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Decisione

38.2008.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 aprile 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio

aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.4. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed.

Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2

dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

Considerandi

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono

di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999.

pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale

o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro

ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997

no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426

segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag.

48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

Nel

campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al

riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati

eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate

dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui

l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle

conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6

settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è

innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di

differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al

ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,

dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.

In una

sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,

wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein

Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen

auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit

der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat,

im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall

ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999

Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer

angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass

die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in

eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001

C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter

Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar.

Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch

für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b;

Urteil vom 4. Dezember 2003 C 8/03,

E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und

Dispositivo

überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für

die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

hat.

3.1 Was dagegen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen

Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den

Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,

weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006

storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine

Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die

Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,

Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte wirtschaftliche

Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie überhaupt gegeben

sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine anrechenbaren

Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der

Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf

die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,

in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der

Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

2.5. Nell'evenienza

concreta la ditta RI 1 ha sostanzialmente addotto, quali motivi per

l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione delle decisioni di delibera di

opere di probabile acquisizione e la diminuzione e il rallentamento delle

delibere di opere pubbliche.

Ora, come

giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2), la costante

giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del

normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è

computabile (cfr. STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4

luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).

La stessa

conclusione si impone pure per la concorrenza accresciuta dall'estero.

Essa

riguarda infatti tutte le aziende attive in quel ramo. Ora, secondo la

giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è

una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag.

204, DLA 2003 pag. 195; STCA 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 per uno studio di

fisioterapia; STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007 per un'impresa di

spazzacamino).

Alla luce

di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che la perdita di lavoro

subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel normale

rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine).

Essa non

è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI.

L'amministrazione

ha ancora sottolineato che la ditta RI 1 subisce ormai da diversi anni

consecutivi una riduzione del lavoro durante i primi mesi dall'anno (cfr.

consid. 1.2).

Nella

sentenza citata 38.2000.24 del 24 luglio 2000, citata dalla ricorrente, questa

Corte, respingendo un ricorso del SECO, aveva confermato una decisione

dell'Ufficio del lavoro, (oggi: Sezione del lavoro Ufficio giuridico) che aveva

ritenuto temporanea la perdita di lavoro subita dalla ditta e aveva

riconosciuto parzialmente il diritto ad indennità per lavoro ridotto,

escludendo quelle dovute a fluttuazioni stagionali dell'impiego.

In

quell'occasione, questa Corte aveva rilevato in particolare quanto segue:

"

(...)

Inoltre, nonostante la forte riduzione del

personale e la politica dei prezzi al ribasso, la ditta rileva che permane la

difficoltà nell’ottenimento di ordinazioni, l’irregolarità delle stesse e

l’effetto di concorrenze sconsiderate e aggressive e osserva che nei prossimi

quattro mesi il volume d'affari rimane incerto con tendenza alla flessione

(cfr. doc. 108 risposte ai punti 10.4-10.6). (...)"

Ora, dopo

quella sentenza, sono trascorsi ancora alcuni anni durante i quali da Sezione

del lavoro ha ancora riconosciuto il diritto ad indennità per lavoro ridotto

(cfr. Doc. 23 per i primi 3 mesi del 2001; Doc. 21 per i primi 3 mesi del 2002;

Doc. 17 per i primi 3 mesi del 2003; Doc. 15 per i primi 3 mesi del 2004; Doc.

13 per i primi 3 mesi del 2005; Doc. 9 per i primi 3 mesi del 2006; Doc. 7 per

i primi 3 mesi del 2007).

Alla luce

di questa evoluzione dal 2000 la Sezione del lavoro ha giustamente concluso che

la riduzione del lavoro è ormai divenuta usuale. Anche per questo motivo essa non

è computabile (cfr. STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007).

Di

conseguenza, non essendo in concreto realizzato un fondamentale presupposto per

il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto, a ragione, la

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, si è opposta al pagamento di queste

prestazioni della LADI.

La

decisione su opposizione del 4 febbraio 2008 deve comunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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