38.2008.63
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 febbraio 2009Italiano44 min
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Numero d'incarto:
38.2008.63
Data decisione, Autorità:
19.02.2009, TCA
Titolo:
Inid.al coll.,poiché a dispos.del merc.del lavoro per-di 3 mesi prima della part.per il suo Paese per+di 4sett.Fatti accert.somm.Rinvio.Verificare se non altre vie in CH(ambasciata)per adeguare doc.al nuovo stato civile e se effett.part.iniz.prevista prima.Se inid.esaminare ev.viol.obbligo informare
BUONA FEDE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INFORMAZIONE E CONSULENZA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 9 COST
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 27 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 30 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
Fatti
38.2008.63
rs
Lugano
19 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28
ottobre 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 28 ottobre 2008 la Sezione del lavoro ha confermato la
propria decisione del 19 settembre 2008 con la quale ha ritenuto RI 1 inidonea
al collocamento dal 7 maggio al 31 agosto 2008, in quanto l'assicurata è
rimasta a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un breve periodo,
ossia dall’iscrizione in disoccupazione del 7 maggio 2008 alla sua partenza per
la __________ inizi di agosto 2008, dove ha soggiornato per circa quattro
settimane (cfr. doc. 5, B).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della stessa. A
motivazione della pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto che,
a seguito del suo annuncio per il collocamento del 7 maggio 2008 - quale
cameriera senza AFC, barmaid, cameriera ai piani/lingerista, commessa di
vendita a tempo pieno -, le sono state regolarmente versate le indennità per i
mesi di maggio, giugno e luglio 2008 e che durante tale periodo ha profuso il
massimo impegno per la ricerca di un nuovo posto di lavoro. Al riguardo nel
ricorso viene precisato che in effetti ogni mese ha fornito oltre 12 ricerche
quantitativamente e qualitativamente pregevoli. L’assicurata ha, inoltre,
evidenziato di essersi sempre presentata con puntualità agli appuntamenti con
la consulente del personale e che il 27 giugno 2008, su invito di quest’ultima
ha pure eseguito un test per la frequentazione di un corso intensivo atto a
migliorare le conoscenze della lingua italiana presso la __________ di __________.
La
ricorrente ha, poi, rilevato che il 16 luglio 2008 ha indicato alla propria
collocatrice di avere contratto matrimonio, il 14 marzo 2008, con un cittadino
svizzero e che nel corso del mese di agosto (dal giorno 15), per due settimane,
si sarebbe recata in __________, sua terra nativa, per richiedere il rilascio
del passaporto a seguito dell’acquisto del cognome del coniuge e per recarsi
presso i differenti uffici pubblici per assolvere gli obblighi scaturenti dal
nuovo stato civile.
Essa ha,
altresì, indicato che alla fine del mese di luglio 2008, durante una
conversazione telefonica con la madre, residente in __________, ha appreso che
occorrevano più di due settimane per far fronte alle diverse incombenze
burocratiche. L’assicurata ha osservato di essersi conseguentemente recata, il
31 luglio 2008, presso l’URC indicando quanto appena menzionato e di aver
formalizzato, il 2 agosto 2008, tramite e-mail inviata dal marito, quanto
discusso in precedenza. Essa ha puntualizzato che con mail del 4 agosto 2008 la
collocatrice le ha indicato che le avrebbe fissato un appuntamento per il
colloquio seguente in settembre, che la sua disponibilità al lavoro sarebbe
rimasta del 100% anche durante il corso e che si sarebbero riviste in
settembre.
L’insorgente
ha rilevato che in un messaggio di posta elettronica del 26 agosto 2008 la
consulente ha avvisato suo marito che il caso sarebbe stato sottoposto per una
verifica dell’idoneità al collocamento, poiché ciò è previsto da un loro
regolamento nel caso di assenza per almeno 4 settimane nei primi 3 mesi di
disoccupazione. La collocatrice ha, però, aggiunto di aver pensato che il caso
non dovesse essere sottoposto in quanto iscritta dal 7 maggio 2008, ma che
l’ispettore ha ritenuto meglio farlo.
La
ricorrente ha sottolineato che la Sezione del lavoro ha emesso la decisione di
inidoneità senza considerare le ampie delucidazioni sul susseguirsi dei fatti
da lei fornite il 9 settembre 2008.
Nell’impugnativa
è, inoltre, stato rilevato che se l’assicurata avesse ricevuto dalla propria
consulente puntuale informazione circa le conseguenze della sua assenza, resasi
necessaria non per fruire di vacanza ma per il disbrigo delle pratiche relative
al recente matrimonio, nulla le avrebbe impedito di lasciare la Svizzera dal 7
agosto 2008, ossia superati i tre mesi dall’annuncio in disoccupazione. A mente
dell’insorgente l’amministrazione non ha rispettato il proprio obbligo di
informazione derivante dall’art. 27 cpv. 2 LPGA, in quanto in occasione del
colloquio del 31 luglio 2008, allorché ha comunicato alla collocatrice la sua
prossima partenza per il disbrigo degli atti legati al nuovo stato civile,
quest’ultima avrebbe dovuto informarla che il diritto all’indennità di
disoccupazione poteva essere pregiudicato, tenuto conto che era a disposizione
del mercato del lavoro da 2 mesi e 26 giorni.
Infine
l’assicurata ha fatto valere che la sua assenza dalla Svizzera è stata dal 1°
al 29 agosto 2008, ossia di durata inferiore a 4 settimane considerando che il
1° agosto è un giorno festivo. Essa ritiene, quindi, che non possa tornare applicabile
al suo caso la Circolare del SECO relativa all’esame dell’idoneità in caso di
vacanze superiori a quattro settimane. La medesima ha pure evidenziato che in
ogni caso una settimana deve essere considerata come vacanza di diritto, avendo
al 31 luglio 2008 beneficiato di 61 indennità giornaliere (cfr. doc. I).
1.3. In risposta
la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del
lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 7 maggio al 31
agosto 2008.
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha
modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo
al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene
tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal
1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.
E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al
collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se
l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta
di partecipare a un provvedimento isolato.
E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica, dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo
(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato
per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità
lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982
n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico
(cfr.
Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.4. La nostra
Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è
soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra
l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
E' invece
dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che
occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione C 287/03 del 12 maggio 2004 il TFA ha, tra l'altro,
ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de
distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en
considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le
dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);
mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,
par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il
subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction
proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125
V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail
à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre
d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer
sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches
d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)."
(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C
287/03)
Al
riguardo cfr. pure STFA C 313/02 del 15 gennaio 2004, pubblicata in DLA 2004 N.
11 pag. 118 segg.
2.5. In una
sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del
TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che
era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire
per un perfezionamento linguistico all'estero.
In
un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una
decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che
aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul
mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima
dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:
"
Ad ogni modo si osserva che anche nel merito
l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento,
questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che
a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo
per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al
collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V
520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la
collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto
settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre
mesi e mezzo)."
In una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa
conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del
lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per
effettuare un perfezionamento linguistico.
In una
sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato,
iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è
stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15
marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio
2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare
nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto
inidoneo al collocamento.
L'Alta
Corte si è in particolare così espressa:
"
2.1 Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf
die Rechtsprechung erwogen, dass zufolge der Umdisposition in Form der
Nachrekrutierung am 13. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab diesem
Zeitpunkt bis zum Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 unter der Annahme
zu prüfen sei, der Versicherte hätte die betreffende Disposition bereits vor
oder spätestens bei der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung
getroffen, wohingegen die Vermittlungsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Nachrekrutierung
in der Annahme zu prüfen sei, der Beschwerdegegner hätte die Rekrutenschule -
wie ursprünglich geplant - erst im Sommer 2005 absolviert. Im Gegensatz zum AWA
bejahte das kantonale Gericht daher die Vermittlungsfähigkeit bis zum 13.
Februar 2004 mit der Begründung, der Zeitraum von rund 18 Monaten bis im Sommer
2005, während welchem der Versicherte der Arbeitsvermittlung zur Verfügung
gestanden wäre, begründe keine Vermittlungsunfähigkeit. Für die Zeit nach der
Nachrekrutierung bis zum Beginn der Rekrutenschule hingegen sei die
Vermittlungsfähigkeit auch unter der Hypothese, der Beginn der Rekrutenschule
am 15. März 2004 sei für den Beschwerdegegner bereits am 15. Dezember 2003
festgestanden, zu verneinen, da die konkreten Aussichten, in der zur Verfügung
stehenden Zeit von rund 13 Wochen eine qualifizierte Tätigkeit als
kaufmännischer Angestellter zu finden, äusserst gering seien.
Auf die sorgfältigen und überzeugenden Erwägungen
kann verwiesen werden.
(...)
2.3 Dementsprechend kann auch im vorliegenden
Fall - wie dies die Vorinstanz korrekt erwogen hat - die Umdisposition erst auf
die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt einen Einfluss haben. Dabei
erstreckt sich die Prüfung der konkreten Aussichten, in der zur Verfügung
stehenden Zeit angestellt zu werden, zugunsten des Versicherten auf die gesamte
Zeitspanne ab Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung bis Beginn der
Rekrutenschule, nicht
nur auf die Zeit ab Umdisposition bis Beginn der
Rekrutenschule, was unter den konkreten Umständen jedoch die
Vermittlungsfähigkeit ab dem Zeitpunkt der Nachrekrutierung trotzdem nicht zu
begründen vermag. Für den Zeitraum bis 13. Februar 2004 ist die
Vermittlungsfähigkeit mit dem kantonalen Gericht indessen zu bejahen. Vor der
Nachrekrutierung war einerseits ungewiss, ob der
Beschwerdegegner überhaupt militärdiensttauglich
sei, und andrerseits - bejahendenfalls - wann er in die Rekrutenschule
einrücken müsste. Insofern kann für diese Periode nicht von einer anderweitigen
Disposition auf einen bestimmten Termin und einer daraus resultierenden (zu)
kurzen Zeit für eine neue Beschäftigung ausgegangen werden. Allfällige
ungenügende Arbeitsbemühungen sodann wären - wie dies die Vorinstanz ebenfalls
korrekt darlegt -mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu
sanktionieren."
Infine,
in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato
l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro
per soli due mesi, argomentando:
"
Erschwerend war insbesondere, dass die Monate
Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für
das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil
der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag
nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle
gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte -
wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern
musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden."
2.6. In
una direttiva pubblicata nella Prassi LADI 2006 / 29 la Segreteria di Stato
dell'economica (SECO) si è così espressa:
" L'assicurato
che, all'inizio della disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato
del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il
proprio tempo a partire da una determinata data (p.es. prima di un viaggio
all'estero, del ritorno definitivo al proprio Paese per uno straniero, del
servizio militare o di una formazione oppure se l'assicurato si lancerà in
un'attività indipendente, ecc.) non è in genere idoneo al collocamento, poiché
le possibilità di essere assunto sono troppo esigue.
Se l'assicurato è disponibile durante almeno tre mesi, egli è
considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre
mesi, l'idoneità al collocamento può eccezionalmente essere riconosciuta a un
assicurato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e della
flessibilità dell'assicurato (p. es. se è disposto a esercitare un'attività al
di fuori della professione appresa e ad accettare occupazioni temporanee), egli
ha presumibilmente qualche possibilità di trovare un impiego."
Questa direttiva è stata
ripresa nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione (Circolare ID)
in vigore dal 1° gennaio 2007, marginale B 227 nella quale la SECO ha inoltre
rilevato:
"
(…)
Se invece un assicurato si ritira dal
mercato del lavoro durante il periodo in cui percepisce l’indennità di
disoccupazione in quanto ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa
data, ad esempio per trasferirsi definitivamente all’estero o per prestare
servizio militare, la sua idoneità al collocamento va esaminata come se avesse
annunciato questa circostanza al momento dell’iscrizione alla disoccupazione.
In tal caso la cassa terrà conto dell’intera durata della disoccupazione e non
soltanto del tempo rimanente prima della sua cancellazione dalla
disoccupazione.”
La cifra marginale B377
della Circolare ID menzionata prevede peraltro che:
" L’assicurato
non ha diritto all’indennità di disoccupazione durante le vacanze non pagate”.
Egli deve avvertire in anticipo l’URC della sua assenza.
Se le vacanze non pagate di una durata
superiore a 4 settimane iniziano nei primi 3 mesi di disoccupazione, l’idoneità
al collocamento deve essere esaminata per il periodo che precede l’interruzione
della disoccupazione rispetto alla disponibilità dell’assicurato ad assumere
una nuova occupazione durante il lasso di tempo che precede l’inizio delle
vacanze (cfr. cifra marg. B227)
Sulla portata delle
direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF E 1/06
del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7. L'art.
27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e
consulenza”.
Questa importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata
in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.
6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof
- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291
seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27
ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.
(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et
conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales
art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,
"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;
DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un
assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra
la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2
LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito
cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio
2006 nella causa B., C 301/05.
Inoltre
con sentenza C 36/06, C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249 e
DLA 2007 N. 10 pag. 193, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto che, nel
prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si
trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle
prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza
ai sensi dell'art. 27 LPGA.
2.8. Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’assicurata, di
nazionalità __________, si è iscritta in disoccupazione il 7 maggio 2008,
dichiarando di ricercare un impiego al 100% quale cameriera senza AFC, cameriera
ai piani, commessa di vendita (cfr. doc. 12).
La
ricorrente risulta coniugata, dal 14 marzo 2008, con un cittadino svizzero
(cfr. doc. 11).
Il 16
luglio 2008 ha avuto luogo un colloquio di consulenza con la propria
collocatrice, __________.
Nel
relativo verbale, sottoscritto dall’insorgente, è stato attestato che “se si
dovesse assentare per agosto le chiedo di notificare l’assenza a noi e poi le
diremo quando sarà esonerata dalle ricerche e quando invece dovrà farle”
(Doc. 7).
L’URC di __________,
il 16 luglio 2008, ha assegnato all’assicurata un posto di lavoro, libero dal
1° agosto 2008, quale cameriera al 50% presso l’ex __________ di __________ (cfr.
doc. 7).
Nell’”Esito
dell’assegnazione” la ricorrente, il 23 luglio 2008, ha indicato di non avere
mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro, in quanto sarebbe andata
in vacanza nel suo Paese di origine (__________) per due settimane (dal 15 al
29 agosto 2008).
Il 30
luglio 2008 l’URC ha inviato all’assicurata una Richiesta di giustificazione,
precisando che, anche se aveva deciso di andare in vacanza dal 15 al 29 agosto
2008, era tenuta a prendere contatto con il datore di lavoro. E’ stato,
inoltre, sottolineato che il suo comportamento poteva portare a una sospensione
del diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
(cfr. doc. 7).
Con un
messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2008 l’insorgente ha affermato che:
"
come d’accordo telefonico le scrivo questa
e-mail per confermarle che, in data 28.07.2008 dopo la vostra lettera di
comunicazione del 23.7.2008, mi sono recata personalmente presso il bar __________,
in via al __________, constatando che il bar è chiuso e incompleta
ristrutturazione senza nessun responsabile a cui poter chiedere informazioni in
merito a una eventuale assunzione.
Mi scuso anticipatamente
se la mia procedura di contatto con il datore di lavoro non è stata corretta,
non sapendo bene come comportarmi visto che nel mese di agosto partirò per il
mio paese di origine per alcune settimane di vacanza.
Sarei in ogni caso
interessata a svolgere quel lavoro da voi offerto al 50% o un altro ma a
partire dal mese di settembre, visto che incomincerò il corso di lingua che mi
terrà occupata durante la mattinata e lasciandomi libero solamente il
pomeriggio.
La contatterò domani per
dirle esattamente la mia data di partenza, di modo che potremo fissare una data
per il prossimo colloquio che presumo slitterà oramai in settembre (…)” (Doc. 6).
Il 2
agosto 2008 l’assicurata ha inviato un ulteriore messaggio di posta elettronica
alla propria consulente, da cui si evince che:
"
giovedì 31 luglio mi sono recata agli sportelli
del vostro ufficio per comunicare che sarei partita per le vacanze già dal
1.8.2008 fino al 29.8.2008. Le chiedo gentilmente di spostarmi l’appuntamento
per il colloquio di consulenza fissato per il 5.8.2008 dopo il mio ritorno.
Allo sportello ho pure consegnato le mie ricerche di lavoro per il mese di
luglio, nel frattempo sono passata alla mia cassa disoccupazione per comunicare
anche a loro che sarei stata assente per le vacanze per il periodo
sopraccitato. Sono cosciente che ho diritto a soli 5 giorni di indennità, e che
gli altri andranno persi, ma sono costretta a rimanere nel mio paese di origine
così a lungo per poter sbrigare tutte le faccende burocratiche (annuncio allo
stato civile, nuovo passaporto, ecc.) che un matrimonio comporta, con i tempi
molto lunghi degli uffici __________. (…)” (Doc. 6)
La
collocatrice, il 4 agosto 2008, ha risposto alla ricorrente che le avrebbe mandato
la convocazione per un appuntamento in settembre insieme al faut di agosto, che
la sua disponibilità al lavoro sarebbe rimasta al 100% anche durante il corso e
che si sarebbero riviste in settembre (cfr. doc. 6).
Il 26
agosto 2008 la consulente del personale ha scritto al marito dell’assicurata un
messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" le
scrivo per avvisarla che il caso di sua moglie è stato sottoposto per verifica
dell’idoneità al collocamento in quanto, per nostro regolamento (LADI), una
persona che si assenta per almeno 4 settimane nei primi tre mesi di permanenza
in disoccupazione, deve essere sottoposta a verifica presso il nostro ufficio
giuridico. Pensavo che il caso di sua moglie non dovesse essere sottoposto in
quanto è iscritta dal 07.05.08, ma l’ispettore mi ha detto che era meglio
farlo. (…)” (Doc. 6)
Il 28
agosto 2008 la Sezione del lavoro ha trasmesso all’insorgente uno scritto
afferente a dubbi sulla sua idoneità al collocamento, essendo iscritta in
disoccupazione dal 7 maggio 2008 e avendo iniziato il periodo di vacanza, durato
fino alla fine di agosto 2008, il 1° agosto 2008. L’amministrazione le ha dato
la possibilità di formulare eventuali osservazioni in proposito (cfr. doc. 9).
L’assicurata,
il 9 settembre 2008, ha precisato, segnatamente, che inizialmente il suo
periodo di “vacanze” era previsto dal 15 al 29 agosto 2008, come annunciato
alla consulente URC, ma che in seguito, informandosi meglio sulla tempistica
per il rinnovo del suo passaporto, si è accorta che due settimane non erano
sufficienti. Essa, al riguardo, ha specificato, da un lato, che il ministero
degli affari interni __________ a __________ richiede un minimo di tre
settimane per il rinnovo e il cambiamento di stato civile. Dall’altro, che
prima della richiesta del nuovo passaporto doveva tradurre in lingua __________
il suo atto di matrimonio e farlo verificare dall’ufficio notarile (altri 5
giorni). La ricorrente ha indicato di essersi così ritrovata costretta ad
anticipare la partenza al 1° agosto 2008 che ha potuto comunicare alla sua
consulente solo all’ultimo momento, e meglio il 31 luglio 2008.
Essa ha,
altresì, addotto che il mese di agosto era l’ultimo mese nel quale poteva avere
il passaporto in tre settimane, dopodiché, passati sei mesi dal matrimonio,
sarebbero occorse nove settimane per il rilascio, settimane di assenza dalla
Svizzera che l’avrebbero penalizzata sicuramente maggiormente per la ricerca di
un impiego rispetto alle 4 settimane.
L’insorgente
ha, poi, rilevato che del resto nessun funzionario dell’URC e neppure la sua
collocatrice l’ha avvertita del fatto che, se si fosse assentata per più di 4
settimane nei primi 3 mesi di disoccupazione, si sarebbe proceduto a una
verifica della sua idoneità al collocamento. Essa ha osservato che solo il 26
agosto 2008, a partenza avvenuta, la consulente, tramite un messaggio di posta
elettronica, ha spiegato che pure lei era sorpresa del fatto che il suo caso
fosse stato sottoposto a esame.
In
proposito l’assicurata ha asserito che la sua partenza era obbligata, ma che avrebbe
comunque potuto gestire la situazione in maniera differente, partendo con 5
giorni di ritardo e prendendosi i rischi pagando una tassa supplementare per
ridurre di qualche giorno i tempi del rilascio (cfr. doc. 6).
La
Sezione del lavoro, il 19 settembre 2008, non ritenendo valide le motivazioni
addotte dalla ricorrente, ha emesso una decisione di inidoneità al collocamento
dal 7 maggio al 31 agosto 2008 (cfr. doc. 5).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 ottobre
2008 (cfr. doc. B).
2.9. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda a titolo
preliminare che, in una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005, citata al consid.
2.5., il TFA ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il
15 dicembre 2003, che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio
e ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto
idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo
aveva pensato di svolgere il servizio militare solo nell'estate 2005). Per il
periodo successivo egli doveva, invece, essere ritenuto inidoneo al
collocamento.
Dalla
documentazione agli atti emerge che l’insorgente ha accennato a un periodo di
assenza in agosto in occasione del colloquio di consulenza del 16 luglio 2008.
Dal
relativo verbale non risulta la durata di tale lasso di tempo, né la data di
partenza della ricorrente (cfr. doc. 7).
Tuttavia nell’Esito
dell’assegnazione di un posto di lavoro avvenuta il 16 luglio 2008, compilato
il 23 luglio 2008, l’assicurata ha indicato di non avere contattato il
potenziale datore di lavoro, in quanto “vado in vacanza nel mio paese di
origine (__________) per 2 settimane (dal 15.08 al 29.08)” (Doc. 7)
Dal
messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2008 risulta, poi, che la partenza
ha avuto luogo il 1° agosto 2008 e che l’assenza dalla Svizzera si sarebbe
prolungata fino al 29 agosto 2008 (cfr. doc. 6).
La
ricorrente, al riguardo, sostiene che inizialmente la sua intenzione era quella
di recarsi in __________ unicamente per un periodo di due settimane al fine di
adeguare i suoi documenti al mutato stato civile di coniugata. E’ stato solo,
in seguito, e meglio alla fine di luglio 2008, che dalle informazioni fornitele
dalla madre ha appreso che per il rinnovo e il rilascio dei documenti erano
necessarie circa quattro settimane, tre per il rinnovo e il cambiamento di
stato civile e altri 5 giorni per tradurre in lingua __________ il suo atto di
matrimonio e farlo verificare dall’ufficio notarile (cfr. doc. I, 6, 4).
Alla luce
della sentenza menzionata appena sopra, occorre domandarsi se nel caso in esame
l’assicurata debba o meno essere ritenuta idonea al collocamento nel periodo
dall’iscrizione in disoccupazione fino al momento in cui ha realizzato che
avrebbe dovuto soggiornare nel suo Paese di origine per quattro settimane.
Ora, questo
Tribunale, ritiene che la documentazione contenuta nell'incarto non consente di risolvere tale questione.
In
effetti, da una parte, non risulta alcun elemento a sostegno dell’asserita iniziale
intenzione di assentarsi dalla Svizzera solo per due settimane. Agli atti non
vi è, ad esempio, la prenotazione di un volo per la metà del mese di agosto
2008, quando invece sono stati prodotti sia la conferma del 30 luglio 2008 afferente
al volo del 1° agosto, che il talloncino della carta di imbarco relativa al
rientro del 29 agosto 2008 (cfr. doc. H).
Dall’altra,
non è dato sapere quando esattamente avrebbe avuto luogo il cambiamento della
data di partenza, e meglio il momento preciso in cui l’assicurata avrebbe
ricevuto le informazioni circa la durata più lunga del previsto delle procedure
di rinnovo e rilascio dei documenti in Patria.
Infine non
emerge se l’assicurata è effettivamente stata costretta a partire anzitempo.
Più precisamente nulla risulta circa la possibilità o meno di svolgere tali
incombenze amministrative presso l’Ambasciata di __________ a __________ o perlomeno
per il suo tramite (cfr. www.eda.admin.ch).
L’assicurata
potrà essere ritenuta idonea al collocamento dal 7 maggio 2008 alla data in cui
ha saputo che avrebbe imperativamente dovuto soggiornare quattro settimane in __________
per adeguare i propri documenti al nuovo stato civile, solamente nel caso in
cui la stessa non aveva altre vie in Svizzera per procedere al cambiamento dei
documenti e, cumulativamente, se risulta comprovato che la partenza,
inizialmente, avrebbe dovuto avvenire effettivamente il 15 agosto 2008 e solo
in seguito è stata anticipata.
Nell’ipotesi
in cui uno di questi due presupposti non fosse ossequiato la ricorrente non può
essere considerata idonea al collocamento.
Se non
risultasse documentata la partenza del 15 agosto 2008, l’assicurata va ritenuta
inidonea al collocamento, poiché significa che sin dall'inizio non escludeva la
possibilità di assentarsi dalla Svizzera anche antecedentemente al periodo dei
primi tre mesi di disoccupazione (cfr. consid. 2.6.).
L’idoneità
in tal caso non andrebbe peraltro riconosciuta nemmeno eccezionalmente, poiché
l’insorgente ha dimostrato di non avere buone possibilità di essere assunta da
un datore di lavoro nel breve tempo in cui era a disposizione del mercato del
lavoro (cfr. consid. 2.6.).
L’assicurata,
come già evidenziato, ha indicato di non avere contattato il potenziale datore
di lavoro relativo all’occupazione assegnatale il 16 luglio 2008, in quanto
sarebbe partita in vacanza nell’agosto 2008 (cfr. doc. 7). E’ irrilevante quanto
asserito dall’assicurata circa il fatto che il locale fosse chiuso (cfr. doc. 6),
poiché, in ogni caso tale circostanza è stata appurata dopo essersi rifiutata
di prendere contatto con il Bar __________ di __________ (cfr. doc. 6, 7).
Se,
invece, dovesse emergere che l’assicurata avrebbe potuto adeguare i documenti
in Svizzera tramite l’Ambasciata __________ a __________, l’inidoneità si
impone a prescindere dal fatto che all’inizio avesse o meno stabilito la data
di partenza solo al 15 agosto 2008.
L’insorgente,
in simili circostanze, non è stata costretta a un soggiorno più lungo in __________.
L’assenza all’estero dal 1° al 29 agosto 2008 risulta piuttosto quale vacanza
non pagata nei primi tre mesi di disoccupazione (cfr. consid. 2.6.).
Il periodo
dal 1° al 29 agosto 2008, corrisponde, peraltro, a un lasso di tempo di poco più
di quattro settimane, indipendentemente dal numero di giorni di vacanza maturati
dalla ricorrente secondo l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I).
E’ l’assicurata stessa, d’altronde, che alla collocatrice, il 30 luglio 2008,
pur non avendole ancora comunicato la data di partenza, ha indicato che
presumeva che la data del prossimo colloquio sarebbe slittata a settembre (cfr.
doc. 6).
2.10. Nel caso in
cui l’assicurata risultasse inidonea al collocamento per il periodo dal 7
maggio al 31 agosto 2008 o per un lasso di tempo più breve, andrà allora
verificato quando la collocatrice è venuta a sapere, per la prima volta, che
l’assicurata avrebbe soggiornato in __________ dal 1° al 29 agosto 2008 e, se
del caso, se qualche altro funzionario dell’URC ne era al corrente e da quando.
In
effetti dagli atti, al riguardo, emerge solo il messaggio di posta elettronica
del 2 agosto 2008 da cui emerge, segnatamente, che:
"
giovedì 31 luglio mi sono recata agli sportelli
del vostro ufficio per comunicare che sarei partita per le vacanze già dal
1.8.2008 fino al 29.8.2008. Le chiedo gentilmente di spostarmi l’appuntamento
per il colloquio di consulenza fissato per il 5.8.2008 dopo il mio ritorno.
(…)” (Doc. 6; consid. 2.8.)
Una
violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.7.) può, infatti, palesarsi
solo nel caso in cui l’amministrazione ha saputo della partenza del 1° agosto
2008 prima della stessa.
Inoltre, nell’ipotesi
in cui effettivamente l’amministrazione abbia assunto un comportamento
contrario a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA, andrà esaminato se la
buona fede della ricorrente può o meno essere tutelata.
Infatti la violazione del
disposto legale citato va equiparata, secondo la giurisprudenza, al rilascio di
un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5; STFA
del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 5).
2.11. Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al cittadino
di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio
della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e
consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STF
9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005
consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C
218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29
agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220
consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981
pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,
RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così
precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die
Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor
der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen
getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen
entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit
gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.
16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02
del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni
erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase
di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione
delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva
continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto
diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha, invece,
considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25
ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto
un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le
indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa
indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la
propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui
avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe
quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
2.12
Nella
presente fattispecie, dunque, nel caso in cui dovesse emergere che l’amministrazione
ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA, dovrà ancora essere appurato se vi è oppure no un nesso causale fra l’eventuale omessa
informazione (cfr. consid. 2.10.) e il comportamento della ricorrente.
L’assicurata ha affermato
che, se avesse saputo delle conseguenze connesse con il suo soggiorno in __________
dal 1° al 29 agosto 2008, avrebbe posticipato di una settimana la partenza. Essa
ha inoltre asserito che vi era la possibilità di pagare un tassa supplementare
per accelerare le procedure (cfr. doc. I, 6, 4).
Al riguardo, andrà perciò,
verificato se, al momento in cui l’amministrazione avrebbe dovuto fornire le
adeguate informazioni circa il rischio di essere ritenuta inidonea al
collocamento connesso al soggiorno dal 1° al 29 agosto 2008 in __________, vi era ancora disponibilità di voli per la settimana seguente, se
era possibile posticipare il volo e quale costo ciò avrebbe comportato oppure
se l’assicurata avrebbe perso il denaro pagato per il volo del 1° agosto 2008
(cfr. doc. H).
Inoltre andrà acclarato,
con la collaborazione dell’assicurata, se era effettivamente possibile ottenere
il rinnovo dei documenti in tre settimane e a quale costo, al fine di decidere
se, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, l’assicurata avrebbe
realmente posticipato il viaggio oppure no (cfr. consid. 2.7.).
2.13
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
La
Sezione del lavoro, nell’ambito della presente procedura, non ha infatti
proceduto ad alcun accertamento degli elementi fattuali della fattispecie.
L’amministrazione
ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF
8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
Si giustifica, di conseguenza,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla
Sezione del lavoro perché disponga accertamenti approfonditi sulla base di
quanto indicato da questa Corte ai considerandi 2.9., 2.10., 2.12. e, sulla
scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l’idoneità al
collocamento o meno dell’assicurata nel periodo dal 7 maggio al 31 agosto 2008.
2.14
L'assicurata,
vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr.
1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca;
DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 28 ottobre 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi dei
consid. 2.9., 2.10. e 2.12.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro verserà, inoltre, all’assicurata l’importo di fr. 1'000.--
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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