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Decisione

38.2008.71

Negato ILR a una carrozzeria. Concorrenza accresciuta,dovuta segnatam.al fatto che le compagnie assicur.privilegiano grosse carrozzerie,rientra nel norm.rischio aziend. Tale soluz.si giustifica tanto

18 marzo 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti periodi:

01.11.2004 - 31.01.2005

01.02.2006 - 30.04.2005

01.05.2005 - 31.08.2005

01.10.2005 - 31.12.2005

01.11.2006 - 30.04.2007

01.09.2007 - 29.02.2008

01.04.2008 - 30.09.2008

Avete sempre indicato la stessa motivazione a

sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto "mancanza nella sicurezza

del posto di lavoro - compagnie d'assicurazione che non aiutano le piccole

carrozzerie".

Visto quanto precede, considerato che in questo

lungo periodo la perdita di lavoro si è ripetuta per i medesimi motivi, la

stessa non presenta un carattere eccezionale e straordinario." (Doc. A3)

1.2. Contro la

decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale ha rilevato:

"

(...)

- la nostra ditta è una piccola impresa composta da un battilamiera

(già in età AVS e quindi non più al beneficio del lavoro ridotto) e da un

verniciatore. E' più che evidente che si tratta di un personale minimo

indispensabile per il funzionamento di una carrozzeria; una riduzione del

personale non può quindi essere presa in considerazione.

- il lavoro presso la nostra carrozzeria è

sottoposto a variazioni imprevedibili; il solo fatto di un ennesimo annuncio di

un crollo borsistico con eventuali tagli di posto di lavoro fa sì che le

riparazioni diminuiscano in modo sensibile; le previsioni di normali vendite

nel corso di periodi particolari - vedi Natale - oppure le indicazioni di

agenzie di viaggio che confermano il buon andamento delle riservazioni per fine

anno, provocano una nuova richiesta di preventivi per le riparazioni di veicoli

rimasti finora accidentati.

- il lavoro ridotto ci è stato rifiutato

in quanto "si constata che in data 18 ottobre 2008 la ditta opponente

ha essenzialmente addotto gli stessi motivi già indicati in occasioni dei

precedenti preannunci di lavoro ridotto, ... ...

... ... ..."

Occorre tenere in

considerazione che trattandosi di una ditta piccola non è affatto tanto

semplice prevedere nel tempo e nella quantità quanto sarà il lavoro e questo

contrariamente a quanto asserito dall'Ufficio giuridico della Sezione del

Lavoro di Bellinzona in data 26.11.2008 che al punto 3) afferma: "La

concreta perdita di lavoro non può dunque dirsi imprevedibile ed eccezionale,

oltretutto se si tiene conto del fatto che periodicamente la ditta ha già

annunciato periodi di lavoro ridotto e ottenuto le relative indennità".

Il fatto che la ditta abbia ottenuto le relative indennità non deve

assolutamente precludere la richiesta di un nuovo periodo di indennità.

Il rifiuto alla

richiesta di indennità per lavoro ridotto causerebbe la chiusura della ditta

con conseguente perdita di due posti di lavoro. Alla luce di quanto sta

succedendo nel nostro paese e oltre frontiera, riteniamo che la nostra

richiesta debba essere tenuta in considerazione ancor più di quanto non lo sia

stata finora." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 16 giugno 2009 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico propone di

respingere il ricorso e osserva:

"

(...)

Nel caso in esame, si constata che in data 18

ottobre 2008 la ricorrente ha essenzialmente addotto gli stessi motivi già

indicati in occasione dei precedenti preannunci di lavoro ridotto, ossia, in

sostanza, l'insicurezza riguardo al mantenimento del posto di lavoro e

l'atteggiamento delle compagnie d'assicurazione (doc. 8, 11, 13, 15, 17 e 19).

Ora, alla luce della citata giurisprudenza, questa ripetitività va ricondotta

al rischio aziendale del datore di lavoro. La concreta perdita di lavoro non

può dunque dirsi imprevedibile ed eccezionale, oltretutto se si tiene conto del

fatto che - come già detto - periodicamente la ditta ha già annunciato periodi di lavoro ridotto e ottenuto

le relative indennità." (Doc. III)

1.4. Su richiesta

del TCA il 12 marzo 2009 l'amministrazione ha fatto pervenire la documentazione

relativa alla richiesta di lavoro ridotto della RI 1 per il periodo dal

1° aprile

al 30 settembre 2008 (cfr. Doc. V + 1-6).

Questa

documentazione è stata trasmessa per conoscenza alla ricorrente (cfr. Doc. VI).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione

e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti

del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata

un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.4. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

In una

sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha

stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale

rischio aziendale ed ha rilevato:

"

(...)

2.3 Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall

eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko

qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen

Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht

offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E.

1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen,

zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit

(Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung

mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das

vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu

erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko

wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene

Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214:

Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und

eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle

sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein

Bundesrecht verletzt. (...)"

In una

decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha

stabilito che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata

da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della

sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali

che una clinica privata deve assumersi.

In quella

sentenza l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

"

b) Les premiers juges ont examiné la question du

risque normal

d'exploitation à la lumière des statistiques

publiées par le service de la santé publique. Ils ont ainsi retenu que le

nombre des «journées malades» dans les hôpitaux de soins aigus a tendance à

diminuer depuis plusieurs années, celles-ci étant passées de 374 700 à 296 000

unités entre les années 1988 et 1996. Par ailleurs, cette tendance à la baisse

touche également la durée moyenne des séjours dans cette catégorie

d'établissements, laquelle a diminué de 11,2 à 8,29 jours durant la même

période.

La commission de recours a considéré qu'il s'agit là

d'une tendance générale dans le secteur hospitalier qui résulte de plusieurs

facteurs. Elle a ainsi retenti que l'évolution des techniques chirurgicales

engendre un développement de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation

de jour. Par ailleurs, la commission a mis en évidence d'une part

l'amélioration de l'état de santé général de la population, étroitement liée

aux progrès accomplis en matière de prévention des maladies, et d'autre part la

politique de maîtrise des coûts de la santé

voulue par l'Etat. Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement

les hospitalisations en division privée ou semi-privée, les premiers juges ont

considéré que l'augmentation des primes d'assurance-maladie a certainement joué

un rôle non négligeable en incitant les assurés à privilégier l'hospitalisation

en division commune.

Cela exposé, la juridiction cantonale de recours en

a conclu que l'employeur aurait pu anticiper la dégradation de la situation en

pre­nant en temps voulu les mesures de restructuration adéquates, si bien que

le recours de l'autorité fédérale de surveillance devait être admis pour ce

motif déjà (art. 33 al. 1 let. a LACI).

3. -La recourante reconnaît que le nombre de nuitées

à la clinique a diminué au cours de l'année 1997, aussi bien en chambres

privées qu'en division commune. Elle admet ainsi expressément que sa déci­sion

de fermer un étage complet de soins, entraînant une réduction de 25 lits en

1997, était directement liée à la baisse de fréquentation de l'établissement et

que cette mesure de restructuration allait con­duire au licenciement de neuf

collaborateurs.

Quant au caractère prévisible de la diminution des

nuitées, la recou­rante rappelle qu'elle est un institut privé. En conséquence,

sou­tient-elle, on ne saurait, d'un point de vue strictement économique,

comparer sa situation à celle d'un hôpital cantonal subventionné, si bien que

les conclusions auxquelles les premiers juges sont parvenus à la lecture du

concept hospitalier sont erronées.

Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en

détail les motifs pour lesquels les statistiques retenues par les premiers

juges ne s'appliquent pas à son cas. Or, elle se borne à alléguer que sa

situation est différente de celle des établissements hospitaliers publics,

alors qu'on aurait pu attendre d'elle-en vertu de son devoir de collaborer à

l'instruction de sa cause (ATF 122 V 158 consid. la et les réfé­rences) - qu'elle produise (ou offre de produire) toutes

les données (statistiques, en particulier) susceptibles d'appuyer ses

conclusions.

En l'espèce, on voit mal en quoi les pertes de

travail qui ont touché la recourante présenteraient un caractère exceptionnel

ou extraordi­naire, au sens où la jurisprudence l'entend, de nature à ouvrir

droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet,

comme les premiers juges l'ont considéré à juste

titre, la diminution des nuitées dans le secteur hospitalier a été observée de

longue date et constitue une tendance générale dans le secteur de la santé (cf.

consid. 2b ci-dessus), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il s'agit

donc ici manifestement de circonstances inhérentes aux risques normaux

d'exploitation assumés par une entreprise telle que celle de la recourante (

ans le même sens, voir DTA 1996/1997 n° 11 p. 58 consid. 2b)." (DLA

1999 pag. 206-207)

Nel caso

di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha stabilito che

motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di

sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento

dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:

"

(…)

Alla luce della crescente situazione

concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica,

dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati

è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle

avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore

di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima,

non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura

attuale, non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta

interessata, ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento

dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante

una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende

strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"

(cfr. STFA C 115/99 del 30 agosto 1999, consid.

2)

In una

sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004 il TFA ha confermato la decisione con la

quale è stato negato il diritto all'indennità per lavoro ridotto ad una ditta,

attiva nel settore delle pulizie, che aveva subito una perdita di lavoro in

seguito all'introduzione del lavoro ridotto da parte della ditta A.________ SA, sua principale mandante e attiva nella vendita,

l'installazione e la manutenzione di tutti gli apparecchi, macchine ed

equipaggiamenti, in particolare delle macchine utensili d'elettroerosione.

In

quell'occasione l'Alta Corte ha sottolineato quanto segue:

"

Controversa è pertanto la questione se le

riduzioni di lavoro di un committente, attivo a livello internazionale nel

settore delle vendite, possano essere considerate come facenti parte del

rischio aziendale normale di un'impresa di pulizia.

Al riguardo va rilevato che da un lato vero è,

come afferma la ricorrente, che difficilmente una ditta attiva nel settore

delle pulizie nel Cantone Ticino può essere ritenuta a conoscenza della

situazione del mercato in cui opera la propria mandante, attiva in un settore

del tutto differente e per di più a livello internazionale, e quindi prevederne

l'evoluzione e prendere i relativi provvedimenti (si veda in particolare la

giurisprudenza sviluppata per quanto riguarda il settore edilizio, in cui era

notoria negli anni novanta la difficoltà nel ramo di attività stesso; in tal

caso la crisi riguardava tuttavia direttamente quel campo: DLA 1999 no. 10 pag.

52 consid. 4b, 1998 no. 50 pag. 292 consid. 2).

D'altro lato è pur vero che ancora quando era

attiva quale R.________ SA, e meglio nel 2001, la società aveva subito dei

grossi disagi in seguito alla riduzione del lavoro da parte della ditta

A.________ SA ed inoltre la situazione non era migliorata nell'anno successivo.

In tali condizioni ci si può pertanto chiedere se la perdita di lavoro

annunciata nel 2003 non fosse in realtà prevedibile. Non va poi dimenticato che

il fatto di operare per la maggior parte a favore di un solo committente

senz'altro accresce il rischio di perdita."

In una

sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad

indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la

concorrenza accresciuta, argomentando:

"

Nella presente fattispecie, la X ha motivato

l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha

subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe

curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi

bilaterali.

Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi

di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).

Secondo il TCA questo motivazione non è tale da

permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto.

Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio

normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).

D'altra parte, secondo quanto affermato dallo

stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte

attive nel settore della fisioterapia.

In tale contesto va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è

una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag.

204, DLA 2003 pag. 195).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene

che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25

luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non è dunque computabile alla luce dell'art.

33 cpv. 1 lett. b LADI."

2.5. Riguardo al

presupposto dell'inevitabilità della perdita di lavoro ai sensi dell'art. 32

cpv. 1 lett. a LADI, chiamato a statuire nel caso di assenza del datore di

lavoro per malattia, in una decisione pubblicata in DLA 1990 pag. 135, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

Si può prescindere dal sapere quando il datore di

lavoro abbia potuto riprendere quantomeno l'attività direttiva dell'azienda, in

particolare se esso sia stato sostituito: in effetti il periodo di 5 mesi

intercorso dal ricovero all'annuncio era tale comunque da permettere al datore

di lavoro di evitare, mediante provvedimenti adeguati, la perdita di

lavoro.(…)." (cfr. DLA 1990 pag. 138)

In

un'altra decisione del 5 dicembre 1995 nella causa M., C 61/94, l'Alta Corte

ha, in particolare, osservato che:

"

(…)

Orbene, pure nella presente evenienza, come è

stato giudicato a proposito della malattia nella giurisprudenza citata, può

essere lasciato irrisolto il tema di sapere se la morte del datore di lavoro

configuri un danno che rende la perdita di lavoro computabile. Si deve infatti

ritenere che, come nel caso di malattia, un prolungato periodo intercorso dal

decesso del titolare della ditta sia sufficiente per permettere alla stessa di

far fronte alla situazione. Al riguardo non possono essere condivisi gli

argomenti della ricorrente, per la quale la situazione sarebbe diversa a

seconda che ci si trovi di fronte a un caso di malattia o di decesso. Questo

tantomeno quando, come in concreto, la ditta è ripresa da un famigliare, in

particolare un figlio, il quale certamente è bene a conoscenza delle modalità

di conduzione della medesima.

c) La ditta ricorrente è stata posta al

beneficio di indennità per lavoro ridotto dal 15 febbraio al 15 agosto 1993,

vale a dire un periodo di 6 mesi. Considerato quanto esposto in precedenza,

bisogna ammettere, ricordato poi che il decesso era avvenuto 3 mesi prima

dell'inizio del diritto, che tale periodo di complessivi 9 mesi era, anche

nell'ipotesi di decesso, senza dubbio sufficientemente lungo per permettere al

nuovo datore di lavoro di evitare nell'avvenire, mediante adeguati

provvedimenti, la perdita di lavoro. (…)."

(cfr. STFA nella causa M., C 61/94, consid. 3)

In una

sentenza C 218/02 del 22 novembre 2002 il TFA ha stabilito, da una parte, che

la perdita di lavoro dei dipendenti di un esercizio pubblico adibiti al

servizio non era computabile, visto che la diminuzione dei clienti era

prevedibile a seguito dell’annuncio avvenuto diversi mesi prima di notevoli

lavori implicanti la chiusura del traffico. Non assumendo nuovo personale per

una data posteriore alla fine dei lavori, bensì durante i lavori, è stato

omesso di prendere delle misure appropriate in vista di diminuire la perdita di

lavoro prevedibile. Dall’altra, che l’attività del nuovo personale non incideva

sul lavoro dei dipendenti non addetti al servizio. Per questi lavoratori,

quindi, il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto perché la perdita di

lavoro era evitabile non risultava fondato. Il ricorso dell’esercizio pubblico

è stato parzialmente accolto, in quanto la documentazione agli atti non

permetteva di decidere sul diritto alle indennità dei differenti impiegati

dell’insorgente.

A

proposito del presupposto dell’inevitabilità della perdita di lavoro, l’Alta

Corte ha in generale precisato:

"

(…)

Le refus de l'indemnité en raison du caractère

évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment

concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre,

violant ainsi son obligation de diminuer le dommage; la réduction de l'horaire

de travail n'est cependant pas évitable, par le simple fait que l'employeur

aurait pu l'empêcher en congédiant les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a). La

perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle touche des

personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au

service d'une organisation de travail temporaire (art. 33 al. 1 let. e LACI).” (C

218/02 del 22 novembre 2002 consid. 2)

Chiamata

a statuire nel caso di una ditta attiva nel campo della tecnologia informatica,

in una decisione non pubblicata del 2 giugno 2003 nella causa A. AG, C 201/01,

la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:

"

(…)

4.2 Die Vermeidbarkeit des geltend gemachten

Arbeitsausfalls wäre dann zu bejahen, wenn die Beschwerdeführerin im

massgeblichen Zeitpunkt der Absehbarkeit des Auftragsrückgangs keine

korrigierenden Massnahmen getroffen hätte. Hingegen ist die Vermeidbarkeit zu

verneinen, falls die Sachdarstellung der Beschwerdeführerin zutrifft, dass sie

von dem Zeitpunkt an die erforderlichen Massnahmen ergriff, in dem sich auf

Grund der Kundenerhebungen ein Rückgang abzeichnete, der über das normale

Betriebsrisiko bzw. die Branchenüblichkeit hinaus ging (vgl. Erw. 6).

(…)

6. Generell ist festzustellen, dass laut den

Geschäftsberichten der Firma A. AG der Jahre 1999 und 2000 nach einer

Umsatzsteigerung im Systemgeschäft im Jahr 1999 in der ersten Jahreshälfte 2000

ein im Vergleich zur Vorjahresperiode massiv rückläufiger Umsatz zu verzeichnen

war. Der massive Rückgang der ersten Jahreshälfte 2000 ging bei der

Beschwerdeführerin insgesamt über ein normales Betriebsrisiko bzw. über die

Branchenüblichkeit hinaus. Hinsichtlich der Frage der Branchen- und

Betriebsüblichkeit des Arbeitsausfalls wird allerdings noch näher einzugrenzen

sein, wie weit er auf die verzögerte Einführung des Betriebssystems Windows

2000 und den Jahrtausendwechsel zurückzuführen war. Soweit er sich aus der

verzögerten Einführung des Betriebssystems Windows 2000 herleitete, ist er, da

branchenüblich, nicht anrechenbar (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG). Insoweit dafür

der Jahrtausendwechsel verantwortlich war (Vorziehen von Informatikprojekten

auf das Jahr 1999 und dadurch bewirkte Zurückhaltung der Kundschaft im Jahr

2000), gehört dies zum normalen, da kalkulierbaren Betriebsrisiko (Art. 33 Abs.

1 lit. a AVIG, BGE 119 V 498 Erw. 3). Ob es im ersten Semester 2000 weitere

negative Einflüsse auf den Geschäftsgang gab, und wie weit diese über die

Branchenüblichkeit und das normale Betriebsrisiko hinaus gingen, wird die

Vorinstanz im Rahmen der erforderlichen Abklärungen festzustellen haben und bei

ihrem Neuentscheid berücksichtigen. (…)."

(cfr. STFA C 201/01 del 2 giugno 2003)

2.6. A proposito

del riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto durante un

periodo prolungato la giurisprudenza ha stabilito che il fatto che in passato

sia stato introdotto lavoro ridotto ripetutamente non significa inoltre che la

nuova perdita non debba essere considerata passeggera e che con la diminuzione

del lavoro non potranno essere conservati i posti di lavoro (STFA C 264/03 del

Considerandi

2.

dicembre 2004; DTF 111 V 384 consid. 2b).

In una

sentenza C 279/05 del 2 novembre 2006, l'Alta Corte pronunciandosi sul caso di

una ditta attiva nel settore della metallurgica, che fornisce soprattutto due

grandi aziende; ha comunque fornito al riguardo le seguenti considerazioni:

"

Es ist dem Beschwerdeführer zwar beizustimmen,

dass allein die Ausschöpfung des gesetzlichen Anspruchs auf

Kurzarbeitsentschädigung - Anspruch besteht höchstens für zwölf

Abrechnungsperioden innerhalb von zwei Jahren gemäss Art. 35 Abs. 1 AVIG - noch

nicht gegen den vorübergehenden Charakter des Arbeitsausfalls spricht.

Allerdings ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der Betrieb von Dezember

2003.

bis Februar 2005 - ausgenommen Oktober 2004 - für jede Abrechnungsperiode

Kurzarbeit angemeldet hat. Während der laufenden Rahmenfrist (1. April 2004 bis

31.

März 2006 ) registrierte der Betrieb somit zwar bis Februar 2005 lediglich

während zehn Abrechnungsperioden Kurzarbeit. Insgesamt war die Einzelfirma aber

im Zeitpunkt des 7. März 2005 (Voranmeldung für die Dauer vom 18. März bis 17.

Juni 2005), abgesehen vom Monat Oktober 2004, ununterbrochen während 14 Monaten

auf Kurzarbeitsentschädigung angewiesen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der

Betrieb zwar Aufträge für verschiedene Kunden ausführt, der Umsatz aber seit

Jahren zu über 90 % aus den Zulieferungen an lediglich zwei Unternehmen stammt.

Die Problematik der ungenügenden Auftragslage akzentuierte sich nach den

Angaben in den Voranmeldungen für Kurzarbeit offenbar auf Grund der Tatsache,

dass die mit den Auftraggebern vereinbarten Lieferfristen im Laufe der Zeit immer

kürzer wurden (Beilagen zu den Voranmeldungen vom 15. März 2002, 20. November

2003, 2. März 2004, 16. Juni 2004, 2. September 2004, 24. November 2004 und 7.

März 2005), so dass die Einzelfirma seit einigen Jahren nicht mehr in der Lage

ist, Prognosen hinsichtlich der künftigen Auslastung abzugeben. Es fanden

Bemühungen statt, den Kundenkreis auszubauen und das Angebot zu erweitern. Eine

eigentliche Anpassung des Betriebes an die veränderten Rahmenbedingungen wurde

aber nicht vorgenommen. Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG setzt für die

Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls unter anderem "wirtschaftliche

Gründe" voraus. Dieser Begriff wird, wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Verweis auf das Urteil X. AG vom 11. Juni

2001, C 247/99, zu Recht vorgebracht wird, in der Praxis weit ausgelegt (Erw. 1

hiervor) und umfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe. Wie

dem soeben zitierten Urteil ebenfalls zu entnehmen ist, kann strukturellen

Mängeln im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung jedoch nicht jede Bedeutung

abgesprochen werden. Dem stünden nicht nur die Erfordernisse der

vorübergehenden Dauer (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) und der Unvermeidbarkeit des

Arbeitsausfalles (Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG), sondern auch die Be-grenzung der

Anspruchsdauer (Art. 35 AVIG) entgegen. Vorliegend kann mit Blick auf die

gesamten Umstände - insbesondere der (mit Ausnahme von Oktober 2004)

ununterbrochenen Anmeldung von Kurzarbeit über eine Dauer von 14 Monaten wegen

und auf Grund der Tatsache, dass die gebotene Reform des Betriebes bisher nicht

durchgeführt worden ist - von einem bloss vorübergehenden Arbeitsausfall nicht

Dispositivo

ausgegangen werden, wie Verwaltung und Vorinstanz richtig erkannt haben. Zudem

ist fraglich, ob der Arbeitsausfall vom 18. März bis 17. Juni 2005 als

unvermeidbar qualifiziert werden kann, da sich der Betrieb bereits seit März

2002 mit der Forderung der Auftraggeber nach kürzeren Lieferfristen

konfrontiert sieht. Selbst wenn deshalb mit dem Beschwerdeführer angenommen

wird, dass strukturelle Gründe zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung geführt

haben, besteht für den vorliegend umstrittenen Zeitraum (18. März bis 17. Juni

2005) keine Entschädigungsberechtigung mehr. Ob die Behauptung zutrifft, wonach

die Auftragslage seit Juli 2005 deutlich besser sei, ist schliesslich nicht

näher zu prüfen, da die Verhältnisse gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG

prospektiv zu beurteilen sind."

2.7. Nella

presente fattispecie la RI 1 il 17 ottobre 2008 ha così motivato l'introduzione

del lavoro ridotto nel periodo dal 1° novembre 2008 al 30 aprile 2009:

" Mancanza

nella sicurezza del mantenimento del posto di lavoro. Questa situazione non

invoglia i proprietari di veicoli a provvedere alla loro riparazione se non si

tratta di danni veramente importanti e per cui non si può fare a meno di

intervenire. Le compagnie d'assicurazione non aiutano certo le piccole

carrozzerie come la nostra ma privilegiano le grosse carrozzerie offrendo dei

lavori a costi più bassi ma anche a scapito della buona qualità del lavoro

effettuato." (Doc. 6, punto 11)

Ora, come visto (cfr.

consid. 2.3), una situazione di concorrenza accresciuta, dovuta in particolare

al fatto che le compagnie di assicurazione privilegiano le grosse carrozzerie,

secondo la giurisprudenza federale, costituisce una circostanza che rientra nel

normale rischio aziendale del datore di lavoro.

La decisione su

opposizione impugnata deve di conseguenza essere confermata.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che la ricorrente negli ultimi anni ha più

volte beneficiato di indennità per lavoro ridotto, dopo avere sempre invocato i

medesimi motivi (ad esempio cfr. Doc. 7: dal 1.9.2007 al 29.2.2008; Doc. 10:

dal 1.11.2006 al 30.4.2007).

La stessa motivazione

figura peraltro nella domanda di lavoro ridotto del 14 marzo 208 per il periodo

dal 1° aprile al 30 settembre 2008 (cfr. Doc. V/2) non accolta dalla Sezione

del lavoro Ufficio giuridico in quanto la ditta aveva beneficiato di indennità

per lavoro ridotto durante più di dodici periodi di conteggio (cfr. Doc. V/1).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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