38.2008.73
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23 febbraio 2009Italiano24 min
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Numero d'incarto:
38.2008.73
Data decisione, Autorità:
23.02.2009, TCA
Titolo:
Da 9/08(2° TQ)ass.che è stato attivo quale giocat.di hockey prof.e iscrittosi poi in AD ha conseguito GI presso un'assicuraz.inid.al coll.Secondo prob.prep.ass.diffic.poteva trovare sul merc.del lavoro un'occ.meglio retribuita di quella presso assic.Può restare insoluto se ass.era ancora disoccupato
DISOCCUPAZIONE
GUADAGNO INTERMEDIO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 16 cpv. 2 let. i LADI
art. 24 LADI
art. 17 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.73
rs
Lugano
23 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20
novembre 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 ha
svolto l’attività di giocatore professionista di hockey su ghiaccio dal __________
al __________. Dal __________ al __________ è stato attivo presso __________
(cfr. doc. 19, 24). A seguito del mancato rinnovo del contratto con la squadra
menzionata, l’assicurato si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1°
maggio 2006 (cfr. doc. 20).
Dal marzo
2007 egli è stato assunto dalla __________ quale collaboratore del servizio
esterno, beneficiando di una formazione esterna (cfr. doc. 12).
La
relativa retribuzione è stata computata quale guadagno intermedio (cfr. doc. 14).
L’assicurato
ha aperto un nuovo termine quadro il 1° maggio 2008 (cfr. doc. 11).
1.2. Con
decisione su opposizione del 20 novembre 2008 la Sezione del lavoro ha
confermato la propria decisione del 6 ottobre 2008 (cfr. doc. 7), con la quale
ha stabilito che l’assicurato doveva essere ritenuto inidoneo al collocamento a
fare tempo dal 1° settembre 2008, risultando improbabile che il medesimo fosse
disposto ad abbandonare la propria occupazione presso __________ in
considerazione sia dell’ammontare della penale in caso di rescissione del
contratto, sia della difficoltà nel reperire un impiego retribuito maggiormente
(cfr. doc. A1).
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 20 novembre 2008 RI 1 ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, postulando l’annullamento della stessa e la riammissione al
beneficio delle indennità di disoccupazione.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto, in
particolare, di avere dimostrato con i fatti di aver reperito una nuova
occupazione durante la disoccupazione. Egli ha, inoltre, rilevato che invece di
essere premiato per aver conseguito un guadagno intermedio, gli viene impedito
Fatti
di ottenere il minimo importo di differenza rispetto alle indennità totali che
percepiva quando era disoccupato al 100%.
L’insorgente
ha pure osservato che il suo guadagno assicurato, nel secondo termine quadro
aperto il 1° maggio 2008, è diminuito di oltre 1'000.-- al mese rispetto al
precedente.
Il
ricorrente ha evidenziato di avere sempre osservato le istruzioni dell’URC,
segnatamente sulle ricerche di lavoro effettuate estendendo gli sforzi in altri
ambiti professionali per reperire un’occupazione maggiormente retribuita. Egli
ha indicato che ciò è confermato dal fatto che non gli è mai stata inflitta una
sanzione per ricerche insufficienti né dal profilo quantitativo che
qualitativo.
L’insorgente
ha, altresì, asserito, da un lato, che nel suo caso vi è la chiara volontà e
disponibilità a cercare e accettare una occupazione più adeguata, maggiormente
retribuita, senza porre troppe restrizioni. Dall’altro, che la penale prevista
dal contratto con la __________ in caso di disdetta nei primi tre anni per
esercitare un’attività per conto di una società od organizzazione concorrente
(cfr. doc. 12) non corrisponde a una cifra così elevata da non potervi fare
fronte qualora reperisse un’attività con salario più elevato, ammortizzandola
in pochi mesi di lavoro.
Egli ha,
infine, rilevato che nel campo delle __________ vi è un costante movimento di
personale, in quanto una volta in possesso di un importante portafoglio di
clienti, si può sicuramente essere maggiormente propositivi nei confronti della
concorrenza (cfr. doc. I).
1.4. In risposta
la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con
sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione
su opposizione (cfr. doc. V).
1.5. Il 28
gennaio 2009 l’assicurato si è pronunciato nuovamente in merito alla
fattispecie, precisando che dal 1° aprile 2009 non avrà più da parte della __________
l’anticipo di garanzia attuale, poiché lo stesso si abbasserà come previsto dal
contratto già in possesso dell’amministrazione (cfr. doc. VII)
1.6. La Sezione
del lavoro, il 6 febbraio 2009, ha comunicato di riconfermarsi in quanto
espresso nella risposta di causa (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è
stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al
collocamento a decorrere dal 1° settembre 2008.
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha
modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo
al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene
tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità
al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di
un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di
assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3
gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA
1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123,
DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio
diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,
1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una
sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato
che:
"
(…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit
entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die
versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht
nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen
Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der
Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)
Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person
zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere
ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,
op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.4. Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________), dopo aver
effettuato l’apprendistato di disegnatore edile e aver conseguito nel 1994 il
relativo diploma, dal __________ al __________ ha svolto l’attività di
giocatore professionista di hockey su ghiaccio. Dal __________ al __________ è
stato attivo presso l’__________ (cfr. doc. 19, 24). A seguito del mancato
rinnovo del contratto con la squadra menzionata, l’assicurato si è iscritto in
disoccupazione con effetto dal 1° maggio 2008. Il suo guadagno assicurato
corrispondeva a fr. 9’167 mensili (cfr. doc. 20, 11).
Dal marzo
2007 il ricorrente è stato assunto dalla __________ quale collaboratore del
servizio esterno con un contratto di durata indeterminata. Egli ha beneficiato
di una formazione esterna, percependo un salario di circa fr. 5'400.—lordi al
mese (cfr. doc. 12, 3).
La
relativa retribuzione è stata computata quale guadagno intermedio (cfr. doc.
14).
L’assicurato,
il 1° maggio 2008, ha aperto un nuovo termine quadro con un guadagno assicurato
di fr. 8'074.-- mensili (cfr. doc. 11). Lo stipendio presso la __________ nel
2008 ammontava a fr. 5'700.-- lordi (cfr. doc. 3, 13).
L’insorgente
ha terminato con successo la formazione interna presso __________ nel mese di
luglio 2008 (cfr. doc. 13, 3).
Dal
verbale del colloquio di consulenza del 7 maggio 2008 con l’URC di __________ si
evince che a quel momento l’assicurato presso la __________:
Considerandi
"
(…) Fa anche produzione ma senza provvigioni
(questo fino alla fine del 2008). Da gennaio molto probabilmente i termini
contrattuali cambieranno (scenderà il fisso e lavorerà a provvigione) (…)”
(Doc. 13).
Il 9
luglio 2008 il consulente del personale ha spiegato all’insorgente che il suo
caso sarebbe stato sottoposto all’ufficio giuridico per decidere in merito
all’idoneità al collocamento e alla conformità del guadagno assicurato alla
situazione attuale, ovvero per stabilire se con i suoi titoli di studio e
l’esperienza lavorativa al di fuori della professione di giocatore di hockey, avrebbe
potuto nuovamente conseguire un salario uguale o superiore a quello assicurato
(cfr. doc. 13).
L’assicurato,
il 26 settembre 2008, è stato sentito dalla Sezione del lavoro in relazione
alla “Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento” del 5 settembre 2008
formulata dall’URC (cfr. doc. 10).
In
occasione di tale audizione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
"
(…)
Adr:
Tramite l’URC di __________
dal 15.05 al 02.06.2006 ho effettuato uno stage presso la __________ di __________
in qualità di disegnatore edile. Lo stage non è andato a buon fine perché, pur
essendo diplomato come disegnatore edile, non conosco le tecniche usate al
giorno d’oggi (vedi PC, auto-cad, ecc.)
Adr:
Mi rendo conto che pur
facendo le ricerche di lavoro quale disegnatore edile, al giorno d’oggi non ho
tutte le competenze richieste per svolgere in modo autonomo il lavoro.
Adr:
Non sono mai stato contattato
da nessuno studio d’architettura in merito alle ricerche svolte. Penso che
questo sia dovuto anche al fatto di non avere come detto tutte le conoscenze
d’uso del giorno d’oggi. Confermo pure che al momento attuale, tenendo pure
conto degli stipendi del settore, non è mia intenzione trovare lavoro in questo
campo.
Adr:
L’idea di intraprendere la
via “__________” è nata verso ottobre 2006. Ho svolto un paio di colloqui
d’assunzione (__________ e __________) i quali purtroppo non sono andati a buon
fine. Inizio 2007 ho avuto i primi colloqui con la __________, sfociati poi con
la firma del contratto del 7 febbraio 2008 (contratto come da copia presente
nei vostri incarti).
Adr:
Confermo che il contratto
firmato con la __________ prevede delle penali a mio carico nel caso dovessi
abbandonare o disdire il posto di lavoro a favore di istituzioni
concorrenziali.
Adr:
La priorità è chiaramente rivolta
al lavoro intrapreso presso __________ viste pure le condizioni indicate nel
contratto firmato in caso di disdetta del rapporto di lavoro nei tre anni.
Chiaro che se dovessi trovare un posto di lavoro dove il salario è maggiore o
che la società è disposta a pagare la cauzione sarei anche disposto ad
accettarlo.
Adr:
Confermo che a partire da
questo mese da istruzioni impartite dal mio consulente ho iniziato a fare
prevalentemente ricerche di lavoro in ambito commerciale (fiduciarie, banche).
Adr:
Confermo che al momento
dei nuovi obiettivi fissati con il consulente non abbiamo dato molto peso al
fatto della penale. Si pensava infatti che non era un problema verso la
disoccupazione.
Adr:
Dal marzo 2007 lavoro a
tempo pieno per la __________. Il mio compito è quello di consulente __________.
Pratico tutti i rami __________ e __________.
Adr:
Confermo che lavoro su di
un portafoglio di ca fr. 700'000.--. Chiaro mio obiettivo è quello di
sviluppare il portafoglio e di acquisire nuovi clienti.
Adr:
La regione principale è __________.
Adr:
La sede di lavoro è
situata a __________, la compagnia mette a disposizione per il nostro lavoro un
PC.
Adr:
Confermo che il contratto
stipulato con la __________ termina nel 2010 per quanto attiene la clausola di
eventuali penali da rimborsare.
Adr:
La mia giornata tipo è
suddivisa in due parti. Il mattino mi occupo di sbrigare la corrispondenza,
lavori all’interno dell’ufficio. Il pomeriggio è dedicato ad appuntamenti e
visite varie.
Oss.:
Confermo di essere
penalizzato nel caso fosse mio desiderio cambiare compagnia __________ o
trovare lavoro simile visto il contratto di lavoro firmato in marzo 2007. Ripeto
che comunque non deve essere un’ipotesi da scartare a priori. Pur sapendo che è
difficoltoso trovare compagnie disposte a pagare una penale o specialmente nel
campo __________ dare salari di base più elevati di ciò che è offerto da __________
potrei comunque studiare la situazione.” (Doc. 8)
La
Sezione del lavoro, con decisione del 6 ottobre 2008 confermata con decisione
su opposizione del 20 novembre 2008, ha decretato l’inidoneità al collocamento
dell’insorgente dal 1° settembre 2008, in quanto, in considerazione sia
dell’ammontare della penale in caso di rescissione del contratto, sia della
difficoltà nel reperire un impiego retribuito maggiormente, era improbabile che
il medesimo fosse disposto ad abbandonare la propria occupazione presso __________
(cfr. doc. 7, A1).
2.5
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che è vero che la nozione
dell’idoneità al collocamento, presupposto del diritto all’indennità di
disoccupazione, è notevolmente relativizzata se una nuova attività a tempo
pieno, conformemente alla giurisprudenza, può essere considerata un guadagno
intermedio e che l’idoneità al collocamento non può essere negata già solo per
il fatto che un assicurato esercita un’attività a tempo pieno che gli consente
di conseguire un guadagno intermedio (cfr. DLA 1996/1997 n. 20
pag. 212 consid. 2a; DLA 2002 N. 13 pag. 108;
SECO, Circolare relativa all'indennità di disoccupazione (Circolare ID) valida
dal 1° gennaio 2007, cfr. marg. B 234).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), per decidere in
merito alla questione dell’idoneità al collocamento di un assicurato decisive
sono le prospettive concrete di assunzione avuto riguardo alle occupazioni che
risultano esigibili dallo stesso.
Nel caso in esame l’insorgente,
nel 2006 si è annunciato al collocamento dichiarando di cercare un impiego
quale giocatore di hockey su ghiaccio, disegnatore edile e rappresentante (cfr.
doc. 11).
Per quanto attiene
all’attività di giocatore professionista di hockey, va osservato che dal
verbale di un colloquio tra l’assicurato e il suo collocatore del febbraio 2006
(precedente al termine del contratto con l’__________ previsto per il 30 aprile
2006) si evince che:
" (…)
Non è sicuro del rinnovo del contratto (lo saprà solo nelle ultime settimane).
Prudenzialmente si annuncia alla ricerca di un impiego nella professione
appresa di disegnatore edile. Valuterà anche la possibilità di lavorare presso
altre squadre della Svizzera. Preferibilmente vorrebbe rimanere in Ticino
considerato che ha la casa e la famiglia a __________. (…)” (Doc. 13)
E’ d’altronde utile
rilevare che dalle carte processuali non risultano, tranne nei mesi da febbraio
ad aprile 2006, ricerche di lavoro effettuate nell’ambito dell’hockey (cfr. doc.
16).
Il tentativo compiuto dal
ricorrente nel maggio/giugno 2006 di riprendere la professione di disegnatore
edile per la quale si era formato è poi fallito. L’assicurato stesso, in
occasione dell’audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del settembre 2008, ha
affermato di non avere tutte le competenze richieste oggigiorno per esercitare
in modo autonomo tale attività e che, del resto, tenendo pure conto degli
stipendi del settore, non era sua intenzione trovare lavoro in quel campo (cfr.
doc. 8).
Nel maggio 2007 l’insorgente
ha iniziato un’attività di collaboratore del servizio esterno per la __________,
usufruendo di una formazione interna conclusa nel luglio 2008 (cfr. consid.
2.4
). A tutt’oggi egli è attivo presso la __________ (cfr. doc. VII), la quale
fino al mese di aprile 2009 ha previsto uno stipendio mensile di base fr.
5'700.-- lordi (cfr. doc. 3, VII).
Il
contratto concluso con la __________ alla fine di febbraio 2007, relativamente
alle spese di formazione, prevede che:
"
Se il collaboratore del servizio disdice il
presente contratto durante i primi tre anni ed esercita, entro un anno dal
termine del rapporto di lavoro, un’attività per conto di una società o di
un’organizzazione concorrente al gruppo __________ del quale fanno parte anche,
in particolare, i courtiers, altri intermediari __________, casse malati o
banche, sia in qualità di indipendente o non indipendente, a tempo pieno o
parziale, egli è tenuto a rimborsare alla __________ le spese di formazione
effettive, al massimo, tuttavia, gli importi qui sotto indicati:
a) in caso di disdetta nel
primo anno di servizio: CHF 20'000.--;
b) in caso di disdetta nel
secondo anno di servizio: CHF 15'000.--;
c) in caso di disdetta nel
terzo anno di servizio: CHF 10'000.--.” (Doc. 12)
Nel 2008
il ricorrente ha cercato un’occupazione quale disegnatore edile, consulente
finanziario, collaboratore back office (cfr. doc. 16). Dal mese di settembre
2008, come indicatogli dal collocatore (cfr. doc. 13), l’assicurato ha iniziato
a candidarsi anche come consulente presso istituti bancari (cfr. doc. 16).
In simili condizioni, dopo attento esame dell’intera documentazione agli atti e
ponderata valutazione degli elementi fattuali del caso - segnatamente dell’età
dell’assicurato, della sua originaria formazione, delle sue esperienze
professionali, dell’impiego presso la __________ che si protrae dal marzo 2007,
che gli ha fornito una specifica formazione interna e il cui stipendio base è
pari a fr. 5'700.-- lordi, della penale che andrebbe versata alla __________ in
caso di reperimento entro marzo 2010 di un impiego in un settore concorrenziale
-, questa Corte, in applicazione dell’usuale principio della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag.
378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C
264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; DTF
115.
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32
consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32), deve
concludere che il ricorrente difficilmente poteva reperire sul mercato del
lavoro un’occupazione con uno stipendio più elevato di quello presso la __________.
In effetti nel periodo dal
luglio 2008, corrispondente alla fine della formazione presso la __________, ad
oggi non risulta che il ricorrente abbia sostenuto colloqui di lavoro afferenti
a possibili impieghi retribuiti maggiormente di quello presso la __________.
Relativamente all’incontro
con la __________ di __________ avvenuto alla fine di ottobre/inizio novembre
2008.
(cfr. doc. 13), l’assicurato stesso, il 18 novembre 2008, ha specificato
che si trattava di un’agenzia di collocamento, la quale ha preso nota dei suoi
dati e delle sue esigenze (cfr. doc. 3). Riguardo alla ditta alla quale sarebbe
stata sottoposta la sua candidatura da parte della __________ (cfr. doc. 3),
dagli atti non emerge che la stessa l’abbia poi effettivamente contattato.
Del resto l’assicurato, il quale dopo il mese di aprile 2006 non ha più cercato alcuna
occupazione in ambito sportivo né come giocatore di hockey, né come allenatore
(cfr. doc. 16), nel settembre 2008, ha dichiarato alla Sezione del lavoro che
la priorità era chiaramente rivolta al lavoro intrapreso presso __________ e
che sapeva essere difficoltoso trovare compagnie disposte a pagare una penale o
specialmente nel campo __________ a dare salari di base più elevati di ciò che
è offerto da __________ (cfr. doc. 8).
Per quanto concerne le
ricerche che l’assicurato ha iniziato a compiere nel settore bancario dal mese
di settembre 2008, va osservato, dovendo tenere conto nel giudizio delle
concrete prospettive di assunzione anche delle condizioni congiunturali (cfr.
consid. 2.3.; STFA C 108/03 del 2 settembre 2003), che certamente nel 2008,
come attualmente, a causa della crisi dei mercati finanziari l’offerta di
impieghi in questo ambito si è ridotta drasticamente.
Quanto asserito dall’assicurato
nel gennaio 2009, ossia che dal mese di aprile 2009 l’anticipo garantito dalla __________
di fr. 5'700.-- lordi al mese diminuirà (cfr. doc. VII), risulta ininfluente.
Da una parte, il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla
valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base
dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 121
V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Dall’altra, in ogni caso,
il sistema di rimunerazione previsto dalla __________ non è fondato unicamente
su uno stipendio mensile predeterminato, bensì sul risultato di ciascun
dipendente. L’anticipo garantito costituisce il salario di base. Lo stesso,
però, può essere integrato, in caso di risultati positivi da parte del
dipendente, da un bonus calcolato all’inizio dell’anno seguente. Nell’ipotesi
in cui l’anticipo non fosse superato dal risultato del dipendente, il medesimo
verrebbe ricalcolato al ribasso per l’anno successivo (cfr. doc. 3).
Ne discende che a ragione
la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidoneo al collocamento dal 1°
settembre 2008.
2.6
Alla luce dell’esito della
vertenza può restare insoluta la questione di sapere se il ricorrente era o
meno ancora da considerare quale disoccupato.
In proposito giova, in
ogni caso, segnalare che dall’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI risulta che un’occupazione
è adeguata se procura all’assicurato un salario uguale o superiore al 70% del
guadagno assicurato.
Inoltre tale disposto
enuncia che con il consenso della commissione tripartita, l’URC può
eccezionalmente dichiarare adeguata, senza che siano da versare indennità
compensative ex art. 24 LADI (guadagno intermedio), un’occupazione la cui
remunerazione è inferiore al 70% del guadagno assicurato.
L’art. 17 OADI prevede che
vi è situazione eccezionale ai sensi dell’articolo 16 cpv. 2 lett. i LADI
segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un’attività altamente
rimunerata e se presumibilmente l’assicurato non può più esercitare un’attività
equivalente corrispondentemente retribuita.
Questa norma potrebbe in
particolare tornare applicabile a sportivi d’élite retribuiti in misura elevata
(cfr. STFA C 377/00 del 7 febbraio 2001 consid. 3c).
Al riguardo cfr. anche B.
Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.ti
3.9.8.3.1
pag. 217, 5.8.7.4.5. lett. i pag. 421-422.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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