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Decisione

38.2008.70

Negato assunzione del corso di collaboratrice sanitaria. Vista la situazione del mercato del lavoro in questo settore (grande n. di persone che hanno seguito questo corso in AD) e ritenuto che l'ass.

23 febbraio 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre

D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea

e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a

un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui

agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è

deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

2.5. A

titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle

prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;

e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche

soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una

formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,

dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto

conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF

111 V 274-275).

Un

criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF

C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che

anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o

riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno

(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 320-321 n°467).

In una

sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87

seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso

può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di

reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

"

In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass

nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,

Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne

anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986

Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In una

sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il

giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale

massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In

un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva

preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva

seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che

permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti

dall'assicurazione contro la disoccupazione:

"

(…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind

Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung

nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in

gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen

eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende

Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche

dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt

anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche

Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem

Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein

und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch

jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche

Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V

398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261

mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche

Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die

Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder

wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den

gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre

(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch

absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht

arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,

indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen

lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella

causa K., C 29/03)

2.6. La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono

inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a

LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo,

op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella

Considerandi

causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già

citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima

Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C

29/03, consid. 4.1)

B. Rubin (in

"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:

"

L'aptitude au placement dont il est question à

l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.

En vérité, l'amélioration de l'aptitude au

placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les

conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas

particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI

se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a

donc un sens différent.

L'amélioration de l'aptitude au placement doit

pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de

connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan

objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de

l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré

doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure

concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement

développée."

2.7

Il 20 marzo 2006 la Sezione del Lavoro ha emanato una

Direttiva n. 244 del seguente tenore:

"

__________:

corso di "Collaboratrice sanitaria CRS"

Descrizione e Procedura

Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto

non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la

professione richiede requisiti particolari.

D e s c

r i z i o n e

Premessa Il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" permette di

acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di

persone anziane, malate e/o disabili.

Da

gennaio 2004 il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" é così

strutturato:

− modulo

di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);

− modulo di approfondimento

di 48 ore (8 giorni di 6 ore).

Fra i due moduli, si

terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato

dalla CRS - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo con il

partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.

L'attestato di

"Collaboratrice sanitaria CRS" é rilasciato unicamente a coloro che

svolgono la formazione completa e che raggiungono gli obiettivi della parte

teorica e di quella pratica del corso.

Pubblico mirato / Per essere ammessi al corso i candidati

devono

requisiti adempiere le seguenti condizioni:

Ø avere

compiuto 18 anni;

Ø partecipare a una seduta informativa

collettiva e a un colloquio individuale;

Ø avere motivazione e interesse per

un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di

cure;

Ø avere

interesse per il lavoro in équipe;

Ø sapersi esprimere (orale e scritto)

nella lingua italiana;

Ø essere in buona salute fisica e

psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico

di fiducia;

Ø essere interessati alla verifica delle

attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura

a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare e case per anziani.

Possibilità di Il corso "Collaboratrice

sanitaria CRS" non

collocamento

permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.

In generale le possibilità di

collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza

e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte

e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.

Attualmente le case per anziani

assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di

cura.

Dal 1° luglio 2005, la Conferenza

cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e Santésuisse

hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico

dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere

almeno il diploma quale collaboratore sanitario CRS 120 ore (non è più

sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).

Per ottenere il riconoscimento

degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla

convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.

Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere

corso concesso solo se per l'assicurato:

• esiste un concreto

miglioramento delle possibilità di collocamento o

• si prevede un percorso

formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice

sanitaria CRS" costituisce un'introduzione e una valutazione delle

attitudini per il collocamento nel settore.

Valore Sdl Il

valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione

approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e

delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della

misura in funzione del collocamento.

P r o c e d u r a

Iscrizione al corso Il

consulente URC consegna all'assicurato:

la documentazione relativa al corso (percorso nel vostro server: SPEL/UL/URC/CMA/Sociosanitario/Collaboratrice

sanitaria CRS)

l "Formulario d'iscrizione Collaboratrice sanitaria CRS" (vedi

percorso sopraccitato), che l'assicurato deve compilare e trasmettere a __________,

Settore Corsi, __________, __________;

Il formulario "02821 Richiesta corso individuale" (si trova nel PC

download nella cartella "02 Persone in cerca d'impiego").

La CRS convocherà

l'assicurato ad un colloquio individuale e, se dovesse avere i requisiti, lo

inserirà nel prossimo corso a disposizione. In seguito la CRS compilerà il

formulario "02821 Richiesta corso individuale" e lo farà pervenire al

consulente URC per il tramite dell'assicurato affinché abbia inizio la valutazione

della richiesta secondo le attuali disposizioni in ambito di corsi individuali.

"Attestato/fattura La CRS compila e trasmette alla cassa

dell'organizzatore disoccupazione il formulario "Attestato/fattura

di corso" dell'organizzatore di corso". Questo avviene anche nel periodo

fra il modulo base e quello di approfondimento quando non vi sarà nessuna

giornata di corso.

Decisione di stage Dopo l'emissione della decisione per il

corso "Collaboratrice sanitaria CRS", il consulente URC riceve via mail dall'UMA il numero di profilo

affinché possa emettere la decisione di stage. Il periodo e il luogo di stage

verranno comunicati al consulente URC direttamente dalla__________.

Si

precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico dell'Assicurazione

contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene svolto lo stage."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa H,

C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella

misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni

legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131

V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c,

pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86

consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.

5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 38.2007.75 del 13 febbraio 2008 il TCA ha stabilito che la direttiva

appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di

"Collaboratrice sanitaria__________" deve essere autorizzato con

prudenza ed in particolare soltanto se esiste un concreto miglioramento dalle

possibilità di collocamento, è conforme alla legge ed ha sottolineato quanto

segue:

"

Un concreto miglioramento delle possibilità di

collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie

al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli garantisca

un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre l'onere a

carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che

ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare

invece eccessiva.

Questa soluzione si giustifica tanto più in un

settore come quello delle ausiliarie di cura dove sono spesso i datori di

lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag.

2).

Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di

ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale

(cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI)."

2.8

Nella

presente fattispecie secondo l'amministrazione il corso in questione non migliorerebbe

l'idoneità al collocamento dell'assicurata visto in particolare il gran numero

di persone in disoccupazione che hanno seguito quella formazione (19 presso

l'URC di __________ e 53 in tutti gli altri URC del Cantone).

Questa

conclusione sarebbe pure confermata dal fatto che la Clinica di riabilitazione

di __________, rispondendo ad una candidatura spontanea dell'assicurata, ha

affermato che l'organigramma della Clinica prevede unicamente posti per

assistenti di cura diplomati e infermieri diplomati (cfr. Doc. 13).

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA, richiamato quanto esposto ai consid. 2.6. e 2.7, non

può che confermare l'operato dell'amministrazione.

Vista la

situazione del mercato del lavoro nello specifico settore, richiamata la

direttiva che permette di autorizzate questo provvedimento inerente al mercato

del lavoro e considerato che l'assicurata non ha dimostrato di avere già

reperito un impiego che le permetterebbe se non di porre fine alla

disoccupazione, almeno di esercitare un numero significativo di ore (tanto più

che l'assicurata è iscritta al collocamento alla ricerca di un impiego a tempi

pieno, il corso in questione non migliora l'idoneità al collocamento nella

misura richiesta dalla giurisprudenza federale.

La

decisione su opposizione del 7 novembre 2008 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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