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38.2008.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2009Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Secondo

il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

A tale

proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005 relativa a un caso

ticinese, la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

3.3 Al riguardo

non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,

che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di

disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può

essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,

perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano

una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,

continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano.

Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in

effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro

disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4

[sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10 novembre 2005

nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)

La

situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.

STFA C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.2.; STFA C 87/02 del 7 giugno

2004).

2.4. Circa la

questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, nella sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, il TFA ha, tra

l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine

massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG

bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen

mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des

Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner

weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw.

3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen

die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle

wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt

war. (…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03; la sottolineatura è del

redattore)

In questo

contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa

M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30

agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

In una

decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato

che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2

LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in

virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né

all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

Contestualmente

il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.

3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de

personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer

par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas

admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés

au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils

sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon

stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt

établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances

concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est

déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c

LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no

101

p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est

la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision

de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes

existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en

fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b

et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe

que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des

conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un

pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41

p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil

d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit

nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent

au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004

N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

2.5. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il campo

applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una

persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999

in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004,

consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch

analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Nella già citata sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, chiamata a

pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere

stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua

datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata

nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra

l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer

aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte

Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit

Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert

Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an

einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das

Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht

gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15.

Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger

Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor

der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter

Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne

handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf

hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes

(ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie

firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat

einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide

Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den

Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003

verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare

Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats

durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem

Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne

Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle

angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der

Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher

Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter

beibehielt.

2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung

wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage

braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im

Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall

gehört) erfüllt sind.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella

causa N., C 219/03)

Il TFA,

in una sentenza C 155/03 del 5 luglio 2004, nel caso di un assicurato

licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia

gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha poi stabilito

che:

"

(…)

2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am

29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht

Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran

beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte

Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie

besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die

Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen

Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu

verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen

die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die

GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht

gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden

rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu

tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung

der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines

missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.

22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])

ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren

Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann

keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war

Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft

("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.

(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella

causa D., C 155/03)

In una

decisione C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130,

la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità

di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere

stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di

socia gerente.

L’Alta Corte

ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui

fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise.

3.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF

123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant

l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.

Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint

du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à

l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la

cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,

Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher

Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.

9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de

travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.

En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité

de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la

réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation des

principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à

l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que

cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable

aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans

être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime

résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le

conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3

let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de

l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.

31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI

(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas

d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont

des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées

par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux

prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner

la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de

l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art.

31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls

employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à

raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de

plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal

fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001

[C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C

193/04)

Sempre in merito

all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un

assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza C187/04 del 24

marzo 2005, l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

" (…)

2.1 Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer

bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG

angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben

Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit

Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse

und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des

Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in

arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser

Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma

sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als

Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung

nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.

2.2 Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet

ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine

arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als

Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV

2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien

unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich

nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen

vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht

und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb).

Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer

Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004,

C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides

(22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen

Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob

die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren

mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen Prozessen spielte der

Beschwerdeführer eine aktive Rolle.

Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit

seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine

arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine

Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August

2003, C 30/03).

(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)

2.6. In una sentenza C 270/04 del

4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo

Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di

disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al

collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro

nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto

di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al

collocamento.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha

rilevato:

"

(...)

2.2 Giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

2.3 Con la

sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di

quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella

occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una

società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo

amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in

posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha

diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es.

sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di

disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità

di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di

indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata

del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4 Questo

principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di

una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della

possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a

prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C

71/01).

2.5 Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare

il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al

coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza

inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.

dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera

determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di

impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre

2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03,

consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di

lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6 La

presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123

V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma

anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7

dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7 Orbene, un

rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo

perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di

lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di

direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua

posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla

ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte

firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la

capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit

[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi

la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di

rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti -

del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in

re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione

delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di

un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2,

quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla

ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il

diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8 Idoneità al

collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente

rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto

esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e

di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del

normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà

neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale

relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le

ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un

paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente

il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle

offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano

assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di

natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.

55 consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1 Contrariamente

a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina

l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza

fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad

es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore

letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto

alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W.,

consid. 4).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)

In una sentenza

8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:

" (...)

6.

Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des

Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze

rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und

Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu

und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96

lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der

geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie

Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).

7.

7.1 Der Beschwerdeführer wendet ein, seine

Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen

an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss

würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie

hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2

sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen.

Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über

die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 2.

Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f.

hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu

verstehen, dass gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht

bezugsberechtigt sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der

Vermittlungsfähigkeit bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu

ihrer Behinderung gesetzt worden.

7.2 Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat

sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig

Erwerbenden genössen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz

in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen

gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem

Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften

verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c

AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe

durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen

Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der

bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, sei wegen der Missbrauchsgefahr

notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen

überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb

nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in

diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen

werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der

Eigentumsgarantie sei damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C

160/04).

Diesbezüglich sind keine Gründe für eine

Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)"

Con recente giudizio

8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 l'Alta Corte ha, poi, negato il diritto alle

indennità di disoccupazione a un assicurato la cui coniuge era socia e gerente

della Sagl, sua ex datrice di lavoro, e deteneva la maggior parte delle quote

sociali, nonostante il negozio gestito dalla Sagl fosse stato chiuso e il

contratto d'affitto dei relativi locali commerciali disdetto. Al riguardo il TF

ha evidenziato che, siccome la società non era comunque stata iscritta a RC

come società in liquidazione, non era esclusa una ripresa dell'attività entro

un lasso di tempo relativamente breve.

2.7. Nell’evenienza concreta dagli

atti di causa si evince che RI 1 è stato impiegato, in qualità di direttore,

presso la __________ di __________ dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 2008 (cfr.

doc. A4)

L’assicurato

era già stato alle dipendenze di tale società dal 1986 al 1999, nel periodo precedente

al cambiamento di ragione sociale (da __________ a __________; cfr. doc. A3; 14;

estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Il 30

maggio 2008 il ricorrente è stato licenziato con effetto dal 31 agosto 2008

(cfr. doc. A10).

L’insorgente,

dall’aprile 1999 all’agosto 2008, risultava pure iscritto a RC quale membro del

CdA e direttore con diritto di firma collettiva a due con il presidente della __________

(cfr. estratto RC).

Presidente

del CdA con diritto di firma individuale era - ed è tuttora - __________,

suocero dell’assicurato (cfr. doc. I).

La moglie

dell’insorgente, __________, dall’aprile 1999 all’agosto 2008, era iscritta

come membro e segretaria con diritto di firma collettiva a due con il

presidente (cfr. estratto RC).

Quest’ultima

era anche impiegata presso la società in qualità di segretaria di direzione

(cfr. doc. A6, A5).

Alla fine

di agosto 2008 l’iscrizione a RC dell’assicurato è stata stralciata.

Con la

lettera di disdetta del contratto di lavoro del 30 maggio 2008 all’insorgente

era stato pure notificato l’esonero dal CdA, sempre a decorrere dal 31 agosto

2008 (cfr. doc. A10).

L’iscrizione

a RC della consorte, alla fine di agosto 2008, è stata, invece, modificata in

membro del CdA e direttrice con diritto di firma individuale (cfr. estratto

RC).

L’intero

capitale azionario della __________ è detenuto dai coniugi __________ e __________

(cfr. doc. A9).

Scopo

sociale della SA è:

"

Il commercio, la vendita, l’export e l’import di

elettrodomestici e apparecchi elettrici di qualsiasi tipo e destinati ad ogni

genere di utilizzo (definiti settore bianco); radio, telefoni, TV video,

videocamere, fax e apparecchiature affini (definiti settore bruno); arredamenti

per cucine, mobili d’arredamento, bagni, serramenti, porte, porte-finestre,

tapparelle, avvolgibili (definiti settore arredamenti). La società potrà pure

effettuare installazioni, riparazioni, modifiche in sede o a domicilio

nell’ambito sopra indicato. Potrà inoltre acquistare detenere e sfruttare

commercialmente patenti, marche e licenze in genere nonché acquistare e gravare

immobili così come svolgere qualsiasi altra attività che sia direttamente o

indirettamente in relazione con lo scopo sociale.”

Il 1°

settembre 2009 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 56).

La Cassa,

con decisione del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. A11), confermata dalla decisione

su opposizione del 4 novembre 2008 (cfr. doc. A1), gli ha negato il diritto

alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, poiché, da un

lato, la moglie era membro del CdA. Dall’altro, non risultava che

l’amministrazione, tramite il proprio funzionario __________, avesse violato

l’art. 27 cpv. 2 LPGA, visto che, secondo la Cassa, in occasione del colloquio

del luglio 2008 non si era discusso della posizione della moglie del ricorrente

in seno alla __________.

2.8. Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che da

quanto appena esposto emerge con evidenza che la moglie dell’assicurato

- dapprima membro del CdA e segretaria con diritto di firma collettiva a due

con il presidente e dalla fine di agosto 2008 membro e direttrice con diritto

di firma individuale della __________ - al momento determinante della

decisione su opposizione (cfr. STFA C 198/04 del 1° luglio 2005; STFA del 22

aprile 2005 U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V

356), rivestiva (e riveste tuttora cfr. estratto del RC della __________) una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo

proposito: i membri del CdA di una SA godono ex lege di una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro, potendo gli stessi influenzare risolutivamente

le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid.

2.4.; DLA 2004 N. 21 pag. 196; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004; STF 8C_134/2007

del 25 febbraio 2008).

In simili

circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.5.,

2.6.), l’assicurato, essendo stato impiegato, nel periodo precedente

l’iscrizione in disoccupazione - ovvero dal 1999 alla fine del mese di agosto

2008 - presso la __________ (cfr. consid. 2.7.), non ha diritto, in linea di

principio, alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di settembre

2008.

Infatti il ricorrente,

benché licenziato dalla __________ vista la posizione di sua moglie all’interno

della ditta sua ex datrice di lavoro, poteva continuare a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva (cfr. consid. 2.6.; STF C 211/06 del 29 agosto 2007).

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22

pag. 240).

In casu non può escludersi

un’elusione delle disposizioni concernenti l’indennità per lavoro ridotto, né

il rischio di ricorso abusivo alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione del giro di

affari della datrice di lavoro.

Il fatto,

infine, che né il ricorrente, né la moglie possedessero azioni della SA, detenute

tutte dal presidente del CdA con diritto di firma individuale della __________

e dalla moglie, ossia dai suoceri dell’assicurato - signori __________ (cfr.

consid. 2.7.)-, in concreto, risulta ininfluente.

Al

riguardo giova segnalare che in una sentenza C 211/06 del 29 agosto 2007 l’Alta

Corte ha stabilito che:

"

(…)

Il n'y a pas de motif de revenir sur la

jurisprudence exposée au consid. 2.1 ni de s'en écarter lorsque, comme dans le

cas particulier, le conjoint de l'assurée est titulaire de la signature

collective à deux avec l'autre membre du conseil d'administration, lui-même

également titulaire de la signature collective à deux. Dans ces circonstances,

l'intéressé dispose dans la société du même pouvoir décisionnel que le second

membre du conseil d'administration. Quant au fait que cette dernière personne

est propriétaire, avec un membre de sa famille, de la majorité des actions de

la société, soit 75 %, par rapport à l'époux de la recourante qui n'en possède

que 25 %, il ne justifie pas non plus d'écarter la force probante de

l'inscription au Registre du commerce: celle-ci ferait immanquablement l'objet

d'une demande de radiation si, comme l'affirme la recourante, son mari devait

être exclu du conseil d'administration par une décision des assurés

majoritaires à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire.”

2.9. Il

ricorrente ha fatto valere la violazione dell’art. 27 LPGA da parte della

Cassa, tramite il suo funzionario __________, il quale, a mente

dell’insorgente, nonostante fosse stato da lui informato della posizione della

moglie in seno alla __________, non l’ha reso attento delle relative

conseguenze per quanto concerne il diritto all’indennità di disoccupazione

(cfr. doc. I).

La Cassa, al riguardo, ha

invece indicato che, in occasione dell’incontro del luglio 2008 tra __________

e l’assicurato, non si sarebbe discusso della posizione in seno alla società

della moglie, non avendone fatto cenno il ricorrente (cfr. doc. A1; III)

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.10. Riguardo, più

specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005 , pubblicata in

DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha

deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al

corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del

versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare

l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era

socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio

senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per

la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era

minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a

un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con

sentenza C 141/05 del 27 marzo 2006 il TFA ha confermato il giudizio di prima

istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non

informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza

diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le

pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.

In

particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,

che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato

il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il

dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza

una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in

una sentenza C 301/05 dell’8 maggio 2006 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel

caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a

mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva

lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che

l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il

proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che

ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle

prestazioni.

Nella

fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche

se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente

dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza

alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al

momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue

dimissioni.

2.11. Nel caso in

esame possono restare aperte le questioni di sapere, in primo luogo, se

effettivamente il funzionario della Cassa __________ è stato informato dall’assicurato,

in occasione del colloquio del luglio 2008, anche in merito alle cariche della

moglie in seno alla __________, come da lui preteso.

In

secondo luogo, se l’operato della Cassa, tramite il proprio dipendente, abbia

rispettato o meno l’art. 27 LPGA.

Infatti, anche

nell’ipotesi in cui si ritenesse, da una parte, che RI 1, prima dell’iscrizione

in disoccupazione, ha comunicato al dipendente della Cassa ogni minimo

dettaglio riguardante la posizione della moglie all’interno della società,

dall’altra, che __________ ha assunto un comportamento contrario a quanto

contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA, la buona fede del ricorrente non potrebbe

essere tutelata per i motivi qui sotto esposti.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STFA

del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie

GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella

causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così

precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das

Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen

der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen

Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft

anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der

Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen

hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen

hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht

offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983,

S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16;

Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02

del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni

erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase

di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione

delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva

continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha,

invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del

25.

ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe

quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

Nella

presente fattispecie questa condizione difetta per il fatto che, secondo

il TCA, non vi è un nesso causale fra l’omessa informazione e il comportamento

del ricorrente.

Non è, infatti,

quest’ultimo che avrebbe potuto immediatamente richiedere la cancellazione

dell’iscrizione a RC della moglie, bensì quest’ultima, la quale, in casu, non è

la persona interessata dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione.

L’assicurato, quindi,

anche se avesse ricevuto senza ritardo alcuno la comunicazione delle

conseguenze connesse alla posizione della moglie in seno alla SA, non avrebbe

potuto modificare la situazione di fatto.

E’ vero che nell’atto

ricorsuale è stato indicato che “se solo l’informazione fosse pervenuta alla

Signora __________, per il tramite del qui ricorrente, quest’ultima non avrebbe

esitato un solo istante a presentare le proprie dimissioni dal CdA di __________”

e che “…se il ricorrente RI 1 avesse ricevuto un’adeguata e completa

consulenza, la Sig.ra __________ avrebbe proceduto senza indugio alcuno a

modificare il suo statuto di socia di __________” (cfr. doc. I).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, da un lato, che tali asserzioni sono state formulate per la prima volta

in sede ricorsuale, non ve n’è accenno alcuno, ad esempio, nell’opposizione

(cfr. doc. A12).

Dall’altro e soprattutto,

che le circostanze fattuali dimostrano che fino ad ora nulla è

cambiato all’interno della __________ per quanto attiene alla situazione della

moglie dell’insorgente: essa risulta sempre membro del CdA e direttrice con

diritto di firma individuale.

Di

conseguenza è altamente verosimile che un’informazione tempestiva da parte

della Cassa non avrebbe indotto la moglie a richiedere senza indugio la

cancellazione della propria iscrizione a RC e perciò non avrebbe comunque

permesso all’assicurato di beneficiare delle indennità di disoccupazione (cfr.

STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006).

Il

riferimento alla sentenza 38.2005.90 del 20 marzo 2006 emessa da questa Corte,

peraltro pubblicata in RtiD II-2006 N. 40 pag. 182 segg., non è poi di alcun

ausilio al ricorrente.

In quel

caso oggetto della lite era la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa

aveva chiesto la restituzione di indennità di disoccupazione percepite da un

assicurato allorché rivestiva in seno alla SA, sua ex datrice di lavoro, una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (in qualità di delegato e

segretario del CdA con diritto di firma individuale dapprima e membro e

segretario del CdA con diritto di firma collettiva a due in seguito).

L’assicurato

era, però, uscito dal CdA già prima che la Cassa emettesse la decisione di

restituzione.

E’ per

questo motivo che il TCA, dopo aver constatato una violazione dell’art. 27 cpv.

2.

LPGA da parte dell’amministrazione, ha invitato l’assicurato a fornire

indicazioni in merito alle misure che avrebbe adottato nel caso in cui gli fosse

stato comunicato immediatamente, al momento dell’iscrizione in disoccupazione,

che quale membro del CdA non avrebbe avuto diritto alle indennità giornaliere.

Nel caso

di specie, per contro, come già sottolineato, oltre al fatto che l’assicurato

non poteva dare le dimissioni dal CdA per conto della moglie, quest’ultima a

tutt’oggi risulta sempre iscritta a RC.

2.12

L’assicurato ha

chiesto a questa Corte, segnatamente, l’interrogatorio formale di __________,

funzionario-calcolatore presso la Cassa (cfr. doc. V).

Considerato

quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli

atti la questione relativa alla tutela o meno della buona fede del ricorrente è

stata sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.9., 2.10, 2.11.), questo

Tribunale ritiene che l’audizione postulata non potrebbe mettere in luce nuovi

elementi ai fini del giudizio.

Di

conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’interrogatorio formale

di __________ deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U

416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella

causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella

causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13

In simili circostanze, alla

luce di tutto quanto precede, l’assicurato non ha diritto alle indennità di

disoccupazione dal 1° settembre 2008.

La decisione su

opposizione del 4 novembre 2008 emessa dalla Cassa deve conseguentemente essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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