38.2008.71
Negato ILR a una carrozzeria. Concorrenza accresciuta,dovuta segnatam.al fatto che le compagnie assicur.privilegiano grosse carrozzerie,rientra nel norm.rischio aziend. Tale soluz.si giustifica tanto
18 marzo 2009Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2008.71
Data decisione, Autorità:
18.03.2009, TCA
Titolo:
Negato ILR a una carrozzeria. Concorrenza accresciuta,dovuta segnatam.al fatto che le compagnie assicur.privilegiano grosse carrozzerie,rientra nel norm.rischio aziend. Tale soluz.si giustifica tanto più se si considera che la ditta negli ultimi anni ha beneficiato di ILR invocando i medesimi motivi
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 32 LADI
art. 32 cpv. 1 LADI
art. 33 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.71
DC/sc
Lugano
18 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
novembre 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 4
novembre 2008 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha negato alla RI 1 il
diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1°
novembre 2008 al 30 aprile 2009, argomentando:
"
(...)
In occasione dei preannunci di lavoro ridotto per
Fatti
i seguenti periodi:
01.11.2004 - 31.01.2005
01.02.2006 - 30.04.2005
01.05.2005 - 31.08.2005
01.10.2005 - 31.12.2005
01.11.2006 - 30.04.2007
01.09.2007 - 29.02.2008
01.04.2008 - 30.09.2008
Avete sempre indicato la stessa motivazione a
sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto "mancanza nella sicurezza
del posto di lavoro - compagnie d'assicurazione che non aiutano le piccole
carrozzerie".
Visto quanto precede, considerato che in questo
lungo periodo la perdita di lavoro si è ripetuta per i medesimi motivi, la
stessa non presenta un carattere eccezionale e straordinario." (Doc. A3)
1.2. Contro la
decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha rilevato:
"
(...)
- la nostra ditta è una piccola impresa composta da un battilamiera
(già in età AVS e quindi non più al beneficio del lavoro ridotto) e da un
verniciatore. E' più che evidente che si tratta di un personale minimo
indispensabile per il funzionamento di una carrozzeria; una riduzione del
personale non può quindi essere presa in considerazione.
- il lavoro presso la nostra carrozzeria è
sottoposto a variazioni imprevedibili; il solo fatto di un ennesimo annuncio di
un crollo borsistico con eventuali tagli di posto di lavoro fa sì che le
riparazioni diminuiscano in modo sensibile; le previsioni di normali vendite
nel corso di periodi particolari - vedi Natale - oppure le indicazioni di
agenzie di viaggio che confermano il buon andamento delle riservazioni per fine
anno, provocano una nuova richiesta di preventivi per le riparazioni di veicoli
rimasti finora accidentati.
- il lavoro ridotto ci è stato rifiutato
in quanto "si constata che in data 18 ottobre 2008 la ditta opponente
ha essenzialmente addotto gli stessi motivi già indicati in occasioni dei
precedenti preannunci di lavoro ridotto, ... ...
... ... ..."
Occorre tenere in
considerazione che trattandosi di una ditta piccola non è affatto tanto
semplice prevedere nel tempo e nella quantità quanto sarà il lavoro e questo
contrariamente a quanto asserito dall'Ufficio giuridico della Sezione del
Lavoro di Bellinzona in data 26.11.2008 che al punto 3) afferma: "La
concreta perdita di lavoro non può dunque dirsi imprevedibile ed eccezionale,
oltretutto se si tiene conto del fatto che periodicamente la ditta ha già
annunciato periodi di lavoro ridotto e ottenuto le relative indennità".
Il fatto che la ditta abbia ottenuto le relative indennità non deve
assolutamente precludere la richiesta di un nuovo periodo di indennità.
Il rifiuto alla
richiesta di indennità per lavoro ridotto causerebbe la chiusura della ditta
con conseguente perdita di due posti di lavoro. Alla luce di quanto sta
succedendo nel nostro paese e oltre frontiera, riteniamo che la nostra
richiesta debba essere tenuta in considerazione ancor più di quanto non lo sia
stata finora." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 16 giugno 2009 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico propone di
respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
Nel caso in esame, si constata che in data 18
ottobre 2008 la ricorrente ha essenzialmente addotto gli stessi motivi già
indicati in occasione dei precedenti preannunci di lavoro ridotto, ossia, in
sostanza, l'insicurezza riguardo al mantenimento del posto di lavoro e
l'atteggiamento delle compagnie d'assicurazione (doc. 8, 11, 13, 15, 17 e 19).
Ora, alla luce della citata giurisprudenza, questa ripetitività va ricondotta
al rischio aziendale del datore di lavoro. La concreta perdita di lavoro non
può dunque dirsi imprevedibile ed eccezionale, oltretutto se si tiene conto del
fatto che - come già detto - periodicamente la ditta ha già annunciato periodi di lavoro ridotto e ottenuto
le relative indennità." (Doc. III)
1.4. Su richiesta
del TCA il 12 marzo 2009 l'amministrazione ha fatto pervenire la documentazione
relativa alla richiesta di lavoro ridotto della RI 1 per il periodo dal
1° aprile
al 30 settembre 2008 (cfr. Doc. V + 1-6).
Questa
documentazione è stata trasmessa per conoscenza alla ricorrente (cfr. Doc. VI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti
del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata
un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il
Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.4. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del
2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15
marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA
1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),
pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro
rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato
il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato
che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella
causa L.C. SA, C 264/03)
In una
sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha
stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale
rischio aziendale ed ha rilevato:
"
(...)
2.3 Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall
eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko
qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen
Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht
offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E.
1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen,
zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit
(Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung
mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das
vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu
erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko
wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene
Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214:
Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und
eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle
sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein
Bundesrecht verletzt. (...)"
In una
decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha
stabilito che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata
da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della
sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali
che una clinica privata deve assumersi.
In quella
sentenza l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
"
b) Les premiers juges ont examiné la question du
risque normal
d'exploitation à la lumière des statistiques
publiées par le service de la santé publique. Ils ont ainsi retenu que le
nombre des «journées malades» dans les hôpitaux de soins aigus a tendance à
diminuer depuis plusieurs années, celles-ci étant passées de 374 700 à 296 000
unités entre les années 1988 et 1996. Par ailleurs, cette tendance à la baisse
touche également la durée moyenne des séjours dans cette catégorie
d'établissements, laquelle a diminué de 11,2 à 8,29 jours durant la même
période.
La commission de recours a considéré qu'il s'agit là
d'une tendance générale dans le secteur hospitalier qui résulte de plusieurs
facteurs. Elle a ainsi retenti que l'évolution des techniques chirurgicales
engendre un développement de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation
de jour. Par ailleurs, la commission a mis en évidence d'une part
l'amélioration de l'état de santé général de la population, étroitement liée
aux progrès accomplis en matière de prévention des maladies, et d'autre part la
politique de maîtrise des coûts de la santé
voulue par l'Etat. Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement
les hospitalisations en division privée ou semi-privée, les premiers juges ont
considéré que l'augmentation des primes d'assurance-maladie a certainement joué
un rôle non négligeable en incitant les assurés à privilégier l'hospitalisation
en division commune.
Cela exposé, la juridiction cantonale de recours en
a conclu que l'employeur aurait pu anticiper la dégradation de la situation en
prenant en temps voulu les mesures de restructuration adéquates, si bien que
le recours de l'autorité fédérale de surveillance devait être admis pour ce
motif déjà (art. 33 al. 1 let. a LACI).
3. -La recourante reconnaît que le nombre de nuitées
à la clinique a diminué au cours de l'année 1997, aussi bien en chambres
privées qu'en division commune. Elle admet ainsi expressément que sa décision
de fermer un étage complet de soins, entraînant une réduction de 25 lits en
1997, était directement liée à la baisse de fréquentation de l'établissement et
que cette mesure de restructuration allait conduire au licenciement de neuf
collaborateurs.
Quant au caractère prévisible de la diminution des
nuitées, la recourante rappelle qu'elle est un institut privé. En conséquence,
soutient-elle, on ne saurait, d'un point de vue strictement économique,
comparer sa situation à celle d'un hôpital cantonal subventionné, si bien que
les conclusions auxquelles les premiers juges sont parvenus à la lecture du
concept hospitalier sont erronées.
Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en
détail les motifs pour lesquels les statistiques retenues par les premiers
juges ne s'appliquent pas à son cas. Or, elle se borne à alléguer que sa
situation est différente de celle des établissements hospitaliers publics,
alors qu'on aurait pu attendre d'elle-en vertu de son devoir de collaborer à
l'instruction de sa cause (ATF 122 V 158 consid. la et les références) - qu'elle produise (ou offre de produire) toutes
les données (statistiques, en particulier) susceptibles d'appuyer ses
conclusions.
En l'espèce, on voit mal en quoi les pertes de
travail qui ont touché la recourante présenteraient un caractère exceptionnel
ou extraordinaire, au sens où la jurisprudence l'entend, de nature à ouvrir
droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet,
comme les premiers juges l'ont considéré à juste
titre, la diminution des nuitées dans le secteur hospitalier a été observée de
longue date et constitue une tendance générale dans le secteur de la santé (cf.
consid. 2b ci-dessus), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il s'agit
donc ici manifestement de circonstances inhérentes aux risques normaux
d'exploitation assumés par une entreprise telle que celle de la recourante (
ans le même sens, voir DTA 1996/1997 n° 11 p. 58 consid. 2b)." (DLA
1999 pag. 206-207)
Nel caso
di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha stabilito che
motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di
sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento
dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:
"
(…)
Alla luce della crescente situazione
concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica,
dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati
è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle
avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore
di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima,
non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura
attuale, non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta
interessata, ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento
dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante
una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende
strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"
(cfr. STFA C 115/99 del 30 agosto 1999, consid.
2)
In una
sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004 il TFA ha confermato la decisione con la
quale è stato negato il diritto all'indennità per lavoro ridotto ad una ditta,
attiva nel settore delle pulizie, che aveva subito una perdita di lavoro in
seguito all'introduzione del lavoro ridotto da parte della ditta A.________ SA, sua principale mandante e attiva nella vendita,
l'installazione e la manutenzione di tutti gli apparecchi, macchine ed
equipaggiamenti, in particolare delle macchine utensili d'elettroerosione.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha sottolineato quanto segue:
"
Controversa è pertanto la questione se le
riduzioni di lavoro di un committente, attivo a livello internazionale nel
settore delle vendite, possano essere considerate come facenti parte del
rischio aziendale normale di un'impresa di pulizia.
Al riguardo va rilevato che da un lato vero è,
come afferma la ricorrente, che difficilmente una ditta attiva nel settore
delle pulizie nel Cantone Ticino può essere ritenuta a conoscenza della
situazione del mercato in cui opera la propria mandante, attiva in un settore
del tutto differente e per di più a livello internazionale, e quindi prevederne
l'evoluzione e prendere i relativi provvedimenti (si veda in particolare la
giurisprudenza sviluppata per quanto riguarda il settore edilizio, in cui era
notoria negli anni novanta la difficoltà nel ramo di attività stesso; in tal
caso la crisi riguardava tuttavia direttamente quel campo: DLA 1999 no. 10 pag.
52 consid. 4b, 1998 no. 50 pag. 292 consid. 2).
D'altro lato è pur vero che ancora quando era
attiva quale R.________ SA, e meglio nel 2001, la società aveva subito dei
grossi disagi in seguito alla riduzione del lavoro da parte della ditta
A.________ SA ed inoltre la situazione non era migliorata nell'anno successivo.
In tali condizioni ci si può pertanto chiedere se la perdita di lavoro
annunciata nel 2003 non fosse in realtà prevedibile. Non va poi dimenticato che
il fatto di operare per la maggior parte a favore di un solo committente
senz'altro accresce il rischio di perdita."
In una
sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad
indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la
concorrenza accresciuta, argomentando:
"
Nella presente fattispecie, la X ha motivato
l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha
subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe
curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi
bilaterali.
Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi
di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).
Secondo il TCA questo motivazione non è tale da
permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto.
Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio
normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).
D'altra parte, secondo quanto affermato dallo
stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte
attive nel settore della fisioterapia.
In tale contesto va ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è
una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag.
204, DLA 2003 pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene
che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze
rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25
luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art.
33 cpv. 1 lett. b LADI."
2.5. Riguardo al
presupposto dell'inevitabilità della perdita di lavoro ai sensi dell'art. 32
cpv. 1 lett. a LADI, chiamato a statuire nel caso di assenza del datore di
lavoro per malattia, in una decisione pubblicata in DLA 1990 pag. 135, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
Si può prescindere dal sapere quando il datore di
lavoro abbia potuto riprendere quantomeno l'attività direttiva dell'azienda, in
particolare se esso sia stato sostituito: in effetti il periodo di 5 mesi
intercorso dal ricovero all'annuncio era tale comunque da permettere al datore
di lavoro di evitare, mediante provvedimenti adeguati, la perdita di
lavoro.(…)." (cfr. DLA 1990 pag. 138)
In
un'altra decisione del 5 dicembre 1995 nella causa M., C 61/94, l'Alta Corte
ha, in particolare, osservato che:
"
(…)
Orbene, pure nella presente evenienza, come è
stato giudicato a proposito della malattia nella giurisprudenza citata, può
essere lasciato irrisolto il tema di sapere se la morte del datore di lavoro
configuri un danno che rende la perdita di lavoro computabile. Si deve infatti
ritenere che, come nel caso di malattia, un prolungato periodo intercorso dal
decesso del titolare della ditta sia sufficiente per permettere alla stessa di
far fronte alla situazione. Al riguardo non possono essere condivisi gli
argomenti della ricorrente, per la quale la situazione sarebbe diversa a
seconda che ci si trovi di fronte a un caso di malattia o di decesso. Questo
tantomeno quando, come in concreto, la ditta è ripresa da un famigliare, in
particolare un figlio, il quale certamente è bene a conoscenza delle modalità
di conduzione della medesima.
c) La ditta ricorrente è stata posta al
beneficio di indennità per lavoro ridotto dal 15 febbraio al 15 agosto 1993,
vale a dire un periodo di 6 mesi. Considerato quanto esposto in precedenza,
bisogna ammettere, ricordato poi che il decesso era avvenuto 3 mesi prima
dell'inizio del diritto, che tale periodo di complessivi 9 mesi era, anche
nell'ipotesi di decesso, senza dubbio sufficientemente lungo per permettere al
nuovo datore di lavoro di evitare nell'avvenire, mediante adeguati
provvedimenti, la perdita di lavoro. (…)."
(cfr. STFA nella causa M., C 61/94, consid. 3)
In una
sentenza C 218/02 del 22 novembre 2002 il TFA ha stabilito, da una parte, che
la perdita di lavoro dei dipendenti di un esercizio pubblico adibiti al
servizio non era computabile, visto che la diminuzione dei clienti era
prevedibile a seguito dell’annuncio avvenuto diversi mesi prima di notevoli
lavori implicanti la chiusura del traffico. Non assumendo nuovo personale per
una data posteriore alla fine dei lavori, bensì durante i lavori, è stato
omesso di prendere delle misure appropriate in vista di diminuire la perdita di
lavoro prevedibile. Dall’altra, che l’attività del nuovo personale non incideva
sul lavoro dei dipendenti non addetti al servizio. Per questi lavoratori,
quindi, il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto perché la perdita di
lavoro era evitabile non risultava fondato. Il ricorso dell’esercizio pubblico
è stato parzialmente accolto, in quanto la documentazione agli atti non
permetteva di decidere sul diritto alle indennità dei differenti impiegati
dell’insorgente.
A
proposito del presupposto dell’inevitabilità della perdita di lavoro, l’Alta
Corte ha in generale precisato:
"
(…)
Le refus de l'indemnité en raison du caractère
évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment
concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre,
violant ainsi son obligation de diminuer le dommage; la réduction de l'horaire
de travail n'est cependant pas évitable, par le simple fait que l'employeur
aurait pu l'empêcher en congédiant les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a). La
perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle touche des
personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au
service d'une organisation de travail temporaire (art. 33 al. 1 let. e LACI).” (C
218/02 del 22 novembre 2002 consid. 2)
Chiamata
a statuire nel caso di una ditta attiva nel campo della tecnologia informatica,
in una decisione non pubblicata del 2 giugno 2003 nella causa A. AG, C 201/01,
la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:
"
(…)
4.2 Die Vermeidbarkeit des geltend gemachten
Arbeitsausfalls wäre dann zu bejahen, wenn die Beschwerdeführerin im
massgeblichen Zeitpunkt der Absehbarkeit des Auftragsrückgangs keine
korrigierenden Massnahmen getroffen hätte. Hingegen ist die Vermeidbarkeit zu
verneinen, falls die Sachdarstellung der Beschwerdeführerin zutrifft, dass sie
von dem Zeitpunkt an die erforderlichen Massnahmen ergriff, in dem sich auf
Grund der Kundenerhebungen ein Rückgang abzeichnete, der über das normale
Betriebsrisiko bzw. die Branchenüblichkeit hinaus ging (vgl. Erw. 6).
(…)
6. Generell ist festzustellen, dass laut den
Geschäftsberichten der Firma A. AG der Jahre 1999 und 2000 nach einer
Umsatzsteigerung im Systemgeschäft im Jahr 1999 in der ersten Jahreshälfte 2000
ein im Vergleich zur Vorjahresperiode massiv rückläufiger Umsatz zu verzeichnen
war. Der massive Rückgang der ersten Jahreshälfte 2000 ging bei der
Beschwerdeführerin insgesamt über ein normales Betriebsrisiko bzw. über die
Branchenüblichkeit hinaus. Hinsichtlich der Frage der Branchen- und
Betriebsüblichkeit des Arbeitsausfalls wird allerdings noch näher einzugrenzen
sein, wie weit er auf die verzögerte Einführung des Betriebssystems Windows
2000 und den Jahrtausendwechsel zurückzuführen war. Soweit er sich aus der
verzögerten Einführung des Betriebssystems Windows 2000 herleitete, ist er, da
branchenüblich, nicht anrechenbar (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG). Insoweit dafür
der Jahrtausendwechsel verantwortlich war (Vorziehen von Informatikprojekten
auf das Jahr 1999 und dadurch bewirkte Zurückhaltung der Kundschaft im Jahr
2000), gehört dies zum normalen, da kalkulierbaren Betriebsrisiko (Art. 33 Abs.
1 lit. a AVIG, BGE 119 V 498 Erw. 3). Ob es im ersten Semester 2000 weitere
negative Einflüsse auf den Geschäftsgang gab, und wie weit diese über die
Branchenüblichkeit und das normale Betriebsrisiko hinaus gingen, wird die
Vorinstanz im Rahmen der erforderlichen Abklärungen festzustellen haben und bei
ihrem Neuentscheid berücksichtigen. (…)."
(cfr. STFA C 201/01 del 2 giugno 2003)
2.6. A proposito
del riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto durante un
periodo prolungato la giurisprudenza ha stabilito che il fatto che in passato
sia stato introdotto lavoro ridotto ripetutamente non significa inoltre che la
nuova perdita non debba essere considerata passeggera e che con la diminuzione
del lavoro non potranno essere conservati i posti di lavoro (STFA C 264/03 del
Considerandi
2.
dicembre 2004; DTF 111 V 384 consid. 2b).
In una
sentenza C 279/05 del 2 novembre 2006, l'Alta Corte pronunciandosi sul caso di
una ditta attiva nel settore della metallurgica, che fornisce soprattutto due
grandi aziende; ha comunque fornito al riguardo le seguenti considerazioni:
"
Es ist dem Beschwerdeführer zwar beizustimmen,
dass allein die Ausschöpfung des gesetzlichen Anspruchs auf
Kurzarbeitsentschädigung - Anspruch besteht höchstens für zwölf
Abrechnungsperioden innerhalb von zwei Jahren gemäss Art. 35 Abs. 1 AVIG - noch
nicht gegen den vorübergehenden Charakter des Arbeitsausfalls spricht.
Allerdings ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der Betrieb von Dezember
2003.
bis Februar 2005 - ausgenommen Oktober 2004 - für jede Abrechnungsperiode
Kurzarbeit angemeldet hat. Während der laufenden Rahmenfrist (1. April 2004 bis
31.
März 2006 ) registrierte der Betrieb somit zwar bis Februar 2005 lediglich
während zehn Abrechnungsperioden Kurzarbeit. Insgesamt war die Einzelfirma aber
im Zeitpunkt des 7. März 2005 (Voranmeldung für die Dauer vom 18. März bis 17.
Juni 2005), abgesehen vom Monat Oktober 2004, ununterbrochen während 14 Monaten
auf Kurzarbeitsentschädigung angewiesen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der
Betrieb zwar Aufträge für verschiedene Kunden ausführt, der Umsatz aber seit
Jahren zu über 90 % aus den Zulieferungen an lediglich zwei Unternehmen stammt.
Die Problematik der ungenügenden Auftragslage akzentuierte sich nach den
Angaben in den Voranmeldungen für Kurzarbeit offenbar auf Grund der Tatsache,
dass die mit den Auftraggebern vereinbarten Lieferfristen im Laufe der Zeit immer
kürzer wurden (Beilagen zu den Voranmeldungen vom 15. März 2002, 20. November
2003, 2. März 2004, 16. Juni 2004, 2. September 2004, 24. November 2004 und 7.
März 2005), so dass die Einzelfirma seit einigen Jahren nicht mehr in der Lage
ist, Prognosen hinsichtlich der künftigen Auslastung abzugeben. Es fanden
Bemühungen statt, den Kundenkreis auszubauen und das Angebot zu erweitern. Eine
eigentliche Anpassung des Betriebes an die veränderten Rahmenbedingungen wurde
aber nicht vorgenommen. Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG setzt für die
Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls unter anderem "wirtschaftliche
Gründe" voraus. Dieser Begriff wird, wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Verweis auf das Urteil X. AG vom 11. Juni
2001, C 247/99, zu Recht vorgebracht wird, in der Praxis weit ausgelegt (Erw. 1
hiervor) und umfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe. Wie
dem soeben zitierten Urteil ebenfalls zu entnehmen ist, kann strukturellen
Mängeln im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung jedoch nicht jede Bedeutung
abgesprochen werden. Dem stünden nicht nur die Erfordernisse der
vorübergehenden Dauer (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) und der Unvermeidbarkeit des
Arbeitsausfalles (Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG), sondern auch die Be-grenzung der
Anspruchsdauer (Art. 35 AVIG) entgegen. Vorliegend kann mit Blick auf die
gesamten Umstände - insbesondere der (mit Ausnahme von Oktober 2004)
ununterbrochenen Anmeldung von Kurzarbeit über eine Dauer von 14 Monaten wegen
und auf Grund der Tatsache, dass die gebotene Reform des Betriebes bisher nicht
durchgeführt worden ist - von einem bloss vorübergehenden Arbeitsausfall nicht
Dispositivo
ausgegangen werden, wie Verwaltung und Vorinstanz richtig erkannt haben. Zudem
ist fraglich, ob der Arbeitsausfall vom 18. März bis 17. Juni 2005 als
unvermeidbar qualifiziert werden kann, da sich der Betrieb bereits seit März
2002 mit der Forderung der Auftraggeber nach kürzeren Lieferfristen
konfrontiert sieht. Selbst wenn deshalb mit dem Beschwerdeführer angenommen
wird, dass strukturelle Gründe zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung geführt
haben, besteht für den vorliegend umstrittenen Zeitraum (18. März bis 17. Juni
2005) keine Entschädigungsberechtigung mehr. Ob die Behauptung zutrifft, wonach
die Auftragslage seit Juli 2005 deutlich besser sei, ist schliesslich nicht
näher zu prüfen, da die Verhältnisse gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG
prospektiv zu beurteilen sind."
2.7. Nella
presente fattispecie la RI 1 il 17 ottobre 2008 ha così motivato l'introduzione
del lavoro ridotto nel periodo dal 1° novembre 2008 al 30 aprile 2009:
" Mancanza
nella sicurezza del mantenimento del posto di lavoro. Questa situazione non
invoglia i proprietari di veicoli a provvedere alla loro riparazione se non si
tratta di danni veramente importanti e per cui non si può fare a meno di
intervenire. Le compagnie d'assicurazione non aiutano certo le piccole
carrozzerie come la nostra ma privilegiano le grosse carrozzerie offrendo dei
lavori a costi più bassi ma anche a scapito della buona qualità del lavoro
effettuato." (Doc. 6, punto 11)
Ora, come visto (cfr.
consid. 2.3), una situazione di concorrenza accresciuta, dovuta in particolare
al fatto che le compagnie di assicurazione privilegiano le grosse carrozzerie,
secondo la giurisprudenza federale, costituisce una circostanza che rientra nel
normale rischio aziendale del datore di lavoro.
La decisione su
opposizione impugnata deve di conseguenza essere confermata.
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che la ricorrente negli ultimi anni ha più
volte beneficiato di indennità per lavoro ridotto, dopo avere sempre invocato i
medesimi motivi (ad esempio cfr. Doc. 7: dal 1.9.2007 al 29.2.2008; Doc. 10:
dal 1.11.2006 al 30.4.2007).
La stessa motivazione
figura peraltro nella domanda di lavoro ridotto del 14 marzo 208 per il periodo
dal 1° aprile al 30 settembre 2008 (cfr. Doc. V/2) non accolta dalla Sezione
del lavoro Ufficio giuridico in quanto la ditta aveva beneficiato di indennità
per lavoro ridotto durante più di dodici periodi di conteggio (cfr. Doc. V/1).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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