Lexipedia

Decisione

38.2009.102

La Sezione del lavoro ha ritenuto l'assicurata inidonea al collocamento dal 7.5 al 31.8.08,senza tuttavia approfondire,come invece avrebbe dovuto fare in base alla precedente sentenza di rinvio del TC

18 marzo 2010Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio

- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.

27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA

dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

Inoltre

con sentenza C 36/06, C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249 e

DLA 2007 N. 10 pag. 193, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto che, nel

prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si

trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

2.9. Nella

precedente sentenza 38.2008.63 del 19 febbraio 2009, cresciuta incontestata in

giudicato, il TCA ha annullato la decisione con la quale la Sezione del lavoro

aveva considerato l’assicurata inidonea al collocamento dal 7 maggio al 31

agosto 2008 e ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento

istruttorio (cfr. doc. 21), con la seguente motivazione:

"

(…)

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla

fattispecie, questa Corte ricorda a titolo preliminare che, in una sentenza C

37/05 del 6 luglio 2005, citata al consid. 2.5., il TFA ha stabilito che un

assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003, che il 13

febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio e ha poi iniziato la scuola

reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al

13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il

servizio militare solo nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli

doveva, invece, essere ritenuto inidoneo al collocamento.

Dalla documentazione agli atti emerge che

l’insorgente ha accennato a un periodo di assenza in agosto in occasione del

colloquio di consulenza del 16 luglio 2008.

Dal relativo verbale non risulta la durata di

tale lasso di tempo, né la data di partenza della ricorrente (cfr. doc. 7).

Tuttavia nell’Esito dell’assegnazione di un posto

di lavoro avvenuta il 16 luglio 2008, compilato il 23 luglio 2008, l’assicurata

ha indicato di non avere contattato il potenziale datore di lavoro, in quanto “vado

in vacanza nel mio paese di origine (__________) per 2 settimane (dal 15.08 al

29.08)” (Doc. 7)

Dal messaggio di posta elettronica del 2 agosto

2008 risulta, poi, che la partenza ha avuto luogo il 1° agosto 2008 e che

l’assenza dalla Svizzera si sarebbe prolungata fino al 29 agosto 2008 (cfr.

doc. 6).

La ricorrente, al riguardo, sostiene che

inizialmente la sua intenzione era quella di recarsi in __________ unicamente

per un periodo di due settimane al fine di adeguare i suoi documenti al mutato

stato civile di coniugata. E’ stato solo, in seguito, e meglio alla fine di

luglio 2008, che dalle informazioni fornitele dalla madre ha appreso che per il

rinnovo e il rilascio dei documenti erano necessarie circa quattro settimane,

tre per il rinnovo e il cambiamento di stato civile e altri 5 giorni per

tradurre in lingua __________ il suo atto di matrimonio e farlo verificare

dall’ufficio notarile (cfr. doc. I, 6, 4).

Alla luce della sentenza menzionata appena sopra,

occorre domandarsi se nel caso in esame l’assicurata debba o meno essere

ritenuta idonea al collocamento nel periodo dall’iscrizione in disoccupazione

fino al momento in cui ha realizzato che avrebbe dovuto soggiornare nel suo

Paese di origine per quattro settimane.

Ora, questo Tribunale, ritiene che la

documentazione contenuta nell'incarto non consente di

risolvere tale questione.

In effetti, da una parte, non risulta alcun

elemento a sostegno dell’asserita iniziale intenzione di assentarsi dalla

Svizzera solo per due settimane. Agli atti non vi è, ad esempio, la

prenotazione di un volo per la metà del mese di agosto 2008, quando invece sono

stati prodotti sia la conferma del 30 luglio 2008 afferente al volo del 1°

agosto, che il talloncino della carta di imbarco relativa al rientro del 29

agosto 2008 (cfr. doc. H).

Dall’altra, non è dato sapere quando esattamente

avrebbe avuto luogo il cambiamento della data di partenza, e meglio il momento

preciso in cui l’assicurata avrebbe ricevuto le informazioni circa la durata

più lunga del previsto delle procedure di rinnovo e rilascio dei documenti in

Patria.

Infine non emerge se l’assicurata è

effettivamente stata costretta a partire anzitempo. Più precisamente nulla

risulta circa la possibilità o meno di svolgere tali incombenze amministrative

presso l’Ambasciata di __________ o perlomeno per il suo tramite (cfr.

www.eda.admin.ch).

L’assicurata potrà essere ritenuta idonea al

collocamento dal 7 maggio 2008 alla data in cui ha saputo che avrebbe

imperativamente dovuto soggiornare quattro settimane in __________ per adeguare

i propri documenti al nuovo stato civile, solamente nel caso in cui la stessa

non aveva altre vie in Svizzera per procedere al cambiamento dei documenti e,

cumulativamente, se risulta comprovato che la partenza, inizialmente, avrebbe

dovuto avvenire effettivamente il 15 agosto 2008 e solo in seguito è stata

anticipata.

Nell’ipotesi in cui uno di questi due presupposti

non fosse ossequiato la ricorrente non può essere considerata idonea al

collocamento.

Se non risultasse documentata la partenza del 15

agosto 2008, l’assicurata va ritenuta inidonea al collocamento, poiché

significa che sin dall'inizio non escludeva la possibilità di assentarsi dalla

Svizzera anche antecedentemente al periodo dei primi tre mesi di disoccupazione

(cfr. consid. 2.6.).

L’idoneità in tal caso non andrebbe peraltro

riconosciuta nemmeno eccezionalmente, poiché l’insorgente ha dimostrato di non

avere buone possibilità di essere assunta da un datore di lavoro nel breve

tempo in cui era a disposizione del mercato del lavoro (cfr. consid. 2.6.).

L’assicurata, come già evidenziato, ha indicato

di non avere contattato il potenziale datore di lavoro relativo all’occupazione

assegnatale il 16 luglio 2008, in quanto sarebbe partita in vacanza nell’agosto

2008 (cfr. doc. 7). E’ irrilevante quanto asserito dall’assicurata circa il

fatto che il locale fosse chiuso (cfr. doc. 6), poiché, in ogni caso tale

circostanza è stata appurata dopo essersi rifiutata di prendere contatto con il

Bar ex __________ (cfr. doc. 6, 7).

Se, invece, dovesse emergere che l’assicurata

avrebbe potuto adeguare i documenti in Svizzera tramite l’Ambasciata __________

l’inidoneità si impone a prescindere dal fatto che all’inizio avesse o meno

stabilito la data di partenza solo al 15 agosto 2008.

L’insorgente, in simili circostanze, non è stata

costretta a un soggiorno più lungo in __________. L’assenza all’estero dal 1°

al 29 agosto 2008 risulta piuttosto quale vacanza non pagata nei primi tre mesi

di disoccupazione (cfr. consid. 2.6.).

Il periodo dal 1° al 29 agosto 2008, corrisponde,

peraltro, a un lasso di tempo di poco più di quattro settimane,

indipendentemente dal numero di giorni di vacanza maturati dalla ricorrente

secondo l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I). E’ l’assicurata

stessa, d’altronde, che alla collocatrice, il 30 luglio 2008, pur non avendole

ancora comunicato la data di partenza, ha indicato che presumeva che la data

del prossimo colloquio sarebbe slittata a settembre (cfr. doc. 6).

2.10. Nel caso in cui l’assicurata risultasse

inidonea al collocamento per il periodo dal 7 maggio al 31 agosto 2008 o per un

lasso di tempo più breve, andrà allora verificato quando la collocatrice è

venuta a sapere, per la prima volta, che l’assicurata avrebbe soggiornato in __________

dal 1° al 29 agosto 2008 e, se del caso, se qualche altro funzionario dell’URC

ne era al corrente e da quando.

In effetti dagli atti, al riguardo, emerge solo

il messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2008 da cui emerge,

segnatamente, che:

“giovedì 31 luglio mi sono recata agli sportelli

del vostro ufficio per comunicare che sarei partita per le vacanze già dal

1.8.2008 fino al 29.8.2008. Le chiedo gentilmente di spostarmi l’appuntamento

per il colloquio di consulenza fissato per il 5.8.2008 dopo il mio ritorno.

(…)” (Doc. 6; consid. 2.8.)

Una violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA (cfr.

consid. 2.7.) può, infatti, palesarsi solo nel caso in cui l’amministrazione ha

saputo della partenza del 1° agosto 2008 prima della stessa.

Inoltre, nell’ipotesi in cui effettivamente

l’amministrazione abbia assunto un comportamento contrario a quanto contemplato

dall’art. 27 cpv. 2 LPGA, andrà esaminato se la buona fede della ricorrente può

o meno essere tutelata.

Infatti la violazione del disposto legale citato va equiparata,

secondo la giurisprudenza, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131

V 472, consid. 5; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C

157/05, consid. 5).

2.11. Il diritto alla protezione della buona fede

di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e

impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i

seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono

cumulativamente adempiuti:

l'autorità deve essere intervenuta in una

situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti

delle proprie competenze;

l'assicurato non deve essersi reso conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad

adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

la legge non è stata modificata dal momento in

cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.

3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4

luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata

deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non

reversibile senza pregiudizio, in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001, è

stata così precisata:

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das

Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen

der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen

Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die

Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor

der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen

getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen

entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit

gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.

16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in

una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di

restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria

attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione

contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie,

per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle

informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima

dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie

avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi

versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale.

Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere

definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro

per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art.

71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa

condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il

momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del

promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg.

LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla

disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità

tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di

progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun

pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

2.12. Nella presente fattispecie, dunque, nel caso

in cui dovesse emergere che l’amministrazione ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA,

dovrà ancora essere appurato se vi è oppure no un nesso causale fra

l’eventuale omessa informazione (cfr. consid. 2.10.) e il comportamento della

ricorrente.

L’assicurata ha affermato che, se avesse saputo delle conseguenze

connesse con il suo soggiorno in __________ dal 1° al 29 agosto 2008, avrebbe

posticipato di una settimana la partenza. Essa ha inoltre asserito che vi era la possibilità di pagare un tassa supplementare per accelerare le procedure

(cfr. doc. I, 6, 4).

Al riguardo, andrà perciò, verificato se, al momento in cui

l’amministrazione avrebbe dovuto fornire le adeguate informazioni circa il

rischio di essere ritenuta inidonea al collocamento connesso al soggiorno dal

1° al 29 agosto 2008 in __________, vi era ancora

disponibilità di voli per la settimana seguente, se era possibile posticipare

il volo e quale costo ciò avrebbe comportato oppure se l’assicurata avrebbe

perso il denaro pagato per il volo del 1° agosto 2008 (cfr. doc. H).

Inoltre andrà acclarato, con la collaborazione dell’assicurata, se

era effettivamente possibile ottenere il rinnovo dei documenti in tre settimane

e a quale costo, al fine di decidere se, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, l’assicurata avrebbe realmente posticipato il viaggio oppure no

(cfr. consid. 2.7.).”

2.10. L’art. 43 cpv. 1 LPGA regola

l'"Accertamento" e stabilisce che l’assicuratore esamina le domande,

intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Se

l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare

o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle

conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di

riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di

non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

L'art. 43

cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e

di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo

scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare

e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA,

bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3

LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti

i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art.

29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo.

L'art. 43

cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in

base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come

scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di

non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla

base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un

provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA del 12 maggio 2005

nella causa D., 39.2005.1; U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).

In una sentenza

8C_704/2007 del 9 aprile 2008, il Tribunale federale, a proposito del dovere

dell’amministrazione di intraprende d’ufficio gli accertamenti di cui ha

bisogno, ha osservato:

" (…)

4.2 L'événement accidentel du 13 mai 2004 a certes été annoncé tardivement à l'intimée. Il n'en demeure pas moins que l'employeur a rempli

une déclaration d'accident-bagatelle s'y rapportant et que le recourant n'a pas

varié dans ses déclarations sur sa survenance (devant le docteur B.________ et

tout au long de la présente procédure). En outre, dans sa lettre du 7 avril

2006 à l'intention du docteur H.________, le docteur M.________ a signalé le

fait que l'assuré avait consulté son médecin de famille pour des douleurs au

genou droit au mois de juin 2004 déjà et qu'il s'en était également plaint au

physiothérapeute qui traitait son genou gauche. Le recourant lui-même offre de

prouver ses allégations par le témoignage de deux employés ayant assisté à

l'accident; il produit même une liste de personnes susceptibles de confirmer la

persistance de ses douleurs au genou droit depuis lors. Devant ces éléments

concordants, au demeurant aisément vérifiables, l'intimée aurait dû étendre son

Considerandi

instruction du cas aux circonstances dans lesquelles l'accident se serait

produit, conformément à son devoir d'instruire les faits d'office (art. 43

LPGA). Ne l'ayant pas fait, elle n'était pas fondée à retenir que l'assuré

n'avait pas établi la réalité de l'événement accidentel du 13 mai 2004, ce qui

affaiblit singulièrement l'appréciation médicale du docteur U.________ sur

l'absence d'une lésion assimilée à un accident. Quant aux constatations

contradictoires que les médecins de la CNA et le docteur M.________ tirent des

documents radiographiques et du rapport IRM au dossier ainsi que de

l'arthroscopie (l'intervention a été filmée), il paraît difficile de les

départager sans faire appel à un tiers expert, d'autant que les comptes rendus du

docteur B.________ sont trop sommairement motivés pour qu'ils puissent apporter

un éclairage décisif à cet égard. Il existe en définitive trop d'éléments

incertains pour trancher le litige.

Il convient en conséquence de renvoyer la cause à l'intimée afin

qu'elle procède à un complément d'instruction sur la survenance de l'événement

accidentel allégué. Dans l'hypothèse où la CNA parviendrait à la conclusion que

cet événement est établi au degré de la vraisemblance prépondérante, il lui

appartiendra ensuite de soumettre le dossier à un expert médical pour qu'il

examine la question du lien de causalité de l'atteinte en cause. Après quoi,

elle rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations du recourant.

Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.”

In un’altra sentenza

8C_829/2009 del 17 dicembre 2009, il Tribunale federale ha osservato:

"

(…)

3.2.1

Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch

der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz

beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung

und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes

wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die

für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen

hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum

- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien

Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von

Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht

bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung

(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei als

überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193

E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere Beweismassnahmen

an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt im Verzicht auf

die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches

Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E.

4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder

Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter

zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue

wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009

E. 3.1).

(...)

3.2.3

Das Schreiben des AFA vom 22. Januar 2009

an die ehemalige Arbeitgeberin der Beschwerdeführerin war offensichtlich nicht

geeignet, die vom kantonalen Gericht mit Rückweisungsentscheid vom 17. Dezember

2008.

geforderten Sachverhaltsfeststellungen in zuverlässiger, gerichtlich

verwertbarer Form zu erheben. Die ohne Hinweis auf die Wahrheitspflicht und

ohne detaillierte, im Einzelnen klar fassbare Fragestellungen erfolgte Anfrage

an die Arbeitgeberin, ob in der Abteilung, in welche die Versicherte hätte

versetzt werden sollen, "wegen Mobbing ein angespanntes Arbeitsklima"

geherrscht habe, musste in vorhersehbarer Weise von der Arbeitgeberin verneint

werden, wenn diese sich nicht selber belasten wollte. Die - soweit aktenkundig

- einzige zusätzliche Sachverhaltsabklärung durch das AFA beinhaltet eine nicht

unterzeichnete Telefonnotiz vom 22. August 2008, welche - wie von der Beschwerdeführerin

wiederholt dargelegt - inhaltlich tatsachenwidrige Angaben von einer namentlich

falsch bezeichneten Auskunftsperson der Arbeitgeberin wiedergibt.

3.2.4

War demnach das AFA nicht in der Lage, die

nach dem Untersuchungsgrundsatz (Art. 43 Abs. 1 ATSG; vgl. E. 3.2.1 hievor)

gebotenen Sachverhaltsabklärungen in rechtsgenüglicher Form zu tätigen, blieb

unter den gegebenen Umständen die Vorinstanz nach Massgabe von Art. 61 lit. c

ATSG verpflichtet, von sich aus durch geeignete Beweismassnahmen (z.B.

Zeugeneinvernahmen) die fehlenden rechtserheblichen Tatsachenfeststellungen zu

treffen. Insbesondere waren dem kantonalen Gericht nicht nur die Personalien

der angeblich vom Mobbing betroffenen Arbeitskollegin bekannt, sondern auch der

Name der Beratungsfirma, deren Unterstützung H._________ infolge des gegen sie

gerichteten Mobbings beansprucht hatte. Sodann bestand für die Vorinstanz auch

Veranlassung dazu, in tatsächlicher Hinsicht die Behauptung der Versicherten zu

prüfen, ob die ihr betriebsintern im März 2008 von Arbeitgeberseite angebotene

Arbeitsstelle im Bereich Einkauf diejenige war, welche nach wie vor von ihrer -

nur vorübergehend zwischen März und Mitte Juni 2008 krankheitsbedingt

arbeitsunfähigen - Arbeitskollegin besetzt war. Sollte schliesslich zutreffen,

dass diese Arbeitskollegin ihre Tätigkeit an der angestammten Arbeitsstelle am

16.

Juni 2008 wieder aufnahm, unmittelbar nachdem ihr Vorgesetzter am 12. Juni

2008.

den Betrieb der Arbeitgeberin infolge des kündigungsbedingten Austrittes

verlassen hatte, dürfte die Schlussfolgerung auf ein mitarbeiterbelastendes

Verhalten des bisherigen Vorgesetzten im Bereich Einkauf nahe liegen. Das

kantonale Gericht, an welches die Sache zu ergänzenden Sachverhaltsabklärungen

zurückzuweisen ist, wird die erforderlichen Beweise durch geeignete Massnahmen

erheben, gestützt darauf die fehlenden rechtserheblichen Tatsachen feststellen

und hienach über die Beschwerde neu entscheiden. Sollten die von der

Beschwerdeführerin stets geltend gemachten tatsächlichen Verhältnisse des

betriebsintern angebotenen Stellenwechsels zutreffen, ist von entschuldbaren

Gründen für die Nichtannahme der an sich zumutbaren angebotenen Arbeitsstelle

auszugehen, welche das Verschulden der Versicherten unter den gegebenen

Umständen - in Abweichung von der vorinstanzlich bestätigten Auffassung des AFA

- höchstens als leicht (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) erscheinen lassen.”

In

una sentenza 8C_370/2009 del 10 settembre 2009, l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

1.2

Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der

kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht

(Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und

Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen

festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die

Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende

Klarheit besteht.

(…)

4.2

Das kantonale Gericht hat bei der

Sachverhaltsermittlung unberücksichtigt gelassen, wie die Vereinbarung zwischen

der I.________ AG und dem Beschwerdeführer bezüglich dessen Einsatzbereich

lautete. Der Inhalt dieser Abmachung ist aber vorliegend entscheidwesentlich,

denn nur falls sich der Einsatzbereich des Versicherten in seiner Zwischenverdiensttätigkeit

für die I.________ AG auch auf den Pferdestall des I.________ erstreckt hat,

kann von einer Verletzung der Schadenminderungspflicht des Versicherten durch

Verweigerung der Arbeit im Stall ausgegangen werden. Wie es sich damit verhält,

kann aufgrund der vorliegenden Akten nicht eruiert werden. Klar ist einzig,

dass die Arbeitgeberin mit dem Versicherten über die Zwischenverdiensttätigkeit

keinen schriftlichen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, wie sich aus den Angaben

der I.________ AG in den Formularen "Bescheinigung über

Zwischenverdienst" ergibt. Über allfällige mündliche Abmachungen zur

vorgesehenen Arbeit ist nichts bekannt. Damit lässt sich vermuten, dass der

Versicherte lediglich zur Verrichtung von Arbeiten im Betrieb der I.________ AG

angestellt und demzufolge dessen Weigerung, Stallarbeiten zu verrichten,

berechtigt war, womit ein Grund für die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung fehlen würde. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden,

dass die ehemalige Arbeitgeberin mit dem Beschwerdeführer eine Sonderabrede

getroffen hat oder besondere Umstände vorgelegen haben, welche den

kurzfristigen Einsatz in den Stallungen des I.________ rechtfertigten. Indem zu

diesem massgebenden Punkt keine weiteren Abklärungen getroffen wurden, liegt

eine Verletzung der vorinstanzlichen Pflicht zur Feststellung des Sachverhaltes

von Amtes wegen nach dem Untersuchungsgrundsatz (Art. 61 lit. c ATSG) und damit

ein Verstoss gegen eine wesentliche Verfahrensvorschrift im Sinne von Art. 105

Abs. 2 BGG vor. Die Beweiswürdigung und die darauf beruhende

Sachverhaltsfeststellung des kantonalen Gerichts sind für das Bundesgericht

nicht verbindlich (E. 1.2 hiervor).

4.3

Im angefochtenen Gerichtsentscheid wird im

Ergebnis davon ausgegangen, das Arbeitsverhältnis sei durch fristlose Kündigung

im Sinne von Art. 337 OR seitens der I.________ AG aufgelöst worden. Wie die

Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu qualifizieren ist, kann an dieser Stelle

offen bleiben. Selbst wenn allerdings von einer fristlosen Kündigung seitens

der ehemaligen Arbeitgeberin ausgegangen würde, könnte der Vorinstanz nicht

beigepflichtet werden, soweit sie annimmt, der Beschwerdeführer habe die

fristlose Kündigung "genehmigt", indem er sie nicht angefochten habe,

und daraus ableitet, der Kündigungsgrund entspreche der "Wahrheit".

Ein Grund zur Einstellung in der Anspruchsberechtigung liegt in der

vorliegenden Konstellation einzig dann vor, wenn der Beschwerdeführer im

Zusammenhang mit der Weisung der ehemaligen Arbeitgeberin, im privaten Stall

des I.________ Stroh abzuladen, gegen eine Befolgungspflicht verstossen hat (E.

4.1

hiervor). Zur Beantwortung dieser Frage ist eine vorfrageweise Prüfung der

arbeitsvertraglichen Abmachungen zwischen Versichertem und ehemaliger

Arbeitgeberin unumgänglich.

5.

Der Sachverhalt lässt sich, wie dargelegt (E. 4.2

hiervor), nicht allein gestützt auf die Akten vervollständigen. Da bereits die

Verwaltung lückenhaft untersucht hat (Art. 43 Abs. 1 ATSG; E. 1.2 hiervor),

geht die Angelegenheit zur ergänzenden Abklärung an das Amt für Arbeit und

Migration zurück. Dieses wird nach Einholung der erforderlichen Auskünfte

erneut zu prüfen haben, ob dem Beschwerdeführer in seiner

Zwischenverdiensttätigkeit ein Verhalten vorzuwerfen ist, welches Anlass zu

einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung gibt. Bejahendenfalls

wird es eine neue Einstellungsverfügung erlassen.”

Infine in una sentenza 9C_180/2009

del 9 settembre 2009, l’Alta Corte ha ancora precisato:

"

(…)

4.2

4.2.1

Nach Art. 28 Abs. 2 ATSG haben Personen, die

Versicherungsleistungen beanspruchen, unentgeltlich alle Auskünfte zu erteilen,

die zur Abklärung des Anspruches und zur Festsetzung der

Versicherungsleistungen erforderlich sind. Kommen sie ihren Auskunfts- oder

Mitwirkungspflichten in unentschuldbarer Weise nicht nach, kann der

Versicherungsträger, nach Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens,

aufgrund der Akten verfügen oder die Erhebungen einstellen und Nichteintreten

beschliessen (Art. 43 Abs. 3 ATSG). Die Mitwirkungspflicht - als Korrelat zum Untersuchungsgrundsatz

(BGE 125 V 193 E. 2 S. 195) - hat allgemeine Bedeutung und gilt daher auch im

Gebiet der Ergänzungsleistungen (Urteil P 88/02 vom 31. Juli 2003 E. 2.2).

4.2.2

Die Beschwerdeführer haben trotz mehrfacher

schriftlicher und mündlicher Aufforderung und nach unmissverständlicher

Androhung entsprechender Rechtsnachteile ohne entschuldbaren Grund das von der

Beschwerdegegnerin verlangte Formular nicht eingereicht und sich stattdessen

damit begnügt, die Beschwerdegegnerin zur Übernahme der Zahnbehandlungskosten

aufzufordern. Damit haben sie ihre Mitwirkungspflicht nicht erfüllt. Das

nachträglich vorgebrachte Argument, Dr. med. dent. H.________ habe mit dem

Formular nichts anfangen können, ist unbehelflich. In Würdigung, dass der

Beschwerdegegnerin eine abschliessende Beurteilung der für die Kostenübernahme

vorausgesetzten Kriterien der Einfachheit, Wirtschaftlichkeit und

Zweckmässigkeit nicht möglich war, zumal selbst Vertrauenszahnarzt Dr. med.

dent. J.________ den im Behandlungsplan des Dr. med. H.________ vom 23. Juni

2006.

verwendeten Tarif nicht zu analysieren vermochte (und darüber hinaus an

der Einhaltung der für eine Kostenübernahme vorausgesetzten Kriterien Zweifel

hegte), verstiess die Beschwerdegegnerin im Ergebnis nicht gegen Bundesrecht,

wenn sie das Leistungsbegehren mehr als eineinhalb Monate nach der erstmaligen

Aufforderung zur Einreichung des Formulars androhungsgemäss abwies. Die

Vorbringen der Beschwerdeführer vermögen daran nichts zu ändern.”

2.11

Nella presente evenienza, il TCA constata che, dalla documentazione

agli atti, risulta che l’assicurata è stata in grado di comprovare il primo dei

due elementi indicati da questa Corte nella sentenza 38.2008.63 del 19 febbraio

2009.

(cfr. doc. 21, consid. 2.9.), vale a dire il fatto che fosse sua

intenzione, inizialmente, assentarsi dalla Svizzera solo per due settimane,

mentre, successivamente, ella abbia anticipato la data di partenza di altre due

settimane (cfr. doc. 21, pagg. 16-17).

Rispondendo ad una richiesta dell’amministrazione

(cfr. doc. 13), infatti, in data 9 maggio 2009, il rappresentante

dell’assicurata ha prodotto una dichiarazione rilasciata dall'Agenzia di viaggi

"__________, dalla quale emerge che l’interessata, in data 21 luglio 2008, ha effettuato una riservazione per un volo aereo da __________, con partenza prevista per venerdì

15.

agosto e ritorno fissato per il 29 agosto 2008 (cfr. doc. 12/1).

A seguito

di un’ulteriore richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione (cfr.

doc. 10), in data 13 luglio 2009, il rappresentante dell’assicurata ha pure

trasmesso alla Sezione del lavoro una fattura, datata 30 luglio 2008,

dell’Agenzia di viaggi "__________, dalla quale risulta il cambiamento del

volo di partenza da __________ per __________ anticipato al 1° agosto 2008,

mentre il volo di ritorno __________ è rimasto immutato al 29 agosto 2008 (doc.

6/3).

Per

quanto riguarda, invece, il secondo aspetto indicato dal TCA nella precedente

sentenza 38.2008.63 del 19 febbraio 2009 (cfr. doc. 21, consid. 2.9.), questa

Corte constata che la Sezione del lavoro, nella decisione impugnata, si è

limitata a constatare che l’assicurata “non è stata in grado di comprovare né

la necessità di svolgere le incombenze amministrative direttamente nel suo

paese d'origine, rispettivamente l'assenza di altre vie per compiere in Svizzera (presso o per il tramite

dell'Ambasciata __________) tali adeguamenti” (doc. B).

Questo

Tribunale non può fare propria questa conclusione della Sezione del lavoro.

Va

infatti rilevato che l’assicurata, adempiendo al suo dovere di collaborazione

(cfr. consid. 2.10.), ha fornito all’amministrazione tutta una serie di

indicazioni utili per dimostrare che ella non avrebbe potuto svolgere le

incombenze relative al rinnovo dei suoi documenti in Svizzera, ma fosse

obbligata a rientrare nel suo paese di origine.

A tale

scopo, infatti, ella ha innanzitutto evidenziato di avere più volte contattato

il personale dell’Ambasciata __________, il quale, telefonicamente, le ha

confermato la necessità di recarsi personalmente in __________ per procedere

all’adeguamento dei suoi documenti. L’assicurata ha, tuttavia, sottolineato

che, malgrado i numerosi contatti telefonici, sia con il personale

dell’Ambasciata, sia con il Console __________ in persona, da parte

dell’Ambasciata non vi è stata disponibilità alcuna a fornire della

documentazione scritta o delle dichiarazioni scritte a conferma di quanto

comunicato oralmente (cfr. doc. 12 e doc. 6). L’assicurata ha comunque fornito

alla Sezione del lavoro l’indirizzo e-mail e il numero di telefono

dell’Ambasciata __________ (cfr. doc. 6/1), rilevando che il personale

dell’Ambasciata si è detto disposto a ripetere, oralmente, a qualunque autorità

le informazioni del caso in merito alle procedure necessarie per un cittadino __________

al fine di ottenere il rinnovo dei documenti di identità.

L’assicurata,

inoltre, sempre adempiendo al proprio obbligo di collaborare, ha fornito

all’amministrazione anche altri indizi utili a corroborare la sua tesi relativa

alla necessità di recarsi personalmente nel paese di origine al fine di

ottenere l’adeguamento dei suoi documenti di identità. Ella ha infatti

trasmesso alla Sezione del lavoro della documentazione tratta da alcuni siti

internet, dai quali risulta che i cittadini __________ devono recarsi

personalmente nel paese natio per ottenere il rinnovo del passaporto, senza possibilità

di delegare qualcun altro (cfr. doc. 6/2 e 6/2 “retro”).

L’assicurata,

infine, ha pure trasmesso all’amministrazione una traduzione conforme

all’originale, eseguita dalla __________ Sagl, di un documento in lingua russa,

concernente le formalità necessarie per provvedere alla sostituzione del

passaporto in caso di cambiamento del cognome per un cittadino __________, dal

quale emerge che “il tempo massimo previsto per il

trattamento della richiesta e la consegna del certificato o di altro documento

è pari a 1 mese dal giorno di presentazione della domanda" (doc. 6/7).

In simili

condizioni, visti i motivi e gli elementi addotti dall’assicurata, il TCA

ritiene che, conformemente all’art. 43 LPGA citato in precedenza (cfr. consid.

2.10

) e a quanto disposto da questa Corte nella precedente sentenza 38.2008.63

del 19 febbraio 2009 (doc. 21, consid. 2.9.) – in cui questo Tribunale ha dato l’indicazione

all’amministrazione di effettuare degli accertamenti approfonditi sulla

base di quanto esposto ai considerandi 2.9., 2.10., 2.12. della sentenza (cfr. doc. 21 pag. 22), chiarendo, in particolare, se l’assicurata

avrebbe potuto adeguare i documenti in Svizzera tramite l’Ambasciata __________

a __________ (cfr. doc. 21 consid. 2.9.) - la Sezione del lavoro avrebbe dovuto

porre direttamente delle domande all’autorità consolare __________ al fine di accertare

se l’interessata avesse o meno la possibilità di svolgere le incombenze

amministrative relative all’adeguamento del passaporto presso l’Ambasciata di __________

o perlomeno per il suo tramite.

In

particolare la Sezione del lavoro, essendo, come ricordato al considerando

2.2

, vincolata alla decisione di rinvio del TCA ed alle considerazioni di

fatto e di diritto ivi contenute, non poteva limitarsi ad attendere che fosse

solo l’assicurata, ottemperando al proprio dovere di collaborazione, a fornire

la prova della necessità di procedere all’adeguamento dei documenti di identità

esclusivamente in __________.

L'amministrazione

avrebbe dovuto attivarsi, come prescritto dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, intraprendendo

d’ufficio i necessari accertamenti e raccogliendo le informazioni necessarie.

Questo

risultava tanto più indispensabile, alla luce delle informazioni fornite

dall’assicurata in merito al tenore delle conversazioni telefoniche con

l’Ambasciata __________, al fine di verificare direttamente la veridicità o

meno di quanto sostenuto dall’interessata.

In

mancanza dunque di informazioni precise riguardo alla questione della

imprescindibilità della presenza dell’assicurata nel paese di origine al fine

di adeguare i documenti al mutato stato civile – punto quest’ultimo di

fondamentale importanza ai fini del giudizio - questo Tribunale non può che

rinviare nuovamente gli atti alla Sezione del lavoro affinché si attivi per

stabilire se l’assicurata abbia avuto o meno la possibilità di svolgere le

incombenze amministrative per il rinnovo del passaporto presso l’Ambasciata di __________

o perlomeno per il suo tramite (cfr. www.eda.admin.ch).

Nel caso in cui dovesse risultare che

l’assicurata non aveva altre possibilità per adeguare i propri documenti al

nuovo stato civile che recarsi di persona in __________, la Sezione del lavoro

non potrà fare altro che considerarla idonea al collocamento dal 7 maggio 2008

alla data in cui ha saputo che avrebbe imperativamente dovuto soggiornare

quattro settimane in __________, ritenuto che, per il resto, come visto,

l’interessata ha dimostrato che la partenza, inizialmente, avrebbe dovuto

avvenire effettivamente il 15 agosto 2008 e solo in seguito è stata anticipata

al 1° agosto 2008.

2.12

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo

delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

La

Sezione del lavoro, contrariamente a quanto stabilito dal TCA nella precedente

sentenza 38.2008.63, non ha infatti proceduto ad un corretto e approfondito

accertamento di tutti gli elementi fattuali della fattispecie.

L’amministrazione

ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF

8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

alla Sezione del lavoro perché disponga accertamenti approfonditi sulla base di

quanto indicato da questa Corte al considerando 2.11. e, sulla scorta delle

relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l’idoneità al collocamento o

meno dell’assicurata nel periodo dal 7 maggio al 31 agosto 2008.

2.13

L'assicurata,

vincente in causa, rappresentata da un sindacato, ha diritto all'importo di fr.

800.

-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF

122.

V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 12 novembre 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del

considerando 2.11.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro verserà, inoltre, all’assicurata l’importo di fr. 800.-- (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster