38.2008.8
Ordine di restituzione emesso(11/06)dopo la crescita in giudicato della STCA che ha confermato il diniego del diritto a ID(non resid.in CH).Diritto di chiedere il rimborso perento.Term.di 1 anno decor
3 luglio 2008Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2008.8
Data decisione, Autorità:
03.07.2008, TCA
Titolo:
Ordine di restituzione emesso(11/06)dopo la crescita in giudicato della STCA che ha confermato il diniego del diritto a ID(non resid.in CH).Diritto di chiedere il rimborso perento.Term.di 1 anno decorso da emanaz.dec.dell'ammin.negante diritto a ID(11/04),indip.dal fatto che sia passata in giudicato
INDENNITÀ
PRESCRIZIONE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 25 LPGA
art. 25 cpv. 1 e 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.8
DC/sc
Lugano
3 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
dicembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 dicembre 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 13 novembre 2006 con la quale a
RI 1 è stata chiesta la restituzione di fr. 39'690.85 a titolo di indennità di
disoccupazione percepite indebitamente nel periodo di maggio 2003 a gennaio
2004.
La
richiesta di rimborso è stata motivata dal fatto che, nel periodo in questione,
l'assicurato non risiedeva in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c e art. 12
LADI).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale sottolinea che l'amministrazione non avrebbe tenuto conto della
situazione di fatto in cui si è trovato. Egli ritiene di avere avuto la
residenza in Svizzera, ragione per cui non avrebbe indebitamente ricevuto le
indennità di disoccupazione (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 22 febbraio 2008 la Cassa ritiene che la questione della mancata
residenza in Svizzera non può più essere rimessa in discussione visto che
l'assicurato non ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del TCA
del 19 giugno 2006 (inc. 38.2005.78, cfr. Doc. 23).
Di
conseguenza RI 1 è tenuto a restituire le prestazioni ricevute nel periodo
maggio 2003 - gennaio 2004 (cfr. Doc. III).
1.4. Il 9 aprile
2008 il Presidente del TCA ha inviato il seguente scritto a __________,
responsabile dell'amministrazione centrale della Cassa:
"
Dagli atti dell'incarto rilevo che la Cassa CO 1
il 13 novembre 2006 ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 39'690.85
per indennità di disoccupazione indebitamente versate nel periodo dal maggio
2003 al gennaio 2004.
Nel retro della decisione viene richiamato l'art.
25 cpv. 2 LPGA secondo cui "il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto assicuratore ha
avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione".
Nel corso del 2004 la SECO ha effettuato una
revisione. Il 9 agosto 2004 il caso è stato sottoposto per decisione alla
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, la quale il 5 novembre 2004 ha
stabilito che l'assicurato non adempiva i presupposti per poter essere posto al
beneficio delle indennità di disoccupazione.
Al fine di evadere il ricorso citato mi occorre
sapere per quali motivi la Cassa ha atteso fino alla crescita in giudicato
della sentenza 38.2005.78 dal 19 giugno 2006 prima di emettere la decisione su
opposizione, anziché decidere (al più tardi) entro un anno dalla scoperta
dell'errore (al riguardo cfr. ad esempio STFA C 30/05 del 26.4.06; STF C 15/07
del 14.3.07; RDAT II-2003 pag. 306 seg.; RDAT I-2000 pag. 400).
In particolare, esiste su questo tema una
direttiva del SECO?
La invito pure a farmi pervenire l'estratto del
rapporto di revisione della SECO del 2004 relativo all'assicurato." (Doc.
V)
__________
ha così risposto il 18 aprile 2008:
"
(...)
1) La
Cassa ha atteso l'esito del ricorso presentato dall'assicurato in quanto vi
erano concrete possibilità di poter annullare la decisione, emanata dalla
Sezione del Lavoro, dove si riteneva che il Sig. RI 1 non adempiva i
presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione. A tale proposito si voleva evitare di emanare una decisione di
restituzione, con un ammontare parecchio elevato, prima di avere la certezza
che la decisone della Sezione del Lavoro fosse cresciuta in giudicato:
2) Precisiamo
comunque che, dopo la decisione su opposizione della Sezione del lavoro,
emanata il 29 luglio 2005 ed indirizzata al legale dell'Assicurato, in data 24
agosto 2005 la nostra Sezione comunicava per raccomandata all'Avv. __________
che avremmo emesso una decisione di restituzione inerente gli importi versati
all'assicurato. Considerato che, con e-mail del 26 agosto 2005, l'avvocato
confermava alla Sezione che interponeva ricorso in Tribunale contro la
decisione della Sezione del Lavoro, si è atteso l'esito della sentenza emanata
dal vostro spettabile Tribunale prima di emettere una decisione di
restituzione.
3) Evidenziamo
inoltre che il caso del Sig. RI 1 coinvolgeva 4 assicurati residenti presso lo
stesso appartamento ed il vostro spettabile Tribunale ha deciso di accogliere 2
dei ricorsi presentati, a comprova che le possibilità di successo da parte
degli assicurati erano alquanto concrete.
4) In
merito alle direttive Seco le inviamo copia della Prassi ML/AD 2004/2 relativa
alle domande di restituzione e compensazione che coinvolge unicamente la
procedura da effettuare per il recupero delle indennità indebitamente
riscosse." (Doc. VI)
Riguardo
agli accertamenti compiuti dal TCA l'assicurato ha formulato le proprie osservazioni
il 13 maggio 2008 nelle quali ha sottolineato quanto segue:
"
(...)
L'errore è infatti divenuto noto alla Cassa CO 1
al momento della decisione della Sezione del lavoro Ufficio giuridico con
decisione del 5 novembre 2004. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LPGA pertanto il
diritto di esigere la restituzione delle indennità si è estinto in data 5
novembre 2005. La richiesta del 13 novembre 2006, trascorsi più di
due anni solari dal momento in cui la Cassa è venuta a conoscenza del fatto, è
oltre i termine di prescrizione e pertanto illecita. (...)" (Doc. VIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr.
39'690.85, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nel
periodo maggio 2003 a gennaio 2004.
L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione
e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6
giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.3. L’art. 25
cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante.
L’art. 95
cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si
prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto
conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.
In una
sentenza C 69/07 del 16 settembre 1997, il Tribunale federale delle
assicurazioni TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha stabilito che
i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della
norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid.
5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento
in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti
giustificanti la restituzione.
I termini
di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,
pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
L’art. 25 cpv. 2 LPGA
corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un
termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida
del vecchio diritto continua a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).
In una sentenza
pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui
principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR
1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la
restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di
perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello
in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307;
cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5, pag. 274-277, DTF
111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella causa M.B. I
118/97; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).
L’Alta
Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003,
consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione
contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:
"
(…)
In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che
in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una
prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso,
bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo
(per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui
venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della
pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione
ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."
Al
riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7.,
Considerandi
massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.
In una
sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 la
nostra Massima Istanza ha riconfermato che per “momento in cui il servizio di
pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il
termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui
l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe
dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.
Nella DTF
122.
V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130
l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:
“(...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische
Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf
jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis
des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch
gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine
unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht verwirken,
als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten Anspruchberechtigung
tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das kantonale Gericht im
Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der länger als ein Jahr vor
Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten
Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse
verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit
Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)
2.4
La
Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative à la
restitution, la compensation, la remise et l'encaissement C-RCRE"
dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in particolare
di quello relativo:
" A12
Le droit de demander la restitution s’éteint un
an après le
moment où
l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation en cause. Si la créance naît d’un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus
long, celui-ci est déterminant (art. 25, al. 2, LPGA).
La décision de
restitution des prestations est donc soumise à un double délai de péremption :
d'une part, elle doit être rendue dans l'année qui suit la prise de
connaissance de l'erreur, et d'autre part, la restitution ne peut porter que
sur les prestations versées dans les cinq dernières années (cf. arrêt du TFA du
23.9
, en la cause U., I 306/04). La caisse doit examiner d'office si le
délai de péremption est respecté.
Le texte de la LPGA
est le même que celui de l’ancien art. 95, al. 4, LACI en vigueur jusqu’au 31
décembre 2002. En conséquence la jurisprudence y relative reste applicable.
Délai de péremption relatif
A13 Le délai d’un an est un délai de
péremption relatif. Il commence à courir à partir du moment où la caisse aurait
dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution, si elle
avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380, consid. 1;
122.
V 270, consid. 5a).
Dans le cas d’une
erreur de l’administration (p. ex. dans le calcul d’une prestation), le délai
ne court pas à partir du moment où l’erreur a été commise, mais à partir de
celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre compte de l’erreur (p.
ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à connaître des
faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Si la
fixation de la prétention nécessite le concours de plusieurs autorités
administratives, le délai d’une année commence à partir du moment où un des
organes compétents a une connaissance suffisante des faits. Lorsque, par
exemple, la caisse apprend que l’autorité cantonale a rendu une décision
d’inaptitude au placement envers une personne assurée, le délai de péremption
débute à ce moment-là, indépendamment du fait que la décision de l’autorité
cantonale soit ou pas entrée en force (n.d.r. sottolineatura del redattore).
Une
exception à ce principe est faite cependant en ce qui concerne
les données ressortant du registre du commerce. Etant
donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du commerce, la caisse
est réputée avoir eu connaissance d'emblée des circonstances excluant le droit
d'un assuré aux indemnités de chômage (ATF 122 V 270), et ce, même si l’assuré
n’en a pas fait mention.
A14 La caisse est tenue d'examiner
les conditions de la restitution lorsqu’elle est en possession de tous les
éléments nécessaires, et en particulier lorsque le montant exact à restituer
est connu, ou quand la situation juridique est définitivement établie.
Dès
lors, le délai de prescription relatif ne court que depuis le moment où
l’autorité dispose, ou aurait pu disposer en faisant preuve de diligence, de
toutes les données déterminantes à cette fin (Arrêt du TFA du 10.10.01 dans la
cause P.M., C 11/00).
2.5
Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che la Cassa, in un primo
tempo, ha versato le indennità di disoccupazione a RI 1 nel periodo da maggio
2003.
a gennaio 2004.
La SECO
ha successivamente contestato il pagamento delle indennità di disoccupazione
dell'assicurato in quanto vi erano dei dubbi sulla sua residenza effettiva in Svizzera.
La Cassa
ha così sottoposto il caso alla Sezione la lavoro la quale, con decisione del 5
novembre 2004, ha stabilito che RI 1 non adempiva i presupposti per poter
essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
Secondo
questo Tribunale il 5 novembre 2004 la Cassa poteva rendersi conto dell'errore
commesso. Questa data costituisce il momento di partenza del termine di
perenzione relativo di un anno (cfr. consid. 2.3).
In
particolare, conformemente alla direttiva della SECO (cfr. consid. 2.4),
l'amministrazione deve chiedere la restituzione entro un anno dal momento in
cui la Sezione del Lavoro emette la propria decisione, indipendentemente dal
fatto che quest'ultima venga contestata oppure no.
Nel caso
concreto la Cassa ha emesso la decisione di restituzione il 13 novembre 2006 dopo
che era cresciuta in giudicato la sentenza del TCA che ha confermato la
decisione su opposizione con la quale la Sezione del lavoro aveva stabilito che
l'assicurato non risiedeva in Svizzera (cfr. sentenza del TCA 38.2005.78 del 19
giugno 2006, cfr. Doc. 23).
A quel
momento (il 13 novembre 2006) il diritto di chiedere la restituzione era
ampiamente perento, il termine relativo di un anno essendo scaduto all'inizio
del mese di novembre 2005.
Di
conseguenza il TCA non può che accogliere il ricorso e annullare la decisione
su opposizione del 18 dicembre 2007.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione
su opposizione del 18 dicembre 2007 è annullata.
§ Il
diritto della Cassa di chiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione
indebitamente versate nel periodo maggio 2003 - gennaio 2004 è perento.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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