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38.2008.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 gennaio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio

2006).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA

1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N°

22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dall'Alta Corte (cfr. ad esempio: sentenza C 200/03 del 15 dicembre

2003; sentenza C 305/01 del 22 ottobre 2002; sentenza

C 280/01 del 23 gennaio 2003; sentenza C 210/04 del

10 dicembre 2004.

Per

costante giurisprudenza cantonale il principio secondo cui gli assicurati

devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la

disoccupazione, vale anche per gli assicurati che stanno terminando un

tirocinio. Essi devono cercare un lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio

(cfr. STCA 38.2007.78 del 21 novembre 2007; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006

e sentenze citate).

Deve

inoltre essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione

durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine

di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal

diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un

impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo.

Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei

corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima

di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al

momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono

nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel

singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni

assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio

2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella

causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de

l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

Considerandi

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987

nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999.

il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione

è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2.

maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.6

Nell'evenienza

concreta risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato, nato nel __________,

si è annunciato in disoccupazione dopo un periodo di soggiorno all'estero. In

precedenza egli aveva svolto il tirocinio di impiegato di commercio al

dettaglio (cfr. Doc. 4).

L'assicurato

non ha comprovato nessuna ricerca di lavoro per il periodo precedente

l'iscrizione per il collocamento (cfr. Doc. 1). Di conseguenza, a ragione,

l'URC di __________ l'ha sospeso per 12 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3 -

2.

).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera, da una parte, che il

soggiorno all'estero è stato di breve durata (dal 1° agosto al 10 settembre

2008, cfr. Doc. III pag. 3) e che, d'altra parte, il ricorrente non ha allegato

nessun documento atto a comprovare che era sua intenzione trasferirsi

definitivamente all'estero per esercitare un'attività lucrativa e che ha dovuto

rientrare prematuramente in Svizzera per motivi indipendenti alla sua volontà.

Infine va

sottolineato che, per costante giurisprudenza, occorre effettuare e comprovare

ricerche di lavoro anche in caso di soggiorno all'estero prima di annunciarsi

per il collocamento (cfr. STCA 38.2006.33 del 28 settembre 2006; STCA

38.2007.67

del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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