38.2009.1
Mancate ricerche nei mesi prima dell'AD mentre svolgeva l'apprendistato.Le ricerche di impiego vanno compiute anche prima della fine del tiroincio. Ass.ha prodotto degli sforzi corrispondenti alla lis
16 febbraio 2009Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2009.1
Data decisione, Autorità:
16.02.2009, TCA
Titolo:
Mancate ricerche nei mesi prima dell'AD mentre svolgeva l'apprendistato.Le ricerche di impiego vanno compiute anche prima della fine del tiroincio. Ass.ha prodotto degli sforzi corrispondenti alla lista di DL dell'Uff.dell'orient.scol.Essi valgono,però,solo per 1/2 9/08.Sosp.ridotta da 12 a 11giorni
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.1
rs
Lugano
16 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9
dicembre 2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 10 novembre 2008 (cfr. doc. 1A) con cui aveva sospeso RI 1 per
dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche
nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 2B).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I).
Il
Presidente del TCA, constatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui
all’art. 3 della Lptca, in vigore dal 1° ottobre 2008, con decreto del 7
gennaio 2009, ha assegnato all’assicurato un termine di 15 giorni per
completare l’impugnativa con l’avvertenza che trascorso infruttuoso tale
termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. doc. II).
Con
scritti pervenuti a questo Tribunale il 14 gennaio 2009 RI 1 ha completato il
proprio ricorso, contestando la penalità inflittagli. Al riguardo egli ha,
segnatamente, sottolineato di avere iniziato a effettuare delle ricerche di
impiego dopo aver ricevuto la disdetta del contratto di lavoro il 2 aprile
2008. L’insorgente ha rilevato che la propria consulente del personale non gli
avrebbe specificato quando consegnare le ricerche compiute e che pensava di
portate i formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire
un’occupazione il 21 novembre 2008, in occasione dell’appuntamento presso
l’URC. Egli ha, inoltre, osservato di avere avuto l’intenzione di consegnare i
moduli in questione anche prima, ma di non esservi riuscito, poiché i
professori dei corsi della SSIC a __________ non gli hanno permesso di
terminare prima le lezioni. L’assicurato ha puntualizzato di non avere avuto
tempo di portare i documenti richiesti all’amministrazione in altri momenti,
dovendo badare alla propria famiglia.
Egli ha,
infine, asserito di aver tentato più volte di raggiungere telefonicamente la
collocatrice, ma di non essere mai riuscito a trovarla (cfr. doc. III1, III2).
1.3. L’URC, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo
precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli
assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel
singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni
assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci
a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio
2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella
causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de
l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta
ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le
sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente
confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che la ditta __________, il 2
aprile 2008, ha comunicato a RI 1 - nato nel 1988 - di non assumerlo dopo il
periodo di apprendistato quale muratore (cfr. doc. C1, 8).
L’assicurato
ha terminato il tirocinio nell’agosto 2008. Egli non ha, però, superato gli esami
finali (cfr. doc. 7).
Il 1°
ottobre 2008 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione dichiarandosi
disponibile per un impiego all’80%, visto che ogni lunedì frequentava la scuola
professionale (cfr. doc. 8, 3). L’assicurato ricercava, in particolare, un
posto di apprendista per poter sostenere nuovamente l’esame finale (cfr. doc. 7,
3).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento, il ricorrente, relativamente al
periodo dal mese di luglio al mese di settembre 2008, non ha presentato alcuna
ricerca di impiego (cfr. doc. 10).
La
consulente del personale, il 15 ottobre 2008, gli ha pertanto ha consegnato
brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare,
entro il 25 ottobre 2008, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego
nei mesi di luglio, agosto e settembre 2008, allegando l’eventuale
documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4, 3).
L’assicurato
non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.
Dal
profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere
sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42
LPGA.
Con
decisione formale del 10 novembre 2008 l’amministrazione ha, poi, sospeso
l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni
(cfr. doc. 1A=5).
L’assicurato,
il 21 novembre 2008, ha prodotto il formulario “Prova degli sforzi intrapresi
per trovare lavoro” relativo ai mesi di luglio e agosto 2008, nel quale ha
indicato di aver svolto, in tale periodo, otto ricerche di impiego presso ditte
di costruzione (cfr. doc. 2).
L’URC,
con decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 ha comunque confermato il
precedente provvedimento, rilevando che le ricerche risultavano irrilevanti,
poiché la consegna è stata oltre misura tardiva (cfr. doc. 1A=1).
2.7. Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere
delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.
Ciò vale
anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.
Sulla questione di principio relativa alle
ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo
di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di
tirocinio, (cfr. STCA del 17 aprile 2000 nella causa H. G., inc. 38.99.332,
sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti
ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA del 14 febbraio
2002 nella causa T., inc. 38.2001.213, sentenza nella quale il TCA ha ridotto
da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di
lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag.
19).
Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto
espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione
professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica
all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente
essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere
dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la
nuova legge sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto
previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.
Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio
dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di
apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di
regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione
professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).
2.8. Per quanto
attiene ai mesi di luglio e agosto 2008, il ricorrente, il 21 novembre 2008 - dopo
l’emanazione della decisione formale del 10 novembre 2008 con cui è stato
sospeso per dodici giorni dall’indennità di disoccupazione a causa di mancate
ricerche nel lasso di tempo antecedente la disoccupazione (cfr. doc. 1A=5) -,
ha prodotto il formulario “Prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro”
relativo ai due mesi citati con la menzione di aver svolto ricerche presso otto
potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 2).
Le ditte
che l’assicurato ha indicato di aver contattato, e meglio __________ di __________,
__________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________
di __________, __________ di __________, __________ di __________ e __________
di __________, corrispondono a quelle risultanti dalla lista “Ditte autorizzate
a formare apprendisti nella professione – muratore (soprastruttura)” emessa dall’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale di Bellinzona (cfr. doc. 2).
Tuttavia
tale lista riporta lo stato delle ditte al 12 settembre 2008. Pertanto la
stessa deve essere stata consegnata all’assicurato non prima del 12 settembre
2008 e non può, quindi, essere stata utilizzata dall’assicurato nei mesi di
luglio e agosto 2008.
Tali
ricerche possono tutt’al più essere state effettuate dal 12 al 30 settembre
2008.
Per il
mese di ottobre 2008, primo mese di controllo della disoccupazione, risultano,
infatti, essere state svolte e documentate sei ricerche presso aziende che, ad
esclusione della __________, non appaiono sulla lista dell’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale.
Gli
sforzi intrapresi nella seconda metà del mese di settembre 2008 si rivelano, in
ogni caso, non valide dal profilo qualitativo.
Fatti
I medesimi
non riportano, in particolare, la data in cui sono stati effettuati. Solamente
in relazione alla ricerca presso __________ è stato indicato che vi è stato un
colloquio, ma non ne è stato specificato il giorno.
Nemmeno è
stato menzionato per quale impiego il ricorrente si è candidato.
A tale
proposito va ribadito (cfr. consid. 2.4.) che il TFA in una sentenza del 14
dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre
precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale
datore di lavoro.
Questo
Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno
della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione
(cfr. STCA 38.2001.20 del 17 agosto 2001; STCA del 21 settembre 1999 nella
causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 35).
In simili condizioni, il TCA ritiene che l’assicurato, da un lato, nel periodo dal 1°
luglio all’11 settembre 2008 non ha intrapreso sforzi volti al reperimento di
un’occupazione adeguata.
Dall’altro,
che dal 12 al 30 settembre 2008 ha svolto insufficienti ricerche di impiego.
Quanto
affermato dall’insorgente circa il fatto di non aver potuto consegnare prima
alla collocatrice il formulario attinente alle ricerche di lavoro a causa degli
impegni scolastici e di famiglia (cfr. doc. III, III1) è, del resto, ininfluente,
dal momento che il medesimo avrebbe potuto essere spedito all’amministrazione.
Relativamente
alle ricerche che l’assicurato ha asserito di aver effettuato nel mese di
giugno 2008 (cfr. doc. 2), va altresì osservato che il mese di giugno 2008 non
è stato, a ragione, esaminato dall’amministrazione, in quanto precedente agli
ultimi tre prima della disoccupazione.
In
proposito giova evidenziare che la costante giurisprudenza federale prevede che
un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni
singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese,
fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi
precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C
255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.
Tale
principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05
del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
Alla luce
di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurato,
non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei mesi di luglio e agosto
2008, come pure dal 1° all’11 settembre 2008 e avendone intraprese di
insufficienti dal 12 al 30 settembre 2008, ha violato il proprio obbligo di
ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Abbondanzialmente
è utile osservare che il Tribunale federale ha
rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una
regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza
una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
Considerandi
avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C.,
C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.
2.1
; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).
2.9
L’insorgente
ha chiesto al TCA di volergli fissare “un appuntamento con il giudice
cantonale delle assicurazioni” (cfr. doc. I).
Questo Tribunale rileva
innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo
ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato
questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica (il ricorrente ha chiesto di volergli concedere un incontro
per potersi esprimere al meglio), questo TCA rinuncia a un’audizione delle
parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto
2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 della legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008, in
vigore dal 1° ottobre 2008 secondo cui "se le circostanze lo giustificano,
il Giudice cita le parti per un dibattimento").
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora, inoltre, l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Nel caso
in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto, per cui rinuncia all'assunzione di
ulteriori prove, come ad esempio l’audizione postulata dal ricorrente (cfr.
doc. I).
2.10
Per quanto
attiene all'entità della penalità, va ricordato che l’URC ha inflitto
all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione per mancate ricerche di impiego (cfr. consid. 1.1.).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, l'amministrazione, in caso di insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione,
infligge una sospensione minima di tre giorni e di quattro giorni per mancate
ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.5.).
A mente
di questa Corte, quindi, nel caso in esame, tutto ben considerato, la
sospensione di dodici giorni non rispetta appieno il principio della
proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta a undici giorni (4
giorni per mancate ricerche nel mese di luglio 2008 + 4 giorni per mancate ricerche
nel mese di agosto 2008 + 2 giorni per mancate ricerche dal 1° all’11 settembre
2008.
+ 1 giorno per insufficienti ricerche dal 12 al 30 settembre 2008).
Il
ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione su opposizione
impugnata riformata nel senso che l’assicurato è sospeso per undici giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 dell’URC di __________ è riformata
nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per undici giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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