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Decisione

38.2009.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi per il periodo da settembre a dicembre 2007.

E’

altrettanto vero, però, che tale domanda è stata formulata soltanto nel marzo

2009 (cfr. doc. 1), ossia posteriormente sia alla decisione del 16 gennaio

2009, che alla decisione su opposizione del 12 febbraio 2009, con cui la parte

resistente ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione

in considerazione di un periodo contributivo di soli 11 mesi (cfr. doc. A; 7).

Questa

richiesta non è, in ogni caso, stata accolta, poiché non è risultato comprovato

il versamento di salari con la relativa trattenuta AVS per l’anno 2007 da parte

del datore di lavoro (cfr. doc. 1).

In simili

condizioni, ritenuto che il giudice del diritto delle

assicurazioni sociali decide sulla base della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr.

RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003

nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99;

STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000

nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98,

consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag.

106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984

pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",

in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), il TCA

deve concludere che nel 2007 l’assicurata non ha esercitato un’attività

soggetta a contribuzione.

Del

resto, se l’assicurata avesse realmente svolto un’attività lavorativa per la

madre già dal settembre 2007, non si comprende per quale motivo, al momento

della stesura del contratto di impiego nell’aprile 2008, non si è indicato che

lo stesso aveva esplicato i propri effetti dal settembre 2007, ma si è, invece,

fissato l’inizio, sì retroattivamente, ma limitatamente al 1° gennaio 2008.

2.10. Relativamente

alla durata dell’attività professionale svolta alle dipendenze dalla madre a

decorrere dal 1° gennaio 2008, va evidenziato che l’art. 338a CO prevede che:

"

Con la morte del datore di lavoro, il rapporto

di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del

rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell’azienda sono applicabili per

analogia. (cpv. 1)

Il rapporto di lavoro

stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore di lavoro

si estingue con la morte di questo; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo

risarcimento per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto. (cpv.

2)”

In una

sentenza C 329/00 del 20 febbraio 2001, pubblicata in DLA 2001 N. 28 pag. 228

segg., l’Alta Corte ha deciso che una persona che si occupa dei compiti

amministrativi e domestici di sua madre dietro rimunerazione soggetta a

contribuzione AVS è vincolata a un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo

338a cpv. 2 CO e svolge di conseguenza un’occupazione soggetta a contribuzione

secondo l’articolo 13 LADI. La particolarità di tale contratto di lavoro

consiste nel fatto che esso si estingue con la morte della persona assistita.

Contestualmente

la nostra Massima Istanza ha rilevato che:

"

(…)

Das kantonale Gericht begründete die fehlende

Mindestbeitragsdauer mit Art. 338a Abs. 2 OR. Nach diesem Artikel erlischt das

Arbeitsverhältnis mit dem Tod des Arbeitgebers, wenn es wesentlich mit

Rücksicht auf dessen Person eingegangen worden ist. Jedoch kann der

Arbeitnehmer angemessenen Ersatz für den Schaden verlangen, der ihm infolge der

vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses erwächst. Um ein solches

Arbeitsverhältnis handelt es sich im vorliegenden Fall bei der Tätigkeit der

Beschwerdeführerin für ihre Mutter. Es ist wesentlich mit Rücksicht auf die

Person der Mutter eingegangen worden. Tätigkeiten wie Haushälterin,

Privatsekretärin, Gesellschafterin oder Pflegerin für eine bestimmte Person

fallen denn auch unter den Anwendungsbereich von Art. 338a Abs. 2 OR

(Brühwiler, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, N 3 zu Art. 338a OR;

Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, N 3 zu Art. 338a OR;

Considerandi

Rehbinder, Berner Kommentar, N 4 zu Art. 338a OR). Durch entsprechende

sachliche Befristung erlischt das Arbeitsverhältnis automatisch mit dem Tod des

Arbeitgebers (Brühwiler, a.a.O.; Rehbinder, a.a.O.). Der Arbeitnehmer kann

diesfalls von den Erben einen angemessenen Schadenersatz verlangen (Art. 338a

Abs. 2 zweiter Halbsatz OR). Aufgrund der Akten ist weder behauptet noch

erstellt, dass die Beschwerdeführerin solchen Schadenersatz geltend gemacht

oder erhalten hat. In diesem Zusammenhang ist ohnehin zu beachten, dass die

Beschwerdeführerin das Arbeitsverhältnis mit ihrer Mutter eingegangen und

zugleich deren Erbin ist. Unter diesen Umständen ist schon fraglich, ob ihr

überhaupt ein Schadenersatz zusteht. Vielmehr ist das Arbeitsverhältnis und

damit die beitragspflichtige Beschäftigung angesichts von Art. 338a Abs. 2 OR

mit dem kantonalen Gericht als per 15. April 1999 beendet zu betrachten. Daran

ändert nichts, dass die bereits am 9. April 1999 erfolgte Lohnzahlung den

ganzen Monat April erfasst, die AHV ebenfalls die Beiträge bis Ende April 1999

in Rechnung gestellt und die Arbeitslosenkasse den ganzen Monatslohn in die

Zwischenverdienstabrechnung für den Monat April 1999 einbezogen hat. Der

Beschwerdeführerin steht es frei, bei der Arbeitslosenkasse eine neue

Abrechnung für den Monat April 1999 zu verlangen. Unter diesen Umständen ist

nicht zu prüfen, ob ein gestützt auf Art. 338a Abs. 2 zweiter Halbsatz OR

geleisteter Schadenersatz als massgebender Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG

(in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AVIG) zu qualifizieren ist.“

2.11

In

concreto, dunque, il contratto di lavoro valido dal 1° gennaio 2008 si è

estinto il 3 dicembre 2008, giorno del decesso della madre della ricorrente

(cfr. doc. 31).

Tale data corrisponde,

d’altronde, a quella indicata dall’assicurata nella Domanda d’indennità di disoccupazione

del 7 gennaio 2009 quale ultimo giorno del rapporto di lavoro (cfr. doc. 27).

L’insorgente non ha

preteso, del resto, di avere chiesto un equo risarcimento per

il danno derivatole dalla fine prematura del rapporto di impiego (cfr. art. 338a

cpv.2 CO).

Ne discende che l’assicurata,

nel termine quadro rilevante per il periodo di contribuzione che si estende dal

15.

dicembre 2006 al 14 dicembre 2008, ha svolto un’attività dipendente soggetta

a contribuzione per una durata di 11 mesi (da gennaio a novembre 2008 e 3

giorni (dal 1° al 3 dicembre 2008; cfr. art. 11 OADI).

Essa non ha, pertanto,

compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art.

13.

cpv. 1 LADI.

2.12

L’insorgente nemmeno può

essere esonerata dal compimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14

LADI.

Da un

lato, l’art. 14 cpv. 1 LADI trova applicazione quando uno dei motivi di esonero

elencati alle lettere a), b) e c) riguarda personalmente l'assicurato stesso

che se ne avvale.

In altre

parole, in caso di malattia, l'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI è applicabile solo

se l'assicurato stesso è malato e non invece nel caso di malattia della persona

assistita (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 197, pag. 78 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, pag. 187).

Di

conseguenza, in casu, dove la persona malata era la madre dell’assicurata,

l’art. 14 cpv. 1 LADI non torna applicabile.

Dall’altro,

in relazione all’art. 14 cpv. 2 LADI, che entra in linea di contro quale

eventuale motivo di esonero per “motivi analoghi” (cfr. consid. 2.4.) per il

periodo precedente all’inizio del contratto di lavoro (1° gennaio 2008), giova

osservare che nel caso di specie non è adempiuto il requisito della comunione domestica

con l'assicurata di cui all’art. 13 cpv. 1bis lett. b OADI (cfr. consid. 2.4.;

art, 52g OAVS; B. Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra

2006, p.to 3.8.8.3.4 n. 505 pag. 195).

In

effetti dalla dichiarazione del Comune di __________ del gennaio 2009 emerge

chiaramente che la madre della ricorrente, che abitava in __________ a __________,

è stata trasferita presso l’abitazione della figlia, in località __________ a __________,

soltanto nel mese di giugno 2007 (cfr. doc. A3).

L’assicurata, pertanto, ha

assistito la madre al proprio domicilio senza esser vincolata da alcun

contratto di lavoro per una durata di sei/sette mesi (dal giugno a dicembre 2007),

ovvero per una durata inferiore a un anno.

E’ utile

infine sottolineare che, come già esposto sopra, non è possibile cumulare

periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.7.).

2.13

La Cassa,

pertanto, a ragione ha negato all’insorgente il diritto alle indennità di

disoccupazione.

L’assicurata,

infatti, non avendo compiuto il periodo di contribuzione e non potendo essere

esonerata dallo stesso, non ha ossequiato il presupposto di cui all'art. 8 cpv.

1.

lett. e LADI.

La decisione

su opposizione del 12 febbraio 2009 impugnata deve, dunque, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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