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Decisione

38.2008.69

STCA 21.5.07:da 3 a 9/05 art. 28 LADIcorrett.applicato(IL 100%);dal 14 al 22/3/05 e 1-2/06 esclusa applic.;rinvio atti per periodi:1-3/05 e 9-12/05.Ass.non ha svincolato medici dal segr.prof. La SdL h

19 febbraio 2009Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito

di malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione

consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente

mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a

quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né

dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o

infortuni.

Ai fini

di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel

caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di

malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata

nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001

pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

La

fattispecie di cui all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui

agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 OADI.

La nostra

Massima Istanza ha ricordato che questi disposti sono applicabili in caso di

impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr.

DLA 2006 N. 10 pag. 141). L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per

l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo

preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento

e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette

a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità

conceda successivamente una rendita.

Un

impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane

almeno un anno (cfr. Nussabaumer, op. cit., N. 225).

Per

contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità

lavorativa temporanea.

La norma

prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto

all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%,

e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non

presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità

in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato

indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è

precedente o successivo alla disoccupazione.

Con

quest'ultima disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità lavorativa

residua o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata sul

mercato del lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer, op.

cit., Nr. 362).

Secondo

la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è

dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale

o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro”.

Per ogni

singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una

sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità

(cfr. Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 24).

In altre

parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.

Come

“singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e

proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit.,

pag. 341 n° 25).

2.6. L’art.

43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che l’assicuratore

esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere

messe per scritto.

A proposito del valore

probatorio di un protocollo allestito dall'amministrazione, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha osservato che:

" (…)

3.1.1 Zur Frage, ob das Protokoll vom 16.

September 2003 ein taugliches Beweismittel darstellt, ist die Rechtsprechung zu

beachten, wonach eine formlos eingeholte und in einer Aktennotiz festgehaltene

mündliche oder telefonische Auskunft nur insoweit zulässig ist, als damit

blosse Nebenpunkte, namentlich Indizien oder Hilfstatsachen, festgestellt

werden. Dagegen kommt grundsätzlich nur die Form einer schriftlichen Anfrage

und Auskunft in Betracht, wenn Auskünfte zu wesentlichen Punkten des

rechtserheblichen Sachverhaltes einzuholen sind (BGE 117 V 285 Erw. 4c mit

Hinweis). Hält ein Mitarbeiter eines Versicherers den Inhalt eines

Telefongesprächs schriftlich fest und bestätigt die befragte Person mit ihrer

Unterschrift ausdrücklich, dass die Wiedergabe des Gesprächs korrekt ist, ist

diesem Schriftstück unter Umständen Beweiswert zuzuerkennen (RKUV 2003 Nr. U

473 S. 49 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein solcher ist auch mit Blick auf Art. 43

Abs. 1 ATSG gegeben (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, N 33 zu Art.

43). Die schriftlich festgehaltenen Angaben vom 25. August und 16. September

2003 stellen zudem lediglich Bestätigungen des rechtserheblichen Sachverhaltes

dar, welcher gemäss Meldung vom 29. Juli 2003 zur Einstellung führte. Überdies

war der Kerngehalt aller Aussagen des Herrn T.________ identisch in dem Sinne,

dass sich der Versicherte nicht mehr vereinbarungsgemäss bei ihm gemeldet habe,

weshalb es zu keiner Anstellung gekommen sei. Hiezu konnte der Versicherte im

Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 42 ATSG) schriftlich Stellung

nehmen, sodass keine Ungleichbehandlung der Parteien bei der Beweiserhebung

vorliegt. (…)." (cfr. STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004)

L’art. 43 cpv. 2 LPGA

prevede che se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o

specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi.

Riguardo ai cpv. 1 e 2

Considerandi

dell’art. 43 LPGA l’Alta Corte, in una sentenza relativa al settore dell’assicurazione

contro gli infortuni U 571/06 del 29 maggio 2007, pubblicata in SVR 2007 UV Nr.

33.

pag. 111, ha specificato che:

" (…)

4.1

Zwar statuiert Art. 43 Abs. 1 ATSG die

Sachverhaltsabklärung von Amtes wegen, wobei es im Ermessen des

Versicherungsträgers liegt, darüber zu befinden, mit welchen Mitteln diese zu

erfolgen hat. Im Rahmen der Verfahrensleitung kommt ihm ein grosser

Ermessensspielraum bezüglich der Notwendigkeit, den Umfang und die

Zweckmässigkeit von medizinischen Erhebungen zu. Was zu beweisen ist, ergibt

sich aus der Sach- und Rechtslage. Gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz hat

der Unfallversicherer den Sachverhalt soweit zu ermitteln, dass er über den

Leistungsanspruch zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit (vgl. dazu BGE 126 V 353 E. 5b S. 360) entscheiden kann.

Dabei kommt im Abklärungsverfahren des Unfallversicherers

Sachverständigengutachten eine massgebende Rolle zu (vgl. Art. 55 Abs. 2 UVV).

Der Untersuchungsgrundsatz wird ergänzt durch die Mitwirkungspflichten der

versicherten Person (vgl. BGE 125 V 193 E. 2 S. 195). Danach hat sich diese den

ärztlichen oder fachlichen Untersuchungen zu unterziehen, wenn sie zumutbar

sind. Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 1 und Abs. 2 ATSG müssen diese aber

auch notwendig und somit von entscheidender Bedeutung für die Erstellung des

rechtserheblichen Sachverhalts sein. Entgegen der von der Beschwerdeführerin

vertretenen Auffassung trifft es somit nicht zu, dass sich die versicherte

Person jeglicher Untersuchung zu unterziehen hat, soweit sie sich nicht als

unzumutbar erweist. In diesem Sinne liegt die medizinische Begutachtung nicht

im uneingeschränkten Ermessen der rechtsanwendenden Stellen. Diese haben sich

von rechtsstaatlichen Grundsätzen leiten zu lassen, wozu die Verpflichtung zur

Objektivität und Unvoreingenommenheit (vgl. Ulrich Meyer-Blaser, Das

medizinische Gutachten aus sozialrechtlicher Sicht, in: Adrian M. Siegel/Daniel

Fischer [Hrsg.], Die neurologische Begutachtung, Schweizerisches medico-legales

Handbuch, Bd. 1, Zürich 2004, S. 105) ebenso gehört wie der Grundsatz der

rationellen Verwaltung (vgl. Markus Fuchs, Rechtsfragen im Rahmen des

Abklärungsverfahrens bei Unfällen, in: SZS 2006 S. 288).“

Se

l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LADI).

L'art. 43

cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e

di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo

scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare

e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA,

bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3

LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti

i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art.

29.

cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo.

L'art. 43

cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in

base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come

scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di

non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla

base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un

provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA del 12 maggio 2005

nella causa D., 39.2005.1; U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).

A

proposito dell'art. 43 cpv. 3 LPGA il TFA, in una causa inerente

l'assicurazione contro le malattie, in una sentenza pubblicata in DTF 129 V

267, ha affermato che:

"

(…)

5.3

En relation avec les circonstances de fait qui

déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière

de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste

titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans

avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les

circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de

l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure

cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés

quant à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur

ce point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un

manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai

pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son

attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter

la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle

entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et

les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier,

l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision d'irrecevabilité de

la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s. consid. 2; v. également UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108 s.; MAURER,

Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, pp. 172 ss, ainsi

que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se

prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de

l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction

de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers

intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les questions de

faits encore ouvertes sans difficultés ni complications particulières malgré

l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER,

Unfallversicherungsrecht, p. 255). (…)."

(cfr. DTF 129 V 267, consid. 5.3, pag. 274-275)

In quel caso l’Alta Corte

ha concluso che:

" (…)

6.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre

que les premiers juges ont renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle complète

l'instruction et rende une nouvelle décision, aussi le recours doit-il être

rejeté. En procédant de la sorte, il incombera, par ailleurs, à la caisse de

tenir compte des principes exposés ci-dessus. (…)."

(cfr. DTF 129 V 267, consid. 6, pag. 275)

Sempre riguardo all’art.

43.

cpv. 3 LPGA, in un’altra decisione I 190/04 del 22 settembre 2004, il TFA

ha, tra l’altro, precisato che:

" (…)

Die Rüge des Rechtsvertreters der

Beschwerdeführerin, es hätte ein Mahnverfahren gemäss Art. 43 Abs. 3 ATSG

Dispositivo

eingeleitet werden müssen, bevor auf der Grundlage der Akten entschieden wurde,

stösst ins Leere. Ein Mahnverfahren im Sinne

dieser Bestimmung setzt voraus, dass die Verwaltung ein mangelhaftes Mitwirken

der versicherten Person überhaupt zu erkennen vermag. Wie aus dem nach Erhalt

der ablehnenden Verfügung erfolgten Widerruf der vorgängig der IV-Stelle

ausgestellten Vollmacht auf ein Verschweigen früherer Arztbesuche hätte

geschlossen werden können, ist nicht ersichtlich.

Weder dieser Vorfall noch die weitere

Vorgehensweise der Beschwerdeführerin oder der Bericht des Hausarztes lieferten

übrigens Anhaltspunkte für das vom Rechtsvertreter behauptete Unvermögen der

Versicherten, ihre Rechte gegenüber der Verwaltung zu wahren, bestand doch ihre

Aufgabe primär darin, das Anmeldeformular vollständig und korrekt auszufüllen und/oder

später den Hinweis auf weitere Arztbesuche anzubringen.

Zusammengefasst kann weder der Verwaltung noch

der Vorinstanz eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes zur Last gelegt

werden. (…)." (cfr. STFA del 22 settembre 2004 nella causa K., I

190/04)

In una sentenza I 906/05

del 23 gennaio 2007 l’Alta Corte ha, poi, stabilito che:

" (…)

6.

Conformément au principe inquisitoire, il appartient

en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait

à élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en

oeuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande

liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas

suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur

probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les

mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause,

l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire

examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 108 consid. 6.5). S'il se

soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et

subjectivement exigible (arrêt B. du 25 octobre 2001, I 214/01, consid. 2b), il

prend - délibérément - le risque que sa demande de prestations soit rejetée par

l'administration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne

sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance

prépondérante.

En procédure de recours, le juge ne doit alors

examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73

RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts I.

du 31 août 2001, U 489/00, consid. 2b et B. du 25 octobre 2001, I 214/01,

consid. 3 et les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs

aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement

le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies

jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant

apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le

dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de

cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis

par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le

rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le

dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante,

l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se

montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux

mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau

l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une

nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à

justifier une appréciation différente de la situation."

Inoltre

Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 43 n. 38, pag. 440, afferma

che:

"

Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich

ledliglich auf Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine

Versicherungsunterstellung oder eine Beitragsfrage betrifft, kann eine

Anwendung gegebenfalls in analoger Weise erfolgen oder es ist auf die im

jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl.

z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend die Festsetzung von Akonto beiträgen in der

AHV)."

A

pag. 441 l'autore sottolinea che:

"

Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen

Sanktionen können erst nach Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens

angeordnet werden (vgl. dazu BBl 1999 4600). Dieses entspricht demjenigen,

welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl. für näheres ATSG-Kommentar,

Art. 21 Rz. 68 ff.). Es handelt sich um eine ausnahmslos zu beachtende

Verfahrensregel, und es kann auch nicht davon abgewichen werden, wenn die

betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie der ihr obliegenden Pflicht

jedenfalls nicht nachkommen will (vgl. BGE 122 V 219 f. in analoger Anwendung;

vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1 sowie Maeschi, Kommentar, Rz. 20 zu Art. 87 MVG).

Dabei obliegt dem Verwaltungsträger die Beweislast, wenn der Nachweis der

Mahnung strittig ist (vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die zu erlassende Mahnung

hat keinen Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht eine durchsetzbare

Rechtspflicht, sondern eine Obligenheit der Partei (vgl. SVR 1998 UV Nr.

1)."

2.7. Per quanto attiene invece agli obblighi dell’autorità di ricorso,

in una decisione del 6 maggio 2004 nella causa S. (I 90/04), chiamata a

pronunciarsi nel caso in cui un assicurato ha sostenuto che, anche se egli

aveva rinunciato a sottoporsi a una nuova perizia medica pluridisciplinare

davanti al Presidente del Tribunale, in ogni caso il giudice avrebbe dovuto

ordinare una perizia e solo in caso di nuovo rifiuto, dopo avergli assegnato un

termine e averlo reso attento delle conseguenze, avrebbe potuto decidere sulla

base degli atti, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.

Le recourant soutient qu'en tout état de cause, le

premier juge aurait dû passer outre et ordonner tout de même une expertise. Ce

n'est qu'en cas de nouveau refus que le juge aurait pu statuer en l'état, après

mise en demeure et avertissement des conséquences.

Une telle procédure de sommation - prévue à l'art.

43 LPGA en ce qui concerne l'instruction de la demande (cf. arrêts D. du 24

juin 2003 [I 700/02] et D. du 14 janvier 2003 [K 123/01] - ne peut pas être

déduite des dispositions de l'art. 61 LPGA, applicable à la procédure de

recours devant l'autorité cantonale, ni d'un principe général. En fait, en

présence d'un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une

appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, note 59 ad art.

61). Il ne peut toutefois se contenter d'examiner la décision attaquée sous

l'angle du refus de collaborer de l'intéressé et s'abstenir de tout examen

matériel de ladite décision sous l'angle des faits médicaux retenus par

l'assureur (arrêt A. du 16 novembre 2001 [U 77/01]; voir aussi RCC 1985 p.

322).

5.

5.1 En l'espèce, le premier juge n'a pas procédé à

un examen matériel de la décision attaquée. Il a certes rappelé les principes

applicables à l'évaluation de l'invalidité, mais il n'a nullement confronté ces

principes à la situation du cas concret. Il a confirmé le taux d'invalidité de

50 pour cent retenu par l'administration au seul motif que l'assuré avait

refusé de prêter son concours à l'instruction du cas, attitude que le juge a

qualifiée «d'inadmissible» et dont il a estimé qu'elle méritait d'être

«sanctionnée par l'achèvement immédiat de l'instruction de la cause».

5.2 On l'a vu, cette manière de procéder n'est pas

conforme au droit. Dès lors que le premier juge n'a pas statué en l'état de

dossier, il convient de lui renvoyer la cause pour qu'il se prononce sous

l'angle matériel, à tout le moins sur la base des éléments de preuves dont il

dispose.

Il n'est cependant contesté ni par le premier juge

ni par l'office intimé qu'une expertise médicale est nécessaire dans le cas

présent. En procédure fédérale, le recourant, sur le vu de ses conclusions,

paraît maintenant disposé à se soumettre à cette mesure d'instruction. Il ne

saurait être déchu de son droit à la mise en oeuvre d'une expertise en raison

de son précédent refus. Ce refus - que rien ne justifiait a priori - a en

revanche une incidence, dans des situations de ce genre, sur le droit aux

dépens pour la procédure fédérale (arrêt non publié

N. du 21 février 1994 [U 127/93]; infra consid. 6.2).

Il appartiendra donc à l'autorité cantonale d'ordonner l'expertise envisagée.

Si le recourant devait à nouveau - sans motif valable - s'y opposer, l'autorité

statuera sur la base du dossier. (…)." (cfr. STFA

del 6 maggio 2004 nella causa S., I 90/04)

2.8. Come già

rilevato al consid. 1.1, con sentenza del 21 maggio 2007 questa Corte ha

parzialmente accolto il ricorso di RI 1 inoltrato contro una decisione su

opposizione del 6 settembre 2006 con cui la Sezione del lavoro aveva stabilito

che al medesimo, dal 1° gennaio 2005 al 7 febbraio 2006, erano applicabili le

disposizioni previste in caso di incapacità lavorativa temporaneamente

inesistente o ridotta (art. 28 LADI).

In

particolare, per quanto qui di interesse, il TCA ha deciso che, relativamente

ai periodi dal 1° gennaio al 13 marzo 2005 e dal 14 settembre al 31 dicembre

2005, i documenti agli atti, senza degli accertamenti più approfonditi sulle

condizioni di salute dell’insorgente, non permettevano di giungere a una

conclusione convincente, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante. Gli atti sono, conseguentemente, stati rinviati

all’amministrazione affinché procedesse a delle ulteriori indagini circa lo

stato di salute e l’abilità al lavoro dell’insorgente negli archi di tempo

menzionati (cfr. inc. 38.2006.66).

Più

specificatamente questo Tribunale, per quanto attiene al lasso di tempo dal 1°

gennaio al 13 marzo 2005, ha indicato che avrebbe dovuto essere

chiarito, interpellando il medico curante Dr. med. __________ - il quale

conosce da anni l’assicurato e già alla fine del 2004 aveva dichiarato il

ricorrente inabile al lavoro al 100% dal 7 al 19 dicembre 2004 (cfr. doc. 28

inc. 38.2006.66) -, il __________ (__________) di __________ e, se del caso, un

medico psichiatra, se i disturbi lamentati dall’assicurato a fare tempo dal

mese di gennaio 2005 hanno da subito provocato un’incapacità al lavoro totale o

parziale dello stesso oppure no. In quest’ultimo caso avrebbe dovuto essere

appurato se, ed eventualmente quando, nel periodo dal mese di gennaio 2005 al

13 marzo 2005 è intervenuta un’inabilità lavorativa (cfr. STCA 38.2006.66 del

21 maggio 2007 consid. 2.10. in fine).

Il TF,

confermando con giudizio 8C_295/2007;8C_327/2007 del 30 maggio 2008 quanto

stabilito dal TCA, ha osservato che il rinvio decretato ai fini

dell’approfondimento della questione tramite ulteriori accertamenti da svolgere

presso il __________ non è il frutto di una valutazione arbitraria delle prove,

bensì della constatazione che i fatti così come accertati risultavano

incompleti. La nostra Massima Istanza ha sottolineato che, segnatamente per quanto

riguardava il periodo dal 14 settembre al 31 dicembre 2005, la documentazione

medica agli atti era nettamente insufficiente per statuire sull’inabilità

lavorativa dell’assicurato.

2.9. La Sezione

del lavoro, dando seguito a quanto stabilito dalle sentenze del TCA e del TF,

il 7/12 agosto 2008 ha inviato all’assicurato uno scritto del seguente tenore:

"

richiamata la pratica indicata a margine e la

sentenza del Tribunale federale del 30 maggio 2008, necessitiamo di prendere

contatto con il Suo medico curante Dr. med. __________, Lugano come pure con il

__________, __________. Al riguardo, Le inviamo in allegato le rispettive

dichiarazioni di svincolo dal segreto professionale, con preghiera di compilarle,

firmarle e ritornarcele entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla

ricezione della presente.

Le rammentiamo che, giusta

l’articolo 28 capoverso 3 LPGA, Chi pretende prestazioni assicurative

deve autorizzare tutte le

persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le

assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le

informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a

prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni.

(…)” (Doc. 9, 8)

L’insorgente

ha risposto il 26 agosto 2008 rifiutando di svincolare dal segreto

professionale il medico curante e il __________ (cfr. doc. 7).

La

Sezione del lavoro, il 3 settembre 2008, ha quindi emesso una decisione con la

quale ha applicato all’assicurato l’art. 28 LADI dal 1° gennaio al 13 marzo

2005 e dal 14 settembre al 31 dicembre 2005, negandogli le indennità di

disoccupazione. L’amministrazione, in proposito, ha indicato che non essendo

stato possibile effettuare ulteriori necessari accertamenti medici, si è

fondata sulla sola documentazione agli atti da cui è emerso che nei periodi

menzionati il ricorrente fosse pienamente inabile al lavoro (cfr. doc. 6).

A seguito

dell’opposizione interposta il 5 settembre 2008 personalmente dall’assicurato

(cfr. doc. 5), la Sezione del lavoro, il 9 settembre 2008, gli ha trasmesso un

ulteriore scritto da cui si evince che:

"

(…)

Come richiestoci dal

Tribunale federale nella sentenza 30 maggio 2008 8C_295/2007/8C_327/2007 (I

Corte di diritto sociale) necessitiamo per poter valutare concretamente la sua

inabilità lavorativa totale durante il periodo dal primo gennaio al 13 marzo e

dal 14 settembre al 31 dicembre 2005 di prendere contatto con il Suo medico

curante Dr. med. __________ come pure il __________ di __________. La

informiamo che gli accertamenti richiesti sono necessari per la valutazione del

caso così come richiestoci dal Tribunale federale. Al riguardo, Le inviamo di

nuovo in allegato le rispettive dichiarazioni di svincolo dal segreto

professionale, con preghiera di compilarle, firmarle e ritornarcele entro il

termine di 10 giorni a decorrere dalla ricezione della presente.

Le rammentiamo che, giusta

l’articolo 43 cpv. 3 LPGA, “se l’assicurato o altre persone che pretendono

prestazioni, non stante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato

di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può,

dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver

impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere

l’inchiesta e decidere di non entrare in materia”.

Considerata la norma di legge sopra citata,

La avvertiamo che in caso di mancata risposta alle nostre richieste, decideremo

in base ai documenti agli atti.” (Doc. 2)

L’assicurato

non ha debitamente compilato e sottoscritto la dichiarazione di svincolo dal

segreto medico inviatagli dall’amministrazione.

Con

decisione su opposizione del 24 novembre 2008 la Sezione del lavoro ha,

pertanto, confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. 1=B).

2.10. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda dapprima che conformemente

all’art. 43 cpv. 3 LPGA e alla giurisprudenza federale in merito (cfr. consid.

2.6.), l'amministrazione, quando deve effettuare degli accertamenti, può

decidere in base agli atti solo se non può accertare in alcun modo i fatti

determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto, avvertendolo

delle conseguenze giuridiche e avergli impartito un adeguato termine di

riflessione.

Nel caso

di specie l’assicurato, benché fosse stato invitato per iscritto dalla Sezione

del lavoro a svincolare dal segreto professionale il proprio medico curante,

nonché il __________ di __________ (cfr. consid. 2.9.), non ha firmato e

ritrasmesso all’amministrazione la relativa dichiarazione.

E’ vero

che la Sezione del lavoro, dopo il rifiuto dell’assicurato (cfr. doc. 7), ha

emesso la decisione del 3 settembre 2008 senza assegnare un adeguato termine

all’insorgente e informarlo sulle conseguenze giuridiche dell’omissione dello

svincolo dal segreto professionale dei medici ai sensi dell’art. 43 cpv. 3

LPGA.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che in concreto, l’assicurato era in ogni caso ben

consapevole, tramite l’emanazione della sentenza del TCA del 21 maggio 2007 e

del giudizio federale del 30 maggio 2008, che per i periodi determinanti (1°

gennaio - 13 marzo 2005 e 14 settembre - 31 dicembre 2005) la questione della

sua capacità lavorativa doveva essere chiarita procedendo a ulteriori

accertamenti (cfr. consid. 2.8.). Più specificatamente gli era noto, poiché

stabilito da questa Corte (cfr. inc. 38.2006.66), che l’amministrazione avrebbe

dovuto in particolare interpellare il medico curante Dr. med. __________ e il __________

di __________.

All’insorgente

avrebbe così dovuto risultare chiaro che, se non avesse svincolato dal segreto

professionale i propri medici, l’amministrazione non poteva delucidare il suo

stato di salute, né la sua abilità lavorativa nei periodi in questione, come

invece stabilito dal questa Corte e avallato dal TF.

La

Sezione del lavoro, nella procedura di opposizione, ha comunque assegnato

all’assicurato un ulteriore termine per concedere lo svincolo, citando il testo

dell’art. 43 cpv. 3 LPGA e avvertendolo che in caso di mancata risposta avrebbe

deciso sulla base degli atti (cfr. doc. 2).

L’amministrazione

ha, perciò, reso attento l’insorgente della conseguenza connessa a una

reiterata omissione di svincolare i medici dal segreto professionale.

Alla luce

delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione del

lavoro, in casu, ha ossequiato l’art. 43 cpv. 3 LPGA.

2.11. Per

quanto attiene alla censura formulata dall’assicurato secondo cui un medico non

potrebbe arrogarsi il diritto di giudicare una persona inabile al lavoro con

effetto retroattivo (cfr. doc. V; I), va osservato che per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la

legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento

in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 30 settembre

2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I

490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I

278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid.

1b e sentenze ivi citate).

Eccezionalmente,

però, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, di

fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano

stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano

suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti

siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid.

3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio

1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Pertanto

è possibile per stimare la capacità lavorativa di un assicurato fondarsi anche

su documentazione medica allestita posteriormente al lasso di tempo

determinante, purché permetta di mettere in evidenza elementi di accertamento

retrospettivo della situazione di salute e dell’abilità lavorativa dell’assicurato

afferente al periodo rilevante per la vertenza (cfr. STFA U 299/02 del 2

settembre 2003).

Giova,

comunque, evidenziare che nel caso di una valutazione retrospettiva della

capacità al lavoro di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va

data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su

questo punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden

Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung,

Band 45, St. Gallen 1999).

E’ questo

il motivo per il quale il TCA ha indicato di esperire ulteriori accertamenti

proprio presso il medico curante, Dr. med. __________, che nel 2006 aveva

attestato di conoscere il ricorrente da circa dieci anni (cfr. STCA 38.2006.66 del

21 maggio 2007 consid. 2.8.) e presso i sanitari del __________ di __________

che hanno seguito l’assicurato precedentemente al ricovero del 16 luglio 2005 alla

Clinica __________ (cfr. inc. 38.2006.66 doc. 28).

L’assicurato, tuttavia, non

svincolando il Dr. med. __________ né i sanitari del __________ dal segreto

professionale, ha impedito all’amministrazione di accertare più

approfonditamente il suo stato di salute e la sua abilità lavorativa nei

periodi in questione proprio presso quei professionisti che potevano

pronunciarsi al riguardo in modo più attendibile e documentato.

2.12. Questa Corte

ritiene, inoltre, che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale

sulla base degli atti in suo possesso ha ritenuto applicabile all’assicurato l’art.

28 LADI nei periodi dal 1° gennaio al 13 marzo 2005 e dal 14 settembre al 31

dicembre 2005 meriti conferma.

Come

esposto sopra, al fine di una valutazione retrospettiva della capacità

lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, decisive

risultano le certificazioni rese dai medici curanti, ossia dai quei sanitari

che hanno potuto esaminare l’assicurato nel periodo determinante per la lite.

Omettendo

di svincolare dal segreto professionale il Dr. med. __________ e i medici del __________

che hanno avuto in cura l’assicurato già precedentemente al 1° gennaio 2005, il

ricorrente ha reso alquanto complesso, se non impossibile, il compito dell’amministrazione

di acclarare le questioni concernenti il suo stato di salute e la sua abilità

lavorativa (cfr. consid. 2.6.; DTF 129 V 267).

Del resto, giova

ribadirlo, è stata questa Corte con sentenza 38.2006.66 del 21 maggio 2001,

confermata dal TF, a indicare all’amministrazione di consultare dapprima il Dr.

med. __________ e il __________.

Ne consegue che, a ragione,

la Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli atti a sua

disposizione.

2.13. Relativamente al lasso di

tempo 1° gennaio - 13 marzo 2005 dalle carte processuali della

precedente vertenza (inc. 38.2006.66) risulta che i Dr. med. __________

e __________ dell’__________, il 31 marzo 2006, hanno attestato che nel lasso

di tempo precedente il ricovero del 16 luglio 2005 presso la Clinica__________

l’assicurato è stato inabile al lavoro al 100% dal gennaio 2005 al 15 luglio

2005. I medici hanno precisato che “la certificazione riguardante il periodo

antecedente al ricovero si basa su valutazioni anamnestiche (informazioni a noi

pervenute direttamente o indirettamente dal paziente) e sulla valutazione eseguita

dai colleghi del __________ di __________” (cfr. inc. 38.2006.66 doc. 28).

Inoltre,

nonostante dal rapporto del 13 marzo 2006 del medico fiduciario

dell’amministrazione, Dr. med. __________, FMH in medicina interna, emerga che

la situazione psichiatrica del ricorrente è gradualmente peggiorata a partire

dal marzo 2005, il medico curante dell’insorgente, Dr. med. __________, il 24

gennaio 2006 ha comunque indicato che l’assicurato soffriva di una grave

sindrome depressiva reattiva dall’inizio del 2005 (cfr. inc. 38.2006.66 doc.

22). Quest’ultimo ha esternato analoghe dichiarazioni al Dr. med. __________

nel marzo 2006, ossia che a partire dall’inizio del 2005 è stato riscontrato un

chiaro peggioramento dell’equilibrio psichico con in particolare netto

peggioramento della sindrome depressiva (cfr. inc. 38.2006.66 doc. 27).

E’ del

resto utile rilevare che il medico curante del ricorrente l’aveva dichiarato

inabile al lavoro al 100% già alla fine del 2004, dal 7 al 19 dicembre 2004

(cfr. inc. 38.2006.66 doc. 28).

Giova

pure ricordare che questa Corte, con giudizio del 6 aprile 2006, ha annullato

la sospensione inflitta all’assicurato per avere interrotto, il 23 marzo 2005,

il programma di occupazione assegnatogli dal 14 marzo al 13 settembre 2005, poiché,

sulla base della documentazione medica, appena sopra menzionata, andava

concluso che l’insorgente era impossibilitato, per motivi di salute, a

terminare il programma occupazionale e ciò malgrado il certificato del Dr. med.

__________ attestante una piena capacità lavorativa dal 20 aprile 2005 (cfr.

inc. 38.2005.98).

Questa

sentenza è peraltro passata in giudicato incontestata.

Per quanto attiene

all’arco di tempo 14 settembre-31 dicembre 2005, va sottolineato che il Dr. med. __________, nel rapporto del 13 marzo 2006, è giunto

alla conclusione che l’assicurato, vista la situazione psichiatrica, era

inabile al lavoro per ogni tipo di professione dal mese di marzo 2005 alla fine

del 2005, fondandosi, non solo sui certificati dei medici della Clinica__________,

bensì anche sulle informazioni rilasciategli dal Dr. med. __________,

contattato telefonicamente (cfr. inc. 38.2006.66 doc. 27).

Dal

citato referto si evince, in particolare, che il Dr. med. __________ ha

affermato, da un lato, di seguire da diverso tempo l’insorgente, dall’altro,

che a partire da inizio 2005, in seguito anche a problemi familiari o

sentimentali, vi è stato un chiaro peggioramento dell’equilibrio psichico del

ricorrente fino al ricovero coatto presso la __________ e la prolungata degenza

e che l’inabilità lavorativa era dettata essenzialmente dalla problematica

psichiatrica (cfr. inc. 38.2006.66 doc. 27).

Inoltre i

medici dell’__________, il 31 marzo 2006, allorché hanno ribadito che

l’assicurato è stato inabile al 100% dal 16 luglio al 19 agosto 2005 durante la

degenza presso la __________, si sono limitati a indicare che “è di nuovo

completamente abile al lavoro secondo la valutazione dei successivi curanti”

(cfr. inc. 38.2006.66 doc. 28)

In simili

condizioni, dopo attento esame dell’intera documentazione medica agli atti, non

potendo fare capo a ulteriori informazioni mediche da parte né del Dr. med. __________,

né del __________ a causa della violazione del dovere di collaborare

dell’assicurato, occorre concludere che per i periodi dal 1° gennaio al

13 marzo 2005 e dal 14 settembre al 31 dicembre 2005 non può essere stabilito,

perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante

(cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA U

162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99

del 28 novembre 2000; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113

V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,

"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische

Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), che il ricorrente fosse almeno parzialmente abile al lavoro

(cfr. art. 28 cpv. 4 LADI; consid. 2.5.).

Al riguardo cfr. STF I

906/05 del 23 gennaio 2007, citata al consid. 2.6., nonché STF U 316/06 del 6

luglio 2007.

A tale proposito va

d’altronde rilevato che il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente

possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (cfr. STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P

36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Riguardo all’obiezione

sollevata dall’assicurato secondo cui egli ha regolarmente effettuato ricerche

di lavoro (cfr. doc. V), va ribadito quanto già evidenziato nella sentenza

38.2006.66 del 21 maggio 2007 consid. 2.12., e meglio che la

prova degli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione è rilevante

per la valutazione dell’aspetto soggettivo dell’idoneità al collocamento di un

assicurato, ossia per verificare se lo stesso, oltre a essere in grado, dal

profilo dell’abilità lavorativa, di esercitare un impiego, è anche disposto a

cercare e accettare un’occupazione (al riguardo cfr. fra le tante: STF del 3

gennaio 2007 nella causa T., C 126/06).

L’art. 28

LADI, come esposto in precedenza, deroga a uno dei principi fondamentali

dell'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le

relative prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è

idoneo al collocamento.

Un

assicurato, successivamente al lasso di tempo di 30 giorni in cui ha diritto

all’indennità giornaliera intera, non ha più diritto a prestazioni a meno che

sia abile al lavoro almeno al 50% (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI).

In queste

circostanze, il diritto all’indennità di disoccupazione è escluso a causa

dell’inidoneità al collocamento oggettiva.

L’idoneità

al collocamento soggettiva va esaminata unicamente se l’idoneità oggettiva è

adempiuta.

Pertanto

le ricerche di impiego intraprese dall’assicurato sono, in casu, irrilevanti.

2.14. L’insorgente ha fatto valere

che il proprio consulente del personale durante gli appuntamenti non gli

avrebbe mai detto che era inabile al lavoro (cfr. doc. V).

Al riguardo questa Corte

rileva, in primo luogo e soprattutto, che non è competenza dei collocatori

attivi presso gli URC valutare lo stato di salute e la relativa capacità al

lavoro di un assicurato, bensì dei medici (cfr. art. 28 cpv. 5 LADI).

In secondo

luogo, che in ogni caso nella presente fattispecie è esclusa una violazione

dell’art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA, relativo all’informazione e consulenza da parte

dell’amministrazione, secondo cui, da un lato, gli assicuratori e gli organi

esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro

competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e

obblighi (cvp. 1). Dall’altro, ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2).

Infatti

nel caso in esame non si trattava di fornire all’assicurato delucidazioni in

merito a diritti o doveri o avvertimenti circa situazioni pregiudizievoli per

lo stesso, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, che

potevano essere oggetto di modifiche.

L’abilità

lavorativa riguarda un aspetto oggettivo dell’assicurato legato alle proprie

condizioni di salute. Essa esiste, perlomeno in misura parziale, o non esiste. La

capacità al lavoro non può essere mutata a seconda delle conseguenze

prospettate.

2.15. Alla luce di

tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su

opposizione del 24 novembre 2008 impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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