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Decisione

38.2009.1

Mancate ricerche nei mesi prima dell'AD mentre svolgeva l'apprendistato.Le ricerche di impiego vanno compiute anche prima della fine del tiroincio. Ass.ha prodotto degli sforzi corrispondenti alla lis

16 febbraio 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi

non riportano, in particolare, la data in cui sono stati effettuati. Solamente

in relazione alla ricerca presso __________ è stato indicato che vi è stato un

colloquio, ma non ne è stato specificato il giorno.

Nemmeno è

stato menzionato per quale impiego il ricorrente si è candidato.

A tale

proposito va ribadito (cfr. consid. 2.4.) che il TFA in una sentenza del 14

dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre

precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale

datore di lavoro.

Questo

Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno

della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione

(cfr. STCA 38.2001.20 del 17 agosto 2001; STCA del 21 settembre 1999 nella

causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 35).

In simili condizioni, il TCA ritiene che l’assicurato, da un lato, nel periodo dal 1°

luglio all’11 settembre 2008 non ha intrapreso sforzi volti al reperimento di

un’occupazione adeguata.

Dall’altro,

che dal 12 al 30 settembre 2008 ha svolto insufficienti ricerche di impiego.

Quanto

affermato dall’insorgente circa il fatto di non aver potuto consegnare prima

alla collocatrice il formulario attinente alle ricerche di lavoro a causa degli

impegni scolastici e di famiglia (cfr. doc. III, III1) è, del resto, ininfluente,

dal momento che il medesimo avrebbe potuto essere spedito all’amministrazione.

Relativamente

alle ricerche che l’assicurato ha asserito di aver effettuato nel mese di

giugno 2008 (cfr. doc. 2), va altresì osservato che il mese di giugno 2008 non

è stato, a ragione, esaminato dall’amministrazione, in quanto precedente agli

ultimi tre prima della disoccupazione.

In

proposito giova evidenziare che la costante giurisprudenza federale prevede che

un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni

singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese,

fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi

precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C

255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.

Tale

principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

Alla luce

di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurato,

non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei mesi di luglio e agosto

2008, come pure dal 1° all’11 settembre 2008 e avendone intraprese di

insufficienti dal 12 al 30 settembre 2008, ha violato il proprio obbligo di

ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Abbondanzialmente

è utile osservare che il Tribunale federale ha

rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

Considerandi

avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C.,

C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.

2.1

; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

2.9

L’insorgente

ha chiesto al TCA di volergli fissare “un appuntamento con il giudice

cantonale delle assicurazioni” (cfr. doc. I).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato

questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica (il ricorrente ha chiesto di volergli concedere un incontro

per potersi esprimere al meglio), questo TCA rinuncia a un’audizione delle

parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto

2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 della legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008, in

vigore dal 1° ottobre 2008 secondo cui "se le circostanze lo giustificano,

il Giudice cita le parti per un dibattimento").

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora, inoltre, l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Nel caso

in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto, per cui rinuncia all'assunzione di

ulteriori prove, come ad esempio l’audizione postulata dal ricorrente (cfr.

doc. I).

2.10

Per quanto

attiene all'entità della penalità, va ricordato che l’URC ha inflitto

all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione per mancate ricerche di impiego (cfr. consid. 1.1.).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, l'amministrazione, in caso di insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione,

infligge una sospensione minima di tre giorni e di quattro giorni per mancate

ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.5.).

A mente

di questa Corte, quindi, nel caso in esame, tutto ben considerato, la

sospensione di dodici giorni non rispetta appieno il principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta a undici giorni (4

giorni per mancate ricerche nel mese di luglio 2008 + 4 giorni per mancate ricerche

nel mese di agosto 2008 + 2 giorni per mancate ricerche dal 1° all’11 settembre

2008.

+ 1 giorno per insufficienti ricerche dal 12 al 30 settembre 2008).

Il

ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione su opposizione

impugnata riformata nel senso che l’assicurato è sospeso per undici giorni dal

diritto alle indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per undici giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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