38.2008.67
Seco interposto contro concessione ind.per lavoro ridotto oppos.tempestiva(SdL inviato dec.per posta semplice).Motivi addotti(dilaz.delibera,mancanza di offerte e assegn.appalti)rientrano nel normale
12 febbraio 2009Italiano22 min
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Numero d'incarto:
38.2008.67
Data decisione, Autorità:
12.02.2009, TCA
Titolo:
Seco interposto contro concessione ind.per lavoro ridotto oppos.tempestiva(SdL inviato dec.per posta semplice).Motivi addotti(dilaz.delibera,mancanza di offerte e assegn.appalti)rientrano nel normale rischio aziend.Ininfluente quindi dimin.cifra d'aff.di più del 25%.Perdita di lavoro non computabile
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
OPPOSIZIONE
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
TEMPESTIVITÀ
art. 31segg. LADI
art. 32 LADI
art. 33 LADI
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.67
DC/sc
Lugano
12 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4
novembre 2008 emanata da
in relazione al caso:
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
Segreteria di Stato dell'economia SECO
- Mercato del lavoro / AD, 3003 Berna
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 4 aprile
2008 la ditta RI 1, impresa di costruzioni, ha inoltrato un preannuncio di
lavoro ridotto per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno 2008, per 8 dipendenti
dell'azienda, con la seguente motivazione:
"
causa ritardo delibera dei lavori". (Doc.
15)
Il 13
maggio 2008 la Sezione del lavoro non si è opposta al versamento di indennità
per lavoro ridotto in quanto:
"
Sulla base della documentazione presentata i
presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto
attiene all'esame di competenza dell'autorità cantonale, sono adempiuti.
(...)"
1.2. Contro
questa decisione la Segreteria di Stato dell'economia (in seguito: la SECO) ha
inoltrato una tempestiva opposizione nella quale si è in particolare così
espressa:
"
(...)
Dai pochi elementi disponibili (motivazione del
punto 7 del questionario, datata del 29 aprile 2008, avviso di risultato di un
concorso del 22 aprile 2008, nonché il questionario "raccolta dati
finanziari), si può desumere che l'azienda in parola richiede le indennità per
lavoro ridotto in ragione della mancanza di appalti attribuiti.
Tuttavia, come indicato al punto precedente, tale
argomento non giustifica in sè la concessione di indennità per lavoro
ridotto." (Doc. 9)
Rispondendo
ad una domanda della Sezione del lavoro (cfr. Doc. 6) l'impresa RI 1 il 7
luglio 2008 ha in particolare sottolineato che:
"
(...)
- la richiesta del lavoro ridotto (temporanea) è stata eseguita
per la mancata possibilità di garantire il lavoro per i seguenti motivi;
- una debole richiesta d'offerte;
- evitare licenziamenti, (la nostra azienda iscritta da 50 anni e
Fatti
i nostri dipendenti ne fanno parte da vecchia data e pertanto si fa tutto il
possibile per garantirgli l'attività;
- evitare un indebolimento economico all'azienda (trattandosi di
una fase transitoria) visto che da metà giugno c'è già una ripresa del lavoro,
le ore annunciate saranno inferiori, e non è stato richiesto il prolungo.
(...)" (Doc. 5)
Il 4
novembre 2008 la Sezione del lavoro ha accolto l'opposizione della SECO ed ha
rilevato:
"
(...)
Nella presente fattispecie, l'azienda in parola
ha inoltrato la sua richiesta di lavoro ridotto dal 15 aprile al 30 giugno 2008
per diversi motivi. In primo luogo all'inoltro della sua richiesta, la stessa
ha fornito quale motivo il ritardo nella delibera dei lavori per poi, tramite
lettere del 29 aprile 2008 e 7 luglio 2008, aggiungere ulteriori motivi. A
questo proposito, la ditta in questione ha precisato che la richiesta di lavoro
ridotto è stata formulata per evitare i licenziamenti considerato che la ditta
è presente sul mercato da 50 anni, per avviare a una debole richiesta d'offerta
e infine, per evitare un indebolimento economico dell'azienda trattandosi di
una fase transitoria. Oltre a questo, la ditta ha anche provveduto a fare un
elenco delle misure adottate quale paliativo per evitare il lavoro ridotto
citando una serie di clienti contattati nell'intento di acquisire nuovi lavori
(__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
diverse offerte manutenzioni).
Dagli elementi appena riportati, si desume che la
ditta RI 1 ha principalmente adotto, quale motivo a sostegno dell'introduzione
del lavoro ridotto, la mancata attribuzione di diversi appalti. Questa si
evidenza a maggior ragione quando la stessa fa riferimento a diverse trattative
ardue svolte per evitare di fare capo all'istituto del lavoro ridotto. Ora,
alla luce della menzionata giurisprudenza, ci si trova confrontati con
circostanze usuali nel settore edile e la perdita di lavoro in concreto
invocata è suscettibile di colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di
questo ramo economico.
Non appare dunque adempiuto uno dei presupposti
cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle
indennità per lavoro ridotto (perdita al lavoro computabile). Va pure detto che
la perdita di lavoro non è computabile indipendentemente dal fatto che la
riduzione della cifra d'affari rispetto al quadriennio precedente è superiore
al 255 (in concreto 39,48%)." (Doc. A1, pag. 3-4)
A
proposito della tempestività dell'opposizione la Sezione del lavoro ha
rilevato:
"
(...)
La decisione 13 maggio 2008 dell'UG è entrata
nella sfera di competenza dell'Autorità federale il 22 maggio 2008, come figura
nell'originale della decisione dell'UG allegata dalla SECO in sede di
opposizione. Il termine di 30 giorni per l'inoltro dell'opposizione inizia
dunque a decorrere il 23 maggio seguente e viene a scadere il 21 giugno 2008,
di sabato, per cui il termine viene riportato al primo giorno feriale seguente,
ovvero il 23 giugno 2008. L'opposizione della SECO è dunque tempestiva e quindi
ricevibile in ordine. (...)"
(Doc. A1, pag. 2)
1.3. Contro
questa decisione la ditta RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore ha dapprima contestato la tempestività dell'opposizione
della SECO.
Egli ha
inoltre rilevato che la riduzione della cifra d'affari riscontrata dalla ditta
rispetto al quadriennio precedente è del 39,49% e quindi ben superiore alla
soglia del 25% stabilita dalla giurisprudenza del TCA per fissare la
fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui il diritto alle
indennità per lavoro ridotto deve essere riconosciuto.
Il
rappresentante della ricorrente ha infine sottolineato che:
"
(...)
Ad ogni buon conto, già solo le motivazioni
addotte dalla ricorrente, giustificano il riconoscimento delle indennità
richieste, e meglio:
- mancanza di offerte;
- ritardo delibera lavori;
- mancata assegnazione appalti;
- impossibilità di garantire i posti di lavoro e quindi
evitare licenziamenti (la ditta aveva ormai internamente deliberato il
licenziamento di due operai);
- evitare un indebolimento economico
dell'azienda.
A quanto sopra si aggiungono gli sforzi proferiti
dalla ricorrente volti a garantirsi del lavoro.
Di primo acchito, le motivazioni sopra addotte
potrebbero effettivamente rientrare nel normale rischio aziendale. Tuttavia non
v'è chi non veda come le ragioni avanzate dalla ricorrente, assumono un
carattere eccezionale nella misura in cui le cifre dimostrano che l'andamento
economico della ricorrente, proporzionalmente alle sue dimensioni, è sempre
stato nel corso degli anni al quanto lineare e senza cali di rilievo. A ciò si
aggiunge il fatto che, in quasi 50 anni di attività, la ricorrente non ha mai
richiesto le indennità per lavoro ridotto per cui, oltretutto in un momento in
cui la congiuntura nel ramo edilizio pareva essere positiva, non era
prevedibile un caso dell'attività di una portata così importante, dacché la
straordinarietà e l'eccezionalità delle perdite." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 19 dicembre 2008 la SECO chiede di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
Il ricorso dell'azienda in parola si concentra
essenzialmente su due punti: il preteso tardivo inoltro della nostra
opposizione ed il calo della cifra d'affari.
Per quanto concerne il 1° punto ribadiamo quanto
espresso nella risposta di causa nell'ambito della procedura di opposizione del
19 settembre 2008.
In merito al calo della cifra d'affari, riteniamo
opportuno rammentare che per ottenere le indennità per lavoro ridotto occorre
comprovare non solo una perdita di lavoro, ma una perdita di lavoro
computabile.
In quest'ambito, un sensibile calo della cifra
d'affari può tutt'al più rappresentare un indizio a favore della perdita di
lavoro, ma in nessun caso può giustificare in sè la concessione delle indennità
per lavoro ridotto.
Pertanto, considerato che i motivi invocati a
sostegno della perdita di lavoro non possono essere annoverati, giusta la
costante e nota giurisprudenza del Tribunale federale, quale giustificazione di
una perdita di lavoro computabile, a maggior ragione il calo importante della
cifra d'affari non può essere preso in considerazione." (Doc. III)
Anche la
Sezione del lavoro, nella sua risposta del 22 dicembre 2008 propone di
respingere il ricorso e rileva:
"
(...)
Preliminarmente, in merito alla ricevibilità
dell'opposizione della SECO, si osserva quanto segue. La decisione 13 maggio
2008 è stata trasmessa alla SECO per posta semplice. Di conseguenza la
tempestività dell'opposizione dell'autorità federale è determinata in base
all'attestazione di ricevuta rilasciata dal destinatario, ossia dal timbro
d'entrata apposto dalla SECO sulla copia delle decisioni invariate. Nel caso
concreto la decisione 13 maggio 2008 dell'UG è entrata nella sfera di
competenza dell'Autorità federale il 22 maggio 2008 (doc. 9). Il termine di 30
giorni per l'inoltro dell'opposizione inizia dunque a decorrere il 23 maggio
seguente e viene a scadere sabato 21 giugno 2008, ragione per cui il termine è
riportato al primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 23 giugno 2008.
L'opposizione della SECO è dunque tempestiva e quindi ricevibile in ordine.
(...)
In buona sostanza i motivi addotti in sede di
preannuncio, opposizione e ricorso sono gli stessi e tutti riconducibili ad un
ritardo, differimento o difficoltà d'acquisizione di nuovi lavori da eseguire.
Ora, considerato come, a seguito dell'opposizione interposta dalla SECO, si è
ritenuto che - indipendentemente dall'intensità della flessione della cifra
d'affari subita dall'azienda - la causa stessa del calo di lavoro debba essere
ascritto alla natura e caratteristiche dello specifico ramo d'attività
dell'azienda, la perdita di lavoro invocata non può essere ritenuta computabile
e il riconoscimento delle ILR appare di conseguenza escluso (cfr. STCA 5
settembre 2007 in re K., inc. 38.2007.43). (...)" (Doc. IV)
Il 9
dicembre 2008 la ricorrente ha "ribadito le proprie allegazioni ricorsuali
chiedendone il totale accoglimento" (cfr. Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. La
ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione
della Sezione del lavoro in quanto l'opposizione della SECO contro l'iniziale
decisione della Sezione del lavoro del 13 maggio con la quale non si è opposta
al versamento di indennità per lavoro ridotto, sarebbe tardiva.
Il TCA
non può fare proprio il punto di vista della ricorrente.
Infatti,
secondo l'art. 52 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
Nella
presente fattispecie la Sezione del lavoro ha ammesso di avere inviato alla
SECO la decisione del 13 maggio impugnata mediante posta semplice (cfr. consid.
1.4).
La SECO,
il 19 settembre ha sottolineato quanto segue:
"
La prova dell'avvenuta notifica di una decisione
amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio,
all'amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata
dimostrazione. In caso di contestazione ci si deve infatti fondare sulle
dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a). In casu,
spetta quindi all'Ufficio giuridico dimostrare la data di spedizione della
decisione.
In merito, va rammentato che la SECO riceve copia
dell'insieme delle decisioni dell'Ufficio giuridico tramite posta semplice. Se
si non mente al fatto che una raccomandata quale lo scritto dell'Ufficio
giuridico oggetto della presente mette ben tre giorni per pervenire a
destinazione, non sorprende affatto che un plico in posta normale parvenga
entro più di un settimana. Ciò nonostante, tutte le decisioni entranti alla
SECO si vedono apporre un timbro di ricezione, dal quale viene contato il
termine per l'opposizione od il ricorso. Nella fattispecie, la presente
opposizione è stata inviata all'Ûfficio giuridico corredata con l'originale
della decisione ricevuta e comportante il timbro di ricezione datato "22
maggio 2008".
Dall'incarto originale emerge che la Sezione del
lavoro ha apposto su quest'ultima un ulteriore timbro, il quale attesta della
sua ricezione in data 23 giugno 2008, ossia ancora entro i termini previsti
dalla legge per inoltrare opposizione.
Visto quanto sopra, riteniamo che l'opposizione
datata 20 giugno 2008 sia stata inoltrata tempestivamente. (...)" (Doc. 2)
Alla luce
di quanto esposto dalla SECO, sulla cui veridicità questo Tribunale non ha
motivo di dubitare (cfr. in particolare i timbri figuranti sulla decisione
allegata al doc. 9), occorre ritenere che l'opposizione era tempestiva, per cui
giustamente la Sezione del lavoro l'ha esaminata nel merito.
2.3. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.4. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il
Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.5. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del
Considerandi
2.
dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15
marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA
1999.
pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),
pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro
rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato
il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato
che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella
causa L.C. SA, C 264/03)
In una
sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha
stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio
aziendale ed ha rilevato:
"
(...)
2.3
Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall
eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko
qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen
Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im
Lichte des nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten
Sachverhalts (E. 1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen, zumal, wie die Beschwerdeführerin selber
ausführt, eine gewisse Abhängigkeit (Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens
der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung mit einem
Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das vorhersehbare Risiko,
bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2.
November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen,
wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene Situation gar
vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche
Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und eröffnet einer
betroffenen Käserei keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle sich im
vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein Bundesrecht
verletzt. (...)"
Nel
settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di
termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non
imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti
nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta
a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze
(STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C.,
inc. AD 214/87).
In una
decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha sottolineato che è
innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di
differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al
ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,
dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.
In una
sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza ed ha rilevato:
"
Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,
wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein
Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie
Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen
Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht
zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf
zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht
anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis
ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit
verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht
mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April
2001.
C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund
verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales
Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung
gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20
S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember
2003.
C 8/03, E. 3).
3.
Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und überzeugender
Dispositivo
Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für die Monate
Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hat.
3.1 Was dagegen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen
Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den
Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,
weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006
storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine
Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von
Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die
Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,
Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte
wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie
überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine
anrechenbaren Gründe, sind sie doch
betriebsüblich und können jede andere Firma der
Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf
die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,
in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der
Geschäftstätigkeit zu
verzeichnen pflegt."
2.6. Nell'evenienza
concreta l'impresa RI 1 ha sostanzialmente addotto, quali motivi per
l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione delle decisioni di delibera di lavori,
la mancanza di offerte e la mancata assegnazione di appalti (cfr. consid. 1.3,
Doc. 5 e Doc. 12).
Ora, come
giustamente sottolineato dalla SECO e dalla Sezione del lavoro, la costante
giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del
normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è
computabile (cfr. pure STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008; STCA 38.2007.28
dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1°
ottobre 2007).
A nulla
di diverso può portare la circostanza che l'oscillazione della cifra d'affari
rispetto alla media del quadriennio sia superiore al 25% (su questa questione
cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 e STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).
Infatti,
i motivi dell'ingente riduzione della cifra di affari fatta registrare dalla ditta
(39.48%; cfr. consid. 1.2) nel caso presente sono da ascrivere a circostanze
rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro non è
computabile.
Alla luce
di quanto qui sopra esposto questo Tribunale non può che confermare la decisione
su opposizione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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