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38.2008.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 marzo 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01;

DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato,

che è al suo 6° termine quadro, svolge un’occupazione di carattere stagionale,

facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione.

In

effetti, per quanto concerne le due ultime stagioni, l’insorgente è stato

iscritto al collocamento dall’autunno 2007 al marzo 2008 (cfr. doc. 11, 9, 1).

Dal 12

marzo al 28 ottobre 2008 ha lavorato, in virtù di un contratto di durata

determinata, presso il __________ di __________ quale cuoco (cfr. doc. 1, 2).

A fare

tempo dal 29 ottobre 2008 il ricorrente si è nuovamente iscritto in

disoccupazione (cfr. doc. E).

Al

momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in

cui ha lavorato presso il ristorante di __________.

La

consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei

mesi da agosto a ottobre 2008, il 31 ottobre 2008 gli ha trasmesso una

“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 10

novembre 2008, il fatto di non avere dato seguito agli annunci apparsi durante

gli ultimi tre mesi prima della disoccupazione.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 3).

L’insorgente,

il 6 novembre 2008, ha risposto:

"

(…)

Innanzitutto vorrei

precisare che è sicuramente possibile che qualche eventuale annuncio mi sia

sfuggito, ma vorrei inoltre far notare che penso di dover rispondere ad annunci

che almeno si avvicinano alle mie caratteristiche professionali; se per esempio

gli annunci in questione richiedono DIPLOMI o se esigono personale GIOVANE o

ancora varianti dal mio lavoro tipo PIZZAIOLI o PASTICCERI è sicuramente chiaro

che “i requisiti non corrispondono alle mie caratteristiche” per questo motivo

non mi soffermo su tali articoli.

Sottolineo inoltre che il

tempo a mia disposizione per le ricerche di lavoro era molto limitato nei mesi

sopra citati a causa degli orari di lavoro e soprattutto delle esigenze della

mia famiglia”. (cfr. doc. 4)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC, non

ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 14 novembre 2008, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 12 dicembre

2008 (cfr. doc. E; consid. 1.1.).

2.6. Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha

applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si

annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere

collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio

militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o

intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr.STF 8C_

459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V

218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA

1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3;

Considerandi

J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B.

Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997

nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag.

19.

segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000.

pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella

causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21

settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17.

agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

Al riguardo è utile

segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha

dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un

assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata

indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto

di durata determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender

Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der

Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in

der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht

angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im

Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.7

In concreto, come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal

12.

marzo al 28 ottobre 2008, ha lavorato presso il __________ di __________

(cfr. doc. 1).

Dalle

carte processuali emerge che l’insorgente, dal 12 marzo alla fine di luglio

2008, ha intrapreso 22 sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione (cfr.

doc. 3, 6).

Nei mesi

di agosto, settembre e ottobre 2008 egli ha, poi, compiuto 31 ricerche di

impiego, 11 nel mese di agosto 2008, 10 nel mese di settembre 2008 e 10 nel

mese di ottobre 2008, di cui solo due (una per il mese di agosto e una per il

mese di ottobre 2008) afferenti a offerte di lavoro pubblicate su quotidiani

(cfr. doc. 11).

Nel caso

in esame l’amministrazione ha considerato che il ricorrente, dal marzo al

luglio 2008, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e

qualitativamente (cfr. doc. 3, 6, E).

Per

contro essa ha valutato insufficienti dal profilo qualitativo gli sforzi

intrapresi dall’assicurato negli ultimi tre mesi prima della disoccupazione (cfr.

doc. 3, 6, E).

Chiamato

a pronunciarsi in merito alle ricerche del periodo agosto-ottobre 2008, il TCA,

attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che,

effettivamente, le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una

nuova occupazione dal mese di agosto al mese di ottobre 2008, lasso di tempo in

cui un assicurato è tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al

reperimento di un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di

breve durata per la “stagione morta” (cfr. consid. 2.6.), non sono esenti da

critica.

Questo

Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere

ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad

esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del

12.

giugno 2006 consid. 2.12.).

L’assicurato

era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per

un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano

concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò

risulta dal “Promemoria Ricerche di lavoro” consegnato a mano all’assicurato il

16.

ottobre 2007 e dallo stesso sottoscritto (cfr. doc. 11).

L’insorgente,

rispondendo alla richiesta di giustificazione del 31 ottobre 2008 inviatagli

dalla consulente del personale, ha indicato che se le offerte di lavoro

riguardano personale con diplomi, giovane oppure attivo in settori diversi dal

suo (pizzaiolo, pasticcere) non si sofferma sulle stesse (cfr. doc. 4; consid.

2.5

).

In casu,

però, agli atti risultano, per il periodo determinante, 19 annunci apparsi sui

quotidiani attinenti a impieghi in qualità di cuoco (cfr. doc. 15).

Di questi

solo 3 offerte erano rivolte a giovani cuochi e una a cuochi con esperienza in

pizzeria (cfr. doc. 15).

Per

quanto attiene, poi, ai 3 annunci relativi a cuochi qualificati, va osservato

che è in ogni caso utile inviare il proprio curriculum anche se non si è in

possesso del relativo diploma, in quanto a volte la lunga esperienza

professionale può compensare questa mancanza.

In

relazione a quanto fatto valere nel ricorso, ossia che il disoccupato non deve

essere per forza abbonato (con una spesa non indifferente) ai quotidiani della

Svizzera italiana (cfr. doc. I), giova segnalare che i giornali possono essere

liberamente letti nelle biblioteche pubbliche, come ad esempio nella biblioteca

cantonale di __________.

Inoltre

gli annunci di lavoro sono consultabili gratuitamente facendo capo alla

versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi

(__________; __________; __________; __________).

Del resto

le ricerche svolte di persona dall’assicurato sono state compiute quasi tutte

nella zona limitrofa al suo domicilio di __________. Infatti delle totali 29

ricerche, 16 sono state effettuate a __________ e __________, 7 ad __________,

3.

a __________, 1 a __________, 1 a __________ e 1 a __________ (cfr. doc. 11).

In

proposito va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________,

vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde

del __________.

Quanto

all’affermazione dell'assicurato secondo cui il tempo a sua disposizione per le

ricerche nei mesi in questione era molto limitato anche a causa degli orari di

lavoro (cfr. doc. 4), questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3

del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro

deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro

lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q.,

38.2000

).

Il tempo

necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai

lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per

scadere (cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des

obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734;

Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed

Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

Infine è,

altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati

che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione

lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle

medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17

aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

Il TCA ha

già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di

raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un

nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

In simili

condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente non

corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

Di

conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da agosto a ottobre 2008, a

prescindere dall’aspetto quantitativo, risultano insufficienti qualitativamente.

2.8

In esito a

tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nell’arco di

tempo da agosto a ottobre 2008, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la

legge gli impone (cfr. consid. 2.2.).

Pertanto

l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,

inc. 38. 2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.9

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de

chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.

2.4

) -, la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per

mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’insorgente 6 giorni di sospensione dal diritto alle

indennità.

L'entità

di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi secondo

cui 6 giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività

stagionale che effettua insufficienti ricerche negli ultimi due mesi precedenti

l'annuncio per il collocamento.

In

concreto, tuttavia, tutto ben considerato, alla luce del fatto che

l’assicurato, come pertinentemente rilevato dall’amministrazione (cfr. doc.

III), ha comunque effettuato un numero notevole di ricerche personali durante l’intera

stagione lavorativa, tale penalità è da ritenere conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.4.).

In merito

alla censura formulata dal ricorrente in relazione all’utilizzo da parte

dell’URC del termine “recidivo” in riferimento a una precedente sanzione del

2006.

per insufficienti ricerche di impiego (cfr. doc. I, 6), va osservato che

l’amministrazione stessa nella risposta di causa, al riguardo, ha asserito che:

"

(…)

Questa affermazione è

stata fatta con l’unico scopo di sottolineare il fatto che l’assicurato fosse

già stato iscritto in disoccupazione quindi informato sulle procedure e

disposizioni e di essere già stato sospeso nel dicembre 2006 per motivi

analoghi. Detto questo concordiamo con i rappresentati dell’assicurato sul

fatto che questo tipo di affermazione può dare adito a controverse

interpretazioni, da subito sarà nostro impegno non utilizzare più questo

termine.” (Doc. III)

Pertanto

la decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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