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Decisione

38.2008.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 marzo 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti del dicembre

2005 e del marzo 2006 dei Dr. med. __________, rispettivamente __________ risalgono

a un’epoca antecedente alla perizia effettuata dal SAM (cfr. doc. 4-3, 4-4).

Al riguardo occorre

d’altronde evidenziate che il Dr. med. __________, nel dicembre 2005, ha

unicamente attestato un’inabilità al lavoro del 100% nell’attività originaria

di conducente di autopostali - incapacità d’altronde riconosciuta anche

dall’UAI (cfr. 2-3) - senza invece minimamente pronunciarsi in merito

all’abilità del ricorrente in attività confacenti alle sue condizioni di salute

(cfr. doc. 4-3).

L’insorgente, quindi, a

partire da metà febbraio - inizio marzo 2007, una volta informato

dell’apprezzamento espresso dai medici specialisti periti del SAM, i quali non sono

stati smentiti da alcun altro medico, non aveva validi elementi per continuare

a ritenersi completamente incapace al lavoro.

Il fatto che malgrado ciò egli

abbia omesso di annunciarsi al collocamento dichiarandosi alla ricerca di

un’occupazione a tempo parziale deve essere sopportato dall’assicurato medesimo

(cfr. STFA C 238/05 dell’8 maggio 2006 consid. 4.2.).

Contestualmente

è utile segnalare che il TFA, in una sentenza C 84/02 del 13 dicembre 2002, ha

stabilito che un assicurato, iscrittosi in disoccupazione con effetto dal 1°

ottobre 2001, il quale aveva disdetto il rapporto di impiego per motivi di

salute per la fine di luglio 2000 e che aveva beneficiato di indennità

giornaliere dell’assicurazione malattie collettiva fino alla fine di settembre

2001, non poteva essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione

giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. Egli, infatti, dal 1° agosto 2000, era

totalmente abile al lavoro in un’attività adeguata alle sue condizioni di

salute.

L’Alta

Corte ha precisato che, anche nel caso in cui l’assicurato non fosse stato

informato dai medici che lo avevano avuto in cura in merito alla sua esistente

Considerandi

capacità lavorativa - come da lui preteso -, al più tardi a metà giugno 2001

era stato messo al corrente della sua abilità al lavoro da parte

dell’assicuratore che gli versava le indennità giornaliere per perdita di

guadagno, in occasione della comunicazione della soppressione delle

prestazioni.

Pertanto

in quel caso l’assicurato, il cui termine quadro di contribuzione si estendeva

dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2001, essendo a conoscenza della sua

completa abilità lavorativa in attività confacenti a far tempo da metà giugno

2001, non raggiungeva i dodici mesi senza impiego a causa di malattia.

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, vista l’abilità residua al lavoro dell’assicurato,

bisogna ritenere che perlomeno dall’inizio di marzo 2007 difetta un nesso di

causalità tra il mancato adempimento dell’obbligo del periodo di contribuzione

e il motivo dell’impedimento.

Tenendo

conto che il rapporto di impiego con l’ultimo datore di lavoro è terminato il

28.

febbraio 2007, occorre concludere che l’insorgente, nel termine quadro di

contribuzione pertinente (30.5.2006 – 29.5.2008), non ha presentato periodi in

cui è stato impedito di essere parte contraente di un rapporto di impiego a

seguito di malattia che l’ha reso inabile al lavoro al 100%.

Ne

discende che il ricorrente, nel termine quadro di riferimento, non adempie la

condizione, secondo cui un assicurato durante oltre dodici mesi

complessivamente non è stato vincolato da un rapporto di lavoro per malattia, necessaria

per essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta

l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

L’assicurato

non può, di conseguenza, essere liberato dall’obbligo di compiere il periodo di

contribuzione sulla base dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

La

Sezione del lavoro, pertanto, a ragione ha negato all’insorgente il diritto

alle indennità di disoccupazione.

L’assicurato,

infatti, non avendo compiuto il periodo di contribuzione e non potendo essere

esonerato dallo stesso, non ha ossequiato il presupposto di cui all'art. 8 cpv.

1.

lett. e LADI.

La

decisione su opposizione del 4 novembre 2008 impugnata deve, dunque, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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