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Decisione

38.2008.60

Restit.assegni per il periodo di introd.Contratto(4/08)modificato per motivi econ.:pensum da 30 a 10%da 9/08.Soluz.che va equiparata a una disdetta.Tempo di lavoro aspetto essenz.(condiz.posta da ammi

6 aprile 2009Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti dell'art. 95 LADI.

L'amministrazione

ha così motivato la sua decisione:

"

(...)

Considerato quindi come le condizioni risolutive

poste al momento della concessione degli assegni per il periodo d'introduzione

non sono state rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato

disdetto, ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di

introduzione, tenuto conto della giurisprudenza federale pubblicata in DTF 126

V 42 seg, l'Ufficio delle misure attive decide che gli assegni (API) versati

per il periodo d'introduzione devono essere chiesti in restituzione.

Per quanto concerne la restituzione la Cassa di

disoccupazione dovrà valutare i presupposti previsti dall'art. 95 LADI."

(Doc. A4)

Nella

decisione su opposizione del 13 ottobre 2008 l'UMA ha riconfermato quanto

precedentemente deciso, rilevando in particolare:

"

(...)

Nel caso concreto, si osserva che il contratto di

lavoro con la signora __________ è stato mo­dificato il 30 luglio 2008,

riducendo il grado d'occupazione durante il periodo di introduzione. Dalla

corrispondenza intercorsa con lo Studio di consulenza e terapia dietetica RI 1,

in particolare dalla lettera del 31 luglio scorso, si evince che il contratto è

stato modificato con riduzione del grado d'occupazione a causa di mancanza di

lavoro." (Doc. A7)

1.4. Contro la

decisione su opposizione la datrice di lavoro ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"

Mi viene richiesto la restituzione degli assegni

ricevuti nel periodo maggio-luglio 2008 relativi al periodo di introduzione

della Signorina __________, mia dipendente in supervisione, malgrado abbia

rispettato il contratto con lei stipulato (allegato 1) e senza averlo disdetto

ordinariamente senza gravi motivi come indicato nella motivazione della

decisione dell'ufficio misure attive.

Ho portato a termine e raggiunto pienamente

gli obiettivi previsti con la Sig.na __________ per

il periodo di introduzione come stabilito nel piano di introduzione dettagliato

per il periodo sussidiato (allegato 2), pur riducendo la percentuale di lavoro

concordato con le parti nel secondo trimestre e offrendole la possibilità di

esercitare la professione sotto la mia supervisione e conformemente alla Lamal

sino ad oggi.

Non ho interrotto il rapporto di lavoro con la Sig.na __________ ma bensì ne ho ridotto la percentuale di

lavoro dal 30 al 10% causa mancanza di lavoro, di cui ne può testimoniare la

stessa collaboratrice per poterla agevolare nella ricerca di altre possibilità

di lavoro e senza pregiudicare l'attuale occupazione da me in fase di sviluppo

(trattandosi della creazione di un nuovo posto di lavoro).

La riduzione della percentuale di lavoro a partire

da agosto 2008 era stata concordata con la Signorina __________, avvisando

preventivamente l'ufficio disoccupazione in luglio (allegato 3), che non ha

comunicato tempestivamente né a me né all'assicurata nessuna obiezione od

osservazione scritta o verbale in merito alla modifica di contratto. Per questo

motivo ho ritenuto accettata la modifica.

In data 9 settembre 2008 (allegato 4) ho ricevuto invece una decisione negativa poco

chiara che i presupposti per la concessione degli assegni non sono adempiuti

e gli assegni versati dovranno essere chiesti in restituzione e per quanto

concerne la restituzione, la cassa disoccupazione dovrà valutare se sono

adempiuti i presupposti dell' art.95 LADI.

Ho comunicato tempestivamente all'ufficio misure

attive la mia opposizione alla decisione da loro presa (allegato 5) con le

motivazioni qui enunciate e a me note in settembre.

Ancor prima della fine del periodo di

introduzione, nel mese di ottobre 2008, la Signorina __________ mi ha

comunicato le sue dimissioni in quanto nel frattempo aveva trovato e accettato

un altro posto di lavoro presso una clinica ( allegato 6).

L'obiettivo di potermi avvalere appieno della

collaborazione della Sig.na __________ soprattutto dopo il periodo di

introduzione, scopo della creazione del nuovo posto di lavoro da parte mia, è

venuto a cadere per la disdetta da parte della mia collaboratrice.

L'introduzione pratica, l'insegnamento delle

procedure e la supervisione dei casi trattati dalla Sig.na __________ nel

lavoro svolto durante questi mesi di introduzione nel mio studio, hanno

rappresentato per me un impegno lavorativo personale supplementare ed un costo

significativo non coperto dagli assegni dell'ufficio delle misure attive senza

beneficio per la mia attività futura, investendo senza avere oggi la

possibilità di proseguire.

La misura di sostegno con la concessione degli

assegni emessa l'8 maggio scorso dall'ufficio delle misure attive quale aiuto,

dovrebbe quindi essere pienamente rispettato, versandomi anche la parte non

percepita degli assegni per i mesi di agosto - ottobre 2008 per la percentuale

di stipendio versata come da contratto alla Sig.na __________, durante tutto il

periodo e fino a tutt'oggi, sgravando così effettivamente i costi

dell'assicurazione disoccupazione e quindi della collettività per lo stipendio

versato da me alla giovane collega nel periodo di introduzione e aiutandola in

una situazione di disoccupazione prolungata nell'acquisizione dell'esperienza

professionale indispensabile.

Aver avuto la possibilità di esercitare presso il

mio studio la professione di dietista, anche se per una percentuale di lavoro

esigua, ha permesso alla Sig.na __________ di avere contatti professionali con

le strutture sanitarie e medici e permetterle di cercare un posto di lavoro a

tempo pieno che il mio studio non è attualmente ancora in grado di offrire.

Quindi lo scopo degli assegni per il periodo di introduzione è stato raggiunto.

Non sono pertanto d'accordo sulla revoca della

decisione e la restituzione degli assegni versatemi dall'ufficio delle misure

attive dal 1 maggio al 30 luglio 2008.

Allego alla presente anche la risposta di

decisione su opposizione ricevuta in ottobre 2008 dall'ufficio misure attive

(allegato 7) che non condivido." (Doc. I)

1.5. Nella sua

risposta del 1° dicembre 2008 l'UMA propone di respingere il ricorso e rileva

in particolare:

"

(...)

Nel merito delle diverse motivazioni addotte nel

ricorso precisiamo che non ci sono nuovi elementi rispetto a quelli contenuti

nell'opposizione interposta il 12 settembre 2008.

In sostanza il grado d'occupazione della signora __________

è stato sensibilmente ridotto per mo­tivi economici dopo tre mesi

d'introduzione presso lo Studio di consulenza dietetica di RI 1.

Considerato che la condizione posta sulla

decisione di concessione della misura dell'8 maggio 2008 relativa alla disdetta

del contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione non è stata ri­spettata,

si chiede al lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando la

decisione impugnata." (Doc. III)

1.6. L'11

dicembre 2008 la datrice di lavoro ha inviato al TCA uno scritto del seguente

tenore:

"

(...)

Ribadisco che non sono stata io a licenziare

la persona assicurata, ma è stata l'assicurata stessa prima del termine del

periodo di introduzione.

L'UMA mi contesta la modifica di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla

supervisione ad una collega neolaureata che svolge per la prima volta il lavoro

pratico di terapia dietetica e che si è trovata prima di iniziare il lavoro

da me in disoccupazione da quasi 2 anni e in pratica da quando si è

laureata. Non è riuscita a trovare nessun tipo di occupazione professionale

fisso con un contratto di lavoro (neanche a tempo parziale) come dietista per

tutto questo periodo e ciò malgrado l'assistenza dell'ufficio collocazione.

Santésuisse, il nostro partner principale di lavoro esige obbligatoriamente

lo stage sotto supervisione da una dietista da loro riconosciuta e con

determinati requisiti che garantiscono la qualità delle prestazioni sanitarie

da noi fornite (e un numero di concordato speciale) e ne sorveglia

l'applicazione. Non è ammesso il lavoro esentato da questa clausola per i primi

due anni di lavoro a carico della LaMal per dietiste neolaureate.

● Dopo

avere accettato il mese di febbraio di ospitare la collega neolaureata come

stagiaire per la supervisione, l'assicurata in accordo con me ha chiesto di poter

prolungare lo stage, possibilità negatale dall'ufficio collocazione. Allegato

2.2.

L'UMA mi parifica AD UN'AZIENDA QUALSIASI anche se è evidente che sono una

libera professionista senza nessuna azienda (non possiamo nemmeno iscriverci a

registro di commercio con l'attività di operatori sanitari che lavorano a

carico della LaMal pena la perdita di autorizzazione di Santésuisse),

contestandomi la riduzione delle ore lavorative all'assicurata causa

diminuzione delle richieste di lavoro. L'assicurata ha potuto sostituire in

accordo le ore con altre attività professionalmente qualificate durante questi

mesi con il rispettivo compenso ad ore che quindi ha sgravato l'assicurazione

disoccupazione.

la possibilità di un contratto di lavoro stabile in supervisione (questo era

lo scopo fissato anche contrattualmente al paragrafo 5) offerto alla collega ha

permesso di aiutarla anche indirettamente, ricevendo finalmente altre offerte

di lavoro che poi è sfociato in un contratto con un'azienda ospedaliera privata

e la conseguente sua dimissione il 29 ottobre 2008.

Da tutto questo periodo di collaborazione nel

2008 svolta in favore dell'assicurata, disoccupata prima da quasi 2 anni, non

ho tratto nessun profitto economico o di qualsiasi altro genere. Ho subìto una perdita finanziaria per me importante, aiutando una

collega in evidente difficoltà di trovare lavoro perché avrei più facilmente

potuto svolgere il lavoro da me, lasciando che la collega dopo lo stage

tornasse in piena disoccupazione con tutte le sue conseguenze. Semmai ho

contribuito anche se in misura modesta alla riduzione dei costi per la

collettività, corrispondendo a titolo personale da libera professionista uno

stipendio alla collega per le ore di lavoro svolte da me, sgravando

direttamente così la sua assicurazione disoccupazione di questo onere.

Se lo scopo di questo sussidio è l'aiuto affinché

un assicurato possa trovare più facilmente un'occupazione, non gravando più

sull'assicurazione disoccupazione, è evidente che è stato raggiunto e la cifra

effettivamente sostenuta dall'assicurazione disoccupazione è stata inferiore ed

il beneficio per l'assicurata indubbiamente maggiore.

Ritengo quindi la richiesta dell'UMA di rimborso

del sussidio percepito assolutamente ingiustificata e sono d'accordo solo di

adeguarlo alla percentuale effettivamente svolto dalla collega (3 mesi al 30% e

3 mesi al 10%), rimborsando se del caso quanto effettivamente percepito in eccedenza

a questa cifra." (Doc. V)

Il 7

gennaio 2009 l'UMA ha formulato al riguardo le seguenti osservazioni:

"

(...)

L'Ufficio delle misure attive ha concesso un

assegno per il periodo d'introduzione (API) della dura­ta di 6 mesi,

precisamente dal 1° maggio 2008 al 31 ottobre 2008, a seguito dell'assunzione

della signora __________ presso lo Studio di consulenza dietetica di RI 1. Lo

studio di consulen­za dietetica è stato reso attento che nel caso in cui il

rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi gravi, durante il

periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), l'autorità cantonale a­vrebbe

potuto richiedere il rimborso di tutti gli assegni versati.

Considerato che durante il periodo d'introduzione

le condizioni poste al momento della concessio­ne della misura non sono state

rispettate, l'Ufficio misure attive ha chiesto la restituzione degli as­segni

versati. Di fatto, durante il periodo d'introduzione la datrice di lavoro ha

modificato il contratto d'impiego della signora __________, riducendo il grado

d'occupazione dal 30 al 10% a causa di mancan­za di lavoro.

Nel merito delle diverse osservazioni addotte

nello scritto dell'11 dicembre 2008 dello Studio di consulenza dietetica di RI

1, non ci sono nuovi elementi rispetto a quelli contenuti nell'opposizione

interposta il 12 settembre 2008.

In sostanza il grado d'occupazione della signora __________

è stato sensibilmente ridotto per mo­tivi economici dopo tre mesi

d'introduzione presso lo Studio di consulenza dietetica di RI 1.

Considerato che la condizione posta sulla

decisione di concessione della misura dell'8 maggio 2008 relativa alla disdetta

del contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione non è stata ri­spettata,

si chiede a al lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando

la decisione impugnata." (Doc. VII)

1.7. Il 9 marzo

2009 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti all'UMA (cfr. Doc. IX).

L'11

marzo 2009 il capoufficio __________ e il caposervizio __________ hanno così

risposto:

"

(...)

1) Qual è il grado d'occupazione minimo da voi abitualmente

richiesto ad un datore di lavoro per poter accogliere una domanda di assegni

per il periodo d'introduzione?

Non determiniamo un

grado d'occupazione minimo per accordare gli assegni per il periodo d'introduzione

(API) e non incentiviamo il conseguimento di guadagno intermedio durante la ri­scossione

degli API, a meno che questa possibilità sia l'unica opportunità di

collocamento. L'obiettivo che perseguiamo è di reintegrare la persona in cerca

d'impiego (PCI) in un'occupazione durevole con una percentuale di lavoro che

corrisponda alla disponibilità al col­locamento.

2) Se, nel caso concreto, la datrice di lavoro avesse fissato sin

dall'inizio al 10% il grado d'occupazione dell'assicurata durante il periodo di

introduzione, avreste accolto la domanda op­pure no?

È una situazione eccezionale con la quale non ci siamo mai

confrontati,di regola gli API ven­gono accordati per occupazioni che

corrispondo alla disponibilità al collocamento, nella maggior parte dei casi

parliamo di impieghi al 100%, con qualche eccezione data dalla disponibilità

ridot­ta al collocamento della PCI. In quest'ultime situazioni le percentuali

d'impiego sono general­mente maggiori o uguali al 50%.

Nel caso specifico

l'API è stato accordato perché il consulente del personale URC ha ritenuto che

la misura fosse indispensabile per garantire alla PCI, neolaureata dietista, la

pratica neces­saria prevista dalla Lamal (24 mesi) al fine di poter operare in

questo ambito ed aumentare le possibilità di collocamento. Date queste premesse

avremmo accolto eccezionalmente la richie­sta dell'API anche se la datrice di

lavoro avesse fissato fin dall'inizio il grado d'occupazione al 10%.

3) Quando vi è stato comunicato che il contratto di lavoro era

stato modificato e quale è stata la vostra reazione? In particolare avete

espresso telefonicamente il vostro accordo?

In data 30 luglio

2008 ci è stato comunicato telefonicamente e in data 31 luglio 2008 ci è stato

inviato uno scritto che informava sulla riduzione del grado d'occupazione della

signora __________ a contare dal 1° settembre 2008. Non abbiamo espresso il nostro accordo, è prassi

consolidata richiedere sistematicamente la restituzione degli assegni se

durante il periodo sussidiato l'azienda modifica le condizioni d'impiego a

sfavore dell'assicurato." (Doc. X)

Al

riguardo la ricorrente il 24 marzo 2009 si è così espressa:

"

(...)

Domanda 1:

Percentuale minima

Dopo lo stage offerto da parte mia a febbraio 08

alla Signorina __________ ed esclusa la possibilità di prolungarlo perché

rifiutato dall'URC, ho preso contatto telefonico con il collocatore per

discutere la possibilità di creare un nuovo posto di lavoro per la collega,

permettendole di acquisire quell'esperienza pratica e lavorare almeno

parzialmente nella nostra professione, considerando anche l'assenza di altre

opportunità lavorative nella professione e la sua richiesta esplicita.

La nostra attività sanitaria consiste nel 80% in

terapie effettuate su prescrizione medica e non abbiamo la certezza della

stabilità del volume di lavoro sull'arco dell'anno.

Il nostro onorario è fissato dalle tariffe LAMal

(non a prezzo di mercato) e non permette una buona copertura dei costi

dell'attività, tanto meno lascia margini di finanziamento per la supervisione

indispensabile e richiesta da Santésuisse nel caso concreto della collega

assunta.

Riguardo la percentuale minima, il collocatore

della Signorina __________ mi riferì telefonicamente che normalmente il lavoro

offerto in tali situazioni era di almeno un 50%, ma che al di sotto del 30%

sarebbe stato poco probabile che la nostra domanda di sussidio venisse accolta.

Io avevo proposto con una stima prudenziale ed

una valutazione dei rischi per me sopportabili, due mezze giornate di lavoro

pari al 20% con un contratto fisso a tempo indeterminato e la possibilità di

aumento della percentuale dopo il periodo di introduzione.

Gli obiettivi erano chiaramente due sin

dall'inizio:

1. Offrire

alla collega la possibilità di svolgere l'attività sanitaria sotto supervisione

come richiesto obbligatoriamente da Santésuisse per almeno 2 anni.

Considerandi

2.

Acquisire così una terza collega che diventasse stabilmente collaboratrice nel

mio studio in quanto l'altra mia collega ha ridotto il tempo di lavoro per

motivi familiari da ca. 2 anni.

Su consiglio del collocatore ho accettato di

fissare il contratto con un tempo di lavoro del 30%.

Domanda 3:

Preciso al riguardo che ho interpellato

telefonicamente in data 30 luglio, l'ufficio competente per verificare se la

modifica temporanea di riduzione dell'orario lavorativo fosse stato accettato

da loro. Mi fu chiesto di inviare richiesta scritta. Ciò che feci in data

31.

luglio (allegato 3, lettera del 5.11.09)) senza tuttavia ricevere in tempi

ragionevoli una qualsiasi risposta da parte dell'ufficio competente.

Ho quindi creduto, in buona fede, che la nostra

richiesta fosse stata accettata senza modificare il diritto al sussidio, in

quanto il lavoro, pur ridotto rispettava gli obiettivi prefissati.

La riduzione del tempo di lavoro è avvenuta

soltanto per gli ultimi 2 mesi su 6 (settembre e ottobre 2008) e la collega ho

proseguito il lavoro anche il mese dopo il periodo di introduzione (novembre

2008) alle stesse condizioni, dimettendosi mio malgrado perché aveva trovato un

posto di lavoro come dietista al 100% in una clinica sanitaria. Dopo tutto il

periodo di introduzione dedicato alla collega, le spese sostenute, mi sono così

trovata di nuovo senza l'aiuto auspicato. Il sussidio inoltre mi è stato

versato solo per 5 mesi su 6." (Doc. XII)

in

diritto

2.1

Il 1° luglio

2003.

è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,

accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.

2502.

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del

12.

giugno 2001, pag. 1972):

"

(…)

In linea di massima, la presente revisione non

concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito

sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi

e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata

(…)."

Pertanto,

la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10

dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59

cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1

e cpv. 3 LADI, la STFA

C 56/04

del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.

2.2

Fra gli

scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si tratta

di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo

art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e prevede che:

"

1.

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una

disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione.

4.

I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art.

59.

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,

consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,

consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale

concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469

segg.).

2.3

In particolare, quale

provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono

regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la

durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,

consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un

nuovo lavoro.

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati

all'art. 65 LADI:

" Agli

assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione

in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni

per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario

ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo

periodo e

c. l’assicurato,

dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo

e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa

durevolmente ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b;”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to

2.

, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

"

(…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola

generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno

2001, pag. 2013)

L'OADI,

al cpv. 1 dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato

difficilmente collocabile":

" 1

Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della

situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per

trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge

pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli

assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili

(prima condizione).

Poi, deve

trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in

un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione

sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per

disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.

Il

Consiglio federale disciplina i particolari.

Secondo

l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono

essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione

al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Su queste

disposizioni, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G.

Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume

III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9 e Th.

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit.

Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007 sottolinea in particolare che:

"

Definitive Zusage: Die Versicherte Person muss schliesslich nach der Einarbeitung mit

einer Anstellung zu orts- und brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter

Berücksichtigung einer dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können.

Entgegen dem Gesetzeswortlaut und um die dauerhafte Eingliederung nicht

illusorisch werden zu lassen, ist hier definitive Zusage für die Einstellung

nach Abschluss der Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines

unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher

der kantonalen Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage

zu verlangen. Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das

Arbeitsverhältnis während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern en hiefür

keine plausiblen Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der

schriftlichen Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als

Leistungsempfänger rückerstattungspflichtig."

(N° 737 pag. 2400-2401)

2.4

In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sottolineato:

"

(…)

b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires

du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),

celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son

tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur

résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin

immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des

prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la

durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,

c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO

(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,

anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er

juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen

gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).

Le problème si pose de

manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette

éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet

rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de

préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur

permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se

conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus

longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au

travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont

le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève

1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition

qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas

échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c

LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

Au regard des

engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,

sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant

le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne

répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même

ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but

du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit

de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,

lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps

d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt

non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,

le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en

concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux

rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67

LACI).

(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)

In

un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V

42.

in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto

agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla

condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire

disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante

il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se

questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore

di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere

dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.

Al

riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

" (…)

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,

Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF

112.

V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période

d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90

al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations

perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant

l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette

restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,

n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,

elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,

Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.

51).

La restitution ne peut

toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le

temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux

parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."

(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)

Nel caso

che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:

"

(…)

3.

‑ a) En l'espèce, les deux contrats de

travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)

avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période

d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il

s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs

toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent

pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un

tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses

obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins

grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété

malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des

griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑

liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de

manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré

des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un

juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence

motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient

dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de

l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du

travailleur (art. 337 al. 3 CO).

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun

reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait

qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en

raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne

saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu

de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi

durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but

du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà

versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une

renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de placement

était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer

à la recourante la restitution des allocations versées.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)

In una

sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su

opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il

periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti,

argomentando:

"

Anche nella propria “Opposizione”, il cui

contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha

sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza del

lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).

Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto

di lavoro con __________ (motivi d’ordine economico e in nessun modo

riconducibili a manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore,

quali la violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non

configurano una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi

pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28

marzo 2001 nella causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13

agosto 2001 nella causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag.

25).

Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima

Istanza ha del resto rilevato che:

" (…)

En

ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer

dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer

suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un

secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de

restituer.

(…)." (cfr. DTF

126.

V 42, consid. 3a, pag. 47)

Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il

contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo

d’introduzione.

Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in

un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di

introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il

rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e

in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi

successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

In simili condizioni la decisione impugnata deve

dunque essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005

nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).

Il diritto alla protezione della buona fede di

cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e

impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,

intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,

era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa

Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,

consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S.,

C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65,

consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195

consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979

pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss;

Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag.

108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il

periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del

lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che

l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle

possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il periodo

d’introduzione avrebbe potuto avere.

In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato garantito

che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la restituzione degli

API così come espressamente previsto nella decisione relativa agli stessi."

Infine,

in una sentenza del 17 aprile 2000 nella causa G.C. SA (C 332/99), il TFA ha,

tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione

devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare

una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr.

FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.

583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.

660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione

(recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto

esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia

condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali

siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione

disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo

generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del

datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi

lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).

(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C

322/99)

La nostra

Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni

per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con

chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su

motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del

lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in

particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - J. e il nuovo dipendente

dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno

con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare

quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di

introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra

marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di

questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso

con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico

del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti,

l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la J.

SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato,

responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che

la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese

di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa

strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo

di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla

disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del

disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni

equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X.

SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul

rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50%

dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione

di assegni di introduzione a favore di X. (…)."

(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

2.5

Nella presente

fattispecie, nella domanda di assegni per il periodo di introduzione del 23

aprile 2008 l'assicurata, iscritta per il collocamento dal 9 ottobre 2007, ha

così motivato la sua richiesta:

"

Visti gli esiti negativi delle mie ricerche

ritengo che l'opportunità, seppur a tempo parziale, che mi da lo studio sia

molto importante per il mio futuro professionale. Per essere riconosciuta dalle

casse malati debbo certificare un'esperienza lavorativa di almeno due anni.

Sicuramente la % di impiego nello studio aumenterà nel corso dei mesi tanto da

permettermi di uscire dalla disoccupazione." (Doc. 1)

Nel

progetto di decisione del 5 maggio 2008 il consulente del personale __________

ha espresso preavviso favorevole alla domanda di assegni per il periodo di

introduzione dal 1° maggio 2008 al 31 ottobre 2008, rilevando:

"

L'assicurata si è iscritta in disoccupazione dal

09.

di ottobre 2007, al termine della formazione universitaria come dietista.

Nonostante le numerose ricerche svolte nella sua

professione non è riuscita ha trovare un impiego. Le risposte ricevute al

termine dei numerosi colloqui di lavoro sostenuti sono sempre state negative. I

motivi di tali risultati sono da ricercare nel fatto che l'assicurata non ha il

riconoscimento delle casse malati per poter fatturare le sue prestazioni.

Tale riconoscimento si ottiene solo dopo aver

lavorato per almeno 24 mesi presso uno studio riconosciuto.

L'opportunità che le viene data da questo

contratto è perciò fondamentale per il suo futuro professionale e per uscire a

breve dalla disoccupazione." (Doc. 3)

Con la

decisione su opposizione qui impugnata l'UMA ha stabilito che i presupposti per

il riconoscimento degli assegni per il periodo di introduzione non sono

adempiuti visto che la datrice di lavoro non ha rispettato le condizioni

risolutive poste al momento del riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione.

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale constata innanzitutto che, effettivamente, come

sostenuto dalla ricorrente, nel caso presente e contrariamente a quelli già oggetto

di sentenze federali e cantonali (cfr. consid. 2.4) il contratto di lavoro non

è stato disdetto durante il periodo di introduzione.

Il

contratto di lavoro è infatti stato modificato per motivi economici (cfr. Doc.

10: "causa mancanza di lavoro") a partire dal 1° settembre 2008, nel

senso che il tempo di lavoro e il rispettivo salario è stato ridotto dal 30% al

10% dal 1° settembre 2008.

La

modifica del contratto di lavoro è stata firmata dalle due parti (cfr. consid. 1.3, sul tema cfr. R. Wyler, "Droit du travail", Ed. Stämpfli

Editions SA, Berna 2008 pag. 88: "Les parties sont libres de convenir de

la modification de leur relation contractuelle future, dans le respect des

mêmes principes que ceux qui régissent la formation du contrat.").

Secondo

questo Tribunale, tuttavia questa soluzione, almeno nel caso presente, dal

profilo della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, deve essere equiparata

ad una disdetta del rapporto di lavoro.

Infatti, da una parte,

come sottolinea giustamente l'UMA la decisione formale dell'8 maggio 2008

prevede esplicitamente che "il rispetto del contratto di lavoro del 29

aprile 2008 è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni

d'introduzione" (cfr. Doc. 4).

Ora, sia l'attestato del

datore di lavoro relativo al periodo d'introduzione del 29 aprile 2008 (cfr.

Doc. 1a) che il contratto di lavoro del 29 aprile 2008 (cfr. Doc. Doc. 2a

punto 4) prevedevano esplicitamente un "tempo di lavoro parziale del 30%".

Di conseguenza, siccome

quello del tempo di lavoro era un aspetto essenziale del contratto di lavoro

esso non poteva venire modificato dalle parti trattandosi di una condizione

posta dall'amministrazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni

della LADI.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che già il riconoscimento di indennità per

il periodo di introduzione in caso di lavoro a tempo parziale costituisce

un'eccezione.

Al riguardo la Segreteria

di Stato dell'economica (SECO), nella "Circolare sui provvedimenti

inerenti al mercato di lavoro (PML), in vigore dal gennaio 2008 sottolinea

quanto segue:

"

J18 L'introduzione al lavoro è una misura concepita

espressamente

per i casi particolari.

Essa mira a facilitare l'integrazione

se possibile duratura dell'assicurato e, al tempo stesso, a prevenire il

dumping salariale che incombe sulle persone la cui integrazione o

reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile senza tale

provvedimento. Il conseguimento di un guadagno intermedio durante il periodo di

riscossione degli API non è incoraggiato. La combinazione di questi due

strumenti può tuttavia essere presa in considerazione per gli assicurati di età

superiore ai 50 anni nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti

un'opportunità reale di rientrare in contatto con il mercato del lavoro."

Anche B.

Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 ) rileva che:

"

Il convient d'ajouter qu'une AIT ne peut être

octroyée qu'en vue de mettre fin au chômage. AIT et gain intermédiaire (art. 24

LACI [ch. 4.7]) ne doivent donc pas être cumulés."

Del resto nel caso

concreto, la datrice di lavoro, nel suo scritto del 24 marzo 2009, ha

esplicitamente ammesso di avere ricevuto dal consulente del personale

dell'assicurata l'indicazione secondo cui viene normalmente richiesto un tempo

di lavoro di almeno il 50% e che al di sotto del 30% ci sarebbero state poche

possibilità di vedere accolta la domanda di sussidio. Proprio per questo motivo

la datrice di lavoro ha fissato il tempo di lavoro al 30% sebbene fosse

inizialmente intenzionata a stabilirla al 20% (cfr. consid. 1.7).

La stessa assicurata nella

domanda di assegni aveva peraltro espresso la convinzione che il tempo di

lavoro con il passare dei mesi sarebbe aumentato e non diminuito.

Infine non può essere

ignorato che se si parificasse la modifica (per ragioni economiche) dell'orario

di lavoro (nel senso della riduzione a un tempo estremamente esiguo di ore settimanali)

allo scioglimento del rapporto di lavoro durante il periodo di introduzione,

per il medesimo motivo, si aprirebbe la strada a possibili abusi in un settore

già delicato da questo profilo (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

Alla luce di quanto appena

esposto questo Tribunale ritiene che, modificando il contratto di lavoro del 29

aprile 2008 e riducendo il tempo di lavoro ad una soglia estremamente bassa del

10% (mezza giornata) le parti non hanno rispettato la condizione che figura

nella decisione formale dell'8 maggio 2008.

Di conseguenza la

decisione su opposizione deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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