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Decisione

38.2008.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2009Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 13 giorni inflitti di penalità devono essere a

nostro parere diminuiti sensibilmente , in quanto la colpa del nostro assistito

non sussiste o se lieve assolutamente inferiore ai giorni inflitti." (Doc. V)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L'art. 17

cpv. 3 LADI stabilisce che l'assicurato è obbligato, su istruzione dell'ufficio

del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento.

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza

revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha

sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta

infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,

anche se leggermente modificato (cfr. Messaggio concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,

in FF 2001 pag. 1972).

In

particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. DTF 131 V 268).

La

giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre

applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.; STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).

L'art. 59

LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione

fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono

adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste

misure.

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in

particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005 nella causa

D.; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005 nella causa B.; STFA C 279/03 del 30

settembre 2005 nella causa B.).

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del

TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato (cfr.

STFA C 317/02 dell'8 ottobre 2004; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005).

2.3. Secondo la

giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma

occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una

tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell'art.

30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

Va pure

sospeso l’assicurato che con il suo comportamento fornisce al proprio datore di

lavoro delle ragioni per porre fine all’occupazione temporanea (cfr. STCA

38.2005.95 del 24 agosto 2006).

Chiamato

a pronunciarsi nel caso in cui, viste la mancanza di impegno e l’attitudine

verso i propri superiori, un comune ha interrotto con effetto immediato un

programma di occupazione temporanea, il TFA ha confermato la sospensione di 25

giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato

ed ha in particolare osservato che:

"

(…)

2.1 Selon la jurisprudence, il convient de

sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour

inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d

LACI), celui qui, sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens

de l'art. 72 al. 1 LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à

l'instar de celui qui cesse une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). Il

en va de même de celui qui, par son comportement, donne à l'employeur des

raisons de mettre fin à l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin

1999, C 387/98).

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en

raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des

rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO.

Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au

congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre

professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé

présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail

intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit

à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement

reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré

à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à

établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves

ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245

consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170

consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,

n. 10 ss ad art. 3). (…)

2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges

d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan

professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans

son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour

sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises.

Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le

travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la

réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle

est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut

raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes,

sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant.

Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une

quelconque

agressivité verbale ou de manque de respect à

l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un

avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par

son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à

l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que

l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail

insuffisant, comme il l'allègue en

procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi

un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme

l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET

quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de

six mois.

2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon

lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui

lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été

exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une

attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie,

d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue

pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son

expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler

la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble

maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la

lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier

2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a

d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour

ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui,

néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non

plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de

son travail.

Enfin, c'est également en vain que le recourant fait

valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches

contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à

un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne

visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au

travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de

la mesure qui ont

considéré que le travail de démontage n'était «pas

trop difficile pour

l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il

ressort du dossier de l'ORP. (…)." (cfr. STFA C

307/02 del 27 gennaio 2004)

In una

sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 - dopo aver ricordato che il rapporto

di lavoro che vincola la persona assicurata al responsabile del programma

d’occupazione temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza che le

disposizioni legali relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO) vengono

applicate per analogia, anche se il programma d’impiego costituisce un rapporto

giuridico sui generis - il TFA ha accolto il ricorso e rinviato gli atti

all’amministrazione per ulteriori accertamenti specificando che, ritenuti i

suoi obblighi ex art. 328 cpv. 1 CO, il comportamento del responsabile del PO

poteva, a seconda dei casi, essere considerato quale fattore di riduzione della

colpa. La sospensione era stata fissata in 25 giorni di sospensione.

L’Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una sentenza C 197/04 del

2 maggio 2006 nella quale – chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato

sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni in quanto con

il proprio comportamento avrebbe indotto l’organizzatore del corso ad

interrompere con effetto immediato il provvedimento inerente al mercato del

lavoro – ha ribadito che:

"

(…)

Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 30 Abs. 1

lit. d AVIG (in der seit 1. Juli 2003 geltenden, hier anwendbaren Fassung) mit

Verwaltung und Vorinstanz in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er

die Bildungsmassnahme (Art. 60 Abs. 1 AVIG), welcher er sich im Y.________

unterzog, durch sein Verhalten beeinträchtigt und dadurch dessen Leiter hinreichenden

Anlass für die am 21. Oktober 2003 ausgesprochene sofortige Auflösung des

Kursverhältnisses bot. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist auch dann anwendbar, wenn

der Versicherte dem Arbeitgeber Anlass zu einer Entlassung aus einer

vorübergehenden Beschäftigung (Art. 64a Abs. 1 AVIG) bietet (BGE 125 V 360),

gilt aber auch für die Auflösung eines Kurses durch den Kursverantwortlichen.

In Anbetracht der mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Lage (BGE 125 V

361 Erw. 2b), insbesondere der Unterordnung und Weisungsgebundenheit des

Kursbesuchers, rechtfertigt es sich in beweismässiger Hinsicht die im Rahmen

von Art. 30 Abs 1 lit. a AVIG geltende Rechtsprechung analog anzuwenden, wonach

bei Differenzen unter den Beteiligten nur eingestellt werden darf, wenn das

Verschulden des Versicherten klar feststeht (BGE 112 V 245 und seitherige

Praxis).

(…)."

La decisione di

sospensione è stata annullata in quanto i motivi addotti dal responsabile del

corso a sostegno dell’immediata interruzione del provvedimento ("weil das

provozierende Verhalten und die Uneinsichtigkeit das Vertrauensverhältnis

nachhaltig beeinträchtigt habe und daher eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr

zumutbar sei") non erano sufficientemente comprensibili e rimanevano sul

generico.

In una sentenza 8C_60/2007

dell'8 febbraio 2008 il Tribunale federale ha confermato la sospensione di 20

giorni inflitta ad un infermiere diplomato che è stato allontanato dopo un

giorno dell'inizio di un programma occupazione, per il quale si riteneva troppo

qualificato, argomentando:

"

2.2 Die Vorinstanz erwog gestützt auf die

Angaben von B.________ (vgl. E-Mail vom 20. April 2006 sowie vorinstanzliches

Einvernahmeprotokoll vom 14. Februar 2007), dass der Versicherte am ersten

Arbeitstag signalisiert habe, er sei für die angetretene Arbeitsstelle von

seiner Ausbildung her gesehen überqualifiziert. Er habe kund getan, dass die

angebotene vorübergehende Beschäftigung nicht seiner beruflichen

Weiterentwicklung diene, und sich dahingehend verhalten, weibliche

Führungskräfte nicht zu akzeptieren. Er habe in Bezug auf die Höhe des Lohnes

Vorstellungen geäussert, die mit der vorgesehenen Wiedereingliederungstätigkeit

nicht zu vereinbaren gewesen seien. Insgesamt habe der Versicherte bei der

Arbeitgeberin damit den Eindruck erweckt, dass er sich im Rahmen des

Beschäftigungsprogrammes nicht in der zu erwartenden Weise einsetzen werde.

Damit habe er den Eingliederungszweck der begonnenen Tätigkeit beim

Universitätsspital X.________ am ersten Arbeitstag in Frage gestellt und den

Abbruch des Einsatzes sowie eine Verlängerung der Arbeitslosigkeit zumindest in

Kauf genommen.

2.3 Der Beschwerdeführer bringt letztinstanzlich

nichts vor, was die Beurteilung des kantonalen Gerichts in Frage zu stellen

vermöchte. Nicht ersichtlich ist, was der nach eigenen Angaben unter anderem im

Operationsbereich als Pflegefachmann diplomierte Beschwerdeführer mit dem

Hinweis, das Universitätsspital X.________ habe ihn von der Teilnahme im

Aufgabengebiet der Zentralsterilisation freigestellt, weil andere Kanditaten

diese Arbeit wegen des unvermeidlichen Umgangs mit menschlichem Blut aufgegeben

hätten, zu seinen Gunsten ableiten will. Sodann waren die unbestritten

überzogenen Lohnvorstellungen des Versicherten für sich allein genommen nicht

ausschlaggebend für den Abbruch des begonnenen vorübergehenden

Beschäftigungsprogramms in der Universitätsspital X.________. Das kantonale

Gericht hat richtig aufgezeigt, dass vielmehr der vom Versicherten vermittelte

Gesamteindruck eines an der konkreten und zumutbaren Arbeitsstelle wenig interessierten

Arbeitssuchenden für die Reaktion der Arbeitgeberin entscheidend war. Der

Beschwerdeführer übersieht in diesem Zusammenhang auch, dass ihm nicht

vorgehalten worden ist, sich "despektierlich" über "weibliche

Führungsverantwortliche" geäussert zu haben. Insgesamt lässt sich

jedenfalls der vorinstanzlich bestätigte Einspracheentscheid des Amtes für

Wirtschaft und Arbeit vom 6. September 2006 nicht

beanstanden."

2.4. Analogamente a quanto vale

per le sanzioni fondate in caso di licenziamento da un posto di lavoro (fondate

sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI - in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un

assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di

lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea

non presuppone dunque che l’assicurato abbia fornito al proprio datore di

lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di

lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO).

Basta una

colpa non necessariamente di natura professionale (violazione dall'obbligo

contrattuale) ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al

carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il

motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. B. Rubin,

"Assurance-chômage", Ed. Schultess, Zurigo

2006 pag. 431-440).

Ad

esempio in una sentenza C 218/05 del 10 luglio 2006 l'Alta Corte ha rilevato.

"

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en

raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let.

a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes

motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement

général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il

y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas

aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les

rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts

cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à

l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement

établi."

Secondo l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il

lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare

con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

L'art.

321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore

si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo

al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche

che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali

il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.

(Su questi aspetti cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de

travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I,

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e

pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, "Commentaire du contrat de

travail", 2a ed.. Ed. Réalités

sociales, Losanna 1996 pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 15. Auflage, Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70

e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage,

Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61; STCA 38.2003.46 del 9

febbraio 2004).

In una

decisione pubblicata in DLA 2002 pag. 121 il TFA ha stabilito che per una donna

che esercita la professione di autista, il fatto di disporre di una licenza di

condurre è una condizione indispensabile per poter essere assunta, in quanto

essa può svolgere il compito previsto dal suo contratto di lavoro unicamente se

è in possesso della licenza di condurre. Guidando in uno stato di notevole

ebrietà, l'assicurata non ha soltanto corso il rischio di una revoca della

licenza, ma anche quello di perdere il proprio impiego. Di conseguenza occorre

pronunciare una sospensione dal diritto all'indennità per colpa grave. Il fatto

di essersi comportata in tal modo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario

non sminuisce la colpa (vedi pure STCA 38.2001.91 del 6 agosto 2002).

2.5. Una

sospensione può essere tuttavia inflitta solo se viene nettamente stabilita una

colpa del lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro

sono chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una

controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni

Considerandi

di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa in circostanze contestate

dell'assicurato e non confermate da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali)

o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C

218/05 del 10 luglio 2006; STFA C 11/06 del 26 aprile 2006; STFA C 48/04 del 14

aprile 2005; STFA C 6/06 del 26 aprile 2006).

2.6

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La

sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF

125.

V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

Il TFA ha

ravvisato, tra l’altro, l’esistenza di una colpa grave nei seguenti

casi: licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di

lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di

utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C

99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta senza rispetto del termine e senza

assicurazione di un nuovo posto di lavoro nel caso di un assicurato che, quale

custode, si è visto costretto a dover sostenere i costi di un appartamento

oltre a quelli della sua propria abitazione (cfr. STFA C 65/03 del 25 settembre

2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una

ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr.

STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché

l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per

scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche

dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi

con un collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta senza

assicurarsi un nuovo posto di lavoro da parte di un assicurato che non prova

sufficientemente e adeguatamente né il fatto di essere stato vittima di mobbing

né l'esistenza di motivi di salute che rendono l'occupazione inadeguata (cfr.

STFA

C 309/02

del 16 aprile 2003); disdetta senza accertarsi un posto di lavoro nel caso di

un assicurato che rimprovera al datore di lavoro diverse violazioni dei suoi

obblighi contrattuali ma non li fa valere per vie legali (cfr. STFA C 170/02

del 24 febbraio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista,

si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida

in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05

del 29 novembre 2005); scioglimento immediato del rapporto di lavoro senza

assicurazione di un nuovo impiego da parte di un assicurato dopo che in

precedenza già era stato richiamato per delle irregolarità; cessazione del

rapporto di lavoro entro un termine molto breve di disdetta (rispettivamente

durante il periodo di prova) da parte dell’assicurato senza che vi fossero

elementi atti a diminuire la colpa; rifiuto da parte dell’assicurato di un

cambiamento di lavoro esigibile all’interno della medesima impresa seguito da

un consenziente scioglimento anticipato del rapporto di lavoro tra le parti;

rifiuto da parte dell’assicurato dopo essere stato licenziato di accettare un

nuovo posto di lavoro dopo che erano sorte delle divergenze in merito al numero

delle ore lavorative settimanali 42 o 42.5 (cfr. DLA 1989, N. 7 pag. 89-90; per

un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo

della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag.

24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro,

nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza

nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003

); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano

rimproverati una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado

diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di

assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata

non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale

si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8

agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva

sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione (STCA dell'8

agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al

fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con

una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002,

38.2002

); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione

sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale

attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione

indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto

di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e

gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più

le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292);

disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22

marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei

confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta

per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un

valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta

a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il

dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza

esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).

2.7

Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che a RI 1, nato nel __________,

di professione manovale edile, che controlla la disoccupazione dal 1° maggio

2007.

(quarto termine quadro), il 22 giugno 2008 è stato assegnato dal delegato __________

dell'ufficio di collocamento un programma d'occupazione temporanea (in seguito:

POT), denominato "POT RVM" presso la __________ dal 29 gennaio al 2

maggio 2008 (cfr. Doc. 17/5).

La

motivazione alla base della decisione è la seguente:

"

(...)

Riattivare l'assicurato dopo un periodo di

assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi

lavorativi, promuovere la flessibilità e la mobilità professionale.

Durante questo periodo verranno in particolar

modo incoraggiati l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la

motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro

(puntualità precisione, organizzazione, ecc.).

Questa misura fa parte del percorso __________,

finalizzato al rilevamento delle conoscenze e delle attitudini professionali con

lo scopo ad acquisire gli elementi utili ad agevolare il collocamento nel

settore dell'edilizia, del genio civile e/o nei cantieri del sottosuolo.

L'assicurato sarà aiutato e guidato nelle

ricerche di lavoro. (...)"

(Doc. AI 17/5)

Nell'Accordo

sugli obiettivi del 29 gennaio 2008, sottoscritto dall'organizzatore e

dall'assicurato, figura in particolare un punto 3 del seguente tenore:

" Obiettivi normativi: Osservazioni

particolari sull'obiettivo:

Rispetto degli orari Esercitare la puntualità

Regolarità delle presenze Dimostrare nella pratica quotidiana il

grado d'affidabilità

Impegno personale Esprimere e mostrare la motivazione nel

crearsi delle buone referenze

Accuratezza e

precisione del

lavoro Dare prova delle proprie capacità

professionali

Regolarità di rendimento Recupero dei ritmi necessari a raggiungere

l'efficacità di esecuzione dei lavori

Rispetto delle norme

di

sicurezza Secondo

le indicazioni contenute al punto 8

Obiettivi legati

all'attività

prevista: Attività

prevista:

Verifica delle competenze Quella

propria ai cantieri dell'edilizia e del

professionali e

motivazioni genio civile e di salvaguardia ambientale

nella pratica del

cantiere, e, se il caso, in alternanza con corso/

sostegno nella ricerca

di un stage pratico in impresa.

posto di lavoro nel

settore Le informazioni dettagliate sull'attività da

__________. svolgere

e gli obiettivi da raggiungere, durante il periodo di permanenza al PO, sono

specificate nel verbale del corso "C", emesso durante il corso di __________,

oppure nella nota emessa dal delegato __________.

Allestimento di referenze utili Se non

indicato diversamente, vanno

al collocamento. svolte al

minimo 2 ricerche di lavoro per ogni settimana di presenza al PO. La prova

delle ricerche eseguite va consegnata settimanalmente, il lunedì mattina, alla

segreteria PO.

L'organizzatore

PO sosterrà l'assicurato nelle ricerche di lavoro preparando la necessaria

documentazione e se del caso organizzando dei colloqui nelle imprese su

indicazione dell'assicurato oppure su iniziativa diretta dell'organizzatore

stesso." (Doc. VII/1)

L'art. 4

dell'Accordo così regola la notifica di presenze e assenze durante il POT:

"

Attestato PML (notifica presenze e assenze)

■ L'attestato PML è compilato ogni mese dall'organizzatore ed inviato alla cassa

disoccupazione del partecipante l'ultimo giorno lavorativo del mese. In

base ai giorni di presenza indicati, la cassa disoccupazione verserà al

partecipante le indennità giornaliere (minimo fr. 102.-- lordi per una

partecipazione a tempo pieno), trattenendo le assicurazioni sociali.

■ In caso di assenze

non giustificate, il responsabile del POT avvisa immediatamente, con

l'apposito formulario (Notifica assenze) il consulente delegato.

Per

i giorni di assenza non giustificata il partecipante non percepisce

indennità giornaliere di disoccupazione.

■ Assenze per malattia o infortunio:

Malattia: dal 4° giorno consecutivo di malattia (tenuto conto anche di

eventuali giorni festivi) i partecipanti sono tenuti a presentare il certificato

medico al proprio responsabile. Il partecipante deve notificare immediatamente

l'assenza al responsabile del POT.

A partire dal terzo

episodio d'assenza di malattia il certificato medico è da presentare sin dal 1°

giorno.

Infortunio: nel caso d'infortunio il certificato medico è da presentare dal 1°

giorno di assenza.

Il partecipante deve

notificare immediatamente il caso alla sua cassa disoccupazione e al

responsabile del POT.

■ Durante

il POT ogni assenza deve essere immediatamente annunciata al responsabile.

■ Certificati

medici: sono da consegnare all'organizzatore entro sette (7) giorni civili

dal primo giorno d'inabilità.

Se

recapitati oltre il termine: la Cassa Disoccupazione deciderà quanti giorni

d'assenza sono giustificati dal certificato e quanti considerati come assenza

ingiustificata, il consulente delegato emetterà, se il caso, una sanzione per

il mancato recapitato del certificato medico nei modi e tempi indicati dalle

disposizioni di legge." (Doc. VII/1)

Il punto

5.

prevede invece che:

"

Svolgimento dell'attività

L'organizzatore si impegna a sostenere il

partecipante, affinché gli obiettivi fissati nell'accordo siano raggiunti.

Il partecipante si applica a svolgere l'attività

secondo le istruzioni impartitegli dal responsabile del programma

occupazionale.

Comportamenti che compromettono o rendono

impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT saranno oggetto di un richiamo

scritto da parte del responsabile. Se, nonostante gli avvertimenti, il

comportamento del partecipante non si modificherà, egli potrà incorrere in

un'interruzione del provvedimento con comunicazione del consulente delegato

all'Ufficio giuridico." (Doc. VII/1)

Infine al

punto 9 dell'Accordo sugli obiettivi viene precisato che:

"

(...)

Conclusione del POT e interruzione

dell'accordo sugli obiettivi.

Di norma l'accordo sugli obiettivi termina senza

disdetta alla data stabilita.

Interruzione anticipata del programma

d'occupazione o sospensione

● Un'interruzione anticipata è possibile se il partecipante trova un

posto di lavoro.

● Sospensione del POT: se il partecipante trova un impiego di breve

durata è tenuto ad accettarlo, sospendendo temporaneamente lo svolgimento del

provvedimento.

● Come da punto 5, i comportamenti che compromettono o rendono

impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT possono portare ad un'interruzione

per motivi disciplinari sugli obiettivi con le conseguenti sanzioni.

● Un'interruzione per cause gravi, analogamente al Codice delle

obbligazioni (art. 337), può avvenire immediatamente, senza preavviso. Lo

scioglimento dell'accordo sugli obiettivi sarà motivato per iscritto dal

responsabile del POT e potrà dar luogo a sanzioni.

● Per altre conclusioni anticipate del POT, una richiesta scritta e

motivata deve essere presentata al consulente delegato (con copia all'UMA)."

(Doc. VII/1)

Il 31

gennaio 2008 la segretaria del POT, __________ ha inviato all'assicurato un "Richiamo

1" del seguente tenore:

"

Le ricordiamo che è stato inserito nel programma

occupazionale temporaneo dal 29.01.2008 al 02.05.2008 con decisione n.

212271165.

del 22.01.2008.

Ci risulta che oggi 31.01.2008 non si è presentato

al POT pertanto se fosse in possesso di documenti atti a giustificare la sua

assenza, la invitiamo a volerceli inviare al più presto possibile, comunque non

oltre il 05.02.2008.

La rendiamo inoltre attento, come preso atto

negli accordi sugli obiettivi firmati in comune e nel regolamento interno per

gli assicurati, che nell'attesa di sue giustificazioni tutte le giornate

d'assenza dal POT saranno segnalate alla sua cassa disoccupazione come

"assenze ingiustificate". (Doc. 17/4)

Il 6

febbraio 2008 il direttore del POT, ing. __________, ha inviato al ricorrente

un "Richiamo 2" del seguente tenore:

"

(...)

In data 31.01.2008 è stato richiamato una prima

volta poiché non si è presentato e non ha dato informazioni tempestive riguardo

la sua assenza.

La stessa situazione si è ripresentata ieri,

05.02.08

e oggi, 06.02.08.

Se fosse in possesso di documenti atti a

giustificare la sua assenza, la invitiamo a volerceli inviare il più presto

possibile, comunque non oltre il 14.02.2008.

La sollecitiamo inoltre a rivedere immediatamente

il suo comportamento poiché non rispetta gli accordi agli obiettivi firmati in

comune e rispettivo Regolamento interno per gli assicurati che le è stato

consegnato all'inizio del Programma Occupazionale Temporaneo.

In caso contrario ci vedremo costretti a

perseguire la procedura d'interruzione del programma occupazionale. A tal

proposito la informiamo che la Sezione del Lavoro può prevedere sanzioni

giuridiche nei suoi confronti.

Le ricordiamo nuovamente che tutte le giornate

d'assenza dal POT saranno segnalate alla sua cassa disoccupazione come

"assenze ingiustificate"." (Doc. 17/3)

Il 18

aprile 2008 il direttore del POT ha deciso l'interruzione anticipata del POT

con la seguente motivazione:

"

In data 31.01.2008 e 06.02.2008 le abbiamo

inviato due richiami per assenze non dichiarate nei termini previsti.

La stessa situazione si è ripresentata mercoledì

02.

, giovedì 03.04 e lunedì 07.04 dove affermava che avrebbe consegnato un

certificato medico, ma così non è stato.

Ieri, 17.04.2008, non si è nuovamente presentato

al lavoro e anche questa volta senza giustificare l'assenza.

In seguito alle passate sollecitazioni ed essendo

in tal modo impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati in comune, come da

procedura le inviamo il terzo richiamo corrispondente all'interruzione

immediata e anticipata del programma occupazionale presso il POT-__________

(Doc. (17/2)

Sulla

base di queste indicazioni la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha inflitto

all'assicurato una sospensione di 13 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione per non avere colpevolmente portato a termine il programma di

occupazione.

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale non può che confermare l'operato

dell'amministrazione.

Al

riguardo il TCA ritiene innanzitutto che le attività che l'assicurato doveva

svolgere durante il POT erano conformi al suo stato di salute.

Infatti

dalle risposte fornite dall'ing. __________ alla Sezione del lavoro, sulla cui

veridicità questo Tribunale non ha motivi di dubitare (cfr. sentenza del TFA C

370/02 del 27 giugno 2004 riprodotta al consid. 2.3), risulta che l'esistenza

di un'ernia inguinale era nota all'organizzatore e che, per questo motivo, il

ricorrente non doveva effettuare lavori pesanti.

Al

riguardo il direttore del POT si è così espresso:

"

(...)

Domanda 1: Conferma che il Signor RI 1 ha portato a conoscenza del capo

cantiere di essere confrontato con problemi di salute? Ed in particolare di

soffrire di un'ernia inguinale?

R: Confermo

che il Signor RI 1, all'inizio dell'attività, ha informato il POT del suo

problema di salute. In particolare il capo-squadra (capo cantiere) era al

corrente dell'ernia inguinale e, aggiungiamo noi, di persistenti problemi

d'alcool.

L'assicurato

aveva anche informato che il medico intravedeva come unica cura l'operazione;

tuttavia il Signor RI 1 rifiutava l'intervento poiché in un passato recente

aveva già usufruito delle indennità di perdita di guadagno e al momento della

frequentazione del POT non ne aveva più diritto.

Domanda 2: Corrisponde al vero che il Signor RI 1 era confrontato con lavori

di tipo pesante? Si prega di voler indicare il carico del peso che doveva

sopportare l'assicurato.

R:

Proprio perché essendo a conoscenza del suo problema di salute,

all'assicurato non è mai stato chiesto di eseguire lavori di tipo pesante. Con

la costruzione dei muri a secco, attività con cui era confrontato, il carico

sopportato si aggirava al massimo a 8-10 kg.

Domanda 3: Nei giorni di presenza al PO il Signor RI 1 ha svolto lavori

pesanti?

R:

Raramente e di sua spontanea volontà, nell'enfasi di voler dimostrare

quanto era capace, il Signor RI 1, con l'aiuto di altri 2-3 colleghi e della

tecnica delle leve, spostava massi che potevano arrivare anche a 80 kg.

Domanda 4: Nell'ambito del programma occupazionale che doveva svolgere il

Signor RI 1 e tenendo conto del fatto che non è adatto a lavori pesanti, era

possibile occuparlo con lavori leggeri? Si prega di motivare la risposta.

R: Sia

nell'attività della costruzione dei muri a secco sia in quella di pulizia del

riale vicino l'assicurato aveva la possibilità di operare senza sforzi

eccessivi. Nella prima attività era sufficiente non sollevare massi grossi ma

posizionare e completare la costruzione del muro con quelli più esigui (v.

risposta a domanda 2). Durante i lavori di pulizia del riale, eseguiti con

badile, poteva individualmente scegliere la quantità del materiale terroso da

smuovere che l'acqua del riale avrebbe poi trasportato da solo verso valle."

(Doc. 13)

D'altra

parte, il medico curante dell'assicurato dottor __________, specialista FMH in

medicina generale, dopo avere attestato l'8 maggio 2008 che il ricorrente per

la presenza di un'ernia inguinale è da considerare inabile al lavoro per lavori

pesanti (cfr. Doc. 6), rispondendo il 18 settembre 2008 ad una domanda della

Sezione del lavoro ha precisato che con i termini da lui usati intendeva

"il sollevamento di pesi oltre 20 kg" (cfr. Doc. 5).

Pertanto

il POT assegnato all'assicurato era conforme alla sue condizioni di salute e

dunque adeguato (cfr. consid. 2.2).

Inoltre,

questo Tribunale ricorda che, per costante giurisprudenza, una sospensione in

caso di interruzione colpevole del rapporto di lavoro deve essere inflitta non

soltanto in caso di licenziamento con effetto immediato giustificato, bensì

anche quando il rapporto viene interrotto per ragioni legate al comportamento o

al carattere dell'assicurato (cfr. consid. 2.4).

Ora, nel

caso concreto, già al secondo giorno l'assicurato non si è presentato al POT e

per questo ha ricevuto un avvertimento. Egli è stato poi nuovamente assente dal

5.

febbraio 2008 senza avvertire il responsabile del programma, il quale il 6

febbraio 2008 gli ha inviato un secondo avvertimento. Questa assenza è poi

stata giustificata l'11 febbraio 2008 mediante un certificato medico attestante

un'assenza per malattia dal 5 all'8 febbraio 2008 (cfr. Doc. 17/7).

Infine,

l'assicurato non ha partecipato al programma di occupazione senza informare

immediatamente il responsabile, nè giustificare l'assenza nei giorni 2, 3, 7 e

17.

aprile 2008.

Ora,

l'obbligo di annunciare immediatamente ogni assenza al responsabile e

chiaramente indicato al punto 4 dell'Accordo sugli obiettivi.

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA deve concludere che, a causa del comportamento

dell'assicurato, l'obiettivo del programma non poteva essere realizzato (cfr.

Doc. VII/1, in particolare "esercitare la puntualità, dimostrare nella

pratica quotidiana il grado d'affidabilità").

Per

questa ragione egli è stato licenziato, tra l'altro, dopo due avvertimenti (cfr.

STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006; STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004).

Di

conseguenza, essendo il ricorrente tornato prematuramente in disoccupazione per

colpa propria, la sanzione di 13 giorni di sospensione del diritto

all'indennità di disoccupazione deve essere confermata (cfr. consid. 2.6, per

un caso analogo vedi STCA 38.2008.40 dell'8 ottobre 2008).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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