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Decisione

38.2009.101

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1

come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore

dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente

Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.6. Nella

presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato è

stato impiegato dal 3 febbraio 2009 al 26 giugno 2009 presso la ditta __________

di __________ (cfr. doc. III/4).

Il rapporto

di lavoro dell’assicurato con la ditta __________ di __________ è terminato il 26

giugno 2009, come risulta sia dalla lettera di licenziamento datata 25 maggio

2009 (cfr. doc. III/1), sia da quella datata 26 giugno 2009 (cfr. doc. III/2).

L’insorgente

- che era già stato iscritto in disoccupazione dal 1° luglio 2008 al mese di

febbraio 2009 e che aveva posto termine alla disoccupazione, proprio a seguito

dell’impiego reperito presso la ditta __________, a partire dal 3 febbraio

2009, inizialmente tramite un contratto di lavoro a tempo determinato, di tre

mesi, poi divenuto, a partire dal 4 maggio 2009, un contratto di lavoro a tempo

indeterminato (cfr. fascicolo URC, sezione denominata “dati personali”, allegato

al doc. III) - si è annunciato al collocamento il 30 giugno 2009, con inizio a

decorrere dal 1° luglio 2009, dichiarandosi disponibile per un’attività al 100%

(cfr. fascicolo URC).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato non ha presentato

all’amministrazione alcuna ricerca di lavoro compiuta durante il mese di giugno

2009 precedente l’annuncio alla disoccupazione (cfr. “Scheda ricerche di

lavoro” del 30 giugno 2009, contenuta nel fascicolo URC, sezione denominata

“dati personali”, allegato al doc. III).

Nel

verbale del colloquio di consulenza del 15 luglio 2009, il consulente del

personale URC incaricato ha indicato:

"

1° colloquio: il sig. RI 1 si presenta per la

riattivazione del caso. In data 25.05.09 ha ricevuto la disdetta dalla __________

di __________, valida a decorrere dal 26.6.09: la funzione svolta era quella di

consulente di vendita (telefonia mobile, internet e televisione digitale).”

(Doc. III/3)

Nello stesso verbale, a proposito delle ricerche

di lavoro svolte dall’interessato durante il periodo di disdetta, il consulente

ha osservato che:

"

Durante il periodo di disdetta non sono state

svolte.” (Doc. III/3)

In occasione del primo colloquio di consulenza del

15 luglio 2009, l’assicurato ha consegnato al consulente incaricato la lettera

di licenziamento, datata 25 maggio 2009, ricevuta dalla ditta __________, del

seguente tenore:

"

Con la presente rescindiamo il rapporto di

lavoro esistente tra noi con regolare preavviso di un mese in data del

26.06.2009. (…)”

(Doc. III/1)

Il

consulente del personale ha consegnato all’assicurato una “Richiesta di

giustificazione”, datata 15 luglio 2009, con cui ha richiesto di motivare,

Considerandi

entro il 27 luglio 2009, il fatto di non avere effettuato alcuna ricerca di

lavoro nel periodo compreso fra il 26 maggio 2009 (giorno successivo al

ricevimento della disdetta da parte della ditta __________) e il 29 giugno 2009

(giorno precedente l’iscrizione al collocamento) (cfr. fascicolo URC, sezione

denominata “istanze”, allegato al doc. III).

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. fascicolo URC, sezione denominata “istanze”,

allegato al doc. III).

Il 16 luglio 2009 (giorno seguente il primo

colloquio di consulenza), l’assicurato ha consegnato all’URC una seconda

lettera di licenziamento da parte della ditta __________, datata 26 giugno

2009, del seguente tenore:

"

Egregio Signor RI 1,

Purtroppo siamo costretti a rescindere il

rapporto lavorativo con effetto immediato, per il seguente motivo:

una verifica delle iscrizioni di clienti da Lei

consegnateci nel periodo compreso tra il 01.05.2009 e il 20.06.2009 ha

evidenziato che Lei ha violato in modo evidente i requisiti di qualità.

Le auguriamo buone cose per la sua futura vita

professionale e privata.” (Doc. III/2)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

Lo stesso

16.

luglio 2009, l’URC ha accolto la giustificazione apportata dall’assicurato

in data 16 luglio 2009, osservando che “le sue osservazioni del 16.07.09, in

relazione alla richiesta di giustificazione indicata a margine, sono state

accolte. Da parte nostra non sarà preso alcun provvedimento amministrativo”

(cfr. fascicolo URC, sezione denominata “istanze”, allegato al doc. III).

Nel

verbale del colloquio di consulenza del 21 ottobre 2009, il consulente

incaricato ha osservato:

"

Colloquio di consulenza: in merito alle due

lettere di licenziamento consegnategli dalla __________, il sig. RI 1 mi comunica che la prima è stata ritirata in quanto non valida e da ritenersi pertanto nulla

(mancanza di preavviso e di motivazione della disdetta stessa). Il datore di

lavoro ha preso atto ed ha ritirato la prima lettera, per poi consegnargli

brevi manu la seconda in data 26.06.09.”

(cfr. fascicolo URC, sezione denominata “dati

personali”, allegato al doc. III)

Con

decisione formale del 22 ottobre 2009, il consulente del personale dell’URC ha

sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni,

a partire dal 1° luglio 2009 (cfr. fascicolo URC, sezione “istanze”, allegato

al doc. III).

Il

consulente ha così motivato tale decisione:

"

In data 25.05.2009 lei ha ricevuto la disdetta

dalla __________ di __________, valida a decorrere dal 26.06.09.

In un secondo tempo, e più precisamente in data

26.06

, lei ha ricevuto una seconda lettera di disdetta con effetto

immediato, sempre da parte dello stesso datore di lavoro (vedi motivazioni

espresse nell’allegato).

Lei ha giustificato le due disdette summenzionate

affermando che la prima era da ritenersi non valida e quindi nulla, poiché

formalmente non conforme (mancanza di preavviso e di motivazione della disdetta

stessa), con conseguente ritiro da parte del datore di lavoro; la seconda era

da ritenersi invece valida.

Tuttavia, un controllo incrociato effettuato

presso la Cassa __________ di __________ ha evidenziato come lei non abbia

contestato la summenzionata disdetta inoltratale dalla __________ di __________

in data 25.05.09.

Da ciò si evince che le ricerche di lavoro

sarebbero dovute partire dal 25.05.09 e pertanto, come evidenziato dagli atti

in nostro possesso, risulta scoperto il periodo dal 25.05.09 al 30.06.09.”

(cfr. fascicolo URC, sezione denominata

“istanze”, allegato al doc. III)

Contro tale decisione, l’assicurato ha inoltrato

all’amministrazione una tempestiva opposizione, nella quale ha indicato:

"

In data 28 ottobre 2009 ricevo la decisione di

sanzione da voi emanata, con una penalizzazione di retribuzione di 5 giorni.

Alla __________ sono stato licenziato in tronco

il giorno 26 giugno 2009.

Ho due lettere di licenziamento perché nella

prima lettera la __________, non so dirle se per errore o per distrazione,

avevano sbagliato ad inserire la data, infatti risultava la data del 25 maggio

2009.

Appena me ne accorsi, andai direttamente in

ufficio dal sig. __________ (dir. __________) per farmi cambiare data e mettere

quella effettiva, ovvero il 26 giugno 2009.

Tutto ciò il sig. __________ lo sapeva in quanto

discusso con lui, capisco benissimo che non essendo l’unica persona iscritta

presso l’ufficio regionale di collocamento si possa essere dimenticato.

Quindi per concludere ritengo di poter dire che

la penalità di 5 giorni sarebbe da togliere e da remunerarmi.

La ringrazio in anticipo per la Sua attenzione e

resto a disposizione per un colloquio.”

(cfr. fascicolo URC, sezione denominata

“istanze”, allegato al doc. III)

L’URC, pur

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione su

opposizione del 10 novembre 2009, accogliendo parzialmente l’opposizione, ha

ridotto a 4 giorni la sospensione dell’interessato dal diritto alle indennità

di disoccupazione, osservando:

"

Il signor RI 1 si è iscritto presso il nostro

ufficio il 30.6.2009 alla ricerca di un posto di lavoro come impiegato e

consulente alla vendita.

Non avendo ricevuto alcuna prova delle ricerche

effettuate nel periodo precedente alla sua iscrizione in disoccupazione dal

momento del ricevimento della lettera di licenziamento datata __________ __________),

il consulente del personale di riferimento, signor __________, emetteva una

richiesta di giustificazioni.

In un primo momento il consulente riteneva valide

le osservazioni verbali dell’assicurato in cui indicava che la disdetta di

maggio non era valida e che era stata sostituita da un’altra emessa a fine

giugno.

Dopo una verifica retroattiva effettuata nel mese

di ottobre risulta che non vi è alcuna conferma scritta da parte del datore di

lavoro relativa all’annullamento della disdetta del mese di maggio. Oltre a ciò

il datore di lavoro ha ribadito alla cassa __________ in data 24.7.2009 che la

data di licenziamento effettiva è quella del 25.5.2009 con decorrenza 26.6.2009.

Pertanto è corretto considerare che il signor RI

1.

doveva attivarsi già dalla fine di maggio e che la sua inattività in tal

senso sia stata sanzionata con una sospensione. Questa però deve essere

leggermente ridimensionata, in osservazione alle disposizioni emesse dalla Seco

in merito, a 4 giorni di sospensione.” (Doc. A)

2.7

Con il

ricorso, l’assicurato ha trasmesso al TCA uno scritto, datato 3 dicembre 2009,

della ditta __________, del seguente tenore:

"

Con la presente confermiamo che la data di

licenziamento del Signor RI 1 è il 26 giugno 2009 come comunicato.” (Doc. A5)

In corso

di causa, l’assicurato ha trasmesso al TCA una dichiarazione, datata 18

dicembre 2009, da parte della ditta __________ di __________, del seguente

tenore:

"

Con la presente per informarvi che dal nostro

centro contabile è stato fatto un errore sulla data della disdetta del

collaboratore RI 1 scritta sul foglio “attestato del datore di lavoro”.

RI 1 ha terminato il suo rapporto lavorativo

presso la nostra azienda il giorno 26 giugno 2009!!!

In allegato vi trasmettiamo il nuovo attestato

del datore di lavoro con le date corrette e la lettera di licenziamento.

Dispiace constatare che per un nostro errore ci

siano stati questi disagi per il signor RI 1.” (Doc. B2)

In

allegato a tale dichiarazione, l’assicurato ha trasmesso al TCA un formulario

“Attestato del datore di lavoro”, datato 18 dicembre 2009, dal quale risulta

che egli è stato licenziato dalla __________ il 26 giugno 2009, per iscritto,

senza alcun termine di disdetta (cfr. doc. B1).

Preso atto di tale scritto, il TCA, dopo avere

appurato che è stato il titolare della ditta __________, signor __________, a

sottoscrivere il “nuovo” attestato del datore di lavoro (cfr. doc. VIII), ha

chiesto a quest’ultimo di fornire le seguenti precisazioni:

"

(…)

1) quando è stata consegnata o inviata per posta al signor RI 1 la

“prima” lettera di licenziamento, datata 25 maggio 2009, con preavviso di un

mese, di modo che il rapporto di lavoro veniva a scadere a partire dal 26 giugno

2009?

2) Per quali motivi è poi stata redatta una seconda lettera di

licenziamento, datata 26 giugno 2009, con effetto immediato?

3) Come mai la data in cui viene posto termine al rapporto di lavoro,

ossia il 26 giugno 2009, coincide in entrambe le lettere?”

(Doc. IX)

Con scritto del14 maggio 2009, __________ della __________

ha risposto:

"

La prima lettera consegnata al signor RI 1 con

preavviso di un mese è stata stampata in modo errato, come già spiegato alla

Cassa di disoccupazione sia dal sottoscritto che dal signor RI 1.

La lettera di licenziamento senza preavviso è

stata consegnata a mano al signor RI 1 per motivi di qualità dell’acquisizione

della clientela.

In allegato un ammonimento, datato 14 maggio

2009, dove si avverte il dipendente che ulteriori reclamazioni non saranno

tollerate e dove spieghiamo che ci riserviamo il diritto di una disdetta senza

preavviso.

La data in cui viene posto termine al rapporto di

lavoro coincide in entrambe le lettere perché il termine è il 26 giugno 2009,

solo che la segretaria ha stampato la prima lettera in modo errato e il

sottoscritto l’ha firmata senza rendersi conto dell’errore.

In allegato vi invio la lettera di disdetta e

l’ammonimento del signor RI 1.” (Doc. X)

A tale

scritto il datore di lavoro ha allegato sia la lettera di disdetta con effetto

immediato, datata 26 giugno 2009 (cfr. doc. X/1), già presente agli atti (cfr.

doc. III/2, consid. 2.6.), sia un ammonimento, datato 14 maggio 2009, del

seguente tenore:

"

Egregio Signor RI 1,

A seguito di molti Mis-Info, ci vediamo costretti

ad ammonirla.

Una verifica della circostanza ha rivelato che

Lei ha violato le direttive in maniera evidente. La esortiamo a regolare

immediatamente tale comportamento e di attenersi alle disposizioni.

Qualora si ripeta un caso simile, ci vedremo

costretti a disdire il rapporto di lavoro senza preavviso. La informiamo

inoltre che la __________ si riserva il diritto di adottare eventuali

provvedimenti a seguito di tali episodi.

Confidando che il rapporto di lavoro si svolga in

futuro senza simili inconvenienti, le porgiamo distinti saluti.” (Doc. X/2)

2.8

Chiamato a

pronunciarsi, alla luce delle precisazioni fornite dal titolare della __________

in risposta ai quesiti del TCA (cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale ritiene di

potere concludere che, effettivamente, il licenziamento dell’assicurato sia

intervenuto “solo” il 26 giugno 2009, con effetto immediato, come risulta dalla

lettera di licenziamento del 26 giugno 2009 (cfr. doc. III/2); dalla

dichiarazione del datore di lavoro del 18 dicembre 2009 (doc. B2) e dal

formulario “Attestato del datore di lavoro” del 18 dicembre 2009 (doc. B1).

Pertanto,

dato che l’obbligo di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di

disdetta, e meglio a decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.4.)

e tenuto conto del fatto che l’assicurato è stato licenziato in tronco, senza

quindi avere a disposizione un periodo di disdetta, egli non poteva venire

sospeso dall’amministrazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo

di disdetta precedente l’iscrizione al collocamento.

Di

conseguenza, la penalità di quattro giorni comminata all’insorgente dall’amministrazione

non può essere ritenuta corretta da parte di questo Tribunale e va pertanto

annullata, come del resto proposto dall’URC nello scritto dell’11 gennaio 2010

(cfr. doc. VII).

In simili

circostanze, la decisione su opposizione impugnata va annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di conseguenza la decisione

su opposizione del 10 novembre 2009 dell’Ufficio regionale di collocamento di CO

1 è annullata.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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