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Decisione

38.2008.73

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23 febbraio 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

di ottenere il minimo importo di differenza rispetto alle indennità totali che

percepiva quando era disoccupato al 100%.

L’insorgente

ha pure osservato che il suo guadagno assicurato, nel secondo termine quadro

aperto il 1° maggio 2008, è diminuito di oltre 1'000.-- al mese rispetto al

precedente.

Il

ricorrente ha evidenziato di avere sempre osservato le istruzioni dell’URC,

segnatamente sulle ricerche di lavoro effettuate estendendo gli sforzi in altri

ambiti professionali per reperire un’occupazione maggiormente retribuita. Egli

ha indicato che ciò è confermato dal fatto che non gli è mai stata inflitta una

sanzione per ricerche insufficienti né dal profilo quantitativo che

qualitativo.

L’insorgente

ha, altresì, asserito, da un lato, che nel suo caso vi è la chiara volontà e

disponibilità a cercare e accettare una occupazione più adeguata, maggiormente

retribuita, senza porre troppe restrizioni. Dall’altro, che la penale prevista

dal contratto con la __________ in caso di disdetta nei primi tre anni per

esercitare un’attività per conto di una società od organizzazione concorrente

(cfr. doc. 12) non corrisponde a una cifra così elevata da non potervi fare

fronte qualora reperisse un’attività con salario più elevato, ammortizzandola

in pochi mesi di lavoro.

Egli ha,

infine, rilevato che nel campo delle __________ vi è un costante movimento di

personale, in quanto una volta in possesso di un importante portafoglio di

clienti, si può sicuramente essere maggiormente propositivi nei confronti della

concorrenza (cfr. doc. I).

1.4. In risposta

la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con

sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione

su opposizione (cfr. doc. V).

1.5. Il 28

gennaio 2009 l’assicurato si è pronunciato nuovamente in merito alla

fattispecie, precisando che dal 1° aprile 2009 non avrà più da parte della __________

l’anticipo di garanzia attuale, poiché lo stesso si abbasserà come previsto dal

contratto già in possesso dell’amministrazione (cfr. doc. VII)

1.6. La Sezione

del lavoro, il 6 febbraio 2009, ha comunicato di riconfermarsi in quanto

espresso nella risposta di causa (cfr. doc. IX).

1.7. Il doc. IX è

stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Questa Corte

è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al

collocamento a decorrere dal 1° settembre 2008.

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f e 15 LADI).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha

modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo

al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene

tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità

al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di

un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di

assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA

1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123,

DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio

diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,

1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una

sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato

che:

"

(…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit

entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die

versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht

nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person

zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere

ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,

op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure

non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

2.4. Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________), dopo aver

effettuato l’apprendistato di disegnatore edile e aver conseguito nel 1994 il

relativo diploma, dal __________ al __________ ha svolto l’attività di

giocatore professionista di hockey su ghiaccio. Dal __________ al __________ è

stato attivo presso l’__________ (cfr. doc. 19, 24). A seguito del mancato

rinnovo del contratto con la squadra menzionata, l’assicurato si è iscritto in

disoccupazione con effetto dal 1° maggio 2008. Il suo guadagno assicurato

corrispondeva a fr. 9’167 mensili (cfr. doc. 20, 11).

Dal marzo

2007 il ricorrente è stato assunto dalla __________ quale collaboratore del

servizio esterno con un contratto di durata indeterminata. Egli ha beneficiato

di una formazione esterna, percependo un salario di circa fr. 5'400.—lordi al

mese (cfr. doc. 12, 3).

La

relativa retribuzione è stata computata quale guadagno intermedio (cfr. doc.

14).

L’assicurato,

il 1° maggio 2008, ha aperto un nuovo termine quadro con un guadagno assicurato

di fr. 8'074.-- mensili (cfr. doc. 11). Lo stipendio presso la __________ nel

2008 ammontava a fr. 5'700.-- lordi (cfr. doc. 3, 13).

L’insorgente

ha terminato con successo la formazione interna presso __________ nel mese di

luglio 2008 (cfr. doc. 13, 3).

Dal

verbale del colloquio di consulenza del 7 maggio 2008 con l’URC di __________ si

evince che a quel momento l’assicurato presso la __________:

Considerandi

"

(…) Fa anche produzione ma senza provvigioni

(questo fino alla fine del 2008). Da gennaio molto probabilmente i termini

contrattuali cambieranno (scenderà il fisso e lavorerà a provvigione) (…)”

(Doc. 13).

Il 9

luglio 2008 il consulente del personale ha spiegato all’insorgente che il suo

caso sarebbe stato sottoposto all’ufficio giuridico per decidere in merito

all’idoneità al collocamento e alla conformità del guadagno assicurato alla

situazione attuale, ovvero per stabilire se con i suoi titoli di studio e

l’esperienza lavorativa al di fuori della professione di giocatore di hockey, avrebbe

potuto nuovamente conseguire un salario uguale o superiore a quello assicurato

(cfr. doc. 13).

L’assicurato,

il 26 settembre 2008, è stato sentito dalla Sezione del lavoro in relazione

alla “Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento” del 5 settembre 2008

formulata dall’URC (cfr. doc. 10).

In

occasione di tale audizione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

"

(…)

Adr:

Tramite l’URC di __________

dal 15.05 al 02.06.2006 ho effettuato uno stage presso la __________ di __________

in qualità di disegnatore edile. Lo stage non è andato a buon fine perché, pur

essendo diplomato come disegnatore edile, non conosco le tecniche usate al

giorno d’oggi (vedi PC, auto-cad, ecc.)

Adr:

Mi rendo conto che pur

facendo le ricerche di lavoro quale disegnatore edile, al giorno d’oggi non ho

tutte le competenze richieste per svolgere in modo autonomo il lavoro.

Adr:

Non sono mai stato contattato

da nessuno studio d’architettura in merito alle ricerche svolte. Penso che

questo sia dovuto anche al fatto di non avere come detto tutte le conoscenze

d’uso del giorno d’oggi. Confermo pure che al momento attuale, tenendo pure

conto degli stipendi del settore, non è mia intenzione trovare lavoro in questo

campo.

Adr:

L’idea di intraprendere la

via “__________” è nata verso ottobre 2006. Ho svolto un paio di colloqui

d’assunzione (__________ e __________) i quali purtroppo non sono andati a buon

fine. Inizio 2007 ho avuto i primi colloqui con la __________, sfociati poi con

la firma del contratto del 7 febbraio 2008 (contratto come da copia presente

nei vostri incarti).

Adr:

Confermo che il contratto

firmato con la __________ prevede delle penali a mio carico nel caso dovessi

abbandonare o disdire il posto di lavoro a favore di istituzioni

concorrenziali.

Adr:

La priorità è chiaramente rivolta

al lavoro intrapreso presso __________ viste pure le condizioni indicate nel

contratto firmato in caso di disdetta del rapporto di lavoro nei tre anni.

Chiaro che se dovessi trovare un posto di lavoro dove il salario è maggiore o

che la società è disposta a pagare la cauzione sarei anche disposto ad

accettarlo.

Adr:

Confermo che a partire da

questo mese da istruzioni impartite dal mio consulente ho iniziato a fare

prevalentemente ricerche di lavoro in ambito commerciale (fiduciarie, banche).

Adr:

Confermo che al momento

dei nuovi obiettivi fissati con il consulente non abbiamo dato molto peso al

fatto della penale. Si pensava infatti che non era un problema verso la

disoccupazione.

Adr:

Dal marzo 2007 lavoro a

tempo pieno per la __________. Il mio compito è quello di consulente __________.

Pratico tutti i rami __________ e __________.

Adr:

Confermo che lavoro su di

un portafoglio di ca fr. 700'000.--. Chiaro mio obiettivo è quello di

sviluppare il portafoglio e di acquisire nuovi clienti.

Adr:

La regione principale è __________.

Adr:

La sede di lavoro è

situata a __________, la compagnia mette a disposizione per il nostro lavoro un

PC.

Adr:

Confermo che il contratto

stipulato con la __________ termina nel 2010 per quanto attiene la clausola di

eventuali penali da rimborsare.

Adr:

La mia giornata tipo è

suddivisa in due parti. Il mattino mi occupo di sbrigare la corrispondenza,

lavori all’interno dell’ufficio. Il pomeriggio è dedicato ad appuntamenti e

visite varie.

Oss.:

Confermo di essere

penalizzato nel caso fosse mio desiderio cambiare compagnia __________ o

trovare lavoro simile visto il contratto di lavoro firmato in marzo 2007. Ripeto

che comunque non deve essere un’ipotesi da scartare a priori. Pur sapendo che è

difficoltoso trovare compagnie disposte a pagare una penale o specialmente nel

campo __________ dare salari di base più elevati di ciò che è offerto da __________

potrei comunque studiare la situazione.” (Doc. 8)

La

Sezione del lavoro, con decisione del 6 ottobre 2008 confermata con decisione

su opposizione del 20 novembre 2008, ha decretato l’inidoneità al collocamento

dell’insorgente dal 1° settembre 2008, in quanto, in considerazione sia

dell’ammontare della penale in caso di rescissione del contratto, sia della

difficoltà nel reperire un impiego retribuito maggiormente, era improbabile che

il medesimo fosse disposto ad abbandonare la propria occupazione presso __________

(cfr. doc. 7, A1).

2.5

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che è vero che la nozione

dell’idoneità al collocamento, presupposto del diritto all’indennità di

disoccupazione, è notevolmente relativizzata se una nuova attività a tempo

pieno, conformemente alla giurisprudenza, può essere considerata un guadagno

intermedio e che l’idoneità al collocamento non può essere negata già solo per

il fatto che un assicurato esercita un’attività a tempo pieno che gli consente

di conseguire un guadagno intermedio (cfr. DLA 1996/1997 n. 20

pag. 212 consid. 2a; DLA 2002 N. 13 pag. 108;

SECO, Circolare relativa all'indennità di disoccupazione (Circolare ID) valida

dal 1° gennaio 2007, cfr. marg. B 234).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), per decidere in

merito alla questione dell’idoneità al collocamento di un assicurato decisive

sono le prospettive concrete di assunzione avuto riguardo alle occupazioni che

risultano esigibili dallo stesso.

Nel caso in esame l’insorgente,

nel 2006 si è annunciato al collocamento dichiarando di cercare un impiego

quale giocatore di hockey su ghiaccio, disegnatore edile e rappresentante (cfr.

doc. 11).

Per quanto attiene

all’attività di giocatore professionista di hockey, va osservato che dal

verbale di un colloquio tra l’assicurato e il suo collocatore del febbraio 2006

(precedente al termine del contratto con l’__________ previsto per il 30 aprile

2006) si evince che:

" (…)

Non è sicuro del rinnovo del contratto (lo saprà solo nelle ultime settimane).

Prudenzialmente si annuncia alla ricerca di un impiego nella professione

appresa di disegnatore edile. Valuterà anche la possibilità di lavorare presso

altre squadre della Svizzera. Preferibilmente vorrebbe rimanere in Ticino

considerato che ha la casa e la famiglia a __________. (…)” (Doc. 13)

E’ d’altronde utile

rilevare che dalle carte processuali non risultano, tranne nei mesi da febbraio

ad aprile 2006, ricerche di lavoro effettuate nell’ambito dell’hockey (cfr. doc.

16).

Il tentativo compiuto dal

ricorrente nel maggio/giugno 2006 di riprendere la professione di disegnatore

edile per la quale si era formato è poi fallito. L’assicurato stesso, in

occasione dell’audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del settembre 2008, ha

affermato di non avere tutte le competenze richieste oggigiorno per esercitare

in modo autonomo tale attività e che, del resto, tenendo pure conto degli

stipendi del settore, non era sua intenzione trovare lavoro in quel campo (cfr.

doc. 8).

Nel maggio 2007 l’insorgente

ha iniziato un’attività di collaboratore del servizio esterno per la __________,

usufruendo di una formazione interna conclusa nel luglio 2008 (cfr. consid.

2.4

). A tutt’oggi egli è attivo presso la __________ (cfr. doc. VII), la quale

fino al mese di aprile 2009 ha previsto uno stipendio mensile di base fr.

5'700.-- lordi (cfr. doc. 3, VII).

Il

contratto concluso con la __________ alla fine di febbraio 2007, relativamente

alle spese di formazione, prevede che:

"

Se il collaboratore del servizio disdice il

presente contratto durante i primi tre anni ed esercita, entro un anno dal

termine del rapporto di lavoro, un’attività per conto di una società o di

un’organizzazione concorrente al gruppo __________ del quale fanno parte anche,

in particolare, i courtiers, altri intermediari __________, casse malati o

banche, sia in qualità di indipendente o non indipendente, a tempo pieno o

parziale, egli è tenuto a rimborsare alla __________ le spese di formazione

effettive, al massimo, tuttavia, gli importi qui sotto indicati:

a) in caso di disdetta nel

primo anno di servizio: CHF 20'000.--;

b) in caso di disdetta nel

secondo anno di servizio: CHF 15'000.--;

c) in caso di disdetta nel

terzo anno di servizio: CHF 10'000.--.” (Doc. 12)

Nel 2008

il ricorrente ha cercato un’occupazione quale disegnatore edile, consulente

finanziario, collaboratore back office (cfr. doc. 16). Dal mese di settembre

2008, come indicatogli dal collocatore (cfr. doc. 13), l’assicurato ha iniziato

a candidarsi anche come consulente presso istituti bancari (cfr. doc. 16).

In simili condizioni, dopo attento esame dell’intera documentazione agli atti e

ponderata valutazione degli elementi fattuali del caso - segnatamente dell’età

dell’assicurato, della sua originaria formazione, delle sue esperienze

professionali, dell’impiego presso la __________ che si protrae dal marzo 2007,

che gli ha fornito una specifica formazione interna e il cui stipendio base è

pari a fr. 5'700.-- lordi, della penale che andrebbe versata alla __________ in

caso di reperimento entro marzo 2010 di un impiego in un settore concorrenziale

-, questa Corte, in applicazione dell’usuale principio della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag.

378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C

264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; DTF

115.

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32

consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989

pag. 31-32), deve

concludere che il ricorrente difficilmente poteva reperire sul mercato del

lavoro un’occupazione con uno stipendio più elevato di quello presso la __________.

In effetti nel periodo dal

luglio 2008, corrispondente alla fine della formazione presso la __________, ad

oggi non risulta che il ricorrente abbia sostenuto colloqui di lavoro afferenti

a possibili impieghi retribuiti maggiormente di quello presso la __________.

Relativamente all’incontro

con la __________ di __________ avvenuto alla fine di ottobre/inizio novembre

2008.

(cfr. doc. 13), l’assicurato stesso, il 18 novembre 2008, ha specificato

che si trattava di un’agenzia di collocamento, la quale ha preso nota dei suoi

dati e delle sue esigenze (cfr. doc. 3). Riguardo alla ditta alla quale sarebbe

stata sottoposta la sua candidatura da parte della __________ (cfr. doc. 3),

dagli atti non emerge che la stessa l’abbia poi effettivamente contattato.

Del resto l’assicurato, il quale dopo il mese di aprile 2006 non ha più cercato alcuna

occupazione in ambito sportivo né come giocatore di hockey, né come allenatore

(cfr. doc. 16), nel settembre 2008, ha dichiarato alla Sezione del lavoro che

la priorità era chiaramente rivolta al lavoro intrapreso presso __________ e

che sapeva essere difficoltoso trovare compagnie disposte a pagare una penale o

specialmente nel campo __________ a dare salari di base più elevati di ciò che

è offerto da __________ (cfr. doc. 8).

Per quanto concerne le

ricerche che l’assicurato ha iniziato a compiere nel settore bancario dal mese

di settembre 2008, va osservato, dovendo tenere conto nel giudizio delle

concrete prospettive di assunzione anche delle condizioni congiunturali (cfr.

consid. 2.3.; STFA C 108/03 del 2 settembre 2003), che certamente nel 2008,

come attualmente, a causa della crisi dei mercati finanziari l’offerta di

impieghi in questo ambito si è ridotta drasticamente.

Quanto asserito dall’assicurato

nel gennaio 2009, ossia che dal mese di aprile 2009 l’anticipo garantito dalla __________

di fr. 5'700.-- lordi al mese diminuirà (cfr. doc. VII), risulta ininfluente.

Da una parte, il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla

valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base

dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 121

V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Dall’altra, in ogni caso,

il sistema di rimunerazione previsto dalla __________ non è fondato unicamente

su uno stipendio mensile predeterminato, bensì sul risultato di ciascun

dipendente. L’anticipo garantito costituisce il salario di base. Lo stesso,

però, può essere integrato, in caso di risultati positivi da parte del

dipendente, da un bonus calcolato all’inizio dell’anno seguente. Nell’ipotesi

in cui l’anticipo non fosse superato dal risultato del dipendente, il medesimo

verrebbe ricalcolato al ribasso per l’anno successivo (cfr. doc. 3).

Ne discende che a ragione

la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidoneo al collocamento dal 1°

settembre 2008.

2.6

Alla luce dell’esito della

vertenza può restare insoluta la questione di sapere se il ricorrente era o

meno ancora da considerare quale disoccupato.

In proposito giova, in

ogni caso, segnalare che dall’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI risulta che un’occupazione

è adeguata se procura all’assicurato un salario uguale o superiore al 70% del

guadagno assicurato.

Inoltre tale disposto

enuncia che con il consenso della commissione tripartita, l’URC può

eccezionalmente dichiarare adeguata, senza che siano da versare indennità

compensative ex art. 24 LADI (guadagno intermedio), un’occupazione la cui

remunerazione è inferiore al 70% del guadagno assicurato.

L’art. 17 OADI prevede che

vi è situazione eccezionale ai sensi dell’articolo 16 cpv. 2 lett. i LADI

segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un’attività altamente

rimunerata e se presumibilmente l’assicurato non può più esercitare un’attività

equivalente corrispondentemente retribuita.

Questa norma potrebbe in

particolare tornare applicabile a sportivi d’élite retribuiti in misura elevata

(cfr. STFA C 377/00 del 7 febbraio 2001 consid. 3c).

Al riguardo cfr. anche B.

Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.ti

3.9.8.3.1

pag. 217, 5.8.7.4.5. lett. i pag. 421-422.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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