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Decisione

38.2009.103

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 marzo 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i responsabili dell’__________ di __________, signori __________ e __________,

ai quali vi chiedo di rivolgervi per maggiori ragguagli.

Vi posso assicurare che le limitate ricerche dei

mesi di giugno e luglio non sono dovute a negligenza od altro da parte mia.

Confido, pertanto, di non subire ulteriori

penalizzazioni, oltre al fatto di essermi trovata priva di un lavoro che

svolgevo da parecchi anni.” (Doc. 22)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non avendo ricevuto entro il termine del 25 settembre 2009 indicato nella

“Richiesta di giustificazione” le giustificazioni da parte dell’assicurata, con

decisione formale del 9 ottobre 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità

di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 21; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 novembre

2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.6. Nel caso in

esame l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute

dall’assicurata nel periodo giugno - agosto 2009 (cfr. doc. 24-25), lasso di

tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del

1° settembre 2009.

L’URC ha

considerato che la ricorrente, nel mese di agosto 2009, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A1, 24-25).

Per

contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurata per insufficienti ricerche nei

mesi di giugno e luglio 2009 (cfr. doc. A1), mesi durante i quali l’assicurata

ha indicato di aver svolto quattro ricerche, due per mese (cfr. doc. 24).

Il TCA,

attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto,

l’insorgente, in tale lasso di tempo, non abbia effettuato delle ricerche di

lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

L’obbligo

di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a

decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.3.).

Ora,

dagli atti emerge che l’assicurata ha ricevuto da parte della __________, in

data 28 maggio 2009, una raccomandata a mano del seguente tenore:

"

Con la presente lettera le confermiamo la nostra

decisione di disdire, a titolo cautelativo, il rapporto di lavoro in essere con

la nostra società per il prossimo 31 agosto 2009, da intendersi quale ultimo

giorno di lavoro.

Abbiamo dovuto prendere questa decisione drastica

e non facile, in considerazione delle problematiche sorte con __________,

segnatamente la decisione di quest’ultima di mantenere la disdetta del

contratto di partenariato, con la conseguente impossibilità di continuare a

gestire il negozio di generi alimentari.

Confidando nella sua comprensione, la ringraziamo

per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori

necessità.” (Doc. 5)

In

seguito, l’assicurata ha ricevuto da parte della __________, in data 30 giugno

2009, una raccomandata a mano del seguente tenore:

"

Con la presente lettera le confermiamo la nostra

decisione di disdire, a titolo cautelativo, il rapporto di lavoro in essere con

la nostra società per il prossimo 30 settembre 2009, da intendersi quale ultimo

giorno di lavoro.

Abbiamo dovuto prendere questa decisione drastica

e non facile, in considerazione delle problematiche sorte con __________,

segnatamente la decisione di quest’ultima di non concludere un nuovo contratto

di partenariato con la nostra società, con la conseguente impossibilità di

continuare a gestire il negozio di generi alimentari.

Confidando nella sua comprensione, la ringraziamo

per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori

necessità." (Doc. 4)

Non appena ricevuta, in data 28 maggio 2009, la

lettera di disdetta da parte della __________, dunque, a mente del TCA,

l’assicurata avrebbe dovuto cominciare a svolgere delle ricerche di lavoro al

fine di reperire una nuova occupazione.

Quanto

asserito dalla ricorrente, ossia il fatto le disdette ricevute erano “solo” delle

disdette cautelative (cfr. doc. I, 4, 5) non le è di alcun ausilio.

Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità

di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA

del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Considerandi

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

In concreto, una volta ricevuta, in data 28 maggio 2009, la disdetta

“a titolo cautelativo” da parte del precedente datore di lavoro – il quale

cessava l’attività, vista la volontà di __________ di disdire il contratto di

partenariato con __________ (cfr. doc. 5) - l’assicurata non era certa di

potere continuare il precedente rapporto di lavoro. Analoghe considerazioni

valgono con riferimento all’altra disdetta, sempre “a titolo cautelativo”,

ricevuta in data 30 giugno 2009 da parte della ditta __________ – vista la

decisione di __________ di non concludere un nuovo contratto di partenariato

con la società citata (cfr. doc. 4).

Al

contrario, come espressamente indicato dall’assicurata stessa nello scritto

dell’8 ottobre 2009 in risposta alla richiesta di giustificazione inviatale

dall’amministrazione, al momento di inoltro della lettera di disdetta, la __________

- che gestiva il negozio di generi alimentari di __________ – era in trattativa

per la cessione dell’attività e quindi “non era ancora sicura se

continuare o meno nella gestione del negozio di __________” (cfr. doc. 22,

sottolineatura della redattrice). Nella trattativa era poi subentrata anche la __________,

che gestiva il negozio di __________.

Inoltre,

nello stesso scritto, l’assicurata ha espressamente rilevato che durante il

periodo di disdetta “quale persona responsabile da anni di entrambi i negozi ho

dovuto occuparmi di svariati aspetti relativi alle due cessioni, sempre

nell’incertezza di come sarebbero terminate le trattative” (doc. 22,

sottolineatura della redattrice).

D’altronde

dalle carte processuali non emerge - e nemmeno è stato fatto valere dalla

ricorrente - che una riassunzione presso il “nuovo” datore di lavoro le fosse

stata garantita.

Sia in

sede di opposizione, sia in sede ricorsuale, l’assicurata ha solo sostenuto

che, visto il suo grande impegno professionale per gestire, durante il periodo

di disdetta, “il trapasso dei negozi soprattutto in riferimento ai rapporti con

i dipendenti e l’inventario dei beni e della merce da cedere”, “avevo buone possibilità

di essere coinvolta in questa operazione” e “visti i miei forti impegni e la

mia collaborazione professionale potevo essere riconfermata nella gestione dei

negozi” (doc. 19 e doc. I).

Queste

presunte buone possibilità, tuttavia, non sono mai state formalizzate in una

promessa di riassunzione.

Come

indicato nello scritto del 30 ottobre 2009 redatto dall’avv. __________,

prodotto dall’assicurata a conferma del suo grande impegno professionale

profuso durante il periodo di disdetta in vista della cessione dell’attività,

le trattative fra le società datrici di lavoro dell’interessata e i terzi, al

momento di inoltro della disdetta, “erano allo stato iniziale e non vi era

la garanzia che potessero sfociare in un accordo definitivo” (doc. 20,

sottolineatura della redattrice). Nello stesso scritto, inoltre, l’avv. __________

ha aggiunto che all’assicurata è stata chiesta da parte dei precedenti datori

di lavoro una particolare collaborazione “sia per gestire il possibile

trapasso del negozio”, sia per garantire un’ottimale gestione dell’attività “nel

caso la cessione non fosse giunta a buon fine” (cfr. doc. 20,

sottolineatura della redattrice).

L’assicurata,

dunque, tutt’al più poteva sperare che si concretizzasse una riassunzione da

parte dei subentranti nel contratto di partenariato, ciò che tuttavia non si è

mai realizzato.

La mera

speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

L’assicurata, quindi,

aveva l’obbligo di cercare una nuova occupazione già durante i mesi di giugno e

luglio 2009, vista la volontà di __________ di “mantenere la disdetta del

contratto di partenariato, con la conseguente impossibilità di continuare a

gestire il negozio di generi alimentari”, come indicato da __________ nella

lettera di disdetta del 28 maggio 2009 (cfr. doc. 5) e alla luce della

decisione di __________ di “non concludere un nuovo contratto di partenariato

con la nostra ditta, con la conseguente impossibilità di continuare a gestire

il negozio di generi alimentari”, come indicato da __________ nella lettera di

disdetta del 30 giugno 2009 (cfr. doc. 4).

Di conseguenza la

ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal

diritto alle indennità per insufficienti ricerche di impiego prima della

disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7

gennaio 2008).

Avendo svolto unicamente

due ricerche di lavoro nel mese di giugno 2009 e due ricerche di lavoro nel

mese di luglio 2009, ella ha dunque violato l’obbligo di ridurre il danno

imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).

Il TCA

rileva, infatti, riguardo all’aspetto quantitativo delle ricerche, che

la giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per

ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche

qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale principio, precisando che

occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. doc. 2.3.).

2.7

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata sei giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni per

insufficienti ricerche nel mese di giugno 2009 + tre giorni per insufficienti

ricerche nel mese di luglio 2009).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr.

consid. 2.4.).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di sei giorni comminata

all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.4.).

La

decisione su opposizione del 9 novembre 2009 contestata deve, perciò, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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