38.2008.61
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14 gennaio 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
38.2008.61
Data decisione, Autorità:
14.01.2009, TCA
Titolo:
Sosp.di 12 gg per mancate ricerche prima della disoccup.mentre era all'estero.Tale soluz. si giustifica tanto più se si considera che il soggiorno è stato breve e che l'ass. non ha dimostrato che era sua intenz.trasferirsi defin.all'estero per lavorare ma che ha dovuto rientrare indip.da sua volontà
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.61
DC/sc
Lugano
14 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
novembre 2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 novembre 2008 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 27 ottobre 2008 (cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1 per 12
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancanza di ricerche
di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale si è così espresso:
"
In quanto io essendo stato all'estero fino al
giorno 10 settembre 2008 (iscritto alla cassa 11 ottobre 2008).
Non ero possibilitato ad effettuare ricerche in
Svizzera, oltreché se avessi avuto la possibilità sarei rimasto tranquillamente
all'estero, come ho già specificato nella lettera di giustificazione del
30.09.2008. Inoltre capisco che è difficile giustificare le mie ricerche di
lavoro all'estero ma purtroppo avendo fatto tutto a voce non ho nessuna offerta
scritta.
Io comunque per tutto ciò mi scuso per non aver
avuto nessuna prova scritta ma purtroppo come sopra citato non era mia
intenzione tornare in Svizzera.
Vorrei inoltre precisare "come il signor __________
ha potuto constatare" che appena iscritto alla disoccupazione mi sono messo
subito alla ricerca di un posto di lavoro. Inoltre tutta la mia voglia di
lavorare ha fatto in modo che ora ho trovato un posto di lavoro." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 26 novembre 2008 l'amministrazione propone di respingere il
ricorso (cfr. Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 deve oppure no essere sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo
precedente l’iscrizione in disoccupazione dell'11 settembre 2008.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA
C 221/02 del 3 agosto
2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio
2006).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA
1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N°
22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dall'Alta Corte (cfr. ad esempio: sentenza C 200/03 del 15 dicembre
2003; sentenza C 305/01 del 22 ottobre 2002; sentenza
C 280/01 del 23 gennaio 2003; sentenza C 210/04 del
10 dicembre 2004.
Per
costante giurisprudenza cantonale il principio secondo cui gli assicurati
devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la
disoccupazione, vale anche per gli assicurati che stanno terminando un
tirocinio. Essi devono cercare un lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio
(cfr. STCA 38.2007.78 del 21 novembre 2007; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006
e sentenze citate).
Deve
inoltre essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione
durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine
di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal
diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un
impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo.
Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei
corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima
di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al
momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono
nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel
singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni
assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci
a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio
2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella
causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de
l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
Considerandi
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987
nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999.
il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione
è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2.
maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.6
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato, nato nel __________,
si è annunciato in disoccupazione dopo un periodo di soggiorno all'estero. In
precedenza egli aveva svolto il tirocinio di impiegato di commercio al
dettaglio (cfr. Doc. 4).
L'assicurato
non ha comprovato nessuna ricerca di lavoro per il periodo precedente
l'iscrizione per il collocamento (cfr. Doc. 1). Di conseguenza, a ragione,
l'URC di __________ l'ha sospeso per 12 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3 -
2.
).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera, da una parte, che il
soggiorno all'estero è stato di breve durata (dal 1° agosto al 10 settembre
2008, cfr. Doc. III pag. 3) e che, d'altra parte, il ricorrente non ha allegato
nessun documento atto a comprovare che era sua intenzione trasferirsi
definitivamente all'estero per esercitare un'attività lucrativa e che ha dovuto
rientrare prematuramente in Svizzera per motivi indipendenti alla sua volontà.
Infine va
sottolineato che, per costante giurisprudenza, occorre effettuare e comprovare
ricerche di lavoro anche in caso di soggiorno all'estero prima di annunciarsi
per il collocamento (cfr. STCA 38.2006.33 del 28 settembre 2006; STCA
38.2007.67
del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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