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Decisione

38.2008.67

Seco interposto contro concessione ind.per lavoro ridotto oppos.tempestiva(SdL inviato dec.per posta semplice).Motivi addotti(dilaz.delibera,mancanza di offerte e assegn.appalti)rientrano nel normale

12 febbraio 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i nostri dipendenti ne fanno parte da vecchia data e pertanto si fa tutto il

possibile per garantirgli l'attività;

- evitare un indebolimento economico all'azienda (trattandosi di

una fase transitoria) visto che da metà giugno c'è già una ripresa del lavoro,

le ore annunciate saranno inferiori, e non è stato richiesto il prolungo.

(...)" (Doc. 5)

Il 4

novembre 2008 la Sezione del lavoro ha accolto l'opposizione della SECO ed ha

rilevato:

"

(...)

Nella presente fattispecie, l'azienda in parola

ha inoltrato la sua richiesta di lavoro ridotto dal 15 aprile al 30 giugno 2008

per diversi motivi. In primo luogo all'inoltro della sua richiesta, la stessa

ha fornito quale motivo il ritardo nella delibera dei lavori per poi, tramite

lettere del 29 aprile 2008 e 7 luglio 2008, aggiungere ulteriori motivi. A

questo proposito, la ditta in questione ha precisato che la richiesta di lavoro

ridotto è stata formulata per evitare i licenziamenti considerato che la ditta

è presente sul mercato da 50 anni, per avviare a una debole richiesta d'offerta

e infine, per evitare un indebolimento economico dell'azienda trattandosi di

una fase transitoria. Oltre a questo, la ditta ha anche provveduto a fare un

elenco delle misure adottate quale paliativo per evitare il lavoro ridotto

citando una serie di clienti contattati nell'intento di acquisire nuovi lavori

(__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

diverse offerte manutenzioni).

Dagli elementi appena riportati, si desume che la

ditta RI 1 ha principalmente adotto, quale motivo a sostegno dell'introduzione

del lavoro ridotto, la mancata attribuzione di diversi appalti. Questa si

evidenza a maggior ragione quando la stessa fa riferimento a diverse trattative

ardue svolte per evitare di fare capo all'istituto del lavoro ridotto. Ora,

alla luce della menzionata giurisprudenza, ci si trova confrontati con

circostanze usuali nel settore edile e la perdita di lavoro in concreto

invocata è suscettibile di colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di

questo ramo economico.

Non appare dunque adempiuto uno dei presupposti

cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle

indennità per lavoro ridotto (perdita al lavoro computabile). Va pure detto che

la perdita di lavoro non è computabile indipendentemente dal fatto che la

riduzione della cifra d'affari rispetto al quadriennio precedente è superiore

al 255 (in concreto 39,48%)." (Doc. A1, pag. 3-4)

A

proposito della tempestività dell'opposizione la Sezione del lavoro ha

rilevato:

"

(...)

La decisione 13 maggio 2008 dell'UG è entrata

nella sfera di competenza dell'Autorità federale il 22 maggio 2008, come figura

nell'originale della decisione dell'UG allegata dalla SECO in sede di

opposizione. Il termine di 30 giorni per l'inoltro dell'opposizione inizia

dunque a decorrere il 23 maggio seguente e viene a scadere il 21 giugno 2008,

di sabato, per cui il termine viene riportato al primo giorno feriale seguente,

ovvero il 23 giugno 2008. L'opposizione della SECO è dunque tempestiva e quindi

ricevibile in ordine. (...)"

(Doc. A1, pag. 2)

1.3. Contro

questa decisione la ditta RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore ha dapprima contestato la tempestività dell'opposizione

della SECO.

Egli ha

inoltre rilevato che la riduzione della cifra d'affari riscontrata dalla ditta

rispetto al quadriennio precedente è del 39,49% e quindi ben superiore alla

soglia del 25% stabilita dalla giurisprudenza del TCA per fissare la

fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui il diritto alle

indennità per lavoro ridotto deve essere riconosciuto.

Il

rappresentante della ricorrente ha infine sottolineato che:

"

(...)

Ad ogni buon conto, già solo le motivazioni

addotte dalla ricorrente, giustificano il riconoscimento delle indennità

richieste, e meglio:

- mancanza di offerte;

- ritardo delibera lavori;

- mancata assegnazione appalti;

- impossibilità di garantire i posti di lavoro e quindi

evitare licenziamenti (la ditta aveva ormai internamente deliberato il

licenziamento di due operai);

- evitare un indebolimento economico

dell'azienda.

A quanto sopra si aggiungono gli sforzi proferiti

dalla ricorrente volti a garantirsi del lavoro.

Di primo acchito, le motivazioni sopra addotte

potrebbero effettivamente rientrare nel normale rischio aziendale. Tuttavia non

v'è chi non veda come le ragioni avanzate dalla ricorrente, assumono un

carattere eccezionale nella misura in cui le cifre dimostrano che l'andamento

economico della ricorrente, proporzionalmente alle sue dimensioni, è sempre

stato nel corso degli anni al quanto lineare e senza cali di rilievo. A ciò si

aggiunge il fatto che, in quasi 50 anni di attività, la ricorrente non ha mai

richiesto le indennità per lavoro ridotto per cui, oltretutto in un momento in

cui la congiuntura nel ramo edilizio pareva essere positiva, non era

prevedibile un caso dell'attività di una portata così importante, dacché la

straordinarietà e l'eccezionalità delle perdite." (Doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 19 dicembre 2008 la SECO chiede di respingere il ricorso e

osserva:

"

(...)

Il ricorso dell'azienda in parola si concentra

essenzialmente su due punti: il preteso tardivo inoltro della nostra

opposizione ed il calo della cifra d'affari.

Per quanto concerne il 1° punto ribadiamo quanto

espresso nella risposta di causa nell'ambito della procedura di opposizione del

19 settembre 2008.

In merito al calo della cifra d'affari, riteniamo

opportuno rammentare che per ottenere le indennità per lavoro ridotto occorre

comprovare non solo una perdita di lavoro, ma una perdita di lavoro

computabile.

In quest'ambito, un sensibile calo della cifra

d'affari può tutt'al più rappresentare un indizio a favore della perdita di

lavoro, ma in nessun caso può giustificare in sè la concessione delle indennità

per lavoro ridotto.

Pertanto, considerato che i motivi invocati a

sostegno della perdita di lavoro non possono essere annoverati, giusta la

costante e nota giurisprudenza del Tribunale federale, quale giustificazione di

una perdita di lavoro computabile, a maggior ragione il calo importante della

cifra d'affari non può essere preso in considerazione." (Doc. III)

Anche la

Sezione del lavoro, nella sua risposta del 22 dicembre 2008 propone di

respingere il ricorso e rileva:

"

(...)

Preliminarmente, in merito alla ricevibilità

dell'opposizione della SECO, si osserva quanto segue. La decisione 13 maggio

2008 è stata trasmessa alla SECO per posta semplice. Di conseguenza la

tempestività dell'opposizione dell'autorità federale è determinata in base

all'attestazione di ricevuta rilasciata dal destinatario, ossia dal timbro

d'entrata apposto dalla SECO sulla copia delle decisioni invariate. Nel caso

concreto la decisione 13 maggio 2008 dell'UG è entrata nella sfera di

competenza dell'Autorità federale il 22 maggio 2008 (doc. 9). Il termine di 30

giorni per l'inoltro dell'opposizione inizia dunque a decorrere il 23 maggio

seguente e viene a scadere sabato 21 giugno 2008, ragione per cui il termine è

riportato al primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 23 giugno 2008.

L'opposizione della SECO è dunque tempestiva e quindi ricevibile in ordine.

(...)

In buona sostanza i motivi addotti in sede di

preannuncio, opposizione e ricorso sono gli stessi e tutti riconducibili ad un

ritardo, differimento o difficoltà d'acquisizione di nuovi lavori da eseguire.

Ora, considerato come, a seguito dell'opposizione interposta dalla SECO, si è

ritenuto che - indipendentemente dall'intensità della flessione della cifra

d'affari subita dall'azienda - la causa stessa del calo di lavoro debba essere

ascritto alla natura e caratteristiche dello specifico ramo d'attività

dell'azienda, la perdita di lavoro invocata non può essere ritenuta computabile

e il riconoscimento delle ILR appare di conseguenza escluso (cfr. STCA 5

settembre 2007 in re K., inc. 38.2007.43). (...)" (Doc. IV)

Il 9

dicembre 2008 la ricorrente ha "ribadito le proprie allegazioni ricorsuali

chiedendone il totale accoglimento" (cfr. Doc. VII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. La

ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione

della Sezione del lavoro in quanto l'opposizione della SECO contro l'iniziale

decisione della Sezione del lavoro del 13 maggio con la quale non si è opposta

al versamento di indennità per lavoro ridotto, sarebbe tardiva.

Il TCA

non può fare proprio il punto di vista della ricorrente.

Infatti,

secondo l'art. 52 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta

giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.

Nella

presente fattispecie la Sezione del lavoro ha ammesso di avere inviato alla

SECO la decisione del 13 maggio impugnata mediante posta semplice (cfr. consid.

1.4).

La SECO,

il 19 settembre ha sottolineato quanto segue:

"

La prova dell'avvenuta notifica di una decisione

amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio,

all'amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata

dimostrazione. In caso di contestazione ci si deve infatti fondare sulle

dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a). In casu,

spetta quindi all'Ufficio giuridico dimostrare la data di spedizione della

decisione.

In merito, va rammentato che la SECO riceve copia

dell'insieme delle decisioni dell'Ufficio giuridico tramite posta semplice. Se

si non mente al fatto che una raccomandata quale lo scritto dell'Ufficio

giuridico oggetto della presente mette ben tre giorni per pervenire a

destinazione, non sorprende affatto che un plico in posta normale parvenga

entro più di un settimana. Ciò nonostante, tutte le decisioni entranti alla

SECO si vedono apporre un timbro di ricezione, dal quale viene contato il

termine per l'opposizione od il ricorso. Nella fattispecie, la presente

opposizione è stata inviata all'Ûfficio giuridico corredata con l'originale

della decisione ricevuta e comportante il timbro di ricezione datato "22

maggio 2008".

Dall'incarto originale emerge che la Sezione del

lavoro ha apposto su quest'ultima un ulteriore timbro, il quale attesta della

sua ricezione in data 23 giugno 2008, ossia ancora entro i termini previsti

dalla legge per inoltrare opposizione.

Visto quanto sopra, riteniamo che l'opposizione

datata 20 giugno 2008 sia stata inoltrata tempestivamente. (...)" (Doc. 2)

Alla luce

di quanto esposto dalla SECO, sulla cui veridicità questo Tribunale non ha

motivo di dubitare (cfr. in particolare i timbri figuranti sulla decisione

allegata al doc. 9), occorre ritenere che l'opposizione era tempestiva, per cui

giustamente la Sezione del lavoro l'ha esaminata nel merito.

2.3. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione

e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.4. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.5. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

Considerandi

2.

dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999.

pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

In una

sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha

stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio

aziendale ed ha rilevato:

"

(...)

2.3

Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall

eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko

qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen

Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im

Lichte des nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten

Sachverhalts (E. 1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen, zumal, wie die Beschwerdeführerin selber

ausführt, eine gewisse Abhängigkeit (Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens

der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung mit einem

Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das vorhersehbare Risiko,

bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2.

November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen,

wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene Situation gar

vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche

Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und eröffnet einer

betroffenen Käserei keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle sich im

vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein Bundesrecht

verletzt. (...)"

Nel

settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di

termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non

imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti

nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta

a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze

(STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C.,

inc. AD 214/87).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha sottolineato che è

innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di

differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al

ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,

dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.

In una

sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,

wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein

Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie

Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen

Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht

zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf

zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht

anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis

ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit

verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht

mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April

2001.

C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund

verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung

gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20

S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember

2003.

C 8/03, E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und überzeugender

Dispositivo

Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für die Monate

Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hat.

3.1 Was dagegen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen

Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den

Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,

weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006

storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine

Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die

Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,

Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte

wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie

überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine

anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der

Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf

die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,

in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der

Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

2.6. Nell'evenienza

concreta l'impresa RI 1 ha sostanzialmente addotto, quali motivi per

l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione delle decisioni di delibera di lavori,

la mancanza di offerte e la mancata assegnazione di appalti (cfr. consid. 1.3,

Doc. 5 e Doc. 12).

Ora, come

giustamente sottolineato dalla SECO e dalla Sezione del lavoro, la costante

giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del

normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è

computabile (cfr. pure STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008; STCA 38.2007.28

dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1°

ottobre 2007).

A nulla

di diverso può portare la circostanza che l'oscillazione della cifra d'affari

rispetto alla media del quadriennio sia superiore al 25% (su questa questione

cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 e STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

Infatti,

i motivi dell'ingente riduzione della cifra di affari fatta registrare dalla ditta

(39.48%; cfr. consid. 1.2) nel caso presente sono da ascrivere a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro non è

computabile.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto questo Tribunale non può che confermare la decisione

su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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