazioni:

"

(...)

- In data 01.11.2006 ero stato assunto con regolare contratto

dalla catena __________ nella sede di __________ (__________) con la mansione

di assistente della responsabile del ristorante __________;

- In data 01.07.2007, a seguito di mia richiesta, venivo

trasferito alla __________ di __________ dove però non sono mai stato posto

davanti al challenge come da mia precedente mansione;

- L'ambiente di lavoro si è subito rivelato ostile tanto che in

data 23.08.07 mi vedevo costretto a rassegnare le dimissioni a causa degli

insanabili contrasti sorti sia con i colleghi, sia con la responsabile del

ristorante.

(...)

Occorre rilevare che il provvedimento risulta

essere illegittimo e/o invalido in quanto carente di una adeguata ed idonea

motivazione. In particolare modo non tiene conto dell'ambiente di lavoro in cui

operavo, infatti sono stato vittima di un mobbing quotidiano, che

mi ha alquanto demotivato e spossato psicologicamente tanto da dovermi recare in

data 13.08.2007 (quindi dieci giorni prima delle mie dimissioni che sono

state presentate con lettera in data 23.08.07 con decorrenza 31.08.07) dal

medico di cura che mi ha sottoposto a visita riscontrandomi una forte

componente depressiva con disturbi dell'apparato gastrointestinale.

(...)

Inoltre il datore di lavoro afferma che la

preparazione professionale dell'assicurato lasciava alquanto a desiderare. Che

le accuse di mobbing sono semplicemente ridicole, inveritiere e infondate.

Queste affermazioni contrastano palesemente con i

vari attestati dì lavoro che mi sono stati rilasciati dalla ditta __________

durante tutta la mia esperienza lavorativa ed in particolare modo con

l'attestato di lavoro del 3 settembre 2007 rilasciato proprio dalla __________ di

__________ dove si certifica che sono "persona dotata di buone

conoscenze professionali, ha sempre dimostrato

spirito di adattamento e versatilità, nonché tenacia nei momenti di maggior

impegno". (...)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta

del 5 febbraio 2008 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva in

particolare:

"

(...)

Dalla verifica di tutta la documentazione risulta

che, tra le parti vi fossero incomprensioni. Il medico ha spiegato che non

riscontrando alcun problema organico e la situazione difficile sul posto di

lavoro, lo hanno indotto a nutrire il forte sospetto che il malessere del

paziente fosse da attribuire alla situazione lavorativa.

Quest'ultimo ha consigliato al paziente

unicamente di prendere in considerazione il fatto di cambiare il posto di

lavoro, non di dover lasciare il suo impiego il 23 agosto 2007 per il 30 agosto

2007 (con un preavviso di 7 giorni - vedi doc. 14-15), trovandosi in questo

modo senza alcuna attività lavorativa.

Il certificato medico è stato inoltre rilasciato

il 12 ottobre 2007 mentre il Sig. RI 1 ha disdetto i rapporti di lavoro il 23

agosto 2007.

Riteniamo quindi che la cassa disoccupazione ha

cercato di comprendere i problemi dell'assicurato riducendo da 35 a 25 giorni

la sospensione (decisione su opposizione del 4.12.2007 - doc. 7)." (Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L'assicurato

che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr.

art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).

E'

segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il

contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra

occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di

lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).

Secondo costante

giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione

del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta

inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9,

consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

La costante giurisprudenza

del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato

mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche

malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i

superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di

lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA

1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).

Analogamente, il TFA ha

già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro

adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di

attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr.

DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di

un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la

disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita

sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere

giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi

soggettivi").

L'assicurato deve dunque

mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata

non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri

("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri

ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987

N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).

Nella già citata sentenza

C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito

dell'art. 44 lett. b OADI:

" (...)

Cette disposition réglementaire est compatible avec

l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du

travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le

chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,

les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les

éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une

suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,

peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure

prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a

quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive

LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation

d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut

arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable

Considerandi

à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de

circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il

conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre

et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1

let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44).

(...)"

Va ancora

precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal

1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che

sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente

garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui

continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1

lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la

revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

Pertanto

resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.

2.3

La

seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la

disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

L’art 16 cpv. 1 LADI

prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto

di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI

stabilisce poi che:

"

non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di

accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme

agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti

collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene

convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente

dell'assicurato;

c. non è conforme

all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,

sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in

un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo

di lavoro;

f. necessita

di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento

dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte

del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito

dell'occupazione garantita;

h. è svolta in

un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni

o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

(Per un

commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,

pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,

Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des

Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27,

vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V

41).

2.4

Per costante

giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata

l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da

adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I

550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre

1996.

nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V

351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238;

STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001

nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227;

STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella

causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

2.5

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

In una sentenza

del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag. 38,

l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle

sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:

"

c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der

auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember

1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte

ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer

neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem

Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage

(Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996

3071).

In einem nicht veröffentlichten Urteil U.

vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit

ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45

Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid

aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von

31.

auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist

zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen

dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von

Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer

Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das

Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98,

in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne

Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte

Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der

Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV

vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des

Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war

bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997,

C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser

Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des

Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten

Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere

Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit

(Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist

klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann

Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen

besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das

Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine

Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern

lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter

dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung

zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach

den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur

als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen

offen bleiben."

(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c,

pag. 41-42)

Nel caso che era chiamato

a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:

"

d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach

der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall,

wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst

anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der

Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die

bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1.

November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den

ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das

Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er

sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der

Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin

aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar

selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2

lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres

Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C

16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher,

die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage

herabzusetzen."

(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)

In una

sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre

confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva

lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla

malattia di sua madre.

In una

sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra

Massima istanza ha ribadito che:

"

(…) Zwar hat das Eidgenössischen

Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998

(C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen

zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine

Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell

unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und

Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen

31.

und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht

im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter

Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom

16.

September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B.

vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts

Dispositivo

geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des

Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten

Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere

Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art.

30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar

feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs.

1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer

Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von

Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im

Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere

Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren

Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer

(nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer

geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa),

pag. 50)

Nonostante

il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale

appena citata ha dunque stabilito che, trattandosi di un assicurato che si

licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro,

l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale.

Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle

assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque

limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.

RtiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA

dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto

2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO

c/ J., C 278/01).

Ciò vale

peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.

DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi

d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)

In una

sentenza C 153/06 del 12 marzo 2007 il Tribunale federale ha stabilito che, a

torto, un Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ridotto da 25 a 20

giorni la durata della sospensione inflitta dall'amministrazione a un

assicurato che aveva sciolto il contratto di lavoro durante il periodo di

prova.

Al

riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

"

2.2 Hinsichtlich des Verschuldensgrades hat das

kantonale Gericht überdies richtig erwogen, dass die nicht entschuldbare

Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen gestützt

auf Art. 45 Abs. 3 AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu werten ist

(zur möglichen Abweichung hievon bei Vorliegen besonderer Umstände: BGE 130 V 125 ff.; ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c, C 226/98). Bei der Überprüfung der

Angemessenheit (vgl. Art. 132 lit. a OG) der verfügten Einstellungsdauer ist

sodann der Grundsatz zu beachten, dass das Sozialversicherungsgericht sein

Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung

setzen darf; das Gericht muss sich auf Gegebenheiten stützen können, welche

seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen. Vermag

das kantonale Gericht einen solchen triftigen Grund für den Eingriff in das

Ermessen der Verwaltung darzutun, namentlich indem einem im

Verwaltungsverfahren noch unbeachteten Umstand Rechnung getragen wird, weicht

das Bundesgericht seinerseits nicht ohne triftigen Grund in das der Vorinstanz

zustehende Ermessen ein (BGE 126 V 353 E. 5d S. 362, 123 V 150 E. 2 S. 152; Urteil C 43/06 vom 19. April 2006, E. 1.2).

3.

3.1Augrund der Akten steht fest, dass die

Beschwerdegegnerin am 26. April 2005 eine unbefristete Teilzeitstelle als

kaufmännische Mitarbeiterin bei der Firma P.________ AG, von sich aus während

der Probezeit auf den 6. Mai 2005 kündigte, da die Stelle offenbar nicht ihren

Erwartungen entsprach. Der Streit dreht sich letztinstanzlich einzig um die

verschuldensabhängige Dauer

der Einstellung. Dabei stellt sich insbesondere

die Frage, ob das kantonale Gericht zu Recht ins Ermessen der Verwaltung

eingegriffen hat.

3.2 Nach Auffassung des kantonalen Gerichts trägt

die von der Kasse verfügte, im oberen Bereich des mittelschweren Verschuldens

angesiedelte Einstellungsdauer von 25 Tagen den individuellen Umständen,

namentlich den geltend gemachten Spannungen am Arbeitsplatz, nicht hinreichend

Rechnung. Zu Gunsten der Versicherten habe die Verwaltung - gemäss

Beschwerdeantwort im

vorinstanzlichen Verfahren - nur die laufende

Probezeit berücksichtigt.

Deshalb sei eine Einstellungsdauer von 20 Tagen -

mithin im unteren Bereich des mittleren Verschuldens - angemessen.

3.3 Die beschwerdeführende Kasse hält

letztinstanzlich daran fest, dass bei der Bemessung des Verschuldens sowohl die

Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin in der Probezeit gekündigt habe, als auch

die nicht einfache Situation am Arbeitsplatz berücksichtigt worden sei, weshalb

man bei der individuellen Verschuldensbeurteilung auch nur von einem

mittelschweren

Verschulden ausgegangen sei. Da an der

vorinstanzlichen Hauptverhandlung keine neuen Gründe für die Unzumutbarkeit der

Arbeitsstelle vorgebracht worden seien, stelle die vorgenommene Kürzung des

kantonalen Gerichts einen unzulässigen Eingriff in das der Verwaltung

zustehende Ermessen dar.

3.4 Rechtsprechungsgemäss vermögen weder

gesundheitliche Beschwerden, solange sie nicht ärztlich attestiert worden sind

(BGE 124 V 234 E. 4b/bb S. 238), noch ein schlechtes Arbeitsklima oder

Meinungsverschiedenheiten mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen eine

Unzumutbarkeit der Fortführung des Arbeitsverhältnisses zu begründen (ARV 1986

Nr. 23 S. 92 E. 2b, C 202/85).

Gründe, welche den Verbleib an der Arbeitsstelle

unzumutbar gemacht hätten, liegen hier klarerweise nicht vor, weshalb die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht erfolgte. Indessen können die

genannten Umstände das Verschulden, die Stelle ohne Zusicherung einer neuen

gekündigt zu haben, in einem milderen Licht erscheinen lassen. Dabei gilt es zu

beachten, dass eine sachgerechte Ermessensbetätigung erfordert, den gesamten

Ermessensspielraum nach oben und unten in einer

dem jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen (BGE 123 V 150 E. 3c S. 153).

3.5 Der Verfügung vom 28. Juli 2005 wie dem

Einspracheentscheid vom 25. August 2005 ist zu entnehmen, dass die Kasse - wenn

auch in knapp begründeter Form - sowohl die unbefriedigende

Arbeitsplatzsituation aufgrund der Schwierigkeiten mit der direkten

Vorgesetzten, als auch die erfolgte Kündigung während der Probezeit beachtet

und das Verschulden ausdrücklich in "Berücksichtigung aller Umstände"

als mittelschwer eingestuft hat. Mit dem Abweichen von der Regelsanktion im

Bereich des schweren Verschuldens hat die

Kasse demnach besondere Umstände, welche eine

mildere Sanktion rechtfertigen, anerkannt. Dass sie dabei Erhebliches

unbeachtet gelassen hätte, ergibt sich aus den Unterlagen nicht. Mit einer in

der oberen Hälfte des mittleren Verschuldens liegenden Einstellungsdauer hat

sie vielmehr ihr Ermessen sachgerecht betätigt, zumal aus den Akten nicht

hervorgeht, dass die

Versicherte Schritte zur Bereinigung der

belastenden Situation mit der Vorgesetzten oder der aufgeführten

arbeitsvertraglichen Differenzen unternommen hätte. Gemäss Angaben der

Arbeitgeberin im vorinstanzlichen Verfahren vom 2. März 2006 schien sie

vielmehr zu einer Klärung derselben gar nicht bereit. Die Beschwerdeführerin

kündigte das Arbeitsverhältnis mithin bereits 24 Tage nach Stellenantritt,

womit sie das Risiko einer erneuten Arbeitslosigkeit klarerweise in Kauf nahm.

Ihr persönliches Verhalten hat zum

Entstehen des Schadens im Sinne einer

vermeidbaren finanziellen Mehrbelastung der Arbeitslosenversicherung

beigetragen, woran sie angemessen mitzubeteiligen ist (vgl. Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, Rz 822 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV:

Soziale Sicherheit, 2., aktualisierte und

ergänzte Auflage, Basel 2007). Wenn die Arbeitslosenkasse bei dieser Sachlage

eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung für die Dauer von 25 Tagen

verfügte, kann dies nicht als unangemessene Sanktion angesehen werden, welche

eine abweichende Ermessensausübung wie sie die Vorinstanz vornahm, als naheliegender

oder zweckmässiger erscheinen lässt."

2.6. Nella

presente fattispecie è incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria

iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un

altro impiego.

Egli deve

dunque venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base

degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione

del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione,

non fosse più ragionevolmente esigibile.

Ora, le

motivazioni addotte dall'assicurato (cfr. lettera di disdetta: incompatibilità

allo svolgimento della funzione assegnata"; domanda d'indennità di

disoccupazione, doc. 8: "incompatibilità con le funzioni assegnate (queste

ultime non corrispondono al mio ruolo di assistente della responsabile)" e

ricorso "insanabili contrasti con i colleghi, sia con la responsabile del

ristorante"), non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione almeno

temporanea del rapporto di lavoro.

Infatti, come

visto (cfr. consid. 2.2), la giurisprudenza federale esige che un assicurato

mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche

malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro o la divergenza di vedute con i

superiori.

Del resto

l'assicurato, al momento in cui ha dato le dimissioni, il 23 agosto 2007 (per

il 30 agosto 2007 cfr. Doc. A4), aveva da poco iniziato (precisamente dal 1°

luglio 2007) la sua attività presso il ristorante __________ della __________

di __________, dopo avere in precedenza lavorato presso la sede di __________

(dal 1° novembre 2006 al 30 giugno 2007, cfr. Doc. A2) e prima ancora presso

quella di __________ (dal 1° giugno 2005 al 31 ottobre 2006), cfr. Doc. A3).

RI 1, che

è stato trasferito a __________ su sua richiesta ha riconosciuto che l'ambiente

di lavoro non corrispondeva alle sue aspettative.

Vista la

soddisfacente attività professionale svolta in precedenza presso altre sedi

della medesima azienda, secondo questo Tribunale, l'assicurato, anziché sciogliere

il contratto di lavoro, avrebbe dovuto cercare di discutere con i suoi

superiori per risolvere i problemi che si erano presentati (cfr. Doc. 2 e Doc.

4; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 riprodotta al consid. 2.5).

Per quel

che riguarda i problemi di salute alla base della decisione di sciogliere il

contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4), se è vero che in data 12 ottobre 2007

(e quindi successivamente alla fine del rapporto di lavoro) il dottor __________

ha attestato di avere visitato il ricorrente il 13 agosto 2007

(nell'opposizione del 25 settembre 2007 l'assicurato ha tuttavia affermato di

essersi recato da un medico "qualche giorno dopo la rassegnazione delle

dimissioni", cfr. Doc. 2) e di avere riscontrato una forte componente

depressiva con disturbi dell'apparato gastrointestinale (senza appurare un

problema organico) consigliandogli pertanto di "prendere in considerazione

il fatto di cambiare posto di lavoro" (cfr. Doc. A5) è altrettanto vero

che il medico non gli ha imposto l'immediato cambiamento del posto di lavoro.

L'assicurato

avrebbe così dovuto mantenere temporaneamente l'impiego e se non fosse riuscito

a risolvere i problemi con i superiori e i colleghi avrebbe dovuto scogliere il

contratto soltanto dopo avere reperito una nuova occupazione.

Al

riguardo il TCA constata che l'assicurato ha sciolto il rapporto di lavoro

senza neppure rispettare il termine di disdetta contrattualmente previsto (cfr.

Doc. 15).

Nella

presente fattispecie l'amministrazione ha comunque tenuto in considerazione le

osservazioni dell'assicurato nella misura in cui in sede di opposizione ha

ridotto da 35 a 25 giorni la durata della sospensione (cfr. Doc. 2.5).

Questa

valutazione può essere fatta propria dal TCA, il quale non può senza validi

motivi sostituire il suo apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. la

STF C 153/06 del 12 marzo 2007), per cui la decisione su opposizione deve

essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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