38.2008.72
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 marzo 2009Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2008.72
Data decisione, Autorità:
18.03.2009, TCA
Titolo:
Insuff.ricerche negli ultimi 3 mesi di att.stagionale.Non suff.risposto ad annunci apparsi sui quotidiani,benché in quei mesi avessero pubblicato molte offerte come cuoco. Sosp.di 6 gg:applic.generosa della prassi. In casu conforme al princ.di proporz.,visto il notevole n.di ric.nell'intera stagione
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 329 cpv. 3 CO
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 22 OADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.72
rs/DC/sc
Lugano
18 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
dicembre 2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 14 novembre 2008 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1 per sei
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo dal mese di agosto al mese di ottobre 2008 in
cui svolgeva un’attività a carattere stagionale. In particolare all’assicurato è
stato imputato di non avere sufficientemente considerato le proposte effettive
sul mercato del lavoro, tralasciando quasi del tutto di rispondere agli annunci
apparsi sui quotidiani (cfr. doc. E).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 l’assicurato, rappresentato dall’RA
1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento
della sanzione inflittagli.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto
che le proprie ricerche di impiego sono da ritenere qualitativamente valide.
Egli, al riguardo, ha precisato di aver compiuto ben 29 ricerche nel periodo
agosto-ottobre 2008 e 51 durante il lasso di tempo marzo-ottobre 2008. Per
quanto riguarda le mancate risposte ad annunci apparsi sulla stampa,
l’insorgente ritiene che non debba essere un valido motivo di sanzione, poiché
il disoccupato non deve forzatamente essere abbonato (con una spesa non
indifferente) ai quotidiani della Svizzera italiana (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’RA 1, per
conto dell’assicurato, si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con
scritto del 3 febbraio 2009 (cfr. doc. V).
1.5. Il 19
febbraio 2009 l’amministrazione ha presentato le proprie osservazioni (cfr.
doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro compiute
nei mesi da agosto a ottobre 2008 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01;
DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.5. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato,
che è al suo 6° termine quadro, svolge un’occupazione di carattere stagionale,
facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione.
In
effetti, per quanto concerne le due ultime stagioni, l’insorgente è stato
iscritto al collocamento dall’autunno 2007 al marzo 2008 (cfr. doc. 11, 9, 1).
Dal 12
marzo al 28 ottobre 2008 ha lavorato, in virtù di un contratto di durata
determinata, presso il __________ di __________ quale cuoco (cfr. doc. 1, 2).
A fare
tempo dal 29 ottobre 2008 il ricorrente si è nuovamente iscritto in
disoccupazione (cfr. doc. E).
Al
momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in
cui ha lavorato presso il ristorante di __________.
La
consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei
mesi da agosto a ottobre 2008, il 31 ottobre 2008 gli ha trasmesso una
“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 10
novembre 2008, il fatto di non avere dato seguito agli annunci apparsi durante
gli ultimi tre mesi prima della disoccupazione.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 3).
L’insorgente,
il 6 novembre 2008, ha risposto:
"
(…)
Innanzitutto vorrei
precisare che è sicuramente possibile che qualche eventuale annuncio mi sia
sfuggito, ma vorrei inoltre far notare che penso di dover rispondere ad annunci
che almeno si avvicinano alle mie caratteristiche professionali; se per esempio
gli annunci in questione richiedono DIPLOMI o se esigono personale GIOVANE o
ancora varianti dal mio lavoro tipo PIZZAIOLI o PASTICCERI è sicuramente chiaro
che “i requisiti non corrispondono alle mie caratteristiche” per questo motivo
non mi soffermo su tali articoli.
Sottolineo inoltre che il
tempo a mia disposizione per le ricerche di lavoro era molto limitato nei mesi
sopra citati a causa degli orari di lavoro e soprattutto delle esigenze della
mia famiglia”. (cfr. doc. 4)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC, non
ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 14 novembre 2008, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 12 dicembre
2008 (cfr. doc. E; consid. 1.1.).
2.6. Per
quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di
un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va
osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha
applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si
annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere
collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio
militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o
intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata
limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr.STF 8C_
459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V
218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA
1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3;
Considerandi
J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B.
Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997
nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag.
19.
segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000.
pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di
un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella
causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del
17.
agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa
M.-B., 38.2000.190).
Al riguardo è utile
segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha
dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un
assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata
indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto
di durata determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender
Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der
Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in
der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht
angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im
Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit
einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem
er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht
alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.7
In concreto, come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal
12.
marzo al 28 ottobre 2008, ha lavorato presso il __________ di __________
(cfr. doc. 1).
Dalle
carte processuali emerge che l’insorgente, dal 12 marzo alla fine di luglio
2008, ha intrapreso 22 sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione (cfr.
doc. 3, 6).
Nei mesi
di agosto, settembre e ottobre 2008 egli ha, poi, compiuto 31 ricerche di
impiego, 11 nel mese di agosto 2008, 10 nel mese di settembre 2008 e 10 nel
mese di ottobre 2008, di cui solo due (una per il mese di agosto e una per il
mese di ottobre 2008) afferenti a offerte di lavoro pubblicate su quotidiani
(cfr. doc. 11).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha considerato che il ricorrente, dal marzo al
luglio 2008, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e
qualitativamente (cfr. doc. 3, 6, E).
Per
contro essa ha valutato insufficienti dal profilo qualitativo gli sforzi
intrapresi dall’assicurato negli ultimi tre mesi prima della disoccupazione (cfr.
doc. 3, 6, E).
Chiamato
a pronunciarsi in merito alle ricerche del periodo agosto-ottobre 2008, il TCA,
attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che,
effettivamente, le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una
nuova occupazione dal mese di agosto al mese di ottobre 2008, lasso di tempo in
cui un assicurato è tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al
reperimento di un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di
breve durata per la “stagione morta” (cfr. consid. 2.6.), non sono esenti da
critica.
Questo
Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere
ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad
esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del
12.
giugno 2006 consid. 2.12.).
L’assicurato
era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per
un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano
concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò
risulta dal “Promemoria Ricerche di lavoro” consegnato a mano all’assicurato il
16.
ottobre 2007 e dallo stesso sottoscritto (cfr. doc. 11).
L’insorgente,
rispondendo alla richiesta di giustificazione del 31 ottobre 2008 inviatagli
dalla consulente del personale, ha indicato che se le offerte di lavoro
riguardano personale con diplomi, giovane oppure attivo in settori diversi dal
suo (pizzaiolo, pasticcere) non si sofferma sulle stesse (cfr. doc. 4; consid.
2.5
).
In casu,
però, agli atti risultano, per il periodo determinante, 19 annunci apparsi sui
quotidiani attinenti a impieghi in qualità di cuoco (cfr. doc. 15).
Di questi
solo 3 offerte erano rivolte a giovani cuochi e una a cuochi con esperienza in
pizzeria (cfr. doc. 15).
Per
quanto attiene, poi, ai 3 annunci relativi a cuochi qualificati, va osservato
che è in ogni caso utile inviare il proprio curriculum anche se non si è in
possesso del relativo diploma, in quanto a volte la lunga esperienza
professionale può compensare questa mancanza.
In
relazione a quanto fatto valere nel ricorso, ossia che il disoccupato non deve
essere per forza abbonato (con una spesa non indifferente) ai quotidiani della
Svizzera italiana (cfr. doc. I), giova segnalare che i giornali possono essere
liberamente letti nelle biblioteche pubbliche, come ad esempio nella biblioteca
cantonale di __________.
Inoltre
gli annunci di lavoro sono consultabili gratuitamente facendo capo alla
versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi
(__________; __________; __________; __________).
Del resto
le ricerche svolte di persona dall’assicurato sono state compiute quasi tutte
nella zona limitrofa al suo domicilio di __________. Infatti delle totali 29
ricerche, 16 sono state effettuate a __________ e __________, 7 ad __________,
3.
a __________, 1 a __________, 1 a __________ e 1 a __________ (cfr. doc. 11).
In
proposito va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________,
vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde
del __________.
Quanto
all’affermazione dell'assicurato secondo cui il tempo a sua disposizione per le
ricerche nei mesi in questione era molto limitato anche a causa degli orari di
lavoro (cfr. doc. 4), questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3
del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro
deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro
lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q.,
38.2000
).
Il tempo
necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai
lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per
scadere (cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des
obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734;
Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed
Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).
Infine è,
altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati
che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione
lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle
medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17
aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).
Il TCA ha
già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di
raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un
nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).
In simili
condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente non
corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.
Di
conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da agosto a ottobre 2008, a
prescindere dall’aspetto quantitativo, risultano insufficienti qualitativamente.
2.8
In esito a
tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nell’arco di
tempo da agosto a ottobre 2008, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la
legge gli impone (cfr. consid. 2.2.).
Pertanto
l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,
inc. 38. 2001.201).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.9
; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de
chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.
2.4
) -, la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per
mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’insorgente 6 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità.
L'entità
di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi secondo
cui 6 giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività
stagionale che effettua insufficienti ricerche negli ultimi due mesi precedenti
l'annuncio per il collocamento.
In
concreto, tuttavia, tutto ben considerato, alla luce del fatto che
l’assicurato, come pertinentemente rilevato dall’amministrazione (cfr. doc.
III), ha comunque effettuato un numero notevole di ricerche personali durante l’intera
stagione lavorativa, tale penalità è da ritenere conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.4.).
In merito
alla censura formulata dal ricorrente in relazione all’utilizzo da parte
dell’URC del termine “recidivo” in riferimento a una precedente sanzione del
2006.
per insufficienti ricerche di impiego (cfr. doc. I, 6), va osservato che
l’amministrazione stessa nella risposta di causa, al riguardo, ha asserito che:
"
(…)
Questa affermazione è
stata fatta con l’unico scopo di sottolineare il fatto che l’assicurato fosse
già stato iscritto in disoccupazione quindi informato sulle procedure e
disposizioni e di essere già stato sospeso nel dicembre 2006 per motivi
analoghi. Detto questo concordiamo con i rappresentati dell’assicurato sul
fatto che questo tipo di affermazione può dare adito a controverse
interpretazioni, da subito sarà nostro impegno non utilizzare più questo
termine.” (Doc. III)
Pertanto
la decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 contestata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster