38.2008.9
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29 aprile 2008Italiano18 min
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Numero d'incarto:
38.2008.9
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, TCA
Titolo:
Indennità per lavoro ridotto negate.Dilazione delle dec.di delibera di opere e diminuz.delle delibere di opere pubbliche rientrano nel normale rischio aziendale,come purel'accresciuta concorrenza dall'estero.Inoltre la perdita di lavoro è diventata usuale(diversi anni con riduz.lavoro a inizio anno)
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 31 LADI
art. 32 LADI
art. 33 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.9
DC/sc
Lugano
29 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4
febbraio 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 13
dicembre 2007 la ditta RI 1 ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per
il periodo dal 1° al 31 marzo 2008, per 5 dipendenti dell'azienda, con la
seguente motivazione:
"
In primo luogo per evitare perdite di posti di
lavoro.
Dilazione delle decisioni di delibera di opere di
probabile acquisizione.
Aumentata concorrenza anche dall'estero.
Diminuzione e rallentamento nelle delibere di
opere pubbliche." (Doc. 4)
1.2. Con
decisione su opposizione 4 febbraio 2008 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la precedente decisione del 9 gennaio 208 (cfr. Doc. 3)
e si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, rilevando in
particolare:
"
(...)
Nel caso in esame, l'opponente motiva - in
sostanza - la sua richiesta di indennità per lavoro ridotto con il fatto che le
decisioni di delibera di opere di probabile acquisizione sono ritardate, che la
concorrenza (anche dall'estero) è aumentata e che le delibere di opere
pubbliche hanno subito una diminuzione.
La ditta in parola ha essenzialmente addotto le
medesime motivazioni già espresse in occasione dei precedenti preannunci di
lavoro ridotto riguardanti lo stesso periodo (gennaio-marzo) degli anni scorsi.
Ora, alla luce della menzionata giurisprudenza,
ci si trova confrontati a circostanze usuali nel settore edile e la perdita di
lavoro in concreto invocata è suscettibile di colpire allo stesso modo ogni
datore di lavoro di questo ramo economico. D'altra parte, si constata che
l'opponente subisce regolarmente, ormai da diversi anni consecutivi, un calo
della propria attività nei primi mesi dell'anno, per cui risulta che la perdita
di lavoro in concreto invocata è usuale nell'azienda ed è dunque esclusa
dall'indennità per lavoro ridotto in quanto non computabile (art. 33 cpv. 1
lett. b LADI). In particolare si constata come, nel caso di specie, trattasi di
perdite di lavoro prevedibili, in quanto ricorrenti nei primi mesi di ogni anno
e che possono, conseguentemente, essere calcolate in anticipo." (Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale si è in particolare così espressa:
"
(...)
Si chiede sia pertanto annullata la
decisione negativa del 9 gennaio 2008 in particolare per l'impostazione di tipo
preventivo della nostra domanda e per le argomentazioni seguenti:
- Punto 2 / Alinea 1
Riteniamo di dover
ribadire quanto sancito dall'art. 31 cpv. 1 LADI in quanto il più pertinente
alla situazione presente nel nostro ramo di attività, nell'edilizia.
Le perdite di lavoro
sono infatti prevalentemente temporanee e servono a conservare i posti
di lavoro.
- Alinea 2 / Alinea 3
Art. 32 cpv. 1 lett. a LADI e Art. 33
cpv. 1 lett. b LADI:
Una lettura attenta delle argomentazioni
inerenti ai sopraccitati articoli di legge esposti nella "Decisione su
opposizione", a cui si resiste, porta ad una constatazione se non altro
sorprendente.
Non si ravvisa la possibilità di
applicare la legge all'edilizia ed in particolare ai settori correlati con
l'edilizia, (BAUNEBENGEWERBE).
Non abbiamo mai preso in considerazione
l'uso della disoccupazione parziale per "misure di organizzazione
aziendale, lavori di pulizia, riparazione, manutenzione ecc.".
Si rileva che solo una
diminuzione della cifra d'affari equivalente o superiore al 25% rispetto alla
media del quadriennio precedente può essere elemento ritenuto non rientrante
nel normale rischio aziendale.
Questo fatto può intervenire
improvvisamente all'interno di un trimestre e non può quindi essere valutato al
momento della DOMANDA di indennizzo per lavoro ridotto ed è proprio qui che si
rileva l'intento preventivo della legge stessa (Art. 31 cpv. 1 LADI).
- Alinea seguenti
Tutte le esclusioni dal diritto di assicurazione quali
principalmente:
- differimenti di termini voluti dal committente
- congiuntura molto sfavorevole
- situazione concorrenziale tesa
- oscillazioni stagionali
- cali prevedibili di attività (prevenzione)
- perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro
Rendono l'assicurazione praticamente inapplicabile al
nostro ramo.
Punto 3
Rimarrebbero "in piedi" quindi soltanto:
1) Una
perdita di lavoro soltanto se imputabile a circostanze straordinarie.
Manca la PRECISAZIONE del concetto di STRAORDINARIO.
2) La
sopracitata "norma del 25%" di diminuzione rispetto alla media e
quella della "perdita media" durante lo stesso periodo nei due
anni precedenti non sono praticabili in quanto rilevabili solo a
posteriori e perciò imprevedibili in sede di DOMANDA di indennità di
assicurazione.
Pur preso atto delle
citazioni di giurisprudenza cantonale e federale rimane un'affermazione
indispensabile:
- Ci si
deve PRECISARE quando ed in quali circostanze esatte si può fare capo
(NEL NOSTRO RAMO DI ATTIVITÀ) all'assicurazione per lavoro ridotto. Siamo grati
per ESEMPI in merito." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 10
marzo 2008 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso con le stesse
argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. Doc. III).
1.5. Il 18 marzo 2008 la
ricorrente ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (...)
- IN BASE alla
vostra elencazione degli allegati abbiamo ripreso in esame la nostra
documentazione dal dicembre 1999. Abbiamo in particolare preso in
considerazione l'incarto 38.2000.00024 del 24 luglio 2000 mediante il quale il
Lod. Tribunale Cantonale delle Assicurazioni RESPINGE il ricorso del
Segretariato di Stato dell'economia (SECO) che, tramite la sua Direzione del
lavoro di Berna, chiedeva di annullare la decisione a noi favorevole del
Lod. Ufficio del lavoro di Bellinzona.
- RITENIAMO
questo documento esemplare ed ancora assolutamente valido quanto, nel
frattempo, non sono intervenute particolari modifiche di legge e solo secondarie
pubblicazioni di giurisprudenza.
- Dal citato atto giuridico estrapoliamo quindi:
Tutto il documento in questione
ribadisce la linea da noi perseguita negli anni e la giustifica in particolare
nei punti indicati. (...)"
(Doc. V)
Il 3 aprile 2008 la
Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato quanto espresso nella
risposta di causa (cfr Doc. VII).
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio
aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il
Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.4. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed.
Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2
dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
Considerandi
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono
di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15
marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA
1999.
pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),
pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro
rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale
o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro
ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997
no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426
segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato
il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato
che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag.
48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella
causa L.C. SA, C 264/03)
Nel
campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al
riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati
eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate
dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui
l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle
conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6
settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).
In una
decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è
innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di
differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al
ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,
dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.
In una
sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza ed ha rilevato:
"
Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,
wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein
Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen
auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit
der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat,
im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall
ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999
Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer
angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass
die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in
eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001
C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter
Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar.
Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch
für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b;
Urteil vom 4. Dezember 2003 C 8/03,
E. 3).
3.
Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und
Dispositivo
überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für
die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
hat.
3.1 Was dagegen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen
Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den
Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,
weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006
storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine
Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von
Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die
Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,
Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte wirtschaftliche
Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie überhaupt gegeben
sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine anrechenbaren
Gründe, sind sie doch
betriebsüblich und können jede andere Firma der
Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf
die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,
in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der
Geschäftstätigkeit zu
verzeichnen pflegt."
2.5. Nell'evenienza
concreta la ditta RI 1 ha sostanzialmente addotto, quali motivi per
l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione delle decisioni di delibera di
opere di probabile acquisizione e la diminuzione e il rallentamento delle
delibere di opere pubbliche.
Ora, come
giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2), la costante
giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del
normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è
computabile (cfr. STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4
luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).
La stessa
conclusione si impone pure per la concorrenza accresciuta dall'estero.
Essa
riguarda infatti tutte le aziende attive in quel ramo. Ora, secondo la
giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è
una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag.
204, DLA 2003 pag. 195; STCA 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 per uno studio di
fisioterapia; STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007 per un'impresa di
spazzacamino).
Alla luce
di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che la perdita di lavoro
subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel normale
rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine).
Essa non
è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI.
L'amministrazione
ha ancora sottolineato che la ditta RI 1 subisce ormai da diversi anni
consecutivi una riduzione del lavoro durante i primi mesi dall'anno (cfr.
consid. 1.2).
Nella
sentenza citata 38.2000.24 del 24 luglio 2000, citata dalla ricorrente, questa
Corte, respingendo un ricorso del SECO, aveva confermato una decisione
dell'Ufficio del lavoro, (oggi: Sezione del lavoro Ufficio giuridico) che aveva
ritenuto temporanea la perdita di lavoro subita dalla ditta e aveva
riconosciuto parzialmente il diritto ad indennità per lavoro ridotto,
escludendo quelle dovute a fluttuazioni stagionali dell'impiego.
In
quell'occasione, questa Corte aveva rilevato in particolare quanto segue:
"
(...)
Inoltre, nonostante la forte riduzione del
personale e la politica dei prezzi al ribasso, la ditta rileva che permane la
difficoltà nell’ottenimento di ordinazioni, l’irregolarità delle stesse e
l’effetto di concorrenze sconsiderate e aggressive e osserva che nei prossimi
quattro mesi il volume d'affari rimane incerto con tendenza alla flessione
(cfr. doc. 108 risposte ai punti 10.4-10.6). (...)"
Ora, dopo
quella sentenza, sono trascorsi ancora alcuni anni durante i quali da Sezione
del lavoro ha ancora riconosciuto il diritto ad indennità per lavoro ridotto
(cfr. Doc. 23 per i primi 3 mesi del 2001; Doc. 21 per i primi 3 mesi del 2002;
Doc. 17 per i primi 3 mesi del 2003; Doc. 15 per i primi 3 mesi del 2004; Doc.
13 per i primi 3 mesi del 2005; Doc. 9 per i primi 3 mesi del 2006; Doc. 7 per
i primi 3 mesi del 2007).
Alla luce
di questa evoluzione dal 2000 la Sezione del lavoro ha giustamente concluso che
la riduzione del lavoro è ormai divenuta usuale. Anche per questo motivo essa non
è computabile (cfr. STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007).
Di
conseguenza, non essendo in concreto realizzato un fondamentale presupposto per
il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto, a ragione, la
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, si è opposta al pagamento di queste
prestazioni della LADI.
La
decisione su opposizione del 4 febbraio 2008 deve comunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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