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Decisione

38.2008.8

Ordine di restituzione emesso(11/06)dopo la crescita in giudicato della STCA che ha confermato il diniego del diritto a ID(non resid.in CH).Diritto di chiedere il rimborso perento.Term.di 1 anno decor

3 luglio 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione

e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.3. L’art. 25

cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo

un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

L’art. 95

cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si

prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto

conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

In una

sentenza C 69/07 del 16 settembre 1997, il Tribunale federale delle

assicurazioni TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha stabilito che

i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della

norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid.

5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento

in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti

giustificanti la restituzione.

I termini

di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,

pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

L’art. 25 cpv. 2 LPGA

corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un

termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida

del vecchio diritto continua a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

In una sentenza

pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui

principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR

1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la

restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di

perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello

in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307;

cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5, pag. 274-277, DTF

111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella causa M.B. I

118/97; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).

L’Alta

Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003,

consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione

contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:

"

(…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che

in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una

prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso,

bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo

(per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui

venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della

pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

Al

riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7.,

Considerandi

massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 la

nostra Massima Istanza ha riconfermato che per “momento in cui il servizio di

pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il

termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui

l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe

dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

Nella DTF

122.

V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130

l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:

“(...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische

Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf

jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis

des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch

gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine

unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht verwirken,

als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten Anspruchberechtigung

tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das kantonale Gericht im

Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der länger als ein Jahr vor

Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten

Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse

verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit

Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)

2.4

La

Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative à la

restitution, la compensation, la remise et l'encaissement C-RCRE"

dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in particolare

di quello relativo:

" A12

Le droit de demander la restitution s’éteint un

an après le

moment où

l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans

après le versement de la prestation en cause. Si la créance naît d’un acte

punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus

long, celui-ci est déterminant (art. 25, al. 2, LPGA).

La décision de

restitution des prestations est donc soumise à un double délai de péremption :

d'une part, elle doit être rendue dans l'année qui suit la prise de

connaissance de l'erreur, et d'autre part, la restitution ne peut porter que

sur les prestations versées dans les cinq dernières années (cf. arrêt du TFA du

23.9

, en la cause U., I 306/04). La caisse doit examiner d'office si le

délai de péremption est respecté.

Le texte de la LPGA

est le même que celui de l’ancien art. 95, al. 4, LACI en vigueur jusqu’au 31

décembre 2002. En conséquence la jurisprudence y relative reste applicable.

Délai de péremption relatif

A13 Le délai d’un an est un délai de

péremption relatif. Il commence à courir à partir du moment où la caisse aurait

dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution, si elle

avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380, consid. 1;

122.

V 270, consid. 5a).

Dans le cas d’une

erreur de l’administration (p. ex. dans le calcul d’une prestation), le délai

ne court pas à partir du moment où l’erreur a été commise, mais à partir de

celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre compte de l’erreur (p.

ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à connaître des

faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Si la

fixation de la prétention nécessite le concours de plusieurs autorités

administratives, le délai d’une année commence à partir du moment où un des

organes compétents a une connaissance suffisante des faits. Lorsque, par

exemple, la caisse apprend que l’autorité cantonale a rendu une décision

d’inaptitude au placement envers une personne assurée, le délai de péremption

débute à ce moment-là, indépendamment du fait que la décision de l’autorité

cantonale soit ou pas entrée en force (n.d.r. sottolineatura del redattore).

Une

exception à ce principe est faite cependant en ce qui concerne

les données ressortant du registre du commerce. Etant

donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du commerce, la caisse

est réputée avoir eu connaissance d'emblée des circonstances excluant le droit

d'un assuré aux indemnités de chômage (ATF 122 V 270), et ce, même si l’assuré

n’en a pas fait mention.

A14 La caisse est tenue d'examiner

les conditions de la restitution lorsqu’elle est en possession de tous les

éléments nécessaires, et en particulier lorsque le montant exact à restituer

est connu, ou quand la situation juridique est définitivement établie.

Dès

lors, le délai de prescription relatif ne court que depuis le moment où

l’autorité dispose, ou aurait pu disposer en faisant preuve de diligence, de

toutes les données déterminantes à cette fin (Arrêt du TFA du 10.10.01 dans la

cause P.M., C 11/00).

2.5

Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che la Cassa, in un primo

tempo, ha versato le indennità di disoccupazione a RI 1 nel periodo da maggio

2003.

a gennaio 2004.

La SECO

ha successivamente contestato il pagamento delle indennità di disoccupazione

dell'assicurato in quanto vi erano dei dubbi sulla sua residenza effettiva in Svizzera.

La Cassa

ha così sottoposto il caso alla Sezione la lavoro la quale, con decisione del 5

novembre 2004, ha stabilito che RI 1 non adempiva i presupposti per poter

essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.

Secondo

questo Tribunale il 5 novembre 2004 la Cassa poteva rendersi conto dell'errore

commesso. Questa data costituisce il momento di partenza del termine di

perenzione relativo di un anno (cfr. consid. 2.3).

In

particolare, conformemente alla direttiva della SECO (cfr. consid. 2.4),

l'amministrazione deve chiedere la restituzione entro un anno dal momento in

cui la Sezione del Lavoro emette la propria decisione, indipendentemente dal

fatto che quest'ultima venga contestata oppure no.

Nel caso

concreto la Cassa ha emesso la decisione di restituzione il 13 novembre 2006 dopo

che era cresciuta in giudicato la sentenza del TCA che ha confermato la

decisione su opposizione con la quale la Sezione del lavoro aveva stabilito che

l'assicurato non risiedeva in Svizzera (cfr. sentenza del TCA 38.2005.78 del 19

giugno 2006, cfr. Doc. 23).

A quel

momento (il 13 novembre 2006) il diritto di chiedere la restituzione era

ampiamente perento, il termine relativo di un anno essendo scaduto all'inizio

del mese di novembre 2005.

Di

conseguenza il TCA non può che accogliere il ricorso e annullare la decisione

su opposizione del 18 dicembre 2007.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 18 dicembre 2007 è annullata.

§ Il

diritto della Cassa di chiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione

indebitamente versate nel periodo maggio 2003 - gennaio 2004 è perento.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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