38.2009.103
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
1 marzo 2010Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2009.103
Data decisione, Autorità:
01.03.2010, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale l'URC ha inflitto all'assicurata 6 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta di due mesi precedente l'annuncio al collocamento
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.103
cr/sc
Lugano
1 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9
novembre 2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 9 novembre 2009 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 9 ottobre 2009 (cfr. doc. 21) con la quale aveva sospeso RI 1per
sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti
ricerche nel periodo di disdetta precedente alla sua iscrizione al
collocamento, e meglio nei mesi di giugno e luglio 2009 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 9 novembre 2009, l’assicurata ha ricorso
tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale.
Essa ha
rilevato di avere ricevuto, in data 28 maggio 2009, una disdetta cautelativa da
parte della società __________, presso la quale lavorava al 50%, con effetto a
partire dal 31 agosto 2009. Nel mese di giugno 2009 e con effetto a partire dal
30 settembre 2009, ella ha poi ricevuto una disdetta cautelativa anche da parte
della società __________, presso la quale era occupata per il rimanente 50%.
L’assicurata
ha rilevato di avere effettuato 2 ricerche di lavoro nel mese di giugno 2009, 2
ricerche di lavoro nel mese di luglio 2009 e 13 ricerche di lavoro nel mese di
agosto 2009.
Ella ha
giustificato il fatto di avere compiuto “solo” 4 ricerche di lavoro nei mesi di
giugno e luglio 2009, indicando di avere ricevuto da parte dei suoi datori di
lavoro unicamente delle disdette cautelative e, viste le trattative in corso
con terzi e alla luce del suo grande impegno professionale, confidava di venire
riconfermata dai nuovi datori di lavoro nella gestione dei negozi. Ella ha infatti
spiegato che, dato che il “datore di lavoro era in seria trattativa per la
cessione dell’attività relativa alla gestione dei due negozi di generi
alimentati di __________ e della vendita dell’inventario a terzi”, “mi è stata
richiesta dai responsabili una particolare collaborazione, in qualità di
gerente dei due negozi, affinché potessi gestire con professionalità il
trapasso delle due attività soprattutto in riferimento ai rapporti con i dipendenti
e l’inventario dei beni e della merce da cedere”. L’interessata si è quindi
impegnata al massimo nel lavoro, anche a sostegno dei dipendenti, spinta dalle
“buone possibilità di essere coinvolta in questa operazione, ossia che, visti i
miei forti impegni, anche durante la disdetta, e la mia collaborazione
professionale in tutta la mia attività lavorativa, potevo essere riconfermata
nella gestione dei negozi”.
L’assicurata
ha aggiunto che “se ciò non fosse stato, mal si comprende come le due società
abbiano provveduto ad effettuare una disdetta cautelativa in quanto avrebbero
potuto effettuare semplicemente un licenziamento senza alcuna possibilità di essere
nuovamente coinvolta nella nuova struttura”.
Ella ha
pure indicato di essersi iscritta, a sue spese e senza quindi gravare
sull’assicurazione disoccupazione, a due corsi serali al fine di avere maggiori
sbocchi professionali.
L’interessata,
infine, ha osservato che, essendo una donna separata, con tre figli a carico,
sarebbe da considerare una “sciagurata se ipotizzasse di avere un lavoro senza
effettuare sforzi importanti per reperirlo”, aggiungendo che nel periodo di
disdetta ella si è limitata a svolgere solo qualche ricerca di lavoro in quanto
“mi sono maggiormente concentrata sulla nuova struttura della società che mi
avrebbe permesso di poter essere occupata nella nuova ditta senza ricorrere
alla disoccupazione” (doc. I).
1.3. In risposta,
l’URC ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi
di giugno e luglio 2009 precedenti l’annuncio al collocamento.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa
per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida,
le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.5. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata è
stata impiegata dal 1989 al 31 agosto 2009 presso il negozio __________ di __________
in qualità di direttrice-gerente e, dal 1992 al 30 settembre 2009, presso il
negozio __________ di __________, sempre in qualità di direttrice-gerente (cfr.
doc. 7, doc. 4 e doc. 5).
La ditta __________
ha, in effetti, disdetto il contratto di lavoro relativo all’attività di
gerente presso il negozio __________ di __________ il 28 maggio 2009 con
effetto a partire dal 31 agosto 2009 (cfr. doc. 5), mentre la ditta __________
ha disdetto quello relativo all’attività di gerente presso il negozio __________
di __________ il 30 giugno 2009 con effetto a partire dal 30 settembre 2009
(cfr. doc. 4).
L’insorgente
si è annunciata al collocamento a decorrere dal 1° settembre 2009 (cfr. doc. 1).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurata ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nel periodo di
disdetta precedente alla disoccupazione, consistenti in due ricerche di lavoro
nel mese di giugno 2009, due ricerche di lavoro nel mese di luglio 2009 e
tredici ricerche di lavoro nel mese di agosto 2009 (cfr. doc. 24 e 25).
Il
consulente del personale, il 15 settembre 2009, ha trasmesso all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di
motivare, entro il 25 settembre 2009, il fatto di avere effettuato delle
ricerche di lavoro insufficienti nel periodo di disdetta precedente alla
disoccupazione e meglio nei mesi di giugno e luglio 2009.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 23).
La
ricorrente, con scritto datato 8 ottobre 2009, ha risposto:
"
(…)
Effettivamente mi sono annunciata al competente
URC a partire dal 1° settembre 2009 e nel periodo successivo alla disdetta ho
effettuato le ricerche di lavoro menzionate nella vostra lettera.
Desidero comunque spiegare i motivi per cui nei
mesi di giugno e luglio 2009 le ricerche di lavoro da parte mia, da voi
giudicate quantitativamente insufficienti, sono state limitate.
Come a voi noto e documentato, sono stata alle
dipendenze di due società, le __________ e __________, che gestivano due negozi
di generi alimentari, già satelliti __________, a __________ e __________.
La disdetta ricevuta il 28 maggio 2009 era stata
data a titolo cautelativo, perché la datrice di lavoro era in trattativa per la
cessione dell’attività e, di conseguenza, non era ancora sicura se continuare o
meno nella gestione del negozio di __________. Nel contempo anche la società
del negozio di __________ era entrata in trattativa per una eventuale cessione.
Quale persona responsabile da anni di entrambi i negozi, ho dovuto occuparmi di
svariati aspetti relativi alle due cessioni, sempre nell’incertezza di come
sarebbero terminate le trattative. Di questa situazione ne ho pure parlato con
Fatti
i responsabili dell’__________ di __________, signori __________ e __________,
ai quali vi chiedo di rivolgervi per maggiori ragguagli.
Vi posso assicurare che le limitate ricerche dei
mesi di giugno e luglio non sono dovute a negligenza od altro da parte mia.
Confido, pertanto, di non subire ulteriori
penalizzazioni, oltre al fatto di essermi trovata priva di un lavoro che
svolgevo da parecchi anni.” (Doc. 22)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non avendo ricevuto entro il termine del 25 settembre 2009 indicato nella
“Richiesta di giustificazione” le giustificazioni da parte dell’assicurata, con
decisione formale del 9 ottobre 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità
di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 21; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 novembre
2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.6. Nel caso in
esame l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute
dall’assicurata nel periodo giugno - agosto 2009 (cfr. doc. 24-25), lasso di
tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del
1° settembre 2009.
L’URC ha
considerato che la ricorrente, nel mese di agosto 2009, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A1, 24-25).
Per
contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurata per insufficienti ricerche nei
mesi di giugno e luglio 2009 (cfr. doc. A1), mesi durante i quali l’assicurata
ha indicato di aver svolto quattro ricerche, due per mese (cfr. doc. 24).
Il TCA,
attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto,
l’insorgente, in tale lasso di tempo, non abbia effettuato delle ricerche di
lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.
L’obbligo
di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a
decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.3.).
Ora,
dagli atti emerge che l’assicurata ha ricevuto da parte della __________, in
data 28 maggio 2009, una raccomandata a mano del seguente tenore:
"
Con la presente lettera le confermiamo la nostra
decisione di disdire, a titolo cautelativo, il rapporto di lavoro in essere con
la nostra società per il prossimo 31 agosto 2009, da intendersi quale ultimo
giorno di lavoro.
Abbiamo dovuto prendere questa decisione drastica
e non facile, in considerazione delle problematiche sorte con __________,
segnatamente la decisione di quest’ultima di mantenere la disdetta del
contratto di partenariato, con la conseguente impossibilità di continuare a
gestire il negozio di generi alimentari.
Confidando nella sua comprensione, la ringraziamo
per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori
necessità.” (Doc. 5)
In
seguito, l’assicurata ha ricevuto da parte della __________, in data 30 giugno
2009, una raccomandata a mano del seguente tenore:
"
Con la presente lettera le confermiamo la nostra
decisione di disdire, a titolo cautelativo, il rapporto di lavoro in essere con
la nostra società per il prossimo 30 settembre 2009, da intendersi quale ultimo
giorno di lavoro.
Abbiamo dovuto prendere questa decisione drastica
e non facile, in considerazione delle problematiche sorte con __________,
segnatamente la decisione di quest’ultima di non concludere un nuovo contratto
di partenariato con la nostra società, con la conseguente impossibilità di
continuare a gestire il negozio di generi alimentari.
Confidando nella sua comprensione, la ringraziamo
per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori
necessità." (Doc. 4)
Non appena ricevuta, in data 28 maggio 2009, la
lettera di disdetta da parte della __________, dunque, a mente del TCA,
l’assicurata avrebbe dovuto cominciare a svolgere delle ricerche di lavoro al
fine di reperire una nuova occupazione.
Quanto
asserito dalla ricorrente, ossia il fatto le disdette ricevute erano “solo” delle
disdette cautelative (cfr. doc. I, 4, 5) non le è di alcun ausilio.
Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità
di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha
fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Considerandi
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
In concreto, una volta ricevuta, in data 28 maggio 2009, la disdetta
“a titolo cautelativo” da parte del precedente datore di lavoro – il quale
cessava l’attività, vista la volontà di __________ di disdire il contratto di
partenariato con __________ (cfr. doc. 5) - l’assicurata non era certa di
potere continuare il precedente rapporto di lavoro. Analoghe considerazioni
valgono con riferimento all’altra disdetta, sempre “a titolo cautelativo”,
ricevuta in data 30 giugno 2009 da parte della ditta __________ – vista la
decisione di __________ di non concludere un nuovo contratto di partenariato
con la società citata (cfr. doc. 4).
Al
contrario, come espressamente indicato dall’assicurata stessa nello scritto
dell’8 ottobre 2009 in risposta alla richiesta di giustificazione inviatale
dall’amministrazione, al momento di inoltro della lettera di disdetta, la __________
- che gestiva il negozio di generi alimentari di __________ – era in trattativa
per la cessione dell’attività e quindi “non era ancora sicura se
continuare o meno nella gestione del negozio di __________” (cfr. doc. 22,
sottolineatura della redattrice). Nella trattativa era poi subentrata anche la __________,
che gestiva il negozio di __________.
Inoltre,
nello stesso scritto, l’assicurata ha espressamente rilevato che durante il
periodo di disdetta “quale persona responsabile da anni di entrambi i negozi ho
dovuto occuparmi di svariati aspetti relativi alle due cessioni, sempre
nell’incertezza di come sarebbero terminate le trattative” (doc. 22,
sottolineatura della redattrice).
D’altronde
dalle carte processuali non emerge - e nemmeno è stato fatto valere dalla
ricorrente - che una riassunzione presso il “nuovo” datore di lavoro le fosse
stata garantita.
Sia in
sede di opposizione, sia in sede ricorsuale, l’assicurata ha solo sostenuto
che, visto il suo grande impegno professionale per gestire, durante il periodo
di disdetta, “il trapasso dei negozi soprattutto in riferimento ai rapporti con
i dipendenti e l’inventario dei beni e della merce da cedere”, “avevo buone possibilità
di essere coinvolta in questa operazione” e “visti i miei forti impegni e la
mia collaborazione professionale potevo essere riconfermata nella gestione dei
negozi” (doc. 19 e doc. I).
Queste
presunte buone possibilità, tuttavia, non sono mai state formalizzate in una
promessa di riassunzione.
Come
indicato nello scritto del 30 ottobre 2009 redatto dall’avv. __________,
prodotto dall’assicurata a conferma del suo grande impegno professionale
profuso durante il periodo di disdetta in vista della cessione dell’attività,
le trattative fra le società datrici di lavoro dell’interessata e i terzi, al
momento di inoltro della disdetta, “erano allo stato iniziale e non vi era
la garanzia che potessero sfociare in un accordo definitivo” (doc. 20,
sottolineatura della redattrice). Nello stesso scritto, inoltre, l’avv. __________
ha aggiunto che all’assicurata è stata chiesta da parte dei precedenti datori
di lavoro una particolare collaborazione “sia per gestire il possibile
trapasso del negozio”, sia per garantire un’ottimale gestione dell’attività “nel
caso la cessione non fosse giunta a buon fine” (cfr. doc. 20,
sottolineatura della redattrice).
L’assicurata,
dunque, tutt’al più poteva sperare che si concretizzasse una riassunzione da
parte dei subentranti nel contratto di partenariato, ciò che tuttavia non si è
mai realizzato.
La mera
speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.
L’assicurata, quindi,
aveva l’obbligo di cercare una nuova occupazione già durante i mesi di giugno e
luglio 2009, vista la volontà di __________ di “mantenere la disdetta del
contratto di partenariato, con la conseguente impossibilità di continuare a
gestire il negozio di generi alimentari”, come indicato da __________ nella
lettera di disdetta del 28 maggio 2009 (cfr. doc. 5) e alla luce della
decisione di __________ di “non concludere un nuovo contratto di partenariato
con la nostra ditta, con la conseguente impossibilità di continuare a gestire
il negozio di generi alimentari”, come indicato da __________ nella lettera di
disdetta del 30 giugno 2009 (cfr. doc. 4).
Di conseguenza la
ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal
diritto alle indennità per insufficienti ricerche di impiego prima della
disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7
gennaio 2008).
Avendo svolto unicamente
due ricerche di lavoro nel mese di giugno 2009 e due ricerche di lavoro nel
mese di luglio 2009, ella ha dunque violato l’obbligo di ridurre il danno
imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).
Il TCA
rileva, infatti, riguardo all’aspetto quantitativo delle ricerche, che
la giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per
ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche
qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale principio, precisando che
occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano
esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige
in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. doc. 2.3.).
2.7
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata sei giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni per
insufficienti ricerche nel mese di giugno 2009 + tre giorni per insufficienti
ricerche nel mese di luglio 2009).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la
disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr.
consid. 2.4.).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di sei giorni comminata
all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.4.).
La
decisione su opposizione del 9 novembre 2009 contestata deve, perciò, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster