38.2008.60
Restit.assegni per il periodo di introd.Contratto(4/08)modificato per motivi econ.:pensum da 30 a 10%da 9/08.Soluz.che va equiparata a una disdetta.Tempo di lavoro aspetto essenz.(condiz.posta da ammi
6 aprile 2009Italiano46 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2008.60
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, TCA
Titolo:
Restit.assegni per il periodo di introd.Contratto(4/08)modificato per motivi econ.:pensum da 30 a 10%da 9/08.Soluz.che va equiparata a una disdetta.Tempo di lavoro aspetto essenz.(condiz.posta da ammin.).Non poteva essere modificato dalle parti.Ricon.di ind.per lavoro a tempo parz.è poi un'eccezione
ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
art. 59 LADI
art. 65 agg. 66 LADI
art. 90 cpv. 1 OADI
art. 90 cpv. 1bis OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.60
DC/sc
Lugano
6 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
ottobre 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
maggio 2008 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha posto __________
al beneficio degli assegni per il periodo di introduzione per la durata di 6
mesi con la seguente motivazione:
"
(...)
Visti gli art .59, 59b cpv. 3, 59c, 65 e 66 LADI,
art. 90 OADI, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle
difficoltà particolarmente gravi di collocamento dell'assicurata poiché ha
precedenti professionali sfavorevoli ed ha già riscosso 150 indennità
giornaliere (art. 90 cpv. 1 lett. c e d OADI), decide quanto segue:
la domanda per gli assegni d'introduzione del 23.04.2008,
con riserva del rispetto del piano di introduzione del 29.04.2008, è ACCOLTA.
Se i rimanenti presupposti sono adempiuti, l'assicurata
ha diritto dal 01.05.2008 al 31.10.2008 a quanto segue:
■ Gli assegni d'introduzione saranno versati all'assicurata
per la durata di 6 mesi dal datore di lavoro
RI 1 __________
Studio di consulenza e terapia dietetica
__________ - __________ __________
assieme alla parte
del salario a suo carico. Il datore di lavoro recupera il sussidio dalla cassa
disoccupazione inviando mensilmente l'attestato PML qui allegato e il conteggio
del salario.
■
Il
rispetto del contratto di lavoro del 29.04.2008 è la condizione da cui
dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di disdetta del
contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo di
introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità
cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli
assegni versati.
■ Durante questo periodo, il salario mensile lordo soggetto
all'AVS ammonta a fr. 1537.50 ed è composto come segue:
mese
assegno periodo d'introduzione resto del salario
1 ° mese fr. 922.50 fr.
615.00
2° mese fr. 922.50 fr.
615.00
3° mese fr. 615.00 fr.
922.50
4° mese fr. 615.00 fr. 922.50
5° mese fr. 307.50 fr.
1230.00
6° mese fr. 307.50 fr.
1230.00
■ La cassa disoccupazione verserà gli assegni per il periodo
d'introduzione al datore di lavoro sul conto:
__________ - __________, N° __________L'assegno relativo all'ultimo mese verrà versato all'azienda
unicamente dopo che l'Ufficio delle misure attive avrà ricevuto dalla stessa il
rapporto finale sulle attività svolte (vedi formulario allegato).
Osservazioni:
Occupazione al 30%. Nel salario lordo mensile di
fr. 1'537.50 è stata compresa la quota relativa alla tredicesima mensilità.
Fattispecie e motivi:
L'assicurata necessita di un adeguato periodo di
introduzione.
Þ Per tutte le questioni
inerenti il provvedimento, durante il periodo di introduzione, l'interlocutore
per l'assicurato e per l'azienda è l'Ufficio delle misure attive, sig.ra __________,
tel. __________." (Doc. 4)
1.2. Il 31 luglio
2008 la datrice di lavoro ha inviato all'UMA, all'attenzione di __________, uno
scritto del seguente tenore:
"
Come da accordo telefonico con la sua sostituta
il 30 luglio 2008, la informo con la presente che ho dovuto modificare il
contratto della Signora __________ con una riduzione dell'orario lavorativo
settimanale causa mancanza di lavoro.
Purtroppo nel nostro settore è difficile fare
delle stime del lavoro richiestoci e quindi abbiamo in comune accordo con la
Signora __________ optato per questa soluzione minima per evitare di
interrompere il rapporto di lavoro completamente, conservando così la
possibilità per il futuro di poter nuovamente incrementare l'orario lavorativo
se il volume di lavoro richiestoci, lo permetterà. Purtroppo dal punto di vista
finanziario non mi è possibile sopportare ulteriormente il deficit finanziario
prodottosi malgrado i sussidi finora ricevuti.
Allego copia della modifica del contratto che
contempla unicamente la riduzione dell'orario lavorativo e relativo stipendio."
(Doc. 5)
A questa
lettera è stata allegata una "modifica del contratto di lavoro del 1°
settembre 2008" datata 30 luglio 2008 e firmata dalle due parti, nel quale
viene specificato che:
"
Si modifica quanto segue:
4. Durata del lavoro e lavoro straordinario
Il tempo di lavoro a partire dal 1° settembre
2008 della dipendente, alle condizioni specificate in appresso, è ridotto a 4,2
ore lavoro settimanali, di regola una mezza giornata, (=10% di 42 ore
settimanali), nel rispetto delle norme vigenti del contratto quadro Santé
Suisse/ASDD per le dietiste diplomate senza numero di concordato. La dipendente
concorderà i giorni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, con
la titolare.
8. Salario
La titolare verserà alla dipendente lo stipendio
di Fr. 512.50 lordi (10%) in 12 mensilità.
Restano invariate le altre disposizioni del
contratto." (Doc. 5a)
1.3. Con
decisione del 9 settembre 2008 l'UMA ha stabilito che i presupposti per la
concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono adempiuti,
che gli assegni per il periodo di introduzione versati devono essere chiesti in
restituzione e che la Cassa di disoccupazione dovrà valutare se sono adempiuti
Fatti
i presupposti dell'art. 95 LADI.
L'amministrazione
ha così motivato la sua decisione:
"
(...)
Considerato quindi come le condizioni risolutive
poste al momento della concessione degli assegni per il periodo d'introduzione
non sono state rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato
disdetto, ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di
introduzione, tenuto conto della giurisprudenza federale pubblicata in DTF 126
V 42 seg, l'Ufficio delle misure attive decide che gli assegni (API) versati
per il periodo d'introduzione devono essere chiesti in restituzione.
Per quanto concerne la restituzione la Cassa di
disoccupazione dovrà valutare i presupposti previsti dall'art. 95 LADI."
(Doc. A4)
Nella
decisione su opposizione del 13 ottobre 2008 l'UMA ha riconfermato quanto
precedentemente deciso, rilevando in particolare:
"
(...)
Nel caso concreto, si osserva che il contratto di
lavoro con la signora __________ è stato modificato il 30 luglio 2008,
riducendo il grado d'occupazione durante il periodo di introduzione. Dalla
corrispondenza intercorsa con lo Studio di consulenza e terapia dietetica RI 1,
in particolare dalla lettera del 31 luglio scorso, si evince che il contratto è
stato modificato con riduzione del grado d'occupazione a causa di mancanza di
lavoro." (Doc. A7)
1.4. Contro la
decisione su opposizione la datrice di lavoro ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
"
Mi viene richiesto la restituzione degli assegni
ricevuti nel periodo maggio-luglio 2008 relativi al periodo di introduzione
della Signorina __________, mia dipendente in supervisione, malgrado abbia
rispettato il contratto con lei stipulato (allegato 1) e senza averlo disdetto
ordinariamente senza gravi motivi come indicato nella motivazione della
decisione dell'ufficio misure attive.
Ho portato a termine e raggiunto pienamente
gli obiettivi previsti con la Sig.na __________ per
il periodo di introduzione come stabilito nel piano di introduzione dettagliato
per il periodo sussidiato (allegato 2), pur riducendo la percentuale di lavoro
concordato con le parti nel secondo trimestre e offrendole la possibilità di
esercitare la professione sotto la mia supervisione e conformemente alla Lamal
sino ad oggi.
Non ho interrotto il rapporto di lavoro con la Sig.na __________ ma bensì ne ho ridotto la percentuale di
lavoro dal 30 al 10% causa mancanza di lavoro, di cui ne può testimoniare la
stessa collaboratrice per poterla agevolare nella ricerca di altre possibilità
di lavoro e senza pregiudicare l'attuale occupazione da me in fase di sviluppo
(trattandosi della creazione di un nuovo posto di lavoro).
La riduzione della percentuale di lavoro a partire
da agosto 2008 era stata concordata con la Signorina __________, avvisando
preventivamente l'ufficio disoccupazione in luglio (allegato 3), che non ha
comunicato tempestivamente né a me né all'assicurata nessuna obiezione od
osservazione scritta o verbale in merito alla modifica di contratto. Per questo
motivo ho ritenuto accettata la modifica.
In data 9 settembre 2008 (allegato 4) ho ricevuto invece una decisione negativa poco
chiara che i presupposti per la concessione degli assegni non sono adempiuti
e gli assegni versati dovranno essere chiesti in restituzione e per quanto
concerne la restituzione, la cassa disoccupazione dovrà valutare se sono
adempiuti i presupposti dell' art.95 LADI.
Ho comunicato tempestivamente all'ufficio misure
attive la mia opposizione alla decisione da loro presa (allegato 5) con le
motivazioni qui enunciate e a me note in settembre.
Ancor prima della fine del periodo di
introduzione, nel mese di ottobre 2008, la Signorina __________ mi ha
comunicato le sue dimissioni in quanto nel frattempo aveva trovato e accettato
un altro posto di lavoro presso una clinica ( allegato 6).
L'obiettivo di potermi avvalere appieno della
collaborazione della Sig.na __________ soprattutto dopo il periodo di
introduzione, scopo della creazione del nuovo posto di lavoro da parte mia, è
venuto a cadere per la disdetta da parte della mia collaboratrice.
L'introduzione pratica, l'insegnamento delle
procedure e la supervisione dei casi trattati dalla Sig.na __________ nel
lavoro svolto durante questi mesi di introduzione nel mio studio, hanno
rappresentato per me un impegno lavorativo personale supplementare ed un costo
significativo non coperto dagli assegni dell'ufficio delle misure attive senza
beneficio per la mia attività futura, investendo senza avere oggi la
possibilità di proseguire.
La misura di sostegno con la concessione degli
assegni emessa l'8 maggio scorso dall'ufficio delle misure attive quale aiuto,
dovrebbe quindi essere pienamente rispettato, versandomi anche la parte non
percepita degli assegni per i mesi di agosto - ottobre 2008 per la percentuale
di stipendio versata come da contratto alla Sig.na __________, durante tutto il
periodo e fino a tutt'oggi, sgravando così effettivamente i costi
dell'assicurazione disoccupazione e quindi della collettività per lo stipendio
versato da me alla giovane collega nel periodo di introduzione e aiutandola in
una situazione di disoccupazione prolungata nell'acquisizione dell'esperienza
professionale indispensabile.
Aver avuto la possibilità di esercitare presso il
mio studio la professione di dietista, anche se per una percentuale di lavoro
esigua, ha permesso alla Sig.na __________ di avere contatti professionali con
le strutture sanitarie e medici e permetterle di cercare un posto di lavoro a
tempo pieno che il mio studio non è attualmente ancora in grado di offrire.
Quindi lo scopo degli assegni per il periodo di introduzione è stato raggiunto.
Non sono pertanto d'accordo sulla revoca della
decisione e la restituzione degli assegni versatemi dall'ufficio delle misure
attive dal 1 maggio al 30 luglio 2008.
Allego alla presente anche la risposta di
decisione su opposizione ricevuta in ottobre 2008 dall'ufficio misure attive
(allegato 7) che non condivido." (Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 1° dicembre 2008 l'UMA propone di respingere il ricorso e rileva
in particolare:
"
(...)
Nel merito delle diverse motivazioni addotte nel
ricorso precisiamo che non ci sono nuovi elementi rispetto a quelli contenuti
nell'opposizione interposta il 12 settembre 2008.
In sostanza il grado d'occupazione della signora __________
è stato sensibilmente ridotto per motivi economici dopo tre mesi
d'introduzione presso lo Studio di consulenza dietetica di RI 1.
Considerato che la condizione posta sulla
decisione di concessione della misura dell'8 maggio 2008 relativa alla disdetta
del contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione non è stata rispettata,
si chiede al lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando la
decisione impugnata." (Doc. III)
1.6. L'11
dicembre 2008 la datrice di lavoro ha inviato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
"
(...)
Ribadisco che non sono stata io a licenziare
la persona assicurata, ma è stata l'assicurata stessa prima del termine del
periodo di introduzione.
●
L'UMA mi contesta la modifica di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla
supervisione ad una collega neolaureata che svolge per la prima volta il lavoro
pratico di terapia dietetica e che si è trovata prima di iniziare il lavoro
da me in disoccupazione da quasi 2 anni e in pratica da quando si è
laureata. Non è riuscita a trovare nessun tipo di occupazione professionale
fisso con un contratto di lavoro (neanche a tempo parziale) come dietista per
tutto questo periodo e ciò malgrado l'assistenza dell'ufficio collocazione.
●
Santésuisse, il nostro partner principale di lavoro esige obbligatoriamente
lo stage sotto supervisione da una dietista da loro riconosciuta e con
determinati requisiti che garantiscono la qualità delle prestazioni sanitarie
da noi fornite (e un numero di concordato speciale) e ne sorveglia
l'applicazione. Non è ammesso il lavoro esentato da questa clausola per i primi
due anni di lavoro a carico della LaMal per dietiste neolaureate.
● Dopo
avere accettato il mese di febbraio di ospitare la collega neolaureata come
stagiaire per la supervisione, l'assicurata in accordo con me ha chiesto di poter
prolungare lo stage, possibilità negatale dall'ufficio collocazione. Allegato
2.2.
●
L'UMA mi parifica AD UN'AZIENDA QUALSIASI anche se è evidente che sono una
libera professionista senza nessuna azienda (non possiamo nemmeno iscriverci a
registro di commercio con l'attività di operatori sanitari che lavorano a
carico della LaMal pena la perdita di autorizzazione di Santésuisse),
contestandomi la riduzione delle ore lavorative all'assicurata causa
diminuzione delle richieste di lavoro. L'assicurata ha potuto sostituire in
accordo le ore con altre attività professionalmente qualificate durante questi
mesi con il rispettivo compenso ad ore che quindi ha sgravato l'assicurazione
disoccupazione.
●
la possibilità di un contratto di lavoro stabile in supervisione (questo era
lo scopo fissato anche contrattualmente al paragrafo 5) offerto alla collega ha
permesso di aiutarla anche indirettamente, ricevendo finalmente altre offerte
di lavoro che poi è sfociato in un contratto con un'azienda ospedaliera privata
e la conseguente sua dimissione il 29 ottobre 2008.
Da tutto questo periodo di collaborazione nel
2008 svolta in favore dell'assicurata, disoccupata prima da quasi 2 anni, non
ho tratto nessun profitto economico o di qualsiasi altro genere. Ho subìto una perdita finanziaria per me importante, aiutando una
collega in evidente difficoltà di trovare lavoro perché avrei più facilmente
potuto svolgere il lavoro da me, lasciando che la collega dopo lo stage
tornasse in piena disoccupazione con tutte le sue conseguenze. Semmai ho
contribuito anche se in misura modesta alla riduzione dei costi per la
collettività, corrispondendo a titolo personale da libera professionista uno
stipendio alla collega per le ore di lavoro svolte da me, sgravando
direttamente così la sua assicurazione disoccupazione di questo onere.
Se lo scopo di questo sussidio è l'aiuto affinché
un assicurato possa trovare più facilmente un'occupazione, non gravando più
sull'assicurazione disoccupazione, è evidente che è stato raggiunto e la cifra
effettivamente sostenuta dall'assicurazione disoccupazione è stata inferiore ed
il beneficio per l'assicurata indubbiamente maggiore.
Ritengo quindi la richiesta dell'UMA di rimborso
del sussidio percepito assolutamente ingiustificata e sono d'accordo solo di
adeguarlo alla percentuale effettivamente svolto dalla collega (3 mesi al 30% e
3 mesi al 10%), rimborsando se del caso quanto effettivamente percepito in eccedenza
a questa cifra." (Doc. V)
Il 7
gennaio 2009 l'UMA ha formulato al riguardo le seguenti osservazioni:
"
(...)
L'Ufficio delle misure attive ha concesso un
assegno per il periodo d'introduzione (API) della durata di 6 mesi,
precisamente dal 1° maggio 2008 al 31 ottobre 2008, a seguito dell'assunzione
della signora __________ presso lo Studio di consulenza dietetica di RI 1. Lo
studio di consulenza dietetica è stato reso attento che nel caso in cui il
rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi gravi, durante il
periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), l'autorità cantonale avrebbe
potuto richiedere il rimborso di tutti gli assegni versati.
Considerato che durante il periodo d'introduzione
le condizioni poste al momento della concessione della misura non sono state
rispettate, l'Ufficio misure attive ha chiesto la restituzione degli assegni
versati. Di fatto, durante il periodo d'introduzione la datrice di lavoro ha
modificato il contratto d'impiego della signora __________, riducendo il grado
d'occupazione dal 30 al 10% a causa di mancanza di lavoro.
Nel merito delle diverse osservazioni addotte
nello scritto dell'11 dicembre 2008 dello Studio di consulenza dietetica di RI
1, non ci sono nuovi elementi rispetto a quelli contenuti nell'opposizione
interposta il 12 settembre 2008.
In sostanza il grado d'occupazione della signora __________
è stato sensibilmente ridotto per motivi economici dopo tre mesi
d'introduzione presso lo Studio di consulenza dietetica di RI 1.
Considerato che la condizione posta sulla
decisione di concessione della misura dell'8 maggio 2008 relativa alla disdetta
del contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione non è stata rispettata,
si chiede a al lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando
la decisione impugnata." (Doc. VII)
1.7. Il 9 marzo
2009 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti all'UMA (cfr. Doc. IX).
L'11
marzo 2009 il capoufficio __________ e il caposervizio __________ hanno così
risposto:
"
(...)
1) Qual è il grado d'occupazione minimo da voi abitualmente
richiesto ad un datore di lavoro per poter accogliere una domanda di assegni
per il periodo d'introduzione?
Non determiniamo un
grado d'occupazione minimo per accordare gli assegni per il periodo d'introduzione
(API) e non incentiviamo il conseguimento di guadagno intermedio durante la riscossione
degli API, a meno che questa possibilità sia l'unica opportunità di
collocamento. L'obiettivo che perseguiamo è di reintegrare la persona in cerca
d'impiego (PCI) in un'occupazione durevole con una percentuale di lavoro che
corrisponda alla disponibilità al collocamento.
2) Se, nel caso concreto, la datrice di lavoro avesse fissato sin
dall'inizio al 10% il grado d'occupazione dell'assicurata durante il periodo di
introduzione, avreste accolto la domanda oppure no?
È una situazione eccezionale con la quale non ci siamo mai
confrontati,di regola gli API vengono accordati per occupazioni che
corrispondo alla disponibilità al collocamento, nella maggior parte dei casi
parliamo di impieghi al 100%, con qualche eccezione data dalla disponibilità
ridotta al collocamento della PCI. In quest'ultime situazioni le percentuali
d'impiego sono generalmente maggiori o uguali al 50%.
Nel caso specifico
l'API è stato accordato perché il consulente del personale URC ha ritenuto che
la misura fosse indispensabile per garantire alla PCI, neolaureata dietista, la
pratica necessaria prevista dalla Lamal (24 mesi) al fine di poter operare in
questo ambito ed aumentare le possibilità di collocamento. Date queste premesse
avremmo accolto eccezionalmente la richiesta dell'API anche se la datrice di
lavoro avesse fissato fin dall'inizio il grado d'occupazione al 10%.
3) Quando vi è stato comunicato che il contratto di lavoro era
stato modificato e quale è stata la vostra reazione? In particolare avete
espresso telefonicamente il vostro accordo?
In data 30 luglio
2008 ci è stato comunicato telefonicamente e in data 31 luglio 2008 ci è stato
inviato uno scritto che informava sulla riduzione del grado d'occupazione della
signora __________ a contare dal 1° settembre 2008. Non abbiamo espresso il nostro accordo, è prassi
consolidata richiedere sistematicamente la restituzione degli assegni se
durante il periodo sussidiato l'azienda modifica le condizioni d'impiego a
sfavore dell'assicurato." (Doc. X)
Al
riguardo la ricorrente il 24 marzo 2009 si è così espressa:
"
(...)
Domanda 1:
Percentuale minima
Dopo lo stage offerto da parte mia a febbraio 08
alla Signorina __________ ed esclusa la possibilità di prolungarlo perché
rifiutato dall'URC, ho preso contatto telefonico con il collocatore per
discutere la possibilità di creare un nuovo posto di lavoro per la collega,
permettendole di acquisire quell'esperienza pratica e lavorare almeno
parzialmente nella nostra professione, considerando anche l'assenza di altre
opportunità lavorative nella professione e la sua richiesta esplicita.
La nostra attività sanitaria consiste nel 80% in
terapie effettuate su prescrizione medica e non abbiamo la certezza della
stabilità del volume di lavoro sull'arco dell'anno.
Il nostro onorario è fissato dalle tariffe LAMal
(non a prezzo di mercato) e non permette una buona copertura dei costi
dell'attività, tanto meno lascia margini di finanziamento per la supervisione
indispensabile e richiesta da Santésuisse nel caso concreto della collega
assunta.
Riguardo la percentuale minima, il collocatore
della Signorina __________ mi riferì telefonicamente che normalmente il lavoro
offerto in tali situazioni era di almeno un 50%, ma che al di sotto del 30%
sarebbe stato poco probabile che la nostra domanda di sussidio venisse accolta.
Io avevo proposto con una stima prudenziale ed
una valutazione dei rischi per me sopportabili, due mezze giornate di lavoro
pari al 20% con un contratto fisso a tempo indeterminato e la possibilità di
aumento della percentuale dopo il periodo di introduzione.
Gli obiettivi erano chiaramente due sin
dall'inizio:
1. Offrire
alla collega la possibilità di svolgere l'attività sanitaria sotto supervisione
come richiesto obbligatoriamente da Santésuisse per almeno 2 anni.
Considerandi
2.
Acquisire così una terza collega che diventasse stabilmente collaboratrice nel
mio studio in quanto l'altra mia collega ha ridotto il tempo di lavoro per
motivi familiari da ca. 2 anni.
Su consiglio del collocatore ho accettato di
fissare il contratto con un tempo di lavoro del 30%.
Domanda 3:
Preciso al riguardo che ho interpellato
telefonicamente in data 30 luglio, l'ufficio competente per verificare se la
modifica temporanea di riduzione dell'orario lavorativo fosse stato accettato
da loro. Mi fu chiesto di inviare richiesta scritta. Ciò che feci in data
31.
luglio (allegato 3, lettera del 5.11.09)) senza tuttavia ricevere in tempi
ragionevoli una qualsiasi risposta da parte dell'ufficio competente.
Ho quindi creduto, in buona fede, che la nostra
richiesta fosse stata accettata senza modificare il diritto al sussidio, in
quanto il lavoro, pur ridotto rispettava gli obiettivi prefissati.
La riduzione del tempo di lavoro è avvenuta
soltanto per gli ultimi 2 mesi su 6 (settembre e ottobre 2008) e la collega ho
proseguito il lavoro anche il mese dopo il periodo di introduzione (novembre
2008) alle stesse condizioni, dimettendosi mio malgrado perché aveva trovato un
posto di lavoro come dietista al 100% in una clinica sanitaria. Dopo tutto il
periodo di introduzione dedicato alla collega, le spese sostenute, mi sono così
trovata di nuovo senza l'aiuto auspicato. Il sussidio inoltre mi è stato
versato solo per 5 mesi su 6." (Doc. XII)
in
diritto
2.1
Il 1° luglio
2003.
è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502.
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del
12.
giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata
(…)."
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI, la STFA
C 56/04
del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.2
Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1.
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4.
I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59.
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,
consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,
consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
2.3
In particolare, quale
provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono
regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la
durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
" Agli
assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione
in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni
per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario
ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo
periodo e
c. l’assicurato,
dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo
e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b;”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.
, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola
generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno
2001, pag. 2013)
L'OADI,
al cpv. 1 dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato
difficilmente collocabile":
" 1
Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per
trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge
pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli
assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili
(prima condizione).
Poi, deve
trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in
un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione
sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per
disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il
Consiglio federale disciplina i particolari.
Secondo
l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono
essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione
al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su queste
disposizioni, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G.
Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume
III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9 e Th.
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit.
Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007 sottolinea in particolare che:
"
Definitive Zusage: Die Versicherte Person muss schliesslich nach der Einarbeitung mit
einer Anstellung zu orts- und brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter
Berücksichtigung einer dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können.
Entgegen dem Gesetzeswortlaut und um die dauerhafte Eingliederung nicht
illusorisch werden zu lassen, ist hier definitive Zusage für die Einstellung
nach Abschluss der Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines
unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher
der kantonalen Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage
zu verlangen. Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern en hiefür
keine plausiblen Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der
schriftlichen Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als
Leistungsempfänger rückerstattungspflichtig."
(N° 737 pag. 2400-2401)
2.4
In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sottolineato:
"
(…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires
du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son
tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur
résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin
immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des
prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la
durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,
c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er
juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de
manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette
éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet
rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de
préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur
permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se
conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus
longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au
travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont
le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition
qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c
LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des
engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,
sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant
le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne
répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même
ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but
du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit
de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,
lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps
d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt
non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,
le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en
concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux
rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67
LACI).
(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)
In
un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V
42.
in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto
agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla
condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire
disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante
il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se
questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore
di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere
dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
" (…)
2.
- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF
112.
V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période
d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90
al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations
perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant
l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette
restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,
n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,
elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.
51).
La restitution ne peut
toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le
temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux
parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."
(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
Nel caso
che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:
"
(…)
3.
‑ a) En l'espèce, les deux contrats de
travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)
avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période
d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il
s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un
tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses
obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des
griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑
liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de
manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré
des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un
juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence
motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient
dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de
l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du
travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu
de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi
durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but
du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà
versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement
était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer
à la recourante la restitution des allocations versées.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
In una
sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su
opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il
periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti,
argomentando:
"
Anche nella propria “Opposizione”, il cui
contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha
sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza del
lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto
di lavoro con __________ (motivi d’ordine economico e in nessun modo
riconducibili a manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore,
quali la violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non
configurano una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi
pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28
marzo 2001 nella causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13
agosto 2001 nella causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag.
25).
Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima
Istanza ha del resto rilevato che:
" (…)
En
ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer
dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer
suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un
secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de
restituer.
(…)." (cfr. DTF
126.
V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il
contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo
d’introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in
un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di
introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il
rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e
in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi
successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
In simili condizioni la decisione impugnata deve
dunque essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005
nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).
Il diritto alla protezione della buona fede di
cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità
rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e
impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,
era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa
Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,
consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S.,
C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65,
consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979
pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss;
Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag.
108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il
periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del
lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che
l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle
possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il periodo
d’introduzione avrebbe potuto avere.
In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato garantito
che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la restituzione degli
API così come espressamente previsto nella decisione relativa agli stessi."
Infine,
in una sentenza del 17 aprile 2000 nella causa G.C. SA (C 332/99), il TFA ha,
tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione
devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare
una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr.
FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.
583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.
660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione
(recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto
esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia
condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali
siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione
disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo
generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del
datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi
lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).
(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C
322/99)
La nostra
Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni
per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con
chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su
motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del
lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in
particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - J. e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare
quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di
introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra
marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di
questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso
con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico
del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti,
l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la J.
SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato,
responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che
la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese
di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa
strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo
di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla
disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del
disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni
equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X.
SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul
rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50%
dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione
di assegni di introduzione a favore di X. (…)."
(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
2.5
Nella presente
fattispecie, nella domanda di assegni per il periodo di introduzione del 23
aprile 2008 l'assicurata, iscritta per il collocamento dal 9 ottobre 2007, ha
così motivato la sua richiesta:
"
Visti gli esiti negativi delle mie ricerche
ritengo che l'opportunità, seppur a tempo parziale, che mi da lo studio sia
molto importante per il mio futuro professionale. Per essere riconosciuta dalle
casse malati debbo certificare un'esperienza lavorativa di almeno due anni.
Sicuramente la % di impiego nello studio aumenterà nel corso dei mesi tanto da
permettermi di uscire dalla disoccupazione." (Doc. 1)
Nel
progetto di decisione del 5 maggio 2008 il consulente del personale __________
ha espresso preavviso favorevole alla domanda di assegni per il periodo di
introduzione dal 1° maggio 2008 al 31 ottobre 2008, rilevando:
"
L'assicurata si è iscritta in disoccupazione dal
09.
di ottobre 2007, al termine della formazione universitaria come dietista.
Nonostante le numerose ricerche svolte nella sua
professione non è riuscita ha trovare un impiego. Le risposte ricevute al
termine dei numerosi colloqui di lavoro sostenuti sono sempre state negative. I
motivi di tali risultati sono da ricercare nel fatto che l'assicurata non ha il
riconoscimento delle casse malati per poter fatturare le sue prestazioni.
Tale riconoscimento si ottiene solo dopo aver
lavorato per almeno 24 mesi presso uno studio riconosciuto.
L'opportunità che le viene data da questo
contratto è perciò fondamentale per il suo futuro professionale e per uscire a
breve dalla disoccupazione." (Doc. 3)
Con la
decisione su opposizione qui impugnata l'UMA ha stabilito che i presupposti per
il riconoscimento degli assegni per il periodo di introduzione non sono
adempiuti visto che la datrice di lavoro non ha rispettato le condizioni
risolutive poste al momento del riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione.
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale constata innanzitutto che, effettivamente, come
sostenuto dalla ricorrente, nel caso presente e contrariamente a quelli già oggetto
di sentenze federali e cantonali (cfr. consid. 2.4) il contratto di lavoro non
è stato disdetto durante il periodo di introduzione.
Il
contratto di lavoro è infatti stato modificato per motivi economici (cfr. Doc.
10: "causa mancanza di lavoro") a partire dal 1° settembre 2008, nel
senso che il tempo di lavoro e il rispettivo salario è stato ridotto dal 30% al
10% dal 1° settembre 2008.
La
modifica del contratto di lavoro è stata firmata dalle due parti (cfr. consid. 1.3, sul tema cfr. R. Wyler, "Droit du travail", Ed. Stämpfli
Editions SA, Berna 2008 pag. 88: "Les parties sont libres de convenir de
la modification de leur relation contractuelle future, dans le respect des
mêmes principes que ceux qui régissent la formation du contrat.").
Secondo
questo Tribunale, tuttavia questa soluzione, almeno nel caso presente, dal
profilo della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, deve essere equiparata
ad una disdetta del rapporto di lavoro.
Infatti, da una parte,
come sottolinea giustamente l'UMA la decisione formale dell'8 maggio 2008
prevede esplicitamente che "il rispetto del contratto di lavoro del 29
aprile 2008 è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni
d'introduzione" (cfr. Doc. 4).
Ora, sia l'attestato del
datore di lavoro relativo al periodo d'introduzione del 29 aprile 2008 (cfr.
Doc. 1a) che il contratto di lavoro del 29 aprile 2008 (cfr. Doc. Doc. 2a
punto 4) prevedevano esplicitamente un "tempo di lavoro parziale del 30%".
Di conseguenza, siccome
quello del tempo di lavoro era un aspetto essenziale del contratto di lavoro
esso non poteva venire modificato dalle parti trattandosi di una condizione
posta dall'amministrazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni
della LADI.
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che già il riconoscimento di indennità per
il periodo di introduzione in caso di lavoro a tempo parziale costituisce
un'eccezione.
Al riguardo la Segreteria
di Stato dell'economica (SECO), nella "Circolare sui provvedimenti
inerenti al mercato di lavoro (PML), in vigore dal gennaio 2008 sottolinea
quanto segue:
"
J18 L'introduzione al lavoro è una misura concepita
espressamente
per i casi particolari.
Essa mira a facilitare l'integrazione
se possibile duratura dell'assicurato e, al tempo stesso, a prevenire il
dumping salariale che incombe sulle persone la cui integrazione o
reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile senza tale
provvedimento. Il conseguimento di un guadagno intermedio durante il periodo di
riscossione degli API non è incoraggiato. La combinazione di questi due
strumenti può tuttavia essere presa in considerazione per gli assicurati di età
superiore ai 50 anni nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti
un'opportunità reale di rientrare in contatto con il mercato del lavoro."
Anche B.
Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 ) rileva che:
"
Il convient d'ajouter qu'une AIT ne peut être
octroyée qu'en vue de mettre fin au chômage. AIT et gain intermédiaire (art. 24
LACI [ch. 4.7]) ne doivent donc pas être cumulés."
Del resto nel caso
concreto, la datrice di lavoro, nel suo scritto del 24 marzo 2009, ha
esplicitamente ammesso di avere ricevuto dal consulente del personale
dell'assicurata l'indicazione secondo cui viene normalmente richiesto un tempo
di lavoro di almeno il 50% e che al di sotto del 30% ci sarebbero state poche
possibilità di vedere accolta la domanda di sussidio. Proprio per questo motivo
la datrice di lavoro ha fissato il tempo di lavoro al 30% sebbene fosse
inizialmente intenzionata a stabilirla al 20% (cfr. consid. 1.7).
La stessa assicurata nella
domanda di assegni aveva peraltro espresso la convinzione che il tempo di
lavoro con il passare dei mesi sarebbe aumentato e non diminuito.
Infine non può essere
ignorato che se si parificasse la modifica (per ragioni economiche) dell'orario
di lavoro (nel senso della riduzione a un tempo estremamente esiguo di ore settimanali)
allo scioglimento del rapporto di lavoro durante il periodo di introduzione,
per il medesimo motivo, si aprirebbe la strada a possibili abusi in un settore
già delicato da questo profilo (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
Alla luce di quanto appena
esposto questo Tribunale ritiene che, modificando il contratto di lavoro del 29
aprile 2008 e riducendo il tempo di lavoro ad una soglia estremamente bassa del
10% (mezza giornata) le parti non hanno rispettato la condizione che figura
nella decisione formale dell'8 maggio 2008.
Di conseguenza la
decisione su opposizione deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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