38.2009.10
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18 maggio 2009Italiano28 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2009.10
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, TCA
Ricorso:
TF,8C_469/2009, 07.07.2009
Titolo:
Non diritto a ID.Nel TQ di riferim.(15.12.06-14.12.08)non adempiuto periodo di contribuz.Contratto di lavoro con la madre iniziato il 1.1.08.Il c.di lavoro si è poi estinto con la morte della madre il 3.12.08. L'ass.nemmeno può essere esonerata dal periodo di contrib.(non condiz.della comun.domest.)
ESENZIONE
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 338a CO
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 9 LADI
art. 13 LADI
art. 14 cpv. 2 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.10
rs
Lugano
18 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
febbraio 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 febbraio 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 16 gennaio 2009 con cui aveva
negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 15
dicembre 2008 (cfr. doc. 7), in quanto non aveva compiuto il periodo di
contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.
In
particolare è stato stabilito, da una parte, che l’assicurata aveva esercitato
un’attività salariata alle dipendenze della madre per soli 11 mesi, e dall’altra,
che, nel 2007, pur accudendo la madre malata, non coabitava con quest’ultima
(cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha addotto, segnatamente, di
avere lavorato per sua madre - nata nel 1923 e deceduta il 3 dicembre 2008 - 15
mesi nel termine quadro di due anni. Essa ha precisato di avere dapprima
beneficiato di un contratto verbale e in seguito, dal 1° gennaio 2008, di un
contratto scritto. L’insorgente, al riguardo, ha osservato che dal settembre al
dicembre 2007 ha percepito fr. 1'000 al mese e in seguito fr. 2'683.40,
comprensivi dell’assegno per grandi invalidi di spettanza di sua madre di fr.
894.-- al mese.
La
ricorrente ha, altresì, indicato che i contributi AVS per i 12 mesi del 2008
sono già stati pagati, mentre quelli afferenti ai quattro mesi del 2007 - da
settembre a dicembre 2007 - sarebbero stati corrisposti non appena in possesso
del relativo conteggio (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.4. Il 5 aprile
2009 RI 1 si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie e ha trasmesso
copiosa documentazione (cfr. doc. X; B1-7; IX).
L’assicurata
ha inviato ulteriori osservazioni il 13 aprile 2009 (cfr. doc. XII).
1.5. La Cassa, il
14 aprile 2009, ha riconfermato quanto precisato nella risposta di causa (cfr.
doc. XIII).
1.6. Gli scritti
pervenuti a questa Corte nel prosieguo della causa da parte dell’assicurata
(cfr. doc. XX; XXII; XXIII; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII), sono stati trasmessi
per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXI; XXV; XXIX).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se RI 1 ha diritto alle indennità di
disoccupazione a decorrere dal 15 dicembre 2008 oppure no.
Più
precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata, al momento della
richiesta delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione, adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e
LADI, ossia se la stessa aveva compiuto o era liberata dall’obbligo di compiere
il periodo di contribuzione.
2.2. L’art. 9
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
2.3. L'assicurato,
in effetti, ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.4. L'art. 14
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede, tra l'altro, che sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo
di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio,
invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a
causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad
assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma è applicabile
soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona
interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera (cfr.
art. 14 cpv. 2 LADI, nuovo tenore dopo l'entrata in vigore della legge federale
concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi membri, dall'altra parte, sulla libera circolazione
delle persone, modifica dell'8 ottobre 1999, in vigore dal 1° giugno 2002; cfr.
RU N. 18 del 7 maggio 2002, pag. 720 e 722).
In
particolare, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 il Consiglio
federale, circa l'Esenzione dall'adempimento del periodo di
contribuzione", ha rilevato che:
"
(…)
Nell’avamprogetto relativo
alla legge federale su provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei
confronti dei disabili inviato in consultazione il 5 giugno 2000 si è proposto
di estendere il campo d’applicazione dell’articolo 13 capoverso 2bis LADI affinché l’assistenza a familiari che
beneficiano di un’indennità per grandi invalidi sia equiparata al lavoro
educativo. Quale alternativa si è altresì accennato alla possibilità di
interpretare più ampiamente l’articolo 14 capoverso 2 LADI (esenzione
dall’adempimento del periodo di contribuzione). Per motivi di trasparenza e di
certezza del diritto, le cerchie consultate hanno optato per la prima
soluzione, ossia per una revisione dell’articolo 13 capoverso 2bis LADI, decidendo che i relativi lavori dovevano
essere intrapresi nell’ambito della revisione LADI 2003 e non nell’ambito della
legge sulla parità di diritti per i disabili (cfr. messaggio dell’11 dicembre
2000 relativo alla legge sulla parità di diritti per i disabili, n. 4.4.6).
Con la revisione LADI 2003 si
propone di abrogare l’articolo 13 capoverso 2bis LADI
conformemente a quanto postulato dalla mozione Baumann e di introdurre una
norma concettualmente nuova nell’articolo 9b LADI. Di conseguenza, il
tempo dedicato all’educazione dei propri figli non è più considerato in quanto
periodo di contribuzione, ma dà diritto ad un prolungamento di due anni del
termine quadro. In tal modo si impedisce che gli assicurati perdano i diritti
acquisiti al momento della nascita di un figlio.
Si è tuttavia rinunciato a
emanare una norma analoga per le persone che si dedicano all’assistenza di
familiari bisognosi di cure poiché, secondo la nuova concezione, riprendere
l’attività lucrativa al termine del lavoro educativo implica un cambiamento
pianificabile di statuto. La cura di familiari disabili non rientra pertanto in
questo caso poiché la decisione di cambiare statuto non dipende unicamente
dalla disponibilità dell’assicurato.
Dall’analisi effettuata
risulta tuttavia che la copertura sociale prevista dall’articolo 14 capoverso 2
LADI è sufficiente. Già oggi, le persone obbligate a riprendere un’attività
lucrativa per motivi legati all’invalidità o alla morte del coniuge o alla
soppressione di una rendita di invalidità (percepita direttamente o dalla
persona assistita) sono di fatto esentate dal periodo di contribuzione. In
particolare, hanno diritto sia alle indennità di disoccupazione sia alle altre
prestazioni previste dalla LADI, ossia in particolare alla consulenza degli URC
e alla partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Va
inoltre rilevato che la nozione di «motivi analoghi» di cui all’articolo 14
capoverso 2 LADI può essere interpretata in senso lato, consentendo pertanto di
applicare la disposizione a svariate fattispecie.
Da ultimo, le esigenze in
materia di trasparenza e di certezza del diritto emerse nell’ambito della
consultazione relativa alla legge sulla parità di diritti per i disabili per
quanto concerne l’articolo 14 capoverso 2 LADI potranno essere soddisfatte
nell’ambito dell’adeguamento dell’ordinanza sull’assicurazione contro la
disoccupazione (OADI) in seguito alla modifica della relativa legge.
(…)" (cfr. FF 2001, pag.
1982 e 1983)
Il
nuovo art. 13 cpv. 1 bis dell'OADI, in vigore dal 1° luglio 2003 prevede che:
"
1bis Vi è
motivo analogo ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LADI segnatamente se le
persone sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente in
quanto non devono più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di
persone bisognose di cure a condizione che:
a. le persone bisognose di cure necessitavano di
un aiuto permanente;
b. tali persone vivevano in comunione domestica
con l'assicurato e
c. la durata dell'assistenza era superiore ad un
anno."
2.5. La Circolare
concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID) emanata dalla SECO e
valida dal gennaio 2007 al p.to B197 afferente ai compiti assistenziali nei
confronti di persone bisognose di cure enuncia quanto segue:
" Vi è
motivo analogo ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LADI anche nel caso di un assicurato
che, non dovendo più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di una
persona bisognosa di cure, è costretto ad assumere o a estendere un’attività
dipendente, nella misura in cui:
- la persona bisognosa di
cure necessitava di un aiuto permanente,
- tale persona viveva in
comunione domestica con l’assicurato, e
- l’assicurato se ne è
occupato per oltre 1 anno.
Le condizioni che danno diritto a un motivo di esenzione possono
essere esaminate in base agli elementi esposti qui di seguito.
- Necessità di un aiuto
permanente:
certificato medico, eventualmente conferma del diritto all'assegno
per grandi invalidi della cassa di compensazione AVS.
- Comunione domestica:
conferma del Comune di domicilio; in applicazione per analogia
dell’articolo 52g OAVS, la condizione dell’economia domestica comune con la
persona alla quale sono prodigate cure è adempiuta se quest’ultima vive nel
medesimo appartamento, in un altro appartamento ma nello stesso edificio o in
un appartamento situato in un altro edificio sullo stesso terreno o su un
terreno vicino.
- Assistenza per oltre 1
anno:
conferma del medico, ev. conferma dell’AVS in merito agli
accrediti per compiti assistenziali assegnati all’assicurato.
- Causalità finanziaria: cfr.
cifra marg. B192
Ad esempio, un'assicurata con un coniuge avente un reddito elevato
che si è occupata della madre bisognosa di cure non può beneficiare, dopo il
decesso della madre, di un motivo di esenzione poiché essa non è costretta a
intraprendere un'attività lucrativa per necessità economiche.
La cessazione dei compiti assistenziali nei confronti di un
bambino bisognoso di cure può essere riconosciuta come motivo di esenzione
soltanto se tali compiti sono stati indennizzati da un'assicurazione, se
l'assicurato viveva di tale indennità e se la sua soppressione obbliga
l'assicurato a intraprendere un'attività lucrativa.
Questo motivo di esenzione è valido soltanto se la cessazione
dell’assistenza non risale a più di 1 anno e se a quel momento l'assicurato
risiedeva in Svizzera. Non è necessario invece che l'assicurato abitasse in
Svizzera per tutto il periodo in cui si è fatto carico dei compiti
assistenziali.
Se l'assicurato si è dedicato a compiti assistenziali ad esempio
al 50%, l’importo forfetario è ridotto della metà.
Se l'assicurato si è occupato ad esempio al 40% di una persona
bisognosa di cure e ha parallelamente esercitato un'attività lucrativa
dipendente al 30%, il suo guadagno assicurato è calcolato sommando il reddito
derivante dall’attività dipendente e il 40% dell’importo forfetario
determinante. Dopo che l'assicurato ha percepito 260 indennità giornaliere, la
parte dell’importo forfetario viene a cadere e il guadagno assicurato è ridotto
fino a concorrenza del reddito soggetto a contribuzione (cfr. cifra marg. C19).
Se l'assicurato ha percepito per almeno 12 mesi un reddito
soggetto a contribuzione per i suoi compiti assistenziali, non sussiste alcun
motivo di esenzione. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario
percepito, comprese eventuali prestazioni in natura.”
2.6. In una
sentenza 8C_26/2008 del 2 giugno 2008 il Tribunale federale ha, poi, stabilito
che:
"
(…)
4.
4.1 L'art. 14 al. 2 LACI vise des personnes qui, en
raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une
situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d'existence garantis
auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles
d'entrer en considération (séparation de corps, divorce, invalidité ou décès du
conjoint, suppression de la rente d'invalidité) tout en laissant la porte
ouverte à des «raisons semblables», afin de réserver aux organes d'application
la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence (ATF 121 V 336 consid. 5c/aa p. 343 et les références). A ce propos, le Conseil
fédéral a envisagé dans son message, à titre d'exemple, le cas d'un enfant
célibataire qui s'est occupé de ses parents âgés, a été entretenu en
contre-partie par eux et qui, après leur décès, est obligé de reprendre une
occupation lucrative en raison de sa situation économique. Il songeait
également à l'hypothèse d'une épouse dont le mari aurait disparu à l'étranger
sans lui laisser des moyens d'existence (Message concernant une nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 566). C'est à la faveur de la
troisième révision de la LACI (loi du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003) que le Conseil fédéral a précisé, dans une certaine mesure tout
au moins, la notion de raison semblable au sens de l'art. 14 al. 2 LACI en
adoptant l'art. 13 al. 1bis OACI.
4.2 Comme cela ressort aussi bien du texte de l'art.
14 al. 2 LACI que celui de l'art. 13 al.1bis OACI («le fait qu'une personne
soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre»; «gezwungen
sind, eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder zu erwei-tern»;
«sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipen-dente»), il doit
exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la
nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4 p. 283, 125 V 123 consid. 2 p. 125; Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure,
2ème éd., Zurich 2006, p. 193).
4.3 L'art. 13 al. 1bis OACI ne vise donc pas
simplement une période pendant laquelle un assuré s'est occupé d'une personne
nécessitant des soins ou une période éducative. A cet égard, il n'y a pas de
parallélisme avec les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI. Si
le législateur avait voulu considérer une période de ce genre comme un motif
ordinaire de libération causé par la seule impossibilité d'exercer une activité
soumise à cotisation suffisante, il eût fallu mentionner cet état de fait à
l'art. 14 al. 1 LACI et renoncer à la condition de la contrainte économique
(cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich
2007, p. 2252 no 244). Or, précisément, le législateur n'a pas voulu faire
entrer dans la catégorie des personnes libérées des conditions relatives à la
période de cotisation celles et ceux qui se vouent à des tâches familiales
d'éducation ou d'assistance (BO 1981 CN p. 624). C'est pourquoi dans sa
circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), à laquelle se sont référés
les premiers juges, le seco précise que la cessation des tâches d'assistance à
un enfant nécessitant des soins ne peut être reconnue comme motif de libération
que si ces tâches ont été rémunérées par une assurance, que l'assuré a vécu de
cette rémunération et qu'il est obligé, du fait de sa suppression, de prendre
une activité salariée (sous no B 197). En d'autres termes, le fait d'être
libéré de tâches d'assistance doit entraîner la disparition d'une source de
revenu (voir DTA 1999 no 3 p. 9 [arrêt C 245/97]; voir aussi ATF 131 V 279 consid. 2.2 p. 282, où il s'agissait d'une assurée dont la mère avait
été admise dans un home et qui, de ce fait, avait vu sa situation économique
s'aggraver).” (le sottolineature sono del redattore)
2.7. In merito al
rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004
N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14
LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12
Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger)
Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte
unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1
AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese
Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen
Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998
geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen
Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco
in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der
Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept
(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die
12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer
zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber
der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung
ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der
Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich
zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten
rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,
pag. 270-271)
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero:
"
(…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation
von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten
f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
Cfr. pure
STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.8. Nella
presente evenienza dalle carte processuali si evince che la madre
dell’assicurata, __________ nata nel 1923, nell’ottobre 2006 è stata colpita da
un evento ischemico cerebrale. Essa è rimasta degente in ospedale fino al 6
novembre 2006 (cfr. doc. B5).
Dal
rientro al proprio domicilio in __________ a __________, __________ è stata
accudita dalla figlia durante il giorno e dal figlio __________ durante la
notte per eventuali bisogni (cfr. doc. A3).
Nel mese
di giugno 2007 l’insorgente e i suoi figli hanno ospitato __________ nella loro
abitazione sita in zona __________ a __________, come risulta dalla dichiarazione
del Comune di __________ del 23 gennaio 2009 (cfr. doc. A3; 28).
Alla
madre dell’assicurata a fare tempo dal 1° settembre 2007 è stato concesso un
assegno per grande invalida (cfr. doc. 33).
L’11
aprile 2008 è stato allestito un contratto di lavoro con effetto retroattivo al
1° gennaio 2008, secondo il quale per le cure prestate alla madre e il
mantenimento presso la propria abitazione a RI 1 veniva corrisposto uno
stipendio mensile di fr. 1'784.40, oltre a fr. 899.-- corrispondenti
all’assegno per grande invalida (cfr. doc. A1).
In
effetti la madre dell’assicurata è stata affiliata alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG quale datore di lavoro per personale domestico dal 1°
gennaio 2008 a seguito della relativa richiesta del 24 aprile 2008 (cfr. doc.
42, 43).
__________
è deceduta il 3 dicembre 2008 (cfr. doc. 31).
Il 15
dicembre 2008 l’assicurata si è iscritta in disoccupazione, dichiarando una
disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 67).
La Cassa,
come già visto nei fatti, le ha negato il diritto alle indennità di
disoccupazione, poiché non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione, né
può essere esentata dal medesimo (cfr. consid. 1.1.).
L’insorgente
ha contestato la conclusione a cui è giunta parte resistente, affermando, in
buona sostanza, che nel termine quadro di due anni ha lavorato per la madre
durante 15 mesi in virtù, dapprima, di un contratto verbale e, in seguito, di
un contratto scritto (cfr. consid. 1.2.; doc. I).
2.9. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda preliminarmente
che la ricorrente per beneficiare del diritto alle prestazioni a far tempo dal
15 dicembre 2008, nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante,
che in casu va dal 15 dicembre 2006 al 14 dicembre 2008 (cfr. art. 9
cpv. 1 e 3 LADI), deve, tra l’altro, avere compiuto o essere esonerata
dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.3.,
2.4.).
Per
quanto attiene alla questione dell’adempimento o meno del periodo di
contribuzione, va osservato che il contratto di lavoro scritto valido tra l’assicurata
e la madre è iniziato il 1° gennaio 2008 (cfr. doc. A1).
Questa
circostanza risulta, peraltro, incontestata.
L’insorgente
ha asserito che già dal settembre 2007 era in essere un contratto di impiego
con la madre concluso in forma verbale che prevedeva uno stipendio di fr. 1’000.--
al mese (cfr. doc. I; 23).
In
una sentenza del 12 settembre 2005 nella causa A., C 274/04, pubblicata in DTF
131 V 444 e SVR 2006 ALV Nr. 8 pag. 27, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito, precisando la propria precedente giurisprudenza, che dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il
diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di
un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.
La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne
sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve
pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è
stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova
dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In causa, tuttavia, a
prescindere dalla prova del versamento del salario, è solo con l’opposizione
(cfr. doc. 8) che l’insorgente, per la prima volta, ha indicato che un
contratto di lavoro verbale era stato concluso tra lei e la madre nel settembre
2007.
Al contrario, quando
nell’aprile 2008 è stato compilato il “Questionario per l’affiliazione dei
datori di lavoro”, è stato precisato che __________ occupava dei dipendenti dal
1° gennaio 2008 (cfr. doc. 430).
Inoltre anche nella Domanda
d’indennità di disoccupazione del 7 gennaio 2009 l’assicurata ha specificato
che il rapporto di lavoro era durato dal 1° gennaio 2008 al 3 dicembre 2008
(cfr. doc. 27).
E’ vero
che l’insorgente ha chiesto alla Cassa compensazione AVS/AI/IPG di conteggiare
Fatti
i contributi per il periodo da settembre a dicembre 2007.
E’
altrettanto vero, però, che tale domanda è stata formulata soltanto nel marzo
2009 (cfr. doc. 1), ossia posteriormente sia alla decisione del 16 gennaio
2009, che alla decisione su opposizione del 12 febbraio 2009, con cui la parte
resistente ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione
in considerazione di un periodo contributivo di soli 11 mesi (cfr. doc. A; 7).
Questa
richiesta non è, in ogni caso, stata accolta, poiché non è risultato comprovato
il versamento di salari con la relativa trattenuta AVS per l’anno 2007 da parte
del datore di lavoro (cfr. doc. 1).
In simili
condizioni, ritenuto che il giudice del diritto delle
assicurazioni sociali decide sulla base della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr.
RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003
nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99;
STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000
nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98,
consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag.
106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984
pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",
in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), il TCA
deve concludere che nel 2007 l’assicurata non ha esercitato un’attività
soggetta a contribuzione.
Del
resto, se l’assicurata avesse realmente svolto un’attività lavorativa per la
madre già dal settembre 2007, non si comprende per quale motivo, al momento
della stesura del contratto di impiego nell’aprile 2008, non si è indicato che
lo stesso aveva esplicato i propri effetti dal settembre 2007, ma si è, invece,
fissato l’inizio, sì retroattivamente, ma limitatamente al 1° gennaio 2008.
2.10. Relativamente
alla durata dell’attività professionale svolta alle dipendenze dalla madre a
decorrere dal 1° gennaio 2008, va evidenziato che l’art. 338a CO prevede che:
"
Con la morte del datore di lavoro, il rapporto
di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del
rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell’azienda sono applicabili per
analogia. (cpv. 1)
Il rapporto di lavoro
stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore di lavoro
si estingue con la morte di questo; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo
risarcimento per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto. (cpv.
2)”
In una
sentenza C 329/00 del 20 febbraio 2001, pubblicata in DLA 2001 N. 28 pag. 228
segg., l’Alta Corte ha deciso che una persona che si occupa dei compiti
amministrativi e domestici di sua madre dietro rimunerazione soggetta a
contribuzione AVS è vincolata a un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo
338a cpv. 2 CO e svolge di conseguenza un’occupazione soggetta a contribuzione
secondo l’articolo 13 LADI. La particolarità di tale contratto di lavoro
consiste nel fatto che esso si estingue con la morte della persona assistita.
Contestualmente
la nostra Massima Istanza ha rilevato che:
"
(…)
Das kantonale Gericht begründete die fehlende
Mindestbeitragsdauer mit Art. 338a Abs. 2 OR. Nach diesem Artikel erlischt das
Arbeitsverhältnis mit dem Tod des Arbeitgebers, wenn es wesentlich mit
Rücksicht auf dessen Person eingegangen worden ist. Jedoch kann der
Arbeitnehmer angemessenen Ersatz für den Schaden verlangen, der ihm infolge der
vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses erwächst. Um ein solches
Arbeitsverhältnis handelt es sich im vorliegenden Fall bei der Tätigkeit der
Beschwerdeführerin für ihre Mutter. Es ist wesentlich mit Rücksicht auf die
Person der Mutter eingegangen worden. Tätigkeiten wie Haushälterin,
Privatsekretärin, Gesellschafterin oder Pflegerin für eine bestimmte Person
fallen denn auch unter den Anwendungsbereich von Art. 338a Abs. 2 OR
(Brühwiler, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, N 3 zu Art. 338a OR;
Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, N 3 zu Art. 338a OR;
Considerandi
Rehbinder, Berner Kommentar, N 4 zu Art. 338a OR). Durch entsprechende
sachliche Befristung erlischt das Arbeitsverhältnis automatisch mit dem Tod des
Arbeitgebers (Brühwiler, a.a.O.; Rehbinder, a.a.O.). Der Arbeitnehmer kann
diesfalls von den Erben einen angemessenen Schadenersatz verlangen (Art. 338a
Abs. 2 zweiter Halbsatz OR). Aufgrund der Akten ist weder behauptet noch
erstellt, dass die Beschwerdeführerin solchen Schadenersatz geltend gemacht
oder erhalten hat. In diesem Zusammenhang ist ohnehin zu beachten, dass die
Beschwerdeführerin das Arbeitsverhältnis mit ihrer Mutter eingegangen und
zugleich deren Erbin ist. Unter diesen Umständen ist schon fraglich, ob ihr
überhaupt ein Schadenersatz zusteht. Vielmehr ist das Arbeitsverhältnis und
damit die beitragspflichtige Beschäftigung angesichts von Art. 338a Abs. 2 OR
mit dem kantonalen Gericht als per 15. April 1999 beendet zu betrachten. Daran
ändert nichts, dass die bereits am 9. April 1999 erfolgte Lohnzahlung den
ganzen Monat April erfasst, die AHV ebenfalls die Beiträge bis Ende April 1999
in Rechnung gestellt und die Arbeitslosenkasse den ganzen Monatslohn in die
Zwischenverdienstabrechnung für den Monat April 1999 einbezogen hat. Der
Beschwerdeführerin steht es frei, bei der Arbeitslosenkasse eine neue
Abrechnung für den Monat April 1999 zu verlangen. Unter diesen Umständen ist
nicht zu prüfen, ob ein gestützt auf Art. 338a Abs. 2 zweiter Halbsatz OR
geleisteter Schadenersatz als massgebender Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG
(in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AVIG) zu qualifizieren ist.“
2.11
In
concreto, dunque, il contratto di lavoro valido dal 1° gennaio 2008 si è
estinto il 3 dicembre 2008, giorno del decesso della madre della ricorrente
(cfr. doc. 31).
Tale data corrisponde,
d’altronde, a quella indicata dall’assicurata nella Domanda d’indennità di disoccupazione
del 7 gennaio 2009 quale ultimo giorno del rapporto di lavoro (cfr. doc. 27).
L’insorgente non ha
preteso, del resto, di avere chiesto un equo risarcimento per
il danno derivatole dalla fine prematura del rapporto di impiego (cfr. art. 338a
cpv.2 CO).
Ne discende che l’assicurata,
nel termine quadro rilevante per il periodo di contribuzione che si estende dal
15.
dicembre 2006 al 14 dicembre 2008, ha svolto un’attività dipendente soggetta
a contribuzione per una durata di 11 mesi (da gennaio a novembre 2008 e 3
giorni (dal 1° al 3 dicembre 2008; cfr. art. 11 OADI).
Essa non ha, pertanto,
compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art.
13.
cpv. 1 LADI.
2.12
L’insorgente nemmeno può
essere esonerata dal compimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14
LADI.
Da un
lato, l’art. 14 cpv. 1 LADI trova applicazione quando uno dei motivi di esonero
elencati alle lettere a), b) e c) riguarda personalmente l'assicurato stesso
che se ne avvale.
In altre
parole, in caso di malattia, l'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI è applicabile solo
se l'assicurato stesso è malato e non invece nel caso di malattia della persona
assistita (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 197, pag. 78 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, pag. 187).
Di
conseguenza, in casu, dove la persona malata era la madre dell’assicurata,
l’art. 14 cpv. 1 LADI non torna applicabile.
Dall’altro,
in relazione all’art. 14 cpv. 2 LADI, che entra in linea di contro quale
eventuale motivo di esonero per “motivi analoghi” (cfr. consid. 2.4.) per il
periodo precedente all’inizio del contratto di lavoro (1° gennaio 2008), giova
osservare che nel caso di specie non è adempiuto il requisito della comunione domestica
con l'assicurata di cui all’art. 13 cpv. 1bis lett. b OADI (cfr. consid. 2.4.;
art, 52g OAVS; B. Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra
2006, p.to 3.8.8.3.4 n. 505 pag. 195).
In
effetti dalla dichiarazione del Comune di __________ del gennaio 2009 emerge
chiaramente che la madre della ricorrente, che abitava in __________ a __________,
è stata trasferita presso l’abitazione della figlia, in località __________ a __________,
soltanto nel mese di giugno 2007 (cfr. doc. A3).
L’assicurata, pertanto, ha
assistito la madre al proprio domicilio senza esser vincolata da alcun
contratto di lavoro per una durata di sei/sette mesi (dal giugno a dicembre 2007),
ovvero per una durata inferiore a un anno.
E’ utile
infine sottolineare che, come già esposto sopra, non è possibile cumulare
periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.7.).
2.13
La Cassa,
pertanto, a ragione ha negato all’insorgente il diritto alle indennità di
disoccupazione.
L’assicurata,
infatti, non avendo compiuto il periodo di contribuzione e non potendo essere
esonerata dallo stesso, non ha ossequiato il presupposto di cui all'art. 8 cpv.
1.
lett. e LADI.
La decisione
su opposizione del 12 febbraio 2009 impugnata deve, dunque, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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