38.2008.64
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16 febbraio 2009Italiano51 min
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Numero d'incarto:
38.2008.64
Data decisione, Autorità:
16.02.2009, TCA
Titolo:
Negate ID ad un ass.la cui moglie,dopo le sue dimiss.,è diventata membro e direttrice della SA(diritto di firma indiv.).Ininfl.che essi non abbiano azioni(possedute dai suoceri).Anche ritenendo violato l'obbligo di inform.della Cassa,la buona fede dell'ass.non va tutelata(moglie ancora iscritta a RC
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
BUONA FEDE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 9 COST
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 27 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.64
rs
Lugano
16 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4
novembre 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 4 novembre 2008 la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 13 ottobre 2008 con cui ha
negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°
settembre 2008.
L’amministrazione
ha motivato tale provvedimento, rilevando che, benché l’assicurato, dal 28
agosto 2008, non risultasse più iscritto nel Consiglio di amministrazione della
__________ - presso la quale aveva lavorato fino alla fine del mese di agosto
2008 -, sua moglie, da tale data, ne è divenuta membro e direttrice con diritto
di firma individuale (cfr. doc. A11).
Nella
decisione su opposizione è stato, inoltre, precisato che nel luglio 2008, in
occasione dell’incontro con il signor __________, calcolatore della Cassa, da
un lato, non si è discusso della situazione della moglie nei confronti della
società. Dall’altro, è stato indicato all’assicurato che il diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe stato riconosciuto solo
alla condizione che lo stesso non ricoprisse nessun ruolo nella società dopo le
dimissioni o eventuale disdetta (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 4 novembre 2008 RI 1, patrocinato dallo Studio
legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, richiedendo
l’annullamento della stessa e la concessione del diritto all’indennità di
disoccupazione.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha, segnatamente,
addotto che l’11 luglio 2008 ha incontrato il signor __________ della Cassa per
una consulenza relativa ai suoi diritti e doveri in materia di assicurazione
contro la disoccupazione. Egli ha asserito di aver comunicato al dipendente
della Cassa la propria situazione professionale e familiare in modo completo e
meticoloso, specificando le caratteristiche del rapporto di lavoro tra la
società e sua moglie, nonché il ruolo di membro del CdA ricoperto dalla
medesima.
L’insorgente
ha, poi, affermato che il signor __________ gli avrebbe indicato che adempiva
tutti i requisiti legali previsti dall’art. 8 e segg. LADI e che le indennità
gli sarebbero state negate soltanto se avesse mantenuto l’incarico nel CdA.
A mente
dell’assicurato il funzionario della Cassa, non delucidandolo circa le
conseguenze connesse al fatto che la coniuge è membro del CdA, ha violato
l’obbligo di informazione e consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Il ricorrente
ha, altresì, sottolineato che l’omissione del signor __________ è stata causale
al suo comportamento. Al riguardo egli ha evidenziato che, non avendo ricevuto
un’informazione completa ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, non ha avuto modo
di rendere edotta sua moglie in merito alle conseguenze connesse allo statuto
di socia societaria ricoperto da quest’ultima, impedendo così di fatto a
entrambi di valutare attentamente le circostanze.
L’assicurato
ha rilevato che se solo l’informazione fosse pervenuta alla moglie per il suo
tramite, la stessa non avrebbe esitato un solo istante a presentare le proprie
dimissioni dal CdA di __________. In proposito è stato osservato che la sua
presenza, come pure quella della moglie, nel CdA non aveva mai implicato una
partecipazione finanziaria nella società, per modo che l’uscita dal CdA non
avrebbe causato alcuna ripercussione in termini finanziari. Il ricorrente
ritiene, dunque, che tutti i presupposti per potersi appellare alla protezione
della buona fede siano, nel suo caso, adempiuti (cfr. doc. I).
1.3. In risposta
la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto
del 5 gennaio 2009 l’assicurato, tramite il proprio rappresentante,
sottolineando che dalle affermazioni contenute nella risposta di causa sono
emerse delle contraddizioni in merito al contenuto delle informazioni
elargitegli dal funzionario __________, ha chiesto l’interrogatorio formale
della controparte, nella persona del signor __________, funzionario-calcolatore
presso la Cassa (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è
stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (cfr.d oc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 ha oppure no diritto alle indennità di
disoccupazione a fare tempo dal 1° settembre 2008.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
2.3. L’art. 31
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui
tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I
disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò non
comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il
lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro
non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato
dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo
amministratore della ditta.
Secondo
il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
A tale
proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005 relativa a un caso
ticinese, la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
3.3 Al riguardo
non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,
che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di
disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può
essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,
perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano
una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,
continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano.
Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in
effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro
disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4
[sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10 novembre 2005
nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)
La
situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.
STFA C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.2.; STFA C 87/02 del 7 giugno
2004).
2.4. Circa la
questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, nella sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, il TFA ha, tra
l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur
zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine
massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG
bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen
mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des
Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner
weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw.
3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen
die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle
wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung
verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur
Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt
war. (…)."
(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03; la sottolineatura è del
redattore)
In questo
contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la
posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del
consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa
M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30
agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In una
decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato
che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2
LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in
virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né
all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente
il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.
3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de
personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer
par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas
admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés
au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils
sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no
101
p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est
la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision
de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b
et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe
que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des
conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un
pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41
p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil
d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit
nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent
au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004
N. 21, consid. 3.2, pag. 198)
2.5. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il campo
applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una
persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999
in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004,
consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch
analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
Nella già citata sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, chiamata a
pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere
stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua
datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata
nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra
l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer
aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte
Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit
Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert
Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an
einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das
Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht
gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15.
Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger
Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor
der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter
Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne
handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf
hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes
(ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie
firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat
einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide
Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den
Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003
verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare
Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats
durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem
Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne
Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle
angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der
Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher
Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter
beibehielt.
2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung
wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage
braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall
gehört) erfüllt sind.
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella
causa N., C 219/03)
Il TFA,
in una sentenza C 155/03 del 5 luglio 2004, nel caso di un assicurato
licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia
gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha poi stabilito
che:
"
(…)
2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am
29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht
Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran
beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte
Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie
besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die
Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen
Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu
verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen
die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die
GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht
gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden
rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu
tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung
der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines
missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.
22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])
ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren
Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann
keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war
Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft
("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.
(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella
causa D., C 155/03)
In una
decisione C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130,
la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità
di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere
stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di
socia gerente.
L’Alta Corte
ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés
dans l'entreprise.
3.
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF
123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant
l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.
Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint
du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à
l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la
cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,
Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher
Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.
9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de
travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.
En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité
de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la
réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation des
principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à
l'égalité.
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que
cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable
aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans
être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime
résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le
conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3
let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de
l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.
31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI
(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas
d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont
des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées
par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux
prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner
la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de
l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art.
31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls
employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à
raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de
plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal
fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001
[C 354/00]).
(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C
193/04)
Sempre in merito
all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un
assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza C187/04 del 24
marzo 2005, l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
2.1 Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer
bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG
angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben
Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit
Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse
und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des
Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in
arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser
Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma
sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als
Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung
nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.
2.2 Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet
ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine
arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als
Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV
2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien
unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich
nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen
vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht
und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb).
Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer
Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004,
C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides
(22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen
Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob
die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren
mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen Prozessen spielte der
Beschwerdeführer eine aktive Rolle.
Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit
seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine
arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine
Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August
2003, C 30/03).
(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)
2.6. In una sentenza C 270/04 del
4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo
Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di
disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al
collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro
nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto
di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al
collocamento.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha
rilevato:
"
(...)
2.2 Giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
2.3 Con la
sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di
quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella
occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una
società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo
amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in
posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha
diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es.
sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di
disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità
di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di
indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata
del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).
2.4 Questo
principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di
una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della
possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a
prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re
R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C
71/01).
2.5 Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare
il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al
coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza
inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.
dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge
Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata
all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera
determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di
impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre
2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03,
consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di
lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile
(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).
2.6 La
presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123
V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma
anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di
indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7
dicembre 2004 in re K., consid. 2).
2.7 Orbene, un
rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo
perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di
lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di
direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua
posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla
ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte
firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la
capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit
[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi
la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di
rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti -
del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in
re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione
delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di
un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2,
quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla
ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il
diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.
2.8 Idoneità al
collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente
rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto
esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e
di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del
normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà
neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale
relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le
ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un
paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente
il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle
offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano
assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di
natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.
55 consid. 2b e dottrina citata).
3.
3.1 Contrariamente
a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina
l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza
fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad
es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore
letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto
alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W.,
consid. 4).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)
In una sentenza
8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:
" (...)
6.
Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des
Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze
rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und
Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu
und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96
lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der
geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie
Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).
7.
7.1 Der Beschwerdeführer wendet ein, seine
Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen
an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss
würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie
hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2
sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen.
Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über
die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 2.
Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f.
hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu
verstehen, dass gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht
bezugsberechtigt sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der
Vermittlungsfähigkeit bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu
ihrer Behinderung gesetzt worden.
7.2 Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat
sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig
Erwerbenden genössen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz
in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen
gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem
Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften
verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe
durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen
Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der
bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, sei wegen der Missbrauchsgefahr
notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen
überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb
nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in
diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen
werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der
Eigentumsgarantie sei damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C
160/04).
Diesbezüglich sind keine Gründe für eine
Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)"
Con recente giudizio
8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 l'Alta Corte ha, poi, negato il diritto alle
indennità di disoccupazione a un assicurato la cui coniuge era socia e gerente
della Sagl, sua ex datrice di lavoro, e deteneva la maggior parte delle quote
sociali, nonostante il negozio gestito dalla Sagl fosse stato chiuso e il
contratto d'affitto dei relativi locali commerciali disdetto. Al riguardo il TF
ha evidenziato che, siccome la società non era comunque stata iscritta a RC
come società in liquidazione, non era esclusa una ripresa dell'attività entro
un lasso di tempo relativamente breve.
2.7. Nell’evenienza concreta dagli
atti di causa si evince che RI 1 è stato impiegato, in qualità di direttore,
presso la __________ di __________ dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 2008 (cfr.
doc. A4)
L’assicurato
era già stato alle dipendenze di tale società dal 1986 al 1999, nel periodo precedente
al cambiamento di ragione sociale (da __________ a __________; cfr. doc. A3; 14;
estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Il 30
maggio 2008 il ricorrente è stato licenziato con effetto dal 31 agosto 2008
(cfr. doc. A10).
L’insorgente,
dall’aprile 1999 all’agosto 2008, risultava pure iscritto a RC quale membro del
CdA e direttore con diritto di firma collettiva a due con il presidente della __________
(cfr. estratto RC).
Presidente
del CdA con diritto di firma individuale era - ed è tuttora - __________,
suocero dell’assicurato (cfr. doc. I).
La moglie
dell’insorgente, __________, dall’aprile 1999 all’agosto 2008, era iscritta
come membro e segretaria con diritto di firma collettiva a due con il
presidente (cfr. estratto RC).
Quest’ultima
era anche impiegata presso la società in qualità di segretaria di direzione
(cfr. doc. A6, A5).
Alla fine
di agosto 2008 l’iscrizione a RC dell’assicurato è stata stralciata.
Con la
lettera di disdetta del contratto di lavoro del 30 maggio 2008 all’insorgente
era stato pure notificato l’esonero dal CdA, sempre a decorrere dal 31 agosto
2008 (cfr. doc. A10).
L’iscrizione
a RC della consorte, alla fine di agosto 2008, è stata, invece, modificata in
membro del CdA e direttrice con diritto di firma individuale (cfr. estratto
RC).
L’intero
capitale azionario della __________ è detenuto dai coniugi __________ e __________
(cfr. doc. A9).
Scopo
sociale della SA è:
"
Il commercio, la vendita, l’export e l’import di
elettrodomestici e apparecchi elettrici di qualsiasi tipo e destinati ad ogni
genere di utilizzo (definiti settore bianco); radio, telefoni, TV video,
videocamere, fax e apparecchiature affini (definiti settore bruno); arredamenti
per cucine, mobili d’arredamento, bagni, serramenti, porte, porte-finestre,
tapparelle, avvolgibili (definiti settore arredamenti). La società potrà pure
effettuare installazioni, riparazioni, modifiche in sede o a domicilio
nell’ambito sopra indicato. Potrà inoltre acquistare detenere e sfruttare
commercialmente patenti, marche e licenze in genere nonché acquistare e gravare
immobili così come svolgere qualsiasi altra attività che sia direttamente o
indirettamente in relazione con lo scopo sociale.”
Il 1°
settembre 2009 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 56).
La Cassa,
con decisione del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. A11), confermata dalla decisione
su opposizione del 4 novembre 2008 (cfr. doc. A1), gli ha negato il diritto
alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, poiché, da un
lato, la moglie era membro del CdA. Dall’altro, non risultava che
l’amministrazione, tramite il proprio funzionario __________, avesse violato
l’art. 27 cpv. 2 LPGA, visto che, secondo la Cassa, in occasione del colloquio
del luglio 2008 non si era discusso della posizione della moglie del ricorrente
in seno alla __________.
2.8. Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che da
quanto appena esposto emerge con evidenza che la moglie dell’assicurato
- dapprima membro del CdA e segretaria con diritto di firma collettiva a due
con il presidente e dalla fine di agosto 2008 membro e direttrice con diritto
di firma individuale della __________ - al momento determinante della
decisione su opposizione (cfr. STFA C 198/04 del 1° luglio 2005; STFA del 22
aprile 2005 U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V
356), rivestiva (e riveste tuttora cfr. estratto del RC della __________) una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo
proposito: i membri del CdA di una SA godono ex lege di una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro, potendo gli stessi influenzare risolutivamente
le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid.
2.4.; DLA 2004 N. 21 pag. 196; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004; STF 8C_134/2007
del 25 febbraio 2008).
In simili
circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.5.,
2.6.), l’assicurato, essendo stato impiegato, nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione - ovvero dal 1999 alla fine del mese di agosto
2008 - presso la __________ (cfr. consid. 2.7.), non ha diritto, in linea di
principio, alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di settembre
2008.
Infatti il ricorrente,
benché licenziato dalla __________ vista la posizione di sua moglie all’interno
della ditta sua ex datrice di lavoro, poteva continuare a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva (cfr. consid. 2.6.; STF C 211/06 del 29 agosto 2007).
Lo scopo della
giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di
sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio
di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22
pag. 240).
In casu non può escludersi
un’elusione delle disposizioni concernenti l’indennità per lavoro ridotto, né
il rischio di ricorso abusivo alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione del giro di
affari della datrice di lavoro.
Il fatto,
infine, che né il ricorrente, né la moglie possedessero azioni della SA, detenute
tutte dal presidente del CdA con diritto di firma individuale della __________
e dalla moglie, ossia dai suoceri dell’assicurato - signori __________ (cfr.
consid. 2.7.)-, in concreto, risulta ininfluente.
Al
riguardo giova segnalare che in una sentenza C 211/06 del 29 agosto 2007 l’Alta
Corte ha stabilito che:
"
(…)
Il n'y a pas de motif de revenir sur la
jurisprudence exposée au consid. 2.1 ni de s'en écarter lorsque, comme dans le
cas particulier, le conjoint de l'assurée est titulaire de la signature
collective à deux avec l'autre membre du conseil d'administration, lui-même
également titulaire de la signature collective à deux. Dans ces circonstances,
l'intéressé dispose dans la société du même pouvoir décisionnel que le second
membre du conseil d'administration. Quant au fait que cette dernière personne
est propriétaire, avec un membre de sa famille, de la majorité des actions de
la société, soit 75 %, par rapport à l'époux de la recourante qui n'en possède
que 25 %, il ne justifie pas non plus d'écarter la force probante de
l'inscription au Registre du commerce: celle-ci ferait immanquablement l'objet
d'une demande de radiation si, comme l'affirme la recourante, son mari devait
être exclu du conseil d'administration par une décision des assurés
majoritaires à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire.”
2.9. Il
ricorrente ha fatto valere la violazione dell’art. 27 LPGA da parte della
Cassa, tramite il suo funzionario __________, il quale, a mente
dell’insorgente, nonostante fosse stato da lui informato della posizione della
moglie in seno alla __________, non l’ha reso attento delle relative
conseguenze per quanto concerne il diritto all’indennità di disoccupazione
(cfr. doc. I).
La Cassa, al riguardo, ha
invece indicato che, in occasione dell’incontro del luglio 2008 tra __________
e l’assicurato, non si sarebbe discusso della posizione in seno alla società
della moglie, non avendone fatto cenno il ricorrente (cfr. doc. A1; III)
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
2.10. Riguardo, più
specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005 , pubblicata in
DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in
quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del
soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro
informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo
colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi
dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro
comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie
l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che
la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha
deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al
corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del
versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare
l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era
socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio
senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era
minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a
un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della
buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il
ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,
accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,
nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno
immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio
gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
Con
sentenza C 141/05 del 27 marzo 2006 il TFA ha confermato il giudizio di prima
istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non
informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza
diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le
pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.
In
particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,
che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato
il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il
dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza
una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.
Infine in
una sentenza C 301/05 dell’8 maggio 2006 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel
caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a
mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva
lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che
l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il
proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che
ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle
prestazioni.
Nella
fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche
se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente
dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza
alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al
momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue
dimissioni.
2.11. Nel caso in
esame possono restare aperte le questioni di sapere, in primo luogo, se
effettivamente il funzionario della Cassa __________ è stato informato dall’assicurato,
in occasione del colloquio del luglio 2008, anche in merito alle cariche della
moglie in seno alla __________, come da lui preteso.
In
secondo luogo, se l’operato della Cassa, tramite il proprio dipendente, abbia
rispettato o meno l’art. 27 LPGA.
Infatti, anche
nell’ipotesi in cui si ritenesse, da una parte, che RI 1, prima dell’iscrizione
in disoccupazione, ha comunicato al dipendente della Cassa ogni minimo
dettaglio riguardante la posizione della moglie all’interno della società,
dall’altra, che __________ ha assunto un comportamento contrario a quanto
contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA, la buona fede del ricorrente non potrebbe
essere tutelata per i motivi qui sotto esposti.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4
luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella
causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così
precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft
anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der
Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen
hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen
hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht
offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983,
S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16;
Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02
del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni
erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase
di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione
delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva
continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto
diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha,
invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del
25.
ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto
un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le
indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa
indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la
propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui
avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe
quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
Nella
presente fattispecie questa condizione difetta per il fatto che, secondo
il TCA, non vi è un nesso causale fra l’omessa informazione e il comportamento
del ricorrente.
Non è, infatti,
quest’ultimo che avrebbe potuto immediatamente richiedere la cancellazione
dell’iscrizione a RC della moglie, bensì quest’ultima, la quale, in casu, non è
la persona interessata dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’assicurato, quindi,
anche se avesse ricevuto senza ritardo alcuno la comunicazione delle
conseguenze connesse alla posizione della moglie in seno alla SA, non avrebbe
potuto modificare la situazione di fatto.
E’ vero che nell’atto
ricorsuale è stato indicato che “se solo l’informazione fosse pervenuta alla
Signora __________, per il tramite del qui ricorrente, quest’ultima non avrebbe
esitato un solo istante a presentare le proprie dimissioni dal CdA di __________”
e che “…se il ricorrente RI 1 avesse ricevuto un’adeguata e completa
consulenza, la Sig.ra __________ avrebbe proceduto senza indugio alcuno a
modificare il suo statuto di socia di __________” (cfr. doc. I).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, da un lato, che tali asserzioni sono state formulate per la prima volta
in sede ricorsuale, non ve n’è accenno alcuno, ad esempio, nell’opposizione
(cfr. doc. A12).
Dall’altro e soprattutto,
che le circostanze fattuali dimostrano che fino ad ora nulla è
cambiato all’interno della __________ per quanto attiene alla situazione della
moglie dell’insorgente: essa risulta sempre membro del CdA e direttrice con
diritto di firma individuale.
Di
conseguenza è altamente verosimile che un’informazione tempestiva da parte
della Cassa non avrebbe indotto la moglie a richiedere senza indugio la
cancellazione della propria iscrizione a RC e perciò non avrebbe comunque
permesso all’assicurato di beneficiare delle indennità di disoccupazione (cfr.
STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006).
Il
riferimento alla sentenza 38.2005.90 del 20 marzo 2006 emessa da questa Corte,
peraltro pubblicata in RtiD II-2006 N. 40 pag. 182 segg., non è poi di alcun
ausilio al ricorrente.
In quel
caso oggetto della lite era la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa
aveva chiesto la restituzione di indennità di disoccupazione percepite da un
assicurato allorché rivestiva in seno alla SA, sua ex datrice di lavoro, una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro (in qualità di delegato e
segretario del CdA con diritto di firma individuale dapprima e membro e
segretario del CdA con diritto di firma collettiva a due in seguito).
L’assicurato
era, però, uscito dal CdA già prima che la Cassa emettesse la decisione di
restituzione.
E’ per
questo motivo che il TCA, dopo aver constatato una violazione dell’art. 27 cpv.
2.
LPGA da parte dell’amministrazione, ha invitato l’assicurato a fornire
indicazioni in merito alle misure che avrebbe adottato nel caso in cui gli fosse
stato comunicato immediatamente, al momento dell’iscrizione in disoccupazione,
che quale membro del CdA non avrebbe avuto diritto alle indennità giornaliere.
Nel caso
di specie, per contro, come già sottolineato, oltre al fatto che l’assicurato
non poteva dare le dimissioni dal CdA per conto della moglie, quest’ultima a
tutt’oggi risulta sempre iscritta a RC.
2.12
L’assicurato ha
chiesto a questa Corte, segnatamente, l’interrogatorio formale di __________,
funzionario-calcolatore presso la Cassa (cfr. doc. V).
Considerato
quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli
atti la questione relativa alla tutela o meno della buona fede del ricorrente è
stata sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.9., 2.10, 2.11.), questo
Tribunale ritiene che l’audizione postulata non potrebbe mettere in luce nuovi
elementi ai fini del giudizio.
Di
conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’interrogatorio formale
di __________ deve essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U
416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella
causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella
causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13
In simili circostanze, alla
luce di tutto quanto precede, l’assicurato non ha diritto alle indennità di
disoccupazione dal 1° settembre 2008.
La decisione su
opposizione del 4 novembre 2008 emessa dalla Cassa deve conseguentemente essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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