38.2008.6
Assicurato sospeso per 35 giorni,poi ridotti a 25 in sede di opp.,per essersi licenziato senza aver reperito un nuovo impiego.Motivaz. addotte(incompatib.allo svolgim.funzione,insanabile contrasto con
12 marzo 2008Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2008.6
Data decisione, Autorità:
12.03.2008, TCA
Titolo:
Assicurato sospeso per 35 giorni,poi ridotti a 25 in sede di opp.,per essersi licenziato senza aver reperito un nuovo impiego.Motivaz. addotte(incompatib.allo svolgim.funzione,insanabile contrasto con colleghi)non tali da rendere inesigibile prosecuz.almeno temporanea del lavoro. Sanzione confermata
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 let. b OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.6
DC/sc
Lugano
12 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4
dicembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 4 dicembre 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha ridotto da 35 a 25 giorni la durata della sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:
"
Dalla documentazione in nostro possesso, si rileva
che il nostro assicurato ha lavorato presso la ditta __________ dal 1° giugno
2005 fino al 31 agosto 2007, con cambio sede in data 1° luglio 2007.
In data 23 agosto 2007 si è licenziato con
decorrenza 31 agosto 2007 a causa di pessimi rapporti con i collaboratori. Egli
sostiene di essere stato vittima di un mobbing quotidiano, durante il quale era
oggetto di accuse ridicole. Ciò lo ha spossato psicologicamente e demotivato
(qualche giorno dopo la rassegnazione delle dimissioni, dato il suo stato psico-fisico,
ha dovuto far ricorso alla consultazione di un medico) - (estratto dalla
lettera del sig. RI 1 datata 25 settembre 2007).
Il datore di lavoro ribadisce, per contro che, la
preparazione professionale dell'assicurato lasciava alquanto a desiderare. Le
accuse di mobbing sono semplicemente ridicole, inveritiere ed infondate. Le
osservazioni che gli venivano rivolte non erano altro che normali osservazioni
fatte da un superiore ad un subordinato sul lavoro svolto, peraltro in modo non
soddisfacente. Da un colloquio avuto con la sua caporeparto ed il capo del personale lo stesso signor RI 1 ha ammesso
Fatti
i suoi problemi e che se non fosse stato in grado di svolgere il proprio lavoro
avrebbe dato la disdetta del
contratto di lavoro (scritto del 28 settembre 2007 ditta __________).
Visto quanto sopra, la cassa disoccupazione in
data 1° ottobre 2007 ha emesso una decisione di sospensione di 35 giorni a
partire dal
1° settembre 2007. Contro questa decisione,
l'assicurato ha presen-tato opposizione ribadendo le motivazioni già
precedentemente indicate ed allegando un certificato del Dr. Med. __________ di
__________. Questo certificato medico cita testualmente "Spettabile
ufficio, confermo di avere visitato in data 13.08.2007 il signor RI 1, __________,
__________, dove ha mostrato una forte componente depressiva con disturbi
dell'apparato gastrointestinale. Non riscontro un problema organico e la
situazione difficile sul posto di lavoro (ristorante __________ di __________),
mi inducono a nutrire il forte sospetto che il malessere del paziente sia da attribuire alla situazione
lavorativa. Ho quindi consigliato al paziente di prendere in considerazione il
fatto di cambiare posto di lavoro".
Dalla verifica di tutta la documentazione risulta
evidente che tra le parti vi erano dei forti attriti e un malessere generale
che, come spiegato dal Dr. Med. __________, potrebbero avere creato al sig. RI
1 i problemi di salute citati.
Tuttavia, il medico consiglia al paziente di
prendere in considerazione il fatto di cambiare il posto di lavoro, non di
dover lasciare il suo impiego con effetto immediato, trovandosi in questo modo
senza alcun impiego." (Doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha chiesto l'annullamento della sanzione con le seguenti motivazioni:
"
(...)
- In data 01.11.2006 ero stato assunto con regolare contratto
dalla catena __________ nella sede di __________ (__________) con la mansione
di assistente della responsabile del ristorante __________;
- In data 01.07.2007, a seguito di mia richiesta, venivo
trasferito alla __________ di __________ dove però non sono mai stato posto
davanti al challenge come da mia precedente mansione;
- L'ambiente di lavoro si è subito rivelato ostile tanto che in
data 23.08.07 mi vedevo costretto a rassegnare le dimissioni a causa degli
insanabili contrasti sorti sia con i colleghi, sia con la responsabile del
ristorante.
(...)
Occorre rilevare che il provvedimento risulta
essere illegittimo e/o invalido in quanto carente di una adeguata ed idonea
motivazione. In particolare modo non tiene conto dell'ambiente di lavoro in cui
operavo, infatti sono stato vittima di un mobbing quotidiano, che
mi ha alquanto demotivato e spossato psicologicamente tanto da dovermi recare in
data 13.08.2007 (quindi dieci giorni prima delle mie dimissioni che sono
state presentate con lettera in data 23.08.07 con decorrenza 31.08.07) dal
medico di cura che mi ha sottoposto a visita riscontrandomi una forte
componente depressiva con disturbi dell'apparato gastrointestinale.
(...)
Inoltre il datore di lavoro afferma che la
preparazione professionale dell'assicurato lasciava alquanto a desiderare. Che
le accuse di mobbing sono semplicemente ridicole, inveritiere e infondate.
Queste affermazioni contrastano palesemente con i
vari attestati dì lavoro che mi sono stati rilasciati dalla ditta __________
durante tutta la mia esperienza lavorativa ed in particolare modo con
l'attestato di lavoro del 3 settembre 2007 rilasciato proprio dalla __________ di
__________ dove si certifica che sono "persona dotata di buone
conoscenze professionali, ha sempre dimostrato
spirito di adattamento e versatilità, nonché tenacia nei momenti di maggior
impegno". (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta
del 5 febbraio 2008 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva in
particolare:
"
(...)
Dalla verifica di tutta la documentazione risulta
che, tra le parti vi fossero incomprensioni. Il medico ha spiegato che non
riscontrando alcun problema organico e la situazione difficile sul posto di
lavoro, lo hanno indotto a nutrire il forte sospetto che il malessere del
paziente fosse da attribuire alla situazione lavorativa.
Quest'ultimo ha consigliato al paziente
unicamente di prendere in considerazione il fatto di cambiare il posto di
lavoro, non di dover lasciare il suo impiego il 23 agosto 2007 per il 30 agosto
2007 (con un preavviso di 7 giorni - vedi doc. 14-15), trovandosi in questo
modo senza alcuna attività lavorativa.
Il certificato medico è stato inoltre rilasciato
il 12 ottobre 2007 mentre il Sig. RI 1 ha disdetto i rapporti di lavoro il 23
agosto 2007.
Riteniamo quindi che la cassa disoccupazione ha
cercato di comprendere i problemi dell'assicurato riducendo da 35 a 25 giorni
la sospensione (decisione su opposizione del 4.12.2007 - doc. 7)." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'assicurato
che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr.
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
E'
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra
occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di
lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante
giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione
del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta
inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9,
consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
La costante giurisprudenza
del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato
mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche
malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i
superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di
lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA
1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).
Analogamente, il TFA ha
già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro
adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di
attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr.
DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di
un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la
disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita
sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere
giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi
soggettivi").
L'assicurato deve dunque
mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata
non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri
("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri
ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987
N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).
Nella già citata sentenza
C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito
dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
Considerandi
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44).
(...)"
Va ancora
precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal
1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente
garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui
continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.3
La
seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la
disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI
prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto
di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme
agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in
un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo
di lavoro;
f. necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento
dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte
del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in
un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni
o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
(Per un
commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,
pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,
Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des
Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27,
vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V
41).
2.4
Per costante
giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata
l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da
adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I
550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre
1996.
nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V
351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238;
STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001
nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227;
STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella
causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
In una sentenza
del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag. 38,
l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle
sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:
"
c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der
auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember
1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte
ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer
neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem
Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage
(Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996
3071).
In einem nicht veröffentlichten Urteil U.
vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit
ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45
Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid
aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von
31.
auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist
zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen
dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von
Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer
Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das
Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98,
in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne
Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte
Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der
Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV
vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war
bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997,
C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser
Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten
Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere
Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
(Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist
klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann
Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen
besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das
Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine
Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern
lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter
dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung
zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach
den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur
als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen
offen bleiben."
(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c,
pag. 41-42)
Nel caso che era chiamato
a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:
"
d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach
der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall,
wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst
anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der
Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die
bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1.
November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den
ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das
Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er
sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der
Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin
aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar
selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2
lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres
Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C
16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher,
die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage
herabzusetzen."
(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)
In una
sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre
confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva
lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla
malattia di sua madre.
In una
sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra
Massima istanza ha ribadito che:
"
(…) Zwar hat das Eidgenössischen
Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998
(C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine
Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell
unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und
Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen
31.
und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht
im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter
Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom
16.
September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B.
vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts
Dispositivo
geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten
Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere
Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art.
30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar
feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs.
1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer
Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von
Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im
Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere
Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren
Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer
(nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer
geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa),
pag. 50)
Nonostante
il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale
appena citata ha dunque stabilito che, trattandosi di un assicurato che si
licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro,
l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale.
Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle
assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque
limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c
OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.
RtiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA
dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto
2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO
c/ J., C 278/01).
Ciò vale
peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.
DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi
d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)
In una
sentenza C 153/06 del 12 marzo 2007 il Tribunale federale ha stabilito che, a
torto, un Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ridotto da 25 a 20
giorni la durata della sospensione inflitta dall'amministrazione a un
assicurato che aveva sciolto il contratto di lavoro durante il periodo di
prova.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
"
2.2 Hinsichtlich des Verschuldensgrades hat das
kantonale Gericht überdies richtig erwogen, dass die nicht entschuldbare
Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen gestützt
auf Art. 45 Abs. 3 AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu werten ist
(zur möglichen Abweichung hievon bei Vorliegen besonderer Umstände: BGE 130 V 125 ff.; ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c, C 226/98). Bei der Überprüfung der
Angemessenheit (vgl. Art. 132 lit. a OG) der verfügten Einstellungsdauer ist
sodann der Grundsatz zu beachten, dass das Sozialversicherungsgericht sein
Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung
setzen darf; das Gericht muss sich auf Gegebenheiten stützen können, welche
seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen. Vermag
das kantonale Gericht einen solchen triftigen Grund für den Eingriff in das
Ermessen der Verwaltung darzutun, namentlich indem einem im
Verwaltungsverfahren noch unbeachteten Umstand Rechnung getragen wird, weicht
das Bundesgericht seinerseits nicht ohne triftigen Grund in das der Vorinstanz
zustehende Ermessen ein (BGE 126 V 353 E. 5d S. 362, 123 V 150 E. 2 S. 152; Urteil C 43/06 vom 19. April 2006, E. 1.2).
3.
3.1Augrund der Akten steht fest, dass die
Beschwerdegegnerin am 26. April 2005 eine unbefristete Teilzeitstelle als
kaufmännische Mitarbeiterin bei der Firma P.________ AG, von sich aus während
der Probezeit auf den 6. Mai 2005 kündigte, da die Stelle offenbar nicht ihren
Erwartungen entsprach. Der Streit dreht sich letztinstanzlich einzig um die
verschuldensabhängige Dauer
der Einstellung. Dabei stellt sich insbesondere
die Frage, ob das kantonale Gericht zu Recht ins Ermessen der Verwaltung
eingegriffen hat.
3.2 Nach Auffassung des kantonalen Gerichts trägt
die von der Kasse verfügte, im oberen Bereich des mittelschweren Verschuldens
angesiedelte Einstellungsdauer von 25 Tagen den individuellen Umständen,
namentlich den geltend gemachten Spannungen am Arbeitsplatz, nicht hinreichend
Rechnung. Zu Gunsten der Versicherten habe die Verwaltung - gemäss
Beschwerdeantwort im
vorinstanzlichen Verfahren - nur die laufende
Probezeit berücksichtigt.
Deshalb sei eine Einstellungsdauer von 20 Tagen -
mithin im unteren Bereich des mittleren Verschuldens - angemessen.
3.3 Die beschwerdeführende Kasse hält
letztinstanzlich daran fest, dass bei der Bemessung des Verschuldens sowohl die
Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin in der Probezeit gekündigt habe, als auch
die nicht einfache Situation am Arbeitsplatz berücksichtigt worden sei, weshalb
man bei der individuellen Verschuldensbeurteilung auch nur von einem
mittelschweren
Verschulden ausgegangen sei. Da an der
vorinstanzlichen Hauptverhandlung keine neuen Gründe für die Unzumutbarkeit der
Arbeitsstelle vorgebracht worden seien, stelle die vorgenommene Kürzung des
kantonalen Gerichts einen unzulässigen Eingriff in das der Verwaltung
zustehende Ermessen dar.
3.4 Rechtsprechungsgemäss vermögen weder
gesundheitliche Beschwerden, solange sie nicht ärztlich attestiert worden sind
(BGE 124 V 234 E. 4b/bb S. 238), noch ein schlechtes Arbeitsklima oder
Meinungsverschiedenheiten mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen eine
Unzumutbarkeit der Fortführung des Arbeitsverhältnisses zu begründen (ARV 1986
Nr. 23 S. 92 E. 2b, C 202/85).
Gründe, welche den Verbleib an der Arbeitsstelle
unzumutbar gemacht hätten, liegen hier klarerweise nicht vor, weshalb die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht erfolgte. Indessen können die
genannten Umstände das Verschulden, die Stelle ohne Zusicherung einer neuen
gekündigt zu haben, in einem milderen Licht erscheinen lassen. Dabei gilt es zu
beachten, dass eine sachgerechte Ermessensbetätigung erfordert, den gesamten
Ermessensspielraum nach oben und unten in einer
dem jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen (BGE 123 V 150 E. 3c S. 153).
3.5 Der Verfügung vom 28. Juli 2005 wie dem
Einspracheentscheid vom 25. August 2005 ist zu entnehmen, dass die Kasse - wenn
auch in knapp begründeter Form - sowohl die unbefriedigende
Arbeitsplatzsituation aufgrund der Schwierigkeiten mit der direkten
Vorgesetzten, als auch die erfolgte Kündigung während der Probezeit beachtet
und das Verschulden ausdrücklich in "Berücksichtigung aller Umstände"
als mittelschwer eingestuft hat. Mit dem Abweichen von der Regelsanktion im
Bereich des schweren Verschuldens hat die
Kasse demnach besondere Umstände, welche eine
mildere Sanktion rechtfertigen, anerkannt. Dass sie dabei Erhebliches
unbeachtet gelassen hätte, ergibt sich aus den Unterlagen nicht. Mit einer in
der oberen Hälfte des mittleren Verschuldens liegenden Einstellungsdauer hat
sie vielmehr ihr Ermessen sachgerecht betätigt, zumal aus den Akten nicht
hervorgeht, dass die
Versicherte Schritte zur Bereinigung der
belastenden Situation mit der Vorgesetzten oder der aufgeführten
arbeitsvertraglichen Differenzen unternommen hätte. Gemäss Angaben der
Arbeitgeberin im vorinstanzlichen Verfahren vom 2. März 2006 schien sie
vielmehr zu einer Klärung derselben gar nicht bereit. Die Beschwerdeführerin
kündigte das Arbeitsverhältnis mithin bereits 24 Tage nach Stellenantritt,
womit sie das Risiko einer erneuten Arbeitslosigkeit klarerweise in Kauf nahm.
Ihr persönliches Verhalten hat zum
Entstehen des Schadens im Sinne einer
vermeidbaren finanziellen Mehrbelastung der Arbeitslosenversicherung
beigetragen, woran sie angemessen mitzubeteiligen ist (vgl. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, Rz 822 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV:
Soziale Sicherheit, 2., aktualisierte und
ergänzte Auflage, Basel 2007). Wenn die Arbeitslosenkasse bei dieser Sachlage
eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung für die Dauer von 25 Tagen
verfügte, kann dies nicht als unangemessene Sanktion angesehen werden, welche
eine abweichende Ermessensausübung wie sie die Vorinstanz vornahm, als naheliegender
oder zweckmässiger erscheinen lässt."
2.6. Nella
presente fattispecie è incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria
iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un
altro impiego.
Egli deve
dunque venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base
degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione
del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione,
non fosse più ragionevolmente esigibile.
Ora, le
motivazioni addotte dall'assicurato (cfr. lettera di disdetta: incompatibilità
allo svolgimento della funzione assegnata"; domanda d'indennità di
disoccupazione, doc. 8: "incompatibilità con le funzioni assegnate (queste
ultime non corrispondono al mio ruolo di assistente della responsabile)" e
ricorso "insanabili contrasti con i colleghi, sia con la responsabile del
ristorante"), non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione almeno
temporanea del rapporto di lavoro.
Infatti, come
visto (cfr. consid. 2.2), la giurisprudenza federale esige che un assicurato
mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche
malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro o la divergenza di vedute con i
superiori.
Del resto
l'assicurato, al momento in cui ha dato le dimissioni, il 23 agosto 2007 (per
il 30 agosto 2007 cfr. Doc. A4), aveva da poco iniziato (precisamente dal 1°
luglio 2007) la sua attività presso il ristorante __________ della __________
di __________, dopo avere in precedenza lavorato presso la sede di __________
(dal 1° novembre 2006 al 30 giugno 2007, cfr. Doc. A2) e prima ancora presso
quella di __________ (dal 1° giugno 2005 al 31 ottobre 2006), cfr. Doc. A3).
RI 1, che
è stato trasferito a __________ su sua richiesta ha riconosciuto che l'ambiente
di lavoro non corrispondeva alle sue aspettative.
Vista la
soddisfacente attività professionale svolta in precedenza presso altre sedi
della medesima azienda, secondo questo Tribunale, l'assicurato, anziché sciogliere
il contratto di lavoro, avrebbe dovuto cercare di discutere con i suoi
superiori per risolvere i problemi che si erano presentati (cfr. Doc. 2 e Doc.
4; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 riprodotta al consid. 2.5).
Per quel
che riguarda i problemi di salute alla base della decisione di sciogliere il
contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4), se è vero che in data 12 ottobre 2007
(e quindi successivamente alla fine del rapporto di lavoro) il dottor __________
ha attestato di avere visitato il ricorrente il 13 agosto 2007
(nell'opposizione del 25 settembre 2007 l'assicurato ha tuttavia affermato di
essersi recato da un medico "qualche giorno dopo la rassegnazione delle
dimissioni", cfr. Doc. 2) e di avere riscontrato una forte componente
depressiva con disturbi dell'apparato gastrointestinale (senza appurare un
problema organico) consigliandogli pertanto di "prendere in considerazione
il fatto di cambiare posto di lavoro" (cfr. Doc. A5) è altrettanto vero
che il medico non gli ha imposto l'immediato cambiamento del posto di lavoro.
L'assicurato
avrebbe così dovuto mantenere temporaneamente l'impiego e se non fosse riuscito
a risolvere i problemi con i superiori e i colleghi avrebbe dovuto scogliere il
contratto soltanto dopo avere reperito una nuova occupazione.
Al
riguardo il TCA constata che l'assicurato ha sciolto il rapporto di lavoro
senza neppure rispettare il termine di disdetta contrattualmente previsto (cfr.
Doc. 15).
Nella
presente fattispecie l'amministrazione ha comunque tenuto in considerazione le
osservazioni dell'assicurato nella misura in cui in sede di opposizione ha
ridotto da 35 a 25 giorni la durata della sospensione (cfr. Doc. 2.5).
Questa
valutazione può essere fatta propria dal TCA, il quale non può senza validi
motivi sostituire il suo apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. la
STF C 153/06 del 12 marzo 2007), per cui la decisione su opposizione deve
essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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