38.2008.65
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2 febbraio 2009Italiano40 min
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Numero d'incarto:
38.2008.65
Data decisione, Autorità:
02.02.2009, TCA
Titolo:
Sosp.di 13gg per essere stato licenziato da un POT conforme al suo stato di salute.e quindi adeguato.L'organizz.sapeva dei disturbi e del resto secondo il medico era IL per sollev.pesi di più di 20kg. L'ass.più volte non ha presenziato al POT senza avvisare.Inoltre,prima del licenz.è stato avvertito
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 321a cpv. 1 e 2 CO
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 64a LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.65
DC/sc
Lugano
2 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28
ottobre 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 28 ottobre 2008 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la precedente decisione del 21 luglio 2008 (cfr. Doc.
11) con la quale ha sospeso RI 1 per 13 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione per essere stato licenziato dal programma d'occupazione che
stava seguendo presso la __________ di __________.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(...)
3.
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti emerge segnatamente quanto
segue:
- l'opponente è stato inserito, nel
periodo dal 29 gennaio al 2 maggio 2008, a tempo pieno, nel POT organizzato
dalla __________. In seno alla predetta misura l'assicurato era chiamato a
svolgere l'attività di costruzione di muri a secco e di pulizia del vicino
corso d'acqua, attività che comportavano un carico massimo di 8-10 chilogrammi.
L'organizzatore riferisce che, proprio perché a conoscenza dei problemi di
salute dell'assicurato, non gli è mai stato chiesto di eseguire lavori pesanti.
In particolare, l'organizzatore ha precisato quanto segue: "(...) Sia
nell'attività della costruzione dei muri a secco sia in quella di pulizia del
riale vicino l'assicurato aveva la possibilità di operare senza sforzi
eccessivi. Nella prima attività era sufficiente non sollevare massi grossi ma
posizionare e completare la costruzione del muro con quelli esigui (v. risposta
a domanda 2). Durante i lavori di pulizia del riale, eseguiti con badile,
poteva individualmente scegliere la quantità del materiale terroso da smuovere
che l'acqua del riale avrebbe poi trasportato da solo verso valle. (...)";
- interpellato dal servizio
cantonale, il Dr. Med. __________, medico generico con studio a __________, ha
precisato che per "lavori pesanti" (cfr. attestazione medica dell'8
maggio scorso) sono da intendere quelli implicanti il sollevare pesi oltre i 20
chilogrammi. II Dr. __________ ha inoltre riferito che un'attività come quella
assegnata al signor RI 1 è compatibile con il suo stato di salute;
- dagli accertamenti esperiti
presso il predetto medico emerge anche che l'assicurato è stato completamente
inabile al lavoro, per un infetto virale, dal 5 all'8 febbraio scorso. Il
relativo certificato medico è stato consegnato all'organizzatore lunedì 11
febbraio 2008;
- per quanto riguarda gli altri
giorni di assenza (31 gennaio, 2, 3, 7 e 17 aprile 2008), l'assicurato non è
stato in grado di giustificare la mancata frequentazione della misura, né di
fornire un'attestazione medica per i giorni in cui ha riferito essere stato
malato. In questi casi l'assicurato non è stato ligio al suo obbligo
d'informazione (in particolare, ogni assenza ad un POT va annunciata e
giustificata immediatamente al responsabile);
- a seguito delle diverse assenze
in aprile, l'organizzatore ha interrotto la misura in data 18 aprile 2008.
Ora, detto quanto sopra e alla luce della
menzionata giurisprudenza, ritenuta l'adeguatezza della misura assegnata, non
essendo accettabile il comportamento assunto dal signor RI 1, appare quindi
giustificata la sospensione decretata con la decisione qui contestata,
sospensione peraltro proporzionata tenuto conto che si situa nella fascia
prevista per colpa lieve (sino a 15 giorni).
Le motivazioni sollevate con l'opposizione in
esame non permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto
stabilito con la decisione qui contestata." (Doc.
A1)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo rappresentante rileva:
"
Il nostro assistito
citato è in disoccupazione dal 4 aprile 2007. In data 29 gennaio 2008 gli è
stato assegnato un programma occupazionale presso __________ a __________. In
data 18 aprile 2008 il programma occupazionale è stato interrotto. Dagli atti
risulta che il Signor RI 1 era stato operato di ernia inguinale e che ciò non
gli permetteva di eseguire lavori pesanti. Ciò è dimostrato anche dal
certificato medico del Dr. __________, medico curante. A tal riguardo si deve sottolineare che il collocatore
del Signor RI 1 era a conoscenza dello stato di salute del Signor RI 1, ma che
tuttavia ha ritenuto di iscriverlo presso il programma occupazionale della __________,
ben sapendo che ciò non era adatto al nostro assistito. Si prega quindi il
Lodevole Tribunale di prendere atto di questa considerazione che riteniamo
fondamentale per il giudizio complessivo. La fattispecie del lavoro eseguito
dal Signor RI 1, non essendo compatibile al suo stato di salute, ha portato
alle assenze citate, giustificabile dal fatto che il Signor RI 1 aveva dei forti dolori inguinali dovuti
agli sforzi che doveva effettuare: spostamento di massi di oltre 50
chilogrammi.
Il Signor RI 1 non aveva a
disposizione un mezzo di trasporto suo, non ha la patente e quindi
riteniamo che per giustificare le assenze giornaliere dal medico avrebbe messo
più tempo di una giornata di assenza dal lavoro. Nel giudizio si deve quindi
tenere conto della buona fede del nostro
assicurato quando afferma che il suo stato di salute non gli permetteva di far
fronte al programma occupazione proposto, vedi dolori inguinali e di
schiena. Ricordiamo che la sua precaria situazione finanziaria non gli
permetteva di certo di rinunciare volontariamente alle prestazioni di
disoccupazione e quindi era suo interesse far fronte agli impegni
assunti.
Visto quanto esposto si ritiene da parte nostra
che la colpa lieve, applicabile da giorni 1 a 15, per il caso in oggetto sia
eccessiva. Si chiede l'annullamento della sanzione od in via sussidiaria la
diminuzione della penalità inflitta al Signor RI 1." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 10 dicembre 2008 l'amministrazione propone di respingere il
ricorso riproponendo le stesse argomentazioni contenute nella decisione su
opposizione (cfr. Doc. III).
1.4. Il 7 gennaio
2009 il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale
chiede una riduzione della sanzione e rileva:
"
(...)
Come già espresso in precedenza , essendo provato
che il nostro assistito aveva già in precedenza dei problemi di salute che gli
impedivano di esercitare l'attività imposta dal collocatore dell'URC, che hanno
portato a dover rinunciare all'attività e che le assenze effettuate erano
giornaliere e quindi non siano soggette alla presentazione di un certificato
medico , non essendo continuate , si ritiene che la penalità per colpa lieve debba essere ridotta
Fatti
I 13 giorni inflitti di penalità devono essere a
nostro parere diminuiti sensibilmente , in quanto la colpa del nostro assistito
non sussiste o se lieve assolutamente inferiore ai giorni inflitti." (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'art. 17
cpv. 3 LADI stabilisce che l'assicurato è obbligato, su istruzione dell'ufficio
del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente modificato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. DTF 131 V 268).
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.; STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono
adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste
misure.
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005 nella causa
D.; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005 nella causa B.; STFA C 279/03 del 30
settembre 2005 nella causa B.).
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni
religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del
TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato (cfr.
STFA C 317/02 dell'8 ottobre 2004; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005).
2.3. Secondo la
giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma
occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una
tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
Va pure
sospeso l’assicurato che con il suo comportamento fornisce al proprio datore di
lavoro delle ragioni per porre fine all’occupazione temporanea (cfr. STCA
38.2005.95 del 24 agosto 2006).
Chiamato
a pronunciarsi nel caso in cui, viste la mancanza di impegno e l’attitudine
verso i propri superiori, un comune ha interrotto con effetto immediato un
programma di occupazione temporanea, il TFA ha confermato la sospensione di 25
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato
ed ha in particolare osservato che:
"
(…)
2.1 Selon la jurisprudence, il convient de
sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour
inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d
LACI), celui qui, sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens
de l'art. 72 al. 1 LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à
l'instar de celui qui cesse une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). Il
en va de même de celui qui, par son comportement, donne à l'employeur des
raisons de mettre fin à l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin
1999, C 387/98).
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des
rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO.
Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au
congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé
présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail
intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit
à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement
reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré
à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves
ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245
consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170
consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
n. 10 ss ad art. 3). (…)
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges
d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan
professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans
son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour
sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises.
Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le
travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la
réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle
est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut
raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes,
sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant.
Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une
quelconque
agressivité verbale ou de manque de respect à
l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un
avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par
son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à
l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que
l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail
insuffisant, comme il l'allègue en
procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi
un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme
l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET
quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de
six mois.
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon
lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui
lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été
exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une
attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie,
d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue
pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son
expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler
la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble
maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la
lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier
2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a
d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour
ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui,
néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non
plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de
son travail.
Enfin, c'est également en vain que le recourant fait
valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches
contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à
un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne
visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au
travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de
la mesure qui ont
considéré que le travail de démontage n'était «pas
trop difficile pour
l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il
ressort du dossier de l'ORP. (…)." (cfr. STFA C
307/02 del 27 gennaio 2004)
In una
sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 - dopo aver ricordato che il rapporto
di lavoro che vincola la persona assicurata al responsabile del programma
d’occupazione temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza che le
disposizioni legali relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO) vengono
applicate per analogia, anche se il programma d’impiego costituisce un rapporto
giuridico sui generis - il TFA ha accolto il ricorso e rinviato gli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti specificando che, ritenuti i
suoi obblighi ex art. 328 cpv. 1 CO, il comportamento del responsabile del PO
poteva, a seconda dei casi, essere considerato quale fattore di riduzione della
colpa. La sospensione era stata fissata in 25 giorni di sospensione.
L’Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una sentenza C 197/04 del
2 maggio 2006 nella quale – chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato
sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni in quanto con
il proprio comportamento avrebbe indotto l’organizzatore del corso ad
interrompere con effetto immediato il provvedimento inerente al mercato del
lavoro – ha ribadito che:
"
(…)
Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 30 Abs. 1
lit. d AVIG (in der seit 1. Juli 2003 geltenden, hier anwendbaren Fassung) mit
Verwaltung und Vorinstanz in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er
die Bildungsmassnahme (Art. 60 Abs. 1 AVIG), welcher er sich im Y.________
unterzog, durch sein Verhalten beeinträchtigt und dadurch dessen Leiter hinreichenden
Anlass für die am 21. Oktober 2003 ausgesprochene sofortige Auflösung des
Kursverhältnisses bot. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist auch dann anwendbar, wenn
der Versicherte dem Arbeitgeber Anlass zu einer Entlassung aus einer
vorübergehenden Beschäftigung (Art. 64a Abs. 1 AVIG) bietet (BGE 125 V 360),
gilt aber auch für die Auflösung eines Kurses durch den Kursverantwortlichen.
In Anbetracht der mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Lage (BGE 125 V
361 Erw. 2b), insbesondere der Unterordnung und Weisungsgebundenheit des
Kursbesuchers, rechtfertigt es sich in beweismässiger Hinsicht die im Rahmen
von Art. 30 Abs 1 lit. a AVIG geltende Rechtsprechung analog anzuwenden, wonach
bei Differenzen unter den Beteiligten nur eingestellt werden darf, wenn das
Verschulden des Versicherten klar feststeht (BGE 112 V 245 und seitherige
Praxis).
(…)."
La decisione di
sospensione è stata annullata in quanto i motivi addotti dal responsabile del
corso a sostegno dell’immediata interruzione del provvedimento ("weil das
provozierende Verhalten und die Uneinsichtigkeit das Vertrauensverhältnis
nachhaltig beeinträchtigt habe und daher eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr
zumutbar sei") non erano sufficientemente comprensibili e rimanevano sul
generico.
In una sentenza 8C_60/2007
dell'8 febbraio 2008 il Tribunale federale ha confermato la sospensione di 20
giorni inflitta ad un infermiere diplomato che è stato allontanato dopo un
giorno dell'inizio di un programma occupazione, per il quale si riteneva troppo
qualificato, argomentando:
"
2.2 Die Vorinstanz erwog gestützt auf die
Angaben von B.________ (vgl. E-Mail vom 20. April 2006 sowie vorinstanzliches
Einvernahmeprotokoll vom 14. Februar 2007), dass der Versicherte am ersten
Arbeitstag signalisiert habe, er sei für die angetretene Arbeitsstelle von
seiner Ausbildung her gesehen überqualifiziert. Er habe kund getan, dass die
angebotene vorübergehende Beschäftigung nicht seiner beruflichen
Weiterentwicklung diene, und sich dahingehend verhalten, weibliche
Führungskräfte nicht zu akzeptieren. Er habe in Bezug auf die Höhe des Lohnes
Vorstellungen geäussert, die mit der vorgesehenen Wiedereingliederungstätigkeit
nicht zu vereinbaren gewesen seien. Insgesamt habe der Versicherte bei der
Arbeitgeberin damit den Eindruck erweckt, dass er sich im Rahmen des
Beschäftigungsprogrammes nicht in der zu erwartenden Weise einsetzen werde.
Damit habe er den Eingliederungszweck der begonnenen Tätigkeit beim
Universitätsspital X.________ am ersten Arbeitstag in Frage gestellt und den
Abbruch des Einsatzes sowie eine Verlängerung der Arbeitslosigkeit zumindest in
Kauf genommen.
2.3 Der Beschwerdeführer bringt letztinstanzlich
nichts vor, was die Beurteilung des kantonalen Gerichts in Frage zu stellen
vermöchte. Nicht ersichtlich ist, was der nach eigenen Angaben unter anderem im
Operationsbereich als Pflegefachmann diplomierte Beschwerdeführer mit dem
Hinweis, das Universitätsspital X.________ habe ihn von der Teilnahme im
Aufgabengebiet der Zentralsterilisation freigestellt, weil andere Kanditaten
diese Arbeit wegen des unvermeidlichen Umgangs mit menschlichem Blut aufgegeben
hätten, zu seinen Gunsten ableiten will. Sodann waren die unbestritten
überzogenen Lohnvorstellungen des Versicherten für sich allein genommen nicht
ausschlaggebend für den Abbruch des begonnenen vorübergehenden
Beschäftigungsprogramms in der Universitätsspital X.________. Das kantonale
Gericht hat richtig aufgezeigt, dass vielmehr der vom Versicherten vermittelte
Gesamteindruck eines an der konkreten und zumutbaren Arbeitsstelle wenig interessierten
Arbeitssuchenden für die Reaktion der Arbeitgeberin entscheidend war. Der
Beschwerdeführer übersieht in diesem Zusammenhang auch, dass ihm nicht
vorgehalten worden ist, sich "despektierlich" über "weibliche
Führungsverantwortliche" geäussert zu haben. Insgesamt lässt sich
jedenfalls der vorinstanzlich bestätigte Einspracheentscheid des Amtes für
Wirtschaft und Arbeit vom 6. September 2006 nicht
beanstanden."
2.4. Analogamente a quanto vale
per le sanzioni fondate in caso di licenziamento da un posto di lavoro (fondate
sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI - in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un
assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di
lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea
non presuppone dunque che l’assicurato abbia fornito al proprio datore di
lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di
lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO).
Basta una
colpa non necessariamente di natura professionale (violazione dall'obbligo
contrattuale) ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al
carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il
motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. B. Rubin,
"Assurance-chômage", Ed. Schultess, Zurigo
2006 pag. 431-440).
Ad
esempio in una sentenza C 218/05 del 10 luglio 2006 l'Alta Corte ha rilevato.
"
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let.
a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes
motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement
général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il
y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas
aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les
rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts
cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à
l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement
établi."
Secondo l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il
lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare
con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
L'art.
321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore
si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo
al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche
che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali
il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
(Su questi aspetti cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de
travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I,
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e
pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, "Commentaire du contrat de
travail", 2a ed.. Ed. Réalités
sociales, Losanna 1996 pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 15. Auflage, Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70
e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage,
Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61; STCA 38.2003.46 del 9
febbraio 2004).
In una
decisione pubblicata in DLA 2002 pag. 121 il TFA ha stabilito che per una donna
che esercita la professione di autista, il fatto di disporre di una licenza di
condurre è una condizione indispensabile per poter essere assunta, in quanto
essa può svolgere il compito previsto dal suo contratto di lavoro unicamente se
è in possesso della licenza di condurre. Guidando in uno stato di notevole
ebrietà, l'assicurata non ha soltanto corso il rischio di una revoca della
licenza, ma anche quello di perdere il proprio impiego. Di conseguenza occorre
pronunciare una sospensione dal diritto all'indennità per colpa grave. Il fatto
di essersi comportata in tal modo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario
non sminuisce la colpa (vedi pure STCA 38.2001.91 del 6 agosto 2002).
2.5. Una
sospensione può essere tuttavia inflitta solo se viene nettamente stabilita una
colpa del lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro
sono chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una
controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni
Considerandi
di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa in circostanze contestate
dell'assicurato e non confermate da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali)
o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C
218/05 del 10 luglio 2006; STFA C 11/06 del 26 aprile 2006; STFA C 48/04 del 14
aprile 2005; STFA C 6/06 del 26 aprile 2006).
2.6
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF
125.
V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
Il TFA ha
ravvisato, tra l’altro, l’esistenza di una colpa grave nei seguenti
casi: licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di
lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di
utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C
99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta senza rispetto del termine e senza
assicurazione di un nuovo posto di lavoro nel caso di un assicurato che, quale
custode, si è visto costretto a dover sostenere i costi di un appartamento
oltre a quelli della sua propria abitazione (cfr. STFA C 65/03 del 25 settembre
2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una
ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr.
STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché
l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per
scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche
dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi
con un collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta senza
assicurarsi un nuovo posto di lavoro da parte di un assicurato che non prova
sufficientemente e adeguatamente né il fatto di essere stato vittima di mobbing
né l'esistenza di motivi di salute che rendono l'occupazione inadeguata (cfr.
STFA
C 309/02
del 16 aprile 2003); disdetta senza accertarsi un posto di lavoro nel caso di
un assicurato che rimprovera al datore di lavoro diverse violazioni dei suoi
obblighi contrattuali ma non li fa valere per vie legali (cfr. STFA C 170/02
del 24 febbraio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista,
si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida
in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05
del 29 novembre 2005); scioglimento immediato del rapporto di lavoro senza
assicurazione di un nuovo impiego da parte di un assicurato dopo che in
precedenza già era stato richiamato per delle irregolarità; cessazione del
rapporto di lavoro entro un termine molto breve di disdetta (rispettivamente
durante il periodo di prova) da parte dell’assicurato senza che vi fossero
elementi atti a diminuire la colpa; rifiuto da parte dell’assicurato di un
cambiamento di lavoro esigibile all’interno della medesima impresa seguito da
un consenziente scioglimento anticipato del rapporto di lavoro tra le parti;
rifiuto da parte dell’assicurato dopo essere stato licenziato di accettare un
nuovo posto di lavoro dopo che erano sorte delle divergenze in merito al numero
delle ore lavorative settimanali 42 o 42.5 (cfr. DLA 1989, N. 7 pag. 89-90; per
un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo
della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag.
24).
Dal canto
suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro,
nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza
nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,
38.2003
); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca
della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di
svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);
disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano
rimproverati una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado
diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di
assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125);
disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata
non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale
si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8
agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva
sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione (STCA dell'8
agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al
fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con
una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002,
38.2002
); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione
sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale
attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione
indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto
di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e
gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più
le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292);
disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22
marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei
confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta
per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un
valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta
a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il
dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza
esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).
2.7
Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che a RI 1, nato nel __________,
di professione manovale edile, che controlla la disoccupazione dal 1° maggio
2007.
(quarto termine quadro), il 22 giugno 2008 è stato assegnato dal delegato __________
dell'ufficio di collocamento un programma d'occupazione temporanea (in seguito:
POT), denominato "POT RVM" presso la __________ dal 29 gennaio al 2
maggio 2008 (cfr. Doc. 17/5).
La
motivazione alla base della decisione è la seguente:
"
(...)
Riattivare l'assicurato dopo un periodo di
assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi
lavorativi, promuovere la flessibilità e la mobilità professionale.
Durante questo periodo verranno in particolar
modo incoraggiati l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la
motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro
(puntualità precisione, organizzazione, ecc.).
Questa misura fa parte del percorso __________,
finalizzato al rilevamento delle conoscenze e delle attitudini professionali con
lo scopo ad acquisire gli elementi utili ad agevolare il collocamento nel
settore dell'edilizia, del genio civile e/o nei cantieri del sottosuolo.
L'assicurato sarà aiutato e guidato nelle
ricerche di lavoro. (...)"
(Doc. AI 17/5)
Nell'Accordo
sugli obiettivi del 29 gennaio 2008, sottoscritto dall'organizzatore e
dall'assicurato, figura in particolare un punto 3 del seguente tenore:
" Obiettivi normativi: Osservazioni
particolari sull'obiettivo:
Rispetto degli orari Esercitare la puntualità
Regolarità delle presenze Dimostrare nella pratica quotidiana il
grado d'affidabilità
Impegno personale Esprimere e mostrare la motivazione nel
crearsi delle buone referenze
Accuratezza e
precisione del
lavoro Dare prova delle proprie capacità
professionali
Regolarità di rendimento Recupero dei ritmi necessari a raggiungere
l'efficacità di esecuzione dei lavori
Rispetto delle norme
di
sicurezza Secondo
le indicazioni contenute al punto 8
Obiettivi legati
all'attività
prevista: Attività
prevista:
Verifica delle competenze Quella
propria ai cantieri dell'edilizia e del
professionali e
motivazioni genio civile e di salvaguardia ambientale
nella pratica del
cantiere, e, se il caso, in alternanza con corso/
sostegno nella ricerca
di un stage pratico in impresa.
posto di lavoro nel
settore Le informazioni dettagliate sull'attività da
__________. svolgere
e gli obiettivi da raggiungere, durante il periodo di permanenza al PO, sono
specificate nel verbale del corso "C", emesso durante il corso di __________,
oppure nella nota emessa dal delegato __________.
Allestimento di referenze utili Se non
indicato diversamente, vanno
al collocamento. svolte al
minimo 2 ricerche di lavoro per ogni settimana di presenza al PO. La prova
delle ricerche eseguite va consegnata settimanalmente, il lunedì mattina, alla
segreteria PO.
L'organizzatore
PO sosterrà l'assicurato nelle ricerche di lavoro preparando la necessaria
documentazione e se del caso organizzando dei colloqui nelle imprese su
indicazione dell'assicurato oppure su iniziativa diretta dell'organizzatore
stesso." (Doc. VII/1)
L'art. 4
dell'Accordo così regola la notifica di presenze e assenze durante il POT:
"
Attestato PML (notifica presenze e assenze)
■ L'attestato PML è compilato ogni mese dall'organizzatore ed inviato alla cassa
disoccupazione del partecipante l'ultimo giorno lavorativo del mese. In
base ai giorni di presenza indicati, la cassa disoccupazione verserà al
partecipante le indennità giornaliere (minimo fr. 102.-- lordi per una
partecipazione a tempo pieno), trattenendo le assicurazioni sociali.
■ In caso di assenze
non giustificate, il responsabile del POT avvisa immediatamente, con
l'apposito formulario (Notifica assenze) il consulente delegato.
Per
i giorni di assenza non giustificata il partecipante non percepisce
indennità giornaliere di disoccupazione.
■ Assenze per malattia o infortunio:
Malattia: dal 4° giorno consecutivo di malattia (tenuto conto anche di
eventuali giorni festivi) i partecipanti sono tenuti a presentare il certificato
medico al proprio responsabile. Il partecipante deve notificare immediatamente
l'assenza al responsabile del POT.
A partire dal terzo
episodio d'assenza di malattia il certificato medico è da presentare sin dal 1°
giorno.
Infortunio: nel caso d'infortunio il certificato medico è da presentare dal 1°
giorno di assenza.
Il partecipante deve
notificare immediatamente il caso alla sua cassa disoccupazione e al
responsabile del POT.
■ Durante
il POT ogni assenza deve essere immediatamente annunciata al responsabile.
■ Certificati
medici: sono da consegnare all'organizzatore entro sette (7) giorni civili
dal primo giorno d'inabilità.
Se
recapitati oltre il termine: la Cassa Disoccupazione deciderà quanti giorni
d'assenza sono giustificati dal certificato e quanti considerati come assenza
ingiustificata, il consulente delegato emetterà, se il caso, una sanzione per
il mancato recapitato del certificato medico nei modi e tempi indicati dalle
disposizioni di legge." (Doc. VII/1)
Il punto
5.
prevede invece che:
"
Svolgimento dell'attività
L'organizzatore si impegna a sostenere il
partecipante, affinché gli obiettivi fissati nell'accordo siano raggiunti.
Il partecipante si applica a svolgere l'attività
secondo le istruzioni impartitegli dal responsabile del programma
occupazionale.
Comportamenti che compromettono o rendono
impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT saranno oggetto di un richiamo
scritto da parte del responsabile. Se, nonostante gli avvertimenti, il
comportamento del partecipante non si modificherà, egli potrà incorrere in
un'interruzione del provvedimento con comunicazione del consulente delegato
all'Ufficio giuridico." (Doc. VII/1)
Infine al
punto 9 dell'Accordo sugli obiettivi viene precisato che:
"
(...)
Conclusione del POT e interruzione
dell'accordo sugli obiettivi.
Di norma l'accordo sugli obiettivi termina senza
disdetta alla data stabilita.
Interruzione anticipata del programma
d'occupazione o sospensione
● Un'interruzione anticipata è possibile se il partecipante trova un
posto di lavoro.
● Sospensione del POT: se il partecipante trova un impiego di breve
durata è tenuto ad accettarlo, sospendendo temporaneamente lo svolgimento del
provvedimento.
● Come da punto 5, i comportamenti che compromettono o rendono
impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT possono portare ad un'interruzione
per motivi disciplinari sugli obiettivi con le conseguenti sanzioni.
● Un'interruzione per cause gravi, analogamente al Codice delle
obbligazioni (art. 337), può avvenire immediatamente, senza preavviso. Lo
scioglimento dell'accordo sugli obiettivi sarà motivato per iscritto dal
responsabile del POT e potrà dar luogo a sanzioni.
● Per altre conclusioni anticipate del POT, una richiesta scritta e
motivata deve essere presentata al consulente delegato (con copia all'UMA)."
(Doc. VII/1)
Il 31
gennaio 2008 la segretaria del POT, __________ ha inviato all'assicurato un "Richiamo
1" del seguente tenore:
"
Le ricordiamo che è stato inserito nel programma
occupazionale temporaneo dal 29.01.2008 al 02.05.2008 con decisione n.
212271165.
del 22.01.2008.
Ci risulta che oggi 31.01.2008 non si è presentato
al POT pertanto se fosse in possesso di documenti atti a giustificare la sua
assenza, la invitiamo a volerceli inviare al più presto possibile, comunque non
oltre il 05.02.2008.
La rendiamo inoltre attento, come preso atto
negli accordi sugli obiettivi firmati in comune e nel regolamento interno per
gli assicurati, che nell'attesa di sue giustificazioni tutte le giornate
d'assenza dal POT saranno segnalate alla sua cassa disoccupazione come
"assenze ingiustificate". (Doc. 17/4)
Il 6
febbraio 2008 il direttore del POT, ing. __________, ha inviato al ricorrente
un "Richiamo 2" del seguente tenore:
"
(...)
In data 31.01.2008 è stato richiamato una prima
volta poiché non si è presentato e non ha dato informazioni tempestive riguardo
la sua assenza.
La stessa situazione si è ripresentata ieri,
05.02.08
e oggi, 06.02.08.
Se fosse in possesso di documenti atti a
giustificare la sua assenza, la invitiamo a volerceli inviare il più presto
possibile, comunque non oltre il 14.02.2008.
La sollecitiamo inoltre a rivedere immediatamente
il suo comportamento poiché non rispetta gli accordi agli obiettivi firmati in
comune e rispettivo Regolamento interno per gli assicurati che le è stato
consegnato all'inizio del Programma Occupazionale Temporaneo.
In caso contrario ci vedremo costretti a
perseguire la procedura d'interruzione del programma occupazionale. A tal
proposito la informiamo che la Sezione del Lavoro può prevedere sanzioni
giuridiche nei suoi confronti.
Le ricordiamo nuovamente che tutte le giornate
d'assenza dal POT saranno segnalate alla sua cassa disoccupazione come
"assenze ingiustificate"." (Doc. 17/3)
Il 18
aprile 2008 il direttore del POT ha deciso l'interruzione anticipata del POT
con la seguente motivazione:
"
In data 31.01.2008 e 06.02.2008 le abbiamo
inviato due richiami per assenze non dichiarate nei termini previsti.
La stessa situazione si è ripresentata mercoledì
02.
, giovedì 03.04 e lunedì 07.04 dove affermava che avrebbe consegnato un
certificato medico, ma così non è stato.
Ieri, 17.04.2008, non si è nuovamente presentato
al lavoro e anche questa volta senza giustificare l'assenza.
In seguito alle passate sollecitazioni ed essendo
in tal modo impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati in comune, come da
procedura le inviamo il terzo richiamo corrispondente all'interruzione
immediata e anticipata del programma occupazionale presso il POT-__________
(Doc. (17/2)
Sulla
base di queste indicazioni la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha inflitto
all'assicurato una sospensione di 13 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione per non avere colpevolmente portato a termine il programma di
occupazione.
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale non può che confermare l'operato
dell'amministrazione.
Al
riguardo il TCA ritiene innanzitutto che le attività che l'assicurato doveva
svolgere durante il POT erano conformi al suo stato di salute.
Infatti
dalle risposte fornite dall'ing. __________ alla Sezione del lavoro, sulla cui
veridicità questo Tribunale non ha motivi di dubitare (cfr. sentenza del TFA C
370/02 del 27 giugno 2004 riprodotta al consid. 2.3), risulta che l'esistenza
di un'ernia inguinale era nota all'organizzatore e che, per questo motivo, il
ricorrente non doveva effettuare lavori pesanti.
Al
riguardo il direttore del POT si è così espresso:
"
(...)
Domanda 1: Conferma che il Signor RI 1 ha portato a conoscenza del capo
cantiere di essere confrontato con problemi di salute? Ed in particolare di
soffrire di un'ernia inguinale?
R: Confermo
che il Signor RI 1, all'inizio dell'attività, ha informato il POT del suo
problema di salute. In particolare il capo-squadra (capo cantiere) era al
corrente dell'ernia inguinale e, aggiungiamo noi, di persistenti problemi
d'alcool.
L'assicurato
aveva anche informato che il medico intravedeva come unica cura l'operazione;
tuttavia il Signor RI 1 rifiutava l'intervento poiché in un passato recente
aveva già usufruito delle indennità di perdita di guadagno e al momento della
frequentazione del POT non ne aveva più diritto.
Domanda 2: Corrisponde al vero che il Signor RI 1 era confrontato con lavori
di tipo pesante? Si prega di voler indicare il carico del peso che doveva
sopportare l'assicurato.
R:
Proprio perché essendo a conoscenza del suo problema di salute,
all'assicurato non è mai stato chiesto di eseguire lavori di tipo pesante. Con
la costruzione dei muri a secco, attività con cui era confrontato, il carico
sopportato si aggirava al massimo a 8-10 kg.
Domanda 3: Nei giorni di presenza al PO il Signor RI 1 ha svolto lavori
pesanti?
R:
Raramente e di sua spontanea volontà, nell'enfasi di voler dimostrare
quanto era capace, il Signor RI 1, con l'aiuto di altri 2-3 colleghi e della
tecnica delle leve, spostava massi che potevano arrivare anche a 80 kg.
Domanda 4: Nell'ambito del programma occupazionale che doveva svolgere il
Signor RI 1 e tenendo conto del fatto che non è adatto a lavori pesanti, era
possibile occuparlo con lavori leggeri? Si prega di motivare la risposta.
R: Sia
nell'attività della costruzione dei muri a secco sia in quella di pulizia del
riale vicino l'assicurato aveva la possibilità di operare senza sforzi
eccessivi. Nella prima attività era sufficiente non sollevare massi grossi ma
posizionare e completare la costruzione del muro con quelli più esigui (v.
risposta a domanda 2). Durante i lavori di pulizia del riale, eseguiti con
badile, poteva individualmente scegliere la quantità del materiale terroso da
smuovere che l'acqua del riale avrebbe poi trasportato da solo verso valle."
(Doc. 13)
D'altra
parte, il medico curante dell'assicurato dottor __________, specialista FMH in
medicina generale, dopo avere attestato l'8 maggio 2008 che il ricorrente per
la presenza di un'ernia inguinale è da considerare inabile al lavoro per lavori
pesanti (cfr. Doc. 6), rispondendo il 18 settembre 2008 ad una domanda della
Sezione del lavoro ha precisato che con i termini da lui usati intendeva
"il sollevamento di pesi oltre 20 kg" (cfr. Doc. 5).
Pertanto
il POT assegnato all'assicurato era conforme alla sue condizioni di salute e
dunque adeguato (cfr. consid. 2.2).
Inoltre,
questo Tribunale ricorda che, per costante giurisprudenza, una sospensione in
caso di interruzione colpevole del rapporto di lavoro deve essere inflitta non
soltanto in caso di licenziamento con effetto immediato giustificato, bensì
anche quando il rapporto viene interrotto per ragioni legate al comportamento o
al carattere dell'assicurato (cfr. consid. 2.4).
Ora, nel
caso concreto, già al secondo giorno l'assicurato non si è presentato al POT e
per questo ha ricevuto un avvertimento. Egli è stato poi nuovamente assente dal
5.
febbraio 2008 senza avvertire il responsabile del programma, il quale il 6
febbraio 2008 gli ha inviato un secondo avvertimento. Questa assenza è poi
stata giustificata l'11 febbraio 2008 mediante un certificato medico attestante
un'assenza per malattia dal 5 all'8 febbraio 2008 (cfr. Doc. 17/7).
Infine,
l'assicurato non ha partecipato al programma di occupazione senza informare
immediatamente il responsabile, nè giustificare l'assenza nei giorni 2, 3, 7 e
17.
aprile 2008.
Ora,
l'obbligo di annunciare immediatamente ogni assenza al responsabile e
chiaramente indicato al punto 4 dell'Accordo sugli obiettivi.
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA deve concludere che, a causa del comportamento
dell'assicurato, l'obiettivo del programma non poteva essere realizzato (cfr.
Doc. VII/1, in particolare "esercitare la puntualità, dimostrare nella
pratica quotidiana il grado d'affidabilità").
Per
questa ragione egli è stato licenziato, tra l'altro, dopo due avvertimenti (cfr.
STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006; STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004).
Di
conseguenza, essendo il ricorrente tornato prematuramente in disoccupazione per
colpa propria, la sanzione di 13 giorni di sospensione del diritto
all'indennità di disoccupazione deve essere confermata (cfr. consid. 2.6, per
un caso analogo vedi STCA 38.2008.40 dell'8 ottobre 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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